| Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| DECRETO 15 novembre 2019 |  
| Modifica al decreto 14 dicembre 2017 con il quale al laboratorio  LAM Laboratorio   analisi   S.r.l.,   in   Fano,   e'   stata   rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore oleicolo.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV       della direzione generale per la promozione della qualita'                     agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il regolamento (CE) n. 510/2006;   Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7, paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;   Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini italiani;   Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai competenti Organi;   Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono essere accertate da laboratori autorizzati;   Visto il decreto del 14 dicembre 2017,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  (Serie  generale)  n.  5  dell'8 gennaio 2018, con il quale al  laboratorio  LAM  Laboratorio  analisi S.r.l., ubicato in Fano (Pesaro), via Paolo Borsellino  n.  12/E,  e' stata rinnovata  l'autorizzazione  al  rilascio  dei  certificati  di analisi nel settore oleicolo;   Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 11  novembre  2019,  con  la  quale  comunica  che  ha   variato   la denominazione in: LAM Laboratorio analisi S.r.l. a socio unico;   Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 31 ottobre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA  -  European Cooperation for Accreditation;   Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  -  L'ente italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del mercato;   Ritenuta la necessita' di variare la denominazione  al  laboratorio LAM Laboratorio analisi S.r.l.; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   La denominazione del laboratorio LAM Laboratorio analisi S.r.l.  e' modificata in: LAM Laboratorio analisi S.r.l. a socio unico.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le prove di analisi, per le quali il  laboratorio  LAM  Laboratorio analisi S.r.l. a socio unico e' autorizzato sono le seguenti: 
  =================================================================== |     Denominazione della prova       |       Norma/metodo        | +=====================================+===========================+ |                                     |Reg CEE 2568/1991 Allegato | |                                     |III + Reg UE 1784/2016     | |Numero di perossidi/Peroxide value   |Allegato                   | +-------------------------------------+---------------------------+ |                                     |Reg CEE 2568/1991 Allegato | |                                     |II + Reg UE 1227/2016      | |Acidi grassi liberi/Free fatty acids |Allegato I                 | +-------------------------------------+---------------------------+ |Polifenoli totali/Total polyphenols  |                           | |(10-350 mg/Kg)                       |MPLAM A001 rev 6 2015      | +-------------------------------------+---------------------------+     |  
|   |                                 Art. 3 
   L'autorizzazione ha validita' fino al  13  dicembre  2021  data  di scadenza dell'accreditamento.     |  
|   |                                 Art. 4 
   L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio LAM Laboratorio analisi S.r.l. a socio unico  perda  l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della norma UNI CEI EN ISO/IEC  17025,  rilasciato  da  Accredia  -  L'ente italiano di accreditamento designato con  decreto  22  dicembre  2009 quale unico  organismo  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  e vigilanza del mercato.     |  
|   |                                 Art. 5 
   1.  Il  laboratorio  sopra  citato   ha   l'onere   di   comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio, la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio medesimo e' accreditato.   2.    L'omessa    comunicazione     comporta     la     sospensione dell'autorizzazione.   3. Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di analisi autorizzate.   4. L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione. 
     Roma, 15 novembre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
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