| Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019, n. 140 |  
| Regolamento    concernente     l'organizzazione     del     Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  |  
  |  
 |  
                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo 17;   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3;   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo 3;   Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;   Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;   Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare gli articoli 4 e 4-bis;   Vista  la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  in  particolare l'articolo 1, comma 345;   Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, e in  particolare l'articolo 6;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e in particolare la Tabella 7, contenente  la  rideterminazione della   dotazione    organica    del    Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante regolamento concernente  l'organizzazione  degli uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante  regolamento  concernente  l'organizzazione  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Visto che il predetto articolo 4-bis del  decreto-legge  12  luglio 2018, n. 86, prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreto da adottare ai sensi della  medesima norma;   Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta coerente  con  i  compiti  e  le  funzioni  attribuite  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalla normativa  di settore vigente;   Ritenuto, per le suddette motivazioni, nonche' per  le  ragioni  di urgenza e  celerita'  evidenziate  nel  richiamato  decreto-legge  21 settembre 2019, n. 104, di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;   Sentite le organizzazioni sindacali;   Sentiti l'Organismo paritetico  per  l'innovazione  e  il  Comitato unico di garanzia per le pari opportunita'  e  il  benessere  di  chi lavora   e   contro   le   discriminazioni   (CUG)   del    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 21 ottobre 2019;   Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                                 Emana                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                            Organizzazione 
   1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca, di seguito denominato «Ministero», si struttura nei  Dipartimenti  di cui all'articolo 2.   
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza          del Consiglio dei ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. Si  riporta  il  testo          dell'articolo 17 della medesima legge:               «Art.  17.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                 e).               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.               - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5,  49,  50,          51, nonche' l'articolo 75, comma 3, della medesima legge:               «Art. 3. - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture  di          primo livello, alternativamente:                 a) i dipartimenti;                 b) le direzioni generali.               2. Nei Ministeri in cui le strutture di  primo  livello          sono costituite da dipartimenti non puo'  essere  istituita          la  figura   del   segretario   generale.   Nei   Ministeri          organizzati  in  dipartimenti  l'ufficio   del   segretario          generale, ove previsto da precedenti disposizioni di  legge          o regolamento, e' soppresso. I compiti  attribuiti  a  tale          ufficio sono distribuiti tra i  capi  dipartimento  con  il          regolamento di cui all'articolo 4.»               «Art. 4. - 1. L'organizzazione, la dotazione  organica,          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale          generale ed il loro  numero,  le  relative  funzioni  e  la          distribuzione   dei   posti   di   funzione   dirigenziale,          l'individuazione dei dipartimenti, nei casi  e  nei  limiti          fissati   dalle   disposizioni   del    presente    decreto          legislativo, e la definizione dei rispettivi  compiti  sono          stabiliti  con  regolamenti  o  con  decreti  del  ministro          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge          23 agosto 1988, n. 400.  Si  applica  l'articolo  19  della          legge 15 marzo 1997, n.  59.  I  regolamenti  prevedono  la          soppressione dei ruoli  esistenti  e  l'istituzione  di  un          ruolo unico  del  personale  non  dirigenziale  di  ciascun          ministero,  articolato  in  aree   dipartimentali   e   per          direzioni generali. Fino all'istituzione  del  ruolo  unico          del personale non  dirigenziale  di  ciascun  ministero,  i          regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita'  tra  i          diversi dipartimenti e le diverse direzioni  generali,  nel          rispetto dei requisiti di  professionalita'  richiesti  per          l'esercizio delle  relative  funzioni,  ferme  restando  le          normative contrattuali in materia. La nuova  organizzazione          e la dotazione organica del personale non  devono  comunque          comportare incrementi di spesa.               2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche          amministrazioni.               3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive          modificazioni e integrazioni.               4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale          di natura non regolamentare.               4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.               5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione          ministeriale, con cadenza almeno biennale.               6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»               «Art. 5.  -  1.  I  dipartimenti  sono  costituiti  per          assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni          del ministero.  Ai  dipartimenti  sono  attribuiti  compiti          finali concernenti grandi aree  di  materie  omogenee  e  i          relativi  compiti  strumentali,  ivi  compresi  quelli   di          indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione  in  cui          si   articolano   i   dipartimenti   stessi,   quelli    di          organizzazione  e  quelli   di   gestione   delle   risorse          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.               2. L'incarico di capo del dipartimento viene  conferito          in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive          modificazioni ed integrazioni.               3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,          in attuazione degli indirizzi del ministro.               4. Dal capo del dipartimento  dipendono  funzionalmente          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel          dipartimento stesso.               5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:                 a) determina i programmi  per  dare  attuazione  agli          indirizzi del ministro;                 b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di          rispondenza del servizio al pubblico interesse;                 c) svolge funzioni di propulsione, di  coordinamento,          di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici  del          dipartimento;                 d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;                 e) adotta gli atti per l'utilizzazione  ottimale  del          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del          dipartimento;                 f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo  3          febbraio 1993, n. 29;                 g)  puo'  proporre   al   ministro   l'adozione   dei          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel          relativo procedimento;                 h) e' sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.               6. Con le modalita' di cui all'articolo  16,  comma  5,          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del          dipartimento.»               «Art.   49.   -   1.   E'   istituito   il    ministero          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.               2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti          spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed          istruzione  superiore,  di  istruzione  universitaria,   di          ricerca scientifica e tecnologica.               3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   le          funzioni dei ministeri della pubblica  istruzione  e  della          universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate          quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,  ad  altri          ministeri o ad agenzie, e fatte  in  ogni  caso  salve,  ai          sensi e per gli effetti degli articoli 1,  comma  2,  e  3,          comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle          regioni ed  agli  enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva          l'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  l'autonomia          delle istituzioni universitarie e degli  enti  di  ricerca,          nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e  dell'articolo          21 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  del  decreto          legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le          funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica          istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia  per  la          formazione e l'istruzione professionale.»               «Art. 50. - 1. Il ministero, in particolare, svolge  le          funzioni  di  spettanza   statale   nelle   seguenti   aree          funzionali:                 a)  istruzione  non   universitaria:   organizzazione          generale   dell'istruzione   scolastica,   ordinamenti    e          programmi  scolastici,  stato  giuridico   del   personale;          definizione   dei   criteri    e    dei    parametri    per          l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri          per l'attuazione  delle  politiche  sociali  nella  scuola;          determinazione e assegnazione delle risorse  finanziarie  a          carico del  bilancio  dello  Stato  e  del  personale  alle          istituzioni scolastiche autonome; valutazione  del  sistema          scolastico; ricerca  e  sperimentazione  delle  innovazioni          funzionali  alle  esigenze  formative;  riconoscimento  dei          titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e          internazionale e attivazione di  politiche  dell'educazione          comuni ai paesi dell'Unione  europea;  assetto  complessivo          dell'intero   sistema   formativo,   individuazione   degli          obiettivi e degli standard formativi e  percorsi  formativi          in materia di istruzione superiore e di formazione  tecnica          superiore;  consulenza  e  supporto   all'attivita'   delle          istituzioni scolastiche autonome; competenze  di  cui  alla          legge  11  gennaio  1996,  n.  23;   istituzioni   di   cui          all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo  138,  comma  3,          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;                 b)   compiti   di   indirizzo,    programmazione    e          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica          nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.          204;  istruzione  universitaria,  ricerca   scientifica   e          tecnologica; programmazione degli  interventi  sul  sistema          universitario e degli  enti  di  ricerca  non  strumentali;          indirizzo   e   coordinamento,   normazione   generale    e          finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non          strumentali; monitoraggio  e  valutazione,  anche  mediante          specifico   Osservatorio,   in    materia    universitaria;          attuazione delle  norme  comunitarie  e  internazionali  in          materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea          e integrazione internazionale  del  sistema  universitario,          anche in attuazione degli  accordi  culturali  stipulati  a          cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio  degli          enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione          del  CIVR;  completamento   dell'autonomia   universitaria;          formazione di grado universitario; razionalizzazione  delle          condizioni    d'accesso    all'istruzione    universitaria;          partecipazione alle  attivita'  relative  all'accesso  alle          amministrazioni  e  alle  professioni,  al   raccordo   tra          istruzione   universitaria,   istruzione    scolastica    e          formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca  libera          nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra          ricerca applicata e ricerca pubblica;  coordinamento  della          partecipazione   italiana   a   programmi    nazionali    e          internazionali  di  ricerca;  indirizzo  e  sostegno  della          ricerca aerospaziale; cooperazione  scientifica  in  ambito          nazionale,  comunitario  ed  internazionale;  promozione  e          sostegno  della  ricerca  delle  imprese  ivi  compresa  la          gestione di apposito fondo per le  agevolazioni  anche  con          riferimento alle aree depresse e  all'integrazione  con  la          ricerca pubblica.»               «Art.  51.  -  1.   Il   ministero   si   articola   in          dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli  4  e  5          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'          essere superiore a tre, in relazione alle  aree  funzionali          di cui all'articolo 50.»               «Art. 75. (Omissis).               3.  Relativamente  alle  competenze   in   materia   di          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici          regionali di livello dirigenziale o dirigenziale  generale,          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento          adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  4  bis,  della          legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata  in          vigore  del   regolamento   stesso,   sono   soppresse   le          sovrintendenze  scolastiche  regionali  e,   in   relazione          all'articolazione sul  territorio  provinciale,  anche  per          funzioni,  di  servizi  di  consulenza  e   supporto   alle          istituzioni scolastiche, sono contestualmente  soppressi  i          provveditorati agli studi.               (Omissis).».               - La legge 7 giugno 2000, n. 150,  recante  «Disciplina          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.               -  La  legge  14   gennaio   1994,   n.   20,   recante          «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della          Corte dei conti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14          gennaio 1994, n. 10. Si riporta il  testo  dell'articolo  3          della medesima legge:               «Art. 3. - 1. Il controllo preventivo  di  legittimita'          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui          seguenti atti non aventi forza di legge:                 a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione          del Consiglio dei ministri;                 b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per          lo svolgimento dell'azione amministrativa;                 c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi          di norme comunitarie;                 c-bis);                 d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);                 e);                 f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del          patrimonio immobiliare;                 f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,  comma          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e          successive modificazioni;                 f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23          dicembre 2005, n. 266;                 g)   decreti   che    approvano    contratti    delle          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo          superiore ad un decimo del valore suindicato;                 h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico          di esercizi successivi;                 i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine          scritto del Ministro;                 l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.               1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione          centrale del controllo di legittimita'.               2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti          divengono esecutivi.               3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.               4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a          prevalente capitale pubblico.               5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di          programma.               6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente          adottate.               7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.               8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.               9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio          decreto  12  luglio  1934,   n.   1214   ,   e   successive          modificazioni.               10. La sezione del controllo e' composta dal presidente          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni          delle regioni a statuto speciale e delle Province  autonome          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un          numero minimo di ventuno votanti.               10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.               11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i          competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore          il magistrato che deferisce la questione alla sezione.               12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone          notizia alla sezione del controllo.               13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,          creditizia, mobiliare e valutaria.».               - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.               - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,          recante «Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31          ottobre 2009, n. 254.               -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190,   recante          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13          novembre 2012, n. 265.               - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante          «Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da          parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.               - Il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e          disabilita'», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12          luglio 2018, n. 160. Il decreto-legge e' stato  convertito,          con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n. 188.          Si riporta il testo degli articoli 4 e 4-bis  del  medesimo          decreto- legge:               «Art. 4. - 1. All'articolo 18-bis del  decreto-legge  9          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 7 aprile 2017, n.  45,  sono  apportate  le  seguenti          modificazioni:                 a) al comma 1, le  parole:  «Per  l'esercizio  delle»          sono  sostituite  dalle  seguenti:   «La   Presidenza   del          Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine,  le  parole          da: «, e' istituito»  a  «30  luglio  1999,  n.  303»  sono          soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio  1992,  n.          225»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dal   decreto          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;                 b) al comma 2, le parole:  «l'immediata  operativita'          del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle  seguenti:          «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1».               2.               3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,          sono apportate le seguenti modificazioni:                 a) al comma 487,  le  parole:  «alla  Presidenza  del          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite          dalle    seguenti:    «al    Ministero     dell'istruzione,          dell'universita' e  della  ricerca»  e  le  parole:  «della          medesima Struttura» sono sostituite con  le  seguenti  «del          medesimo Ministero»;                 b) al  comma  488,  le  parole:  «La  Presidenza  del          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite          dalle    seguenti:    «Il    Ministero     dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca»;                 c) al comma 489:                   1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza  del          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite          dalle    seguenti:    «Il    Ministero     dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca»;                   2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite          dalle    seguenti:    «il    Ministero     dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca».               3-bis.  Il  comma  8  dell'articolo   3   del   decreto          legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' abrogato.               3-ter. I commi 155, 156 e  157  dell'articolo  1  della          legge  13  luglio  2015,  n.   107,   sono   abrogati.   Le          disposizioni  di  cui  ai  predetti  commi  continuano   ad          applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui          al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107  del          2015, sia stato gia' bandito alla data di entrata in vigore          della legge di conversione del presente decreto.               3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui          all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre          2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia          scolastica di cui  all'articolo  11,  comma  4-sexies,  del          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono          ripartite secondo i criteri della programmazione  triennale          nazionale di riferimento.               3-quinquies.  All'articolo  10  del  decreto-legge   12          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  sono  apportate  le          seguenti modificazioni:                 a) al comma 1, primo periodo, le parole:  «2013-2015»          e le parole: «e con il Ministero delle infrastrutture e dei          trasporti» sono soppresse;                 b) al comma 1, quarto periodo,  le  parole  da:  «con          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» fino a:          «e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti»          sono sostituite dalle seguenti: «con decreto  del  Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa          con  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   e          Dipartimento del tesoro»;                 c) al comma 1-ter, le parole: «, di concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse.»               «Art. 4-bis. - 1. Al fine di semplificare ed accelerare          il riordino dell'organizzazione dei  Ministeri,  anche  con          riferimento agli adeguamenti conseguenti alle  disposizioni          di cui  agli  articoli  1  e  2  del  presente  decreto,  a          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di          conversione del presente decreto e fino al 30 giugno  2019,          i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi  inclusi          quelli degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  possono          essere adottati con decreto del  Presidente  del  Consiglio          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa          delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal          presente articolo sono soggetti al controllo preventivo  di          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione          vigente.».               - La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  «Bilancio          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2019-2021»,   e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.          302.               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 345, della          medesima legge:               «Art. 1. (Omissis).               345. Al fine di potenziare la  tutela  delle  minoranze          linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia, di cui alla          legge 23 febbraio 2001, n. 38, la  dotazione  organica  del          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca          e'  incrementata  di  un  posto  dirigenziale  di   livello          generale. Conseguentemente il Ministero  medesimo  provvede          ad  adeguare  la  propria  organizzazione  mediante   nuovi          regolamenti, ivi incluso quello  degli  uffici  di  diretta          collaborazione,  che  possono  essere   adottati   con   le          modalita' di cui all'articolo 4-bis  del  decreto-legge  12          luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31  ottobre          2019, anche  al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il          riordino  dell'organizzazione  del  Ministero.  Nelle  more          dell'entrata   in   vigore   dei   nuovi   regolamenti   di          organizzazione,  gli  incarichi  dirigenziali  di   livello          generale    continuano    ad    avere    efficacia     sino          all'attribuzione dei nuovi.               (Omissis).».               - Il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  recante          «Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della          tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario          delle Forze di polizia  e  delle  Forze  armate  e  per  la          continuita' delle funzioni dell'Autorita' per  le  garanzie          nelle  comunicazioni»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  6  del  medesimo          decreto-legge:               «Art. 6. - 1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30          dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:                 a) al primo periodo  le  parole  «di  consentire  una          maggiore  efficacia  dell'azione  amministrativa  svolta  a          livello    centrale    dal    Ministero    dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca, nonche'» sono  soppresse,          e le parole «due posti dirigenziali» sono sostituite  dalle          seguenti «un posto dirigenziale»;                 b) il secondo periodo e' soppresso e  sostituito  dai          seguenti «Conseguentemente il Ministero  medesimo  provvede          ad  adeguare  la  propria  organizzazione  mediante   nuovi          regolamenti, ivi incluso quello  degli  uffici  di  diretta          collaborazione,  che  possono  essere   adottati   con   le          modalita' di cui all'articolo 4-bis  del  decreto-legge  12          luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31  ottobre          2019, anche  al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il          riordino  dell'organizzazione  del  Ministero.  Nelle  more          dell'entrata   in   vigore   dei   nuovi   regolamenti   di          organizzazione,  gli  incarichi  dirigenziali  di   livello          generale    continuano    ad    avere    efficacia     sino          all'attribuzione dei nuovi.».               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle  dotazioni          organiche del personale di alcuni Ministeri, enti  pubblici          non  economici  ed   enti   di   ricerca,   in   attuazione          dell'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,          convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135»,   e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 83.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          4 aprile 2019,  n.  48,  recante  «Regolamento  concernente          l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del          Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e    della          ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  giugno          2019, n. 133.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          4 aprile 2019,  n.  47,  recante  «Regolamento  concernente          l'organizzazione     del     Ministero     dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca»,  abrogato  dal  presente          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  8  giugno          2019, n. 133.    |  
|   |                                                               Allegato     
                               Tabella A                           (Articolo 11)  Dotazione organica del personale
  |================================|==================================| | Personale dirigenziale:        |                                  | |================================|==================================| | Dirigenti di prima fascia      |                              28  | |================================|==================================| | Dirigenti di seconda fascia,   |                             223* | | amministrativi                 |                                  | |================================|==================================| | Dirigenti di seconda fascia,   |                             190  | | tecnici                        |                                  | |================================|==================================| |               Totale dirigenti |                             441  | |================================|==================================| |                                                                   | | * Compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso    | |   gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.              | |                                                                   | |================================|==================================| | Personale non dirigenziale:    |                                  | |================================|==================================| | Area III                       |                        n. 2.490  | |================================|==================================| | Area II                        |                        n. 3.144  | |================================|==================================| | Area I                         |                        n.   344  | |================================|==================================| |                    Totale Aree |                        n. 5.978  | |================================|==================================| |    Totale complessivo n. 6.419 |                                  | |================================|==================================|
          |  
|   |                                 Art. 2 
                      Articolazione del Ministero 
   1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei  seguenti  tre dipartimenti:     a)  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione   e formazione;     b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;     c) Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.   2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono  individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.   3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico,  negli  uffici scolastici, su base regionale.     |  
|   |                                 Art. 3 
                Attribuzioni dei capi dei dipartimenti 
   1. I  capi  dei  dipartimenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, assicurano  l'esercizio  organico,  coordinato  e   integrato   delle funzioni del Ministero.   2. I capi  dei  dipartimenti  svolgono  compiti  di  coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello  dirigenziale  generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma  dell'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei risultati complessivamente raggiunti in  attuazione  degli  indirizzi del Ministro. Essi svolgono altresi' i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5,  del  citato  decreto  legislativo  n.  300  del  1999  e provvedono, in particolare,  all'assegnazione  delle  risorse  umane, finanziarie  e  strumentali  disponibili  agli  uffici   di   livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti.   3. Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi  nei  dipartimenti  stessi.  I capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono  le competenze  di  piu'  uffici  dirigenziali  generali   compresi   nei dipartimenti, affidandone  il  coordinamento  ad  uno  dei  dirigenti preposti a tali  uffici.  Gli  uffici  scolastici  regionali  di  cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti  in relazione alle specifiche materie da trattare.   4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la  realizzazione  di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.  
           Note all'art. 3:               - Il riferimento relativo all'articolo 5,  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alla  note          alle premesse.               - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Si  riporta  il          testo dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo:               «Art.  21.  -  1.  Il  mancato   raggiungimento   degli          obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di          valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo  di          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di          efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni          ovvero  l'inosservanza  delle   direttive   imputabili   al          dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.               1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della          violazione di una quota fino all'ottanta per cento.               [2. Nel caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive          impartite dall'organo competente o di ripetuta  valutazione          negativa, ai  sensi  del  comma  1,  il  dirigente,  previa          contestazione e contraddittorio, puo'  essere  escluso  dal          conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale          corrispondente  a  quello  revocato,  per  un  periodo  non          inferiore a  due  anni.  Nei  casi  di  maggiore  gravita',          l'amministrazione puo' recedere  dal  rapporto  di  lavoro,          secondo le disposizioni del codice civile e  dei  contratti          collettivi.]               3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del          fuoco.».   |  
|   |                                 Art. 4   Conferenza permanente dei  capi  dei  dipartimenti  e  dei  direttori                              generali 
   1. I capi dei dipartimenti, i dirigenti  preposti  agli  uffici  di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti titolari  degli  uffici  scolastici  regionali   si   riuniscono   in conferenza per  trattare  le  questioni  attinenti  al  coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici  e  per  formulare  al  Ministro proposte  per  l'emanazione  di  indirizzi  e  direttive   volte   ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo  svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e'  presieduta,  in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti,  che  provvedono  a convocarla periodicamente in adunanza plenaria,  con  cadenza  almeno semestrale. Gli stessi,  in  ragione  della  natura  degli  argomenti trattati nel corso della  conferenza,  possono  trasmetterne  l'esito all'Organismo interno di valutazione.   2. I capi dei dipartimenti, in relazione alla specificita' dei temi da  trattare,  possono  indire  adunanze  ristrette   su   specifiche tematiche di loro competenza.   3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve  essere preventivamente trasmesso al Ministro e  al  Capo  di  Gabinetto.  Il Ministro e  il  Capo  di  Gabinetto  partecipano  alle  sedute  della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.   4. Il  servizio  di  segreteria,  necessario  per  i  lavori  della conferenza,  e'  assicurato   dalla   direzione   generale   di   cui all'articolo 7, comma 4.     |  
|   |                                 Art. 5 
  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
   1. Il Dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e  di formazione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle  seguenti  aree:  definizione  degli  obiettivi  formativi  nei diversi gradi e  tipologie  di  istruzione;  organizzazione  generale dell'istruzione  scolastica,  ordinamenti,  curricula   e   programmi scolastici; stato giuridico del personale  della  scuola;  formazione dei dirigenti scolastici, del  personale  docente,  educativo  e  del personale  amministrativo,  tecnico  e   ausiliario   della   scuola; definizione degli indirizzi  per  l'organizzazione  dei  servizi  del sistema educativo di istruzione e di  formazione  nel  territorio  al fine di  garantire  livelli  di  prestazioni  uniformi  su  tutto  il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri  e parametri  per  l'attuazione  di  interventi  sociali  nella  scuola; definizione di interventi a  sostegno  delle  aree  depresse  per  il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio  scolastico  ed educativo; ricerca e  sperimentazione  delle  innovazioni  funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e  delle certificazioni in ambito europeo e  internazionale  e  attuazione  di politiche  dell'educazione  comuni  ai  Paesi  dell'Unione   europea; assetto  complessivo  e  indirizzi  per  la  valutazione  dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard  e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in  raccordo,  per  le  parti  relative  alla formazione superiore, con il dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con  i  sistemi  formativi  delle regioni; cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo  con le    competenti    strutture    del    Ministero    e     promozione dell'internazionalizzazione del sistema  educativo  di  istruzione  e formazione; consulenza  e  supporto  all'attivita'  di  istruzione  e formazione delle  istituzioni  scolastiche  autonome;  supporto  alle articolazioni periferiche in materia  di  gestione  del  contenzioso; definizione degli indirizzi in  materia  di  scuole  paritarie  e  di scuole e corsi  di  istruzione  non  statale;  cura  delle  attivita' relative  all'associazionismo  degli   studenti   e   dei   genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in  raccordo  con  il Dipartimento  per  la  formazione  superiore  e   per   la   ricerca; salvaguardia e promozione del diritto  allo  studio  e  servizi  alle famiglie; iniziative a  tutela  dello  status  dello  studente  della scuola    e    della    sua    condizione;    competenze    riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di  cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 112; rapporti con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza  unificata  per  le   materie   di   propria   competenza; innovazione didattica digitale e digitalizzazione  nelle  istituzioni scolastiche; cura dei rapporti con l'Agenzia  per  l'Italia  digitale per le materie di competenza; predisposizione della programmazione  e cura della gestione dei Fondi strutturali  europei  finalizzati  allo sviluppo  e  all'attuazione  delle  politiche  di  coesione   sociale relative al settore dell'istruzione; predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali del settore dell'istruzione;  attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e  all'edilizia  scolastica,  in raccordo con  le  competenze  delle  regioni  e  degli  enti  locali; predisposizione delle relazioni tecniche  agli  atti  normativi,  per quanto di competenza.   2. Nell'ambito del dipartimento operano: il Comitato nazionale  per l'apprendimento  pratico  della  musica,  con  compiti  di  supporto, consulenza, progettazione,  monitoraggio  e  proposta  nei  confronti dell'amministrazione per la  definizione  di  contenuti  culturali  e didattici, requisiti professionali necessari  alla  realizzazione  di percorsi formativi incentrati sullo sviluppo della pratica musicale a scuola; il Comitato per  lo  sviluppo  della  cultura  scientifica  e tecnologica, con compiti di supporto, progettazione,  monitoraggio  e proposta nei confronti dell'amministrazione in materia di diffusione, valorizzazione  e  sensibilizzazione  verso  la  cultura   in   campo scientifico e tecnologico nel settore istruzione.   3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti di  supporto,  due  uffici  dirigenziali  non  generali  e  ventinove posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva.   4. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello dirigenziale generale:     a)  direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la valutazione del sistema nazionale di istruzione;     b) direzione generale per il personale scolastico;     c)  direzione  generale   per   lo   studente,   l'inclusione   e l'orientamento scolastico;     d) direzione generale per i fondi strutturali  per  l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.   5. La direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si  articola  in otto uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo;     b) ordinamenti dei percorsi liceali;     c) ordinamenti  dei  percorsi  degli  istituti  tecnici  e  degli istituti  professionali,  ivi  compresi   gli   aspetti   riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in  relazione  alle  esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;     d) definizione  delle  classi  di  concorso  e  di  abilitazione, nonche' dei programmi delle prove concorsuali del  personale  docente della scuola;     e)   ordinamento   dell'istruzione   degli   adulti   nell'ambito dell'apprendimento permanente;     f) ordinamenti dei  percorsi  degli  Istituti  tecnici  superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di Istruzione e  formazione  tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;     g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;     h) ricerca, innovazione e misure di sostegno  allo  sviluppo  nei diversi gradi e  settori  dell'istruzione,  anche  avvalendosi  della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);     i) cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le competenti     strutture     del     Ministero      e      promozione dell'internazionalizzazione del sistema  educativo  di  istruzione  e formazione;     l) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale, in collaborazione con la direzione generale per i  fondi  strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica  e  la  scuola  digitale,  la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;     m) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado  con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi;     n) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee;     o)  riconoscimento  dei  titoli  di  abilitazione   professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;     p) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in  Italia e di lingua italiana all'estero;     q)  rapporti  con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione del sistema della formazione italiana nel mondo;     r) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;     s)  misure  per  il  rispetto  dei   livelli   essenziali   delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,  ivi compreso  l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione   e   relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni;     t)  adempimenti  ministeriali  relativi  alle  abilitazioni  alle professioni  di  agrotecnico,  geometra,  perito  agrario  e   perito industriale;     u) indirizzi al processo  di  autovalutazione  delle  istituzioni scolastiche ed educative  e  valutazione  del  sistema  nazionale  di istruzione e formazione secondo  quanto  stabilito  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;     v) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della  pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;     z)  funzioni  di  indirizzo  dell'Istituto   nazionale   per   la valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e ricerca  educativa  (INDIRE)  per  lo  svolgimento  delle  competenze relative  ai  processi  di  valutazione  ed   autovalutazione   delle istituzioni  scolastiche  ed  educative  e  valutazione  del  sistema nazionale di istruzione e formazione, secondo  quanto  stabilito  dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013,  in  raccordo con  la  direzione  generale  per  la  ricerca  per  gli  aspetti  di competenza;     aa) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale  della  scienza  e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4  del  decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza  sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative alle scuole di ogni ordine e grado  di  cui  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297.   6. La direzione  generale  per  il  personale  scolastico,  che  si articola  in  sette  uffici  dirigenziali  non  generali,  svolge  le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) disciplina giuridica del  rapporto  di  lavoro  del  personale scolastico,  gestione  delle  relazioni  sindacali  e  contrattazione integrativa  nazionale   relativa   a   mobilita'   professionale   e territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, esercizio dei diritti e permessi sindacali del personale medesimo;     b) indirizzi e coordinamento  per  l'applicazione  dei  contratti collettivi e la  stipula  di  accordi  decentrati  per  il  personale scolastico;     c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;     d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente,  educativo  e  del  personale  amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,  incluso  il  personale  destinato alle  scuole  italiane  all'estero  e  alle  iniziative   scolastiche italiane all'estero;     e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del  personale docente ed  educativo  e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;     f) coordinamento della formazione  iniziale  e  in  servizio  dei dirigenti  scolastici,  del  personale  docente,  educativo   e   del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario  della  scuola,  ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione  delle  politiche formative a livello nazionale;     g)  programmazione  dei  percorsi  di  formazione  iniziale   del personale docente;     h) indirizzi in materia di riconversione e  riqualificazione  del personale docente ed educativo;     i) definizione dei contingenti e procedure  per  la  destinazione all'estero  del  personale  scolastico,  in  collaborazione  con   il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;     l) gestione  del  contenzioso  del  personale  scolastico  e  dei dirigenti scolastici per  provvedimenti  aventi  carattere  generale, definizione delle linee di indirizzo, supporto e coordinamento per la gestione  del   contenzioso   di   competenza   delle   articolazioni territoriali, anche attraverso la creazione  e  la  gestione  di  una banca  dati  del  contenzioso  scolastico,  definizione  di  pratiche conciliative deflattive del contenzioso del  personale  scolastico  e dei dirigenti scolastici.   7.  La  direzione  generale  per  lo   studente,   l'inclusione   e l'orientamento  scolastico,  che  si  articola   in   cinque   uffici dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a)  welfare  dello  studente,  diritto  allo   studio,   sussidi, diffusione delle  nuove  tecnologie  e  rapporti  con  le  regioni  e disciplina e indirizzo in materia di status dello studente;     b)  cura  dei  servizi  per  l'integrazione  degli  studenti   in situazione di disabilita', in situazioni  di  ospedalizzazione  e  di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;     c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli  studenti immigrati e delle famiglie;     d) elaborazione degli indirizzi e delle  strategie  nazionali  in materia di rapporti delle scuole con lo sport;     e)  elaborazione  di  strategie  nazionali   a   supporto   della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunita' scolastica, cura dei  rapporti  con  le  associazioni degli  studenti  e  supporto  alla  loro  attivita',  supporto   alle attivita' del  Consiglio  nazionale  dei  presidenti  delle  consulte provinciali degli studenti;     f)  prevenzione  e  contrasto  alla  dispersione   scolastica   e promozione del successo formativo;     g)  orientamento  nel  primo  e  secondo  ciclo  di   istruzione, orientamento professionale, orientamento ai  percorsi  post-secondari in  raccordo  con   la   direzione   generale   per   la   formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio e con  il  mondo del lavoro;     h) cura delle politiche  sociali  a  favore  dei  giovani  e,  in particolare, delle azioni di  prevenzione  e  contrasto  del  disagio giovanile e del fenomeno del  bullismo  nelle  scuole,  favorendo  il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;     i) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e  supporto della loro attivita';     l)  promozione  e  realizzazione  sul  territorio  nazionale   di iniziative progettuali nelle materie di  competenza  della  direzione generale,  mediante  il  coinvolgimento  diretto  delle   istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione  e  del  supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;     m)  cura  dei  rapporti  con  altri  enti  e  organizzazioni  che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;     n) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante  soluzioni  innovative,  anche  relative  al diritto allo studio e di carattere digitale, e promozione  di  intese con enti e associazioni  del  territorio  al  fine  di  offrire  agli studenti sistemi per  l'accesso  agevolato  al  patrimonio  culturale italiano;     o) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;     p) supporto agli studenti per la tutela del diritto  allo  studio nei casi di  disastri  naturali  o  altre  emergenze,  che  impattino sull'istruzione scolastica.   8. La direzione generale per i fondi strutturali per  l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, che si  articola  in  sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i  compiti  di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e  all'attuazione delle   politiche   di   coesione   sociale   relative   al   settore dell'istruzione;     b) partecipazione ad  iniziative  europee  finanziate  con  fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle  politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;     c)   opportunita'   di   finanziamento   a   valere   sui   fondi internazionali ed europei, pubblici e privati;     d) programmazione,  monitoraggio  e  attuazione  di  programmi  e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con  i  fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione;     e)  raccordo  con  le  altre  istituzioni  europee,  nazionali  e territoriali per il coordinamento dei programmi;     f) autorita' di gestione dei programmi  operativi  nazionali  del Fondo sociale europeo e del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero;  programmazione  e gestione delle risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione affidate al Ministero;     g) autorita' di certificazione dei Programmi operativi  nazionali del Fondo sociale europeo e dei  Programmi  operativi  nazionali  del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza  del Ministero;     h) programmazione degli interventi strutturali e non  strutturali nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e all'edilizia scolastica;     i)  individuazione  delle  priorita'  in  materia   di   edilizia scolastica;     l) attuazione delle normative  di  competenza  del  Ministero  in materia di edilizia scolastica;     m) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e  la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con  particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e  alle correlate  attivita'   didattiche   ed   organizzative   dei   plessi scolastici;     n) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalita' organizzata;     o) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica;     p) attuazione delle linee  strategiche  per  la  digitalizzazione delle istituzioni scolastiche in raccordo con la  direzione  generale per i sistemi informativi e la statistica e la direzione generale per la   progettazione   organizzativa,   l'innovazione   dei    processi dell'amministrazione e la comunicazione;     q)  progettazione,  sviluppo  e  supporto  di   processi,   anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle scuole  e  delle azioni del  Piano  nazionale  scuola  digitale  in  raccordo  con  la direzione generale per i sistemi informativi e  la  statistica  e  la direzione generale per l'innovazione digitale e la comunicazione;     r) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a  favorire  e supportare i processi di insegnamento e  apprendimento,  in  raccordo con la  direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso  la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.  
           Note all'art. 5:               - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del          capo I della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92. -Si riporta          il testo dell'articolo 137, comma 2, del  medesimo  decreto          legislativo:               «Art. 137. (Omissis).               2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le  funzioni          amministrative relativi alle scuole militari  ed  ai  corsi          scolastici organizzati,  con  il  patrocinio  dello  Stato,          nell'ambito delle attivita' attinenti alla  difesa  e  alla          sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti  relativi  agli          organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18          aprile 1994, n. 389.               - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo          2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale  di          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione»,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155.               - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,          recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della          scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.          59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,          n. 170.               - Il  decreto  legislativo  20  luglio  1999,  n.  258,          recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della          biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in          Fondazione  del  museo  nazionale  della  scienza  e  della          tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della          L. 15 marzo 1997, n.  59»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 4 agosto 1999, n. 181.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  4  del  medesimo          decreto legislativo:               «Art. 4. - 4. Lo statuto  disciplina  i  compiti  e  la          struttura organizzativa della fondazione, ne  individua  le          categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione  e          scientifici, le modalita' della loro elezione e i  relativi          poteri, la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e  i          controlli di gestione e di risultato; esso prevede che  del          consiglio di amministrazione,  oltre  a  rappresentanti  di          enti pubblici e privati, alle persone fisiche e  giuridiche          che intendano dare il loro costruttivo  apporto  alla  vita          della  fondazione,  facciano   parte   rappresentanti   del          Ministero  della   pubblica   istruzione,   del   Ministero          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica          e del Ministero dei beni culturali. Le successive  delibere          riguardanti modifiche  statutarie,  lo  scioglimento  della          fondazione e la devoluzione del  patrimonio  sono  adottate          con la procedura di cui al comma 2.».               - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle          scuole  di  ogni  ordine  e  grado»,  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115.               - Si riporta il testo dell'articolo 605, commi  2  e  3          del medesimo decreto legislativo:               «Art. 605. (Omissis).               2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza          sui seguenti enti:                 a) vigilanza sull'ente per le  scuole  materne  della          Sardegna, secondo le modalita'  stabilite  dalla  legge  1°          giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;                 b)  vigilanza  sull'Ente  nazionale   di   assistenza          magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,          ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive          modificazioni e secondo le norme dello  statuto  dell'ente;          sono  iscritti  d'ufficio  all'ente,  e   sottoposti   alla          ritenuta di cui all'art. 3 del citato  decreto  legislativo          del   Capo   provvisorio   dello   Stato    e    successive          modificazioni,  gli  insegnanti  di  ruolo   delle   scuole          elementari  statali,  i  docenti  di  ruolo  delle   scuole          elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne          statali e i direttori didattici;                 c) sorveglianza sull'Unione nazionale  per  la  lotta          contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti  al  disposto          dell'art. 2 della legge 2  aprile  1968,  n.  470  e  delle          disposizioni  dello  statuto  dell'ente;  nel   potere   di          sorveglianza  e'   compresa   la   facolta'   di   disporre          accertamenti  e  ispezioni  relativamente  all'impiego,  da          parte dell'ente,  del  contributo  annuo,  a  carico  dello          Stato, di lire centocinquanta milioni, previsto dall'art. 1          della predetta legge;                 d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo          quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n.  66,  e  dalla          legge 16 febbraio 1987, n. 46;                 e) vigilanza sull'Ente per il museo  nazionale  della          scienza e della  tecnica  «Leonardo  da  Vinci»,  ai  sensi          dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.               3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri          enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.   |  
|   |                                 Art. 6 
       Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 
   1. Il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca svolge  funzioni  di  coordinamento,  direzione  e  controllo   nelle seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione  artistica, musicale e coreutica, programmazione  degli  interventi  sul  sistema universitario; funzioni  di  indirizzo,  vigilanza  e  coordinamento, monitoraggio sulle attivita', normazione generale e finanziamento  di universita'   e   istituzioni   AFAM;   disciplina   e    valutazione dell'orientamento degli studenti universitari e dell'alta  formazione artistica, musicale  e  coreutica,  dei  sistemi  di  accesso  e  dei percorsi formativi nonche' dei  servizi  di  orientamento,  tutorato, stage e job placement; promozione  della  connessione  tra  il  mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore, in raccordo  con il dipartimento per il sistema educativo  di  istruzione  formazione; cura  dell'armonizzazione  e  dell'integrazione  del  sistema   della formazione  superiore  nello  spazio  europeo  della   formazione   e dell'attuazione delle norme europee e internazionali  in  materia  di formazione superiore, con particolare riguardo ai titoli  di  accesso al  sistema  della  formazione  superiore;  promozione,   a   livello nazionale,  europeo  ed  internazionale,   dell'attrattivita'   delle carriere  nelle  istituzioni  della  formazione  superiore  e   della ricerca, anche in  funzione  delle  attivita'  di  «terza  missione»; partecipazione   alle    attivita'    relative    all'accesso    alle amministrazioni  e  alle  professioni,  al  raccordo  dell'istruzione superiore  con  l'istruzione   scolastica   e   con   la   formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le amministrazioni regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e  l'Agenzia  nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR), assicurando  quanto  previsto   daldecreto   del   Presidente   della Repubblica 1° febbraio 2010, n.  76,  in  tema  di  programmazione  e vigilanza sull'ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la  definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con  speciale  riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca e all'integrazione nello  Spazio  europeo  della  ricerca; indirizzo,  programmazione  e  coordinamento,  normativa  generale  e finanziamento degli  enti  di  ricerca  non  strumentali  e  relativo monitoraggio delle attivita'; integrazione tra ricerca fondamentale e ricerca  applicata  e  tra  ricerca  pubblica  e   ricerca   privata; promozione dell'internazionalizzazione del sistema  della  formazione superiore; coordinamento della partecipazione  italiana  a  programmi nazionali  e  internazionali  di  ricerca  con  riguardo   ai   fondi strutturali  e  al  finanziamento  di  grandi  infrastrutture   della ricerca, curando anche i rapporti con le  amministrazioni  regionali; analisi, elaborazione e diffusione della normativa  europea  e  delle modalita'  di  interazione  con  gli  organismi  europei  e  relativa assistenza  alle  imprese;   cooperazione   scientifica   in   ambito nazionale,  europeo  e  internazionale,  anche   mediante   specifici raccordi fra universita' ed enti di ricerca;  promozione  e  sostegno della ricerca delle imprese anche mediante  l'utilizzo  di  specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle carriere dei  ricercatori in particolare giovani, della loro autonomia e  del  loro  accesso  a specifici programmi di finanziamento  nazionali  e  internazionali  e della loro mobilita' in sede europea e  internazionale;  in  raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la  statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni  di  acquisizione, rilascio,  controllo  ed  elaborazione  dei  dati   anche   ai   fini dell'inserimento degli stessi  nelle  anagrafi  degli  studenti,  dei ricercatori e della  ricerca,  della  valutazione;  promozione  della formazione superiore e della ricerca anche a livello  internazionale; incentivazione  e  valutazione  delle  attivita'  di   promozione   e valorizzazione sociale ed  economica  dei  risultati  della  ricerca; promozione dell'accesso, con eguali  opportunita',  ai  finanziamenti per la ricerca nazionali, europei e  internazionali  da  parte  delle persone o gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati; predisposizione delle  relazioni  tecniche  agli  atti  normativi,  per   quanto   di competenza.   2. Nell'ambito del Dipartimento operano la  segreteria  tecnica  di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  giugno  1998, n. 204, con funzione di supporto tecnico al capo  dipartimento  e  di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e gli uffici di  supporto  degli  Organismi  previsti  dalla  normativa  in materia di formazione superiore e ricerca.   3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti di supporto, tre uffici dirigenziali non generali.   4. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca  si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:     a)  direzione   generale   per   la   formazione   universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio;     b) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;     c) direzione generale per il coordinamento  e  la  valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati.   5.  La  direzione  generale  per   la   formazione   universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, che si articola in otto uffici dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a)  programmazione  degli  obiettivi  pluriennali   del   sistema universitario;     b) finanziamento del sistema universitario;     c) finanziamento degli interventi per l'edilizia universitaria;     d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con  le  regioni  e con il mondo imprenditoriale in materia di formazione  universitaria, assicurandone il coordinamento;     e) istituzione e accreditamento delle universita';     f) procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari e del dottorato di ricerca;     g) programmazione degli accessi  ai  corsi  di  studio  a  numero programmato a livello nazionale;     h) controllo sugli  statuti  e  sui  regolamenti  adottati  dalle universita' e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale;     i) controlli previsti dalla normativa vigente sugli atenei e  sui consorzi universitari, ivi  compreso  il  monitoraggio  dei  bilanci, nonche'    coordinamento    nell'attuazione    della     contabilita' economico-patrimoniale    e    coordinamento    dell'attivita'    dei rappresentanti ministeriali presso  gli  organi  di  controllo  degli atenei;     l) cura delle attivita' procedimentali per  la  designazione  dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie;     m) programmazione, gestione e valutazione  della  qualita'  delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;     n) valorizzazione delle carriere delle  fasce  piu'  giovani  del personale delle istituzioni della formazione superiore e  della  loro autonomia;     o) promozione dell'inclusione, dell'accesso alle carriere e della progressione nelle stesse, con eguali opportunita', per le persone  o i gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati;     p) coordinamento, promozione, sostegno  e  valutazione  d'impatto dell'attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente  nelle universita';     q) promozione, nei percorsi formativi di  tutti  gli  ordinamenti della formazione superiore, dei temi relativi alla  sostenibilita'  e al benessere equo e sostenibile;     r) promozione delle  azioni  di  orientamento  verso  i  percorsi formativi universitari in raccordo con la direzione generale  per  lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico;     s) promozione, sostegno e valutazione d'impatto  dei  servizi  di orientamento, tutorato stage e job placement del settore universita';     t) raccordo con la direzione generale per il personale scolastico in materia di formazione degli insegnanti;     u) valutazione e certificazione delle equivalenze dei  titoli  di studio e delle carriere degli studenti universitari;     v)   internazionalizzazione   del   sistema   della    formazione universitaria nello Spazio europeo della formazione;     z) attuazione degli interventi di competenza statale  in  materia di diritto allo studio in ambito universitario, con monitoraggio  dei livelli essenziali delle prestazioni,  e  valorizzazione  del  merito degli studenti, nonche' indirizzi e strategie in materia di  rapporti tra studenti e sport;     aa) accreditamento e finanziamento  dei  collegi  universitari  e delle residenze universitarie;     bb)  promozione,  coordinamento,  incentivazione  e   valutazione d'impatto dei programmi di mobilita' internazionale degli studenti;     cc) istruttoria dei procedimenti di nomina dei Rettori;     dd) supporto allo svolgimento delle funzioni  e  delle  attivita' del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti;     ee) accreditamento, programmazione degli  accessi  e  definizione delle  procedure  nazionali   per   l'iscrizione   alle   scuole   di specializzazione post universitarie, nonche' cura dei rapporti con le scuole di specializzazione di area medico-sanitaria e con  gli  altri Ministeri e le regioni nella medesima materia;     ff) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali;     gg)   procedure   di   accesso    all'esercizio    professionale, riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero.   6. La direzione generale per l'alta formazione artistica,  musicale e coreutica si articola in cinque uffici dirigenziali  non  generali, svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei seguenti ambiti:     a) attuazione degli interventi di competenza statale  in  materia di diritto allo studio nell'ambito  dell'alta  formazione  artistica, musicale e coreutica, con monitoraggio sui livelli  essenziali  delle prestazioni, e valorizzazione  del  merito  degli  studenti,  nonche' indirizzi e strategie in materia di rapporti tra studenti e sport;     b) finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;     c)  finanziamento   degli   interventi   per   l'edilizia   delle Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica (AFAM);     d) controlli previsti dalla normativa vigente  sulle  Istituzioni AFAM,  ivi  compreso  il  monitoraggio  dei  bilanci,   coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso gli  organi  di controllo delle istituzioni medesime;     e) cura delle attivita' procedimentali per  la  designazione  dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle Istituzioni AFAM;     f) istituzione e accreditamento delle Istituzioni AFAM;     g) procedure di accreditamento  dei  corsi  di  studio  dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;     h) servizi di orientamento, tutorato e job placement del  settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;     i) programmazione del reclutamento e carriere dei docenti  e  del personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni AFAM;     l) controllo sugli statuti e sui  regolamenti  delle  Istituzioni AFAM;     m)  internazionalizzazione  del  sistema   dell'alta   formazione artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo  dell'educazione superiore;     n) promozione, coordinamento e incentivazione  dei  programmi  di mobilita'  internazionale   degli   studenti   dell'alta   formazione artistica, musicale e coreutica;     o) valutazione e certificazione delle equivalenze dei  titoli  di studio  e  delle  carriere  degli   studenti   dell'alta   formazione artistica, musicale e coreutica;     p) strategie e indirizzi per la promozione artistica;     q) istruttoria finalizzata alla nomina degli organi di Governo  e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione delle Istituzioni AFAM;     r) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.   7. La direzione generale per il coordinamento e  la  valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, che si articola  in  otto  uffici dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) promozione, programmazione e coordinamento  della  ricerca  in ambito nazionale, europeo e internazionale con  particolare  riguardo al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea;     b) valorizzazione delle carriere dei giovani  ricercatori,  della loro  autonomia  e  del  loro  accesso  a  specifici   programmi   di finanziamento nazionali, europei e internazionali  nell'ambito  dello Spazio europeo della ricerca;     c)  promozione  dell'accesso,   con   eguali   opportunita',   ai finanziamenti per la ricerca nazionali, europei e  internazionali  da parte delle persone o gruppi svantaggiati e/o meno rappresentati;     d)    vigilanza    e    coordinamento,    normazione    generale, programmazione, finanziamento e attivita' di indirizzo  strategico  e valutazione degli enti pubblici di ricerca;     e) finanziamento  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  per  la valutazione del sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione (INVALSI) e all'Istituto nazionale di documentazione,  innovazione  e ricerca educativa (INDIRE), in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale  di istruzione, per gli aspetti di competenza;     f) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR);     g) promozione e valutazione d'impatto  della  ricerca  finanziata con fondi nazionali, europei e internazionali;     h)  predisposizione,  attuazione  e  valutazione  d'impatto   dei programmi  operativi  nazionali  per  la  ricerca  e  la   formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;     i) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;     l) autorita' di certificazione dei programmi operativi  nazionali per la ricerca e  la  formazione  superiore  cofinanziati  dai  fondi europei;     m) indirizzo, sostegno e valutazione  della  ricerca  spaziale  e aerospaziale;     n)  promozione  e  valutazione   d'impatto   della   cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;     o) rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni  in  materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;     p) promozione della cultura scientifica con particolare  riguardo ai temi della sostenibilita' e del benessere equo e sostenibile;     q) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca  scientifica  e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del   relativo regolamento;     r) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici  e  privati  e  gestione  dei relativi fondi, nonche' delle attivita' di trasferimento tecnologico;     s) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca;     t) cura delle relazioni internazionali, in  ambito  bilaterale  e multilaterale, in  materia  di  ricerca  scientifica  e  cooperazione interuniversitaria e collaborazione alla definizione  dei  protocolli bilaterali di cooperazione scientifico-tecnologica;     u)  gestione  dei  rapporti  con  gli  organismi   internazionali collegati al sistema della ricerca  e  cura  delle  attivita'  legate all'individuazione e al rinnovo degli esperti e  addetti  scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;     v) coordinamento e  valutazione  d'impatto  della  partecipazione italiana a  programmi  nazionali  e  internazionali  di  ricerca  con riguardo  ai  fondi  strutturali  e  al   finanziamento   di   grandi infrastrutture  della  ricerca,  curando  anche  i  rapporti  con  le amministrazioni regionali.  
           Note all'art. 6:               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°          febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento  concernente  la          struttura ed il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca          (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140,  del          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286»,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122.               - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante          «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca          scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,  comma          1,  lettera  d),  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59»,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151.               - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  3,  del          medesimo decreto legislativo:                 «Art. 2. (Omissis).                 3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca          scientifica e tecnologica si avvale come  supporto  di  una          segreteria tecnica istituita presso il  MURST,  nell'ambito          della potesta' regolamentare  di  organizzazione  di  detto          ministero. La segreteria opera anche  come  supporto  della          commissione  e  delle  strutture  ad  essa  collegate.  Con          decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'          per  l'utilizzazione  di  personale  comandato   da   altre          amministrazioni,  enti  e  istituzioni,  nonche'  i  limiti          numerici  per  il  ricorso  a  personale  qualificato   con          contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il          bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e  della          ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle  attivita'          di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni  e  proposte          del comitato di esperti di cui all'articolo 3, dei consigli          scientifici  nazionali  e  della  assemblea   di   cui   al          successivo articolo 4. Al Ministro possono inviare proposte          anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici  e          privati,   nonche'   organismi   di   consulenza    tecnico          scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».               -  La  legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   recante          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e          pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria  2007)»,  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.          299.               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870  della          medesima legge:                 «Art. 1. (Omissis).                 870. Al fine di garantire la massima efficacia  degli          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo          104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto  di          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo          61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive          modificazioni.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 7 
     Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
   1. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e  strumentali svolge le funzioni di  coordinamento,  direzione  e  controllo  nelle seguenti aree:  programmazione  ministeriale;  politica  finanziaria, bilancio e monitoraggio del  fabbisogno  finanziario  del  Ministero; definizione degli indirizzi generali in  materia  di  gestione  delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo  rapporto  di  lavoro,  di  reclutamento  e  formazione,  di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari  generali; gestione  e  sviluppo  dei  sistemi  informativi  del   Ministero   e connessione  con  i  sistemi  informativi  dei  settori   istruzione, formazione superiore e ricerca; innovazione e trasformazione digitale nell'amministrazione;  promozione  di  elaborazioni  e   di   analisi comparative rispetto a modelli e a sistemi europei e  internazionali; cura dei rapporti per le materie  di  competenza  con  l'Agenzia  per l'Italia digitale; coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'amministrazione di cui  al  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150;  coordinamento  e  monitoraggio della gestione dell'ufficio  relazioni  con  il  pubblico  a  livello centrale e indirizzo dell'attivita' degli  uffici  relazioni  con  il pubblico a livello periferico; promozione di eventi e manifestazioni, nonche' dell'attivita' di comunicazione e informazione  istituzionale del Ministero;  definizione,  sviluppo  e  gestione  del  modello  di controllo di gestione; predisposizione delle  relazioni  tecniche  ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza.   2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti di supporto, due uffici dirigenziali non generali.   3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e  strumentali si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:     a) direzione generale per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  i contratti;     b) direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;     c)  direzione  generale  per  la   progettazione   organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione e la comunicazione.   4. La direzione generale per le  risorse  umane,  finanziarie  e  i contratti, che si articola in otto uffici dirigenziali non  generali, svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei seguenti ambiti:     a)   attuazione   delle   politiche   relative    al    personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;     b)  attuazione  del  piano  di  reclutamento  e  del   piano   di rafforzamento amministrativo per  la  formazione  del  personale  del Ministero;     c)  amministrazione  del  personale  amministrativo  e   tecnico, dirigente e non, del Ministero;     d) relazioni sindacali e  contrattazione  collettiva  integrativa nazionale per il  personale  amministrativo,  dirigente  e  non,  del Ministero;     e)  coordinamento  ed  emanazione  di   indirizzi   agli   uffici scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per  il  personale  amministrativo  del Ministero;     f) attuazione  dei  programmi  per  la  mobilita'  del  personale amministrativo del Ministero;     g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo  al  personale dirigenziale di livello generale e non generale del  Ministero  e  al personale amministrativo assegnato agli  uffici  dell'Amministrazione centrale;     h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;     i) gestione dei servizi generali per l'amministrazione centrale;     l) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' contrattuali e  convenzionali  relative  alla  gestione  dei  servizi generali   e   comuni   per    il    funzionamento    degli    uffici dell'Amministrazione centrale;     m)   gestione   contabile   delle   competenze   del    personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale;     n) adozione di  misure  finalizzate  a  promuovere  il  benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero  e  a  fornire  consulenza agli uffici scolastici  regionali  per  lo  svolgimento  di  analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;     o) gestione del contenzioso concernente  il  personale  dirigente degli   uffici   dirigenziali    generali    in    servizio    presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici  regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui e'  affidata  la titolarita' di uffici scolastici regionali, nonche'  del  contenzioso relativo al personale in servizio presso  l'Amministrazione  centrale appartenente al Comparto funzioni centrali,  ovvero  del  contenzioso relativo  al  personale  con  incarico  di  dirigente  degli   uffici dirigenziali   non   generali   o   di   dirigente    con    funzione tecnico-ispettiva;     p)  gestione  delle   attivita'   rientranti   nella   competenza dell'Ufficio   per   i    procedimenti    disciplinari    concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari  di  maggiore  gravita'  a carico del personale appartenente al Comparto  funzioni  centrali  in servizio presso l'Amministrazione centrale ed a carico del  personale dirigenziale di livello non generale, nonche' per tutte  le  sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di livello generale;     q)  cura   delle   attivita'   connesse   ai   procedimenti   per responsabilita'  penale  e  amministrativo-contabile  concernenti  il personale dirigente degli uffici dirigenziali  generali  in  servizio presso l'Amministrazione centrale  e  presso  gli  uffici  scolastici regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non  generale  cui  e' affidata la titolarita' di uffici scolastici  regionali,  nonche'  il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale  appartenente al Comparto funzioni centrali, ovvero il personale  con  incarico  di dirigente degli uffici dirigenziali non generali o di  dirigente  con funzione tecnico-ispettiva;     r) coordinamento dell'attivita' ispettiva  amministrativa  presso gli uffici dell'Amministrazione  centrale  e  gli  uffici  scolastici regionali;     s)  attivita'  di  supporto  alla  definizione   della   politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  per il documento di economia e finanza;     t)  rilevazione  del   fabbisogno   finanziario   del   Ministero avvalendosi  dei  dati  forniti  dai  dipartimenti  e  dagli   uffici scolastici regionali;     u) coordinamento dell'attivita'  di  predisposizione  del  budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;     v) cura della predisposizione dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione  e  assestamento, della  redazione  delle  proposte   per   la   legge   di   bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli  organi  di controllo  in  attuazione  delle  direttive   del   Ministro   e   in coordinamento con gli altri dipartimenti;     z) predisposizione dei programmi di  ripartizione  delle  risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazione alle destinazioni per essi previste;     aa) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione  delle risorse finanziarie ai centri  di  responsabilita'  e  ai  centri  di costo;     bb) coordinamento, organizzazione  della  funzione  di  revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione  del  piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;     cc) coordinamento dei programmi  di  acquisizione  delle  risorse finanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   di finanziamento;     dd) analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,  dei  flussi finanziari e dell'andamento della spesa;     ee)  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  alle  istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati  alla  sua gestione;     ff)  contrattazione  integrativa  di  livello  nazionale  per  la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa  e delle risorse per la formazione del personale della scuola;     gg)  contrattazione  integrativa  di  livello  nazionale  per  la ripartizione dei Fondi  relativi  alle  retribuzioni  accessorie  dei dirigenti scolastici;     hh)  elaborazione  delle  istruzioni  generali  per  la  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;     ii)   attivita'   di    assistenza    tecnica    sulle    materie giuridico-contabili di competenza degli uffici centrali e periferici;     ll)  verifiche  amministrativo-contabili  presso  le  istituzioni scolastiche ed educative, anche  per  il  tramite  dei  revisori  dei conti;     mm) cura delle procedure amministrativo-contabili  relative  alle attivita' strumentali, alle attivita'  contrattuali  e  convenzionali dell'amministrazione, ad eccezione dei contratti che  afferiscono  al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;     nn)  consulenza   all'amministrazione   periferica   in   materia contrattuale;     oo) consulenza alle strutture  dipartimentali  e  alle  direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;     pp) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni  e servizi ad eccezione di quelli che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete.   5. La direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, che si articola in sei uffici dirigenziali non  generali,  svolge  le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) pianificazione, gestione e sviluppo  del  sistema  informativo dell'istruzione e della formazione superiore;     b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;     c)  svolgimento  dei  compiti  di  cui  all'articolo  17   codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82;     d) progetti  e  iniziative  comuni  nell'area  dell'ICT  e  della societa' dell'informazione con altri ministeri e istituzioni;     e) cura dei rapporti con  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;     f)  gestione  della  rete   di   comunicazione   del   Ministero, definizione di standard  tecnologici  per  favorire  la  cooperazione informatica   ed   i   servizi   di   interconnessione   con    altre amministrazioni;     g) cura delle procedure  amministrativo-contabili  relative  alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'amministrazione  inerenti il sistema informativo e le infrastrutture di rete ed esecuzione  dei contratti che afferiscono ai medesimi;     h) elaborazione del programma biennale degli acquisti di  beni  e servizi che afferiscono al sistema informativo e alle  infrastrutture di rete;     i) attuazione delle linee strategiche per la  riorganizzazione  e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi  connessi  all'utilizzo  del  protocollo  informatico,  alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale in raccordo con la direzione generale per la  digitalizzazione,  l'innovazione  e  la comunicazione;     l) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della  sicurezza  del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle  misure tecniche e organizzative che soddisfino i  requisiti  previsti  dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;     m) progettazione e  sviluppo  di  nuovi  servizi  e  applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero in raccordo con la direzione generale per la digitalizzazione, l'innovazione e la comunicazione;     n)  gestione  dell'Anagrafe  degli  alunni,  dell'Anagrafe  degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della  ricerca,  dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e dell'Osservatorio per la scuola  digitale, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura  delle  intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei  soggetti  esterni, nel rispetto della tutela della privacy;     o) raccordo  con  altri  enti  e  organismi  per  la  raccolta  e diffusione  di   dati   riguardanti   il   settore   dell'istruzione, universita' e ricerca;     p) concorso, in collaborazione con l'Istituto  nazionale  per  la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti  scolastici  e la    valutazione    del    sistema    nazionale    di    istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla  valutazione  del sistema  dell'istruzione  e  al  processo  di  autovalutazione  delle istituzioni scolastiche ed educative;     q) elaborazione di studi e analisi funzionali  all'attivita'  dei dipartimenti e delle direzioni  generali,  relativamente  ad  aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza;     r)  gestione  dell'infrastruttura  del  sito  istituzionale   del Ministero.   6. Nell'ambito della direzione generale per i sistemi informativi e la statistica opera il  servizio  di  statistica  istituito  a  norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni  organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.   7.  La  direzione  generale  per  la  progettazione  organizzativa, l'innovazione dei processi  dell'amministrazione,  la  comunicazione, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione, la progettazione  e  lo  sviluppo  di  nuovi  servizi   e   applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi;     b) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale,  per  quanto  attiene  i  processi d'innovazione, in raccordo con la direzione generale  per  i  sistemi informativi  e  la  statistica  e  per  quanto  attiene  ai  processi d'innovazione nella didattica, in raccordo con la direzione  generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e con la direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;     c)  progettazione,  sviluppo  e  supporto  di   processi,   anche formativi, di innovazione digitale nell'amministrazione, in  raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e con la direzione generale per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  i contratti;     d) supporto allo  svolgimento  dell'attivita'  di  pianificazione degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione;     e)  raccolta  ed  esame  dei  dati  relativi  alla  produttivita' dell'azione amministrativa;     f) operativita' e sviluppo del sistema di controllo  di  gestione ed elaborazione dei relativi documenti;     g) attivita'  connesse  alle  funzioni  di  responsabile  per  la prevenzione  della  corruzione  e   della   trasparenza,   ai   sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;     h)  attivita'  connesse  alle  funzioni  di  responsabile   della protezione dei  dati,  ai  sensi  del  regolamento  UE  2016/679  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  nonche'  del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;     i) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e  gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale,  in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno  2000, n. 150, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;     l) relazioni istituzionali con organismi pubblici e  privati,  in particolare con quelli operanti in materia di istruzione, universita' e ricerca;     m) promozione  e  organizzazione  di  manifestazioni  ed  eventi, nonche' di campagne informative di pubblico  interesse,  in  raccordo con  gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e  con  le   strutture ministeriali competenti per materia;     n)  promozione   di   iniziative   istituzionali,   attivita'   e convenzioni  editoriali,  in  raccordo  con  gli  uffici  di  diretta collaborazione  e  con  le  strutture  ministeriali  competenti   per materia, nonche' sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero;     o)    coordinamento     dei     progetti     di     comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione  editoriale  (anche digitale), convegni e congressi;     p) gestione della rete di comunicazione del Ministero;     q)  elaborazione  del  programma  di  comunicazione  annuale  del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000;     r) analisi delle  domande  di  servizi  e  prestazioni  attinenti all'informazione  e  alla  relativa  divulgazione,  nonche'  studi  e analisi di dati e informazioni sulla soddisfazione dei cittadini;     s) gestione  dell'ufficio  relazioni  con  il  pubblico,  di  cui all'articolo 8 della legge n. 150 del 2000;     t) gestione editoriale del sito  istituzionale,  degli  strumenti multimediali e alla rete intranet;     u) esame, in raccordo con gli uffici competenti e con gli  uffici di  diretta  collaborazione,  dei  Protocolli  di  intesa   e   delle convenzioni,  ivi  inclusi  quelli   proposti   dalle   articolazioni periferiche, nonche' monitoraggio dell'attuazione degli stessi;     v) gestione delle biblioteche dell'amministrazione centrale.  
           Note all'art. 7:               - Il riferimento relativo  al  decreto  legislativo  27          ottobre 2009, n. 150, e' riportato alle note alle premesse.               - Il decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,          recante  «Norme   in   materia   di   sistemi   informativi          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma          dell'art. 2, comma 1, lettera  mm),  della  L.  23  ottobre          1992, n. 421», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  20          febbraio 1993, n. 42.               - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.  Si  riporta  il          testo dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo:                 «Art.  17.  -   1.   Le   pubbliche   amministrazioni          garantiscono l'attuazione delle linee  strategiche  per  la          riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione          definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A  tal          fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a  un  unico          ufficio dirigenziale generale,  fermo  restando  il  numero          complessivo di tali uffici, la transizione  alla  modalita'          operativa   digitale   e   i   conseguenti   processi    di          riorganizzazione   finalizzati   alla   realizzazione    di          un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente          utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una   maggiore          efficienza  ed  economicita'.  Al  suddetto  ufficio   sono          inoltre attribuiti i compiti relativi a:                   a)  coordinamento  strategico  dello  sviluppo  dei          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e          organizzativi comuni;                   b) indirizzo e  coordinamento  dello  sviluppo  dei          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia          dell'amministrazione;                   c)  indirizzo,  pianificazione,   coordinamento   e          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;                   d) accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,          n. 4;                   e)   analisi   periodica   della    coerenza    tra          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi          dell'azione amministrativa;                   f)    cooperazione     alla     revisione     della          riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di  cui  alla          lettera e);                   g) indirizzo, coordinamento  e  monitoraggio  della          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;                   h) progettazione e coordinamento  delle  iniziative          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi          informativi cooperativi;                   i)   promozione    delle    iniziative    attinenti          l'attuazione delle direttive impartite dal  Presidente  del          Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro   delegato   per          l'innovazione e le tecnologie;                   j) pianificazione e coordinamento del  processo  di          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;                   j-bis)   pianificazione   e   coordinamento   degli          acquisti di soluzioni e sistemi informatici,  telematici  e          di   telecomunicazione   al   fine   di    garantirne    la          compatibilita' con gli obiettivi di attuazione  dell'agenda          digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel  piano          triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).                 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei          carabinieri e il Corpo delle Capitanerie di porto,  nonche'          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.                 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice          politico.                 1-quater. E' istituito presso  l'AgID  l'ufficio  del          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei          soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Ricevuta  la          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in          un'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale.   Il          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna          amministrazione.                 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti          dal presente Codice.                 1-sexies.  Nel  rispetto  della   propria   autonomia          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde          direttamente a quello amministrativo dell'ente.                 1-septies.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1-sexies          possono esercitare le funzioni di  cui  al  medesimo  comma          anche in forma associata.».               - Il decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,          recante «Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.          322.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  del  medesimo          decreto legislativo:                 «Art. 3. -  1.  Presso  le  amministrazioni  centrali          dello Stato e presso le  aziende  autonome  sono  istituiti          uffici di  statistica,  posti  alle  dipendenze  funzionali          dell'ISTAT.                 2. Gli  uffici  di  statistica  sono  ordinati  anche          secondo  le  esigenze   di   carattere   tecnico   indicate          dall'ISTAT. Ad ogni ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o          funzionario designato dal Ministro competente,  sentito  il          presidente dell'ISTAT.                 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla          legge 16 novembre 1939, n. 1823 , e dalle relative norme di          attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto  nella   parte          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.                 4. Gli uffici  di  statistica  costituiti  presso  le          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.          13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400          ,   anche   il    coordinamento,    il    collegamento    e          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei          dati statistici, come individuate dall'ISTAT.                 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e  4          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli          atti di indirizzo emanati  dal  comitato  di  cui  all'art.          17.».               -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190,   recante          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13          novembre 2012, n. 265.               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  7,  della          medesima legge:                 «Art. 1. (Omissis).                 7. L'organo di indirizzo individua, di  norma  tra  i          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.                 (Omissis).».               - Il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento  europeo          e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  recante  «Regolamento          generale sulla protezione dei dati»,  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4  maggio  2016,  n.          50.               - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio          2003, n. 174.               - La legge 7 giugno 2000, n. 150,  recante  «Disciplina          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.               - Si riporta il testo  degli  articoli  11  e  8  della          medesima legge:                 «Art. 11. - 1. In conformita' a quanto  previsto  dal          capo I della presente legge e dall'articolo 12 del  decreto          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive          modificazioni,  nonche'  dalle  direttive   impartite   dal          Presidente del Consiglio dei ministri,  le  amministrazioni          statali elaborano annualmente il programma delle iniziative          di  comunicazione  che   intendono   realizzare   nell'anno          successivo, comprensivo dei progetti  di  cui  all'articolo          13,  sulla  base  delle   indicazioni   metodologiche   del          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della          Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Il  programma  e'          trasmesso entro il mese  di  novembre  di  ogni  anno  allo          stesso  Dipartimento.  Iniziative  di   comunicazione   non          previste dal programma possono essere promosse e realizzate          soltanto   per   particolari   e    contingenti    esigenze          sopravvenute nel corso  dell'anno  e  sono  tempestivamente          comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.                 2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il          Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  provvede  in          particolare a:                   a) svolgere funzioni di centro  di  orientamento  e          consulenza per le amministrazioni  statali  ai  fini  della          messa  a  punto  dei  programmi  e  delle   procedure.   Il          dipartimento puo' anche fornire  i  supporti  organizzativi          alle amministrazioni che ne facciano richiesta;                   b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza  dei          problemi   della   comunicazione   pubblica    presso    le          amministrazioni;                   c)  stipulare,  con  i   concessionari   di   spazi          pubblicitari, accordi quadro  nei  quali  sono  definiti  i          criteri   di   massima   delle   inserzioni   radiofoniche,          televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe.»                 «Art.  8.  -  1.  L'attivita'  dell'ufficio  per   le          relazioni con  il  pubblico  e'  indirizzata  ai  cittadini          singoli e associati.                 2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla          data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,          nell'esercizio della propria potesta'  regolamentare,  alla          ridefinizione dei compiti  e  alla  riorganizzazione  degli          uffici per le relazioni con il pubblico secondo i  seguenti          criteri:                   a)   garantire   l'esercizio   dei    diritti    di          informazione, di accesso e di partecipazione  di  cui  alla          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;                   b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai          cittadini,   anche   attraverso    l'illustrazione    delle          disposizioni normative e amministrative,  e  l'informazione          sulle  strutture  e  sui  compiti   delle   amministrazioni          medesime;                   c)   promuovere   l'adozione    di    sistemi    di          interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;                   d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini  e  la          comunicazione  interna,  i  processi  di   verifica   della          qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da  parte          degli utenti;                   e)  garantire   la   reciproca   informazione   fra          l'ufficio per le relazioni  con  il  pubblico  e  le  altre          strutture operanti nell'amministrazione,  nonche'  fra  gli          uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico  delle  varie          amministrazioni.                 3. Negli uffici per  le  relazioni  con  il  pubblico          l'individuazione  e   la   regolamentazione   dei   profili          professionali    sono    affidate    alla    contrattazione          collettiva.».   |  
|   |                                 Art. 8 
                      Uffici scolastici regionali 
   1. Gli  uffici  scolastici  sono  uffici  di  livello  dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della  relativa regione, di livello non generale,  cui  sono  assegnate  le  funzioni individuate nel comma  2.  Gli  uffici  scolastici  hanno  dimensione regionale, secondo le disposizioni di  cui  al  comma  7.  Il  numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di diciotto, di  cui quindici di livello dirigenziale generale.   2. L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni, sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n. 233. Il dirigente di livello generale preposto all'ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di livello non  generale  assegnati all'ufficio medesimo, gli atti di  incarico  e  stipula  i  contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali di livello non generale, il dirigente titolare e' individuato dal  dirigente  di livello generale della  direzione  generale  per  le  risorse  umane, finanziarie e i contratti, che adotta il relativo incarico e  stipula il contratto individuale  di  lavoro  e,  su  proposta  del  predetto dirigente  titolare  dell'ufficio   scolastico   regionale,   adotta, altresi', gli atti di incarico e stipula i contratti  individuali  di lavoro  per  tutti  gli  altri  dirigenti  di  livello  non  generale assegnati  all'ufficio  medesimo.  L'ufficio   scolastico   regionale provvede alla gestione amministrativa  e  contabile  delle  attivita' strumentali, contrattuali  e  convenzionali  di  carattere  generale, comuni  agli  uffici  dell'amministrazione  regionale.  Al  fine   di assicurare la continuita' istituzionale  del  servizio  scolastico  a salvaguardia  dei  diritti  fondamentali  dei  cittadini,  attiva  la politica  scolastica  nazionale   sul   territorio   supportando   la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua  azione  con  quella  dei  comuni,  delle province  e  della  regione  nell'esercizio  delle  competenze   loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo  sviluppo  della  relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione  e  gli  enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione  regionale  e  con  gli enti  locali,  per  quanto  di  competenza  statale,  per   l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'  l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti  scuola-lavoro;  esercita la vigilanza sulle scuole non  statali  paritarie  e  non  paritarie, nonche'  sulle  scuole  straniere  in  Italia;  svolge  attivita'  di verifica  e  di  vigilanza   al   fine   di   rilevare   l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni  scolastiche;  valuta  il  grado  di realizzazione  del  piano  per  l'offerta  formativa;  assegna   alle istituzioni scolastiche ed  educative  le  risorse  di  personale  ed esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali, non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate all'amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola,  nonche'  del  personale  amministrativo  in  servizio; supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale per le  risorse  umane  e  finanziarie,  in merito  alla  assegnazione  dei  fondi  alle  medesime   istituzioni. L'ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le  attivita'  connesse ai procedimenti per responsabilita' penale,  amministrativo-contabile e disciplinare a carico  del  personale  amministrativo  in  servizio nell'ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 7, comma  4,  lettere p) e q).   3.  L'ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e di  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generali competenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzioni relative:  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto  agli istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e amministrativo-contabili in coordinamento con la  direzione  generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti; alla gestione  delle graduatorie  e  dell'organico  del  personale  docente,  educativo  e amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) ai fini  dell'assegnazione delle risorse umane  ai  singoli  istituti  scolastici  autonomi;  al supporto  e  alla  consulenza  agli  istituti   scolastici   per   la progettazione  e  innovazione  della   offerta   formativa   e   alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole;  al  monitoraggio  dell'edilizia  scolastica  e della sicurezza degli  edifici;  allo  stato  di  integrazione  degli alunni immigrati;  all'utilizzo  da  parte  delle  scuole  dei  fondi europei in coordinamento con le  direzioni  generali  competenti;  al raccordo ed interazione con  le  autonomie  locali  per  la  migliore realizzazione dell'integrazione scolastica  dei  diversamente  abili, alla promozione ed incentivazione della  partecipazione  studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e con le organizzazioni sindacali territoriali.   4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.   5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 300  del  1999,  nei  confronti  di  dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del  dipartimento  per  il sistema educativo di istruzione e di formazione.   6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di  Trento e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.   7. Gli uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:     a) l'ufficio  scolastico  regionale  per  l'Abruzzo,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     b) l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in cinque  posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     c) l'ufficio scolastico regionale per  la  Calabria,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei  uffici dirigenziali non  generali  e  in  nove  posizioni  dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     d) l'ufficio scolastico regionale per  la  Campania,  di  cui  e' titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  dieci uffici  dirigenziali  non  generali  e   in   quattordici   posizioni dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni tecnico-ispettive;     e) l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  undici uffici dirigenziali non generali e in dodici  posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     f) l'ufficio scolastico regionale per il Friuli  Venezia  Giulia, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si  articola  in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per  la  trattazione degli affari riguardanti l'istruzione  in  lingua  slovena  ai  sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001,  n.  38,  e  in  sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     g) l'ufficio  scolastico  regionale  per  il  Lazio,  di  cui  e' titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     h) l'ufficio scolastico regionale  per  la  Liguria,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     i) l'ufficio scolastico regionale per la  Lombardia,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in quattordici uffici dirigenziali non generali e in sedici  posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     l) l'ufficio scolastico  regionale  per  le  Marche,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei  uffici dirigenziali non generali e  in  cinque  posizioni  dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     m) l'ufficio scolastico  regionale  per  il  Molise,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     n) l'ufficio scolastico regionale per  il  Piemonte,  di  cui  e' titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  dieci uffici dirigenziali non generali e in  dieci  posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     o) l'ufficio scolastico  regionale  per  la  Puglia,  di  cui  e' titolare un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     p) l'ufficio scolastico regionale per  la  Sardegna,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali  e  in  sette  posizioni  dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     q) l'ufficio scolastico regionale  per  la  Sicilia,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     r) l'ufficio scolastico regionale  per  la  Toscana,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     s)  l'ufficio  scolastico  regionale  per  l'Umbria,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni  dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;     t) l'ufficio scolastico  regionale  per  il  Veneto,  di  cui  e' titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali,  e  in  nove  posizioni  dirigenziali  non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.   8.  Su   proposta   dell'ufficio   scolastico   regionale,   previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il  Ministro, sentite  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo   a partecipare alla contrattazione, adotta il  decreto  ministeriale  di natura non regolamentare  per  la  definizione  organizzativa  e  dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non  generale  istituiti presso ciascun ufficio territoriale.  
           Note all'art. 8:               - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,          recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della          scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,  n.          59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999,          n. 170.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  4  del  medesimo          decreto legislativo:                 «Art. 4. -  1.  E'  istituito,  presso  ogni  ufficio          periferico regionale  dell'amministrazione  della  pubblica          istruzione,  il  consiglio  regionale  dell'istruzione.  Il          consiglio  dura  in  carica  tre  anni  ed  ha   competenze          consultive e  di  supporto  all'amministrazione  a  livello          regionale. Esso esprime pareri obbligatori  in  materia  di          autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  di  attuazione          delle   innovazioni   ordinamentali,    di    distribuzione          dell'offerta formativa e di integrazione tra  istruzione  e          formazione  professionale,  di  educazione  permanente,  di          politiche   compensative   con   particolare    riferimento          all'obbligo  formativo  e  al  diritto  allo   studio,   di          reclutamento e mobilita' del personale, di attuazione degli          organici funzionali di istituto.                 2. Il consiglio esprime all'organo competente  parere          obbligatorio  sui  provvedimenti  relativi   al   personale          docente per i quali la  disciplina  sullo  stato  giuridico          preveda il parere di un organo collegiale  a  tutela  della          liberta' di insegnamento.                 3. Il consiglio  e'  costituito  dai  presidenti  dei          consigli scolastici  locali,  da  componenti  eletti  dalla          rappresentanza  del  personale  della  scuola  statale  nei          consigli scolastici locali e da tre componenti  eletti  dai          rappresentanti  delle  scuole  pareggiate,   parificate   e          legalmente riconosciute nei consigli  locali  e  da  cinque          rappresentanti     designati      dalle      organizzazioni          rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.  Del          consiglio fa parte di  diritto  il  dirigente  dell'ufficio          periferico regionale.                 4. Il numero complessivo dei  componenti  eletti  dai          consigli scolastici locali in rappresentanza del  personale          scolastico in servizio  nella  regione  e'  determinato  in          proporzione  al  numero  degli  appartenenti  al  personale          dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario  in          servizio nelle scuole statali: 14  e  16  seggi  quando  il          suddetto  personale  sia  rispettivamente  in  numero   non          superiore  e  superiore   a   50.000.   E'   garantita   la          rappresentanza di tre ovvero quattro  unita'  di  personale          docente per ciascun grado di istruzione nonche'  di  almeno          un  dirigente  scolastico  e  di  un   rappresentante   del          personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.                 5. Il consiglio elegge nel suo  seno,  a  maggioranza          assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora  nella          prima votazione non si raggiunga la  predetta  maggioranza,          il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.                 6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita          sezione, della quale  fanno  parte  i  docenti  eletti  dal          personale della scuola, per  l'esercizio  delle  competenze          consultive di cui al comma 2.                 7.  Le  deliberazioni  adottate  dal   consiglio   in          assemblea generale sono valide se e' presente un terzo  dei          componenti.   Tutti   i   pareri,   ivi   compresi   quelli          obbligatori, sono resi nel termine  di  trenta  giorni.  In          casi  di  particolare  urgenza  il  dirigente  dell'ufficio          periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non          inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o          quello  inferiore  assegnato   dal   dirigente,   si   puo'          prescindere dal parere.                 8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo          insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la          organizzazione  dei  propri  lavori  e  l'attribuzione   di          specifiche   competenze   ad   apposite   commissioni.   Il          regolamento   puo'   prevedere   la   composizione   e   il          funzionamento  di  una  giunta  esecutiva  presieduta   dal          dirigente dell'ufficio periferico regionale.                 9. Il  dirigente  dell'ufficio  periferico  regionale          provvede alla costituzione di una segreteria del  consiglio          regionale dell'istruzione.                 10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede          nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'   istituito   un          consiglio  regionale  dell'istruzione  per  le  scuole  con          lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti          del personale delle predette  scuole  statali,  pareggiate,          parificate e legalmente riconosciute  eletti  nei  consigli          scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti  designati          dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e          dei  lavoratori.  Ai  predetti  consigli  si  applicano  le          disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.                 11. I termini  e  le  modalita'  per  l'elezione  dei          componenti  dei  consigli  regionali  sono  stabiliti   con          l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.».               - Il riferimento relativo  al  decreto  legislativo  31          marzo 1998, n. 112, e' riportato alle note all'articolo 5.               - I riferimenti relativi all'articolo  75,  comma  3  e          all'articolo 5, comma 5,  lettere  f)  e  g),  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  sono  riportati  alle          note alle premesse.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio          1985, n. 246, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto          della regione siciliana in materia di pubblica istruzione»,          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno  1985,  n.          135.   |  
|   |                                 Art. 9 
                            Corpo ispettivo 
   1. Il corpo ispettivo,  composto  dai  dirigenti  che  svolgono  la funzione   ispettiva   tecnica,   e'   collocato,   a   livello    di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza  funzionale  dal capo del dipartimento per il sistema educativo  di  istruzione  e  di formazione, e, a  livello  periferico,  in  posizione  di  dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici  scolastici  regionali. Il capo del dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e formazione  individua  tra  i  dirigenti  che  svolgono  la  funzione ispettiva tecnica, un coordinatore, al quale non e' corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro  sono determinate  le  modalita'  di  esercizio  della  funzione  ispettiva tecnica.     |  
|   |                                 Art. 10 
              Uffici di livello dirigenziale non generale 
   1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si  provvede entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente regolamento, su  proposta  dei  capi  dei  dipartimenti  interessati, sentite le organizzazioni  sindacali,  con  decreto  ministeriale  di natura non regolamentare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  dell'articolo  4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  
           Note all'art. 10:               - Il riferimento relativo all'articolo 17, comma 4-bis,          lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'          riportato alle note alle premesse.               - Il riferimento all'articolo 4, comma 4,  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle  note          alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 11   Posti di funzione dirigenziale e dotazioni  organiche  del  personale                          non dirigenziale 
   1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle  aree  prima,  seconda  e  terza  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  sono  individuate nell'allegata  Tabella  A,  che  costituisce  parte  integrante   del presente decreto.   2. Nell'ambito della dotazione organica dei  dirigenti  di  seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi nove  posti  di funzione dirigenziale di livello non generale presso  gli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro  e  l'Organismo  indipendente  di valutazione della performance.   3. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   4. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   5. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze  operative,  il  Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio successivo decreto,  effettua  la  ripartizione  dei  contingenti  di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in  cui  si articola l'amministrazione. Il decreto e' tempestivamente  comunicato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.     |  
|   |                                 Art. 12 
                   Disposizioni sull'organizzazione 
   1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  al  fine  di  accertarne  funzionalita'  ed efficienza.  
           Note all'art. 12:               - Il riferimento all'articolo 4, comma 4,  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' riportato alle  note          alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 13 
                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  4  aprile  2019,  n.  47, recante  regolamento  concernente  l'organizzazione   del   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' abrogato.   2. Il Ministero provvede al conferimento  degli  incarichi  per  le posizioni  dirigenziali  dell'Amministrazione  centrale  oggetto   di riorganizzazione  ai  sensi  del  presente   decreto,   seguendo   le modalita', le procedure e i criteri  previsti  dall'articolo  19  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi dirigenziali di livello generale gia' conferiti presso l'Amministrazione  centrale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.   3. Fino all'adozione del decreto di  cui  all'articolo  10  e  alla definizione  delle  procedure   di   conferimento   degli   incarichi dirigenziali  non  generali,  ciascun  nuovo   ufficio   di   livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici  dirigenziali non  generali,  individuati  con  provvedimento  del   Ministro,   in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.   4. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 21 ottobre 2019 
                             Il Presidente                      del Consiglio dei ministri                                 Conte 
                     Il Ministro dell'istruzione,                   dell'universita' e della ricerca                              Fioramonti 
                              Il Ministro                    per la pubblica amministrazione                                Dadone 
                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                               Gualtieri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3279  
           Note all'art. 13:               -  Il  riferimento  al  decreto  del   Presidente   del          Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47,  e'  riportato          alle note alle premesse.               - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.               - Si riporta il testo  dell'articolo  19  del  medesimo          decreto legislativo:                 «Art. 19. - 1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun          incarico  di  funzione  dirigenziale  si  tiene  conto,  in          relazione  alla  natura  e   alle   caratteristiche   degli          obiettivi prefissati ed alla complessita'  della  struttura          interessata,   delle   attitudini   e    delle    capacita'          professionali  del   singolo   dirigente,   dei   risultati          conseguiti   in    precedenza    nell'amministrazione    di          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.                 1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.                 1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.                 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre          anni.                 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali          previste dal comma 6.                 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche          qualita' professionali richieste dal comma 6.                 4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo          7.                 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).                 5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo          articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica  di          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal          comma 6.                 5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo          7.                 6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano          conseguito una particolare specializzazione  professionale,          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.                 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se          esso e' uguale o superiore a cinque.                 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.                 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo          8 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione          vigente.                 7.                 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla          fiducia al Governo.                 9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle          esperienze professionali dei soggetti prescelti.                 10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di          amministrazioni ministeriali.                 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.                 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma  1,          il conferimento degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.                 12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi          collettivi.».   |  
|   |  
 
 | 
 |