Estratto determina n. 1805/2019 del 2 dicembre 2019 
     Medicinale: TETRABENAZINA ARISTO.     Titolare A.I.C.:     Aristo Pharma GmbH, Wallenroder  Straße  8-10,  13435  Berlino  - Germania.     Confezione:       «25 mg compresse» 112 compresse in flacone HDPE       A.I.C. n. 046035010 (in base 10).     Forma farmaceutica: compressa.     Validita' prodotto integro: due anni.     Composizione:       Principio attivo: tetrabenazina.       Eccipienti:         lattosio monoidrato;         amido di mais;         cellulosa microcristallina;         talco;         magnesio stearato (Ph. Eur.);         ossido di ferro giallo (E 172).  Officine di produzione:     Produzione:     Centaur Pharmaceuticals Pvt.  Ltd.,  International  Biotech  Park Hinjewadi Phase II Pune - 411057 - India.     Confezionamento primario:       Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd., International  Biotech  Park Hinjewadi Phase II Pune - 411057 - India.     Confezionamento secondario:       Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd., International  Biotech  Park Hinjewadi Phase II Pune - 411057 - India.       Esparma  Pharma  Services  GmbH,  Bielefelder  Str.  1,   39171 Sülzetal OT Osterweddingen - Germania.     Controllo di qualita':       Steiner & Co. Deutsche Arzneimittelgesellschaft mbH &  Co.  KG, Wallenroder Str. 8-14, 13435 Berlino - Germania.     Rilascio dei lotti:       Aristo Pharma GmbH, Wallenroder  Str.  8-10,  13435  Berlino  - Germania.     Indicazioni terapeutiche:       Tetrabenazina Aristo e' indicato in:         disturbi  del   movimento   ipercinetico   nella   corea   di Huntington;         discinesia tardiva da moderata a severa, che non ha  risposto ad altre misure terapeutiche. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione:       «25 mg compresse» 112 compresse in flacone HDPE       A.I.C. n. 046035010 (in base 10). 
                       Classe di rimborsabilita' 
     A     Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 88,73     Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 166,41     Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.     Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il medicinale Tetrabenazina Aristo (tetrabenazina) e'  classificato,  ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C(nn).     Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale Tetrabenazina  Aristo  (tetrabenazina)  e'  la  seguente:  medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al  pubblico  su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL). 
                               Stampati 
     Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo allegato alla presente determina.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla presente determina. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |