| Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 28 novembre 2019 |  
| Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi,  istituito  nel  territorio  extra   doganale   di   Livigno.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge  1°  novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto  speciale  gravante  sui generi indicati nell'art. 2  della  medesima  legge,  introdotti  nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;   Vista la  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  di  conversione  del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera a) della  citata  legge  n.  762  del  1973,  ha  determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile  sulla  benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente,  nelle  misure  di  euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per il  petrolio  ed  il gasolio;   Visto il decreto ministeriale  del  19  dicembre  2018,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018, che ha  fissato le misure del  diritto  speciale  per  l'anno  2019,  sulla  benzina, petrolio,  gasolio  ed  altri  generi,   istituito   nel   territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1°  novembre  1973,  n. 762 e successive modificazioni;   Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 136  del 4 settembre 2019, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha fatto conoscere la  propria  proposta  in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal  citato  art.  2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art.  3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2020;   Considerato che la Camera di commercio, industria,  artigianato  ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attivita'  degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato  (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 12113 del 1° ottobre  2019  ha  comunicato  di  non avere osservazioni da formulare  sull'entita'  dei  valori  medi  dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi  dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del  1973  ed  ai  quali  deve  essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della  medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;   Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2  della  legge  1°  novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2020;   Ritenuto di confermare la  misura  del  diritto  speciale  gravante sulla  benzina,  gasolio  per  uso  autotrazione,  gasolio  per   uso riscaldamento e petrolio, come stabilita con il decreto  ministeriale del 19 dicembre 2018;   Considerato che la Camera di commercio, industria,  artigianato  ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n 12113 del 1° ottobre 2019 citata ha comunicato i  sottoelencati  valori  medi  dei  prezzi  per quanto concerne gli oli  combustibili,  confermando  quelli  indicati nella predetta deliberazione comunale n. 136 del 4 settembre 2019:   per l'olio  combustile  fluido  superiore  a  3°  E:  euro  4,00  a quintale;   per l'olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;   per l'olio semifluido denso  da  5°  fino  a  7°  E:  euro  4,80  a quintale;   per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;   Ritenuto di confermare la misura  dell'aliquota  da  applicare  sui valori medi cosi' come sopra determinati per il calcolo del  medesimo diritto speciale da applicare con  riguardo  agli  oli  combustibili, come indicata nel decreto ministeriale del 19 dicembre 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della  legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2020, viene stabilita in  euro  0,233  per  la  benzina  senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.     |  
|   |                                                             Allegato A   Prezzi medi, aliquote e misure del diritto  speciale  previsti  dagli art. 2 e  3  della  Legge  1  novembre  1973,  n.  762  e  successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale  del  Comune di Livigno per l'anno 2020 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. L'aliquota da applicare ai sensi  dell'art.  3  della  legge  1° novembre 1973, n. 762 per  la  determinazione  del  diritto  speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno  2020 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi  indicati  in premessa.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la  misura  del  diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973,  n. 762 e successive modificazioni  da  applicare  per  l'anno  2020  sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella  misura  per  ciascuno  indicati nell'allegato  A  al  presente  decreto,  di  cui  costituisce  parte integrante.     |  
|   |                                 Art. 4 
   1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto  per  il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020.   2. L'Ufficio delle entrate di Tirano e' incaricato  dell'esecuzione del presente decreto.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 28 novembre 2019 
                                                Il Ministro: Gualtieri     |  
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