Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 27 novembre 2019 |
Designazione di quattro Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni ed all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2002; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2019/22/UE); Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011, «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla direzione generale ambiente con lettera protocollo ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla direzione generale ambiente con lettera protocollo ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute del 22 gennaio 2014, di adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 795 del 19 dicembre 2017, con la quale sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione relativi ai siti di interesse comunitario ricadenti nella regione biogeografica mediterranea della Regione Campania; Visto il decreto ministeriale del 10 aprile 2008 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Regno di Nettuno; Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2009 di approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta Regno di Nettuno; Vista la determina del Commissario dell'area marina protetta Regno di Nettuno del 7 maggio 2019, n. 2, di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione redatti dalla Regione Campania per i siti ricadenti, anche parzialmente, all'interno dell'area marina protetta: IT8030010 Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara e IT8030026 Rupi costiere dell'Isola di Ischia; Vista la nota del Presidente del C.S.I. Gaiola, a cui e' stata affidata la gestione dell'area marina protetta Parco sommerso di Gaiola del 17 giugno 2019, acquisita agli atti con protocollo n. 14095 del 18 giugno 2019, con cui si approvano gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito specifici approvati dalla Regione Campania per il sito IT8030041 Fondali marini di Gaiola e Nisida, nonche' l'impegno ad integrarle nei propri strumenti di pianificazione e regolamentazione; Vista la nota del direttore dell'area marina protetta Parco sommerso di Baia del 6 maggio 2019, protocollo n. MIBAC-PA-FLEG 0001519, con cui si da' atto dell'approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione approvati dalla Regione Campania per il sito IT8030040 Fondali marini di Baia; Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione; Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali; Considerato che la Regione Campania, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate; Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto; Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modificazioni alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007; Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di quattro siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Campania; Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Campania con deliberazione della giunta regionale n. 522 del 29 ottobre 2019;
Decreta:
Art. 1
Designazione delle ZSC
1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i quattro siti insistenti nel territorio della Regione Campania, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 della direttiva 92/43/CEE, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La cartografia ed i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione europea 2019/22/UE. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle Procedure europee e sono riportate in detta sezione. |
| Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Obiettivi e misure di conservazione
1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'Allegato A e delle specie di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, gia' operativi. 2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modificazioni ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento. 4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento e' assicurato in accordo con gli enti gestori. 5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Campania. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modificazioni sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. |
| Art. 3
Soggetto gestore
1. La Regione Campania, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. 2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2019
Il Ministro: Costa |
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