| Gazzetta n. 290 del 11 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 27 novembre 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e prezzo a  seguito  di  nuove  indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Keytruda».  (Determina  n. 1764/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia Italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8;   Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662, recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche, grossisti e farmacisti;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 156  del  7  luglio  2006,  concernente «Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  227  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 29 agosto  2019  (protocollo  MGR/96337/P)  con  la   quale   e'   stato autorizzato  il  materiale  educazionale  del   prodotto   medicinale «Keytruda» (pembrolizumab);   Vista la domanda presentata in data 20 marzo 2019 con la  quale  la societa' Merck Sharp & Dohme B.V. ha chiesto  la  classificazione  ai fini della rimborsabilita' della confezione con  AIC  n.  044386023/E del medicinale «Keytruda» (pembrolizumab);   Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 giugno 2019;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 24-26 settembre 2019;   Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del  consiglio  di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da parte del Servizio sanitario nazionale, 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   La  nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale   KEYTRUDA (pembrolizumab):   «Keytruda» in monoterapia e' indicato nel trattamento del carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico negli adulti  che  hanno ricevuto una precedente chemioterapia contenente platino.   e' rimborsata come segue:     Confezione   25mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso  - flaconcino (vetro) - 4 ml - 1 flaconcino   A.I.C. n. 044386023/E (in base 10);   Classe di rimborsabilita': H;   Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.798,34;   Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.268,78;   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.   Alla  specialita'  medicinale  «Keytruda»   (pembrolizumab)   viene riconosciuto    il    requisito    dell'innovativita'     terapeutica condizionata,  in   relazione   all'indicazione   terapeutica   sopra indicata, da cui consegue esclusivamente:     l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini previsti dalla normativa vigente.   Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da condizioni negoziali.   Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante della presente determina.   Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale  attraverso  la  presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai  criteri  di eleggibilita'   e   appropriatezza   prescrittiva   riportati   nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:     https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1   I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita' temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.     |  
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                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Keytruda» (pembrolizumab) e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 27 novembre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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