Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 3 dicembre 2019 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica dell'Albania in conseguenza dell'evento sismico che dal giorno 26 novembre 2019 ha colpito il medesimo territorio. (Ordinanza n. 618). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato che il giorno 26 novembre 2019 il territorio della Repubblica d'Albania e' stato interessato da un evento sismico di magnitudo 6.5; Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, e' in atto una grave situazione di emergenza che ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati, nonche' la distruzione di numerosi centri abitati; Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con cui e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che dal giorno 26 novembre 2019 ha colpito il territorio della Repubblica dell'Albania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 recante «Istituzione del nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 4499 del 12 settembre 2012 concernente l'utilizzo delle carte di credito presso il medesimo Dipartimento; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 5475 del 13 dicembre 2013 concernente la variazione del disciplinare d'uso allegata al decreto n. 4499/Rep. del 12 settembre 2011, sull'utilizzo delle carte di credito del Dipartimento; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Dispone:
Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio della Repubblica dell'Albania a seguito dell'evento calamitoso di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del codice della protezione civile interviene a supporto delle autorita' competenti della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO). 2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, ivi incluse le attivita' di ricerca dei dispersi sotto le macerie, l'installazione di campi di assistenza alla popolazione e l'esecuzione di verifiche di agibilita' nonche' di demolizioni di edifici inagibili, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, oltre al personale del medesimo Dipartimento, di personale, materiale e beni di prima necessita' dei Vigili del fuoco, del comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, della Guardia di finanza, del Ministero della difesa, della Regione Puglia e della Regione Molise nonche' di volontari di protezione civile. Per le medesime finalita' possono altresi' essere impiegati tecnici esperti nelle strutture e nell'edilizia dei sistemi di protezione civile delle Regioni. 3. L'attivita' di cui al comma 2 e' svolta con il supporto logistico del Ministero della difesa - Aeronautica militare italiana, dell'Esercito, del comando generale delle Capitanerie di porto, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco che garantiscono il trasporto in loco dei materiali e degli uomini necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 5 del presente provvedimento. |
| Art. 2 Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione.
1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento. 2. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012 n. 4499 e del 13 dicembre 2013 n. 5475, per far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta previa autorizzazione, fermi restando i previsti obblighi di rendicontazione. 3. Al fine di supportare le competenti Autorita' albanesi nella realizzazione di verifiche di agibilita' sugli edifici nei territori colpiti dall'evento di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile puo' altresi' coordinare l'invio nei medesimi territori di liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria, designati dai rispettivi Consigli nazionali, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dotati di comprovata esperienza nel concorso alle attivita' di rilievo dell'agibilita' maturate nel corso di eventi sismici di rilevanza nazionale e che manifestino disponibilita' su base volontaria allo svolgimento in particolare di attivita' di affiancamento e formazione dei tecnici locali. 4. Al personale di cui al comma 3 e' garantito esclusivamente il rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalita' previste in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, nonche' una somma forfettariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la categoria A fascia retributiva F1 del personale dei ruoli del Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso. 5. Ai fini della liquidazione dei rimborsi e delle somme di cui al comma 4 i liberi professionisti impiegati nell'emergenza in parola presentano istanza direttamente al Consiglio o Collegio nazionale di appartenenza che provvedono alle necessarie verifiche istruttorie e trasmettono al Dipartimento della protezione civile l'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare con specifica indicazione delle voci di spesa e del numero dei giorni di effettivo impiego sul territorio. Il Dipartimento della protezione civile, a fronte della presentazione di pertinente e idonea documentazione, provvede a riconoscere le somme dovute al Consiglio o al Collegio nazionale che effettuano i successivi versamenti a favore dei suddetti liberi professionisti. 6. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura ai suddetti liberi professionisti. A carico dei medesimi professionisti restano, comunque, le coperture in termini di responsabilita' civile e di danno verso terzi nonche' gli adempimenti in termini di sicurezza, autotutela e protezione, anche sanitaria e di profilassi vaccinale, eventualmente correlate con l'impiego degli stessi nei territori colpiti dagli eventi sismici. 7. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione della Repubblica dell'Albania, con le modalita' di cui al comma 8, di attrezzature e beni necessari all'assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1. 8. Alla donazione dei beni di cui al comma 7 alla Repubblica dell'Albania si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Albania con le autorita' locali. 9. Al reintegro delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 del presente provvedimento. |
| Art. 3 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio Nazionale della Protezione civile
1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile puo' essere autorizzata, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza di cui in premessa per l'impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, la corresponsione di una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a duecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego. |
| Art. 4
Deroghe
1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45; decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14; leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. |
| Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 3.500.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2019
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |
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