| Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 3 dicembre 2019 |  
| Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il  soccorso e l'assistenza alla  popolazione  della  Repubblica  dell'Albania  in conseguenza dell'evento sismico che dal giorno 26  novembre  2019  ha colpito il medesimo territorio. (Ordinanza n. 618).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;   Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale  di protezione civile;   Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';   Considerato che il giorno 26  novembre  2019  il  territorio  della Repubblica d'Albania e' stato interessato da  un  evento  sismico  di magnitudo 6.5;   Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso,  e' in atto una grave situazione di emergenza che ha  causato  un  numero ingente di vittime, dispersi e sfollati, nonche'  la  distruzione  di numerosi centri abitati;   Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la  necessita'  di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse  necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019 con cui e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di  emergenza  in conseguenza dell'evento sismico che dal giorno 26  novembre  2019  ha colpito il territorio della Repubblica dell'Albania;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 recante «Istituzione del nucleo tecnico nazionale (NTN)  per  il rilievo del danno  e  la  valutazione  di  agibilita'  nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento  del  modello  per  il rilevamento dei danni, pronto intervento  e  agibilita'  per  edifici ordinari  nell'emergenza  post-sismica  e  del  relativo  manuale  di compilazione»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;   Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile repertorio n. 4499 del 12 settembre 2012 concernente l'utilizzo delle carte di credito presso il medesimo Dipartimento;   Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile repertorio n. 5475 del 13 dicembre 2013 concernente la variazione del disciplinare d'uso allegata al decreto n. 4499/Rep. del 12  settembre 2011, sull'utilizzo delle carte di credito del Dipartimento;   Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi  di  carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento giuridico vigente;   Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi  nell'area  interessata,  anche mediante la piena e  completa  attivazione  delle  componenti,  delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
                Iniziative urgenti di protezione civile 
   1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza  determinatasi  nel  territorio  della Repubblica dell'Albania a seguito dell'evento calamitoso  di  cui  in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche  avvalendosi delle  componenti,  delle  strutture   operative   e   dei   Soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del codice  della  protezione civile  interviene  a  supporto  delle  autorita'  competenti   della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione  anche  in  raccordo   con   l'Emergency   Response   and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO).   2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, ivi incluse le attivita'  di ricerca dei dispersi sotto le macerie, l'installazione  di  campi  di assistenza alla popolazione e l'esecuzione di verifiche di agibilita' nonche' di demolizioni di edifici inagibili,  il  Dipartimento  della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, oltre  al personale del medesimo Dipartimento, di personale, materiale  e  beni di prima necessita' dei Vigili del fuoco, del  comando  generale  del Corpo delle Capitanerie di  porto,  della  Guardia  di  finanza,  del Ministero della difesa, della Regione Puglia e della  Regione  Molise nonche' di volontari di protezione civile. Per le medesime  finalita' possono altresi' essere impiegati tecnici esperti nelle  strutture  e nell'edilizia dei sistemi di protezione civile delle Regioni.   3. L'attivita' di  cui  al  comma  2  e'  svolta  con  il  supporto logistico del Ministero della difesa - Aeronautica militare italiana, dell'Esercito, del comando generale delle Capitanerie di porto, della Guardia di finanza  e  dei  Vigili  del  fuoco  che  garantiscono  il trasporto in loco dei materiali e degli uomini necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 5 del presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 2   Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni  ed attrezzature finalizzate  al  soccorso  ed  all'assistenza  alla  popolazione. 
   1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  utilizza,  in  via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative  gia'  stipulate  al fine di garantire idonea copertura al personale di  cui  al  comma  2 dell'art. 1 del presente provvedimento.   2. Il personale del Dipartimento della protezione civile  impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato, ove  necessario,  ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art.  28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione  civile del 12 settembre 2012 n. 4499 e del 13 dicembre 2013 n. 5475, per far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di  beni  e servizi, anche in assenza  della  prescritta  previa  autorizzazione, fermi restando i previsti obblighi di rendicontazione.   3. Al fine di supportare le  competenti  Autorita'  albanesi  nella realizzazione di verifiche di agibilita' sugli edifici nei  territori colpiti  dall'evento  di  cui  in  premessa,  il  Dipartimento  della protezione civile  puo'  altresi'  coordinare  l'invio  nei  medesimi territori di  liberi  professionisti  iscritti  ai  relativi  albi  e collegi professionali o  associazioni  di  categoria,  designati  dai rispettivi Consigli nazionali, ai sensi dell'art.  13,  comma  2  del decreto legislativo n. 1 del 2018, dotati  di  comprovata  esperienza nel concorso alle attivita' di rilievo dell'agibilita'  maturate  nel corso di eventi sismici di  rilevanza  nazionale  e  che  manifestino disponibilita' su base volontaria allo svolgimento in particolare  di attivita' di affiancamento e formazione dei tecnici locali.   4. Al personale di cui al comma 3 e'  garantito  esclusivamente  il rimborso delle spese di  vitto,  viaggio  e  alloggio  effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalita' previste in allegato al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014, nonche' una somma forfettariamente parametrata su base mensile a  200 ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per  la categoria A  fascia  retributiva  F1  del  personale  dei  ruoli  del Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento  ai giorni  di  effettivo  impiego  sul  territorio  colpito  dall'evento calamitoso.   5. Ai fini della liquidazione dei rimborsi e delle somme di cui  al comma 4 i liberi professionisti impiegati  nell'emergenza  in  parola presentano istanza direttamente al Consiglio o Collegio nazionale  di appartenenza che provvedono alle necessarie verifiche  istruttorie  e trasmettono al Dipartimento  della  protezione  civile  l'elenco  dei beneficiari  e  dei  relativi  importi  da  liquidare  con  specifica indicazione delle voci di spesa e del numero dei giorni di  effettivo impiego sul territorio. Il Dipartimento della  protezione  civile,  a fronte della presentazione di  pertinente  e  idonea  documentazione, provvede a riconoscere le somme dovute al  Consiglio  o  al  Collegio nazionale  che  effettuano  i  successivi  versamenti  a  favore  dei suddetti liberi professionisti.   6. Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine  di  garantire idonea copertura ai suddetti  liberi  professionisti.  A  carico  dei medesimi professionisti restano, comunque, le coperture in termini di responsabilita' civile e di danno verso terzi nonche' gli adempimenti in termini di sicurezza, autotutela e protezione, anche  sanitaria  e di profilassi vaccinale, eventualmente correlate con l'impiego  degli stessi nei territori colpiti dagli eventi sismici.   7. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di continuita', dell'attivita' di assistenza  alla  popolazione  colpita dall'evento  calamitoso  di  cui  in  premessa,  e'  autorizzata   la donazione, in favore della popolazione della Repubblica dell'Albania, con le modalita' di cui al comma 8, di attrezzature e beni  necessari all'assistenza  alla  popolazione,  inviati  ai  sensi  del  comma  2 dell'art. 1.   8. Alla donazione dei beni  di  cui  al  comma  7  alla  Repubblica dell'Albania si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Albania con le autorita' locali.   9. Al reintegro delle attrezzature e dei beni oggetto di  donazione si provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.  5  del  presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 3   Disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  piena  operativita'  del             Servizio Nazionale della Protezione civile 
   1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della  protezione civile  puo'  essere  autorizzata,  in  deroga  alla   contrattazione collettiva nazionale di  comparto,  per  la  durata  dello  stato  di emergenza di cui in premessa per  l'impiego  sul  territorio  colpito dall'evento calamitoso, la corresponsione di una speciale  indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di  missione, forfettariamente parametrata  su  base  mensile  a  duecento  ore  di straordinario festivo e  notturno,  determinata  con  riferimento  ai giorni di effettivo impiego.     |  
|   |                                 Art. 4 
                                Deroghe 
   1. Per l'espletamento  degli  interventi  previsti  dalla  presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e'  autorizzato  a derogare,  ove  necessario,  nel  rispetto  dei   principi   generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:   regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5,  6  secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;   regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,  41, 42 e 119;   decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  22  novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45;   decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,  n.  254, art. 14;   leggi ed altre disposizioni strettamente  connesse  alle  attivita' previste dalla presente ordinanza.     |  
|   |                                 Art. 5 
                         Copertura finanziaria 
   1. Agli oneri connessi all'espletamento  degli  interventi  di  cui alla presente ordinanza, si provvede,  nel  limite  massimo  di  euro 3.500.000,00, a  valere  sulle  risorse  di  cui  alla  delibera  del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 3 dicembre 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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