Estratto determina AAM/A.I.C. n. 211/2019 del 22 novembre 2019 
     Procedura europea: PT/H/2288/001-002/DC.     Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.     E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  INCOVES nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni  di seguito indicate:     titolare A.I.C.: la Societa' Lampugnani farmaceutici  S.p.a.  con sede legale e domicilio fiscale in Via Gramsci, 4 - 20014 Nerviano  - Milano codice fiscale 00738630151.     Confezioni:       «5 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in  blister pvc/pvdc/al       A.I.C. n. 047442013 (in base 10) 1F7U2X (in base 32);       «10 mg compresse rivestite con film» 20  compresse  in  blister pvc/pvdc/al       A.I.C. n. 047442025 (in base 10) 1F7U39 (in base 32).     Validita' prodotto integro: tre anni.     Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.     Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.  Composizione:     Incoves 5 mg       Principio attivo: 5 mg di solifenacina succinato, equivalente a 3,8 mg di solifenacina.       Eccipienti:         Nucleo della compressa: amido di mais,  lattosio  monoidrato, ipromellosa, magnesio stearato;         Film di rivestimento: ipromellosa, talco, biossido di titanio (E171), macrogol, ossido di ferro giallo (E172).     Incoves 10 mg       Principio attivo: 10 mg di solifenacina succinato,  equivalente a 7,5 mg di solifenacina.       Eccipienti:         Nucleo della compressa: amido di mais,  lattosio  monoidrato, ipromellosa, magnesio stearato;         Film di rivestimento: ipromellosa, talco, biossido di titanio (E171), macrogol, ossido di ferro rosso (E172).     Responsabile del rilascio lotti       Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas S.A. - Rua da  Tapada Grande n. 2, Abrunheira - 2710-089 Sintra - Portogallo. 
                       Indicazioni terapeutiche 
     Trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o  aumento della frequenza urinaria e dell'urgenza che si possono verificare  in pazienti con sindrome della vescica iperattiva. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C(nn) 
               Classificazione ai fini della fornitura. 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:       RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |