| Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 27 novembre 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso  umano  «Erleada»  ai  sensi dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 1757/2019).  |  
  |  
 |  
                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente «Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determina n. 29542/2019  del  14  marzo  2019,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2019,  relativa  alla  classificazione   del   medicinale   «Erleada» (apalutamide) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre  2012, n.  189  di  medicinali  per  uso  umano  approvati   con   procedura centralizzata;   Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante «Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;   Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232, recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019».   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico - assistenziale complessivo.   Vista la domanda presentata in data 31 gennaio 2019 con la quale la societa' Janssen-Cilag S.p.a. ha chiesto la  riclassificazione  delle confezioni con A.I.C. nn. 047525011/E, 047525023/E, 047525035/E;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 giugno 2019;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 23-25 luglio 2019;   Vista la deliberazione n. 25 in data 30 ottobre 2019 del  consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale ERLEADA (apalutamide) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue:     indicazione terapeutica oggetto della negoziazione: «Erleada»  e' indicato  negli  uomini  adulti  per  il  trattamento  del  carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico (NM-CRPC)  che sono ad alto rischio di sviluppare malattia metastatica.   Confezione:     60  mg,  compresse  rivestite  con  film,  uso   orale,   blister (PVC/PCTFE/ALU), 112 compresse - A.I.C. n. 047525011/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': «H»;     prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.593,07;     prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.930,00.   Confezione:     60  mg,  compresse  rivestite  con  film,  uso   orale,   blister (PVC/PCTFE/ALU), 120 compresse - A.I.C. n. 047525023/E (in base 10);     classe di rimborsabilita': «C»;   Confezione:     60 mg, compresse rivestite con film, uso orale,  flacone  (HDPE), 120 compresse - A.I.C. n. 047525035/E (in base 10);       classe di rimborsabilita': «C».   Sconto obbligatorio, su tutta la molecola, sul prezzo ex factory da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture  private  accreditate  sanitarie,  come  da condizioni negoziali.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Erleada» (apalutamide) e' la  seguente:  medicinale  soggetto  a  prescrizione medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per  volta,  vendibile  al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti  - oncologo e urologo (RNRL).     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 27 novembre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
|   |  
 
 | 
 |