| Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| DECRETO 21 novembre 2019 |  
| Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP a svolgere le  funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21  dicembre  1999,  n. 526, per la IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e per la IGP  «Radicchio Variegato di Castelfranco».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari;   Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;   Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed  in particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento, l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali;   Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del  27  aprile  2000,  recanti  disposizioni  generali  relative  ai requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni geografiche  protette  (IGP)  e   individuazione   dei   criteri   di rappresentanza negli organi sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni geografiche protette (IGP), emanati  dal  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma  17 della citata legge n. 526/1999;   Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art.  14,  comma 16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal ministero;   Visto  il  decreto  12  ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272  del  21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle  previsioni  dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;   Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del  12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati  decreti  del  12  aprile 2000;   Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni  sanzionatorie  in applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;   Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  112  del  16  maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;   Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  112  del  16  maggio 2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato  decreto  del 12 aprile 2000;   Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  191  del  18  agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;   Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita' istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;   Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea  L 163 del 2  luglio  1996,  con  il  quale  sono  state  registrate  le indicazioni geografiche  protette  «Radicchio  Rosso  di  Treviso»  e «Radicchio Variegato di Castelfranco»;   Visto il decreto ministeriale 9  febbraio  2006,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2006, con il quale e' stato attribuito  al  Consorzio tutela Radicchio Rosso  di  Treviso  IGP  e  Radicchio  Variegato  di Castelfranco  IGP  il  riconoscimento  e  l'incarico  a  svolgere  le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Radicchio Rosso di  Treviso»  e  della IGP «Radicchio Variegato di Castelfranco», confermato da  ultimo  con il decreto ministeriale 2 maggio 2016;   Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile  2000,  61413 citato,  recante  disposizioni  generali  relative  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle  IGP  che individua  la  modalita'  per  la  verifica  della  sussistenza   del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;   Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5, del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei soggetti appartenenti  alla  categoria  «produttori  agricoli»  nella filiera  «ortofrutticoli  e  cereali  non  trasformati»   individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel  periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata  eseguita  sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate  dall'organismo  di  controllo  privato  CSQA certificazioni  con  nota  del  21  marzo  2019  (prot.   n.   20562) autorizzato a svolgere le attivita' di  controllo  sulla  indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» e sulla  indicazione geografica  protetta  e  «Radicchio  Variegato  di  Castelfranco»   e successive  integrazioni  e  chiarimenti  forniti  da  CSQA   e   dal Consorzio;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Ritenuto necessario procedere alla conferma dell'incarico  in  capo al Consorzio tutela  Radicchio  Rosso  di  Treviso  IGP  e  Radicchio Variegato  di  Castelfranco  IGP  a  svolgere  le  funzioni  indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999; 
                               Decreta:                            Articolo unico 
   1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 9 febbraio 2006 e rinnovato da ultimo con decreto del 2 maggio  2016, al Consorzio tutela  Radicchio  Rosso  di  Treviso  IGP  e  Radicchio Variegato di Castelfranco IGP con sede legale in Quinto  di  Treviso, piazzale Indipendenza n. 2, a svolgere le funzioni  di  cui  all'art. 14, comma 15, della legge  21  dicembre  1999,  n.  526  per  la  IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e per la  IGP  «Radicchio  Variegato  di Castelfranco».   2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni previste nel decreto del 9 febbraio  2006  puo'  essere  sospeso  con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette (IGP).   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 novembre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
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