Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 2019).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle
funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo.

1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita' di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attivita' di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale nonche' ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centonovantadue posizioni di livello non generale.
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attivita', la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e' incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attivita' culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla normativa vigente.
12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialita' di cui al Fondo risorse decentrate.
13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;»;
b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e' abrogata;
c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo e sport» sono sostituite dalle seguenti: «, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»;
e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero cura altresi' la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
f) all'articolo 54, comma 1, la parola: «venticinque» e' sostituita dalla seguente: «ventisette».
14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».
15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».
16. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali». La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, lettera g),
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76:
«Art. 4 (Uffici di diretta collaborazione). -
(Omissis).
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del
personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e
dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nelle seguenti
misure:
(Omissis).
g) il trattamento economico del personale con
contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale
trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello
corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione
che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava
sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base
«Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro» dello stato di previsione della spesa del
Ministero;».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui aldecreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i
seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo;
13) Ministero della salute.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche
con riferimento alle agenzie dotate di personalita'
giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico
di cui agliarticoli 3e14 del decreto legislativo n. 29 del
1993e la relativa responsabilita'.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del ministero degli
affari esteri.».
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 33 (Attribuzioni). - 1.Il ministro per le
politiche agricole e il ministero per le politiche agricole
assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle
politiche agricole e forestali e ministero delle politiche
agricole e forestali.
2.Sono attribuiti al ministero le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e
foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto
previsto dagliarticoli 25e26 del presente decreto
legislativo.
3.Il ministero svolge in particolare, nei limiti
stabiliti dal predettoart. 2 del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e
coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e
forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione,
cura e rappresentanza degli interessi della pesca e
acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede
comunitaria ed internazionale; disciplina generale e
coordinamento delle politiche relative all'attivita' di
pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse
ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di
esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli
accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi
comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e
Garanzia in Agricoltura (Feoga), sezioni garanzia e
orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa
la verifica della regolarita' delle operazioni relative al
Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
organismi pagatori statali di cui alregolamento n.
1663/95della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione per la qualita'; trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti
agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e
tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita'
agricole nelle aree protette; certificazione delle
attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
del codex alimentarius; valorizzazione economica dei
prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno
delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
agricoli; accordi interprofessionali di dimensione
nazionale; prevenzione e repressione - attraverso
l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462- nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di
importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale;
b-bis (abrogata).».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 34 (Ordinamento). - 1.Il ministero si articola
in dipartimenti disciplinati ai sensi degliarticoli 4e5 del
presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero per i beni
e le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme
deldecreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo
unico approvato condecreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di
beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema,
audiovisivo e turismo, eccettuate quelle attribuite, anche
dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e
fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti
degliarticoli 1, comma 2, e3, comma 1, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti
locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo. Il Ministero cura
altresi' la programmazione, il coordinamento e la
promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti
con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore
turistico, le relazioni con l'Unione europea e
internazionali in materia di turismo, fatte salve le
competenze del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, e i rapporti con le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in uffici dirigenziali generali centrali e periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non piu' di due
uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del
Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali,
incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
ventisette.
2.L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.
2-bis.A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Trasformazione di ENIT in ente pubblico
economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.). - 1.
Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di
migliorare la promozione dell'immagine unitaria
dell'offerta turistica nazionale e favorirne la
commercializzazione, anche in occasione della Presidenza
italiana del semestre europeo e di EXPO 2015,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di
promozione del turismo, interviene per individuare,
organizzare, promuovere e commercializzare i servizi
turistici e culturali e per favorire la commercializzazione
dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in
Italia e all'estero, con particolare riferimento agli
investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma
tecnologica e nella rete internet attraverso il
potenziamento del portale «Italia.it», anche al fine di
realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo
virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali
digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e
privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la
fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e
degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare,
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne
costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di
amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La
sua attivita' e' disciplinata dalle norme di diritto
privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali
ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo37, comma terzo, deldecreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attivita'
riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con
le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti italiani di cultura sono regolate da intese
stipulate con il Ministero degli affari esteri.
4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente
trasformato e al fine di accelerare il processo di
trasformazione, l'attivita' di ENIT prosegue nel regime
giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di
amministrazione sono svolte da un commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, entro il 30
giugno 2014.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto si provvede all'approvazione
del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede
di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo. Il presidente
dell'ENIT e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo.
6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente
nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2 e prevede,
tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la
finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e,
in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi
competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi
direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto
consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento,
indennita' o rimborso di spese. Lo statuto stabilisce,
altresi', che il consiglio di amministrazione sia composto,
oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, di cui uno su designazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite
le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia
di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni di cui aldecreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina
delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra
indicati e della loro durata, nonche' dell'Osservatorio
nazionale del turismo. L'ENIT puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
testo unico approvato conregio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, e successive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con
adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da
stipularsi tra il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente
dell'ENIT, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti
all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai
sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente
articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale
determinato;
c) le modalita' degli eventuali finanziamenti
statali e regionali da accordare all'ENIT stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismola conoscenza dei fattori gestionali interni
all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse;
f-bis) e procedure e gli strumenti idonei a
monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web,
nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta
turistica nazionale.
8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi
del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla
individuazione nello statuto dello specifico settore di
contrattazione collettiva, il contratto collettivo di
lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di
cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta
un piano di riorganizzazione del personale, individuando,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, sulla
base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi
compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di
migliorare la digitalizzazione del settore turistico e
delle attivita' promo-commerciali, la dotazione organica
dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo,
nonche' le unita' di personale in servizio presso ENIT e
Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come
trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano,
inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite
soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8,
il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT
assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente
articolo puo' optare per la permanenza presso quest'ultimo
oppure per il passaggio al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismoo ad altra pubblica
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT
l'elenco del personale interessato alla mobilita' e del
personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT
stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al
comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso
le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione,
nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni
destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative
risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione
del personale presso le amministrazioni interessate con
inquadramento sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al
personale trasferito, che mantiene l'inquadramento
previdenziale di provenienza, si applica il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei contratti collettivi vigenti
dell'amministrazione di destinazione.
10. L'articolo12deldecreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito con modificazioni dallalegge 14 maggio 2005,
n. 80, e successive modificazioni, e' abrogato.
Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma
4 pone in liquidazione la societa' Promuovi Italia S.p.A.
secondo le disposizioni del Codice Civile. Il liquidatore
della societa' Promuovi Italia S.p.a. puo' stipulare
accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia -
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano il trasferimento
presso queste ultime di unita' di personale non assegnate
all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo,
anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione
di servizi in essere alla data di messa in liquidazione
della societa' Promuovi Italia S.p.a.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla
liquidazione della societa' Promuovi Italia S.p.A. sono
esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per
l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 


Elenco 1
(articolo 3-bis)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|======|=======|==============| | Ministero | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | e successivi | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELL'ECONOMIA | 0 | 10.000| 10.000 | | E DELLE FINANZE | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 0 | 3.000| 3.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELL'INTERNO | 0 | 18.500| 15.500 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 0 | 1.000| 1.000 | | E DEI TRASPORTI | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELLA DIFESA | 0 | 28.000| 31.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | Totale | 0 | 60.500| 60.500 | |=====================================|======|=======|==============|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|======|=======|==============| | Ministero | 2019 | 2020 | 2021 | | Missione | | | e successivi | | Programma | | | | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELL'ECONOMIA | 0 | 10.000| 10.000 | | E DELLE FINANZE | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1. Politiche economico-finanziarie | 0 | 8.500| 8.500 | | e di bilancio e tutela della | | | | | finanza pubblica (29) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1.2 Prevenzione e repressione | 0 | 8.500| 8.500 | | delle frodi e delle | | | | | violazioni agli obblighi | | | | | fiscali (3) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 5. Ordine pubblico e sicurezza (7) | 0 | 1.500| 1.500 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 5.1 Concorso della Guardia di | 0 | 1.500| 1.500 | | Finanza alla sicurezza | | | | | pubblica (5) | | | | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 0 | 3.000| 3.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1. Giustizia (6) | 0 | 3.000| 3.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1.1 Amministrazione | 0 | 3.000| 3.000 | | penitenziaria (1) | | | | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELL'INTERNO | 0 | 18.500| 15.500 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 3. Ordine pubblico e sicurezza (7) | 0 | 9.500| 9.500 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 3.1 Contrasto al crimine, tutela | 0 | 8.500| 8.500 | | dell'ordine e della | | | | | sicurezza pubblica (8) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 3.3 Pianificazione e coordinamento | 0 | 1.000| 1.000 | | Forze di Polizia (10) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 6. Servizi istituzionali e generali| 0 | 9.000| 6.000 | | delle amministrazioni | | | | | pubbliche (32) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 6.2 Servizi e affari generali | 0 | 9.000| 6.000 | | per le amministrazioni di | | | | | competenza (3) | | | | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 0 | 1.000| 1.000 | | E DEI TRASPORTI | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 4. Ordine pubblico e sicurezza (7) | 0 | 1.000| 1.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 4.1 Sicurezza e controllo nei mari,| 0 | 1.000| 1.000 | | nei porti e sulle coste (7) | | | | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELLA DIFESA | 0 | 28.000| 31.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1. Difesa e sicurezza | 0 | 16.000| 13.000 | | del territorio (5) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1.1 Approntamento e impiego | 0 | 16.000| 13.000 | | Carabinieri per la difesa e | | | | | la sicurezza (1) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 3. Servizi istituzionali e | 0 | 12.000| 18.000 | | generali delle amministrazioni | | | | | pubbliche (32) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 3.2 Servizi e affari generali | 0 | 12.000| 18.000 | | per le amministrazioni di | | | | | competenza (3) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | Totale | 0 | 60.500| 60.500 | |=====================================|======|=======|==============|


 
Allegato 1
(articolo 3-ter, comma 1)

« Tabella B
(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e incarichi di funzione ad essi conferibili
Dirigenti con funzioni operative
===================================================================== | | Dotazione | | | Qualifica | organica | Incarichi di funzione | +==============+==============+=====================================+ | | |Capo del Corpo nazionale dei vigili | | | |del fuoco; titolare, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del fuoco, | | | |del soccorso pubblico e della difesa | | | |civile, di direzione centrale | | | |preposta all'esercizio di compiti e | | | |funzioni assegnati dalla normativa | | | |vigente al Corpo nazionale dei vigili| | | |del fuoco; titolare di direzione | | | |regionale o interregionale dei vigili| | Dirigente | |del fuoco, del soccorso pubblico e | | generale | 23 |della difesa civile. | +--------------+--------------+-------------------------------------+ | | |Comandante dei vigili del fuoco nei | | | |capoluoghi di regione e in sedi di | | | |particolare rilevanza; dirigente | | | |referente presso le direzioni | | | |regionali o interregionali dei vigili| | | |del fuoco, del soccorso pubblico e | | | |della difesa civile di particolare | | | |rilevanza; dirigente dell'ufficio del| | | |capo del Corpo nazionale dei vigili | | | |del fuoco; vicario di Direttore | | | |centrale e regionale; vicario del | | | |direttore dell'ufficio centrale | | | |ispettivo; dirigente dell'ufficio di | | | |coordinamento e sedi di servizio - | | | |vice direttore centrale; dirigente | | | |dell'ufficio di raccordo con il Corpo| | | |nazionale dei vigili del fuoco - vice| | | |direttore centrale; dirigente | | | |dell'ufficio di pianificazione per la| | | |mobilita' e sviluppo delle aree | | | |professionali - vice direttore | | | |centrale; comandante di istituto o | | | |scuola di formazione; dirigente di | | | |ufficio ispettivo; dirigente di | | | |ufficio preposto all'esercizio di | | | |compiti e funzioni in materia di | | | |antincendio boschivo; dirigente di | | | |area o ufficio preposto all'esercizio| | | |di compiti e funzioni assegnati dalla| | Dirigente | |normativa vigente al Corpo nazionale | | superiore | 63 |dei vigili del fuoco. | +--------------+--------------+-------------------------------------+ | | |Comandante dei vigili del fuoco; | | | |dirigente addetto nei comandi di | | | |particolare rilevanza; dirigente | | | |referente presso le direzioni | | | |regionali o interregionali dei vigili| | | |del fuoco, del soccorso pubblico e | | | |della difesa civile; comandante di | | | |scuola di formazione; dirigente del | | | |servizio antincendio boschivo presso | | | |le direzioni regionali o | | | |interregionali dei vigili del fuoco, | | | |del soccorso pubblico e della difesa | | | |civile; dirigente di area o ufficio | | | |preposto alla comunicazione in | | | |emergenza; dirigente di area o | | | |ufficio preposto all'esercizio di | | | |compiti e funzioni assegnati dalla | | Primo | |normativa vigente al Corpo nazionale | | dirigente | 122 |dei vigili del fuoco. | +--------------+--------------+-------------------------------------+
Dirigenti sanitari
===================================================================== | | Dotazione | | | Qualifica | organica | Incarichi di funzione | +==============+==============+=====================================+ | | |Dirigente, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del fuoco, | | | |del soccorso pubblico e della difesa | | | |civile, di area o ufficio preposto | | | |all'esercizio di attivita' sanitarie | | Dirigente | |del Corpo nazionale dei vigili del | | superiore | |fuoco e di vigilanza ispettiva in | | sanitario | 2 |materia di igiene e salute. | +--------------+--------------+-------------------------------------+ | | |Dirigente, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del fuoco, | | | |del soccorso pubblico e della difesa | | | |civile, di area o ufficio preposto | | | |all'esercizio di attivita' sanitarie | | Primo | |del Corpo nazionale dei vigili del | | dirigente | |fuoco e di vigilanza ispettiva in | | sanitario | 2 |materia di igiene e salute. | +--------------+--------------+-------------------------------------+
Dirigenti ginnico-sportivi
===================================================================== | | Dotazione | | | Qualifica | organica | Incarichi di funzione | +=====================+============+================================+ | | |Direttore, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del | | | |fuoco, del soccorso pubblico e | | | |della difesa civile, | | Dirigente superiore | |dell'ufficio per le attivita' | | ginnico-sportivo | 1 |sportive. | +---------------------+------------+--------------------------------+ | | |Dirigente, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del | | | |fuoco, del soccorso pubblico e | | | |della difesa civile, di area o | | Primo dirigente | |ufficio per la formazione | | ginnico sportivo | 1 |motoria professionale. | +---------------------+------------+--------------------------------+
Dirigenti logistico-gestionali
===================================================================== | |Dotazione | | | Qualifica | organica | Incarichi di funzione | +=========================+==========+==============================+ | | |Dirigente, nell'ambito delle | | | |direzioni regionali o | | | |interregionali dei vigili del | | | |fuoco, del soccorso pubblico e| | | |della difesa civile di | | | |particolare rilevanza, di area| | | |o ufficio preposto | | | |all'esercizio di attivita' | | | |amministrativo-contabili | | | |inerenti a compiti e funzioni | | Primo dirigente | |in materia | | logistico-gestionale | 5 |logistico-gestionale. | +-------------------------+----------+------------------------------+
Dirigente informatico
===================================================================== | | Dotazione | | | Qualifica | organica | Incarichi di funzione | +================+=============+====================================+ | | |Dirigente, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del fuoco, | | | |del soccorso pubblico e della difesa| | | |civile, di area o ufficio preposto | |Primo dirigente | |all'esercizio di compiti e funzioni | | informatico | 1 |in materia di sistemi informatici. | +----------------+-------------+------------------------------------+
».

 
Allegato 2
(articolo 3-ter, comma 2)

« Tabella C
(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e
mensile e dell'assegno di specificita' del personale
del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Parte di provvedimento in formato grafico ».

 
Art. 1-bis
Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e
assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei
beni culturali.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonche' di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unita' di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unita' appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unita' appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unita' di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri.
 
Art. 1-ter
Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione
e fruizione degli istituti e luoghi della cultura.

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, verificata l'impossibilita' di utilizzare il proprio personale dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attivita'. Per le finalita' di cui al primo periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e al funzionamento e alla valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione».
4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81:
«Art. 2 (Misure urgenti per il finanziamento delle
attivita' del Ministero per i beni e le attivita'
culturali). - 1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei
servizi generali di supporto alle attivita' del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e delle sue strutture
periferiche, e' autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00,
per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali.».
- Si riporta il testo dell'art. 110, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, come modificato dalla presente legge:
«Art. 110 (Incasso e riparto di proventi). -
(Omissis).
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di
interventi per la sicurezza e la conservazione, al
funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione degli
istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in
consegna allo Stato, ai sensi dell'art. 29, nonche'
all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche
mediante esercizio della prelazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). -
(Omissis).
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1°gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'art. 1, comma 236, dellalegge 28 dicembre
2015, n. 208e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma non puo' superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio
nell'anno 2016.».
 
Art. 1-quater
Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali
di sci alpino

1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non e' compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario e' riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilita' speciale intestata al commissario medesimo.
1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati».

Riferimenti normativi

Il testo dell'art. 61, comma 1, lettera d), del
decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95, del 24 aprile
2017, Supplemento Ordinario n. 20, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 61 (Eventi sportivi di sci alpino). - 1. Al fine
di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle
finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci
alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo,
rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il presidente della regione Veneto, il presidente della
provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina
d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole
d'Ampezzo, e' nominato un commissario con il compito di
provvedere al piano di interventi volto:
a) - c) (Omissis);
d) alla progettazione e realizzazione delle opere
connesse alla riqualificazione dell'area turistica della
Provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina
d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e
di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al
turismo sportivo, alle attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande e all'attivita' turistico-ricettiva.».
 
Art. 2
Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale delle competenze in materia di commercio
internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.

1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresi' istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed e' rideterminata in centoventitre' posizioni di livello non generale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unita' di personale non dirigenziale e di sette unita' di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 alla data del 4 settembre 2019, nonche' delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui al primo periodo e' redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita', del personale con minore eta' anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove piu' favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che puo' essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»;
b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) e' abrogata;
c) all'articolo 28:
1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;».
5. Sono abrogati:
a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;
b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
6. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;
b) al comma 19 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e' individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»;
d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE e' modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.
8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
9. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;
a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali»;
b) al comma 5, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e».
10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico e' trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle attivita' produttive», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «Ministero delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «Ministero del commercio con l'estero» e «Ministro del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
11. All'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico».
11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e «Ministero del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e».
13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518.
13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico»;
c) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.»;
d) all'articolo 4, le parole «del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed e' composto dal direttore dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
c) all'articolo 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

Il testo vigente dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) (omissis);
d) (omissis);
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
Il testo vigente degli articoli 7 e 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
158 e' il seguente:
«Art. 7. Direzione generale per la politica
commerciale internazionale 1. La Direzione generale per la
politica commerciale internazionale si articola in uffici
di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti
funzioni: a) attivita' funzionali all'accesso di prodotti,
servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri; b)
elaborazione di indirizzi e proposte di politica
commerciale nell'ambito dell'Unione europea, recepimento
della normativa europea nell'Ordinamento interno e relativa
applicazione; c) elaborazione e negoziazione degli accordi
multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli
ambiti OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), OCSE
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico) e UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development), nonche' negli ambiti di altre organizzazioni
internazionali collegate al commercio internazionale; d)
partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla
elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali,
bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi
incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi; e)
partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei
programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica
ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della
politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi; f)
elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di
cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi,
organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi
bilaterali di consultazione intergovernativa; g)
attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale
(strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di
salvaguardia); h) disciplina del regime degli scambi e
gestione delle relative autorizzazioni, certificati e
titoli di importazione ed esportazione; attivita' di
autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e
tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali;
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed
esportazione; i) tutela, nell'ambito della dimensione
esterna europea, del made in Italy, delle indicazioni
geografiche protette e della proprieta' intellettuale; j)
attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre
1995, n. 496, recante "Ratifica ed esecuzione della
convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione,
immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro
distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio
1993"; 2. Presso la Direzione generale opera il Comitato
consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
Art. 8. Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi 1. La
Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi si
articola in uffici di livello dirigenziale non generale e
svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione degli
indirizzi strategici delle politiche di
internazionalizzazione e di promozione degli scambi;
attivita' di supporto tecnico alla Cabina di regia di cui
al comma 18-bis, dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio
2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 22, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE
per il coordinamento e l'indirizzo strategico della
politica commerciale con l'estero; rapporti con le
istituzioni economiche e finanziarie internazionali; b)
partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione
delle politiche di promozione; attivita' di negoziazione
per la promozione degli investimenti italiani all'estero e
per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia;
coordinamento e organizzazione delle missioni di natura
commerciale; c) raccolta, studio ed elaborazione dei dati
concernenti il commercio estero, distinti per flussi di
importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi
per aree geo-economiche; d) stipula e gestione di accordi
ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema
camerale e fieristico, Universita' e Parchi
tecno-scientifici per la promozione e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale;
e) crediti all'esportazione e relative attivita' di
trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed
internazionale; rapporti con la societa' per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
attivita' funzionale alla facilitazione del commercio
internazionale e agli investimenti esteri diretti; f)
coordinamento dell'attivita' degli Sportelli regionali per
l'internazionalizzazione (Sprint); g) esercizio delle
funzioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni,
relative a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, salvo
quanto previsto all'art. 17, comma 1, lettera n); h)
programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai
sensi dell'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350; i) collaborazione all'attivita' di aiuto allo
sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri e
partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione
e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;
j) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio
1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580,
relativi alle camere di commercio italiane all'estero e
italo-straniere; k) elaborazione di progetti e di
interventi in materia di internazionalizzazione delle
imprese, nel quadro della programmazione finanziaria
europea e nazionale; l) rapporti con la Simest S.p.A.
(Societa' italiana per le imprese all'estero) ed esercizio
delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
come modificata dall'art. 23-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.
135.».
Il testo vigente dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il
seguente:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali
esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa
farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad
esperti tratti dal personale dello Stato o da Enti
pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo'
utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di
trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un
ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un
posto espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste. Resta
fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento
economico a quello di primo consigliere, attualmente
ricoperto dai singoli interessati, sino al termine
definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari
livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui
all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni. (21) Gli incarichi di cui al
presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro
per gli affari esteri, sentito il Consiglio di
amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro
per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni
o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o
vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona
possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel
complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono
revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per
gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello
Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste
dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal
personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di
organico in rappresentanze permanenti presso Organismi
internazionali, non possono superare il numero di
cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'art.
58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri
puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli
affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del
Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di
sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per
essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo'
utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo
presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.».
Il testo vigente dell'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 12 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di rapporti politici, economici, sociali e
culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento
e di tutela degli interessi italiani in sede
internazionale; di analisi, definizione e attuazione
dell'azione italiana in materia di politica internazionale
e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri
Stati e con le organizzazioni internazionali; di
stipulazione e di revisione dei trattati e delle
convenzioni internazionali e di coordinamento delle
relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione
delle questioni di diritto internazionale, nonche' di
contenzioso internazionale; di rappresentanza della
posizione italiana in ordine all'attuazione delle
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza
comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di
rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche
estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle
collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura
delle attivita' di integrazione europea in relazione alle
istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati
sull'Unione europea; di definizione delle strategie e degli
interventi della politica commerciale e promozionale con
l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del
sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo
economico e delle regioni.».
Il testo vigente dell'art. 27, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 27 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- (Omissis).
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo
del Paese presso le istituzioni internazionali e
comunitarie di settore e facendo salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti
italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico
e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
e) (abrogata).».
Il testo vigente dell'art. 28 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 28. 1. Nel rispetto delle finalita' e delle
azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri,
svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni
e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della
competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli investimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e
tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
attivita' produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi
quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e
contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per
quanto di competenza ed al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella
realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei
settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali
per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori
produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali
e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza
sull'Istituto per la promozione industriale; politica
industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto
atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale
internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; politiche
per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle
imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza
ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione e
mutualita';
b) (abrogata);
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi
e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale
e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel
settore dell'energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli
affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni;
attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati
dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza
del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
di ricerca, incentivazione e interventi nei settori
dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di
idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in
materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e
relativi rapporti con le autorita' internazionali,
congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la
parte di competenza; politiche di sviluppo per
l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta
tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del
commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di
definizione delle migliori tecnologie disponibili per i
settori produttivi; politiche nel settore delle
assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- in materia di giochi, nonche' di prevenzione e
repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo
sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti
i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi
compresa la definizione di forme di incentivazione dei
relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la
competitivita' del sistema produttivo nazionale;
valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli
investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti
in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti
sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati
alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini
delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche
riguardanti il sistema turistico; rilevazione degli aspetti
socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli
altri Ministeri.».
Il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale 7 febbraio 1946, n. 32.
Il testo vigente dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 33 (Posti commerciali). - In ciascuna Missione
diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare
natura della sua attivita', sono istituiti almeno un posto
cui sono collegate funzioni commerciali espletate da
funzionari diplomatici e almeno un posto per impiegati
della carriera degli assistenti commerciali. Sono altresi'
istituiti posti collegati a funzioni commerciali per
funzionari diplomatici e posti per impiegati della carriera
degli assistenti commerciali negli uffici consolari piu'
importanti; e' comunque istituito di norma almeno un posto
per impiegati della carriera degli assistenti commerciali
in ciascun Consolato generale che non abbia sede in citta'
ove si trovi la Missione diplomatica.
Nelle rappresentanze permanenti presso Enti ed
Organizzazioni internazionali sono istituiti i posti di cui
al comma precedente a seconda di particolari esigenze di
servizio.».
Il testo vigente dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 34 (Destinazioni e accreditamenti). - I
movimenti del personale sono disposti per esigenze di
servizio.
La destinazione, il trasferimento e il richiamo dei
funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali
qualificati ai sensi dell'art. 32, terzo comma, e degli
impiegati della carriera degli assistenti commerciali sono
disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il commercio con l'estero, fatta eccezione
per i funzionari non specializzati in materia commerciale
che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di
servizio previsti dalla lettera b) del secondo comma
dell'art. 107. I nominativi di questi ultimi sono
previamente comunicati al Ministero del commercio con
l'estero.
La notifica alle autorita' del Paese in cui presta
servizio il personale all'estero e' effettuata in base alla
qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo
quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su
motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per
particolari esigenze di servizio.
Il testo vigente dell'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 57 (Norme di funzionamento). - Il regolamento
stabilisce le norme necessarie per il funzionamento degli
uffici all'estero, le festivita' e gli orari che gli uffici
stessi devono osservare nonche' le norme relative alla
tenuta della corrispondenza e quelle che concernono i
rapporti con le autorita' nazionali e straniere.».
Il testo vigente dell'art. 14 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione
del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato
anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la
produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui
al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui
all'art. 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
materia di investimento delle risorse finanziarie degli
enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e relativa normativa di attuazione e di quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con
il presente decreto sono esercitati con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di
comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti
nell'amministrazione di provenienza.
5. All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con
contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di
cui al citato art. 1, comma 763, della legge n. 296 del
2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto
Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione,
monitoraggio e analisi della spesa previdenziale,
avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle
amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, commi
27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al
fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
attualmente svolte dalla societa' di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e
ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' costituita la societa' a responsabilita'
limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' della relativa partecipazione, che non puo'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle
quote di capitale per la costituzione della Societa' di cui
al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come
determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro i trenta giorni successivi alla costituzione della
societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse
umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla
societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla
societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con
riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi
strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto
d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e
documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del
comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e
cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
produzione documentaristica basata prevalentemente sul
patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo
non possono essere ricomprese attivita' di produzione
cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere
ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e
complementari ai compiti espletati nel settore
cinematografico dalle competenti strutture del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici
da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche'
l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e
della annessa contabilita' speciale di cui all'art. 12,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al
Ministro per i beni e le attivita' culturali una proposta
di programma coerente con gli obiettivi strategici
individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale
delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le
risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per
il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei
costi per il personale.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la societa' di cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993,
n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a
societa' da essa interamente controllata. Il corrispettivo
del trasferimento e' determinato secondo le procedure e ai
sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto
trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a
deliberare la messa in liquidazione della societa'.
12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in
liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati, uno dalla societa'
trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e
delle finanze con funzioni di presidente, al fine di
effettuare, entro novanta giorni, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione della
societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di
tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione
della societa' trasferita, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento della societa', che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Al termine della
liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e'
attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora
il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia
negativo, il collegio dei periti determina annualmente
l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali alla societa' trasferitaria per
garantire l'intera copertura dei costi di gestione della
societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i
beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del
riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere
previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali di funzioni attualmente svolte dalla
societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite
le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e
sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche'
quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al
Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante
corrispondente riduzione del trasferimento a favore di
Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni
previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo
indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo
periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla
societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le
attivita' culturali sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a
rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito; i
dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero,
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato.
15. L'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le
amministrazioni di destinazione subentrano direttamente
nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano
previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 16,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16,
settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo,
sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero
dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di
presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il
predetto Ministero dell'economia e delle finanze».
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero
(ICE) e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane», ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, che li esercita, per le materie di
rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di
promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane
sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle
risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte
da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e'
trasferito allo stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita'
utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera
in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati. Con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale sono indicate le
modalita' applicative e la struttura amministrativa
responsabile per assicurare alle singole imprese italiane
ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti
pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni
disponibili per favorire l'operativita' delle stesse
imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri,
di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. Uno dei cinque membri e'
designato dal Ministro dello sviluppo economico. I membri
del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone
dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e
riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La
carica di componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni
di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, che
nomina anche il supplente. La presidenza del collegio
spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione
dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa
l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di
direzione, coordinamento e controllo della struttura
dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti
dallo statuto. Formula, d'intesa con il Presidente,
proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai
programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di
amministrazione ed alle disposizioni operative del
presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di
carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
direttore generale non si applica il comma 8 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica
e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di
similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse
di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater.
Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del
consiglio di amministrazione si applica il comma 5
dell'art. 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto
e' individuato, su proposta del direttore generale
dell'Agenzia, il contingente massimo di personale
all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al
comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato,
secondo le procedure previste dall'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in
conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario
responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le
autorita' locali in lista diplomatica. Il restante
personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con
le strategie di internazionalizzazione delle imprese
definite dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di
cui al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un
contingente massimo di 450 unita', provenienti dal
personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso
istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato
presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con
rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato,
disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e'
attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale
locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire
all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un
contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di
promozione all'estero e di internazionalizzazione delle
imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi'
iscritto nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un apposito capitolo destinato al
finanziamento delle spese di funzionamento, la cui
dotazione e' determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un
apposito capitolo per il finanziamento delle spese di
natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo
erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione
all'estero e di internazionalizzazione delle imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese
fisse per il personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli
operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi
alle iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese
di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle
imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di
indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di
cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al
comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e
Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia,
le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura possono definire opportune intese per
individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di
svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al
fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20
per cento della spesa media annua per tali attivita'
registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione
sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e
medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'art. 12 della legge stessa.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita
del settore ippico, di riduzione della spesa di
funzionamento, di incremento dell'efficienza e di
miglioramento della qualita' dei servizi, nonche' di
assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello
svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e
con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE
e' trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e
il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze
equine, gestire i libri genealogici, revisionare i
meccanismi di programmazione delle corse, delle
manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali,
affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti
nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle
corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli
impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento,
secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI
subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e
passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore
generale, nonche' quello di componente del comitato
direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la
durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
di tale personale costituisce il limite massimo della
dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del
personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto
degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della
dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse
finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per
l'UNIRE».
Il testo vigente dell'art. 4, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«61. E' istituito presso il Ministero delle attivita'
produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20
milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
di azioni a sostegno di una campagna promozionale
straordinaria a favore del "made in Italy", anche
attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine
o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
ai sensi della normativa europea in materia di origine,
nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto
formativo e scientifico particolarmente rivolte alla
diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei,
dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita
sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi
periferiche esistenti, con particolare attenzione alla
naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del
territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento
delle relative dotazioni organiche, e' destinato
all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e
scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attivita' e'
svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale,
per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e
gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in
godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il
riconoscimento automatico della progressione in carriera,
nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate
all'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 possono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il
fondo di cui al presente comma e' trasferito allo stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale».
Il testo vigente dell'art. 30, commi 1 e 2, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in
particolare piccole e medie, che operano nel mercato
globale, espandere le quote italiane del commercio
internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy
nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli
investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo
economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano
per la promozione straordinaria del Made in Italy e
l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui
al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2,
lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la
realizzazione delle suddette azioni. Le modifiche al piano
di cui al presente comma sono adottate con decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui
al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese
agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da
adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare
le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di formazione e
informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri
alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni
fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza,
in particolare agricole e agroalimentari, e tutela
all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualita' e
di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani
nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con
le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per
le iniziative di promozione all'estero e durante
l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e
agroalimentari che siano rappresentative della qualita' e
del patrimonio enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione
strategica nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al
fenomeno dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di
e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali
innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della
domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up
nonche' delle micro, piccole e medie imprese in particolare
attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in
forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle
opportunita' di investimento in Italia, nonche' di
accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in
Italia;
l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la
partecipazione a bandi europei ed internazionali.».
La legge 24 aprile 1990, n. 100, modificata da presente
decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3
maggio 1990, n. 101.
Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019, n.
151.
La legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002, n. 293.
La legge 21 marzo 2001, n. 84, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2001, n. 76.
Il decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111.
Il testo dell'art. 1, comma 932, della legge 27
dicembre 2006, e' il seguente:
«932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui
all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, sono unificati in un unico fondo.».
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
modificata dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195.
La legge 1 luglio 1970, n. 518, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1970, n. 182.
La legge 20 ottobre 1990, n. 304, modificata dal
presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
ottobre 1990, n. 251.
La legge 18 novembre 1995, n. 496, modificata dalla
presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
novembre 1995, n. 276.
Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221,
modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2014, n. 13.
La legge 9 luglio 1990, n. 185, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163.
Il testo dell'art. 4-bis, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,
e' il seguente:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
 
Art. 3
Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di
polizia e delle forze armate.

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1;
b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come incrementato dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica nonche' misure per la funzionalita' del
Ministero dell'interno e l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata.):
«Art. 35 (Ulteriori disposizioni in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Al fine di
adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia
e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel
quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle
risorse gia' affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'art. 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si
aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere
dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di
natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e
d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica.):
«Art. 17 (Legge di contabilita' e finanza pubblica).
- (Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettere a)
e b) della legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate.):
«Art. 1 - (Omissis).
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30
settembre 2019:
a) uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze armate nonche'
correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
b) uno o piu' ulteriori decreti legislativi recanti
disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli
del personale delle Forze di polizia nonche' correttive del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica.):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi.). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 688,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1 - (Omissis).
688. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della
criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli
interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'
di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31
dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di
siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente
pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2
e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con
specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale
di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di
cui al comma 75 dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
(Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 27 (Presidio zona rossa dei comuni di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno). - 1. Dopo l'art. 18 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e'
inserito il seguente:
"Art. 18-bis (Presidio zona rossa dei Comuni di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di
rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della
zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno,
interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il
contingente di personale militare di cui all'art. 1, comma
688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato
di 15 unita' dalla data di entrata in vigore del presente
articolo e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 2. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro
418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse
finanziarie di cui all'art. 19.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 14
giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2019, n. 138 (Disposizioni urgenti in
materia di ordine e sicurezza pubblica):
«Art. 10 (Misure urgenti per il presidio del
territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019). - 1.
Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza
connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il
contingente di personale delle Forze armate di cui all'art.
1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili, e' incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e
fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unita'. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2
e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
L'impiego del predetto contingente e' consentito nei limiti
della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata
la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale
di cui al comma 74 dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo
per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui
alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 613 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere
alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese
di cui all'art. 550 e ai bisogni di cui all'art. 552, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa un fondo a disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - (Omissis).
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 3-bis
Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132.

1. Per le finalita' di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e' incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Riferimenti normativi

Per il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 3.
 
Art. 3-ter
Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217

1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto.

Riferimenti normativi

Le tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, come modificate dalla presente legge
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'art. 2 della L. 30 settembre 2004,
n. 252.) riguardano, rispettivamente, qualifiche dei
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
incarichi di funzione ad essi conferibili e misure dello
stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile
e dell'assegno di specificita' del personale del Corpo
Nazionale dei vigili del fuoco.
 
Art. 4
Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarita' amministrativa e contabile e di controllo di gestione, e' istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all' amministrazione dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma 1 svolge le seguenti attivita':
a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonche' i parametri del controllo interno secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicita' anche al fine di misurare i risultati dell'attivita' amministrativa sotto il profilo della funzionalita' organizzativa;
b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila e svolge verifiche di audit interno, anche a campione, sulla conformita' dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' ai principi di imparzialita', efficacia, efficienza ed economicita', anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al comma 1 sono assegnate quindici unita' di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale e' individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, puo' avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o piu' regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali»;
b) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente».

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino
e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 5 (I dipartimenti). - In vigore dal 14
settembre 1999 1. I dipartimenti sono costituiti per
assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni
del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti
finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i
relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di
indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui
si articolano i dipartimenti stessi, quelli di
organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'art.
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.».
- Si riportano gli articoli 14 e 30 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - In vigore dal 22 giugno 2017. 1. Ogni
amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di
un Organismo indipendente di valutazione della performance.
Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la
corretta istituzione e composizione degli Organismi
indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art.
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso
a tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione
e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.»
«Art. 30 (Norme transitorie e abrogazioni). - 1. La
Commissione di cui all'art. 13 e' costituita entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Gli Organismi indipendenti di cui all'art. 14 sono
costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro
costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti
preposti all'attivita' di valutazione e controllo
strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto,
gli Organismi indipendenti di cui all'art. 14 provvedono,
entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi
della Commissione di cui all'art. 13 a definire i sistemi
di valutazione della performance di cui all'art. 7 in modo
da assicurarne la piena operativita' a decorrere dal 1°
gennaio 2011. La Commissione effettua il monitoraggio sui
parametri e i modelli di riferimento dei predetti sistemi
ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera d).
4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le
seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286:
a) il terzo periodo dell'art. 1, comma 2, lettera
a);
b) l'art. 1, comma 6;
c) l'art. 5;
d) l'art. 6, commi 2 e 3;
e) l'art. 11, comma 3.».
- Si riporta l'art. 12 del decreto legge 28 settembre
2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e
dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
In vigore dal 16 giugno 2019 1. E' istituita, a decorrere
dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in
Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali,
di cui una, con competenze riferite in particolare ai
settori delle infrastrutture stradali e autostradali,
avente sede a Genova. L'Agenzia ha il compito di garantire
la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle
infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non
disciplinato dal presente articolo si applicano gli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e l'esercizio delle
relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede a
titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al
predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali
e finanziarie. L'Agenzia e' dotata di personalita'
giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di
indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalita'
previste nel presente decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio
delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15
marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le
responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche
avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in
materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione da parte dei gestori, nonche' l'attivita'
ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture,
obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
di controllo del rischio in quanto responsabili
dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle
reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza
previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011,
n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche
compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia'
svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori
verifiche in sito;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento
e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali
nazionali ai fini del miglioramento degli standard di
sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio
sullo stato di conservazione e sulle necessita' di
manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e'
aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella
redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
e) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni
ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono
esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza
delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla
rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni,
le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'art.
11" sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto
2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine
l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per
il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al
sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal
materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in
quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio
dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova
realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite
all'Agenzia ai sensi del presente comma.
4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.».
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro
membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ferma restando
l'applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata
massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed
e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche
occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la
durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i
dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i
dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso
aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato
direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto
dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori legali, nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice
civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato
direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne'
essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese,
nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei
componenti degli organi collegiali sono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed
organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio
dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 569 unita', di cui 42 di livello dirigenziale
non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla
dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'art. 13, nonche' ai
dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di
cui all'art. 14.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'art. 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali» (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo
unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007,
n. 162 e' abrogato.».
- Si riporta l'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. In attuazione dell'art. 6
della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della
legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito
nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da
assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
"Commissione", opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri,
con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai
sensi del comma 2-bis;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di
direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione in materia di conformita' di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali,
regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo
svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
con particolare riferimento all'applicazione del comma
16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente
articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo
sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste
dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
f-bis);
g) riferisce al Parlamento, presentando una
relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attivita' di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato
sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e
la Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha
durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione
dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,
e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini
dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare
l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a).
Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai
diversi settori di attivita' degli enti, individua i
principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e
contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di
adozione e attuazione delle misure di contrasto alla
corruzione.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,
lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti alle pubbliche
amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o
provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e
dalle regole sulla trasparenza dell'attivita'
amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero
la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i
piani e le regole sulla trasparenza citati.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri:
a) coordina l'attuazione delle strategie di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione elaborate a livello
nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni
per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c);
d) definisce modelli standard delle informazioni e
dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge, secondo modalita' che
consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione
dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti
pubblici, anche esterni.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono
e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare,
in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione,
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari.
6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite
accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il piano triennale per la prevenzione della
corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano
nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini
della predisposizione del piano triennale per la
prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta,
fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli
enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano
formulati e adottati nel rispetto delle linee guida
contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali
il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di
elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
estranei all'amministrazione. Il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione
devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
al comma 11.
8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione
verifica, anche ai fini della validazione della Relazione
sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga
conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di
cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal
fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale
anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita', tra le quali quelle di
cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate
nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali
e' piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative
misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei
dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze
previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi
della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle
attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi
di informazione nei confronti del responsabile, individuato
ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento
e sull'osservanza del piano;
d) definire le modalita' di monitoraggio del
rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) definire le modalita' di monitoraggio dei
rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando
eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7
provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano
e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente
competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui
ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati
di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei
programmi di formazione di cui al comma 11.
11. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e utilizzando le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali,
di formazione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni statali sui temi dell'etica e della
legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti
pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu'
elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole
amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di
corruzione.
12. In caso di commissione, all'interno
dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul
piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione
del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato
le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente
articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e
sull'osservanza del piano.
13. La sanzione disciplinare a carico del
responsabile individuato ai sensi del comma 7 non puo'
essere inferiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un
massimo di sei mesi.
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai
sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso
controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative
modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La
violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione,
delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce
illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno,
il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente
articolo trasmette all'organismo indipendente di
valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione
una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e
la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in
cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il
dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo
riferisce sull'attivita'.
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza
dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali
e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' assicurata
mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione,
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati
personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni
pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti
consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione delle
opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai
cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo
modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'art. 54
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nell'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n.
69, e successive modificazioni, e nell'art. 11 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche
amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al
comma 15 del presente articolo con particolare riferimento
ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di
esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si
applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga
alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga
e che non dispongono di propri siti web istituzionali
pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16
nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle
quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15
e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresi' al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili
nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite
il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di
posta elettronica certificata cui il cittadino possa
rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i
procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina
del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di procedimento amministrativo,
hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
interessati, tramite strumenti di identificazione
informatica di cui all'art. 65, comma 1, del codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e
ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi
comprese quelle relative allo stato della procedura, ai
relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni
singola fase.
31.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma
16, lettera b), del presente articolo, le stazioni
appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri
siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto
del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti
sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni
ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il
31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente
all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive
rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici. Le
amministrazioni trasmettono in formato digitale tali
informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica
nel proprio sito web in una sezione liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla
tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'
individua con propria deliberazione le informazioni
rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il
30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette
alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che
hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in
parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
digitale standard aperto. Si applica l'art. 6, comma 11,
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di
cui al comma 1, lettera e), dell'art. 133 del codice di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione
ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del
giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione,
ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le
regole della trasparenza.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui
al comma 31 costituisce violazione degli standard
qualitativi ed economici ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e'
comunque valutata ai sensi dell'art. 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei
contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a
carico dei responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano
alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti
pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla
loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell'Unione europea.
35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione
di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni
che prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle
amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine
all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo
svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di
dati relativi ai titolari di incarichi politici, di
carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di
indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.
Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di
cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione
patrimoniale complessiva del titolare al momento
dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i
compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita',
mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di
informazioni relative ai titolari degli incarichi
dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a
quelli che comportano funzioni di amministrazione e
gestione, sia con riferimento agli incarichi di
responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di
elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i
documenti e le informazioni di cui al presente comma anche
in formato elettronico elaborabile e in formati di dati
aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere
almeno i dati resi disponibili e fruibili on-line in
formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne
il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la
ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso
o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e
di rispettarne l'integrita';
g) individuazione, anche mediante integrazione e
coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei
termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione
obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e
integrazione della disciplina vigente, delle
responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato
o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo
adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione
del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresi'
esercizio della funzione di coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione.
37. All'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle
disposizioni di cui alla presente legge».
38. All'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle
funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e
organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate dallo
Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del
monitoraggio posto in essere ai fini dell'art. 36, comma 3,
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della
funzione pubblica, per il tramite degli organismi
indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare
le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione. I dati forniti
confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui
al citato art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165
del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le
finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.
40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di
cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati
comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis (Conflitto di interessi) - 1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».
42. All'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con
appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle
funzioni attribuite al dipendente»;
c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. L'omissione del versamento del compenso
da parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti»;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici»;
f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo
periodo, le parole: «L'elenco e' accompagnato» sono
sostituite dalle seguenti: «La comunicazione e'
accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso
termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30
giugno di ciascun anno»;
g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine
di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro
il 30 giugno di ciascun anno»;
h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:
«l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi»;
i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze
e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto»;
l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti».
43. Le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano
ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
44. L'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il Governo
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita'
dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta',
imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle
funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i
dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare,
a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di
cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive
all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di
responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e'
altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri,
obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui
all'art. 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura
dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria
adottano un codice etico a cui devono aderire gli
appartenenti alla magistratura interessata. In caso di
inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.
Al codice di comportamento di cui al presente comma si
applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)
definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per
singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici
di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano
annualmente lo stato di applicazione dei codici e
organizzano attivita' di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».
45. I codici di cui all'art. 54, commi 1 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
46. Dopo l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con
funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni,
servizi e forniture, nonche' alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per
la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma l integra le
leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari».
47. All'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
accordi di cui al presente articolo devono essere motivati
ai sensi dell'art. 3».
48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per la disciplina organica degli
illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al
superamento dei termini di definizione dei procedimenti
amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo,
superando le logiche specifiche dei differenti settori
delle pubbliche amministrazioni;
b) omogeneita' dei controlli da parte dei
dirigenti, volti a evitare ritardi;
c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema
delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei
termini.
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della
corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di
interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
vigente in materia di attribuzione di incarichi
dirigenziali e di incarichi di responsabilita'
amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli
enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attivita' di
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni,
che comportano funzioni di amministrazione e gestione,
nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di
incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di
incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi
privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
convertibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
convertibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un
anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi
o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che
conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i
casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai
soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo
periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al
conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo
politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I
casi di non conferibilita' devono essere graduati e
regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di
carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al
collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta
eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico,
il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che
presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,
immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della
disciplina:
1) gli incarichi amministrativi di vertice
nonche' gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a
soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che
comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario
e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti
pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a
controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo
svolgimento di attivita', retribuite o no, presso enti di
diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o
finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito
l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita'
professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono
soggetti a regolazione o finanziati da parte
dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e
l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
51. Dopo l'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a
titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il
pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria
o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo'
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare,
l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza
il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie e'
segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto
dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.».
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma
53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria
da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in
caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa
e' stata disposta.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53
puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno,
con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
concerto con i Ministri della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le
Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto
puo' essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica
dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali,
entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa'
di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le
variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di
verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56
continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
58.
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione
di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta
attuazione del principio di imparzialita' di cui all'art.
97 della Costituzione, sono applicate in tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, attraverso intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono
gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e
dei soggetti di diritto privato sottoposti alloro
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle
disposizioni della presente legge, con particolare
riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna
amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione, a partire da quello relativo agli anni
2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata
e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna
amministrazione, di norme regolamentari relative
all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti
pubblici di cui all'art. 53, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42,
lettera a), del presente articolo, ferma restando la
disposizione del comma 4 dello stesso art. 53;
c) all'adozione, da parte di ciascuna
amministrazione, del codice di comportamento di cui
all'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente
articolo.
61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata
sono altresi' definiti gli adempimenti attuativi delle
disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla
presente legge da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto
privato sottoposti al loro controllo.
62. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Nel giudizio di responsabilita',
l'entita' del danno all'immagine della pubblica
amministrazione derivante dalla commissione di un reato
contro la stessa pubblica amministrazione accertato con
sentenza passata in giudicato si presume, salva prova
contraria, pari al doppio della somma di denaro o del
valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente
percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti i
casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del
credito erariale».
63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante un testo unico della normativa in
materia di incandidabilita' alla carica di membro del
Parlamento europeo, di deputato e di senatore della
Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di
ricoprire le cariche di presidente e di componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e
di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente
delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.
114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, di presidente e di
componente degli organi esecutivi delle comunita' montane.
64. Il decreto legislativo di cui al comma 63
provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente
normativa ed e' adottato secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ferme restando le disposizioni del codice penale
in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici,
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale;
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a),
prevedere che non siano temporaneamente candidabili a
deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i
delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del
codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge
preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre
anni;
c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui
alle lettere a) e b);
d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in
caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale;
e) coordinare le disposizioni relative
all'incandidabilita' con le vigenti norme in materia di
interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione,
nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto di
elettorato attivo;
f) il prevedere che le condizioni di
incandidabilita' alla carica di deputato e di senatore
siano applicate altresi' all'assunzione delle cariche di
governo;
g) operare una completa ricognizione della
normativa vigente in materia di incandidabilita' alle
elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di
divieto di ricoprire le cariche di presidente della
provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
di amministrazione e presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'art. 114 del testo unico di
cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,
presidente e componente degli organi delle comunita'
montane, determinata da sentenze definitive di condanna;
h) valutare per le cariche di cui alla lettera g),
in coerenza con le scelte operate in attuazione delle
lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di
incandidabilita' determinate da sentenze definitive di
condanna per delitti di grave allarme sociale;
i) individuare, fatta salva la competenza
legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del presidente e
degli altri componenti della giunta regionale nonche' dei
consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita' alle
elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli
organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a
sentenze definitive di condanna;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo
di cui al comma 63;
m) disciplinare le ipotesi di sospensione e
decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in
caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non
colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della
carica.
65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed
enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in
posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque
denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di
componente degli organismi indipendenti di valutazione, a
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti
con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo,
che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
successivi non viene adottato il provvedimento di
collocamento in posizione di fuori ruolo. E' escluso il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.
67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori
incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione,
che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano
l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tener conto delle differenze e specificita' dei
regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione
ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonche'
all'Avvocatura dello Stato;
b) durata dell'incarico;
c) continuativita' e onerosita' dell'impegno
lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse
tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di
appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico
ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli
avvocati e procuratori dello Stato non possono essere
collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che,
nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci
anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'
comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla
posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le
disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si
applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive,
anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti
delle Corti internazionali comunque denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'art.
1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, anche se conferiti successivamente
all'entrata in vigore della presente legge, il termine di
cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno gia' maturato o che, successivamente a tale data,
maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di
fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati
nella posizione di fuori ruolo sino al termine
dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del
mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto
l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il
collocamento in posizione di fuori ruolo si intende
confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in
vigore della presente legge.
73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
67 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data
di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo e'
autorizzato ad adottare disposizioni integrative o
correttive del decreto legislativo stesso.
75. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 32-quater, dopo le parole: «319-bis,»
sono inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) all'art. 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter»
sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
c) al primo comma dell'art. 314, la parola: «tre»
e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) l'art. 317 e' sostituito dal seguente:
«Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale
che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la
reclusione da sei a dodici anni»;
e) all'art. 317-bis, le parole: «314 e 317» sono
sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
f) l'art. 318 e' sostituito dal seguente:
«Art. 318. (Corruzione per l'esercizio della
funzione). Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle
sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per
se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la
promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
g) all'art. 319, le parole: «da due a cinque» sono
sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;
h) all'art. 319-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto»
sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e'
sostituita dalla seguente: «cinque»;
i) dopo l'art. 319-ter e' inserito il seguente:
«Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o
promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o
promette denaro o altra utilita' e' punito con la
reclusione fino a tre anni»;
l) all'art. 320, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si
applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;
m) all'art. 322 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «che riveste la
qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un
atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «,
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La
pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale
o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una
promessa o dazione di denaro o altra utilita' per
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
n) all'art. 322-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le
disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti:
«319-quater, secondo comma,»;
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,»
sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o
promettere utilita',»;
o) all'art. 322-ter, primo comma, dopo le parole:
«a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all'art. 323, primo comma, le parole: «da sei
mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a
quattro anni»;
q) all'art. 323-bis, dopo la parola: «319,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
r) dopo l'art. 346 e' inserito il seguente:
«Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con
un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico
servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo
della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da
uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da'
o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena e' aumentata se il soggetto che
indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica
di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all'esercizio di attivita'
giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena
e' diminuita».
76. L'art. 2635 del codice civile e' sostituito dal
seguente:
«Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o
altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno
e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
indicati al primo comma.
Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle
persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito
con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono
raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo
che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza
nella acquisizione di beni o servizi».
77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione»
sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o
promettere utilita'»;
2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma
2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;
b) all'art. 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e'
aggiunta la seguente:
«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,
nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
quote».
78. All'art. 308 del codice di procedura penale, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del
codice penale, le misure interdittive perdono efficacia
decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
caso, qualora esse siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche
oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando
che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio
della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari
al triplo dei termini previsti dall'art. 303».
79. All'art. 133, comma 1-bis, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le
seguenti: «, 319-quater».
80. All'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,».
81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 58, comma 1, lettera b), le parole:
«(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle
seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e
dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),»
sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma
(induzione indebita a dare o promettere utilita'),»;
b) all'art. 59, comma 1, lettera a), dopo le
parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «,
319-quater»;
c) all'art. 59, comma 1, lettera c), dopo le
parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le
seguenti: «nonche' di cui all'art. 283, comma 1, del codice
di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda
la sede dove si svolge il mandato elettorale».
82. Il provvedimento di revoca di cui all'art. 100,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto
all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1
del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni.
Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle
attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione
della corruzione.
83. All'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001,
n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti:
«, 319-quater».".
- Si riporta l'art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
8 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n.
80 del 1998). - (Omissis).
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso
di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in
caso di grave inosservanza delle direttive generali da
parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
- Si riporta l'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs. n. 80 del 1998). - (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997 n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato):
«Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). -
L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare
servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza
dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in
via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o
quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri
competenti, sentito l'impiegato.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto
dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro
per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione
vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a
direttore generale si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal
successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche
temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando.».
- Si riporta l'art. 19, commi 2, 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art.
19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - (Omissis).
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
(Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane) (Art. 7 del
D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del
D.Lgs n. 387 del 1998). - (Omissis).
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art.
36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione
delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando
il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art.
36, comma 5-quater.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 3, commi 1, 1-bis, 2 e 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 238, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Omissis).
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art. 18
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno
2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
oneri di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di
cui al precedente periodo e' limitata all'importo di euro
6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000
per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno
2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016,
all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
all'importo di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo
di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e
secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5, sulle
condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
delle infrastrutture stradali e autostradali.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e l'esercizio delle
relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede a
titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al
predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali
e finanziarie. L'Agenzia e' dotata di personalita'
giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di
indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalita'
previste nel presente decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio
delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15
marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le
responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche
avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in
materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione da parte dei gestori, nonche' l'attivita'
ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture,
obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
di controllo del rischio in quanto responsabili
dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle
reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza
previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011,
n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche
compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia'
svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori
verifiche in sito;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento
e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali
nazionali ai fini del miglioramento degli standard di
sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio
sullo stato di conservazione e sulle necessita' di
manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e'
aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella
redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
e) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di
garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni
ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono
esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza
delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla
rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni,
le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'art.
11" sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di
massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti
fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto
2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine
l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per
il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al
sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal
materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14
e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in
quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio
dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova
realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite
all'Agenzia ai sensi del presente comma.
4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.».
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro
membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ferma restando
l'applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata
massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed
e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche
occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la
durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i
dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i
dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso
aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato
direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto
dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori legali, nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice
civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato
direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne'
essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese,
nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei
componenti degli organi collegiali sono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze
secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed
organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio
dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 569 unita', di cui 42 di livello dirigenziale
non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla
dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'art. 13, nonche' ai
dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di
cui all'art. 14. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonche' a tutta la documentazione
pertinente.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'art. 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali» (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo
unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007,
n. 162 e' abrogato.».
 
Art. 5
Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero e' rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, puo' essere adottato con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
definite all'art. 35 del presente decreto.». Al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri
derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
La dotazione organica dirigenziale del Ministero e'
rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di
livello generale e quarantotto posizioni di livello non
generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici
territoriali del governo di cui all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto legge
12 luglio 2018, n. 86 (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12
luglio 2018, n. 160, convertito dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97:
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
 
Art. 6
Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole «di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'» sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti «un posto dirigenziale»;
b) il secondo periodo e' soppresso e sostituito dai seguenti «Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 345, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, concernente «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella G.
U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«345. Al fine di potenziare la tutela delle minoranze
linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' incrementata di un posto dirigenziale di livello
generale. Conseguentemente il Ministero medesimo provvede
ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi
regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, che possono essere adottati con le
modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019,
anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata
in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli
incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad
avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.».
- Si riporta l'art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri) del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'», pubblicato nella G. U. 12
luglio 2018, n. 160, S.O.:
«Art. 4-bis. - 1. Al fine di semplificare ed
accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri,
anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri,
ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione,
possono essere adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I
decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
 
Art. 7
Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

Riferimenti normativi

La legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177, del 31 luglio
1997, Supplemento Ordinario n. 154.
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.