Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2019 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 2019). |
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Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1 Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo.
1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita' di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attivita' di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. 2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale nonche' ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centonovantadue posizioni di livello non generale. 3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. 3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attivita', la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e' incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020. 3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. 5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attivita' culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla normativa vigente. 12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialita' di cui al Fondo risorse decentrate. 13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;»; b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e' abrogata; c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre»; d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo e sport» sono sostituite dalle seguenti: «, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»; e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero cura altresi' la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»; f) all'articolo 54, comma 1, la parola: «venticinque» e' sostituita dalla seguente: «ventisette». 14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»; b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo». 15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6: a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»; b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo». 16. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali». La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». 17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76: «Art. 4 (Uffici di diretta collaborazione). - (Omissis). 5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nelle seguenti misure: (Omissis). g) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;». - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97: «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - (Omissis). 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui aldecreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 12) Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; 13) Ministero della salute. 2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agliarticoli 3e14 del decreto legislativo n. 29 del 1993e la relativa responsabilita'. 4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.». - Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge: «Art. 33 (Attribuzioni). - 1.Il ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 2.Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagliarticoli 25e26 del presente decreto legislativo. 3.Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predettoart. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali: a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attivita' di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (Feoga), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarita' delle operazioni relative al Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui alregolamento n. 1663/95della Commissione del 7 luglio 1995; b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualita'; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita' agricole nelle aree protette; certificazione delle attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462- nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale; b-bis (abrogata).». - Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge: «Art. 34 (Ordinamento). - 1.Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degliarticoli 4e5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge: «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero per i beni e le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme deldecreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato condecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degliarticoli 1, comma 2, e3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali.». - Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge: «Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita' culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo. Il Ministero cura altresi' la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.». - Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge: «Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a ventisette. 2.L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4. 2-bis.A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.). - 1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale «Italia.it», anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura. 3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attivita' e' disciplinata dalle norme di diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall'articolo37, comma terzo, deldecreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attivita' riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri. 4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attivita' di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, entro il 30 giugno 2014. 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'approvazione del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il presidente dell'ENIT e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborso di spese. Lo statuto stabilisce, altresi', che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui aldecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonche' dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato conregio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ENIT, sono definiti: a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo; b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT stessa; d) le strategie per il miglioramento dei servizi; e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismola conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f-bis) e procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale. 8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attivita' promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonche' le unita' di personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT. 9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente articolo puo' optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismoo ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT l'elenco del personale interessato alla mobilita' e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione. 10. L'articolo12deldecreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dallalegge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, e' abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la societa' Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile. Il liquidatore della societa' Promuovi Italia S.p.a. puo' stipulare accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unita' di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della societa' Promuovi Italia S.p.a. 11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della societa' Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». |
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Elenco 1 (articolo 3-bis)
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (migliaia di Euro)
|=====================================|======|=======|==============| | Ministero | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | e successivi | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELL'ECONOMIA | 0 | 10.000| 10.000 | | E DELLE FINANZE | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 0 | 3.000| 3.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELL'INTERNO | 0 | 18.500| 15.500 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 0 | 1.000| 1.000 | | E DEI TRASPORTI | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELLA DIFESA | 0 | 28.000| 31.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | Totale | 0 | 60.500| 60.500 | |=====================================|======|=======|==============| Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri (migliaia di Euro)
|=====================================|======|=======|==============| | Ministero | 2019 | 2020 | 2021 | | Missione | | | e successivi | | Programma | | | | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELL'ECONOMIA | 0 | 10.000| 10.000 | | E DELLE FINANZE | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1. Politiche economico-finanziarie | 0 | 8.500| 8.500 | | e di bilancio e tutela della | | | | | finanza pubblica (29) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1.2 Prevenzione e repressione | 0 | 8.500| 8.500 | | delle frodi e delle | | | | | violazioni agli obblighi | | | | | fiscali (3) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 5. Ordine pubblico e sicurezza (7) | 0 | 1.500| 1.500 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 5.1 Concorso della Guardia di | 0 | 1.500| 1.500 | | Finanza alla sicurezza | | | | | pubblica (5) | | | | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 0 | 3.000| 3.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1. Giustizia (6) | 0 | 3.000| 3.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1.1 Amministrazione | 0 | 3.000| 3.000 | | penitenziaria (1) | | | | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELL'INTERNO | 0 | 18.500| 15.500 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 3. Ordine pubblico e sicurezza (7) | 0 | 9.500| 9.500 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 3.1 Contrasto al crimine, tutela | 0 | 8.500| 8.500 | | dell'ordine e della | | | | | sicurezza pubblica (8) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 3.3 Pianificazione e coordinamento | 0 | 1.000| 1.000 | | Forze di Polizia (10) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 6. Servizi istituzionali e generali| 0 | 9.000| 6.000 | | delle amministrazioni | | | | | pubbliche (32) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 6.2 Servizi e affari generali | 0 | 9.000| 6.000 | | per le amministrazioni di | | | | | competenza (3) | | | | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 0 | 1.000| 1.000 | | E DEI TRASPORTI | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 4. Ordine pubblico e sicurezza (7) | 0 | 1.000| 1.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 4.1 Sicurezza e controllo nei mari,| 0 | 1.000| 1.000 | | nei porti e sulle coste (7) | | | | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELLA DIFESA | 0 | 28.000| 31.000 | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1. Difesa e sicurezza | 0 | 16.000| 13.000 | | del territorio (5) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 1.1 Approntamento e impiego | 0 | 16.000| 13.000 | | Carabinieri per la difesa e | | | | | la sicurezza (1) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 3. Servizi istituzionali e | 0 | 12.000| 18.000 | | generali delle amministrazioni | | | | | pubbliche (32) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | 3.2 Servizi e affari generali | 0 | 12.000| 18.000 | | per le amministrazioni di | | | | | competenza (3) | | | | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | Totale | 0 | 60.500| 60.500 | |=====================================|======|=======|==============|
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| Allegato 1 (articolo 3-ter, comma 1)
« Tabella B (prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)
Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili Dirigenti con funzioni operative ===================================================================== | | Dotazione | | | Qualifica | organica | Incarichi di funzione | +==============+==============+=====================================+ | | |Capo del Corpo nazionale dei vigili | | | |del fuoco; titolare, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del fuoco, | | | |del soccorso pubblico e della difesa | | | |civile, di direzione centrale | | | |preposta all'esercizio di compiti e | | | |funzioni assegnati dalla normativa | | | |vigente al Corpo nazionale dei vigili| | | |del fuoco; titolare di direzione | | | |regionale o interregionale dei vigili| | Dirigente | |del fuoco, del soccorso pubblico e | | generale | 23 |della difesa civile. | +--------------+--------------+-------------------------------------+ | | |Comandante dei vigili del fuoco nei | | | |capoluoghi di regione e in sedi di | | | |particolare rilevanza; dirigente | | | |referente presso le direzioni | | | |regionali o interregionali dei vigili| | | |del fuoco, del soccorso pubblico e | | | |della difesa civile di particolare | | | |rilevanza; dirigente dell'ufficio del| | | |capo del Corpo nazionale dei vigili | | | |del fuoco; vicario di Direttore | | | |centrale e regionale; vicario del | | | |direttore dell'ufficio centrale | | | |ispettivo; dirigente dell'ufficio di | | | |coordinamento e sedi di servizio - | | | |vice direttore centrale; dirigente | | | |dell'ufficio di raccordo con il Corpo| | | |nazionale dei vigili del fuoco - vice| | | |direttore centrale; dirigente | | | |dell'ufficio di pianificazione per la| | | |mobilita' e sviluppo delle aree | | | |professionali - vice direttore | | | |centrale; comandante di istituto o | | | |scuola di formazione; dirigente di | | | |ufficio ispettivo; dirigente di | | | |ufficio preposto all'esercizio di | | | |compiti e funzioni in materia di | | | |antincendio boschivo; dirigente di | | | |area o ufficio preposto all'esercizio| | | |di compiti e funzioni assegnati dalla| | Dirigente | |normativa vigente al Corpo nazionale | | superiore | 63 |dei vigili del fuoco. | +--------------+--------------+-------------------------------------+ | | |Comandante dei vigili del fuoco; | | | |dirigente addetto nei comandi di | | | |particolare rilevanza; dirigente | | | |referente presso le direzioni | | | |regionali o interregionali dei vigili| | | |del fuoco, del soccorso pubblico e | | | |della difesa civile; comandante di | | | |scuola di formazione; dirigente del | | | |servizio antincendio boschivo presso | | | |le direzioni regionali o | | | |interregionali dei vigili del fuoco, | | | |del soccorso pubblico e della difesa | | | |civile; dirigente di area o ufficio | | | |preposto alla comunicazione in | | | |emergenza; dirigente di area o | | | |ufficio preposto all'esercizio di | | | |compiti e funzioni assegnati dalla | | Primo | |normativa vigente al Corpo nazionale | | dirigente | 122 |dei vigili del fuoco. | +--------------+--------------+-------------------------------------+ Dirigenti sanitari ===================================================================== | | Dotazione | | | Qualifica | organica | Incarichi di funzione | +==============+==============+=====================================+ | | |Dirigente, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del fuoco, | | | |del soccorso pubblico e della difesa | | | |civile, di area o ufficio preposto | | | |all'esercizio di attivita' sanitarie | | Dirigente | |del Corpo nazionale dei vigili del | | superiore | |fuoco e di vigilanza ispettiva in | | sanitario | 2 |materia di igiene e salute. | +--------------+--------------+-------------------------------------+ | | |Dirigente, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del fuoco, | | | |del soccorso pubblico e della difesa | | | |civile, di area o ufficio preposto | | | |all'esercizio di attivita' sanitarie | | Primo | |del Corpo nazionale dei vigili del | | dirigente | |fuoco e di vigilanza ispettiva in | | sanitario | 2 |materia di igiene e salute. | +--------------+--------------+-------------------------------------+ Dirigenti ginnico-sportivi ===================================================================== | | Dotazione | | | Qualifica | organica | Incarichi di funzione | +=====================+============+================================+ | | |Direttore, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del | | | |fuoco, del soccorso pubblico e | | | |della difesa civile, | | Dirigente superiore | |dell'ufficio per le attivita' | | ginnico-sportivo | 1 |sportive. | +---------------------+------------+--------------------------------+ | | |Dirigente, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del | | | |fuoco, del soccorso pubblico e | | | |della difesa civile, di area o | | Primo dirigente | |ufficio per la formazione | | ginnico sportivo | 1 |motoria professionale. | +---------------------+------------+--------------------------------+ Dirigenti logistico-gestionali ===================================================================== | |Dotazione | | | Qualifica | organica | Incarichi di funzione | +=========================+==========+==============================+ | | |Dirigente, nell'ambito delle | | | |direzioni regionali o | | | |interregionali dei vigili del | | | |fuoco, del soccorso pubblico e| | | |della difesa civile di | | | |particolare rilevanza, di area| | | |o ufficio preposto | | | |all'esercizio di attivita' | | | |amministrativo-contabili | | | |inerenti a compiti e funzioni | | Primo dirigente | |in materia | | logistico-gestionale | 5 |logistico-gestionale. | +-------------------------+----------+------------------------------+ Dirigente informatico ===================================================================== | | Dotazione | | | Qualifica | organica | Incarichi di funzione | +================+=============+====================================+ | | |Dirigente, nell'ambito del | | | |Dipartimento dei vigili del fuoco, | | | |del soccorso pubblico e della difesa| | | |civile, di area o ufficio preposto | |Primo dirigente | |all'esercizio di compiti e funzioni | | informatico | 1 |in materia di sistemi informatici. | +----------------+-------------+------------------------------------+ ». |
| Allegato 2 (articolo 3-ter, comma 2)
« Tabella C (prevista dall'articolo 262)
Misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile e dell'assegno di specificita' del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
Parte di provvedimento in formato grafico ». |
| Art. 1-bis Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali.
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonche' di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unita' di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unita' appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unita' appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unita' di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri. |
| Art. 1-ter Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura.
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, verificata l'impossibilita' di utilizzare il proprio personale dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attivita'. Per le finalita' di cui al primo periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e al funzionamento e alla valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione». 4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81: «Art. 2 (Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali). - 1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e delle sue strutture periferiche, e' autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.». - Si riporta il testo dell'art. 110, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dalla presente legge: «Art. 110 (Incasso e riparto di proventi). - (Omissis). 3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'art. 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.». - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - (Omissis). 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1°gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.». |
| Art. 1-quater Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino
1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), le parole: «Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.» sono soppresse; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non e' compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario e' riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilita' speciale intestata al commissario medesimo. 1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati».
Riferimenti normativi
Il testo dell'art. 61, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95, del 24 aprile 2017, Supplemento Ordinario n. 20, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 61 (Eventi sportivi di sci alpino). - 1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, e' nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto: a) - c) (Omissis); d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della Provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e all'attivita' turistico-ricettiva.». |
| Art. 2 Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.
1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresi' istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed e' rideterminata in centoventitre' posizioni di livello non generale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unita' di personale non dirigenziale e di sette unita' di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 alla data del 4 settembre 2019, nonche' delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui al primo periodo e' redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita', del personale con minore eta' anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove piu' favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che puo' essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. 4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»; b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) e' abrogata; c) all'articolo 28: 1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;». 5. Sono abrogati: a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12; b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 6. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»; b) al comma 19 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e' individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»; d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis». 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE e' modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico. 8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 9. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni»; a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: «l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali»; b) al comma 5, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e». 10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico e' trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «delle attivita' produttive», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «Ministero delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «Ministero del commercio con l'estero» e «Ministro del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 11. All'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico». 11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e «Ministero del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e». 13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518. 13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; b) all'articolo 3, comma 3, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico»; c) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.»; d) all'articolo 4, le parole «del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed e' composto dal direttore dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; c) all'articolo 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Il testo vigente dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) (omissis); b) (omissis); c) (omissis); d) (omissis); e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». Il testo vigente degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 e' il seguente: «Art. 7. Direzione generale per la politica commerciale internazionale 1. La Direzione generale per la politica commerciale internazionale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) attivita' funzionali all'accesso di prodotti, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri; b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea, recepimento della normativa europea nell'Ordinamento interno e relativa applicazione; c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), nonche' negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale; d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi; e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi; f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa; g) attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia); h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attivita' di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni ai divieti di importazione ed esportazione; i) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del made in Italy, delle indicazioni geografiche protette e della proprieta' intellettuale; j) attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993"; 2. Presso la Direzione generale opera il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso di cui all'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96. Art. 8. Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi 1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi; attivita' di supporto tecnico alla Cabina di regia di cui al comma 18-bis, dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali; b) partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione delle politiche di promozione; attivita' di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia; coordinamento e organizzazione delle missioni di natura commerciale; c) raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche; d) stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Universita' e Parchi tecno-scientifici per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale; e) crediti all'esportazione e relative attivita' di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale; rapporti con la societa' per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); attivita' funzionale alla facilitazione del commercio internazionale e agli investimenti esteri diretti; f) coordinamento dell'attivita' degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint); g) esercizio delle funzioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, relative a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, salvo quanto previsto all'art. 17, comma 1, lettera n); h) programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; i) collaborazione all'attivita' di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49; j) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; k) elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale; l) rapporti con la Simest S.p.A. (Societa' italiana per le imprese all'estero) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificata dall'art. 23-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.». Il testo vigente dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: «Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. (21) Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea.». Il testo vigente dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 12 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonche' di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni.». Il testo vigente dell'art. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 27 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - (Omissis). 2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati: a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitivita', anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti; b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi; c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore; d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale; e) (abrogata).». Il testo vigente dell'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 28. 1. Nel rispetto delle finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) competitivita': politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attivita' produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualita'; b) (abrogata); c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorita' internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attivita' di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonche' di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di competenza. 2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attivita': redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitivita' del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione. 3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.». Il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 7 febbraio 1946, n. 32. Il testo vigente dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 33 (Posti commerciali). - In ciascuna Missione diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare natura della sua attivita', sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni commerciali espletate da funzionari diplomatici e almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali. Sono altresi' istituiti posti collegati a funzioni commerciali per funzionari diplomatici e posti per impiegati della carriera degli assistenti commerciali negli uffici consolari piu' importanti; e' comunque istituito di norma almeno un posto per impiegati della carriera degli assistenti commerciali in ciascun Consolato generale che non abbia sede in citta' ove si trovi la Missione diplomatica. Nelle rappresentanze permanenti presso Enti ed Organizzazioni internazionali sono istituiti i posti di cui al comma precedente a seconda di particolari esigenze di servizio.». Il testo vigente dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 34 (Destinazioni e accreditamenti). - I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio. La destinazione, il trasferimento e il richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali qualificati ai sensi dell'art. 32, terzo comma, e degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali sono disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, fatta eccezione per i funzionari non specializzati in materia commerciale che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di servizio previsti dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 107. I nominativi di questi ultimi sono previamente comunicati al Ministero del commercio con l'estero. La notifica alle autorita' del Paese in cui presta servizio il personale all'estero e' effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio. Il testo vigente dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 57 (Norme di funzionamento). - Il regolamento stabilisce le norme necessarie per il funzionamento degli uffici all'estero, le festivita' e gli orari che gli uffici stessi devono osservare nonche' le norme relative alla tenuta della corrispondenza e quelle che concernono i rapporti con le autorita' nazionali e straniere.». Il testo vigente dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di provenienza. 5. All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 6. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarita' della relativa partecipazione, che non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. 7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'». 9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese: a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del comma 8; b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. 10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il personale. 11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della societa'. 12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni. 13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 15. L'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 16. Il corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze». 17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero. 21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro dello sviluppo economico. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'art. 1 del presente decreto. 24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e' individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato, secondo le procedure previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis. 26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa. 26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. 26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a: a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'art. 12 della legge stessa. 27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE». Il testo vigente dell'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». Il testo vigente dell'art. 30, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni. Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni. 2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie: a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale; c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti; d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualita' e del patrimonio enogastronomico italiano; f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding; g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese; h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; i) rafforzamento organizzativo delle start up nonche' delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher; l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunita' di investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia; l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione a bandi europei ed internazionali.». La legge 24 aprile 1990, n. 100, modificata da presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1990, n. 101. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019, n. 151. La legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002, n. 293. La legge 21 marzo 2001, n. 84, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2001, n. 76. Il decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111. Il testo dell'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, e' il seguente: «932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.». La legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificata dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195. La legge 1 luglio 1970, n. 518, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1970, n. 182. La legge 20 ottobre 1990, n. 304, modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1990, n. 251. La legge 18 novembre 1995, n. 496, modificata dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1995, n. 276. Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2014, n. 13. La legge 9 luglio 1990, n. 185, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163. Il testo dell'art. 4-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e' il seguente: «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». |
| Art. 3 Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate.
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024. 3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022. 4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1; b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come incrementato dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019. 7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.): «Art. 35 (Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse gia' affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica.): «Art. 17 (Legge di contabilita' e finanza pubblica). - (Omissis). 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.): «Art. 1 - (Omissis). 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019: a) uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; b) uno o piu' ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.). - (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «Art. 1 - (Omissis). 688. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (Omissis). - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici): «Art. 27 (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno). - 1. Dopo l'art. 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis (Presidio zona rossa dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare di cui all'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 15 unita' dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 19.". - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 138 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica): «Art. 10 (Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019). - 1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, e' incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unita'. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.». - Si riporta il testo dell'art. 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 550 e ai bisogni di cui all'art. 552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. 2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.». - Si riporta il testo dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). - (Omissis). 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.». |
| Art. 3-bis Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
1. Per le finalita' di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e' incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.
Riferimenti normativi
Per il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3. |
| Art. 3-ter Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. 2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto.
Riferimenti normativi
Le tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificate dalla presente legge (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252.) riguardano, rispettivamente, qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili e misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile e dell'assegno di specificita' del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. |
| Art. 4 Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarita' amministrativa e contabile e di controllo di gestione, e' istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all' amministrazione dello Stato. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma 1 svolge le seguenti attivita': a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonche' i parametri del controllo interno secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicita' anche al fine di misurare i risultati dell'attivita' amministrativa sotto il profilo della funzionalita' organizzativa; b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila e svolge verifiche di audit interno, anche a campione, sulla conformita' dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' ai principi di imparzialita', efficacia, efficienza ed economicita', anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al comma 1 sono assegnate quindici unita' di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale e' individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, puo' avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o piu' regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021». 6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali»; b) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente».
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 5 (I dipartimenti). - In vigore dal 14 settembre 1999 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.». - Si riportano gli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni): «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - In vigore dal 22 giugno 2017. 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.» «Art. 30 (Norme transitorie e abrogazioni). - 1. La Commissione di cui all'art. 13 e' costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli Organismi indipendenti di cui all'art. 14 sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui all'art. 14 provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'art. 13 a definire i sistemi di valutazione della performance di cui all'art. 7 in modo da assicurarne la piena operativita' a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti sistemi ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera d). 4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: a) il terzo periodo dell'art. 1, comma 2, lettera a); b) l'art. 1, comma 6; c) l'art. 5; d) l'art. 6, commi 2 e 3; e) l'art. 11, comma 3.». - Si riporta l'art. 12 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: «Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). - In vigore dal 16 giugno 2019 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalita' previste nel presente decreto. 3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo. 4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture; b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessita' di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e' aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; e) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. 4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'art. 11" sono soppresse. 4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma. 4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali.». 5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e' compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia' applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo' imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato. 6. Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; c) il collegio dei revisori dei conti. 7. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e' deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale; b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 569 unita', di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo. 11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza. 12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 250 unita', destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale. 13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie. 15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC. 17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e' garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'art. 13, nonche' ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 14. 18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'art. 45. 19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA). 21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e' abrogato.». - Si riporta l'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): «Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). - 1. In attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata "Commissione", opera quale Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione: a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis; c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo; f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti; f-bis); g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attivita' degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. 4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; c); d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. 6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. 7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. 8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) definire le modalita' di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione; b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11. 11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione. 12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'. 15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. 16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di esclusione dalla gara. 18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati. 27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione. 28. Le amministrazioni provvedono altresi' al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. 29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 31. 32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'art. 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza. 33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio. 34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche; b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica; d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione; e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione dei relativi formati; f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on-line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'; g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria; h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. 36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. 37. All'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge». 38. All'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo». 39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'art. 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo. 40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica. 41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente: «Art. 6-bis (Conflitto di interessi) - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». 42. All'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2»; b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»; c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»; e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»; f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco e' accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»; l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». 43. Le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. 44. L'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: «Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55-quater, comma 1. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi». 45. I codici di cui all'art. 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 46. Dopo l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari». 47. All'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'art. 3». 48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni; b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi; c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini. 49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilita' amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non convertibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilita' per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non convertibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilita' per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico; c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilita' devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina: 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche' gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; 2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; 3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo svolgimento di attivita', retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita' professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione; f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. 51. Dopo l'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: «Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». 52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta. 53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. 54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53 puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto puo' essere comunque adottato. 55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. 56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica. 57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 58. 59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialita' di cui all'art. 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti alloro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso art. 53; c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo. 61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresi' definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo. 62. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: «1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale». 63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilita' alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunita' montane. 64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed e' adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni; c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui alle lettere a) e b); d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale; e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilita' con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo; f) il prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresi' all'assunzione delle cariche di governo; g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunita' montane, determinata da sentenze definitive di condanna; h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilita' determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale; i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita' alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna; l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63; m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica. 65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. 67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato; b) durata dell'incarico; c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico; d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo. 68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. 69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate. 71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'art. 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. 73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo e' autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso. 75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) all'art. 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; c) al primo comma dell'art. 314, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; d) l'art. 317 e' sostituito dal seguente: «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»; e) all'art. 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»; f) l'art. 318 e' sostituito dal seguente: «Art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione). Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni»; g) all'art. 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»; h) all'art. 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»; 2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; i) dopo l'art. 319-ter e' inserito il seguente: «Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»; l) all'art. 320, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»; m) all'art. 322 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; n) all'art. 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»; 2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»; o) all'art. 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»; p) all'art. 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»; q) all'art. 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; r) dopo l'art. 346 e' inserito il seguente: «Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita». 76. L'art. 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi». 77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»; b) all'art. 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote». 78. All'art. 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'art. 303». 79. All'art. 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater». 80. All'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,». 81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilita'),»; b) all'art. 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»; c) all'art. 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di cui all'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale». 82. Il provvedimento di revoca di cui all'art. 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione. 83. All'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».". - Si riporta l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998). - (Omissis). 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». - Si riporta l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998). - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Omissis).». - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. (Omissis).». - Si riporta l'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): «Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato. Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono. In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando.». - Si riporta l'art. 19, commi 2, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - (Omissis). 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. (Omissis). 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (Omissis).». - Si riporta l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 7 (Gestione delle risorse umane) (Art. 7 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs n. 387 del 1998). - (Omissis). 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5-quater. (Omissis).». - Si riporta l'art. 3, commi 1, 1-bis, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. (Omissis).». - Si riporta l'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. (Omissis). 238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art. 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di cui al precedente periodo e' limitata all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000 per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno 2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016, all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalita' previste nel presente decreto. 3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo. 4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture; b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessita' di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e' aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; e) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. 4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'art. 11" sono soppresse. 4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma. 4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali.». 5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e' compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia' applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo' imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato. 6. Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; c) il collegio dei revisori dei conti. 7. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e' deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale; b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 569 unita', di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo. 11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza. 12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 250 unita', destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale. 13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie. 15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC. 17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e' garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'art. 13, nonche' ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 14. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente. 18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'art. 45. 19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA). 21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e' abrogato.». |
| Art. 5 Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero e' rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, puo' essere adottato con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'art. 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero e' rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici territoriali del governo di cui all'art. 11. - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2018, n. 160, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97: «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». |
| Art. 6 Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo le parole «di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'» sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti «un posto dirigenziale»; b) il secondo periodo e' soppresso e sostituito dai seguenti «Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella G. U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: «345. Al fine di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' incrementata di un posto dirigenziale di livello generale. Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.». - Si riporta l'art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», pubblicato nella G. U. 12 luglio 2018, n. 160, S.O.: «Art. 4-bis. - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». |
| Art. 7 Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.
Riferimenti normativi
La legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177, del 31 luglio 1997, Supplemento Ordinario n. 154. |
| Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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