| Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104 |  
| Ripubblicazione del testo del decreto-legge  21  settembre  2019,  n. 104, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la  riorganizzazione  dei  Ministeri  per  i  beni  e  le   attivita' culturali, delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, delle infrastrutture  e  dei  trasporti, dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio   e   del   mare   e dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  nonche'  per  la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.». (Testo  coordinato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 272  del  20  novembre 2019).  |  
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  Avvertenza: 
     Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
     Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate o alle quali e' operato il rinvio. 
     Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. 
                                Art. 1   Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali  delle  funzioni  esercitate  dal  Ministero   delle   politiche   agricole  alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. 
   1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia  di  turismo  dal  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.  Al  medesimo Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita'  di  cui  al comma 6 e seguenti, le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle  funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle  relative  alla Direzione generale  per  la  valorizzazione  dei  territori  e  delle foreste  non  riferite  ad  attivita'  di  sviluppo,   promozione   e valorizzazione del turismo.   2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del  turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo e' soppresso e i posti funzione di un  dirigente  di  livello generale e di due dirigenti di livello non generale  sono  trasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti  i  posti funzione di un dirigente di livello generale e di  due  dirigenti  di livello non generale nonche' ulteriori venticinque posti funzione  di dirigenti di livello non generale per soprintendenze,  biblioteche  e archivi.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Conseguentemente  la dotazione organica  dirigenziale  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali e' rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello  generale  e  di  centonovantadue  posizioni  di livello non generale.   3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  determina  il ripristino presso la medesima Amministrazione di due  posti  funzione dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalenti   sul   piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale  del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del turismo e' rideterminata nel numero massimo di  undici  posizioni  di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.   3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo,  al  fine  di procedere a un potenziamento delle relative attivita',  la  dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4,  comma  5, lettera g), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri  19  giugno  2019,  n.  76,  e'  incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto  degli  oneri  riflessi  a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.   3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis,  pari  a  692.000  euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le occorrenti variazioni di bilancio.   4.  Al   fine   di   semplificare   ed   accelerare   il   riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al  15  dicembre  2019,  i  rispettivi  regolamenti  di organizzazione,  ivi  inclusi  quelli   degli   uffici   di   diretta collaborazione, sono adottati con le modalita'  di  cui  all'articolo 4-bis del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97.  Nelle   more dell'adozione del regolamento di organizzazione del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali e del  turismo  di  cui  al primo periodo,  la  Direzione  generale  per  la  valorizzazione  dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.   5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle  funzioni  in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni  organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del turismo.   6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal  Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  le  risorse  umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento  alle  risorse umane, il trasferimento opera per il personale  del  Ministero  delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  a  tempo indeterminato, ivi compreso il personale in  assegnazione  temporanea presso  altre  amministrazioni,  nonche'   il   personale   a   tempo determinato con incarico  dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  19, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  entro  i limiti del contratto in  essere,  individuato  con  il  provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12  novembre  2018.  La  revoca dell'assegnazione  temporanea  presso   altre   amministrazioni   del personale trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella competenza del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali.  Con riferimento alle risorse  finanziarie,  il  trasferimento  opera  con riferimento alle risorse  finanziarie  non  impegnate  alla  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto  afferenti  alle  spese  di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale,  trasferite  al  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  12  novembre  2018,  come  da tabella 4 allegata al medesimo  decreto,  le  quali  sono  nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali.   7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle  risorse  finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa  la  gestione dei residui passivi e perenti,  e'  esercitata  dal  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la  legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2020  e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con  successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  si  provvede  ad effettuare le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di residui, di competenza e  di  cassa,  tra  gli  stati  di  previsione interessati.   8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici  attivi  e passivi,  facenti  capo  al  Ministero   delle   politiche   agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo  transitano in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.   9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   10. La dotazione organica del Ministero per i beni e  le  attivita' culturali e' incrementata in misura corrispondente al  personale  non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del  turismo  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del  turismo,  ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo.   11. Al personale delle qualifiche non  dirigenziali  trasferito  ai sensi del presente articolo  si  applica  il  trattamento  economico, compreso  quello   accessorio,   previsto   nell'amministrazione   di destinazione e continua  ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le  modalita' gia' previsti dalla normativa vigente.   12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione  del trattamento economico, spettante al personale trasferito.  A  partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al  trattamento economico  del  personale,  compresa  la  quota  del  Fondo   risorse decentrate, sono allocate  sui  pertinenti  capitoli  iscritti  nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali. Tale importo considera i costi  del  trattamento economico corrisposto al personale trasferito  e  tiene  conto  delle voci retributive fisse e continuative, del  costo  dei  buoni  pasto, della  remunerazione  del  lavoro  straordinario  e  del  trattamento economico avente carattere di premialita' di  cui  al  Fondo  risorse decentrate.   13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 2, comma  1,  il  numero  7)  e'  sostituito  dal seguente:  «7)  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e forestali;»  e  il  numero  12)  e'  sostituito  dal  seguente:  «12) Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;»;     b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e' abrogata;     c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro»  e'  sostituita dalla seguente: «tre»;     d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo e sport» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  beni  paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»;     e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo:  «Il  Ministero  cura   altresi'   la   programmazione,   il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con  le  Regioni  e  i  progetti  di  sviluppo  del  settore turistico, le relazioni con  l'Unione  europea  e  internazionali  in materia di turismo, fatte salve le  competenze  del  Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i  rapporti  con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;     f)  all'articolo  54,  comma  1,  la  parola:  «venticinque»   e' sostituita dalla seguente: «ventisette».   14. All'articolo 16  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) le parole:  «Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il turismo»;     b) le parole: «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il turismo».   15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:     a) le parole:  «Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il turismo»;     b) le parole: «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il turismo».   16.  La  denominazione:  «Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni  effetto  e  ovunque presente   in   provvedimenti   legislativi   e   regolamentari,   la denominazione: «Ministero per i beni e le  attivita'  culturali».  La denominazione:  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione: «Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo».   17. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della legge   di   conversione   del   presente   decreto,    lo    statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo  e'  modificato  al  fine  di prevedere la vigilanza da  parte  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali e per il turismo.   18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,  dall'attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, lettera g),          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76:                 «Art.  4  (Uffici  di  diretta   collaborazione).   -          (Omissis).                 5.  Il  trattamento  economico  onnicomprensivo   del          personale addetto agli Uffici di diretta  collaborazione  e          dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi          dell'art. 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  nelle  seguenti          misure:               (Omissis).                   g)  il  trattamento  economico  del  personale  con          contratto a tempo determinato e di quello con  rapporto  di          collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal          Ministro  all'atto  del  conferimento  dell'incarico.  Tale          trattamento, comunque, non puo' essere superiore  a  quello          corrisposto al  personale  dipendente  dell'amministrazione          che svolge funzioni equivalenti. Il  relativo  onere  grava          sugli  stanziamenti  dell'unita'   previsionale   di   base          «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del          Ministro»  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del          Ministero;».               - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge          12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla          legge 9 agosto 2018, n. 97:                 «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.».               - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  6,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:                 «Art. 19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).  -          (Omissis).                 6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui          all'art. 23e dell'8 per cento della dotazione  organica  di          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano          conseguito una particolare specializzazione  professionale,          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento          didattico previgente al regolamento di  cui  aldecreto  del          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art.  2  (Ministeri).  -  1.  I  Ministeri  sono   i          seguenti:                   1)  Ministero   degli   affari   esteri   e   della          cooperazione internazionale;                   2) Ministero dell'interno;                   3) Ministero della giustizia;                   4) Ministero della difesa;                   5) Ministero dell'economia e delle finanze;                   6) Ministero dello sviluppo economico;                   7) Ministero delle politiche agricole alimentari  e          forestali;                   8)  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e del mare;                   9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;                   10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;                   11) Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca;                   12) Ministero per i beni e le attivita' culturali e          per il turismo;                   13) Ministero della salute.                 2. I ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria          organizzazione,   nonche'   per   mezzo    delle    agenzie          disciplinate dal presente decreto legislativo, le  funzioni          di spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le  aree          funzionali  indicate  per  ciascuna   amministrazione   dal          presente decreto, nel  rispetto  degli  obblighi  derivanti          dall'appartenenza all'Unione europea.                 3. Sono in ogni caso attribuiti  ai  ministri,  anche          con  riferimento  alle  agenzie  dotate   di   personalita'          giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo  politico          di cui agliarticoli 3e14 del decreto legislativo n. 29  del          1993e la relativa responsabilita'.                 4.  I  ministeri  intrattengono,  nelle  materie   di          rispettiva competenza, i rapporti con  l'Unione  europea  e          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di          settore, fatte salve  le  competenze  del  ministero  degli          affari esteri.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  33  del   decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art. 33  (Attribuzioni).  -  1.Il  ministro  per  le          politiche agricole e il ministero per le politiche agricole          assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle          politiche agricole e forestali e ministero delle  politiche          agricole e forestali.                 2.Sono  attribuiti  al  ministero  le  funzioni  e  i          compiti spettanti allo Stato in materia  di  agricoltura  e          foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2  del  decreto          legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  fatto  salvo  quanto          previsto   dagliarticoli   25e26   del   presente   decreto          legislativo.                 3.Il ministero  svolge  in  particolare,  nei  limiti          stabiliti dal predettoart.  2  del  decreto  legislativo  4          giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti          aree funzionali:                   a)   agricoltura   e    pesca:    elaborazione    e          coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e  Bolzano,  delle  linee  di  politica  agricola  e          forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione,          cura  e  rappresentanza  degli  interessi  della  pesca   e          acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in  sede          comunitaria  ed  internazionale;  disciplina   generale   e          coordinamento delle  politiche  relative  all'attivita'  di          pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle  risorse          ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di          esportazione dei prodotti ittici,  nell'applicazione  della          regolamentazione comunitaria e di  quella  derivante  dagli          accordi  internazionali  e  l'esecuzione   degli   obblighi          comunitari ed internazionali riferibili a livello  statale;          adempimenti relativi al Fondo  Europeo  di  Orientamento  e          Garanzia  in  Agricoltura  (Feoga),  sezioni   garanzia   e          orientamento, a livello nazionale e  comunitario,  compresa          la verifica della regolarita' delle operazioni relative  al          Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e  vigilanza  sugli          organismi  pagatori  statali  di   cui   alregolamento   n.          1663/95della Commissione del 7 luglio 1995;                   b) qualita' dei prodotti agricoli  e  dei  servizi:          riconoscimento   degli    organismi    di    controllo    e          certificazione   per   la   qualita';   trasformazione    e          commercializzazione dei prodotti agricoli e  agroalimentari          come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che          istituisce  la  Comunita'  europea,  come  modificato   dal          trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.          209; tutela e valorizzazione della  qualita'  dei  prodotti          agricoli e  ittici;  agricoltura  biologica;  promozione  e          tutela della produzione ecocompatibile  e  delle  attivita'          agricole  nelle   aree   protette;   certificazione   delle          attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione          del  codex  alimentarius;  valorizzazione   economica   dei          prodotti agricoli,  e  ittici;  riconoscimento  e  sostegno          delle unioni e delle associazioni nazionali dei  produttori          agricoli;   accordi   interprofessionali   di    dimensione          nazionale;   prevenzione   e   repressione   -   attraverso          l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10          del decreto legge 18 giugno 1986, n.  282,  convertito  con          modificazioni, dalla legge 7 agosto  1986,  n.  462-  nella          preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari  e          ad uso agrario; controllo sulla  qualita'  delle  merci  di          importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale;                   b-bis (abrogata).».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  del   decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art. 34 (Ordinamento). - 1.Il ministero si  articola          in dipartimenti disciplinati ai sensi degliarticoli 4e5 del          presente decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'          essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali          definite nel precedente articolo.».               - Si riporta  il  testo  dell'art.  52,  comma  1,  del          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato          dalla presente legge:                 «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero per i beni          e le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme          deldecreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo          unico approvato condecreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.          490, le attribuzioni spettanti allo  Stato  in  materia  di          beni culturali,  beni  paesaggistici,  spettacolo,  cinema,          audiovisivo e turismo, eccettuate quelle attribuite,  anche          dal presente decreto, ad altri ministeri o  ad  agenzie,  e          fatte in ogni caso  salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti          degliarticoli 1, comma 2, e3, comma 1,  lettere  a)  e  b),          della legge 15 marzo 1997, n.  59,  le  funzioni  conferite          dalla  vigente  legislazione  alle  regioni  ed  agli  enti          locali.                 2. Al ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e          promozione delle attivita' culturali.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  53  del   decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art. 53 (Aree funzionali). -  1.  Il  ministero,  in          particolare, svolge le funzioni  di  spettanza  statale  in          materia di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,          musicali,  cinematografiche,  di  danza,  circensi,   dello          spettacolo viaggiante), anche tramite la  promozione  delle          produzioni     cinematografiche,     radiotelevisive      e          multimediali; promozione del libro e sviluppo  dei  servizi          bibliografici e bibliotecari  nazionali;  promozione  della          cultura urbanistica e architettonica e partecipazione  alla          progettazione di opere destinate  ad  attivita'  culturali;          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle          materie   di   competenza,    anche    mediante    sostegno          all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul  CONI          e sull'Istituto del credito  sportivo.  Il  Ministero  cura          altresi'  la  programmazione,   il   coordinamento   e   la          promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti          con le Regioni e  dei  progetti  di  sviluppo  del  settore          turistico,   le   relazioni   con   l'Unione   europea    e          internazionali  in  materia  di  turismo,  fatte  salve  le          competenze  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della          cooperazione  internazionale,   e   i   rapporti   con   le          associazioni di categoria e le imprese turistiche.».               - Si riporta  il  testo  dell'art.  54,  comma  1,  del          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato          dalla presente legge:                 «Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola          in uffici  dirigenziali  generali  centrali  e  periferici,          coordinati da un segretario generale, e in non piu' di  due          uffici  dirigenziali  generali  presso  il  Gabinetto   del          Ministro. Il numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,          incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a          ventisette.                 2.L'individuazione e l'ordinamento degli  uffici  del          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.                 2-bis.A seguito del verificarsi di eventi  calamitosi          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24          febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia  stato          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.».               - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 31          maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge  29  luglio  2014,  n.  106,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «Art. 16 (Trasformazione di  ENIT  in  ente  pubblico          economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.).  -  1.          Al fine di assicurare risparmi  della  spesa  pubblica,  di          migliorare    la    promozione    dell'immagine    unitaria          dell'offerta   turistica   nazionale   e    favorirne    la          commercializzazione, anche in  occasione  della  Presidenza          italiana   del   semestre   europeo   e   di   EXPO   2015,          l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente          pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del  Ministro          per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.                 2.  L'ENIT,  nel  perseguimento  della  missione   di          promozione  del  turismo,   interviene   per   individuare,          organizzare,  promuovere  e  commercializzare   i   servizi          turistici e culturali e per favorire la commercializzazione          dei  prodotti  enogastronomici,  tipici  e  artigianali  in          Italia  e  all'estero,  con  particolare  riferimento  agli          investimenti  nei   mezzi   digitali,   nella   piattaforma          tecnologica   e   nella   rete   internet   attraverso   il          potenziamento del portale «Italia.it»,  anche  al  fine  di          realizzare e distribuire una Carta del turista, anche  solo          virtuale,  che  consenta,  mediante  strumenti   e   canali          digitali e apposite convenzioni  con  soggetti  pubblici  e          privati, di effettuare pagamenti a prezzo  ridotto  per  la          fruizione integrata di  servizi  pubblici  di  trasporto  e          degli istituti e dei luoghi della cultura.                 3. L'ENIT  ha  autonomia  statutaria,  regolamentare,          organizzativa, patrimoniale, contabile e  di  gestione.  Ne          costituiscono gli organi il  presidente,  il  consiglio  di          amministrazione e il collegio dei revisori  dei  conti.  La          sua  attivita'  e'  disciplinata  dalle  norme  di  diritto          privato. L'ENIT stipula convenzioni con  le  Regioni  e  le          province autonome di Trento e di Bolzano, gli  enti  locali          ed altri enti  pubblici.  Fermo  restando  quanto  disposto          dall'articolo37, comma  terzo,  deldecreto  del  Presidente          della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  le  attivita'          riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione  con          le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e  gli          istituti  italiani  di  cultura  sono  regolate  da  intese          stipulate con il Ministero degli affari esteri.                 4.  Fino  all'insediamento  degli  organi   dell'ente          trasformato  e  al  fine  di  accelerare  il  processo   di          trasformazione, l'attivita' di  ENIT  prosegue  nel  regime          giuridico vigente e le funzioni dell'organo  collegiale  di          amministrazione   sono    svolte    da    un    commissario          straordinario, nominato  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni          e le attivita' culturali e per  il  turismo,  entro  il  30          giugno 2014.                 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in          vigore del presente decreto  si  provvede  all'approvazione          del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato  in  sede          di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, e'          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le          attivita'  culturali  e  per  il  turismo.  Il   presidente          dell'ENIT e' nominato  con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le          attivita' culturali e per il turismo.                 6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente          nell'ambito delle finalita' di cui al comma  2  e  prevede,          tra l'altro, senza alcun nuovo  o  maggiore  onere  per  la          finanza pubblica, l'istituzione di  un  consiglio  federale          rappresentativo delle agenzie regionali per il  turismo  e,          in assenza di queste ultime,  degli  uffici  amministrativi          competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni          progettuali  e  consultive  nei  confronti   degli   organi          direttivi di cui al comma  3.  I  componenti  del  predetto          consiglio non hanno diritto ad alcun compenso,  emolumento,          indennita' o rimborso  di  spese.  Lo  statuto  stabilisce,          altresi', che il consiglio di amministrazione sia composto,          oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri  nominati          dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il          turismo,  di  cui  uno  su  designazione  della  Conferenza          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le          province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite          le     organizzazioni     di     categoria     maggiormente          rappresentative, nel rispetto della disciplina  in  materia          di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi  presso          le pubbliche amministrazioni di cui aldecreto legislativo 8          aprile 2013, n. 39. Lo  statuto  provvede  alla  disciplina          delle funzioni e delle  competenze  degli  organismi  sopra          indicati e della  loro  durata,  nonche'  dell'Osservatorio          nazionale del turismo. L'ENIT puo' avvalersi del patrocinio          dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  43  del          testo unico approvato conregio decreto 30 ottobre 1933,  n.          1611, e successive modificazioni.                 7.  Tramite  apposita  convenzione   triennale,   con          adeguamento annuale per ciascun esercizio  finanziario,  da          stipularsi tra il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali  e  per  il  turismo,   sentita   la   Conferenza          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le          province autonome di Trento e di Bolzano, e  il  presidente          dell'ENIT, sono definiti:                   a)   gli   obiettivi   specificamente    attribuiti          all'ENIT, nell'ambito della missione ad  esso  affidata  ai          sensi e nei termini di cui ai commi  2  e  6  del  presente          articolo;                   b)  i  risultati  attesi  in  un   arco   temporale          determinato;                   c)  le  modalita'  degli  eventuali   finanziamenti          statali e regionali da accordare all'ENIT stessa;                   d) le strategie per il miglioramento dei servizi;                   e)  le  modalita'  di  verifica  dei  risultati  di          gestione;                   f)  le  modalita'  necessarie  ad   assicurare   al          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il          turismola  conoscenza  dei   fattori   gestionali   interni          all'ENIT, tra cui  l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso          delle risorse;                   f-bis)  e  procedure  e  gli  strumenti  idonei   a          monitorare  la  reputazione  dell'Italia  nella  rete  web,          nell'ambito degli interventi volti a  migliorare  l'offerta          turistica nazionale.                 8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai  sensi          del presente articolo, continua ad  applicarsi,  fino  alla          individuazione nello statuto  dello  specifico  settore  di          contrattazione  collettiva,  il  contratto  collettivo   di          lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni  dalla  data  di          entrata in vigore del presente decreto, il  Commissario  di          cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta          un piano di riorganizzazione del  personale,  individuando,          compatibilmente con le disponibilita'  di  bilancio,  sulla          base di requisiti oggettivi e in considerazione  dei  nuovi          compiti dell'ENIT e anche  della  prioritaria  esigenza  di          migliorare la  digitalizzazione  del  settore  turistico  e          delle attivita' promo-commerciali,  la  dotazione  organica          dell'ente come trasformato ai sensi del presente  articolo,          nonche' le unita' di personale in servizio  presso  ENIT  e          Promuovi  Italia  S.p.A.   da   assegnare   all'ENIT   come          trasformata ai  sensi  del  presente  articolo.  Il  piano,          inoltre,  prevede  la   riorganizzazione,   anche   tramite          soppressione, delle sedi estere di ENIT.                 9. Dopo l'approvazione del piano di cui al  comma  8,          il personale a tempo indeterminato in servizio presso  ENIT          assegnato  all'ente  trasformato  ai  sensi  del   presente          articolo puo' optare per la permanenza presso  quest'ultimo          oppure per il passaggio  al  Ministero  per  i  beni  e  le          attivita' culturali e per il  turismoo  ad  altra  pubblica          amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri -          Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce  dall'ENIT          l'elenco del personale interessato  alla  mobilita'  e  del          personale in servizio presso ENIT  non  assegnato  all'ENIT          stessa dal medesimo piano di  riorganizzazione  di  cui  al          comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione  presso          le amministrazioni pubbliche, a favorirne la  collocazione,          nei limiti della dotazione organica  delle  amministrazioni          destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative          risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione  e          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro          dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione          del personale presso  le  amministrazioni  interessate  con          inquadramento   sulla   base   di   apposite   tabelle   di          corrispondenza  approvate  con  il  medesimo  decreto.   Al          personale   trasferito,   che   mantiene    l'inquadramento          previdenziale di provenienza,  si  applica  il  trattamento          giuridico  ed  economico,   compreso   quello   accessorio,          previsto     nei     contratti      collettivi      vigenti          dell'amministrazione di destinazione.                 10. L'articolo12deldecreto-legge 14  marzo  2005,  n.          35, convertito con modificazioni dallalegge 14 maggio 2005,          n.   80,   e   successive   modificazioni,   e'   abrogato.          Conseguentemente, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in          vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma          4 pone in liquidazione la societa' Promuovi  Italia  S.p.A.          secondo le disposizioni del Codice Civile.  Il  liquidatore          della  societa'  Promuovi  Italia  S.p.a.  puo'   stipulare          accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia  -          Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo          sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano  il  trasferimento          presso queste ultime di unita' di personale  non  assegnate          all'ENIT come trasformato ai sensi del  presente  articolo,          anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione          di servizi in essere alla data  di  messa  in  liquidazione          della societa' Promuovi Italia S.p.a.                 11.  Tutti  gli  atti  connessi  alle  operazioni  di          trasformazione in ente pubblico economico di  ENIT  e  alla          liquidazione della societa'  Promuovi  Italia  S.p.A.  sono          esclusi da ogni tributo  e  diritto,  fatta  eccezione  per          l'IVA,  e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'          fiscale.                 12. Dall'attuazione del presente articolo non  devono          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».   |  
|   |      
                                                              Elenco 1                                                    (articolo 3-bis)
     Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri                        (migliaia di Euro)
  |=====================================|======|=======|==============| | Ministero                           | 2019 |  2020 |     2021     | |                                     |      |       | e successivi | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELL'ECONOMIA             |  0   | 10.000|    10.000    | | E DELLE FINANZE                     |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA           |  0   |  3.000|     3.000    | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELL'INTERNO              |  0   | 18.500|    15.500    | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE      |  0   |  1.000|     1.000    | | E DEI TRASPORTI                     |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| | MINISTERO DELLA DIFESA              |  0   | 28.000|    31.000    | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |                             Totale  |  0   | 60.500|    60.500    | |=====================================|======|=======|==============|   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri                        (migliaia di Euro)
  |=====================================|======|=======|==============| | Ministero                           | 2019 |  2020 |     2021     | |  Missione                           |      |       | e successivi | |    Programma                        |      |       |              | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELL'ECONOMIA             |  0   | 10.000|    10.000    | | E DELLE FINANZE                     |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |  1. Politiche economico-finanziarie |  0   |  8.500|     8.500    | |     e di bilancio e tutela della    |      |       |              | |     finanza pubblica (29)           |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |    1.2 Prevenzione e repressione    |  0   |  8.500|     8.500    | |        delle frodi e delle          |      |       |              | |        violazioni agli obblighi     |      |       |              | |        fiscali (3)                  |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |  5. Ordine pubblico e sicurezza (7) |  0   |  1.500|     1.500    | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |    5.1 Concorso della Guardia di    |  0   |  1.500|     1.500    | |        Finanza alla sicurezza       |      |       |              | |        pubblica (5)                 |      |       |              | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA           |  0   |  3.000|     3.000    | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |    1. Giustizia (6)                 |  0   |  3.000|     3.000    | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |    1.1 Amministrazione              |  0   |  3.000|     3.000    | |        penitenziaria (1)            |      |       |              | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELL'INTERNO              |  0   | 18.500|    15.500    | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |  3. Ordine pubblico e sicurezza (7) |  0   |  9.500|     9.500    | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |    3.1 Contrasto al crimine, tutela |  0   |  8.500|     8.500    | |        dell'ordine e della          |      |       |              | |        sicurezza pubblica (8)       |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |  3.3 Pianificazione e coordinamento |  0   |  1.000|     1.000    | |      Forze di Polizia (10)          |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |  6. Servizi istituzionali e generali|  0   |  9.000|     6.000    | |     delle amministrazioni           |      |       |              | |     pubbliche (32)                  |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |    6.2 Servizi e affari generali    |  0   |  9.000|     6.000    | |        per le amministrazioni di    |      |       |              | |        competenza (3)               |      |       |              | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE      |  0   |  1.000|     1.000    | | E DEI TRASPORTI                     |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |  4. Ordine pubblico e sicurezza (7) |  0   |  1.000|     1.000    | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |  4.1 Sicurezza e controllo nei mari,|  0   |  1.000|     1.000    | |      nei porti e sulle coste (7)    |      |       |              | |=====================================|======|=======|==============| | MINISTERO DELLA DIFESA              |  0   | 28.000|    31.000    | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |  1. Difesa e sicurezza              |  0   | 16.000|    13.000    | |     del territorio (5)              |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |    1.1 Approntamento e impiego      |  0   | 16.000|    13.000    | |        Carabinieri per la difesa e  |      |       |              | |        la sicurezza (1)             |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |  3. Servizi istituzionali e         |  0   | 12.000|    18.000    | |     generali delle amministrazioni  |      |       |              | |     pubbliche (32)                  |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |    3.2 Servizi e affari generali    |  0   | 12.000|    18.000    | |        per le amministrazioni di    |      |       |              | |        competenza (3)               |      |       |              | |-------------------------------------|------|-------|--------------| |                             Totale  |  0   | 60.500|    60.500    | |=====================================|======|=======|==============|
          |  
|   |                                                             Allegato 1                                             (articolo 3-ter, comma 1) 
                                                           « Tabella B                    (prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189) 
   Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco              e incarichi di funzione ad essi conferibili                   Dirigenti con funzioni operative   ===================================================================== |              |  Dotazione   |                                     | |  Qualifica   |   organica   |        Incarichi di funzione        | +==============+==============+=====================================+ |              |              |Capo del Corpo nazionale dei vigili  | |              |              |del fuoco; titolare, nell'ambito del | |              |              |Dipartimento dei vigili del fuoco,   | |              |              |del soccorso pubblico e della difesa | |              |              |civile, di direzione centrale        | |              |              |preposta all'esercizio di compiti e  | |              |              |funzioni assegnati dalla normativa   | |              |              |vigente al Corpo nazionale dei vigili| |              |              |del fuoco; titolare di direzione     | |              |              |regionale o interregionale dei vigili| |  Dirigente   |              |del fuoco, del soccorso pubblico e   | |   generale   |      23      |della difesa civile.                 | +--------------+--------------+-------------------------------------+ |              |              |Comandante dei vigili del fuoco nei  | |              |              |capoluoghi di regione e in sedi di   | |              |              |particolare rilevanza; dirigente     | |              |              |referente presso le direzioni        | |              |              |regionali o interregionali dei vigili| |              |              |del fuoco, del soccorso pubblico e   | |              |              |della difesa civile di particolare   | |              |              |rilevanza; dirigente dell'ufficio del| |              |              |capo del Corpo nazionale dei vigili  | |              |              |del fuoco; vicario di Direttore      | |              |              |centrale e regionale; vicario del    | |              |              |direttore dell'ufficio centrale      | |              |              |ispettivo; dirigente dell'ufficio di | |              |              |coordinamento e sedi di servizio -   | |              |              |vice direttore centrale; dirigente   | |              |              |dell'ufficio di raccordo con il Corpo| |              |              |nazionale dei vigili del fuoco - vice| |              |              |direttore centrale; dirigente        | |              |              |dell'ufficio di pianificazione per la| |              |              |mobilita' e sviluppo delle aree      | |              |              |professionali - vice direttore       | |              |              |centrale; comandante di istituto o   | |              |              |scuola di formazione; dirigente di   | |              |              |ufficio ispettivo; dirigente di      | |              |              |ufficio preposto all'esercizio di    | |              |              |compiti e funzioni in materia di     | |              |              |antincendio boschivo; dirigente di   | |              |              |area o ufficio preposto all'esercizio| |              |              |di compiti e funzioni assegnati dalla| |  Dirigente   |              |normativa vigente al Corpo nazionale | |  superiore   |      63      |dei vigili del fuoco.                | +--------------+--------------+-------------------------------------+ |              |              |Comandante dei vigili del fuoco;     | |              |              |dirigente addetto nei comandi di     | |              |              |particolare rilevanza; dirigente     | |              |              |referente presso le direzioni        | |              |              |regionali o interregionali dei vigili| |              |              |del fuoco, del soccorso pubblico e   | |              |              |della difesa civile; comandante di   | |              |              |scuola di formazione; dirigente del  | |              |              |servizio antincendio boschivo presso | |              |              |le direzioni regionali o             | |              |              |interregionali dei vigili del fuoco, | |              |              |del soccorso pubblico e della difesa | |              |              |civile; dirigente di area o ufficio  | |              |              |preposto alla comunicazione in       | |              |              |emergenza; dirigente di area o       | |              |              |ufficio preposto all'esercizio di    | |              |              |compiti e funzioni assegnati dalla   | |    Primo     |              |normativa vigente al Corpo nazionale | |  dirigente   |     122      |dei vigili del fuoco.                | +--------------+--------------+-------------------------------------+                         Dirigenti sanitari   ===================================================================== |              |  Dotazione   |                                     | |  Qualifica   |   organica   |        Incarichi di funzione        | +==============+==============+=====================================+ |              |              |Dirigente, nell'ambito del           | |              |              |Dipartimento dei vigili del fuoco,   | |              |              |del soccorso pubblico e della difesa | |              |              |civile, di area o ufficio preposto   | |              |              |all'esercizio di attivita' sanitarie | |  Dirigente   |              |del Corpo nazionale dei vigili del   | |  superiore   |              |fuoco e di vigilanza ispettiva in    | |  sanitario   |      2       |materia di igiene e salute.          | +--------------+--------------+-------------------------------------+ |              |              |Dirigente, nell'ambito del           | |              |              |Dipartimento dei vigili del fuoco,   | |              |              |del soccorso pubblico e della difesa | |              |              |civile, di area o ufficio preposto   | |              |              |all'esercizio di attivita' sanitarie | |    Primo     |              |del Corpo nazionale dei vigili del   | |  dirigente   |              |fuoco e di vigilanza ispettiva in    | |  sanitario   |      2       |materia di igiene e salute.          | +--------------+--------------+-------------------------------------+                     Dirigenti ginnico-sportivi   ===================================================================== |                     | Dotazione  |                                | |      Qualifica      |  organica  |     Incarichi di funzione      | +=====================+============+================================+ |                     |            |Direttore, nell'ambito del      | |                     |            |Dipartimento dei vigili del     | |                     |            |fuoco, del soccorso pubblico e  | |                     |            |della difesa civile,            | | Dirigente superiore |            |dell'ufficio per le attivita'   | |  ginnico-sportivo   |     1      |sportive.                       | +---------------------+------------+--------------------------------+ |                     |            |Dirigente, nell'ambito del      | |                     |            |Dipartimento dei vigili del     | |                     |            |fuoco, del soccorso pubblico e  | |                     |            |della difesa civile, di area o  | |   Primo dirigente   |            |ufficio per la formazione       | |  ginnico sportivo   |     1      |motoria professionale.          | +---------------------+------------+--------------------------------+                   Dirigenti logistico-gestionali   ===================================================================== |                         |Dotazione |                              | |        Qualifica        | organica |    Incarichi di funzione     | +=========================+==========+==============================+ |                         |          |Dirigente, nell'ambito delle  | |                         |          |direzioni regionali o         | |                         |          |interregionali dei vigili del | |                         |          |fuoco, del soccorso pubblico e| |                         |          |della difesa civile di        | |                         |          |particolare rilevanza, di area| |                         |          |o ufficio preposto            | |                         |          |all'esercizio di attivita'    | |                         |          |amministrativo-contabili      | |                         |          |inerenti a compiti e funzioni | |     Primo dirigente     |          |in materia                    | |  logistico-gestionale   |    5     |logistico-gestionale.         | +-------------------------+----------+------------------------------+                        Dirigente informatico   ===================================================================== |                |  Dotazione  |                                    | |   Qualifica    |  organica   |       Incarichi di funzione        | +================+=============+====================================+ |                |             |Dirigente, nell'ambito del          | |                |             |Dipartimento dei vigili del fuoco,  | |                |             |del soccorso pubblico e della difesa| |                |             |civile, di area o ufficio preposto  | |Primo dirigente |             |all'esercizio di compiti e funzioni | |  informatico   |      1      |in materia di sistemi informatici.  | +----------------+-------------+------------------------------------+  ».      |  
|   |                                                             Allegato 2                                             (articolo 3-ter, comma 2) 
                                                           « Tabella C                                          (prevista dall'articolo 262) 
    Misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e         mensile e dell'assegno di specificita' del personale               del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco 
               Parte di provvedimento in formato grafico ».      |  
|   |                               Art. 1-bis   Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di  accoglienza  e  assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e  conservazione  dei  beni culturali. 
   1.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   procedure   concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare  i  servizi  essenziali  di accoglienza e  di  assistenza  al  pubblico,  nonche'  di  vigilanza, protezione  e  conservazione  dei  beni  culturali  in  gestione,  il Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unita' di personale non  dirigenziale  appartenente  all'area  II,  di  cui  100   unita' appartenenti alla posizione economica F2  e  50  unita'  appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita  procedura selettiva.   2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e per  il  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto  di cui al presente  comma  individua  l'inquadramento  delle  unita'  di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro  ripartizione tra  i  diversi  istituti  o  luoghi   di   cultura   e   disciplina, conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande  di partecipazione e per lo svolgimento della procedura  con  riferimento alle sedi di assegnazione del personale.   3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a  decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata  la spesa di euro 145.000 per  l'anno  2020,  per  lo  svolgimento  delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro  2.768.798  per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno  2021,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   4. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il turismo  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri.     |  
|   |                               Art. 1-ter   Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela,  valorizzazione  e fruizione degli istituti e luoghi della cultura. 
   1. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il turismo,  verificata  l'impossibilita'  di  utilizzare   il   proprio personale dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more  dell'espletamento  delle  procedure concorsuali autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 20  giugno  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto  2019,  e  delle  ulteriori  procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del  Ministero  da impiegare in tali  attivita'.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari  a  5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro  nell'anno  2020  e  a 245.000 euro nell'anno 2021.   2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  5  milioni  di  euro  per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020  e  a  245.000  euro  per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse  di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  81,  e, per gli anni 2020 e 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio.   3. All'articolo  110,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e al funzionamento  e alla  valorizzazione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione».   4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la  valorizzazione  degli istituti e dei musei  dotati  di  autonomia  speciale,  gli  introiti derivanti  da  quanto  previsto  dal  comma   3,   al   netto   della corrispondente quota destinata al  funzionamento,  sono  versati  dai medesimi istituti e musei all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i  beni e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  per  essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni  di  lavoro del  personale  coinvolto  in  specifici  progetti  locali  presso  i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del  15  per cento  del  trattamento  tabellare  annuo  lordo,   secondo   criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.  
           Riferimenti normativi 
               - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  1,  del          decreto-legge  28  giugno  2019,  n.  59,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81:                 «Art. 2 (Misure urgenti per  il  finanziamento  delle          attivita'  del  Ministero  per  i  beni  e   le   attivita'          culturali). - 1. Al fine di assicurare lo  svolgimento  dei          servizi generali di supporto alle attivita'  del  Ministero          per i beni e le attivita' culturali e delle  sue  strutture          periferiche, e' autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00,          per l'anno 2019, cui si  provvede  mediante  corrispondente          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale          2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          per l'anno 2019, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento          relativo  al  Ministero  per  i   beni   e   le   attivita'          culturali.».               - Si riporta il  testo  dell'art.  110,  comma  3,  del          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.          42, come modificato dalla presente legge:                 «Art.  110  (Incasso  e  riparto  di   proventi).   -          (Omissis).                 3. I proventi derivanti dalla vendita  dei  biglietti          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in          consegna allo Stato sono destinati  alla  realizzazione  di          interventi  per  la  sicurezza  e  la   conservazione,   al          funzionamento, alla fruizione e alla  valorizzazione  degli          istituti e dei  luoghi  della  cultura  appartenenti  o  in          consegna  allo  Stato,  ai  sensi  dell'art.  29,   nonche'          all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali,  anche          mediante esercizio della prelazione.».               - Si riporta  il  testo  dell'art.  23,  comma  2,  del          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:                 «Art. 23 (Salario accessorio  e  sperimentazione).  -          (Omissis).                 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo          l'invarianza della spesa, a decorrere dal  1°gennaio  2017,          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche          di cui all'articolo1, comma 2,  deldecreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla          predetta data l'art. 1, comma 236, dellalegge  28  dicembre          2015, n. 208e' abrogato. Per gli enti locali che non  hanno          potuto destinare nell'anno  2016  risorse  aggiuntive  alla          contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del          patto  di  stabilita'   interno   del   2015,   l'ammontare          complessivo delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del          presente comma non puo' superare il corrispondente  importo          determinato   per   l'anno   2015,   ridotto   in    misura          proporzionale alla  riduzione  del  personale  in  servizio          nell'anno 2016.».   |  
|   |                              Art. 1-quater   Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati  mondiali                            di sci alpino 
   1. All'articolo  61  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «Al  Commissario  non spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  e   indennita'   comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese  sono  posti  a  carico  dei relativi interventi.» sono soppresse;     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:       «1-bis. La carica di commissario di  cui  al  comma  1  non  e' compatibile con rapporti di  lavoro  dipendente.  Al  commissario  e' riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri, in misura non  superiore  ai  limiti  di  cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  I relativi oneri  gravano  sulla  contabilita'  speciale  intestata  al commissario medesimo.       1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  settembre  2019,  circa  lo  stato  di avanzamento degli interventi programmati».  
           Riferimenti normativi 
               Il  testo  dell'art.  61,  comma  1,  lettera  d),  del          decreto-legge  n.  50  del   24   aprile   2017,   recante:          «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le          zone colpite da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo»,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95,  del  24  aprile          2017, Supplemento Ordinario n. 20,  come  modificato  dalla          presente legge, e' il seguente:               «Art. 61 (Eventi sportivi di sci alpino). - 1. Al  fine          di assicurare la realizzazione del progetto sportivo  delle          finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di  sci          alpino,   che   si   terranno    a    Cortina    d'Ampezzo,          rispettivamente nel marzo 2020 e  nel  febbraio  2021,  con          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentiti          il presidente della regione  Veneto,  il  presidente  della          provincia di Belluno, il  sindaco  del  comune  di  Cortina          d'Ampezzo  e  il   legale   rappresentante   delle   Regole          d'Ampezzo, e' nominato un commissario  con  il  compito  di          provvedere al piano di interventi volto:                 a) - c) (Omissis);                 d) alla progettazione  e  realizzazione  delle  opere          connesse alla riqualificazione  dell'area  turistica  della          Provincia di Belluno, in particolare nel comune di  Cortina          d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture  e          di servizi  destinati  allo  sport,  alla  ricreazione,  al          turismo sportivo, alle  attivita'  di  somministrazione  di          alimenti e bevande e all'attivita' turistico-ricettiva.».   |  
|   |                                 Art. 2   Attribuzione al Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale   delle   competenze   in   materia   di   commercio  internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese. 
   1.  Al  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate  dal  Ministero dello sviluppo economico in materia di  definizione  delle  strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di  sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema  Paese.  Al  Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite,  a decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  le  risorse  umane,  strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui,  della Direzione generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le  modalita'  di  cui  ai commi 2 e 3.   2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  la Direzione generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero dello sviluppo economico e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello  non  generale  sono trasferiti al Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale,  con  conseguente  istituzione  di  sette  uffici  di livello dirigenziale non generale presso la  stessa  amministrazione. Presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione internazionale sono altresi' istituiti un  posto  di  vice  direttore generale e  tre  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalita'  di  cui  all'articolo  17,  comma  4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si  provvede  alla ridefinizione, in coerenza con  il  presente  articolo,  dei  compiti delle  unita'  dirigenziali  nell'ambito  degli  uffici  dirigenziali generali del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale. La  dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero dello sviluppo economico  resta  confermata  nel  numero  massimo  di diciannove posizioni di  livello  generale  ed  e'  rideterminata  in centoventitre' posizioni di livello non generale.   3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione  e  il  Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla  puntuale individuazione di un contingente di cento  unita'  di  personale  non dirigenziale e di sette unita' di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli  articoli  7  e  8  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 alla data del 4 settembre 2019, nonche' delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina   per   il   trasferimento   delle    medesime    risorse. Conseguentemente la dotazione organica  del  Ministero  degli  affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e'  incrementata  con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita'  di  cui  al  primo  periodo  e' redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale  e  non, secondo   il    criterio    prioritario    dell'accoglimento    delle manifestazioni  di  interesse  espresse  sulla   base   di   apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso  o  per difetto, secondo il criterio  del  trasferimento  del  personale  con maggiore anzianita' di servizio  e,  a  parita'  di  anzianita',  del personale  con  minore  eta'  anagrafica,  entro  venticinque  giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  personale  non dirigenziale   trasferito   mantiene   il    trattamento    economico fondamentale  e  accessorio,   ove   piu'   favorevole,   corrisposto dall'amministrazione di provenienza  al  momento  dell'inquadramento, mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi miglioramenti economici a  qualsiasi  titolo  conseguiti.  La  revoca dell'assegnazione  temporanea  presso   altre   amministrazioni   del personale trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella competenza del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale  in corso alla medesima data, che puo' essere rinnovato per un  ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui  al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo  di  posti funzione istituiti ai sensi  del  medesimo  articolo.  All'esito  del trasferimento del personale interessato, il  Ministero  degli  affari esteri e della  cooperazione  internazionale  provvede  all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle  risorse umane disponibili a legislazione vigente.   4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie e degli interventi della  politica  commerciale  e  promozionale  con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»;     b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) e' abrogata;     c) all'articolo 28:       1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;       2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche e raccolta di documentazione  statistica  per  la  definizione  delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo  italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e  delle connesse esigenze di politica commerciale;».   5. Sono abrogati:     a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;     b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.   6.  All'articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le  parole  «dello  sviluppo economico»  e  «degli  affari  esteri»,   ovunque   ricorrono,   sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;     b) al comma 19 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020,  il  fondo  e'  trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della cooperazione internazionale.»;     c) al comma 25, le parole da  «apposita  convenzione»  a  «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono  sostituite  dalle seguenti:  «decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri   e   della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e'  individuato, su proposta  del  direttore  generale  dell'Agenzia,  il  contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione  organica di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»;     d) al comma 25, quinto periodo, le parole  «dal  Ministero  dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari  esteri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina  di  regia  di  cui  al comma 18-bis».   7. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,  lo  statuto  dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE e' modificato, al solo fine di prevedere la  vigilanza da parte del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, d'intesa,  per  le  materie  di  competenza,  con  il Ministero dello sviluppo economico.   8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, e'  aggiunto,  in   fine,   il   seguente   periodo:   «A   decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma  e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».   9. All'articolo 30 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento  alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d),  e)  ed  f),  rivolte  alle imprese  agricole  e  agroalimentari,  nonche'  alle  iniziative   da adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;     a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:       «l-bis)  sostegno  alle  micro  e  piccole   imprese   per   la partecipazione ai bandi europei ed internazionali»;     b) al  comma  5,  le  parole:  «dello  sviluppo  economico»  sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale»;     c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e».   10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico e' trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   10-bis. Alla legge 24  aprile  1990,  n.  100,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) le parole: «delle attivita'  produttive»,  ovunque  ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli  affari  esteri  e   della cooperazione internazionale»;     b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con  l'estero», ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli  affari esteri e della cooperazione internazionale».   10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del  decreto-legge  30 aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro  dello  sviluppo  economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».   10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre  2002, n. 273,  le  parole:  «Ministero  delle  attivita'  produttive»  sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale».   10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n.  84,  le parole: «Ministero  del  commercio  con  l'estero»  e  «Ministro  del commercio  con  l'estero»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite rispettivamente dalle seguenti:  «Ministero  degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri  e della cooperazione internazionale».   10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14  marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio 2005, n. 80, le parole:  «Ministro  dello  sviluppo  economico»  sono sostituite dalle seguenti: «Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale».   10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi  le  caratteristiche dei fondi  di  rotazione,  del  Ministero  dello  sviluppo  economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital  di  cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale.   11. All'articolo 1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale» sono  rispettivamente  sostituite, ovunque ricorrono, dalle  seguenti:  «degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico».   11-bis.  Al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e  «Ministero del commercio  con  l'estero»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;     b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale».   12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133,  le  parole  «dello  sviluppo  economico,  di   concerto»   sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico e».   13. Restano in ogni caso salve le competenze  del  Ministero  dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518.   13-bis. All'articolo 6 della legge 20  ottobre  1990,  n.  304,  le parole:  «del  commercio  con  l'estero»,  ovunque  ricorrono,   sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale».   14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le  seguenti modificazioni:     a) all'articolo  3,  comma  2,  le  parole  «dell'industria,  del commercio e  dell'artigianato  e  del  Ministero  del  commercio  con l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico  e del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione internazionale»;     b) all'articolo  3,  comma  3,  le  parole  «dell'industria,  del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle  seguenti  «dello sviluppo economico»;     c) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato  di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  221, e successive modificazioni,  con  le  modalita'  e  nelle  forme  ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato  ad  esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione  presentate  ai  sensi della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.»;     d) all'articolo 4, le parole «del commercio  con  l'estero»  sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale».   15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale»;     b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari  esteri  e della  cooperazione  internazionale  ed  e'  composto  dal  direttore dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio  1990,  n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, dell'interno, della  difesa,  dell'economia  e  delle finanze, dello sviluppo economico, della salute,  dei  beni  e  delle attivita' culturali e  del  turismo,  nonche'  da  un  rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni  di  segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;     c) all'articolo 5,  commi  4  e  7,  le  parole  «dello  sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale».   16. Entro il 15 dicembre 2019, sono  apportate  al  regolamento  di organizzazione del Ministero dello sviluppo  economico  le  modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le  modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro  degli  affari  esteri  e della  cooperazione  internazionale  si   avvale   delle   competenti strutture  e  dotazioni  organiche  del  Ministero   dello   sviluppo economico.   17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica.  
           Riferimenti normativi 
               Il testo vigente dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),          della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente:                 «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                   a) (omissis);                   b) (omissis);                   c) (omissis);                   d) (omissis);                   e) previsione di decreti ministeriali di natura non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.».               Il testo vigente degli articoli 7 e 8 del  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.          158 e' il seguente:                 «Art.  7.  Direzione   generale   per   la   politica          commerciale internazionale 1. La Direzione generale per  la          politica commerciale internazionale si articola  in  uffici          di livello dirigenziale non generale e svolge  le  seguenti          funzioni: a) attivita' funzionali all'accesso di  prodotti,          servizi ed investimenti italiani  nei  mercati  esteri;  b)          elaborazione  di   indirizzi   e   proposte   di   politica          commerciale nell'ambito  dell'Unione  europea,  recepimento          della normativa europea nell'Ordinamento interno e relativa          applicazione; c) elaborazione e negoziazione degli  accordi          multilaterali e plurilaterali in materia commerciale  negli          ambiti OMC (Organizzazione Mondiale  del  Commercio),  OCSE          (Organizzazione  per  la   cooperazione   e   lo   sviluppo          economico) e UNCTAD (United Nations Conference on Trade and          Development), nonche' negli ambiti di altre  organizzazioni          internazionali collegate al  commercio  internazionale;  d)          partecipazione,  nell'ambito  dell'Unione   europea,   alla          elaborazione e negoziazione  degli  accordi  multilaterali,          bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi          incluse le aree di libero scambio con  i  Paesi  terzi;  e)          partecipazione  alla  gestione  ed  alla   diffusione   dei          programmi finanziari europei rivolti all'assistenza tecnica          ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della          politica  di  vicinato  ed  agli  altri  Paesi  terzi;   f)          elaborazione e negoziazione  degli  accordi  bilaterali  di          cooperazione economica  ed  industriale  con  Paesi  terzi,          organizzazione  dei  relativi   meccanismi   ed   organismi          bilaterali   di    consultazione    intergovernativa;    g)          attivazione degli strumenti europei di  difesa  commerciale          (strumenti  antidumping,   antisovvenzione,   clausole   di          salvaguardia); h) disciplina  del  regime  degli  scambi  e          gestione  delle  relative  autorizzazioni,  certificati   e          titoli  di  importazione  ed  esportazione;  attivita'   di          autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e          tecnologie  duali;  gestione  degli  embarghi  commerciali;          applicazione  delle  sanzioni   amministrative   pecuniarie          previste per le infrazioni ai divieti  di  importazione  ed          esportazione;  i)  tutela,  nell'ambito  della   dimensione          esterna europea,  del  made  in  Italy,  delle  indicazioni          geografiche protette e della proprieta'  intellettuale;  j)          attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 novembre          1995,  n.  496,  recante  "Ratifica  ed  esecuzione   della          convenzione sulla proibizione dello  sviluppo,  produzione,          immagazzinaggio ed  uso  di  armi  chimiche  e  sulla  loro          distruzione, con annessi, fatta  a  Parigi  il  13  gennaio          1993"; 2. Presso la Direzione generale  opera  il  Comitato          consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso di cui          all'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.                 Art.  8.  Direzione  generale  per  le  politiche  di          internazionalizzazione e la promozione degli scambi  1.  La          Direzione     generale     per     le     politiche      di          internazionalizzazione e  la  promozione  degli  scambi  si          articola in uffici di livello dirigenziale non  generale  e          svolge  le  seguenti  funzioni:   a)   elaborazione   degli          indirizzi      strategici      delle      politiche      di          internazionalizzazione  e  di  promozione   degli   scambi;          attivita' di supporto tecnico alla Cabina di regia  di  cui          al comma 18-bis, dell'art. 14 del  decreto-legge  6  luglio          2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15          luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 22, comma 6,          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214;          segreteria tecnica della V Commissione permanente del  CIPE          per  il  coordinamento  e  l'indirizzo   strategico   della          politica  commerciale  con  l'estero;   rapporti   con   le          istituzioni economiche  e  finanziarie  internazionali;  b)          partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione          delle politiche di promozione;  attivita'  di  negoziazione          per la promozione degli investimenti italiani all'estero  e          per  l'attrazione  degli  investimenti  esteri  in  Italia;          coordinamento e organizzazione  delle  missioni  di  natura          commerciale; c) raccolta, studio ed elaborazione  dei  dati          concernenti il commercio estero,  distinti  per  flussi  di          importazione ed esportazione di merci, prodotti  e  servizi          per aree geo-economiche; d) stipula e gestione  di  accordi          ed intese con regioni, associazioni di  categoria,  sistema          camerale    e    fieristico,    Universita'    e     Parchi          tecno-scientifici      per      la       promozione       e          l'internazionalizzazione del sistema  economico  nazionale;          e)  crediti  all'esportazione  e  relative   attivita'   di          trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed          internazionale;    rapporti    con    la    societa'    per          l'assicurazione  del   credito   all'esportazione   (SACE);          attivita'  funzionale  alla  facilitazione  del   commercio          internazionale  e  agli  investimenti  esteri  diretti;  f)          coordinamento dell'attivita' degli Sportelli regionali  per          l'internazionalizzazione  (Sprint);  g)   esercizio   delle          funzioni di cui al decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre          2011,  n.  214  e  successive  modifiche  e   integrazioni,          relative a  ICE-Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,   salvo          quanto previsto  all'art.  17,  comma  1,  lettera  n);  h)          programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai          sensi dell'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre  2003,          n. 350;  i)  collaborazione  all'attivita'  di  aiuto  allo          sviluppo condotta  dal  Ministero  degli  affari  esteri  e          partecipazione al Comitato direzionale per la  cooperazione          e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;          j) esercizio dei compiti previsti  dalla  legge  1°  luglio          1970, n. 518 e  dalla  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,          relativi alle camere di  commercio  italiane  all'estero  e          italo-straniere;  k)  elaborazione   di   progetti   e   di          interventi  in  materia  di  internazionalizzazione   delle          imprese,  nel  quadro  della   programmazione   finanziaria          europea e nazionale;  l)  rapporti  con  la  Simest  S.p.A.          (Societa' italiana per le imprese all'estero) ed  esercizio          delle funzioni di cui alla legge 24 aprile  1990,  n.  100,          come modificata dall'art. 23-bis del decreto-legge 6 luglio          2012, n. 95, convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.          135.».               Il  testo  vigente  dell'art.  168  del   decreto   del          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  e'  il          seguente:                 «Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle          rappresentanze diplomatiche e negli uffici  consolari,  per          l'espletamento  di  specifici  incarichi   che   richiedano          particolare competenza tecnica e  ai  quali  non  si  possa          sopperire con funzionari  diplomatici,  esperti  tratti  da          personale dello Stato o di  Enti  pubblici  appartenenti  a          carriere direttive o di uguale rango. Qualora per  speciali          esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa          farsi ricorso per incarichi  presso  uffici  all'estero  ad          esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  o  da   Enti          pubblici,  l'Amministrazione  degli  affari   esteri   puo'          utilizzare in via eccezionale, e  fino  ad  un  massimo  di          trenta   unita',    persone    estranee    alla    pubblica          Amministrazione purche'  di  notoria  qualificazione  nelle          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono          destinate a ricoprire, comprovata  da  adeguata  esperienza          professionale.  Le  persone  predette  devono   essere   in          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra          i trenta e i sessantacinque anni e godere  di  costituzione          fisica idonea ad affrontare il clima della  sede  cui  sono          destinate.  All'atto  dell'assunzione   dell'incarico,   le          persone  predette  prestano  promessa  solenne   ai   sensi          dell'art. 11 del testo  unico  approvato  con  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3.          L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'  da'          diritto, alla scadenza,  a  indennizzo  o  liquidazione  di          alcun genere.  L'esperto  inviato  in  servizio  presso  un          ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un          posto espressamente  istituito,  sentito  il  consiglio  di          amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  32,   nell'organico          dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai  fini  del          trattamento economico, a quello di primo  segretario  o  di          consigliere o di primo consigliere, nel limite  massimo  di          otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed  assume          in loco la qualifica di  addetto  per  il  settore  di  sua          competenza. Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero  si          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147          e  170  in  quanto  applicabili,   dell'art.   148   e   le          disposizioni della parte terza  per  essi  previste.  Resta          fermo il  posto  corrispondente  ai  fini  del  trattamento          economico  a  quello  di  primo  consigliere,   attualmente          ricoperto  dai  singoli  interessati,   sino   al   termine          definitivo del loro incarico,  nonche'  il  posto  di  pari          livello gia' istituito per gli  esperti  regionali  di  cui          all'art.  58  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   e          successive modificazioni. (21)  Gli  incarichi  di  cui  al          presente articolo sono conferiti con decreto  del  Ministro          per  gli   affari   esteri,   sentito   il   Consiglio   di          amministrazione del Ministero, di concerto con il  Ministro          per il tesoro e, per il personale di altre  Amministrazioni          o di Enti pubblici, anche  con  il  Ministro  competente  o          vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona          possono  essere  conferiti  piu'  incarichi  purche',   nel          complesso, non superino gli otto anni. Gli  incarichi  sono          revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per          gli affari esteri. Gli esperti tratti dal  personale  dello          Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita'  previste          dai  rispettivi  ordinamenti.  Gli   esperti   tratti   dal          personale dello Stato, inviati  ad  occupare  un  posto  di          organico  in  rappresentanze  permanenti  presso  Organismi          internazionali,  non  possono   superare   il   numero   di          cinquantuno, comprese le quattro unita'  fissate  dall'art.          58, comma  2,  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  e          successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri          puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza          sociale metta  a  disposizione  dell'Amministrazione  degli          affari  esteri  fino  a  dieci  funzionari  direttivi   del          Ministero stesso di grado  non  inferiore  a  direttore  di          sezione o equiparato,  in  posizione  di  fuori  ruolo  per          essere inviati all'estero ai sensi del  presente  articolo.          Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri  puo'          utilizzare  a  norma  del  presente  articolo  non  possono          complessivamente superare il numero di centosessantacinque,          di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con          l'esclusione   delle   unita'   riservate    da    speciali          disposizioni  di  legge  all'espletamento  di   particolari          compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico  e  della          sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'          organizzata e  delle  violazioni  in  materia  economica  e          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione          europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo          2001, n. 68. Le disposizioni del presente articolo  non  si          applicano al personale comandato o  collocato  fuori  ruolo          presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di  altre          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione          temporanea.».               Il testo vigente dell'art. 12,  comma  1,  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla          presente legge, e' il seguente:                 «Art. 12 (Attribuzioni).  -  1.  Al  Ministero  degli          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  sono          attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato  in          materia  di  rapporti  politici,   economici,   sociali   e          culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento          e   di   tutela   degli   interessi   italiani   in    sede          internazionale;  di  analisi,  definizione   e   attuazione          dell'azione italiana in materia di politica  internazionale          e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli  altri          Stati  e   con   le   organizzazioni   internazionali;   di          stipulazione  e  di  revisione   dei   trattati   e   delle          convenzioni  internazionali  e   di   coordinamento   delle          relative attivita' di gestione; di studio e di  risoluzione          delle  questioni  di  diritto  internazionale,  nonche'  di          contenzioso   internazionale;   di   rappresentanza   della          posizione   italiana   in   ordine   all'attuazione   delle          disposizioni relative alla politica estera e  di  sicurezza          comune previste  dal  Trattato  sull'Unione  europea  e  di          rapporti attinenti alle relazioni politiche  ed  economiche          estere dell'Unione europea; di emigrazione e  tutela  delle          collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura          delle attivita' di integrazione europea in  relazione  alle          istanze ed ai processi  negoziali  riguardanti  i  trattati          sull'Unione europea; di definizione delle strategie e degli          interventi della politica commerciale  e  promozionale  con          l'estero  e  di  sostegno  dell'internazionalizzazione  del          sistema Paese, ferme restando le competenze  del  Ministero          dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo          economico e delle regioni.».               Il testo vigente dell'art. 27, comma 2-bis, del decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla          presente legge, e' il seguente:                 «Art. 27 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).          - (Omissis).                 2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma          2, il Ministero, secondo il principio di  sussidiarieta'  e          di  leale  collaborazione   con   gli   enti   territoriali          interessati:                   a)  definisce,  anche  in  concorso  con  le  altre          amministrazioni   interessate,   le   strategie   per    il          miglioramento  della  competitivita',   anche   a   livello          internazionale,  del  Paese  e  per  la  promozione   della          trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei  settori          produttivi,    collaborando    all'attuazione    di    tali          orientamenti;                   b) promuove, in coordinamento con  il  Dipartimento          di cui all'art. 3, comma  2,  del  decreto  legislativo  30          luglio 1999, n. 303, gli interessi del  sistema  produttivo          del  Paese   presso   le   istituzioni   internazionali   e          comunitarie di settore e facendo salve  le  competenze  del          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero          degli affari esteri e per  il  tramite  dei  rappresentanti          italiani presso tali organismi;                   c) definisce le politiche per lo sviluppo economico          e per favorire l'assunzione, da  parte  delle  imprese,  di          responsabilita' relative alle  modalita'  produttive,  alla          qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi,  alle          relazioni con il consumatore;                   d) studia la struttura e l'andamento  dell'economia          industriale e aziendale;                   e) (abrogata).».               Il testo vigente dell'art. 28 del  decreto  legislativo          30 luglio 1999, n.  300,  come  modificato  dalla  presente          legge, e' il seguente:                 «Art. 28. 1. Nel rispetto  delle  finalita'  e  delle          azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando  le          competenze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,          svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni          e i  compiti  di  spettanza  statale  nelle  seguenti  aree          funzionali:                   a) competitivita': politiche per lo sviluppo  della          competitivita' del sistema produttivo nazionale;  politiche          di promozione degli investimenti delle imprese al fine  del          superamento  degli  squilibri  di  sviluppo   economico   e          tecnologico, ivi compresi gli interventi a  sostegno  delle          attivita' produttive e gli strumenti  della  programmazione          negoziata,  denominati  contratti  di  programma,   inclusi          quelli   ricompresi   nell'ambito    dei    contratti    di          localizzazione,  patti  territoriali,  contratti  d'area  e          contratti di  distretto,  nonche'  la  partecipazione,  per          quanto   di   competenza   ed   al   pari    delle    altre          amministrazioni, agli accordi di programma  quadro,  ed  il          raccordo  con  gli  interventi  degli  enti   territoriali,          rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole          e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il          sostegno alle imprese ad alto tasso  di  crescita,  tenendo          conto  anche  delle  competenze  regionali;  politiche   di          supporto  alla  competitivita'  delle  grandi  imprese  nei          settori strategici; collaborazione  pubblico-privato  nella          realizzazione di iniziative  di  interesse  nazionale,  nei          settori  di   competenza;   politiche   per   i   distretti          industriali; sviluppo di reti  nazionali  e  internazionali          per l'innovazione di processo e  di  prodotto  nei  settori          produttivi; attivita' di regolazione delle crisi  aziendali          e delle procedure conservative delle imprese; attivita'  di          coordinamento con le societa' e gli  istituti  operanti  in          materia  di   promozione   industriale   e   di   vigilanza          sull'Istituto  per  la  promozione  industriale;   politica          industriale relativa alla partecipazione italiana al  Patto          atlantico e all'Unione europea; collaborazione  industriale          internazionale nei settori  aerospaziali  e  della  difesa,          congiuntamente   agli    altri    Ministeri    interessati;          monitoraggio sullo  stato  dei  settori  merceologici,  ivi          compreso,   per   quanto   di   competenza,   il    settore          agro-industriale,  ed  elaborazione  di  politiche  per  lo          sviluppo    degli    stessi;     iniziative     finalizzate          all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite          dalla crisi di particolari settori  industriali;  politiche          per l'integrazione degli  strumenti  di  agevolazione  alle          imprese  nel  sistema   produttivo   nazionale;   vigilanza          ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche  per          la  promozione  e  lo   sviluppo   della   cooperazione   e          mutualita';                   b) (abrogata);                   c) sviluppo economico: definizione degli  obiettivi          e delle linee di politica energetica e mineraria  nazionale          e   provvedimenti   ad   essi   inerenti;   rapporti    con          organizzazioni internazionali  e  rapporti  comunitari  nel          settore dell'energia,  ferme  restando  le  competenze  del          Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli          affari esteri, compresi il recepimento e  l'attuazione  dei          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  delle  Regioni;          attuazione dei processi  di  liberalizzazione  dei  mercati          energetici  e  promozione  della  concorrenza  nei  mercati          dell'energia e tutela dell'economicita' e  della  sicurezza          del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali          di trasporto dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e          definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche          di  ricerca,  incentivazione  e  interventi   nei   settori          dell'energia e delle miniere;  ricerca  e  coltivazione  di          idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica,  area          chimica, sicurezza  mineraria,  escluse  le  competenze  in          materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria  e          di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza          energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i          brevetti, i modelli industriali e per marchi di  impresa  e          relativi  rapporti   con   le   autorita'   internazionali,          congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per  la          parte   di   competenza;   politiche   di   sviluppo    per          l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche          di  incentivazione  per  la  ricerca  applicata  e   l'alta          tecnologia; politiche per la promozione e lo  sviluppo  del          commercio elettronico; partecipazione  ai  procedimenti  di          definizione delle migliori  tecnologie  disponibili  per  i          settori   produttivi;   politiche   nel    settore    delle          assicurazioni  e  rapporti  con  l'ISVAP,  per  quanto   di          competenza;  promozione  della  concorrenza   nel   settore          commerciale, attivita' di sperimentazione,  monitoraggio  e          sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al  fine          di assicurare il loro svolgimento  unitario;  coordinamento          tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del  sistema          fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti          commerciali  e  della   loro   evoluzione,   nel   rispetto          dell'ordinamento civile e della tutela  della  concorrenza;          sostegno  allo  sviluppo  della   responsabilita'   sociale          dell'impresa, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con          fornitori e consumatori e  nel  rispetto  delle  competenze          delle  altre  amministrazioni;  sicurezza  e  qualita'  dei          prodotti e degli impianti  industriali  ad  esclusione  dei          profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza          sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento  degli          organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di          prova per quanto di competenza; partecipazione  al  sistema          di certificazione ambientale, in particolare in materia  di          ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti,  ad  esclusione          di  quelli  agricoli  e  di  prima  trasformazione  di  cui          all'allegato I  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'          economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura  e          qualita' dei servizi destinati  al  consumatore,  ferme  le          competenze  delle  regioni   in   materia   di   commercio;          metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per          i consumatori e connessi  rapporti  con  l'Unione  europea,          ferme restando le competenze del Presidente  del  Consiglio          dei ministri,  gli  organismi  internazionali  e  gli  enti          locali;    attivita'    di    supporto     e     segreteria          tecnico-organizzativa   del   Consiglio    nazionale    dei          consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela  dei          consumatori nel  settore  turistico  a  livello  nazionale;          monitoraggio dei prezzi liberi e  controllati  nelle  varie          fasi di scambio ed indagini sulle normative,  sui  processi          di formazione dei prezzi e delle condizioni di  offerta  di          beni e servizi; controllo e vigilanza delle  manifestazioni          a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia          e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato          -  in  materia  di  giochi,  nonche'   di   prevenzione   e          repressione dei fenomeni  elusivi  del  relativo  monopolio          statale; vigilanza sul sistema delle camere  di  commercio,          industria,  artigianato  e  agricoltura,   secondo   quanto          disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e          sulla tenuta del registro delle imprese; politiche  per  lo          sviluppo dei servizi nei settori di  competenza;  vigilanza          sulle societa' fiduciarie e di  revisione  nei  settori  di          competenza.                 2. Il Ministero svolge altresi'  compiti  di  studio,          consistenti  in  particolare  nelle   seguenti   attivita':          redazione  del  piano  triennale  di  cui  al  comma  2-ter          dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche  riguardanti          i settori produttivi ed  elaborazione  di  iniziative,  ivi          compresa la definizione  di  forme  di  incentivazione  dei          relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare  la          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale;          valutazione delle  ricadute  industriali  conseguenti  agli          investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico          dei dati relativi agli interventi di  agevolazione  assunti          in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche  ai          fini del monitoraggio e  della  valutazione  degli  effetti          sulla  competitivita'  del  sistema  produttivo  nazionale;          rilevazione, elaborazione, analisi  e  diffusione  di  dati          statistici in materia energetica e  mineraria,  finalizzati          alla programmazione  energetica  e  mineraria;  ricerca  in          materia  di  tutela  dei  consumatori   e   degli   utenti;          monitoraggio  dell'attivita'  assicurativa  anche  ai  fini          delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta          ed  elaborazione   di   dati   e   rilevazioni   economiche          riguardanti il sistema turistico; rilevazione degli aspetti          socio-economici della cooperazione.                 3. Restano in ogni caso  ferme  le  competenze  degli          altri Ministeri.».               Il decreto luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale Serie Generale 7 febbraio 1946, n. 32.               Il  testo  vigente  dell'art.  33   del   decreto   del          Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:                 «Art. 33 (Posti commerciali). - In ciascuna  Missione          diplomatica,  sempre  che  non  escluso  dalla  particolare          natura della sua attivita', sono istituiti almeno un  posto          cui  sono  collegate  funzioni  commerciali  espletate   da          funzionari diplomatici e  almeno  un  posto  per  impiegati          della carriera degli assistenti commerciali. Sono  altresi'          istituiti  posti  collegati  a  funzioni  commerciali   per          funzionari diplomatici e posti per impiegati della carriera          degli assistenti commerciali negli  uffici  consolari  piu'          importanti; e' comunque istituito di norma almeno un  posto          per impiegati della carriera degli  assistenti  commerciali          in ciascun Consolato generale che non abbia sede in  citta'          ove si trovi la Missione diplomatica.                 Nelle  rappresentanze  permanenti  presso   Enti   ed          Organizzazioni internazionali sono istituiti i posti di cui          al comma precedente a seconda di  particolari  esigenze  di          servizio.».               Il  testo  vigente  dell'art.  34   del   decreto   del          Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:                 «Art.  34  (Destinazioni  e  accreditamenti).   -   I          movimenti del  personale  sono  disposti  per  esigenze  di          servizio.                 La destinazione, il trasferimento e il  richiamo  dei          funzionari  diplomatici  assegnati  a   posti   commerciali          qualificati ai sensi dell'art. 32,  terzo  comma,  e  degli          impiegati della carriera degli assistenti commerciali  sono          disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con          il Ministro per il commercio con l'estero, fatta  eccezione          per i funzionari non specializzati in  materia  commerciale          che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di          servizio  previsti  dalla  lettera  b)  del  secondo  comma          dell'art.  107.  I  nominativi  di   questi   ultimi   sono          previamente  comunicati  al  Ministero  del  commercio  con          l'estero.                 La notifica alle autorita' del Paese  in  cui  presta          servizio il personale all'estero e' effettuata in base alla          qualifica risultante dal  decreto  di  destinazione,  salvo          quanto puo' essere disposto con decreto  del  Ministro,  su          motivata proposta del  Consiglio  di  amministrazione,  per          particolari esigenze di servizio.               Il  testo  vigente  dell'art.  57   del   decreto   del          Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:                 «Art. 57 (Norme di funzionamento). -  Il  regolamento          stabilisce le norme necessarie per il  funzionamento  degli          uffici all'estero, le festivita' e gli orari che gli uffici          stessi devono osservare  nonche'  le  norme  relative  alla          tenuta della  corrispondenza  e  quelle  che  concernono  i          rapporti con le autorita' nazionali e straniere.».               Il testo  vigente  dell'art.  14  del  decreto-legge  6          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge  15  luglio  2011,  n.  111,  come  modificato  dalla          presente legge, e' il seguente:                 «Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino  di          enti ed organismi pubblici). - 1. A decorrere dalla data di          entrata in vigore del presente  decreto,  nel  rispetto  di          quanto previsto dall'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di  vigilanza          sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli          investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione          del patrimonio degli enti di  diritto  privato  di  cui  al          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene  esercitato          anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo  la          produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.                 2. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  COVIP,  sono          stabilite le  modalita'  con  cui  la  COVIP  riferisce  ai          Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo  di  cui          al comma 1 ai fini dell'esercizio delle  attivita'  di  cui          all'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  n.  509  del          1994 ed ai fini dell'assunzione dei  provvedimenti  di  cui          all'art. 2, commi  2,  4,  5  e  6,  del  predetto  decreto          legislativo.                 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle          politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in          materia di investimento  delle  risorse  finanziarie  degli          enti previdenziali, dei conflitti di interessi e  di  banca          depositaria, tenendo anche conto dei principi di  cui  agli          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.          252,  e  relativa  normativa  di  attuazione  e  di  quanto          previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo  30          giugno 1994, n. 509.                 4. I compiti di vigilanza attribuiti alla  COVIP  con          il presente decreto sono esercitati con le  risorse  umane,          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione          vigente.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  propri  compiti          istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di          personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro  e          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro          dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche          amministrazioni  mediante  collocamento  in  posizione   di          comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi          ordinamenti, con  contestuale  indisponibilita'  dei  posti          nell'amministrazione di provenienza.                 5. All'art. 3, comma 12, della legge 8  agosto  1995,          n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge          27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione          della spesa previdenziale" sono sostituite dalle  seguenti:          "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)",  con          contestuale trasferimento alla COVIP  delle  competenze  di          cui al citato art. 1, comma 763, della  legge  n.  296  del          2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa          previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di          cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.  509  e  al          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  il  predetto          Nucleo  svolge  esclusivamente  compiti  di   osservazione,          monitoraggio   e   analisi   della   spesa   previdenziale,          avvalendosi   dei   dati   messi   a   disposizione   dalle          amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.                 6. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3,  commi          27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  ed  al          fine della salvaguardia delle attivita'  e  delle  funzioni          attualmente svolte dalla societa' di cui all'art. 5-bis del          decreto-legge 23  aprile  1993,  n.  118,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  1993,  n.  202,  e          ritenute di preminente interesse  generale,  alla  data  di          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente          decreto  e'  costituita  la  societa'   a   responsabilita'          limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il          capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'          stabilito in  sede  di  costituzione  in  euro  15.000.  Il          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   assume   la          titolarita' della relativa  partecipazione,  che  non  puo'          formare  oggetto  di  diritti  a  favore  di  terzi,  e  il          Ministero per i beni e le attivita'  culturali  esercita  i          diritti del socio, sentito  il  Ministero  dell'economia  e          delle finanze, per quanto riguarda i profili  patrimoniali,          finanziari e statutari.                 7. All'onere  derivante  dalla  sottoscrizione  delle          quote di capitale per la costituzione della Societa' di cui          al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di          spesa di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  come          determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,          n. 220.                 8. Con decreto non avente  natura  regolamentare  del          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare          entro i trenta giorni successivi  alla  costituzione  della          societa' di cui al comma 6,  sono  individuate  le  risorse          umane,  strumentali  e   patrimoniali   appartenenti   alla          societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23  aprile          1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23          giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo  gratuito  alla          societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».                 9. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali          emana, annualmente, un atto di  indirizzo  contenente,  con          riferimento  a  tre   esercizi   sociali,   gli   obiettivi          strategici  della  societa'  di  cui  al  comma  6.  L'atto          d'indirizzo  riguarda  attivita'  e  servizi  di  interesse          generale, fra le quali sono ricomprese:                   a)  le  attivita'  di  conservazione,  restauro   e          valorizzazione  del  patrimonio  filmico,   fotografico   e          documentaristico trasferito  alla  societa'  ai  sensi  del          comma 8;                   b) la distribuzione di  opere  prime  e  seconde  e          cortometraggi sostenute dal  Ministero  per  i  beni  e  le          attivita' culturali ai sensi  del  decreto  legislativo  22          gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la          produzione  documentaristica  basata  prevalentemente   sul          patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto  di  indirizzo          non  possono  essere  ricomprese  attivita'  di  produzione          cinematografica ovvero di distribuzione di  opere  filmiche          diverse da quelle indicate nel punto b)  e  possono  essere          ricomprese   attivita'   strumentali,   di   supporto,    e          complementari   ai   compiti    espletati    nel    settore          cinematografico dalle competenti  strutture  del  Ministero          per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare          riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,          alla gestione, per conto dello Stato, dei  diritti  filmici          da  quest'ultimo  detenuti  a  qualunque  titolo,   nonche'          l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo  e          della annessa contabilita' speciale  di  cui  all'art.  12,          comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e          successive modificazioni.                 10. La  societa'  di  cui  al  comma  6  presenta  al          Ministro per i beni e le attivita' culturali  una  proposta          di  programma  coerente  con   gli   obiettivi   strategici          individuati nell'atto di indirizzo.  Il  programma  annuale          delle attivita' e' approvato dal Ministro, che  assegna  le          risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per          il funzionamento della societa', inclusa la  copertura  dei          costi per il personale.                 11. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in          vigore della presente  disposizione,  la  societa'  di  cui          all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile  1993,  n.  118,          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  1993,          n. 202, e' trasferita alla Societa'  Fintecna  s.p.a.  o  a          societa' da essa interamente controllata. Il  corrispettivo          del trasferimento e' determinato secondo le procedure e  ai          sensi del  comma  12.  Entro  trenta  giorni  dall'avvenuto          trasferimento,  la  societa'   trasferitaria   provvede   a          deliberare la messa in liquidazione della societa'.                 12. Entro i trenta giorni successivi  alla  messa  in          liquidazione della societa', si provvede alla nomina di  un          collegio  di  tre  periti  designati,  uno  dalla  societa'          trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita'          culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e          delle finanze  con  funzioni  di  presidente,  al  fine  di          effettuare,   entro   novanta   giorni,   una   valutazione          estimativa  dell'esito  finale  della  liquidazione   della          societa' trasferita.                 L'ammontare del compenso del collegio  di  periti  e'          determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e  delle          Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto  di          tutti i costi e gli oneri  necessari  per  la  liquidazione          della  societa'  trasferita,   ivi   compresi   quelli   di          funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il          corrispettivo per il trasferimento della societa',  che  e'          corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i          beni  e  le   attivita'   culturali.   Al   termine   della          liquidazione della societa'  trasferita,  il  collegio  dei          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il          corrispettivo pagato. Tale eventuale  maggiore  importo  e'          attribuito  alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del          migliore risultato conseguito nella  liquidazione.  Qualora          il valore stimato dell'esito finale della liquidazione  sia          negativo, il  collegio  dei  periti  determina  annualmente          l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le          attivita'  culturali  alla   societa'   trasferitaria   per          garantire l'intera copertura dei costi  di  gestione  della          societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero  per  i          beni e le attivita' culturali fara' fronte con  le  risorse          destinate  al  settore  cinematografico   nell'ambito   del          riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge          30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.                 13. Nel  decreto  di  cui  al  comma  8  puo'  essere          previsto il trasferimento al Ministero  per  i  beni  e  le          attivita' culturali di funzioni  attualmente  svolte  dalla          societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23  aprile          1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23          giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto  sono  stabilite          le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite  e          sono individuate le risorse umane  e  strumentali,  nonche'          quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire  al          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  mediante          corrispondente riduzione  del  trasferimento  a  favore  di          Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle  funzioni          previsto  dal  secondo  periodo,  i  dipendenti   a   tempo          indeterminato,   non   aventi    qualifica    dirigenziale,          attualmente in servizio presso la societa' di cui al  terzo          periodo del presente comma, che non siano  trasferiti  alla          societa' di cui al comma 6, ai  sensi  del  comma  8,  sono          inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le          attivita' culturali  sulla  base  di  apposita  tabella  di          corrispondenza approvata nel medesimo  decreto  di  cui  al          presente comma e previo espletamento di apposita  procedura          selettiva di verifica dell'idoneita'; il  Ministero  per  i          beni e le attivita' culturali provvede  conseguentemente  a          rideterminare le  proprie  dotazioni  organiche  in  misura          corrispondente al personale  effettivamente  trasferito;  i          dipendenti inquadrati mantengono il  trattamento  economico          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato          rispetto a quello previsto per il personale del  Ministero,          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a          qualsiasi titolo conseguiti.                 14. Tutte le operazioni compiute  in  attuazione  dei          commi dal 6 al 13 del  presente  articolo  sono  esenti  da          qualunque imposta diretta o  indiretta,  tassa,  obbligo  e          onere tributario comunque inteso o denominato.                 15. L'art. 7, comma 20, del decreto-legge  31  maggio          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30          luglio 2010,  n.  122,  si  interpreta  nel  senso  che  le          amministrazioni  di  destinazione  subentrano  direttamente          nella titolarita' di tutti i rapporti  giuridici  attivi  e          passivi degli enti soppressi, senza  che  tali  enti  siano          previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.                 16. Il corrispettivo previsto dall'art. 6, comma  16,          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'          versato entro il 15 dicembre  2011;  al  citato  comma  16,          settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra  il  Ministero          dell'economia e delle finanze» fino alla fine del  periodo,          sono   sostituite   dalle    seguenti:    «dal    Ministero          dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni  di          presidente, d'intesa dalla  societa'  trasferitaria  ed  il          predetto Ministero dell'economia e delle finanze».                 17. L'Istituto  nazionale  per  il  commercio  estero          (ICE) e' soppresso a decorrere dalla  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto.                 18.  E'  istituita  l'Agenzia   per   la   promozione          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese          italiane, denominata  «ICE  -  Agenzia  per  la  promozione          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese          italiane», ente dotato di personalita' giuridica di diritto          pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione          internazionale,  che  li  esercita,  per  le   materie   di          rispettiva competenza,  d'intesa  con  il  Ministero  dello          sviluppo economico e sentito il Ministero  dell'economia  e          delle finanze.                 18-bis.  I  poteri  di  indirizzo   in   materia   di          promozione e internazionalizzazione delle imprese  italiane          sono esercitati dal Ministro degli affari  esteri  e  della          cooperazione internazionale e dal Ministro  dello  sviluppo          economico. Le linee guida  e  di  indirizzo  strategico  in          materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle          imprese, anche per quanto riguarda la programmazione  delle          risorse, comprese quelle di cui al comma 19,  sono  assunte          da una cabina di regia, costituita senza nuovi  o  maggiori          oneri a carico della  finanza  pubblica,  copresieduta  dal          Ministro  dello  sviluppo  economico,  dal  Ministro  degli          affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative          italiane e dell'Associazione bancaria italiana.                 19. Le funzioni attribuite  all'ICE  dalla  normativa          vigente e le inerenti risorse di personale,  finanziarie  e          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi          e passivi, sono trasferiti, senza che sia  esperita  alcuna          procedura di liquidazione, anche giudiziale,  al  Ministero          dello sviluppo economico, il quale  entro  sei  mesi  dalla          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e'          conseguentemente riorganizzato ai  sensi  dell'art.  4  del          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive          modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le          risorse  gia'  destinate  all'ICE  per   il   finanziamento          dell'attivita' di promozione e  di  sviluppo  degli  scambi          commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella  C          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un          apposito  Fondo  per   la   promozione   degli   scambi   e          l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire  nello          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.          A decorrere dall'esercizio finanziario 2020,  il  fondo  e'          trasferito allo stato di  previsione  del  Ministero  degli          affari esteri e della cooperazione internazionale.                 20.   L'Agenzia   opera   al   fine   di   sviluppare          l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la          commercializzazione dei beni e  dei  servizi  italiani  nei          mercati internazionali,  e  di  promuovere  l'immagine  del          prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le  attivita'          utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in          particolare, offre servizi di  informazione,  assistenza  e          consulenza alle imprese italiane che operano nel  commercio          internazionale  e  promuove  la  cooperazione  nei  settori          industriale,    agricolo    e    agro-alimentare,     della          distribuzione e del terziario, al fine di  incrementare  la          presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.          Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia  opera          in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,          industria, artigianato  e  agricoltura,  le  organizzazioni          imprenditoriali e gli altri  soggetti  pubblici  e  privati          interessati. Con decreto del Ministro degli affari esteri e          della  cooperazione   internazionale   sono   indicate   le          modalita'  applicative  e   la   struttura   amministrativa          responsabile per assicurare alle singole  imprese  italiane          ed  estere  l'assistenza  e  il  raccordo  con  i  soggetti          pubblici e le possibilita'  di  accesso  alle  agevolazioni          disponibili  per  favorire  l'operativita'   delle   stesse          imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.                 21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,          al proprio interno, dal consiglio  di  amministrazione,  il          consiglio di amministrazione, costituito da cinque  membri,          di cui uno con funzioni di presidente, e  il  collegio  dei          revisori   dei   conti.   I   membri   del   consiglio   di          amministrazione sono nominati con  decreto  del  Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          Ministri, su proposta del Ministro degli  affari  esteri  e          della cooperazione internazionale. Uno dei cinque membri e'          designato dal Ministro dello sviluppo economico.  I  membri          del consiglio di amministrazione sono  scelti  tra  persone          dotate di  indiscusse  moralita'  e  indipendenza,  alta  e          riconosciuta professionalita' e competenza nel settore.  La          carica di componente del consiglio  di  amministrazione  e'          incompatibile con incarichi politici elettivi. Le  funzioni          di controllo di regolarita' amministrativo-contabile  e  di          verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono          affidate al collegio dei revisori, composto di  tre  membri          ed un  membro  supplente,  designati  dai  Ministeri  degli          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  dello          sviluppo economico e dell'economia  e  delle  finanze,  che          nomina anche  il  supplente.  La  presidenza  del  collegio          spetta al  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze. I membri del  consiglio  di  amministrazione          dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere          confermati  una  sola  volta.  All'Agenzia  si  applica  il          decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.  E'  esclusa          l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di          cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.                 22.  Il  direttore  generale   svolge   funzioni   di          direzione,  coordinamento  e  controllo   della   struttura          dell'Agenzia, secondo le modalita'  ed  i  limiti  previsti          dallo  statuto.  Formula,  d'intesa  con   il   Presidente,          proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai          programmi e alle deliberazioni approvate dal  consiglio  di          amministrazione  ed   alle   disposizioni   operative   del          presidente,  assicurando  altresi'   gli   adempimenti   di          carattere tecnico-amministrativo, relativi  alle  attivita'          dell'Agenzia  ed  al  perseguimento  delle  sue   finalita'          istituzionali. Il direttore generale  e'  nominato  per  un          periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al          direttore generale non si applica il comma 8  dell'art.  19          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.                 23. I compensi spettanti ai membri del  consiglio  di          amministrazione sono determinati con decreto  del  Ministro          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in          conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica          e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti  di          similari dimensioni. Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione          del presente comma sono coperti nell'ambito  delle  risorse          di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e  26-quater.          Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai  membri  del          consiglio  di  amministrazione  si  applica  il   comma   5          dell'art. 1 del presente decreto.                 24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia          delibera lo statuto, il regolamento di  organizzazione,  di          contabilita', la  dotazione  organica  del  personale,  nel          limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono          trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto          con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono          formulare i propri rilievi  entro  novanta  giorni  per  lo          statuto ed entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i          restanti atti. Il piano annuale di  attivita'  e'  definito          tenuto conto  delle  proposte  provenienti,  attraverso  il          Ministero  degli  affari   esteri,   dalle   rappresentanze          diplomatiche e consolari.                 25.  L'Agenzia  opera  all'estero  nell'ambito  delle          Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  con   modalita'          stabilite con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e          della cooperazione internazionale. Con il medesimo  decreto          e'  individuato,  su  proposta   del   direttore   generale          dell'Agenzia,   il   contingente   massimo   di   personale          all'estero nell'ambito della dotazione organica di  cui  al          comma 24. Il personale all'estero puo'  essere  notificato,          secondo le procedure previste dall'art. 31 del decreto  del          Presidente della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  in          conformita' alle  convenzioni  di  Vienna  sulle  relazioni          diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini          esistenti  nei  Paesi  di  accreditamento.  Il  funzionario          responsabile  dell'ufficio   e'   accreditato   presso   le          autorita'  locali  in  lista   diplomatica.   Il   restante          personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale          tecnico-amministrativo.    Il    personale     dell'Agenzia          all'estero opera nel quadro delle  funzioni  di  direzione,          vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in  linea  con          le  strategie  di  internazionalizzazione   delle   imprese          definite dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis.                 26. In sede di prima applicazione, con i  decreti  di          cui  al  comma  26-bis,  e'   trasferito   all'Agenzia   un          contingente  massimo  di  450   unita',   provenienti   dal          personale dipendente a tempo  indeterminato  del  soppresso          istituto, da individuarsi sulla  base  di  una  valutazione          comparativa per  titoli.  Il  personale  locale,  impiegato          presso gli uffici all'estero  del  soppresso  istituto  con          rapporti  di   lavoro,   anche   a   tempo   indeterminato,          disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato  estero,  e'          attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale          locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza          diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di  vigilanza  e          direzione, al fine dell'impiego del personale in  questione          nell'ambito della Rappresentanza stessa.                 26-bis.  Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura   non          regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il          Ministro  degli  affari  esteri  per  le  materie  di   sua          competenza, si provvede, nel rispetto  di  quanto  previsto          dal comma 26  e  dalla  lettera  b)  del  comma  26-sexies,          all'individuazione  delle   risorse   umane,   strumentali,          finanziarie,  nonche'  dei  rapporti  giuridici  attivi   e          passivi facenti capo al soppresso istituto,  da  trasferire          all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con  i          medesimi decreti si provvede a rideterminare  le  dotazioni          organiche del Ministero dello sviluppo economico in  misura          corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo          indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle          finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti,  le          occorrenti variazioni di bilancio.                 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione  del          Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi  dell'art.          11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.          196, ed  e'  destinata  all'erogazione  all'Agenzia  di  un          contributo annuale per il finanziamento delle attivita'  di          promozione all'estero  e  di  internazionalizzazione  delle          imprese italiane. A decorrere dall'anno  2012  e'  altresi'          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello          sviluppo  economico  un  apposito  capitolo  destinato   al          finanziamento  delle  spese  di   funzionamento,   la   cui          dotazione e' determinata ai sensi dell'art.  11,  comma  3,          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  e  di  un          apposito capitolo  per  il  finanziamento  delle  spese  di          natura obbligatoria della medesima Agenzia.  Il  contributo          erogato per il finanziamento delle attivita' di  promozione          all'estero  e  di  internazionalizzazione   delle   imprese          italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese          fisse per il personale dipendente.                 26-quater. Le entrate dell'Agenzia  sono  costituite,          oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:                   a) eventuali assegnazioni per la  realizzazione  di          progetti   finanziati    parzialmente    o    integralmente          dall'Unione europea;                   b)  corrispettivi   per   servizi   prestati   agli          operatori pubblici o privati e compartecipazioni  di  terzi          alle iniziative promozionali;                   c) utili delle societa' eventualmente costituite  o          partecipate;                   d) altri proventi patrimoniali e di gestione.                 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle  proprie  spese          di funzionamento e alle spese relative  alle  attivita'  di          promozione  all'estero   e   internazionalizzazione   delle          imprese italiane nei limiti delle  risorse  finanziarie  di          cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.                 26-sexies.  Sulla  base  delle  linee  guida   e   di          indirizzo strategico determinate dalla cabina di  regia  di          cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello  sviluppo          economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per          quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia  e          delle finanze, l'Agenzia provvede entro  sette  mesi  dalla          costituzione a:                   a) una riorganizzazione  degli  uffici  di  cui  al          comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e          Milano. Il Ministero dello sviluppo  economico,  l'Agenzia,          le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato          e  agricoltura  possono  definire  opportune   intese   per          individuare   la   destinazione   delle   risorse    umane,          strumentali e finanziarie assegnate alle  sedi  periferiche          soppresse;                   b)  una   rideterminazione   delle   modalita'   di          svolgimento delle attivita' di  promozione  fieristica,  al          fine di conseguire risparmi nella misura di  almeno  il  20          per cento  della  spesa  media  annua  per  tali  attivita'          registrata nell'ultimo triennio;                   c) una concentrazione delle attivita' di promozione          sui settori strategici e  sull'assistenza  alle  piccole  e          medie imprese.                 26-septies. I dipendenti a  tempo  indeterminato  del          soppresso istituto, fatto  salvo  quanto  previsto  per  il          personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)  del  comma          26-sexies, sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello          sviluppo economico,  sulla  base  di  apposite  tabelle  di          corrispondenza  approvate  con  uno  o  piu'  decreti   del          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la          semplificazione, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e          delle  finanze,  assicurando   l'invarianza   della   spesa          complessiva. L'eventuale trasferimento di  dipendenti  alle          Regioni o alle Camere di commercio, industria,  artigianato          e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di  cui          al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri          per la finanza pubblica.                 26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello          sviluppo  economico  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma  18          mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza          nonche' il trattamento economico fondamentale e  accessorio          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui   tale          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto          per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato          dai contratti collettivi nazionali di lavoro del  personale          dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e'  attribuito  per          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo          conseguiti. Dall'attuazione del presente comma  non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica.                 26-novies.  L'Agenzia  si   avvale   del   patrocinio          dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  43  del          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.                 26-decies. Il controllo  sulla  gestione  finanziaria          dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai  sensi          della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di  cui          all'art. 12 della legge stessa.                 27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.                 28. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  crescita          del  settore  ippico,   di   riduzione   della   spesa   di          funzionamento,   di   incremento   dell'efficienza   e   di          miglioramento  della  qualita'  dei  servizi,  nonche'   di          assicurare   la   trasparenza   e   l'imparzialita'   nello          svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e          con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto  legislativo          30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal          decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  l'UNIRE          e' trasformato in  Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore          ippico - ASSI con il compito di promuovere  l'incremento  e          il miglioramento qualitativo  e  quantitativo  delle  razze          equine,  gestire  i  libri   genealogici,   revisionare   i          meccanismi   di   programmazione   delle    corse,    delle          manifestazioni  e  dei  piani  e  programmi  allevatoriali,          affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile  2006,          n. 163,  il  servizio  di  diffusione  attraverso  le  reti          nazionali ed interregionali delle riprese televisive  delle          corse,  valutare  le  strutture  degli  ippodromi  e  degli          impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento,          secondo parametri internazionalmente  riconosciuti.  L'ASSI          subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi  e          passivi dell'UNIRE. Il  potere  di  indirizzo  e  vigilanza          sull'Agenzia e' esercitato  dal  Ministro  delle  politiche          agricole, alimentari e forestali. L'incarico  di  direttore          generale,  nonche'  quello  di  componente   del   comitato          direttivo e del collegio dei revisori  dell'Agenzia  ha  la          durata di tre anni.                 29. Il personale dell'UNIRE con  rapporto  di  lavoro          subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di          entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio          rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva          di tale  personale  costituisce  il  limite  massimo  della          dotazione  organica   dell'Agenzia.   Nei   confronti   del          personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina          prevista dai contratti collettivi  nazionali  del  comparto          degli enti pubblici non  economici  e  dell'Area  VI  della          dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le  risorse          finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato  per          l'UNIRE».               Il testo vigente dell'art. 4, comma 61, della legge  24          dicembre 2003,  n.  350,  come  modificato  dalla  presente          legge, e' il seguente:                 «61. E' istituito presso il Ministero delle attivita'          produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di          euro per il 2004, 30 milioni di  euro  per  il  2005  e  20          milioni di euro a decorrere dal 2006, per la  realizzazione          di  azioni  a  sostegno  di   una   campagna   promozionale          straordinaria  a  favore  del  "made   in   Italy",   anche          attraverso la regolamentazione dell'indicazione di  origine          o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci          integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate          ai sensi della normativa europea  in  materia  di  origine,          nonche' per il potenziamento delle  attivita'  di  supporto          formativo  e  scientifico  particolarmente   rivolte   alla          diffusione del "made in Italy"  nei  mercati  mediterranei,          dell'Europa continentale e orientale, a  cura  di  apposita          sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo          30 luglio 1999, n. 287, collocata  presso  due  delle  sedi          periferiche  esistenti,  con  particolare  attenzione  alla          naturale vocazione geografica di ciascuna  nell'ambito  del          territorio nazionale. A  tale  fine,  e  per  l'adeguamento          delle   relative   dotazioni   organiche,   e'    destinato          all'attuazione delle  attivita'  di  supporto  formativo  e          scientifico indicate al periodo precedente un  importo  non          superiore a 5 milioni di  euro  annui.  Tale  attivita'  e'          svolta prioritariamente dal  personale  del  ruolo  di  cui          all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto  del          Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale,          per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi  e          gli adeguamenti sul trattamento  economico  complessivo  in          godimento  secondo  l'ordinamento  di  provenienza,  e   il          riconoscimento automatico della progressione  in  carriera,          nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate          all'ente di cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  30          luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 possono essere versate          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate          agli anni successivi. Si applica il regolamento di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre  1999,          n. 469. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2020  il          fondo di cui al presente comma e' trasferito allo stato  di          previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della          cooperazione internazionale».               Il testo  vigente  dell'art.  30,  commi  1  e  2,  del          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:                 «1. Al fine di ampliare il numero delle  imprese,  in          particolare  piccole  e  medie,  che  operano  nel  mercato          globale,  espandere  le  quote   italiane   del   commercio          internazionale, valorizzare l'immagine del  Made  in  Italy          nel mondo, sostenere  le  iniziative  di  attrazione  degli          investimenti esteri in Italia, il Ministro  dello  sviluppo          economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni  dalla          data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  Piano          per  la  promozione  straordinaria  del  Made  in  Italy  e          l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di  cui          al presente comma e'  adottato  d'intesa  con  il  Ministro          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e          forestali con riferimento alle azioni di cui  al  comma  2,          lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole  e          agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per  la          realizzazione delle suddette azioni. Le modifiche al  piano          di cui al presente comma  sono  adottate  con  decreto  del          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione          internazionale, d'intesa con  il  Ministro  dello  sviluppo          economico  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole          alimentari e forestali con riferimento alle azioni  di  cui          al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle  imprese          agricole  e  agroalimentari,  nonche'  alle  iniziative  da          adottare per la realizzazione delle suddette azioni.                 2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in  particolare          le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:                   a)  iniziative  straordinarie   di   formazione   e          informazione sulle opportunita' offerte dai mercati  esteri          alle imprese in particolare piccole e medie;                   b)  supporto  alle  piu'  rilevanti  manifestazioni          fieristiche italiane di livello internazionale;                   c) valorizzazione delle produzioni  di  eccellenza,          in  particolare  agricole  e   agroalimentari,   e   tutela          all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualita'  e          di origine delle imprese e dei prodotti;                   d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani          nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi  con          le reti di distribuzione;                   e) realizzazione di un segno distintivo unico,  per          le  iniziative   di   promozione   all'estero   e   durante          l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole  e          agroalimentari che siano rappresentative della  qualita'  e          del patrimonio enogastronomico italiano;                   f)  realizzazione   di   campagne   di   promozione          strategica nei mercati piu' rilevanti  e  di  contrasto  al          fenomeno dell'Italian sounding;                   g)  sostegno  all'utilizzo   degli   strumenti   di          e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;                   h)   realizzazione   di   tipologie    promozionali          innovative per l'acquisizione  e  la  fidelizzazione  della          domanda dei mercati esteri;                   i)  rafforzamento  organizzativo  delle  start   up          nonche' delle micro, piccole e medie imprese in particolare          attraverso l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  in          forma di voucher;                   l)  sostegno  ad  iniziative  di  promozione  delle          opportunita'  di  investimento  in   Italia,   nonche'   di          accompagnamento e assistenza degli  investitori  esteri  in          Italia;                   l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la          partecipazione a bandi europei ed internazionali.».               La legge 24 aprile 1990, n. 100, modificata da presente          decreto, e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  3          maggio 1990, n. 101.               Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con          modificazioni, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019,  n.          151.               La legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002, n. 293.               La legge 21 marzo 2001,  n.  84,  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2001, n. 76.               Il decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio   2005,   n.   80,          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111.               Il  testo  dell'art.  1,  comma  932,  della  legge  27          dicembre 2006, e' il seguente:                 «932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa          destinati ad operazioni di venture  capital  in  Paesi  non          aderenti  all'Unione  europea  nonche'  il  fondo  di   cui          all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,          n. 84, sono unificati in un unico fondo.».               La legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302.               Il  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   143,          modificata  dal  presente  decreto,  e'  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.               Il decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,          con modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,          modificato  dal  presente  decreto,  e'  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195.               La legge 1 luglio 1970, n.  518,  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1970, n. 182.               La legge  20  ottobre  1990,  n.  304,  modificata  dal          presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26          ottobre 1990, n. 251.               La legge 18 novembre 1995,  n.  496,  modificata  dalla          presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  25          novembre 1995, n. 276.               Il  decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.  221,          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2014, n. 13.               La legge 9 luglio 1990, n.  185,  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163.               Il testo dell'art. 4-bis, del decreto-legge  12  luglio          2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018,  n.  97,          e' il seguente:                 «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.».   |  
|   |                                 Art. 3   Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle  carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle  forze  di  polizia e delle forze armate. 
   1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge  4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1° dicembre 2018, n. 132, sono determinate in  euro  68,70  milioni  per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro  119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per  l'anno  2021,  euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno  2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni  per  l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro  118,90  milioni  per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.   2. Ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  31  dicembre 2009,  n.  196,  al   fine   di   garantire   copertura   finanziaria all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132,  le  risorse  iscritte sul fondo di cui al comma 1,  sono  ridotte  di  euro  8.000.000  per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.   3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di euro  6.500.000  per  l'anno  2019,  di  euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per  l'anno  2021  e  di euro 3.800.000 per l'anno 2022.   4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro  6.500.000  per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022,  a  euro  17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:     a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000  per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro  7.000.000  per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del  fondo  di  cui  al comma 1;     b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a  euro  11.000.000 per l'anno 2024  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.   5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi  per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle  Forze armate di cui all'articolo 1, comma  688,  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, cosi' come incrementato dall'articolo 27, comma 1,  del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  e  dall'articolo   10   del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' autorizzata la spesa  aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il  periodo  dal  1° luglio al 31 dicembre 2019.   7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari  ad  euro  4.645.204,  si provvede con le  risorse  iscritte  sullo  stato  di  previsione  del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante  riduzione  di  euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del  decreto  legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo  di  parte  corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento  dei  residui passivi, istituito ai sensi  dell'articolo  34-ter,  comma  5,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge  4          ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla          legge 1° dicembre 2018, n.  132  (Disposizioni  urgenti  in          materia  di  protezione  internazionale   e   immigrazione,          sicurezza pubblica nonche' misure per la funzionalita'  del          Ministero   dell'interno   e    l'organizzazione    e    il          funzionamento dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla          criminalita' organizzata.):                 «Art.  35  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di          riordino dei ruoli e delle  carriere  del  personale  delle          Forze di polizia e delle Forze armate). -  1.  Al  fine  di          adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei          ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia          e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,          volti a correggere ed integrare il decreto  legislativo  29          maggio 2017, n. 94, e  il  decreto  legislativo  29  maggio          2017, n. 95, e' istituito un apposito fondo nello stato  di          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel          quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione  di          spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo,  della          legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  con  riferimento  alle          risorse gia'  affluite  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,          lettera a), del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,          n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'art.  8,  comma          6, della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  alle  quali  si          aggiunge una quota  pari  a  5.000.000  euro,  a  decorrere          dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente  di          natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e          d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.».               - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e          finanza pubblica.):                 «Art. 17 (Legge di contabilita' e finanza  pubblica).          - (Omissis).                 2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi          di copertura.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettere  a)          e b) della legge 1° dicembre 2018, n. 132  (Conversione  in          legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018,          n.  113,  recante  disposizioni  urgenti  in   materia   di          protezione   internazionale   e   immigrazione,   sicurezza          pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero          dell'interno  e   l'organizzazione   e   il   funzionamento          dell'Agenzia   nazionale   per   l'amministrazione   e   la          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla          criminalita' organizzata. Delega al Governo in  materia  di          riordino dei ruoli e delle  carriere  del  personale  delle          Forze di polizia e delle Forze armate.):                 «Art. 1 - (Omissis).                 2. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  il  30          settembre 2019:                   a)  uno  o   piu'   decreti   legislativi   recanti          disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e          delle carriere del personale  delle  Forze  armate  nonche'          correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;                   b) uno o piu' ulteriori decreti legislativi recanti          disposizioni integrative in materia di revisione dei  ruoli          del personale delle Forze di polizia nonche' correttive del          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.                   (Omissis).».               - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,  del          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza          pubblica.):                 «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di          definizione di illeciti edilizi.). - (Omissis).                 5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».               - Si riporta il testo vigente dell'art. 1,  comma  688,          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):                 «Art. 1 - (Omissis).                 688. Al fine di assicurare, anche in  relazione  alle          straordinarie esigenze di  prevenzione  e  contrasto  della          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli          interventi  di  cui  all'art.  24,  commi  74  e  75,   del          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'          di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del  decreto-legge          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al  31          dicembre 2019, limitatamente ai  servizi  di  vigilanza  di          siti e obiettivi sensibili,  l'impiego  di  un  contingente          pari a 7.050 unita' di personale  delle  Forze  armate.  Si          applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2          e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.  Per          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di          euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  con          specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale          di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale  di          cui al comma 75 dell'art. 24 del  decreto-legge  1°  luglio          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3          agosto 2009, n. 102.                 (Omissis).               - Si riporta  il  testo  dell'art.  27,  comma  1,  del          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di          ricostruzione a seguito di eventi sismici):                 «Art.  27  (Presidio  zona  rossa   dei   comuni   di          Casamicciola Terme e Lacco Ameno). - 1. Dopo l'art. 18  del          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130,  e'          inserito il seguente:                   "Art. 18-bis (Presidio zona  rossa  dei  Comuni  di          Casamicciola  Terme  e  Lacco  Ameno).  -  1.  Al  fine  di          rafforzare il dispositivo di vigilanza  e  sicurezza  della          zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco  Ameno,          interessati dagli eventi sismici del  21  agosto  2017,  il          contingente di personale militare di cui all'art. 1,  comma          688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato          di 15 unita' dalla data di entrata in vigore  del  presente          articolo e fino  al  31  dicembre  2019.  Si  applicano  le          disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1,  2  e  3,  del          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 2.  Agli          oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  ad  euro          418.694 per il 2019, si provvede  a  valere  sulle  risorse          finanziarie di cui all'art. 19.".               - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 14          giugno 2019, n. 53, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 8  agosto  2019,  n.  138  (Disposizioni  urgenti  in          materia di ordine e sicurezza pubblica):                 «Art.  10  (Misure  urgenti  per  il   presidio   del          territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019). - 1.          Al  fine  di  corrispondere  alle  esigenze  di   sicurezza          connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019,  il          contingente di personale delle Forze armate di cui all'art.          1, comma  688,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,          limitatamente ai servizi di vigilanza a  siti  e  obiettivi          sensibili, e' incrementato, a partire dal 20 giugno 2019  e          fino al  14  luglio  2019,  di  ulteriori  500  unita'.  Si          applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2          e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92,  convertito,          con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125.          L'impiego del predetto contingente e' consentito nei limiti          della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.               2. Ai fini dell'attuazione del comma 1  e'  autorizzata          la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale          di cui al comma 74 dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3          agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante          corrispondente utilizzo delle risorse  iscritte  sul  Fondo          per il federalismo amministrativo di parte corrente di  cui          alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di          previsione del Ministero dell'interno.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  613  del  decreto          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento          militare):                 «Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere          alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese          di cui all'art. 550 e ai bisogni di cui  all'art.  552,  e'          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della          difesa un fondo a disposizione.                 2. Il prelevamento  di  somme  da  tale  fondo  e  la          iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con  decreto  del          Ministro dell'economia e delle finanze.                 3. I  capitoli  a  favore  dei  quali  possono  farsi          prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco  da          annettersi allo stato di  previsione  del  Ministero  della          difesa.».               - Si riporta il testo dell'art. 34-ter, comma 5,  della          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e          finanza pubblica):                 «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale          dei residui passivi). - (Omissis).                 5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di          previsione delle amministrazioni interessate.».   |  
|   |                               Art. 3-bis   Incremento del fondo di  cui  all'articolo  35  del  decreto-legge  4  ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre 2018, n. 132. 
   1. Per le finalita' di cui  all'articolo  35  del  decreto-legge  4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1° dicembre 2018, n. 132, il  fondo  ivi  previsto  e'  incrementato  di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.   2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni  e  ai  programmi  di spesa  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,  come   indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               Per il testo dell'art. 35 del decreto-legge  4  ottobre          2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°          dicembre 2018, n. 132, si veda  nei  riferimenti  normativi          all'art. 3.   |  
|   |                               Art. 3-ter   Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto  legislativo  13                        ottobre 2005, n. 217 
   1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1  annesso  al presente decreto.   2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2  annesso  al presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               Le tabelle B e C allegate  al  decreto  legislativo  13          ottobre 2005, n. 217, come modificate dalla presente  legge          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili          del fuoco a norma dell'art. 2 della L. 30  settembre  2004,          n.  252.)  riguardano,  rispettivamente,   qualifiche   dei          dirigenti del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e          incarichi di funzione ad essi conferibili  e  misure  dello          stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e  mensile          e dell'assegno di  specificita'  del  personale  del  Corpo          Nazionale dei vigili del fuoco.   |  
|   |                                 Art. 4   Istituzione della Struttura tecnica  per  il  controllo  interno  del           Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
   1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di  regolarita' amministrativa e contabile e di controllo di gestione, e'  istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti,  una  struttura  tecnica,   operante   alle   dirette dipendenze  del  Ministro  e  denominata  Struttura  tecnica  per  il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta   da   un   dirigente    appartenente    esclusivamente    all' amministrazione dello Stato.   2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  5  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  dagli  articoli  14  e  30  del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e  dall'articolo  12  del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma  1 svolge le seguenti attivita':     a) stabilisce i criteri per assicurare la  migliore  e  razionale utilizzazione  delle  risorse  pubbliche  mediante  il  controllo  di gestione,  nonche'  i  parametri  del  controllo  interno  secondo  i principi di efficienza, efficacia ed economicita' anche  al  fine  di misurare i risultati dell'attivita' amministrativa sotto  il  profilo della funzionalita' organizzativa;     b)  sulla  base  di  parametri  definiti  in  raccordo   con   il Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6  novembre  2012,  n.  190  e  con l'Organismo  indipendente  di   valutazione   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti di cui  all'articolo  14  del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila  e  svolge  verifiche  di audit  interno,  anche  a  campione,  sulla  conformita'  dell'azione amministrativa  dei  Provveditorati  interregionali  per   le   opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici  del  Ministero  delle infrastrutture e dei  trasporti  alle  vigenti  disposizioni  e  alle specifiche direttive  del  Ministro  in  materia  di  organizzazione, funzionamento,   prevenzione   della   corruzione,   trasparenza    e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' ai principi di imparzialita', efficacia, efficienza  ed  economicita',  anche  ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui  all'articolo  14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   3.  In  deroga  alla  dotazione  organica   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti, alla  Struttura  tecnica  di  cui  al comma 1 sono assegnate quindici unita'  di  personale,  dotate  delle necessarie  competenze  ed  esperienze,  di  cui  una  con  qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica  dirigenziale  di livello non generale e dodici funzionari di  Area  III  del  comparto funzioni centrali.  Il  personale  di  livello  non  dirigenziale  e' individuato  tra  il  personale  dei  ruoli   del   Ministero   delle infrastrutture e dei  trasporti  ovvero,  con  trattamento  economico complessivo a carico dell'amministrazione  di  destinazione,  tra  il personale dei ruoli delle  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165  del 2001, che viene collocato in posizione di comando  o  fuori  ruolo  o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n. 127,  e  l'articolo  56,  settimo  comma,  del  testo   unico   delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali  di  cui  al primo  periodo  non  si  applicano  i  limiti  percentuali   previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata  previsti  dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.   4. In aggiunta al contingente di  cui  al  comma  3,  la  Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, puo' avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati  ai  sensi  dell'articolo  7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   5.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e' autorizzato,  fino  al  31  luglio  2020,  a  procedere,  anche   con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi  quelli  di  diretta collaborazione, mediante uno  o  piu'  regolamenti  adottati,  previo parere del  Consiglio  di  Stato,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di  cui  al primo periodo sono adottati senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica e sono soggetti  al  controllo  preventivo  di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data  di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari  a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni  di  euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro  400.000  per  l'anno  2019, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota  di  entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo  1,  comma  238,  terzo  periodo,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 le  parole:  «di  7.309.900  euro  a  decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «di  5.809.900  euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2021».   6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente: «Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le  modalita' indicate nei commi da 3  a  5,  sulle  condizioni  di  sicurezza  del sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e autostradali»;     b) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti  a garantire   al   personale   autorizzato    dell'Agenzia    l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi  legali  e operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente».  
           Riferimenti normativi 
               Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino          e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio          e valutazione dei costi, dei  rendimenti  e  dei  risultati          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.               - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio          1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):                 «Art.  5  (I  dipartimenti).  -  In  vigore  dal   14          settembre  1999  1.  I  dipartimenti  sono  costituiti  per          assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni          del ministero.  Ai  dipartimenti  sono  attribuiti  compiti          finali concernenti grandi aree  di  materie  omogenee  e  i          relativi  compiti  strumentali,  ivi  compresi  quelli   di          indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione  in  cui          si   articolano   i   dipartimenti   stessi,   quelli    di          organizzazione  e  quelli   di   gestione   delle   risorse          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.                 2.  L'incarico  di  capo   del   dipartimento   viene          conferito in conformita' alle disposizioni di cui  all'art.          19 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e          successive modificazioni ed integrazioni.                 3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,          in attuazione degli indirizzi del ministro.                 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel          dipartimento stesso.                 5. Nell'esercizio dei poteri  di  cui  ai  precedenti          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:                   a) determina i programmi per dare  attuazione  agli          indirizzi del ministro;                   b)  alloca  le   risorse   umane,   finanziarie   e          strumentali  disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi          secondo principi di economicita', efficacia ed  efficienza,          nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;                   c)   svolge    funzioni    di    propulsione,    di          coordinamento, di controllo e di  vigilanza  nei  confronti          degli uffici del dipartimento;                   d) promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;                   e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del          dipartimento;                   f) e' sentito dal ministro ai  fini  dell'esercizio          del potere di proposta per il conferimento degli  incarichi          di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,          ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto  legislativo  3          febbraio 1993, n. 29;                   g)  puo'  proporre  al  ministro   l'adozione   dei          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;                   h) e' sentito dal ministro  per  l'esercizio  delle          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.                 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5,  del          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono  essere          definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.».               - Si  riportano  gli  articoli  14  e  30  del  decreto          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e          trasparenza delle pubbliche amministrazioni):                 «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della          performance). - In vigore  dal  22  giugno  2017.  1.  Ogni          amministrazione, singolarmente o in forma associata,  senza          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota  di          un Organismo indipendente di valutazione della performance.          Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   assicura   la          corretta  istituzione  e   composizione   degli   Organismi          indipendenti di valutazione.                 2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di          cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente          all'organo di indirizzo politico-amministrativo.                 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni          possono istituire l'Organismo in forma monocratica.                 2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica          individua i casi in cui sono istituiti Organismi in                 3.                 4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della          performance:                   a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e          raccomandazioni ai vertici amministrativi;                   b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al          Dipartimento della funzione pubblica;                   c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito          istituzionale dell'amministrazione;                   d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di          cui al Titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e          della professionalita';                   e) propone, sulla base del sistema di cui  all'art.          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;                   f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla          base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma  10,          del decreto legge n. 90 del 2014;                   g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al          presente Titolo;                   h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di          promozione delle pari opportunita'.                   4-bis. Gli Organismi  indipendenti  di  valutazione          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione          dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e          delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le          modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.                   4-ter. Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al          comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso          a   tutti   gli    atti    e    documenti    in    possesso          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di          regolarita'        amministrativa        e        contabile          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi          competenti.                   5.                   6. La validazione della Relazione sulla performance          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui          al Titolo III.                   7.                   8.  I  componenti  dell'Organismo  indipendente  di          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili          rapporti nei tre anni precedenti la designazione.                   9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione          e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse          necessarie all'esercizio delle relative funzioni.                   10.  Il  responsabile   della   struttura   tecnica          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance          nelle amministrazioni pubbliche.                   11. Agli oneri derivanti dalla costituzione  e  dal          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate          ai servizi di controllo interno.»                 «Art. 30 (Norme transitorie e abrogazioni). -  1.  La          Commissione di cui  all'art.  13  e'  costituita  entro  30          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto.                 2. Gli Organismi indipendenti di cui all'art. 14 sono          costituiti  entro  il  30  aprile  2010.  Fino  alla   loro          costituzione continuano ad operare gli uffici e i  soggetti          preposti   all'attivita'   di   valutazione   e   controllo          strategico di cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  30          luglio 1999, n. 286.                 3. In sede di prima attuazione del presente  decreto,          gli Organismi indipendenti di cui all'art.  14  provvedono,          entro il 30 settembre  2010,  sulla  base  degli  indirizzi          della Commissione di cui all'art. 13 a definire  i  sistemi          di valutazione della performance di cui all'art. 7 in  modo          da assicurarne la piena operativita'  a  decorrere  dal  1°          gennaio 2011. La Commissione effettua il  monitoraggio  sui          parametri e i modelli di riferimento dei  predetti  sistemi          ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera d).                 4. A decorrere dal 30 aprile 2010  sono  abrogate  le          seguenti disposizioni del  decreto  legislativo  30  luglio          1999, n. 286:                   a) il terzo periodo dell'art. 1, comma  2,  lettera          a);                   b) l'art. 1, comma 6;                   c) l'art. 5;                   d) l'art. 6, commi 2 e 3;                   e) l'art. 11, comma 3.».               - Si riporta l'art. 12 del decreto legge  28  settembre          2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,          la sicurezza della rete nazionale  delle  infrastrutture  e          dei trasporti, gli eventi  sismici  del  2016  e  2017,  il          lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni,          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:                 «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -          In vigore dal 16 giugno 2019 1. E' istituita,  a  decorrere          dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per  la  sicurezza          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e          autostradali (ANSFISA), di seguito  Agenzia,  con  sede  in          Roma  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei          trasporti, con possibilita' di articolazioni  territoriali,          di cui una,  con  competenze  riferite  in  particolare  ai          settori  delle  infrastrutture  stradali  e   autostradali,          avente sede a Genova. L'Agenzia ha il compito di  garantire          la sicurezza del  sistema  ferroviario  nazionale  e  delle          infrastrutture stradali  e  autostradali.  Per  quanto  non          disciplinato  dal  presente  articolo  si   applicano   gli          articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.          300.                 2. A decorrere dalla data di cui al comma 19,  quarto          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle          ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo          10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa  e  l'esercizio  delle          relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede  a          titolo universale in tutti i rapporti attivi e  passivi  al          predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali          e  finanziarie.  L'Agenzia  e'   dotata   di   personalita'          giuridica e  ha  autonomia  regolamentare,  amministrativa,          patrimoniale, organizzativa, contabile  e  finanziaria.  Il          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri  di          indirizzo e vigilanza, che esercita  secondo  le  modalita'          previste nel presente decreto.                 3. Con riferimento al settore ferroviario,  l'Agenzia          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria          del Paese limitrofo.                 4.   Con    riferimento    alla    sicurezza    delle          infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio          delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15          marzo  2011,  n.  35  e  fermi  restando  i  compiti  e  le          responsabilita'  dei  soggetti  gestori,  l'Agenzia,  anche          avvalendosi degli altri soggetti pubblici  che  operano  in          materia di sicurezza delle infrastrutture:                   a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla          verifica della  corretta  organizzazione  dei  processi  di          manutenzione da  parte  dei  gestori,  nonche'  l'attivita'          ispettiva e di verifica a  campione  sulle  infrastrutture,          obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure          di   controllo   del   rischio   in   quanto   responsabili          dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;                   b) promuove l'adozione da parte dei  gestori  delle          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza          riconosciuti dall'Agenzia;                   c)  sovraintende  alle   ispezioni   di   sicurezza          previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011,          n. 35 sulle infrastrutture stradali e  autostradali,  anche          compiendo  verifiche  sulle  attivita'  di  controllo  gia'          svolte dai  gestori,  eventualmente  effettuando  ulteriori          verifiche in sito;                   d) propone al Ministro delle infrastrutture  e  dei          trasporti l'adozione del piano nazionale per  l'adeguamento          e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e  autostradali          nazionali ai  fini  del  miglioramento  degli  standard  di          sicurezza, da sviluppare anche attraverso  il  monitoraggio          sullo  stato  di  conservazione  e  sulle   necessita'   di          manutenzione  delle  infrastrutture  stesse.  Il  Piano  e'          aggiornato ogni due anni e di esso  si  tiene  conto  nella          redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione          e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;                   e)  svolge   attivita'   di   studio,   ricerca   e          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle          infrastrutture stradali e autostradali.                 4-bis. Fermi restando i compiti del  Corpo  nazionale          dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del  decreto          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,          determinati sulla base del costo effettivo del servizio.                 4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5          ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni,          le valutazioni e le verifiche funzionali  di  cui  all'art.          11" sono soppresse.                 4-quater. Sono  trasferite  all'Agenzia  le  funzioni          ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di          massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti          fissi (USTIF) del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei          trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e  6,  del  decreto          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4  agosto          2014, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta          Ufficiale  n.  297  del  23  dicembre  2014.  A  tal   fine          l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti  per          il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza  relativa  al          sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura  e  dal          materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14          e 15 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  in          quanto  applicabili.  Con  decreto   del   Ministro   delle          infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  novanta          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le          modalita' per l'autorizzazione all'apertura  dell'esercizio          dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa   di   nuova          realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite          all'Agenzia ai sensi del presente comma.                 4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto  2002,          n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:                   «6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture          viarie oggetto di atti convenzionali.».                 5. Ferme restando le  sanzioni  gia'  previste  dalla          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di          cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le  sanzioni          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre          per cento del fatturato sopra indicato.                 6. Sono organi dell'Agenzia:                   a) il direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni          attinenti al settore operativo dell'agenzia;                   b)  il  comitato  direttivo,  composto  da  quattro          membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;                   c) il collegio dei revisori dei conti.                 7.  Il  direttore  e'  nominato   con   decreto   del          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle          infrastrutture   e   dei    trasporti,    ferma    restando          l'applicazione  dell'art.  19,   comma   8,   del   decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la  durata          massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola  volta  ed          e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e          con qualsiasi altra attivita' professionale  privata  anche          occasionale. Il  comitato  direttivo  e'  nominato  per  la          durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture          e dei trasporti. Meta' dei componenti  sono  scelti  tra  i          dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti          ad   esse   esterni   dotati   di   specifica    competenza          professionale  attinente  ai  settori   nei   quali   opera          l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti   tra   i          dirigenti dell'agenzia e non  percepiscono  alcun  compenso          aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico  nel  comitato          direttivo. Il collegio dei revisori dei conti  e'  composto          dal presidente, da due membri  effettivi  e  due  supplenti          iscritti al registro  dei  revisori  legali,  nominati  con          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.          I revisori durano in  carica  tre  anni  e  possono  essere          confermati una sola volta. Il  collegio  dei  revisori  dei          conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del  codice          civile, in quanto applicabile. I  componenti  del  comitato          direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne'          essere amministratori o dipendenti di societa'  o  imprese,          nei settori di  intervento  dell'Agenzia.  I  compensi  dei          componenti  degli  organi  collegiali  sono  stabiliti  con          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,          di concerto con il  Ministro  dell'economia  delle  finanze          secondo i criteri e parametri  previsti  per  gli  enti  ed          organismi pubblici e  sono  posti  a  carico  del  bilancio          dell'Agenzia.                 8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.                 9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  e'          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:                   a) disciplina l'organizzazione e  il  funzionamento          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale          generale;                   b) fissa le  dotazioni  organiche  complessive  del          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite          massimo di 569 unita', di cui 42  di  livello  dirigenziale          non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;                   c)  determina  le  procedure  per  l'accesso   alla          dirigenza, nel rispetto del decreto  legislativo  30  marzo          2001, n. 165.                 10. Le deliberazioni del comitato direttivo  relative          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti          a controllo ministeriale preventivo.                 11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che          restano in vigore sino a naturale scadenza.                 12. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui          al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione  organica  del          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di          uffici di livello dirigenziale non generale.                 13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono  presenti  due          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.                 14. In fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse          finanziarie.                 15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione  a  tempo          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.                 16. Al personale e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le          tabelle retributive dell'ENAC.                 17. Al fine di  assicurare  il  corretto  svolgimento          delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere          pubbliche della banca dati di cui all'art. 13,  nonche'  ai          dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico  per  la          sicurezza delle infrastrutture stradali e  autostradali  di          cui all'art. 14.                 18.  Agli  oneri  del  presente  articolo,   pari   a          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi          dell'art. 45.                 19. In sede di prima applicazione,  entro  90  giorni          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.                 20.  La  denominazione  «Agenzia  nazionale  per   la          sicurezza delle ferrovie» e' sostituita,  ovunque  ricorre,          dalla denominazione «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e          autostradali» (ANSFISA).                 21.    L'Agenzia    si    avvale    del    patrocinio          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del  testo          unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.                 22.  Tutti  gli  atti  connessi   con   l'istituzione          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.                 23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto  2007,          n. 162 e' abrogato.».               - Si riporta l'art. 1 della legge 6 novembre  2012,  n.          190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica          amministrazione):                 «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella          pubblica amministrazione). - 1. In attuazione  dell'art.  6          della Convenzione dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite          contro la corruzione,  adottata  dalla  Assemblea  generale          dell'ONU il 31 ottobre 2003 e  ratificata  ai  sensi  della          legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della          Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo  il          27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno          2012, n.  110,  la  presente  legge  individua,  in  ambito          nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri          organi  incaricati  di  svolgere,  con  modalita'  tali  da          assicurare azione coordinata, attivita'  di  controllo,  di          prevenzione   e   di   contrasto   della    corruzione    e          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.                 2. La Commissione per la valutazione, la  trasparenza          e l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui          all'art. 13 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata          "Commissione",    opera    quale    Autorita'     nazionale          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.          In particolare, la Commissione:                   a) collabora con i paritetici organismi  stranieri,          con   le   organizzazioni   regionali   ed   internazionali          competenti;                   b) adotta  il  Piano  nazionale  anticorruzione  ai          sensi del comma 2-bis;                   c) analizza le cause e i fattori della corruzione e          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la          prevenzione e il contrasto;                   d)  esprime  parere  obbligatorio  sugli  atti   di          direttiva e  di  indirizzo,  nonche'  sulle  circolari  del          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la          semplificazione  in  materia  di  conformita'  di  atti   e          comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici          di comportamento e ai contratti, collettivi e  individuali,          regolanti il rapporto di lavoro pubblico;                   e)  esprime  pareri  facoltativi  in   materia   di          autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto  legislativo          30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  allo          svolgimento di incarichi esterni  da  parte  dei  dirigenti          amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali,          con  particolare  riferimento  all'applicazione  del  comma          16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l),  del  presente          articolo;                   f)   esercita   la   vigilanza   e   il   controllo          sull'effettiva applicazione e sull'efficacia  delle  misure          adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi          4 e 5 del presente articolo e  sul  rispetto  delle  regole          sulla trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste          dai commi da 15 a 36 del presente articolo  e  dalle  altre          disposizioni vigenti;                   f-bis);                   g)  riferisce  al   Parlamento,   presentando   una          relazione  entro  il   31   dicembre   di   ciascun   anno,          sull'attivita'   di   contrasto    della    corruzione    e          dell'illegalita'   nella   pubblica    amministrazione    e          sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.                 2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e'  adottato          sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma  4  e          la Conferenza unificata di cui all'art.  8,  comma  1,  del          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Il  Piano  ha          durata  triennale  ed  e'  aggiornato   annualmente.   Esso          costituisce   atto   di   indirizzo   per   le    pubbliche          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  fini  dell'adozione          dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,          e per gli altri soggetti di cui all'art.  2-bis,  comma  2,          del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  ai  fini          dell'adozione di misure  di  prevenzione  della  corruzione          integrative  di  quelle  adottate  ai  sensi  del   decreto          legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  anche  per  assicurare          l'attuazione dei compiti di cui al  comma  4,  lettera  a).          Esso, inoltre, anche in  relazione  alla  dimensione  e  ai          diversi  settori  di  attivita'  degli  enti,  individua  i          principali rischi di  corruzione  e  i  relativi  rimedi  e          contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e  modalita'  di          adozione  e  attuazione  delle  misure  di  contrasto  alla          corruzione.                 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  2,          lettera f), l'Autorita' nazionale  anticorruzione  esercita          poteri   ispettivi   mediante   richiesta    di    notizie,          informazioni,   atti    e    documenti    alle    pubbliche          amministrazioni,   e   ordina   l'adozione   di   atti    o          provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e  5  e          dalle    regole    sulla     trasparenza     dell'attivita'          amministrativa previste dalle disposizioni vigenti,  ovvero          la rimozione di comportamenti o  atti  contrastanti  con  i          piani e le regole sulla trasparenza citati.                 4. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche          secondo  linee   di   indirizzo   adottate   dal   Comitato          interministeriale istituito e disciplinato con decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri:                   a)  coordina  l'attuazione   delle   strategie   di          prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'          nella  pubblica   amministrazione   elaborate   a   livello          nazionale e internazionale;                   b) promuove e definisce norme e metodologie  comuni          per la  prevenzione  della  corruzione,  coerenti  con  gli          indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;                   c);                   d) definisce modelli standard delle informazioni  e          dei dati occorrenti per il  conseguimento  degli  obiettivi          previsti  dalla  presente  legge,  secondo  modalita'   che          consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;                   e) definisce criteri per  assicurare  la  rotazione          dei dirigenti  nei  settori  particolarmente  esposti  alla          corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni          e cumuli di  incarichi  nominativi  in  capo  ai  dirigenti          pubblici, anche esterni.                 5. Le pubbliche amministrazioni centrali  definiscono          e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:                   a) un piano di  prevenzione  della  corruzione  che          fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione          degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indica   gli          interventi organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo          rischio;                   b) procedure appropriate per selezionare e formare,          in collaborazione con la Scuola  superiore  della  pubblica          amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in          settori   particolarmente    esposti    alla    corruzione,          prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti          e funzionari.                 6.  I  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000          abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite          accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.          241,  il  piano  triennale   per   la   prevenzione   della          corruzione, secondo  le  indicazioni  contenute  nel  Piano          nazionale anticorruzione di cui al  comma  2-bis.  Ai  fini          della  predisposizione   del   piano   triennale   per   la          prevenzione della corruzione, il  prefetto,  su  richiesta,          fornisce il necessario supporto tecnico e informativo  agli          enti locali, anche al fine di assicurare che i piani  siano          formulati  e  adottati  nel  rispetto  delle  linee   guida          contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.                 7. L'organo di indirizzo individua, di  norma  tra  i          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto          legislativo 8 aprile 2013, n. 39.                 8. L'organo  di  indirizzo  definisce  gli  obiettivi          strategici in materia di  prevenzione  della  corruzione  e          trasparenza, che  costituiscono  contenuto  necessario  dei          documenti di  programmazione  strategico-gestionale  e  del          Piano  triennale  per  la  prevenzione  della   corruzione.          L'organo di indirizzo adotta  il  Piano  triennale  per  la          prevenzione della corruzione su proposta  del  Responsabile          della prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza          entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la  trasmissione          all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli  enti  locali          il  piano  e'  approvato  dalla  giunta.   L'attivita'   di          elaborazione del piano non puo' essere affidata a  soggetti          estranei   all'amministrazione.   Il   responsabile   della          prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro  lo          stesso  termine,  definisce   procedure   appropriate   per          selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i  dipendenti          destinati ad operare  in  settori  particolarmente  esposti          alla corruzione.  Le  attivita'  a  rischio  di  corruzione          devono essere svolte, ove possibile, dal personale  di  cui          al comma 11.                 8-bis.  L'Organismo   indipendente   di   valutazione          verifica, anche ai fini della validazione  della  Relazione          sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione          della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti          nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che          nella misurazione e valutazione delle performance si  tenga          conto degli obiettivi connessi  all'anticorruzione  e  alla          trasparenza. Esso verifica i contenuti della  Relazione  di          cui al comma 14 in rapporto agli  obiettivi  inerenti  alla          prevenzione della corruzione  e  alla  trasparenza.  A  tal          fine, l'Organismo medesimo puo'  chiedere  al  Responsabile          della prevenzione della corruzione e della  trasparenza  le          informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del          controllo  e  puo'  effettuare  audizioni  di   dipendenti.          L'Organismo  medesimo  riferisce  all'Autorita'   nazionale          anticorruzione sullo stato di attuazione  delle  misure  di          prevenzione della corruzione e di trasparenza.                 9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle  seguenti          esigenze:                   a) individuare le attivita', tra le quali quelle di          cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate          nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali          e' piu' elevato il rischio di  corruzione,  e  le  relative          misure di contrasto, anche  raccogliendo  le  proposte  dei          dirigenti,  elaborate   nell'esercizio   delle   competenze          previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165;                   b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi          della lettera a), meccanismi di  formazione,  attuazione  e          controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio  di          corruzione;                   c)  prevedere,  con   particolare   riguardo   alle          attivita' individuate ai sensi della lettera  a),  obblighi          di informazione nei confronti del responsabile, individuato          ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento          e sull'osservanza del piano;                   d)  definire  le  modalita'  di  monitoraggio   del          rispetto  dei  termini,  previsti   dalla   legge   o   dai          regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;                   e)  definire  le  modalita'  di  monitoraggio   dei          rapporti tra l'amministrazione e  i  soggetti  che  con  la          stessa  stipulano  contratti  o  che  sono  interessati   a          procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di          vantaggi economici di qualunque genere,  anche  verificando          eventuali relazioni di parentela  o  affinita'  sussistenti          tra i titolari, gli amministratori, i soci e  i  dipendenti          degli  stessi  soggetti  e  i  dirigenti  e  i   dipendenti          dell'amministrazione;                   f) individuare specifici  obblighi  di  trasparenza          ulteriori rispetto a quelli  previsti  da  disposizioni  di          legge.                 10. Il responsabile individuato ai sensi del comma  7          provvede anche:                   a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano          e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello          stesso quando sono accertate significative violazioni delle          prescrizioni   ovvero   quando    intervengono    mutamenti          nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;                   b)  alla  verifica,  d'intesa  con   il   dirigente          competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi  negli          uffici preposti allo svolgimento delle  attivita'  nel  cui          ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi  reati          di corruzione;                   c) ad individuare  il  personale  da  inserire  nei          programmi di formazione di cui al comma 11.                 11.    La    Scuola    superiore    della    pubblica          amministrazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la          finanza  pubblica   e   utilizzando   le   risorse   umane,          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione          vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali,          di    formazione    dei    dipendenti    delle    pubbliche          amministrazioni  statali  sui  temi  dell'etica   e   della          legalita'.  Con  cadenza  periodica  e  d'intesa   con   le          amministrazioni, provvede alla  formazione  dei  dipendenti          pubblici chiamati ad operare nei settori  in  cui  e'  piu'          elevato,  sulla  base  dei  piani  adottati  dalle  singole          amministrazioni, il rischio che  siano  commessi  reati  di          corruzione.                 12.   In    caso    di    commissione,    all'interno          dell'amministrazione, di un reato di  corruzione  accertato          con  sentenza  passata  in   giudicato,   il   responsabile          individuato ai sensi del  comma  7  del  presente  articolo          risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul          piano disciplinare, oltre  che  per  il  danno  erariale  e          all'immagine  della  pubblica  amministrazione,  salvo  che          provi tutte le seguenti circostanze:                   a) di avere predisposto,  prima  della  commissione          del fatto, il piano di cui al comma 5 e di  aver  osservato          le prescrizioni di  cui  ai  commi  9  e  10  del  presente          articolo;                   b)   di   aver   vigilato   sul   funzionamento   e          sull'osservanza del piano.                 13.   La   sanzione   disciplinare   a   carico   del          responsabile individuato ai sensi  del  comma  7  non  puo'          essere  inferiore  alla  sospensione   dal   servizio   con          privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un          massimo di sei mesi.                 14. In caso di ripetute violazioni  delle  misure  di          prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato          ai sensi del comma 7  del  presente  articolo  risponde  ai          sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30  marzo  2001,          n. 165, e successive  modificazioni,  nonche',  per  omesso          controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere          comunicato agli uffici le misure da adottare e le  relative          modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La          violazione, da parte dei  dipendenti  dell'amministrazione,          delle misure di prevenzione previste dal Piano  costituisce          illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di  ogni  anno,          il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del  presente          articolo   trasmette    all'organismo    indipendente    di          valutazione e all'organo di indirizzo  dell'amministrazione          una relazione recante i risultati dell'attivita'  svolta  e          la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi  in          cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora   il          dirigente responsabile lo ritenga  opportuno,  quest'ultimo          riferisce sull'attivita'.                 15. Ai fini  della  presente  legge,  la  trasparenza          dell'attivita'  amministrativa,  che  costituisce   livello          essenziale delle prestazioni concernenti i diritti  sociali          e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),          della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e'  assicurata          mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle          pubbliche amministrazioni, delle informazioni  relative  ai          procedimenti  amministrativi,  secondo  criteri  di  facile          accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione,          nel rispetto delle disposizioni in materia  di  segreto  di          Stato, di  segreto  d'ufficio  e  di  protezione  dei  dati          personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni          pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e  conti          consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione  delle          opere pubbliche e di  produzione  dei  servizi  erogati  ai          cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate  sulla          base di uno  schema  tipo  redatto  dall'Autorita'  per  la          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e          forniture,  che  ne  cura  altresi'  la   raccolta   e   la          pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di          consentirne una agevole comparazione.                 16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  da  ultimo          modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'art. 54          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive          modificazioni, nell'art. 21 della legge 18 giugno 2009,  n.          69, e successive modificazioni, e nell'art. 11 del  decreto          legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150,   le   pubbliche          amministrazioni assicurano i livelli essenziali di  cui  al          comma 15 del presente articolo con particolare  riferimento          ai procedimenti di:                   a) autorizzazione o concessione;                   b)  scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di          lavori, forniture e servizi,  anche  con  riferimento  alla          modalita' di selezione prescelta ai sensi  del  codice  dei          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;                   c)  concessione  ed  erogazione   di   sovvenzioni,          contributi,    sussidi,    ausili    finanziari,    nonche'          attribuzione di vantaggi economici di  qualunque  genere  a          persone ed enti pubblici e privati;                   d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del          personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del          citato decreto legislativo n. 150 del 2009.                 17. Le stazioni appaltanti  possono  prevedere  negli          avvisi, bandi di gara o lettere di invito  che  il  mancato          rispetto  delle  clausole  contenute  nei   protocolli   di          legalita' o nei patti di integrita'  costituisce  causa  di          esclusione dalla gara.                 18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili          e militari, agli avvocati e procuratori dello  Stato  e  ai          componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la          decadenza  dagli  incarichi  e  la  nullita'   degli   atti          compiuti,  la  partecipazione   a   collegi   arbitrali   o          l'assunzione di incarico di arbitro unico.                 19.                 20.                 21.                 22.                 23.                 24.                 25.                 26. Le disposizioni di  cui  ai  commi  15  e  16  si          applicano anche ai procedimenti posti in essere  in  deroga          alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in  deroga          e che non  dispongono  di  propri  siti  web  istituzionali          pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15  e  16          nei siti  web  istituzionali  delle  amministrazioni  dalle          quali sono nominati.                 27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi  15          e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.                 28.  Le  amministrazioni   provvedono   altresi'   al          monitoraggio   periodico    del    rispetto    dei    tempi          procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione  delle          anomalie. I risultati del  monitoraggio  sono  consultabili          nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.                 29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite          il proprio sito web istituzionale, almeno un  indirizzo  di          posta  elettronica  certificata  cui  il  cittadino   possa          rivolgersi per trasmettere istanze ai  sensi  dell'art.  38          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28          dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modificazioni,  e          ricevere   informazioni   circa   i   provvedimenti   e   i          procedimenti amministrativi che lo riguardano.                 30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina          del diritto di accesso ai documenti amministrativi  di  cui          al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive          modificazioni, in materia di  procedimento  amministrativo,          hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli          interessati,   tramite   strumenti    di    identificazione          informatica di cui all'art. 65, comma 1, del codice di  cui          al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive          modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti  e          ai  procedimenti  amministrativi  che  li  riguardano,  ivi          comprese quelle relative allo  stato  della  procedura,  ai          relativi tempi e allo specifico ufficio competente in  ogni          singola fase.                 31.                 32. Con riferimento ai procedimenti di cui  al  comma          16,  lettera  b),  del  presente  articolo,   le   stazioni          appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri          siti web istituzionali: la struttura proponente;  l'oggetto          del bando; l'elenco degli operatori invitati  a  presentare          offerte; l'aggiudicatario; l'importo di  aggiudicazione;  i          tempi di completamento dell'opera,  servizio  o  fornitura;          l'importo delle somme  liquidate.  Le  stazioni  appaltanti          sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni          ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro  il          31 gennaio di ogni anno, tali  informazioni,  relativamente          all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive          rese  liberamente  scaricabili  in  un   formato   digitale          standard aperto che consenta di analizzare  e  rielaborare,          anche  a  fini   statistici,   i   dati   informatici.   Le          amministrazioni  trasmettono  in  formato   digitale   tali          informazioni all'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti          pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  le  pubblica          nel  proprio  sito   web   in   una   sezione   liberamente          consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base  alla          tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'          individua  con  propria   deliberazione   le   informazioni          rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il          30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette          alla Corte dei conti  l'elenco  delle  amministrazioni  che          hanno omesso di trasmettere e pubblicare,  in  tutto  o  in          parte, le informazioni di cui al presente comma in  formato          digitale standard aperto. Si applica l'art.  6,  comma  11,          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.          163.                 32-bis. Nelle controversie concernenti le materie  di          cui al comma 1, lettera e), dell'art. 133 del codice di cui          all'allegato 1 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.          104, il giudice amministrativo trasmette  alla  commissione          ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso  del          giudizio che, anche in esito a  una  sommaria  valutazione,          ponga in evidenza  condotte  o  atti  contrastanti  con  le          regole della trasparenza.                 33. La mancata o incompleta pubblicazione,  da  parte          delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di  cui          al  comma  31   costituisce   violazione   degli   standard          qualitativi ed economici ai sensi dell'art. 1, comma 1, del          decreto  legislativo  20  dicembre  2009,  n.  198,  ed  e'          comunque  valutata  ai  sensi  dell'art.  21  del   decreto          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive          modificazioni.  Eventuali  ritardi  nell'aggiornamento  dei          contenuti sugli strumenti  informatici  sono  sanzionati  a          carico dei responsabili del servizio.                 34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano          alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  agli  enti          pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle          amministrazioni pubbliche  e  dalle  loro  controllate,  ai          sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente  alla          loro  attivita'  di  pubblico  interesse  disciplinata  dal          diritto nazionale o dell'Unione europea.                 35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  entro  sei  mesi          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un          decreto  legislativo  per  il  riordino  della   disciplina          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche          amministrazioni,  mediante  la  modifica  o  l'integrazione          delle disposizioni vigenti, ovvero mediante  la  previsione          di nuove forme di pubblicita', nel  rispetto  dei  seguenti          principi e criteri direttivi:                   a) ricognizione e coordinamento delle  disposizioni          che  prevedono  obblighi  di  pubblicita'  a  carico  delle          amministrazioni pubbliche;                   b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine          all'uso  delle  risorse  pubbliche  sia  in   ordine   allo          svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;                   c) precisazione degli obblighi  di  pubblicita'  di          dati  relativi  ai  titolari  di  incarichi  politici,   di          carattere elettivo o comunque di  esercizio  di  poteri  di          indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.          Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione  obbligatoria  di          cui alla lettera a) devono concernere almeno la  situazione          patrimoniale   complessiva   del   titolare   al    momento          dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le          partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti          entro il  secondo  grado  di  parentela,  nonche'  tutti  i          compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;                   d)  ampliamento  delle  ipotesi   di   pubblicita',          mediante  pubblicazione  nei  siti  web  istituzionali,  di          informazioni   relative   ai   titolari   degli   incarichi          dirigenziali  nelle  pubbliche   amministrazioni   di   cui          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,          n. 165, e successive modificazioni, sia con  riferimento  a          quelli  che  comportano  funzioni  di   amministrazione   e          gestione,   sia   con   riferimento   agli   incarichi   di          responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione;                   e) definizione di categorie di informazioni che  le          amministrazioni devono  pubblicare  e  delle  modalita'  di          elaborazione dei relativi formati;                   f)  obbligo  di  pubblicare  tutti  gli   atti,   i          documenti e le informazioni di cui al presente comma  anche          in formato elettronico elaborabile e  in  formati  di  dati          aperti. Per formati di  dati  aperti  si  devono  intendere          almeno i  dati  resi  disponibili  e  fruibili  on-line  in          formati non proprietari, a condizioni tali  da  permetterne          il piu' ampio riutilizzo  anche  a  fini  statistici  e  la          ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso          o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la  fonte  e          di rispettarne l'integrita';                   g) individuazione, anche  mediante  integrazione  e          coordinamento della disciplina vigente, della durata e  dei          termini  di  aggiornamento   per   ciascuna   pubblicazione          obbligatoria;                   h)  individuazione,  anche  mediante  revisione   e          integrazione    della     disciplina     vigente,     delle          responsabilita' e delle sanzioni per il mancato,  ritardato          o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.                 36. Le disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo          adottato ai sensi del comma 35  integrano  l'individuazione          del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle          amministrazioni   pubbliche   a   fini   di    trasparenza,          prevenzione, contrasto della  corruzione  e  della  cattiva          amministrazione, a  norma  dell'art.  117,  secondo  comma,          lettera m), della Costituzione,  e  costituiscono  altresi'          esercizio  della  funzione  di  coordinamento   informativo          statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione          statale, regionale e locale, di cui all'art.  117,  secondo          comma, lettera r), della Costituzione.                 37. All'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  al          comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,          con un livello di garanzia non inferiore a quello cui  sono          tenute  le  pubbliche  amministrazioni   in   forza   delle          disposizioni di cui alla presente legge».                 38. All'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  al          comma 1 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Se          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».                 39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle          funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la          reciproca autonomia tra  organi  di  indirizzo  politico  e          organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di  cui          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,          n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate  dallo          Stato  e  dagli  altri  enti  pubblici,  in  occasione  del          monitoraggio posto in essere ai fini dell'art. 36, comma 3,          del  medesimo  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e          successive modificazioni, comunicano al Dipartimento  della          funzione  pubblica,  per   il   tramite   degli   organismi          indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a  rilevare          le  posizioni  dirigenziali  attribuite  a  persone,  anche          esterne   alle   pubbliche   amministrazioni,   individuate          discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza          procedure  pubbliche   di   selezione.   I   dati   forniti          confluiscono nella relazione annuale al Parlamento  di  cui          al citato art. 36, comma 3, del decreto legislativo n.  165          del 2001, e  vengono  trasmessi  alla  Commissione  per  le          finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.                 40. I titoli e i curricula riferiti  ai  soggetti  di          cui al comma 39 si  intendono  parte  integrante  dei  dati          comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.                 41. Nel capo II della legge 7 agosto  1990,  n.  241,          dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente:                   «Art.  6-bis  (Conflitto  di  interessi)  -  1.  Il          responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici          competenti ad adottare i pareri, le  valutazioni  tecniche,          gli  atti  endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale          devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di   interessi,          segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».                 42. All'art. 53  del  decreto  legislativo  30  marzo          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le          seguenti modificazioni:                   a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:                     «3-bis.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con          appositi regolamenti emanati su proposta del  Ministro  per          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   di          concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17,          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2»;                   b) al comma 5 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti          parole: «o situazioni di conflitto,  anche  potenziale,  di          interessi, che pregiudichino l'esercizio  imparziale  delle          funzioni attribuite al dipendente»;                   c) al comma 7 e al comma 9, dopo il  primo  periodo          e' inserito  il  seguente:  «Ai  fini  dell'autorizzazione,          l'amministrazione verifica l'insussistenza  di  situazioni,          anche potenziali, di conflitto di interessi»;                   d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:                     «7-bis. L'omissione del versamento  del  compenso          da  parte  del  dipendente  pubblico  indebito   percettore          costituisce ipotesi di  responsabilita'  erariale  soggetta          alla giurisdizione della Corte dei conti»;                   e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:                     «11. Entro quindici  giorni  dall'erogazione  del          compenso per gli incarichi di cui al comma  6,  i  soggetti          pubblici  o  privati  comunicano   all'amministrazione   di          appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti          pubblici»;                   f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito  dal          seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono  o          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso          lordo, ove previsto»; al  medesimo  comma  12,  al  secondo          periodo,  le  parole:  «L'elenco  e'   accompagnato»   sono          sostituite   dalle   seguenti:   «La    comunicazione    e'          accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso          termine» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  il  30          giugno di ciascun anno»;                   g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine          di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro          il 30 giugno di ciascun anno»;                   h) al comma 14, secondo periodo,  dopo  le  parole:          «l'oggetto, la durata e  il  compenso  dell'incarico»  sono          aggiunte le seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta          verifica   dell'insussistenza    di    situazioni,    anche          potenziali, di conflitto di interessi»;                   i) al  comma  14,  dopo  il  secondo  periodo  sono          inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze          e   incarichi   comunicate   dalle    amministrazioni    al          Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'    le          informazioni pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche          dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi          del presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in          tabelle riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un          formato digitale standard aperto che consenta di analizzare          e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.          Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento  della          funzione pubblica trasmette alla Corte dei  conti  l'elenco          delle amministrazioni che hanno  omesso  di  trasmettere  e          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale          standard aperto»;                   l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:                     «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre  anni          di  servizio,  hanno  esercitato  poteri   autoritativi   o          negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui          all'art. 1, comma 2, non possono  svolgere,  nei  tre  anni          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi          riferiti».                 43. Le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter,          secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.          165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si  applicano          ai contratti gia' sottoscritti  alla  data  di  entrata  in          vigore della presente legge.                 44. L'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo  2001,          n. 165, e' sostituito dal seguente:                   «Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il Governo          definisce un codice di comportamento dei  dipendenti  delle          pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita'          dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione,  il          rispetto dei doveri costituzionali di  diligenza,  lealta',          imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse          pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata          ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in  relazione  alle          funzioni  attribuite,  e  comunque  prevede  per  tutti   i          dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di  accettare,          a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre  utilita',  in          connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei          compiti affidati, fatti salvi i regali  d'uso,  purche'  di          modico valore e  nei  limiti  delle  normali  relazioni  di          cortesia.                   2. Il codice, approvato con decreto del  Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica          amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede          di  Conferenza  unificata,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale e consegnato al dipendente,  che  lo  sottoscrive          all'atto dell'assunzione.                   3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di          comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione  del          Piano  di  prevenzione  della  corruzione,  e'   fonte   di          responsabilita' disciplinare. La violazione dei  doveri  e'          altresi' rilevante ai fini  della  responsabilita'  civile,          amministrativa  e   contabile   ogniqualvolta   le   stesse          responsabilita' siano collegate alla violazione di  doveri,          obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate          del codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui          all'art. 55-quater, comma 1.                   4. Per ciascuna  magistratura  e  per  l'Avvocatura          dello Stato, gli organi  delle  associazioni  di  categoria          adottano  un  codice  etico  a  cui  devono   aderire   gli          appartenenti alla  magistratura  interessata.  In  caso  di          inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.                   5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con          procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo   parere          obbligatorio  del   proprio   organismo   indipendente   di          valutazione, un proprio codice di comportamento che integra          e specifica il codice di comportamento di cui al  comma  1.          Al codice di comportamento di  cui  al  presente  comma  si          applicano le disposizioni del comma  3.  A  tali  fini,  la          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e          l'integrita'  delle   amministrazioni   pubbliche   (CIVIT)          definisce criteri,  linee  guida  e  modelli  uniformi  per          singoli settori o tipologie di amministrazione.                   6. Sull'applicazione dei codici di cui al  presente          articolo vigilano  i  dirigenti  responsabili  di  ciascuna          struttura, le strutture di controllo interno e  gli  uffici          di disciplina.                   7.   Le   pubbliche   amministrazioni    verificano          annualmente  lo  stato  di  applicazione   dei   codici   e          organizzano attivita' di formazione del  personale  per  la          conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».                 45. I codici di cui all'art. 54, commi  1  e  4,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  sostituito          dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla  data  di          entrata in vigore della presente legge.                 46. Dopo l'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo          2001, n. 165, e' inserito il seguente:                   «Art.  35-bis  (Prevenzione  del   fenomeno   della          corruzione  nella  formazione  di   commissioni   e   nelle          assegnazioni agli uffici).  -  1.  Coloro  che  sono  stati          condannati, anche con sentenza non  passata  in  giudicato,          per i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro          secondo del codice penale:                     a) non possono fare parte, anche con  compiti  di          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a          pubblici impieghi;                     b)  non  possono  essere  assegnati,  anche   con          funzioni direttive,  agli  uffici  preposti  alla  gestione          delle  risorse  finanziarie,  all'acquisizione   di   beni,          servizi   e   forniture,   nonche'   alla   concessione   o          all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,  ausili          finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a  soggetti          pubblici e privati;                     c) non possono fare parte delle  commissioni  per          la scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di  lavori,          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di          qualunque genere.                   2. La disposizione prevista al comma l  integra  le          leggi e  regolamenti  che  disciplinano  la  formazione  di          commissioni e la nomina dei relativi segretari».                 47. All'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al          comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Gli          accordi di cui al presente articolo devono essere  motivati          ai sensi dell'art. 3».                 48. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  sei          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,          un decreto legislativo per  la  disciplina  organica  degli          illeciti, e relative sanzioni  disciplinari,  correlati  al          superamento dei termini  di  definizione  dei  procedimenti          amministrativi,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri          direttivi:                   a) omogeneita' degli illeciti connessi al  ritardo,          superando le  logiche  specifiche  dei  differenti  settori          delle pubbliche amministrazioni;                   b)  omogeneita'  dei   controlli   da   parte   dei          dirigenti, volti a evitare ritardi;                   c) omogeneita',  certezza  e  cogenza  nel  sistema          delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei          termini.                 49. Ai fini della prevenzione e del  contrasto  della          corruzione, nonche'  della  prevenzione  dei  conflitti  di          interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi          o maggiori oneri per la finanza pubblica,  entro  sei  mesi          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o          piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina          vigente   in   materia   di   attribuzione   di   incarichi          dirigenziali   e   di    incarichi    di    responsabilita'          amministrativa di vertice nelle  pubbliche  amministrazioni          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e  negli          enti di diritto privato  sottoposti  a  controllo  pubblico          esercitanti   funzioni   amministrative,    attivita'    di          produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni          pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a          soggetti interni o esterni alle pubbliche  amministrazioni,          che comportano  funzioni  di  amministrazione  e  gestione,          nonche' a modificare la disciplina vigente  in  materia  di          incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento  di          incarichi pubblici elettivi o la titolarita'  di  interessi          privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio          imparziale delle funzioni pubbliche affidate.                 50. I decreti legislativi di cui  al  comma  49  sono          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri          direttivi:                   a) prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini  della          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non          convertibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro          che sono stati condannati, anche con sentenza  non  passata          in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II          del libro secondo del codice penale;                   b) prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini  della          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non          convertibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro          che per un congruo periodo di tempo, non  inferiore  ad  un          anno, antecedente al conferimento abbiano svolto  incarichi          o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a          controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione  che          conferisce l'incarico;                   c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i          casi di non conferibilita'  di  incarichi  dirigenziali  ai          soggetti estranei alle amministrazioni che, per un  congruo          periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente  al          conferimento abbiano fatto parte  di  organi  di  indirizzo          politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.  I          casi  di  non  conferibilita'  devono  essere  graduati   e          regolati  in  rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche  di          carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e  al          collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che          conferisce l'incarico.  E'  escluso  in  ogni  caso,  fatta          eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di          diretta collaborazione degli organi di indirizzo  politico,          il conferimento di  incarichi  dirigenziali  a  coloro  che          presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi          di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche          elettive nel periodo, comunque non inferiore  ad  un  anno,          immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;                   d) comprendere  tra  gli  incarichi  oggetto  della          disciplina:                     1)  gli  incarichi  amministrativi   di   vertice          nonche'  gli  incarichi  dirigenziali,  anche  conferiti  a          soggetti  estranei  alle  pubbliche  amministrazioni,   che          comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di          amministrazione e gestione;                     2) gli incarichi di direttore generale, sanitario          e amministrativo delle aziende  sanitarie  locali  e  delle          aziende ospedaliere;                     3)  gli  incarichi  di  amministratore  di   enti          pubblici  e  di  enti  di  diritto  privato  sottoposti   a          controllo pubblico;                   e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra  gli          incarichi di cui  alla  lettera  d)  gia'  conferiti  e  lo          svolgimento di attivita', retribuite o no, presso  enti  di          diritto privato sottoposti a  regolazione,  a  controllo  o          finanziati da parte dell'amministrazione che  ha  conferito          l'incarico  o  lo  svolgimento  in  proprio  di   attivita'          professionali, se l'ente o l'attivita'  professionale  sono          soggetti   a   regolazione   o    finanziati    da    parte          dell'amministrazione;                   f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra  gli          incarichi  di  cui  alla  lettera  d)  gia'   conferiti   e          l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.                 51. Dopo l'art. 54 del decreto legislativo  30  marzo          2001, n. 165, e' inserito il seguente:                   «Art. 54-bis (Tutela del  dipendente  pubblico  che          segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a          titolo di calunnia o diffamazione,  ovvero  per  lo  stesso          titolo ai  sensi  dell'art.  2043  del  codice  civile,  il          pubblico dipendente che denuncia all'autorita'  giudiziaria          o  alla  Corte  dei  conti,  ovvero  riferisce  al  proprio          superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto  a          conoscenza in ragione del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'          essere sanzionato, licenziato o sottoposto  ad  una  misura          discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti  sulle          condizioni di lavoro per motivi  collegati  direttamente  o          indirettamente alla denuncia.                   2.  Nell'ambito  del   procedimento   disciplinare,          l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata,  senza          il suo consenso, sempre che la contestazione  dell'addebito          disciplinare  sia  fondata  su  accertamenti   distinti   e          ulteriori   rispetto   alla   segnalazione.   Qualora    la          contestazione sia fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla          segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove  la  sua          conoscenza sia assolutamente indispensabile per  la  difesa          dell'incolpato.                   3.  L'adozione   di   misure   discriminatorie   e'          segnalata al Dipartimento della funzione  pubblica,  per  i          provvedimenti  di  competenza,  dall'interessato  o   dalle          organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative          nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste          in essere.                   4. La denuncia e'  sottratta  all'accesso  previsto          dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.          241, e successive modificazioni.».                 52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al  comma          53 la comunicazione e l'informazione antimafia  liberatoria          da acquisire indipendentemente dalle soglie  stabilite  dal          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui          all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  6          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente          ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,  del          citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  La  prefettura          effettua   verifiche   periodiche   circa   la   perdurante          insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione          dell'impresa dall'elenco.                 52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52          tiene  luogo  della   comunicazione   e   dell'informazione          antimafia  liberatoria  anche  ai   fini   della   stipula,          approvazione o autorizzazione di contratti  o  subcontratti          relativi ad attivita' diverse da quelle per le  quali  essa          e' stata disposta.                 53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio          di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':                   a) trasporto di materiali a discarica per conto  di          terzi;                   b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento          di rifiuti per conto di terzi;                   c) estrazione, fornitura e  trasporto  di  terra  e          materiali inerti;                   d)  confezionamento,  fornitura  e   trasporto   di          calcestruzzo e di bitume;                   e) noli a freddo di macchinari;                   f) fornitura di ferro lavorato;                   g) noli a caldo;                   h) autotrasporti per conto di terzi;                   i) guardiania dei cantieri.                 54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma  53          puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni  anno,          con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di          concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,    delle          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari          competenti, da rendere entro trenta giorni  dalla  data  di          trasmissione del relativo schema alle  Camere.  Qualora  le          Commissioni non si pronuncino entro il termine, il  decreto          puo' essere comunque adottato.                 55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52          comunica  alla  prefettura  competente  qualsiasi  modifica          dell'assetto proprietario  e  dei  propri  organi  sociali,          entro trenta giorni dalla data della modifica. Le  societa'          di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano  le          variazioni rilevanti  secondo  quanto  previsto  dal  testo          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.          58. La  mancata  comunicazione  comporta  la  cancellazione          dell'iscrizione.                 56. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica          amministrazione e la semplificazione,  dell'interno,  della          giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello          sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono          definite le modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento,          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,          dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita'  di          verifica.                 57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla  data          di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  56          continua ad applicarsi la normativa vigente  alla  data  di          entrata in vigore della presente legge.                 58.                 59. Le disposizioni di prevenzione  della  corruzione          di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta          attuazione del principio di imparzialita' di  cui  all'art.          97  della  Costituzione,  sono  applicate   in   tutte   le          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive          modificazioni.                 60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in          vigore della presente legge, attraverso intese in  sede  di          Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si  definiscono          gli adempimenti, con l'indicazione  dei  relativi  termini,          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di          Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici  e          dei  soggetti  di   diritto   privato   sottoposti   alloro          controllo, volti alla piena e  sollecita  attuazione  delle          disposizioni  della   presente   legge,   con   particolare          riguardo:                   a)  alla  definizione,   da   parte   di   ciascuna          amministrazione, del piano triennale di  prevenzione  della          corruzione,  a  partire  da  quello  relativo   agli   anni          2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata          e al Dipartimento della funzione pubblica;                   b)   all'adozione,    da    parte    di    ciascuna          amministrazione,   di    norme    regolamentari    relative          all'individuazione degli incarichi  vietati  ai  dipendenti          pubblici di cui  all'art.  53,  comma  3-bis,  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42,          lettera  a),  del  presente  articolo,  ferma  restando  la          disposizione del comma 4 dello stesso art. 53;                   c)   all'adozione,    da    parte    di    ciascuna          amministrazione,  del  codice  di  comportamento   di   cui          all'art. 54, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo          2001, n. 165, come sostituito dal  comma  44  del  presente          articolo.                 61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata          sono altresi'  definiti  gli  adempimenti  attuativi  delle          disposizioni  dei  decreti   legislativi   previsti   dalla          presente legge da parte  delle  regioni  e  delle  province          autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti  locali,          nonche' degli enti  pubblici  e  dei  soggetti  di  diritto          privato sottoposti al loro controllo.                 62. All'art. 1 della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,          dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:                   «1-sexies.   Nel   giudizio   di   responsabilita',          l'entita'   del   danno   all'immagine    della    pubblica          amministrazione derivante dalla  commissione  di  un  reato          contro la stessa  pubblica  amministrazione  accertato  con          sentenza passata  in  giudicato  si  presume,  salva  prova          contraria, pari al doppio  della  somma  di  denaro  o  del          valore  patrimoniale  di   altra   utilita'   illecitamente          percepita dal dipendente.                   1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro          conservativo di cui all'art. 5, comma 2, del  decreto-legge          15 novembre 1993, n. 453,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti  i          casi di fondato timore di attenuazione della  garanzia  del          credito erariale».                 63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o          maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla          data di entrata in vigore della presente legge, un  decreto          legislativo recante  un  testo  unico  della  normativa  in          materia di  incandidabilita'  alla  carica  di  membro  del          Parlamento  europeo,  di  deputato  e  di  senatore   della          Repubblica, di incandidabilita'  alle  elezioni  regionali,          provinciali, comunali e circoscrizionali e  di  divieto  di          ricoprire le cariche di  presidente  e  di  componente  del          consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente  e          di componente dei consigli e delle giunte delle  unioni  di          comuni, di consigliere di amministrazione e  di  presidente          delle aziende speciali e delle istituzioni di cui  all'art.          114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.          267,  e  successive  modificazioni,  di  presidente  e   di          componente degli organi esecutivi delle comunita' montane.                 64.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  63          provvede al riordino  e  all'armonizzazione  della  vigente          normativa ed e' adottato  secondo  i  seguenti  principi  e          criteri direttivi:                   a) ferme restando le disposizioni del codice penale          in materia di interdizione perpetua  dai  pubblici  uffici,          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i          delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater,  del          codice di procedura penale;                   b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera  a),          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i          delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I,  del          codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge          preveda una pena detentiva  superiore  nel  massimo  a  tre          anni;                   c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui          alle lettere a) e b);                   d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche  in          caso di applicazione della  pena  su  richiesta,  ai  sensi          dell'art. 444 del codice di procedura penale;                   e)    coordinare    le    disposizioni     relative          all'incandidabilita' con le vigenti  norme  in  materia  di          interdizione  dai  pubblici  uffici  e  di  riabilitazione,          nonche' con le restrizioni  all'esercizio  del  diritto  di          elettorato attivo;                   f)   il   prevedere   che    le    condizioni    di          incandidabilita' alla carica  di  deputato  e  di  senatore          siano applicate altresi' all'assunzione  delle  cariche  di          governo;                   g)  operare   una   completa   ricognizione   della          normativa  vigente  in  materia  di  incandidabilita'  alle          elezioni provinciali,  comunali  e  circoscrizionali  e  di          divieto  di  ricoprire  le  cariche  di  presidente   della          provincia, sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e          comunale,   presidente   e   componente    del    consiglio          circoscrizionale, presidente e componente del consiglio  di          amministrazione dei consorzi, presidente e  componente  dei          consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere          di amministrazione e presidente delle  aziende  speciali  e          delle istituzioni di cui all'art. 114 del  testo  unico  di          cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  267  del   2000,          presidente  e  componente  degli  organi  delle   comunita'          montane, determinata da sentenze definitive di condanna;                   h) valutare per le cariche di cui alla lettera  g),          in coerenza con  le  scelte  operate  in  attuazione  delle          lettere a) e i), l'introduzione  di  ulteriori  ipotesi  di          incandidabilita'  determinate  da  sentenze  definitive  di          condanna per delitti di grave allarme sociale;                   i)   individuare,   fatta   salva   la   competenza          legislativa regionale sul sistema di elezione e i  casi  di          ineleggibilita' e  di  incompatibilita'  del  presidente  e          degli altri componenti della giunta regionale  nonche'  dei          consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita'  alle          elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche  negli          organi politici di vertice  delle  regioni,  conseguenti  a          sentenze definitive di condanna;                   l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa          incompatibile con le disposizioni del  decreto  legislativo          di cui al comma 63;                   m)  disciplinare  le  ipotesi  di   sospensione   e          decadenza di diritto dalle cariche di cui al  comma  63  in          caso di sentenza definitiva di  condanna  per  delitti  non          colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della          carica.                 65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma          63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'art.  17,          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso          alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per          i profili finanziari, che sono resi entro  sessanta  giorni          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso          il termine di  cui  al  periodo  precedente  senza  che  le          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque          adottato.                 66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed          enti pubblici, nazionali ed  internazionali  attribuiti  in          posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli,  comunque          denominati, negli uffici  di  diretta  collaborazione,  ivi          inclusi quelli di consulente giuridico, nonche'  quelli  di          componente degli organismi indipendenti di  valutazione,  a          magistrati ordinari, amministrativi, contabili e  militari,          avvocati e procuratori dello Stato,  devono  essere  svolti          con contestuale collocamento in posizione di  fuori  ruolo,          che deve permanere per tutta la durata  dell'incarico.  Gli          incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della          presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni          successivi  non  viene   adottato   il   provvedimento   di          collocamento in posizione di fuori  ruolo.  E'  escluso  il          ricorso all'istituto dell'aspettativa.                 67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,          un decreto legislativo per  l'individuazione  di  ulteriori          incarichi, anche negli uffici  di  diretta  collaborazione,          che, in aggiunta a quelli di cui al  comma  66,  comportano          l'obbligatorio collocamento in posizione  di  fuori  ruolo,          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:                   a) tener conto delle differenze e specificita'  dei          regimi  e  delle  funzioni  connessi   alla   giurisdizione          ordinaria, amministrativa, contabile  e  militare,  nonche'          all'Avvocatura dello Stato;                   b) durata dell'incarico;                   c)  continuativita'   e   onerosita'   dell'impegno          lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;                   d) possibili situazioni di conflitto  di  interesse          tra le  funzioni  esercitate  presso  l'amministrazione  di          appartenenza e quelle esercitate in  ragione  dell'incarico          ricoperto fuori ruolo.                 68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i  magistrati          ordinari,  amministrativi,  contabili   e   militari,   gli          avvocati e  procuratori  dello  Stato  non  possono  essere          collocati in posizione di fuori ruolo  per  un  tempo  che,          nell'arco del loro servizio, superi complessivamente  dieci          anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'          comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla          posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.                 69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71  e  72  le          disposizioni di cui al comma 68  si  applicano  anche  agli          incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della          presente legge.                 70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si          applicano ai membri  di  Governo,  alle  cariche  elettive,          anche presso gli organi di  autogoverno,  e  ai  componenti          delle Corti internazionali comunque denominate.                 71. Per gli incarichi previsti dal comma 4  dell'art.          1-bis  del  decreto-legge  16  settembre  2008,   n.   143,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre          2008,  n.   181,   anche   se   conferiti   successivamente          all'entrata in vigore della presente legge, il  termine  di          cui al comma 68 decorre dalla data  di  entrata  in  vigore          della presente legge.                 72. I magistrati ordinari, amministrativi,  contabili          e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato          che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,          hanno gia' maturato o che,  successivamente  a  tale  data,          maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di          fuori ruolo, di cui al comma 68,  si  intendono  confermati          nella  posizione   di   fuori   ruolo   sino   al   termine          dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o  del          mandato relativo all'ente o soggetto presso cui  e'  svolto          l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un  termine,  il          collocamento  in  posizione  di  fuori  ruolo  si   intende          confermato per i  dodici  mesi  successivi  all'entrata  in          vigore della presente legge.                 73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma          67 e' trasmesso alle Camere ai  fini  dell'espressione  dei          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti          per materia, che sono resi entro trenta giorni  dalla  data          di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso  il          termine senza che le Commissioni abbiano espresso i  pareri          di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere          comunque adottato.                 74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del          decreto legislativo di cui al comma 67,  nel  rispetto  dei          principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il  Governo  e'          autorizzato  ad   adottare   disposizioni   integrative   o          correttive del decreto legislativo stesso.                 75. Al  codice  penale  sono  apportate  le  seguenti          modificazioni:                   a) all'art. 32-quater, dopo le  parole:  «319-bis,»          sono inserite le seguenti: «319-quater,»;                   b) all'art. 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter»          sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;                   c) al primo comma dell'art. 314, la  parola:  «tre»          e' sostituita dalla seguente: «quattro»;                   d) l'art. 317 e' sostituito dal seguente:                     «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico  ufficiale          che,  abusando  della  sua  qualita'  o  dei  suoi  poteri,          costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui          o a un terzo, denaro o altra  utilita'  e'  punito  con  la          reclusione da sei a dodici anni»;                   e) all'art. 317-bis, le parole: «314  e  317»  sono          sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;                   f) l'art. 318 e' sostituito dal seguente:                     «Art.  318.  (Corruzione  per  l'esercizio  della          funzione). Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle          sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente  riceve,  per          se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la          promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni»;                   g) all'art. 319, le parole: «da due a cinque»  sono          sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;                   h) all'art.  319-ter  sono  apportate  le  seguenti          modificazioni:                     1) nel primo comma, le parole: «da  tre  a  otto»          sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;                     2) nel secondo comma,  la  parola:  «quattro»  e'          sostituita dalla seguente: «cinque»;                   i) dopo l'art. 319-ter e' inserito il seguente:                     «Art. 319-quater (Induzione  indebita  a  dare  o          promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'          grave  reato,  il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di          pubblico servizio che, abusando della sua  qualita'  o  dei          suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare   o   a   promettere          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra  utilita'          e' punito con la reclusione da tre a otto anni.                     Nei casi previsti dal  primo  comma,  chi  da'  o          promette  denaro  o  altra  utilita'  e'  punito   con   la          reclusione fino a tre anni»;                   l) all'art. 320, il primo comma e'  sostituito  dal          seguente:                     «Le disposizioni degli  articoli  318  e  319  si          applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;                   m)  all'art.  322  sono   apportate   le   seguenti          modificazioni:                     1) nel primo comma, le parole:  «che  riveste  la          qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a  compiere  un          atto del suo ufficio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;                     2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La          pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale          o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita  una          promessa  o  dazione  di  denaro  o  altra   utilita'   per          l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;                   n) all'art.  322-bis  sono  apportate  le  seguenti          modificazioni:                     1)  nel  secondo  comma,  dopo  le  parole:   «Le          disposizioni degli articoli»  sono  inserite  le  seguenti:          «319-quater, secondo comma,»;                     2) nella rubrica, dopo la parola:  «concussione,»          sono inserite le seguenti: «induzione  indebita  a  dare  o          promettere utilita',»;                   o) all'art. 322-ter, primo comma, dopo  le  parole:          «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;                   p) all'art. 323, primo comma, le  parole:  «da  sei          mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno  a          quattro anni»;                   q) all'art. 323-bis, dopo la  parola:  «319,»  sono          inserite le seguenti: «319-quater,»;                   r) dopo l'art. 346 e' inserito il seguente:                     «Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). -          Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui  agli          articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti  con          un pubblico ufficiale o con un incaricato  di  un  pubblico          servizio, indebitamente fa dare o promettere, a  se'  o  ad          altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,  come  prezzo          della  propria  mediazione  illecita  verso   il   pubblico          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per          remunerarlo,  in  relazione  al  compimento  di   un   atto          contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo          di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione  da          uno a tre anni.                     La stessa pena si applica a chi indebitamente da'          o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.                     La  pena  e'  aumentata  se   il   soggetto   che          indebitamente fa dare o  promettere,  a  se'  o  ad  altri,          denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la  qualifica          di pubblico  ufficiale  o  di  incaricato  di  un  pubblico          servizio.                     Le pene sono altresi' aumentate se i  fatti  sono          commessi   in   relazione   all'esercizio   di    attivita'          giudiziarie.                     Se i fatti sono di particolare tenuita', la  pena          e' diminuita».                 76. L'art. 2635 del codice civile e'  sostituito  dal          seguente:                   «Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,          che, a seguito della dazione o della promessa di  denaro  o          altra utilita', per se' o per altri, compiono  od  omettono          atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio          o degli obblighi di  fedelta',  cagionando  nocumento  alla          societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.                   Si applica la pena della reclusione fino a un  anno          e sei mesi se il fatto e' commesso  da  chi  e'  sottoposto          alla  direzione  o  alla  vigilanza  di  uno  dei  soggetti          indicati al primo comma.                   Chi da' o promette denaro  o  altra  utilita'  alle          persone indicate nel primo e nel secondo  comma  e'  punito          con le pene ivi previste.                   Le  pene  stabilite  nei  commi   precedenti   sono          raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati  in          mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione          europea o diffusi tra il pubblico in  misura  rilevante  ai          sensi dell'art. 116 del testo unico delle  disposizioni  in          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive          modificazioni.                   Si procede a querela della  persona  offesa,  salvo          che dal fatto  derivi  una  distorsione  della  concorrenza          nella acquisizione di beni o servizi».                 77. Al decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,          sono apportate le seguenti modificazioni:                   a) all'art. 25:                     1) nella rubrica, dopo la  parola:  «Concussione»          sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a  dare  o          promettere utilita'»;                     2) al comma 3, dopo le  parole:  «319-ter,  comma          2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;                   b) all'art. 25-ter, comma 1, dopo la lettera s)  e'          aggiunta la seguente:                     «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,          nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice          civile, la sanzione pecuniaria da duecento  a  quattrocento          quote».                 78. All'art. 308 del codice di procedura penale, dopo          il comma 2 e' inserito il seguente:                   «2-bis. Nel caso si proceda  per  uno  dei  delitti          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,          318, 319, 319-ter,  319-quater,  primo  comma,  e  320  del          codice penale, le  misure  interdittive  perdono  efficacia          decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni          caso,  qualora  esse  siano  state  disposte  per  esigenze          probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione  anche          oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo  restando          che comunque la loro efficacia viene  meno  se  dall'inizio          della loro esecuzione e' decorso un periodo di  tempo  pari          al triplo dei termini previsti dall'art. 303».                 79.  All'art.  133,  comma  1-bis,  delle  norme   di          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio          1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»  sono  inserite  le          seguenti: «, 319-quater».                 80. All'art. 12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7          agosto 1992,  n.  356,  e  successive  modificazioni,  sono          apportate le seguenti modificazioni:                   a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «319-ter,»  sono          inserite le seguenti: «319-quater,»;                   b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,»  sono          inserite le seguenti: «319-quater,».                 81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,          n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:                   a) all'art. 58, comma 1,  lettera  b),  le  parole:          «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite  dalle          seguenti: «(corruzione per l'esercizio della  funzione)»  e          dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti  giudiziari),»          sono  inserite  le  seguenti:  «319-quater,   primo   comma          (induzione indebita a dare o promettere utilita'),»;                   b) all'art.  59,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le          parole:   «319-ter»   sono   inserite   le   seguenti:   «,          319-quater»;                   c) all'art.  59,  comma  1,  lettera  c),  dopo  le          parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285  e          286 del  codice  di  procedura  penale»  sono  aggiunte  le          seguenti: «nonche' di cui all'art. 283, comma 1, del codice          di procedura penale, quando il divieto di  dimora  riguarda          la sede dove si svolge il mandato elettorale».                 82. Il provvedimento di revoca di cui  all'art.  100,          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18          agosto  2000,  n.   267,   e'   comunicato   dal   prefetto          all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al  comma  1          del presente articolo, che si esprime entro trenta  giorni.          Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che          l'Autorita'  rilevi  che  la  stessa  sia  correlata   alle          attivita' svolte dal segretario in materia  di  prevenzione          della corruzione.                 83. All'art. 3, comma 1, della legge 27  marzo  2001,          n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti:          «, 319-quater».".               -  Si  riporta  l'art.  14,  comma   3,   del   decreto          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle          amministrazioni pubbliche):                 «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14          del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima  dall'art.          8 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n.          80 del 1998). - (Omissis).                 3.  Il  Ministro  non   puo'   revocare,   riformare,          riservare  o  avocare   a   se'   o   altrimenti   adottare          provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.  In  caso          di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un  termine          perentorio entro il quale il dirigente  deve  adottare  gli          atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia  permanga,  o  in          caso di grave  inosservanza  delle  direttive  generali  da          parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio          per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare,  salvi          i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto          previsto dall'art. 2, comma 3,  lett.  p)  della  legge  23          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto          dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e          dall'art. 10 del relativo  regolamento  emanato  con  regio          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».               - Si riporta l'art. 1,  comma  2,  del  citato  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:                 «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1          del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1  del          D.Lgs. n. 80 del 1998). - (Omissis).                 2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al          CONI.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio          1997  n.   127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di          decisione e di controllo):                 «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).          - (Omissis).                 14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla          richiesta.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 56 del decreto del Presidente della          Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  (Testo  unico  delle          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili          dello Stato):                 «Art. 56 (Comando presso  altra  amministrazione).  -          L'impiegato di  ruolo  puo'  essere  comandato  a  prestare          servizio presso altra amministrazione statale o presso enti          pubblici,  esclusi   quelli   sottoposti   alla   vigilanza          dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.                 Il comando e' disposto, per tempo  determinato  e  in          via eccezionale, per riconosciute esigenze  di  servizio  o          quando sia richiesta una speciale competenza.                 Al comando  si  provvede  con  decreto  dei  Ministri          competenti, sentito l'impiegato.                 Per il comando presso un  ente  pubblico  il  decreto          dovra' essere adottato anche con il concerto  del  Ministro          per il tesoro e del Ministro titolare  dell'amministrazione          vigilante.                 Per  l'impiegato  con  qualifica  non   inferiore   a          direttore generale si provvede con decreto  del  Presidente          del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Consiglio  dei          Ministri, su proposta dei Ministri competenti.                 Salvo i casi previsti  dai  precedenti  commi  e  dal          successivo  art.  58,  e'  vietata  l'assegnazione,   anche          temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per  i          quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.                 In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,          puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,          l'immediata     utilizzazione     dell'impiegato     presso          l'amministrazione che ha richiesto il comando.».               - Si riporta l'art. 19, commi 2, 5-bis e 6, del decreto          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle          amministrazioni pubbliche):                 «Art. 19 (Incarichi di funzioni  dirigenziali)  (Art.          19 del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  come  sostituito  prima          dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art.  13          del D.Lgs. n. 80  del  1998  e  successivamente  modificato          dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - (Omissis).                 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.                 5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal          comma 6.                 (Omissis).                 6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano          conseguito una particolare specializzazione  professionale,          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo          30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento  del          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):                 «Art. 7 (Gestione delle risorse umane)  (Art.  7  del          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del          D.Lgs n. 387 del 1998). - (Omissis).                 6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in          presenza dei seguenti presupposti di legittimita':                   a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;                   b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le          risorse umane disponibili al suo interno;                   c) la prestazione deve essere di natura  temporanea          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di          affidamento dell'incarico;                   d)  devono   essere   preventivamente   determinati          durata, oggetto e compenso della collaborazione.                 Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la          maturata esperienza nel settore.                 Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i          contratti. Il secondo periodo dell'art.  1,  comma  9,  del          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'          soppresso. Si applicano le disposizioni previste  dall'art.          36, comma 3, del presente decreto e, in caso di  violazione          delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando          il divieto di costituzione di rapporti di  lavoro  a  tempo          indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  art.          36, comma 5-quater.                 (Omissis).».               - Si riporta l'art. 3, commi 1, 1-bis,  2  e  3,  della          legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni  in  materia  di          giurisdizione e controllo della Corte dei conti):                 «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui          seguenti atti non aventi forza di legge:                   a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione          del Consiglio dei Ministri;                   b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per          lo svolgimento dell'azione amministrativa;                   c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi          di norme comunitarie;                   c-bis);                   d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);                   e);                   f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del          patrimonio immobiliare;                   f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive          modificazioni;                   f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23          dicembre 2005, n. 266;                   g)   decreti   che   approvano   contratti    delle          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo          superiore ad un decimo del valore suindicato;                   h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico          di esercizi successivi;                   i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito          l'ordine scritto del Ministro;                   l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.                 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione          centrale del controllo di legittimita'.                 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].                 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.                 (Omissis).».               - Si riporta  l'art.  1,  comma  238,  della  legge  30          dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge          finanziaria 2005), come modificato dalla presente legge:                 «Art. 1. (Omissis).                 238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, da emanare entro  il  31  gennaio  2005,  e'          stabilito un incremento delle tariffe  applicabili  per  le          operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art.  18          della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  in   modo   da          assicurare, su base  annua,  maggiori  entrate  pari  a  24          milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle          predette maggiori entrate, pari  ad  euro  20  milioni  per          l'anno 2005, e ad euro 12  milioni  a  decorrere  dall'anno          2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero          delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli          oneri di cui all'art. 2,  commi  3,  4  e  5,  del  decreto          legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  La  riassegnazione  di          cui al precedente periodo e' limitata all'importo  di  euro          6.120.000 per l'anno 2013, all'importo  di  euro  9.278.000          per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000  per  l'anno          2015, all'importo  di  euro  10.215.000  per  l'anno  2016,          all'importo di 11,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e          all'importo di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo          di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28          settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la  citta'          di  Genova,  la  sicurezza  della  rete   nazionale   delle          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016          e 2017, il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -          1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle  forme  e          secondo le modalita' indicate nei commi da  3  a  5,  sulle          condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e          delle infrastrutture stradali e autostradali.                 2. A decorrere dalla data di cui al comma 19,  quarto          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle          ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo          10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa  e  l'esercizio  delle          relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede  a          titolo universale in tutti i rapporti attivi e  passivi  al          predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali          e  finanziarie.  L'Agenzia  e'   dotata   di   personalita'          giuridica e  ha  autonomia  regolamentare,  amministrativa,          patrimoniale, organizzativa, contabile  e  finanziaria.  Il          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri  di          indirizzo e vigilanza, che esercita  secondo  le  modalita'          previste nel presente decreto.                 3. Con riferimento al settore ferroviario,  l'Agenzia          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria          del Paese limitrofo.                 4.   Con    riferimento    alla    sicurezza    delle          infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio          delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15          marzo  2011,  n.  35  e  fermi  restando  i  compiti  e  le          responsabilita'  dei  soggetti  gestori,  l'Agenzia,  anche          avvalendosi degli altri soggetti pubblici  che  operano  in          materia di sicurezza delle infrastrutture:                   a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla          verifica della  corretta  organizzazione  dei  processi  di          manutenzione da  parte  dei  gestori,  nonche'  l'attivita'          ispettiva e di verifica a  campione  sulle  infrastrutture,          obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure          di   controllo   del   rischio   in   quanto   responsabili          dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;                   b) promuove l'adozione da parte dei  gestori  delle          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza          riconosciuti dall'Agenzia;                   c)  sovraintende  alle   ispezioni   di   sicurezza          previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011,          n. 35 sulle infrastrutture stradali e  autostradali,  anche          compiendo  verifiche  sulle  attivita'  di  controllo  gia'          svolte dai  gestori,  eventualmente  effettuando  ulteriori          verifiche in sito;                   d) propone al Ministro delle infrastrutture  e  dei          trasporti l'adozione del piano nazionale per  l'adeguamento          e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e  autostradali          nazionali ai  fini  del  miglioramento  degli  standard  di          sicurezza, da sviluppare anche attraverso  il  monitoraggio          sullo  stato  di  conservazione  e  sulle   necessita'   di          manutenzione  delle  infrastrutture  stesse.  Il  Piano  e'          aggiornato ogni due anni e di esso  si  tiene  conto  nella          redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione          e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;                   e)  svolge   attivita'   di   studio,   ricerca   e          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle          infrastrutture stradali e autostradali.                 4-bis. Fermi restando i compiti del  Corpo  nazionale          dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del  decreto          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,          determinati sulla base del costo effettivo del servizio.                 4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5          ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni,          le valutazioni e le verifiche funzionali  di  cui  all'art.          11" sono soppresse.                 4-quater. Sono  trasferite  all'Agenzia  le  funzioni          ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di          massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti          fissi (USTIF) del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei          trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e  6,  del  decreto          del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4  agosto          2014, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta          Ufficiale  n.  297  del  23  dicembre  2014.  A  tal   fine          l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti  per          il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza  relativa  al          sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura  e  dal          materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14          e 15 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  in          quanto  applicabili.  Con  decreto   del   Ministro   delle          infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro  novanta          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le          modalita' per l'autorizzazione all'apertura  dell'esercizio          dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa   di   nuova          realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite          all'Agenzia ai sensi del presente comma.                 4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto  2002,          n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:                   «6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture          viarie oggetto di atti convenzionali.».                 5. Ferme restando le  sanzioni  gia'  previste  dalla          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di          cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le  sanzioni          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre          per cento del fatturato sopra indicato.                 6. Sono organi dell'Agenzia:                   a) il direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni          attinenti al settore operativo dell'agenzia;                   b)  il  comitato  direttivo,  composto  da  quattro          membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;                   c) il collegio dei revisori dei conti.                 7.  Il  direttore  e'  nominato   con   decreto   del          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle          infrastrutture   e   dei    trasporti,    ferma    restando          l'applicazione  dell'art.  19,   comma   8,   del   decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la  durata          massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola  volta  ed          e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e          con qualsiasi altra attivita' professionale  privata  anche          occasionale. Il  comitato  direttivo  e'  nominato  per  la          durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture          e dei trasporti. Meta' dei componenti  sono  scelti  tra  i          dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti          ad   esse   esterni   dotati   di   specifica    competenza          professionale  attinente  ai  settori   nei   quali   opera          l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti   tra   i          dirigenti dell'agenzia e non  percepiscono  alcun  compenso          aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico  nel  comitato          direttivo. Il collegio dei revisori dei conti  e'  composto          dal presidente, da due membri  effettivi  e  due  supplenti          iscritti al registro  dei  revisori  legali,  nominati  con          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.          I revisori durano in  carica  tre  anni  e  possono  essere          confermati una sola volta. Il  collegio  dei  revisori  dei          conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del  codice          civile, in quanto applicabile. I  componenti  del  comitato          direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne'          essere amministratori o dipendenti di societa'  o  imprese,          nei settori di  intervento  dell'Agenzia.  I  compensi  dei          componenti  degli  organi  collegiali  sono  stabiliti  con          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,          di concerto con il  Ministro  dell'economia  delle  finanze          secondo i criteri e parametri  previsti  per  gli  enti  ed          organismi pubblici e  sono  posti  a  carico  del  bilancio          dell'Agenzia.                 8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.                 9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  e'          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:                   a) disciplina l'organizzazione e  il  funzionamento          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale          generale;                   b) fissa le  dotazioni  organiche  complessive  del          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite          massimo di 569 unita', di cui 42  di  livello  dirigenziale          non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;                   c)  determina  le  procedure  per  l'accesso   alla          dirigenza, nel rispetto del decreto  legislativo  30  marzo          2001, n. 165.                 10. Le deliberazioni del comitato direttivo  relative          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti          a controllo ministeriale preventivo.                 11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che          restano in vigore sino a naturale scadenza.                 12. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui          al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione  organica  del          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di          uffici di livello dirigenziale non generale.                 13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono  presenti  due          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.                 14. In fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse          finanziarie.                 15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione  a  tempo          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.                 16. Al personale e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le          tabelle retributive dell'ENAC.                 17. Al fine di  assicurare  il  corretto  svolgimento          delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere          pubbliche della banca dati di cui all'art. 13,  nonche'  ai          dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico  per  la          sicurezza delle infrastrutture stradali e  autostradali  di          cui all'art. 14. Per le medesime finalita' di cui al  primo          periodo,  gli  enti   proprietari   e   i   gestori   delle          infrastrutture  stradali  e  autostradali  sono  tenuti   a          garantire al personale autorizzato  dell'Agenzia  l'accesso          incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle  sedi          legali e  operative,  nonche'  a  tutta  la  documentazione          pertinente.                 18.  Agli  oneri  del  presente  articolo,   pari   a          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi          dell'art. 45.                 19. In sede di prima applicazione,  entro  90  giorni          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.                 20.  La  denominazione  «Agenzia  nazionale  per   la          sicurezza delle ferrovie» e' sostituita,  ovunque  ricorre,          dalla denominazione «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e          autostradali» (ANSFISA).                 21.    L'Agenzia    si    avvale    del    patrocinio          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del  testo          unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.                 22.  Tutti  gli  atti  connessi   con   l'istituzione          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.                 23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto  2007,          n. 162 e' abrogato.».   |  
|   |                                 Art. 5   Organizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del                        territorio e del mare 
   1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero  si  articola in dipartimenti disciplinati ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  del presente  decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'   essere superiore  a  due,  in  riferimento  alle  aree  funzionali  definite all'articolo  35  del  presente  decreto.».  Al  fine  di  assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti  dalla  presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di  livello  non  generale  equivalente  sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale  del  Ministero e' rideterminata nel numero massimo di  dieci  posizioni  di  livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2.  Al   fine   di   semplificare   ed   accelerare   il   riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento  agli  adeguamenti conseguenti alle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi  incluso  quello  degli uffici  di  diretta  collaborazione,  puo'  essere  adottato  con  le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n. 97.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  del   decreto          legislativo   30   luglio   1999,    n.    300,    (Riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della          legge 15 marzo  1997,  n.  59)  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale del 30 agosto 1999,  n.  203,  S.O.,  cosi'  come          modificato dalla presente legge:                 «Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola          in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e  5          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'          essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali          definite all'art. 35 del presente  decreto.».  Al  fine  di          assicurare  l'invarianza  finanziaria,  i  maggiori   oneri          derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla          soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale          di livello non generale equivalente sul piano  finanziario.          La  dotazione  organica  dirigenziale  del   Ministero   e'          rideterminata nel numero  massimo  di  dieci  posizioni  di          livello generale e quarantotto  posizioni  di  livello  non          generale senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della          finanza pubblica.                 2. Il  ministero  si  avvale  altresi'  degli  uffici          territoriali del governo di cui all'art. 11.               - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto legge          12 luglio 2018, n. 86 (Disposizioni urgenti in  materia  di          riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e  delle          attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e          disabilita'), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  12          luglio 2018, n. 160, convertito dalla legge 9 agosto  2018,          n. 97:                 «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.».   |  
|   |                                 Art. 6   Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione,                  dell'universita' e della ricerca 
   1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n.  145 sono apportate le seguenti modifiche:     a) al  primo  periodo  le  parole  «di  consentire  una  maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a  livello  centrale  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'» sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono  sostituite dalle seguenti «un posto dirigenziale»;     b) il secondo periodo e'  soppresso  e  sostituito  dai  seguenti «Conseguentemente il  Ministero  medesimo  provvede  ad  adeguare  la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono  essere  adottati con le modalita' di cui  all'articolo  4-bis  del  decreto  legge  12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31  ottobre  2019,  anche  al fine di semplificare ed accelerare  il  riordino  dell'organizzazione del  Ministero.  Nelle  more  dell'entrata  in   vigore   dei   nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di  livello generale continuano ad  avere  efficacia  sino  all'attribuzione  dei nuovi.».  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  l'art.  1,  comma  345,  della  legge  30          dicembre 2018, n. 145, concernente «Bilancio di  previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio          pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella G.          U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.,  come  modificato  dalla          presente legge:                 «345. Al fine di potenziare la tutela delle minoranze          linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla          legge 23 febbraio 2001, n. 38, la  dotazione  organica  del          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca          e'  incrementata  di  un  posto  dirigenziale  di   livello          generale. Conseguentemente il Ministero  medesimo  provvede          ad  adeguare  la  propria  organizzazione  mediante   nuovi          regolamenti, ivi incluso quello  degli  uffici  di  diretta          collaborazione,  che  possono  essere   adottati   con   le          modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio          2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9          agosto 2018, n. 97, se emanati entro il  31  ottobre  2019,          anche al fine di semplificare  ed  accelerare  il  riordino          dell'organizzazione del Ministero. Nelle more  dell'entrata          in vigore dei  nuovi  regolamenti  di  organizzazione,  gli          incarichi dirigenziali di livello  generale  continuano  ad          avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.».               - Si riporta l'art. 4-bis (Procedure  per  il  riordino          dell'organizzazione dei  Ministeri)  del  decreto-legge  12          luglio 2018, n. 86,  convertito  con  modificazioni,  dalla          legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia          di famiglia e  disabilita'»,  pubblicato  nella  G.  U.  12          luglio 2018, n. 160, S.O.:                 «Art.  4-bis.  -  1.  Al  fine  di  semplificare   ed          accelerare il riordino dell'organizzazione  dei  Ministeri,          anche con riferimento  agli  adeguamenti  conseguenti  alle          disposizioni di cui  agli  articoli  1  e  2  del  presente          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30          giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri,          ivi inclusi quelli degli uffici di diretta  collaborazione,          possono essere adottati  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  I          decreti previsti dal presente  articolo  sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.».   |  
|   |                                 Art. 7   Misure  urgenti  per  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni         dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
   1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo  1  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, in carica  alla  data  del  19  settembre  2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli  atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non  oltre  il 31 dicembre 2019.  
           Riferimenti normativi 
               La legge 31 luglio 1997, n. 249  recante:  «Istituzione          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»,  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177, del  31  luglio          1997, Supplemento Ordinario n. 154.   |  
|   |                                 Art. 8 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
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