| Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| COMUNICATO  |  
| Autorizzazione all'immissione in commercio, regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso umano «Silodosina Sandoz».  |  
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         Estratto determina n. 1723/2019 del 18 novembre 2019 
     Medicinale: SILODOSINA SANDOZ.     Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.,  l.go  U.  Boccioni,  1  -  21040 Origgio (Varese), Italia.     Confezioni:       «4 mg capsule rigide»  30  capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  - A.I.C. n. 047804012 (in base 10);       «4 mg capsule rigide» 10x1 capsule in  blister  divisibile  per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047804024 (in base 10);       «4 mg capsule rigide» 30x1 capsule in  blister  divisibile  per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047804036 (in base 10);       «8 mg capsule rigide» 10x1 capsule in  blister  divisibile  per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047804048 (in base 10);       «8 mg capsule rigide» 30x1 capsule in  blister  divisibile  per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047804051 (in base 10);       «8 mg capsule rigide»  30  capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  - A.I.C. n. 047804063 (in base 10).     Forma farmaceutica: capsula rigida.     Validita' prodotto integro: due anni.     Composizione:       principio attivo: silodosina;       eccipienti:         contenuto   della   capsula:    mannitolo    (E421);    amido pregelatinizzato;  sodio  laurilsolfato  (E487);  magnesio   stearato (E470b);         involucro della capsula: titanio  diossido  (E171);  gelatina (E441);         inchiostro di stampa: gomma lacca  (E904);  ossido  di  ferro nero (E172); potassio idrossido (E525).     Officine di produzione:       produttore/i   del   principio    attivo:    Zhejiang    Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. (Chuannan site),  Chuannan,  Duqiao,  317016 Linhai, Zhejiang, Cina;       produttore/i del prodotto finito:       produzione: J. Uriach Y  Compañia  S.A.,  Avinguda  Cami  Reial 51-57, Palau-Solita' i Plegamans, 08184 Barcellona, Spagna;       confezionamento primario: J. Uriach Y Compañia  S.A.,  Avinguda Cami  Reial  51-57,  Palau-Solita'  i  Plegamans,  08184  Barcellona, Spagna;       confezionamento secondario:         J.  Uriach  Y  Compañia  S.A.,  Avinguda  Cami  Reial  51-57, Palau-Solita' i Plegamans, 08184 Barcellona, Spagna;         UPS Healthcare Italia S.r.l., via Formellese km 4,300 - 00060 Formello, Italia;       controllo dei lotti: J. Uriach Y Compañia S.A.,  Avinguda  Cami Reial 51-57, Palau-Solita' i Plegamans, 08184 Barcellona, Spagna;       rilascio dei lotti: J. Uriach Y Compañia  S.A.,  Avinguda  Cami Reial 51-57, Palau-Solita' i Plegamans, 08184 Barcellona, Spagna.     Indicazioni  terapeutiche:  trattamento  dei  segni   e   sintomi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) negli uomini adulti. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezioni:       «4 mg capsule rigide»  30  capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  - A.I.C. n. 047804012 (in  base  10);  classe  di  rimborsabilita':  A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2,16; prezzo al  pubblico  (IVA inclusa): euro 4,05;     «4 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047804036 (in base  10);  classe  di rimborsabilita': A; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  euro  2,16; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,05;     «8 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 047804051 (in base  10);  classe  di rimborsabilita': A; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  euro  4,32; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,11;     «8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL -  A.I.C. n. 047804063 (in base 10); classe di rimborsabilita':  A;  prezzo  ex factory (IVA esclusa): euro 4,32; prezzo al pubblico  (IVA  inclusa): euro 8,11.     Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.     Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Silodosina Sandoz» (silodosina) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C (nn).     Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale «Silodosina Sandoz» (silodosina) e' la seguente: medicinale  soggetto a prescrizione medica (RR). 
                               Stampati 
     Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo allegato alla presente determina.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla presente determina. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |  
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