| Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio».  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone  di  Castel  del  Rio»,  registrata  con regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996.     Considerato che la modifica e'  stata  presentata  dal  Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio, con sede presso il Comune di Castel del Rio, via Montanara n. 1,  40022  Castel  Del  Rio  -  Bologna,  - soggetto non riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  n. 526/1999.     Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del  14  ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per  l'attuazione  del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti  agricoli  e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13  che  la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una  DOP  o IGP  possa  essere  presentata  dal  relativo  Consorzio  di   tutela riconosciuto ai sensi  della  citata  normativa  o,  in  assenza,  da soggetti immessi nel sistema di  controllo  della  denominazione  che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata  dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari  almeno al 30%  delle  imprese  inserite  nel  sistema  di  controllo  e  dai riscontri  effettuati  dal   Ministero   delle   politiche   agricole alimentari e forestali, e dalla Regione Emilia Romagna  e'  risultato che la richiesta presentata dal Consorzio  Castanicoltori  di  Castel del Rio soddisfi tale condizione.     Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.     Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle denominazioni registrate.     Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali acquisito il parere della Regione Emilia Romagna, circa la  richiesta di modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione della IGP «Marrone  di  Castel  del  Rio», cosi' come modificato.     Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali del  -  Dipartimento  delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita' agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente proposta,  dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto   di opportuna valutazione da parte del predetto  Ministero,  prima  della trasmissione della suddetta proposta  di  modifica  alla  Commissione europea.     Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.     |  
|   |                                                               Allegato 
    Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta                      «Marrone di Castel del Rio» 
                                Art. 1.                      Denominazione del prodotto 
     L'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»  e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.      |  
|   |                                 Art. 2.                       Descrizione del prodotto 
     L'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»  e' ottenuta da  castagneti  costituiti  dalla  specie  «castanea  sativa Mill.», rappresentata da tre biotipi, la cui denominazione ufficiale, ai fini della identificazione  varietale  e'  la  seguente:  «Marrone domestico», «Marrone nostrano», «Marrone di S. Michele».     I  castagneti  di  nuovo  impianto  dovranno  essere   costituiti esclusivamente dal biotipo «Marrone domestico».     Il «Marrone di Castel del  Rio»  deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:       a. frutto destinato al consumo tal quale:         numero  di  frutti  per  riccio  (o  cardo)  in  nessun  caso superiore a tre;         pezzatura medio-grossa (non piu' di 110 frutti/kg);         forma prevalentemente ellissoidale,  apice  poco  pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari  (torcia)  di tomentosita' tipica della specie, una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa; cicatrice ilare (o occhio)  di forma sensibilmente quadrangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta;         pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature  in senso meridiano, rilevate e piu' scure, in numero variabile da  25  a 30. Esso e' facilmente staccabile dall'episperma il quale si presenta di colore «camoscio»  ed  e'  raramente  rientrante  nelle  solcature principali del seme;         il seme, di norma  uno  per  frutto,  si  presenta  di  polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce  con  superficie  quasi priva di solcature;       b. frutto destinato ad essere utilizzato  come  ingrediente  in prodotti composti, elaborati  o  trasformati:  possiede  le  medesime caratteristiche merceologiche del frutto  destinato  al  consumo  tal quale, fatta eccezione per i seguenti aspetti:         il numero di frutti/kg puo' essere superiore a 110;         il pericarpo puo' presentarsi non integro.      |  
|   |                                 Art. 3.                            Zona geografica 
     La zona di produzione del «Marrone di Castel del  Rio»  comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni in Provincia di Bologna:  Castel  del  Rio,  Fontanelice,  Casal  Fiumanese  e  Borgo Tossignano.     Tale zona e' cosi' definita:       Comune di Castel del Rio  per  tutto  il  territorio  posto  in destra idraulica del torrente Sillaro;       Comune di Fontanelice per l'intera circoscrizione comunale;       Comune di Casalfiumanese per la parte del  territorio  comunale incuneata tra i Comuni di  Fontanelice  e  Castel  del  Rio  e  cosi' delimitata ad ovest:  torrente  Sillaro  dall'uscita  dal  comune  di Castel del Rio fino alla confluenza con il rio Firola, indi  seguendo tale rio fino alla strada provinciale n. 22 «Sillaro» e per essa fino al bivio con la strada provinciale n. 24 «Mediana Montana», che segue fino al confine con il comune di Fontanelice;       Comune di Borgo Tossignano per la parte del territorio comunale cosi' delimitato: da confine con la Provincia di Ravenna ed il Comune di Fontanelice segue quest'ultimo fino al rio Sgarba, indi  per  esso fino alla gola del «Tramusasso» e seguire la mulattiera che  passando per le Banzole giunge fino al confine con la Provincia di Ravenna.     Le operazioni di cernita,  di  calibratura,  di  trattamento  dei frutti con la «cura» in acqua  fredda  e/o  calda,  a  seconda  delle tecniche gia'  acquisite  dalla  tradizione  locale,  debbono  essere effettuate nell'ambito dei Comuni di  Castel  del  Rio,  Fontanelice, Casalfiumanese e  Borgo  Tossignano.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle situazioni tradizionali locali, e'  consentito  che  tali  operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio del  Comune di Imola.      |  
|   |                                 Art. 4.                         Metodo di produzione 
     Le condizioni ambientali di coltura dei castagneti destinati alla produzione del «Marrone di  Castel  del  Rio»  devono  essere  quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire al prodotto  che ne deriva le specifiche caratteristiche.     I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli in uso generalizzato, con una  densita' per ettaro compresa tra un minimo di 75 ad un massimo di 125 piante.     Sono da considerarsi idonei solo i  castagneti  di  giacitura  ed orientamento adatti e situati ad una altitudine compresa  tra  200  e 800 metri s.l.m.     Sono vietati ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.     La produzione unitaria massima consentita di «Marrone  di  Castel del Rio» e' fissata in q.li 25 di frutti per ettaro. Anche in  annate eccezionalmente favorevoli la produzione per  ettaro  di  frutti,  da utilizzare  con  indicazione  geografica  protetta,   dovra'   essere riportata ai suddetti limiti  di  produttivita'  attraverso  accurata cernita.     L'eventuale conservazione del «Marrone di Castel del Rio» al fine di dilazionarne la commercializzazione deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali ed e' vietato l'uso di prodotti chimici.      |  
|   |                                 Art. 5.                    Prova dell'origine del prodotto 
     Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando per ognuna gli input e gli  output.  In  questo  modo,  e  attraverso l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti  dalla   struttura   di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei coltivatori, dei produttori, dei condizionatori e confezionatori, nonche' attraverso  la  denuncia  alla  struttura  di  controllo  dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto.     Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte  della  struttura di controllo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nonche' dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.      |  
|   |                                 Art. 6.                         Legame con l'ambiente 
     La coltivazione di castagne e marroni nella zona  di  Castel  del Rio e nei comuni limitrofi ha svolto nel corso dei  secoli  un  ruolo decisivo per quanto concerne la definizione degli elementi essenziali che caratterizzano non solo il paesaggio  ma  anche  l'economia  e  i rapporti sociali.     Nel Medioevo la Massa, l'attuale paese  di  Castel  del  Rio,  si trasformo' in un centro  commerciale,  mutando  il  proprio  nome  in Marcatale (cosi' infatti l'abitato viene citato in  alcuni  documenti imolesi del Quattrocento, ma il toponimo risale certamente al  secolo precedente) e consolidando nel periodo successivo la propria fama  di vivace luogo di scambio. Gia' agli inizi dei Seicento Rodrigo Alidosi (1589-1623), signore di Castel del Rio,  affermava  infatti  che  nel paese si teneva «ogni settimana il piu' bel mercato di Romagna».     A dimostrazione dell'antica e radicata vocazione  del  territorio per la produzione e il commercio dei marroni si puo'  in  particolare citare una relazione del 1618 rinvenuta presso l'Archivio di Stato di Firenze la quale, fra tante ed interessanti  notizie,  cosi'  recita: «et vi si fa ogni mercoledi' un mercato, al  quale  concorrono  assai persone di luoghi convicini» (...) «et ancora de marroni de quali  ne mandano fuori assai et la maggior parte usano seccargli, et mondarli, et li vendono con molta reputazione, sempre qualche cosa piu' che non si vende il grano».     L'importanza che da secoli la coltura del marrone riveste per  le popolazioni locali e' dimostrata da numerosi altri documenti, tra cui l'Editto sopra l'incisione dei  castagni,  conservato  negli  archivi comunali di Castel del Rio,  redatto  nel  1694  e  sottoscritto  dal Governatore Antonio Maria Manzoni. Si tratta di un provvedimento che, annullando e sostituendo uno precedente datato 1584, intende regolare i tagli nei castagneti e dal cui incipit  («Essendo  che  gran  parte della rendita che ricavasi dal territorio di Castel del Rio  consiste nel frutto  delli  castagni»)  si  comprende  quanto  l'attivita'  in questione anche allora fosse fondamentale in quei luoghi.     In seguito  si  avverti'  l'esigenza  di  istituire  nel  periodo autunnale proprio a Castel del Rio, unico fra  tutti  i  paesi  della vallata a monte di Imola, un mercato trisettimanale, la cui esistenza e' documentata fin dai primi decenni dell'Ottocento.     La costruzione della Strada Montanara lungo  la  vallata  tra  il 1829 e il 1882 e l'avvento della ferrovia favorirono una  piu'  ampia diffusione del prodotto in Italia ed all'estero  e  ne  consolidarono l'importanza per il territorio, che si converti' sempre piu'  a  tale coltura.  A  questo  proposito,  la   prima   quantificazione   della superficie destinata a castagneto risale al 1885 quando il sindaco di Castel del Rio, sollecitato da una richiesta del prefetto di Ravenna, invio' una relazione sulla produzione agricola locale dalla quale  si desume che su 3.900 Ha di terreno coltivato il 40%, vale a dire 1.450 Ha, era appunto occupato da castagneto a frutto.     Negli anni successivi marroni e castagne continuarono a rivestire una notevole rilevanza per l'economia dell'area, come  ebbe  modo  di rilevare lo storico locale Giuseppe Fortunato Cortini il quale a  tal proposito nel 1932 in un suo scritto osservo' che «la specialita'  di Castel del Rio sono i  marroni,  molto  quotati  anche  sulle  piazze estere».     Da ultimo, merita di  essere  ricordata  la  rinomata  sagra  del marrone che si tiene a Castel del Rio dal 1946 ogni mese di  ottobre, articolata in numerosi appuntamenti tra cui il  tradizionale  mercato dei marroni, mostre di prodotti, convegni tecnici e conferenze.      |  
|   |                                 Art. 7.                               Controlli 
     La verifica del rispetto  del  presente  disciplinare  e'  svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012.     L'organismo di controllo a cio' preposto  e'  Checkfruit  S.r.l., con sede in via dei Mille n. 24 - 40121  Bologna,  telefono  +39  051 6494836, info@checkfruit.it - ceckfruit-do@pec.it      |  
|   |                                 Art. 8.                   Confezionamento ed etichettatura 
     All'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel  del  Rio» e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  menzione   o   qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «extra'» «fine», «selezionato», «superiore» e similari.     E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a nomi,  ragioni  sociali  o  marchi  privati   purche'   non   abbiano significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in   inganno l'acquirente.     L'immissione al consumo del «Marrone di Castel del Rio» destinato al consumo tal quale deve avvenire in contenitori di materiale idoneo al contatto con alimenti nelle confezioni del peso massimo di  kg  10 che dovranno recare il logo della denominazione di seguito descritto.     I contenitori dovranno essere sigillati in modo tale da  impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.     La commercializzazione del «Marrone di Castel del Rio»  destinato ad  essere  utilizzato  quale  ingrediente  in   prodotti   composti, elaborati o trasformati deve avvenire in contenitori senza limiti  di peso, di materiale idoneo  al  contatto  con  alimenti  che  dovranno recare il logo della denominazione di seguito descritto.     Per il prodotto destinato a mercati ove  e'  in  uso  il  sistema imperiale,  puo'   essere   utilizzato   il   riferimento,   per   il confezionamento, a quel sistema di misura.     Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri  di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: «Marrone di Castel del Rio» e «Indicazione geografica protetta»  o  l'acronimo  «IGP»  oltre agli estremi atti ad individuare nome, ragione sociale  ed  indirizzo del confezionatore.     I contenitori  dovranno  inoltre  riportare  il  simbolo  grafico europeo dell'IGP.     Il  logo  del  «Marrone  di  Castel  Del  Rio  I.G.P.»,  come  da riproduzione  sotto  riportata,   ha   una   normazione   costruttiva rettangolare (orizzontale) che sta nel rapporto di 1:2 (lato corto su lato  lungo)  e  si  presenta  bordato  da  una  cornice  con  angoli arrotondati di colore verde (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%), su  fondo bianco. All'interno di questo perimetro compare la sagoma  stilizzata del caratteristico «Ponte Alidosi» di colore verde (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%) e dentro tale sagoma e' visibile la scritta  «Marrone  di Castel  del  Rio»  (editata  con  il  font  Agenda  bold,  maiuscolo, spaziatura tra i  caratteri  +10,  scala  orizzontale  98%,  spessore contorno 0,25 pt), di colore verde (C 100% - M 0% - Y 70%  -  K  0%), disposta immediatamente al di sotto del profilo superiore del  ponte, del quale segue il caratteristico profilo «a schiena d'asino».  Sotto del profilo dell'arco tracciato dalla sagoma del ponte, in  posizione centrale, e' visibile il disegno stilizzato  del  marrone  di  colore «marrone» (C 1% - M 69% - Y 100% - K 43%), sotto il  quale  si  trova una linea leggermente ricurva ai vertici di colore verde (C 100% -  M 0% - Y 70% - K 0%), che rappresenta lo  scorrere  dell'acqua.  Al  di sotto della suddetta linea, in posizione centrale  e  parallela  alla base del rettangolo, vi e' infine la dicitura «Indicazione geografica protetta» (editata con il font Leelawadee Regular,  con  le  iniziali «I» - «G» - «P» maiuscole, spaziatura tra i caratteri  +20,  spessore contorno 0.25 pt) di colore marrone (C 1% - M 69% - Y 100% - K  43%). Il logo puo' essere adattato proporzionalmente  alle  varie  esigenze d'utilizzo. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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