Gazzetta n. 286 del 6 dicembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio». |
|
|
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», registrata con regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996. Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio, con sede presso il Comune di Castel del Rio, via Montanara n. 1, 40022 Castel Del Rio - Bologna, - soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999. Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla Regione Emilia Romagna e' risultato che la richiesta presentata dal Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio soddisfi tale condizione. Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico. Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Emilia Romagna, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Marrone di Castel del Rio», cosi' come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari. |
| Allegato
Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»
Art. 1. Denominazione del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2. Descrizione del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» e' ottenuta da castagneti costituiti dalla specie «castanea sativa Mill.», rappresentata da tre biotipi, la cui denominazione ufficiale, ai fini della identificazione varietale e' la seguente: «Marrone domestico», «Marrone nostrano», «Marrone di S. Michele». I castagneti di nuovo impianto dovranno essere costituiti esclusivamente dal biotipo «Marrone domestico». Il «Marrone di Castel del Rio» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: a. frutto destinato al consumo tal quale: numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiore a tre; pezzatura medio-grossa (non piu' di 110 frutti/kg); forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) di tomentosita' tipica della specie, una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa; cicatrice ilare (o occhio) di forma sensibilmente quadrangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta; pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e piu' scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso e' facilmente staccabile dall'episperma il quale si presenta di colore «camoscio» ed e' raramente rientrante nelle solcature principali del seme; il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; b. frutto destinato ad essere utilizzato come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati: possiede le medesime caratteristiche merceologiche del frutto destinato al consumo tal quale, fatta eccezione per i seguenti aspetti: il numero di frutti/kg puo' essere superiore a 110; il pericarpo puo' presentarsi non integro. |
| Art. 3. Zona geografica
La zona di produzione del «Marrone di Castel del Rio» comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni in Provincia di Bologna: Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese e Borgo Tossignano. Tale zona e' cosi' definita: Comune di Castel del Rio per tutto il territorio posto in destra idraulica del torrente Sillaro; Comune di Fontanelice per l'intera circoscrizione comunale; Comune di Casalfiumanese per la parte del territorio comunale incuneata tra i Comuni di Fontanelice e Castel del Rio e cosi' delimitata ad ovest: torrente Sillaro dall'uscita dal comune di Castel del Rio fino alla confluenza con il rio Firola, indi seguendo tale rio fino alla strada provinciale n. 22 «Sillaro» e per essa fino al bivio con la strada provinciale n. 24 «Mediana Montana», che segue fino al confine con il comune di Fontanelice; Comune di Borgo Tossignano per la parte del territorio comunale cosi' delimitato: da confine con la Provincia di Ravenna ed il Comune di Fontanelice segue quest'ultimo fino al rio Sgarba, indi per esso fino alla gola del «Tramusasso» e seguire la mulattiera che passando per le Banzole giunge fino al confine con la Provincia di Ravenna. Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti con la «cura» in acqua fredda e/o calda, a seconda delle tecniche gia' acquisite dalla tradizione locale, debbono essere effettuate nell'ambito dei Comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali locali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Imola. |
| Art. 4. Metodo di produzione
Le condizioni ambientali di coltura dei castagneti destinati alla produzione del «Marrone di Castel del Rio» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato, con una densita' per ettaro compresa tra un minimo di 75 ad un massimo di 125 piante. Sono da considerarsi idonei solo i castagneti di giacitura ed orientamento adatti e situati ad una altitudine compresa tra 200 e 800 metri s.l.m. Sono vietati ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva. La produzione unitaria massima consentita di «Marrone di Castel del Rio» e' fissata in q.li 25 di frutti per ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione per ettaro di frutti, da utilizzare con indicazione geografica protetta, dovra' essere riportata ai suddetti limiti di produttivita' attraverso accurata cernita. L'eventuale conservazione del «Marrone di Castel del Rio» al fine di dilazionarne la commercializzazione deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali ed e' vietato l'uso di prodotti chimici. |
| Art. 5. Prova dell'origine del prodotto
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei coltivatori, dei produttori, dei condizionatori e confezionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nonche' dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| Art. 6. Legame con l'ambiente
La coltivazione di castagne e marroni nella zona di Castel del Rio e nei comuni limitrofi ha svolto nel corso dei secoli un ruolo decisivo per quanto concerne la definizione degli elementi essenziali che caratterizzano non solo il paesaggio ma anche l'economia e i rapporti sociali. Nel Medioevo la Massa, l'attuale paese di Castel del Rio, si trasformo' in un centro commerciale, mutando il proprio nome in Marcatale (cosi' infatti l'abitato viene citato in alcuni documenti imolesi del Quattrocento, ma il toponimo risale certamente al secolo precedente) e consolidando nel periodo successivo la propria fama di vivace luogo di scambio. Gia' agli inizi dei Seicento Rodrigo Alidosi (1589-1623), signore di Castel del Rio, affermava infatti che nel paese si teneva «ogni settimana il piu' bel mercato di Romagna». A dimostrazione dell'antica e radicata vocazione del territorio per la produzione e il commercio dei marroni si puo' in particolare citare una relazione del 1618 rinvenuta presso l'Archivio di Stato di Firenze la quale, fra tante ed interessanti notizie, cosi' recita: «et vi si fa ogni mercoledi' un mercato, al quale concorrono assai persone di luoghi convicini» (...) «et ancora de marroni de quali ne mandano fuori assai et la maggior parte usano seccargli, et mondarli, et li vendono con molta reputazione, sempre qualche cosa piu' che non si vende il grano». L'importanza che da secoli la coltura del marrone riveste per le popolazioni locali e' dimostrata da numerosi altri documenti, tra cui l'Editto sopra l'incisione dei castagni, conservato negli archivi comunali di Castel del Rio, redatto nel 1694 e sottoscritto dal Governatore Antonio Maria Manzoni. Si tratta di un provvedimento che, annullando e sostituendo uno precedente datato 1584, intende regolare i tagli nei castagneti e dal cui incipit («Essendo che gran parte della rendita che ricavasi dal territorio di Castel del Rio consiste nel frutto delli castagni») si comprende quanto l'attivita' in questione anche allora fosse fondamentale in quei luoghi. In seguito si avverti' l'esigenza di istituire nel periodo autunnale proprio a Castel del Rio, unico fra tutti i paesi della vallata a monte di Imola, un mercato trisettimanale, la cui esistenza e' documentata fin dai primi decenni dell'Ottocento. La costruzione della Strada Montanara lungo la vallata tra il 1829 e il 1882 e l'avvento della ferrovia favorirono una piu' ampia diffusione del prodotto in Italia ed all'estero e ne consolidarono l'importanza per il territorio, che si converti' sempre piu' a tale coltura. A questo proposito, la prima quantificazione della superficie destinata a castagneto risale al 1885 quando il sindaco di Castel del Rio, sollecitato da una richiesta del prefetto di Ravenna, invio' una relazione sulla produzione agricola locale dalla quale si desume che su 3.900 Ha di terreno coltivato il 40%, vale a dire 1.450 Ha, era appunto occupato da castagneto a frutto. Negli anni successivi marroni e castagne continuarono a rivestire una notevole rilevanza per l'economia dell'area, come ebbe modo di rilevare lo storico locale Giuseppe Fortunato Cortini il quale a tal proposito nel 1932 in un suo scritto osservo' che «la specialita' di Castel del Rio sono i marroni, molto quotati anche sulle piazze estere». Da ultimo, merita di essere ricordata la rinomata sagra del marrone che si tiene a Castel del Rio dal 1946 ogni mese di ottobre, articolata in numerosi appuntamenti tra cui il tradizionale mercato dei marroni, mostre di prodotti, convegni tecnici e conferenze. |
| Art. 7. Controlli
La verifica del rispetto del presente disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo a cio' preposto e' Checkfruit S.r.l., con sede in via dei Mille n. 24 - 40121 Bologna, telefono +39 051 6494836, info@checkfruit.it - ceckfruit-do@pec.it |
| Art. 8. Confezionamento ed etichettatura
All'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «extra'» «fine», «selezionato», «superiore» e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. L'immissione al consumo del «Marrone di Castel del Rio» destinato al consumo tal quale deve avvenire in contenitori di materiale idoneo al contatto con alimenti nelle confezioni del peso massimo di kg 10 che dovranno recare il logo della denominazione di seguito descritto. I contenitori dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo. La commercializzazione del «Marrone di Castel del Rio» destinato ad essere utilizzato quale ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati deve avvenire in contenitori senza limiti di peso, di materiale idoneo al contatto con alimenti che dovranno recare il logo della denominazione di seguito descritto. Per il prodotto destinato a mercati ove e' in uso il sistema imperiale, puo' essere utilizzato il riferimento, per il confezionamento, a quel sistema di misura. Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: «Marrone di Castel del Rio» e «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo «IGP» oltre agli estremi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. I contenitori dovranno inoltre riportare il simbolo grafico europeo dell'IGP. Il logo del «Marrone di Castel Del Rio I.G.P.», come da riproduzione sotto riportata, ha una normazione costruttiva rettangolare (orizzontale) che sta nel rapporto di 1:2 (lato corto su lato lungo) e si presenta bordato da una cornice con angoli arrotondati di colore verde (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%), su fondo bianco. All'interno di questo perimetro compare la sagoma stilizzata del caratteristico «Ponte Alidosi» di colore verde (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%) e dentro tale sagoma e' visibile la scritta «Marrone di Castel del Rio» (editata con il font Agenda bold, maiuscolo, spaziatura tra i caratteri +10, scala orizzontale 98%, spessore contorno 0,25 pt), di colore verde (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%), disposta immediatamente al di sotto del profilo superiore del ponte, del quale segue il caratteristico profilo «a schiena d'asino». Sotto del profilo dell'arco tracciato dalla sagoma del ponte, in posizione centrale, e' visibile il disegno stilizzato del marrone di colore «marrone» (C 1% - M 69% - Y 100% - K 43%), sotto il quale si trova una linea leggermente ricurva ai vertici di colore verde (C 100% - M 0% - Y 70% - K 0%), che rappresenta lo scorrere dell'acqua. Al di sotto della suddetta linea, in posizione centrale e parallela alla base del rettangolo, vi e' infine la dicitura «Indicazione geografica protetta» (editata con il font Leelawadee Regular, con le iniziali «I» - «G» - «P» maiuscole, spaziatura tra i caratteri +20, spessore contorno 0.25 pt) di colore marrone (C 1% - M 69% - Y 100% - K 43%). Il logo puo' essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d'utilizzo.
Parte di provvedimento in formato grafico |
|
|
|