| Gazzetta n. 285 del 5 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Patata del Fucino».  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di produzione della Indicazione geografica protetta «Patata del  Fucino» registrata con regolamento (CE) n. 2016/656 della Commissione del  18 aprile 2016.     Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di tutela IGP Patata del Fucino, con sede in Borgo Strada n. 14, n.  87, 67043 Celano (AQ), e che il predetto consorzio  e'  l'unico  soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica  del  disciplinare  di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.     Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle denominazioni registrate.     Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali acquisito inoltre il parere della Regione Abruzzo, circa la richiesta di modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione della I.G.P. «Patata del  Fucino  »  cosi' come modificato.     Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita' agroalimentare e dell'ippica, PQAI IV, via XX Settembre n. 20,  00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  della  presente  proposta,  dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del  predetto  Ministero,  prima  della  trasmissione  della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.     Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.     |  
|   |                                                               Allegato 
      Disciplinare di Produzione Indicazione Geografica Protetta                          «Patata del Fucino» 
                                Art. 1.                             Denominazione 
     L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Patata del Fucino» e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.     |  
|   |                                 Art. 2.                     Caratteristiche del prodotto 
     La denominazione «Patata del  Fucino»  designa  i  tuberi  maturi della  specie  Solanum  tuberosum  della  famiglia  delle  Solanacee, ottenuti con tuberi semi di varieta' di patate iscritte nel  catalogo comune delle varieta' di piante agricole. La «Patata del Fucino» deve essere piantata, coltivata e raccolta nell'area geografica delimitata all'interno del bacino dell'ex lago del Fucino, di cui al  successivo art. 3.     Devono presentare al consumo le seguenti caratteristiche:       proprieta' fisiche:         forma del tubero: dal  tondo  al  tondo-ovale,  ovale,  ovale allungata;         calibro: a partire da 35 mm;         pasta: soda, dal bianco al giallo;         parte edibile: non inferiore al 95%;     Per il prodotto destinato  all'industria  di  trasformazione  non sono previsti limiti di forma e di calibratura;        proprieta' chimiche (per 100 grammi di parte edibile)         residuo secco: ≥ 14;         amido: minimo ≥ 8 g;         potassio: minimo ≥ 300 mg;         fosforo: minimo ≥ 35 mg.     Tolleranze di qualita'       le patate ammesse a tutela, all'atto della  commercializzazione nelle confezioni scelte, devono avere le seguenti caratteristiche:         a) omogeneita' di  calibro  dei  tuberi:  la  dimensione  dei tuberi non potra' essere inferiore ai 35 mm e superiore  agli  80  mm con una differenza ammessa, nelle singole confezioni,  non  superiore ai 30 mm.         b)  i  tuberi  devono  essere  interi,  sodi,   puliti,   non germogliati, privi di danneggiamenti di natura biotica o abiotica.     Sono ammesse le seguenti tolleranze espresse in numero di  tuberi per confezione:   ===================================================================== |                                                   |% in numero di | |                                                   |  tuberi per   | |                      Difetto                      |  confezione   | +===================================================+===============+ |Tuberi lievemente deformi (ondulati, doppi,        |               | |piriformi)                                         |       5       | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi invertiti su una superficie < 10%           |       5       | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con lievi danni da insetti                  |       5       | +---------------------------------------------------+---------------+ |Ammaccature con profondita' < 5 mm e superficie < 2|               | |cmq                                                |      10       | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi lievemente germogliati con germogli di      |               | |lunghezza < 3 mm                                   |       5       | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con leggera presenza di marciumi            |       5       | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con presenza di scabbia comune              |       5       | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con presenza di scabbia a croste nere oltre |               | |1/4 della superficie                               |      10       | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con piccoli tagli, fenditure con lunghezza  |               | |fino a 15 mm                                       |      10       | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con scabbia argentea oltre ¼ della          |               | |superficie                                         |      10       | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi fuori calibro rispetto al dichiarato        |       5       | +---------------------------------------------------+---------------+
      La  sommatoria  dei  numeri  dei  tuberi  per   confezione   che presentano i difetti di cui in tabella non puo' superare il numero di 20%.     |  
|   |                                 Art. 3.                          Zona di produzione 
     La delimitazione  dell'area  di  coltivazione  viene  individuata dalla  strada  provinciale  Circonfucense  e  include   porzioni   di territorio,  suddivise  da  strade  interpoderali   ed   appezzamenti numerati,  appartenenti  ai  seguenti  comuni  della   Provincia   di L'Aquila: Avezzano; Celano; Cerchio; Aielli;  Pescina;  S.  Benedetto dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.     Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate  le  carte I.G.M. 1:25.000 della Regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F° n.  145 II° - F° n. 146 III° - F° n. 151 I° - F° n. 152 IV°.   Perimetrazione dell'area 
     Partendo da Avezzano (L'Aquila), percorrendo la strada via  Nuova - strada 4 in direzione sud fino al km 2 si incontra il  semaforo  di Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra  ci  si  immette sulla strada circonfucense di cui al comma 1 del  presente  articolo. Durante il percorso, che riportera' esattamente al punto di partenza, si incontra strada 5 e strada 6 (localita'  Caruscino),  si  prosegue attraversando gli incroci di strada 7, strada 8, strada 9, strada 10, strada 11 (Paterno di Avezzano localita' Pietragrossa),  si  prosegue incontrando strada 12, strada 13, strada 14, (Borgo Strada 14). Senza lasciare  la  strada  circonfucense  si  prosegue  attraversando  gli incroci di strada 15, strada 16, strada 17,  strada  18,  strada  19, strada 20, strada 21 fino  ad  arrivare  a  S.  Benedetto  dei  Marsi incrocio di strada 22.  Si  prosegue  attraversando  gli  incroci  di strada 23, strada 24,  strada  25,  strada  26,  strada  27  fino  ad arrivare al Comune di Ortucchio incrocio di strada  28.  Si  prosegue attraversando gli incroci di strada 29, strada 30, strada 31,  strada 32 in localita' Balzone proseguendo incrociando strada 33, strada 34, strada 35, fino  ad  arrivare  a  Trasacco  incrocio  di  strada  36. Proseguendo e costeggiando sempre il canale  allacciante  meridionale si attraversano gli incroci di  strada  37,  strada  38,  strada  39, strada 40, strada 41, strada 42, fino a Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di strada 43, strada 44, strada 45, strada 46 fino ad arrivare a Borgo  Incile  strada  1. Proseguendo si incontra strada 2, (l'ex  zuccherificio  di  Avezzano) fino ad arrivare all'incrocio di via Nuova  -  strada  4,  Borgo  via Nuova, punto di partenza.     |  
|   |                                 Art. 4.                          Prova dell'origine 
     Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando per ognuna gli input e gli  output.  In  questo  modo,  e  attraverso l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti  dalla   struttura   di controllo,  delle  particelle  catastali  sulle  quali   avviene   la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei  quantitativi prodotti, e' garantita  la  tracciabilita'  del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al  controllo  da  parte  della  struttura  di  verifica secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.     |  
|   |                                 Art. 5.                         Metodo di ottenimento 
     La   tecnica   di   coltivazione   si   basa    sulle    pratiche tradizionalmente seguite nel territorio di cui all'art. 3.     La «Patata del Fucino» deve essere prodotta con il  metodo  della Produzione Integrata o Biologica,  facendo  riferimento  alle  «Norme tecniche di difesa» che annualmente vengono redatte ed aggiornate dal Servizio fitosanitario della Regione Abruzzo.   Rotazione 
     E' vietato il ristoppio,  la  successione  con  altre  solanacaee nonche' qualsiasi forma di consociazione.   Tuberi seme 
     La patata del Fucino deve essere prodotta  tramite  l'impiego  di tuberi seme certificati secondo la normativa comunitaria.     Si  potra'  far   impiego   di   tuberi   di   calibro   compreso nell'intervallo   28-55   mm.   I   tuberi   di   calibro    compreso nell'intervallo 28/45 vanno seminati  interi,  i  tuberi  di  calibro compreso nell'intervallo 45/55 possono  essere  seminati  tagliati  o interi.   Sistemazione del terreno e preparazione del letto di semina 
     I terreni destinati alla coltivazione della «Patata  del  Fucino» devono essere preparati allo  scopo  di  creare  un  «buon  letto  di semina» che facilitera' lo  sviluppo  dell'apparato  radicale,  degli stoloni e dei tuberi.     Le lavorazioni vanno effettuate quando il terreno e'  in  tempera per consentire la formazione di  una  struttura  glomerulare  che  e' garanzia di un giusto rapporto acqua-aria.     Per la preparazione del letto di semina in primavera va  eseguita un'aratura a profondita' non inferiore ai 30 - 40  cm  a  cui  devono seguire operazioni di affinamento del terreno.   Concimazione, difesa fitosanitaria e diserbo 
     Devono essere effettuate applicando quanto disposto  dalle  norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo  in  materia di Produzione Integrata.     E' ammessa al momento della semina a pieno  campo  o  localizzato nel solco, l'intervento di geodisinfestazione.   Semina 
     La semina va effettuata da meta' marzo a fine maggio in relazione alle varie tipologie di terreno e dell'andamento climatico.     La quantita' di seme che e' in relazione al  calibro  del  tubero seme ed alla varieta',  deve  oscillare  da  2.000/2.500  kg./ha  con tuberi calibro medio (40/45 e 35/55 mm) fino a ridursi ai 1.400/1.600 kg./ha per calibri inferiori (28/35 mm).     Il seme andra' posto a dimora con una distanza tra le file non al di sotto dei 65 cm e  fino  a  90  cm.  Le  distanze  lungo  la  fila varieranno tra i 20 ai 35 cm.     E' ammessa la pratica della pre-germogliazione.   Tecniche colturali: concimazioni, difesa fitosanitaria e diserbo 
     Devono essere effettuate applicando quanto disposto  dalle  norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo  in  materia di produzione integrata o biologica.     Particolare attenzione dovra' essere  rivolta  alla  rincalzatura per dare al solco una forma convenevole e comunque tale da evitare la fuoriuscita dal  suolo  dei  tuberi  e  quindi  l'inverdimento  degli stessi.   Irrigazioni 
     Sono ammesse le  seguenti  tecniche  irrigue:  l'irrigazione  per aspersione e l'irrigazione a goccia, con preferenza  a  tutte  quelle che consentono un risparmio idrico.   Raccolta 
     La raccolta avra' inizio dal 20 luglio (con le varieta'  precoci) e si protrarra' fino al 15 novembre, per le varieta' a ciclo medio  e tardivo.     La raccolta andra' eseguita quando i tuberi  hanno  raggiunto  la loro maturita' fisiologica cioe'  quando  la  buccia  non  si  lascia staccare dalla polpa per non  compromettere  le  caratteristiche  del prodotto di cui all'art 2. (facendo pressione  sulla  buccia  con  il pollice).     E'  consentita  la  pratica  del  disseccamento   chimico   della vegetazione.     Nei terreni particolarmente  asciutti  e/o  zollosi  prima  della scavatura deve essere effettuata una leggera irrigazione per  evitare di arrecare danneggiamenti meccanici ai tuberi.   Conservazione 
     Dopo la raccolta ed una prima cernita in campo, le patate  devono essere  trasportate  nei  centri  di  condizionamento,   per   essere immagazzinate in ambienti idonei sia nei riguardi  della  temperatura che  dell'umidita',  al  fine   di   mantenere   le   caratteristiche qualitative di cui all'art 2.     La conservazione delle  patate  dovra'  avvenire  in  contenitori (bins), alla temperatura di 4 - 10 °C ed umidita'  relativa  compresa tra 88 e 95%.     I tuberi possono sostare in frigo  anche  per  lunghi  periodi  e comunque non oltre i 9 mesi.     Sono  ammessi  i  trattamenti  anti   germoglianti   sui   tuberi conservati,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in materia.   Centri di condizionamento e confezionamento 
     Le   patate,   IGP   «Patata   del   Fucino»,   potranno   essere commercializzate «tal quale» o a seguito  di  condizionamento  lavate e/o spazzolate.     |  
|   |                                 Art. 6.                         Legame con l'ambiente   Legame tra caratteristiche del prodotto e ambiente di coltivazione 
     Le condizioni pedo-climatiche del Fucino  posto  a  700  m.s.l.m. influenzano le caratteristiche qualitative delle patate tanto che  in valutazioni sensoriali eseguite con il metodo del flavour profile  su tuberi  cotti  a  vapore  o  su  tuberi  fritti  (a   seconda   della destinazione culinaria) al fine di ottenere un  profilo  aromatico  e gustativo, le patate del Fucino  messe  a  confronto  con  le  stesse varieta' coltivate  in  altri  areali  pataticoli  sia  italiani  che europei (Germania, Francia, Calabria, Emilia  Romagna  e  Lazio),  si sono diversificate per l'indice «gusto tipico o bonta' del sapore».     La patata del  Fucino,  attraverso  il  panel  test  eseguito  da giudici  assaggiatori  addestrati  docenti   dell'AIS   (Associazione italiana Sommeliers) ha mostrato una «bonta' del sapore» o «Sapore di patata» molto pronunciato con una pressoche'  assenza  di  retrogusti negativi, (metallo, erba, ecc.).     La bonta' del sapore  insieme  alle  caratteristiche  strutturali della polpa come consistenza, umidita'  e  granulazione,  rendono  la patata fucense  di  elevato  pregio  qualitativo  nonche'  facilmente identificabile dai consumatori.     Un altro aspetto qualitativo della patata del Fucino e'  che  non presenta il difetto dell'annerimento dopo  cottura  a  vapore  (after cooking blackening) dovuto alla reazione tra  acido  cloro  genico  e ferro con la formazione di composti  melaninici  poco  apprezzati  da parte del consumatore. Anche in questo caso il confronto  con  patate di altra provenienza ha messo in luce come le patate del Fucino siano le  uniche  non  soggette  all'alterazione.  (Rif.  Progetto   Patata realizzato dall'ARSSA Abruzzo e dall'Istituto «Mario Neri» I anno).     Anche le analisi qualitative confermano  l'elevato  pregio  delle patate  del  Fucino  che  associa  alla   validita'   dei   parametri qualitativi una bonta' del sapore tipica e distintiva del  pedo-clima di produzione. (Rif. Progetto Patata realizzato dall'ARSSA Abruzzo  e dall'Istituto «Mario Neri» II anno 2007).     Dal 2002 molti produttori del Fucino associati  producono  patate secondo  lo  schema  di  certificazione  di  «produzione   integrata» adottando un disciplinare che  riguarda  il  prodotto  esplicitamente indicato come «Patata del Fucino» a testimonianza dell'utilizzo della denominazione anche nel linguaggio produttivo-commerciale.     Diversi sono gli articoli pubblicati su riviste di settore  quali «L'informatore Agrario» dove e' citata la denominazione  «Patata  del Fucino», il Fucino come zona  altamente  vocata  alla  produzione  di patate e il Fucino come localita' per  la  sperimentazione  varietale della patata:       «Le  varieta'  di  patata  coltivate  in  Italia  e   la   loro destinazione d'uso» (pag. 61, n. 2/2002);       «Ecco perche' in Italia non si produce patata da  seme»  (pagg. 34-36, n. 46/2008);       «Produzione di patata da seme: contributo per la valorizzazione dell'agricoltura montana» (pagg. 27-29, n. 18/97);       «Sperimentazione varietale 1998 su patata comune nel  centro  e nel nord» (pag. 39-46, n. 48/98).     Nel corso degli anni, molte attivita'  sono  state  svolte  dagli operatori locali nella promozione e valorizzazione della «Patata  del Fucino» si citano:       dal 1971 la «Sagra della  patata»  che  viene  organizzata  nel Fucino e precisamente nel Comune di Avezzano;       nel 2008, anno internazionale della patata promosso dalla  FAO, i coltivatori di  patate  del  Fucino  nell'ambito  del  progetto  di cooperazione «Progetto Albania», hanno  fornito  supporto  tecnico  e attrezzi agricoli alla Zadrima albanese;       nel 2001 una puntata della trasmissione televisiva  «Il  Gusto» dedicata alla Patata del Fucino andata in onda sul network canale 5;       nel 1993 in una puntata di Linea Verde trasmessa dalla  RAI  e' stata divulgata a livello nazionale la reputazione della  Patata  del Fucino». 
  Legame tra filiera produttiva e ambiente 
     L'ampia rappresentativita' degli  operatori  nei  tasselli  della filiera  produttiva,  la  disponibilita'  di  elevate  quantita'   di prodotto, la specializzazione degli addetti  nella  coltivazione,  la notorieta' della bonta' delle patate del  Fucino,  l'ampia  gamma  di prodotto trasformato (stick di patate prefritte e surgelate,  cubetti surgelati, spicchi e tondello di patate prefritte, gnocchi di patate, sformato di patate, etc.), le recenti produzioni di  prodotto  fresco pelato e tagliato pronto per la cottura, sono tutte testimonianze del forte legame tra il territorio con il «pomo di terra» e rappresentano l'interesse degli  operatori  a  rimanere  tra  i  leader  in  questo settore.     |  
|   |                                 Art. 7.                               Controlli 
     Le  verifiche  sulla  conformita'  del   prodotto   al   presente disciplinare  saranno  svolte   da   una   struttura   di   controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/12.     La struttura designata e' il CCPB S.r.l., via J.  Barozzi  n.  8, 40126 Bologna, tel. 0039 051/6089811 - fax 0039 051/254842 -  e-mail: ccpb@ccpb.it - web: www.ccpb.it - Pec: dirccpb@legalmail.it     |  
|   |                                 Art. 8.                             Etichettatura   Confezionamento del prodotto destinato al mercato del fresco 
     Per la commercializzazione della IGP «Patata del Fucino» ai  fini dell'immissione al  consumo  devono  essere  utilizzate  le  seguenti tipologie di confezioni:       sacchi rete da: 2 kg a 20 kg;       retine da: 0,500 kg a 2,5 kg;       confezioni: vertbag, quickbag, girsac e busta da 0,500 kg  a  5 kg;       cartone o cassa da 3 kg a 20 kg;       vaschette per alimenti da 0,500 kg a 5 kg;       cestini da 0.500 kg a 5 kg.     Tutte le tipologie di confezioni devono contenere prodotto pulito (spazzolato e/o lavato) ed essere sigillate in modo tale che i tuberi non possano essere estratti senza la rottura della confezione  stessa ad eccezione del cartone o cassa.   Etichettatura 
     L'etichetta,  da  apporre  sulle  confezioni,  oltre  al  simbolo dell'Unione e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, riporta le seguenti ulteriori indicazioni:       «Patata del Fucino» seguita dalla sigla IGP  o  dalla  dicitura Indicazione geografica protetta;       nome o ragione sociale  ed  indirizzo  o  sede  del  produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;       peso netto all'origine;       varieta'.     E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espressamente prevista.     E' tuttavia consentito l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non abbiano  significato  laudativo  o  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri  e  documentabili che  siano  consentiti  dalla  normativa  comunitaria,  nazionale   o regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.   Logotipo 
     Il logo della denominazione e' costituito da un emblema di  forma quadrata delimitato da tre linee: di colore  verde  (pantone  356  M) all'esterno, bianco e rosso (pantone 1797 PC) all'interno.     Al centro del riquadro e' posizionato un tubero a buccia  gialla, contornato, nella parte superiore dalla dicitura «Patata  del  Fucino IGP» (pantone verde 356 M).     Il tubero «indossa» una fascia tricolore (pantone  verde  356  M; pantone rosso 1797 PC) che riporta, sulla striscia centrale bianca la dicitura  «IGP»  (pantone  1797  PC);  font  utilizzato:  Plantagenet Cherokee Regular).     Il  logo  si  potra'  adattare   proporzionalmente   alle   varie declinazioni di utilizzo, rispettando il rapporto 1:1, per un  minimo di 2 cm per lato. 
               Parte di provvedimento in formato grafico
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