| Gazzetta n. 285 del 5 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| DECRETO 21 novembre 2019 |  
| Riconoscimento del  Consorzio  di  tutela  del  Pane  Toscano  DOP  e attribuzione  dell'incarico  di   svolgere   le   funzioni   di   cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.  128  come  modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526  per la DOP «Pane Toscano».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della Direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari;   Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze  dei  consumatori  che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano  una  domanda di prodotti agricoli  o  alimentari  con  caratteristiche  specifiche riconoscibili,  in  particolare  modo  quelle  connesse   all'origine geografica;   Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del prodotto;   Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;   Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526  ed  in particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento, l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali;   Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di rappresentanza negli organi sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;   Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16  della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;   Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei Consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;   Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del  12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti  del  12  aprile 2000;   Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;   Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  112  del  16  maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12  aprile  2000  e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;   Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  191  del  18  agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;   Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo  2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;   Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita' istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;   Visto il regolamento (UE) n. 303 della  Commissione  del  1°  marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L  58 del 4 marzo 2016 con il quale e' stata  registrata  la  denominazione d'origine protetta «Pane toscano»;   Vista l'istanza presentata in data 29 maggio 2017 (prot. Mipaaft n. 42679) dal Consorzio di tutela del Pane toscano DOP con  sede  legale in Arezzo - via Tiziano Vecellio  n.  32  -  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento  dello  stesso  ad  esercitare  le  funzioni  indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 per la DOP «Pane toscano»;   Verificata la conformita' dello Statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;   Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei soggetti  appartenenti  alla  categoria  preparatori  nella   filiera «prodotti di panetteria» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata  dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale  verifica e' stata eseguita  sulla  base  delle  dichiarazioni  presentate  dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate  dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni  con  comunicazione  del  9  ottobre 2019, prot. Mipaaft n. 70207, autorizzato a svolgere le attivita'  di controllo sulla DOP Pane toscano;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del Consorzio di tutela del Pane toscano  DOP  al  fine  di  consentirgli l'esercizio  delle  attivita'  sopra  richiamate  e  specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n.  526/1999  per  la  DOP «Pane toscano»; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Il Consorzio di tutela Pane toscano DOP e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999,  n.  526  ed  e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma  sulla DOP «Pane toscano» registrata con (UE) n. 303 della  Commissione  del 1°  marzo  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea L 58 del 4 marzo 2016.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Lo Statuto del Consorzio di tutela del Pane toscano, con sede in Arezzo - via Tiziano Vecellio n. 32 - e' conforme  alle  prescrizioni di  cui  all'art.  3  del  decreto  12  aprile  2000   e   successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni geografiche protette (IGP).   2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna,  contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento  sia  al  fine  di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale  scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente  che lo  stesso  e'  l'unico  soggetto  incaricato  dal  Ministero   delle politiche agricole alimentari  e  forestali  allo  svolgimento  delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Pane toscano».     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare  il proprio  statuto  e  gli  eventuali  regolamenti  interni  senza   il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali.     |  
|   |                                 Art. 4 
   1. Il Consorzio di  tutela  di  cui  all'art.  1  puo'  coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attivita' di  autocontrollo svolta  dai  propri  associati  e,  ove   richiesto,   dai   soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Pane toscano» non associati, a  condizione  che   siano   immessi   nel   sistema   di   controllo dell'organismo autorizzato.     |  
|   |                                 Art. 5 
   1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto stabilito dal decreto 12 settembre  2000,  n.  410  di  adozione  del regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.   2. I soggetti immessi nel sistema  di  controllo  della  DOP  «Pane toscano» appartenenti alla categoria  «panificatori»,  nella  filiera «prodotti di panetteria»  individuata  dall'art.  4  del  decreto  12 aprile  2000  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine  protette  (DOP)  e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di  cui  al  comma  precedente,  anche  in  caso  di  mancata appartenenza al Consorzio di tutela.     |  
|   |                                 Art. 6 
   1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.   2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo' essere  sospeso  con  provvedimento  motivato  e  revocato  ai  sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni  ed integrazioni recante disposizioni generali relative ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette (IGP).   Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione  dello stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 21 novembre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
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