| Gazzetta n. 284 del 4 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 18 novembre 2019 |  
| Modalita' di accesso degli enti locali  ai  finanziamenti  del  Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).  |  
  |  
 |  
                       IL MINISTRO DELL'INTERNO 
   Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  e successive modificazioni, che prevede la  partecipazione  degli  enti locali alla prestazione dei servizi di  accoglienza  nell'ambito  del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi);   Visto il comma 2 del citato art. 1-sexies che demanda ad un decreto del  Ministro  dell'interno  la  definizione  dei  criteri  e   delle modalita' per la presentazione  da  parte  degli  enti  locali  delle domande di contributo per la  realizzazione  e  la  prosecuzione  dei progetti finalizzati all'accoglienza nel  Siproimi,  da  ammettere  a finanziamento con decreto del Ministro dell'interno;   Visti i commi  4  e  5  del  citato  art.  1-sexies  che  prevedono rispettivamente l'attivazione del Servizio  centrale  e  le  relative attribuzioni;   Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, citato, che ha istituito presso il Ministero  dell'interno  il  Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i   servizi   dell'asilo   per   il finanziamento delle  attivita'  e  degli  interventi  in  favore  dei soggetti di cui all'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge;   Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e  successive modificazioni, concernente l'«Attuazione della  direttiva  2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi  o apolidi, della  qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti bisognosa di protezione  internazionale,  nonche'  norme  minime  sul contenuto della protezione riconosciuta»;   Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142  e  successive modificazioni, concernente l'«attuazione della  direttiva  2013/33/UE recante norme relative  all'accoglienza  dei  richiedenti  protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e  della  revoca  dello  status  di protezione internazionale», e, in particolare, l'art.  19,  comma  2, sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;   Vista la legge 7 aprile  2017,  n.  47,  recante  «Disposizioni  in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;   Visto  il  decreto-legge  4   ottobre   2018,   n.   113,   recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla   criminalita'   organizzata», convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132  e, in particolare, l'art. 12, comma 1, di  modifica  dell'art.  1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, citato,  che  ridetermina le categorie dei soggetti beneficiari del sistema Siproimi;   Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto  2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  200 del 27 agosto 2016, recante «Modalita' di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per  le  politiche  ed  i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di  accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e  per i titolari del permesso umanitario, nonche' approvazione delle  linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per  richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)»;   Ritenuto di adeguare il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2016  e  le  Linee  guida  al  medesimo  allegate  alle  disposizioni introdotte con il citato decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  di semplificare e di razionalizzare le modalita' di accesso  degli  enti locali ai finanziamenti sul Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i servizi dell'asilo, nonche' di rafforzare l'attivita' di monitoraggio e di controllo sull'attuazione  dei  progetti  da  parte  degli  enti locali;   Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 7 novembre 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1. Il presente decreto ha per oggetto le modalita'  di  accesso  da parte degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 ai  finanziamenti  del  Fondo  nazionale  per  le politiche e i servizi  dell'asilo,  di  cui  all'art.  1-septies  del decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  ai  fini  della predisposizione dei servizi di accoglienza per  i  soggetti  indicati dall'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge, nonche' l'approvazione delle «Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale  e  per  minori  stranieri  non accompagnati (Siproimi)».     |  
|   |                                                             Allegato A   Linee guida per  il  funzionamento  del  sistema  di  protezione  per  titolari di protezione internazionale e per  minori  stranieri  non  accompagnati (Siproimi) 
                                Art. 1. 
                                Oggetto 
     1. Le presenti Linee guida hanno ad oggetto le modalita'  per  la presentazione  da  parte  degli  enti   locali   delle   domande   di finanziamento a valere sul Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i servizi dell'asilo, per la realizzazione di progetti  di  accoglienza per i soggetti di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni,  i  criteri  di  valutazione delle domande, nonche' le modalita' di erogazione e di  gestione  dei relativi servizi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                  Domande di accesso ai finanziamenti 
   1. Per l'accesso  ai  finanziamenti  del  Fondo  nazionale  per  le politiche ed i servizi dell'asilo gli enti locali di cui  all'art.  1 presentano le proposte progettuali per l'attivazione dei  servizi  di accoglienza al Ministero dell'interno - Dipartimento per le  liberta' civili e l'immigrazione.   2. Le proposte progettuali sono valutate ai fini dell'ammissione al finanziamento dalla Commissione di cui all'art. 3, con  le  modalita' indicate nelle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.  I  progetti  approvati  dalla  Commissione   hanno   durata triennale, salvo quanto previsto dall'art. 5 delle Linee guida di cui all'allegato A).     |  
|   |                                  Art. 2. 
                              Definizioni 
     1. Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:       a) «banca dati SIPROIMI» banca dati per la registrazione  e  la gestione di tutte le informazioni relative alle persone  accolte  nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori  stranieri  non  accompagnati,  agli   interventi   realizzati attraverso i progetti presentati dagli  enti  locali,  finanziati  ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39,  e  successive modificazioni, e alla rendicontazione delle spese sostenute;       b) «Commissione»: la Commissione di cui all'art. 3 del  decreto che approva le presenti Linee guida;       c) «comunicazione di inizio attivita' o  Cia»:  l'atto  con  il quale l'ente titolare  del  progetto  finanziato  attesta  l'avvenuta attivazione dei posti e dei servizi previsti nel progetto;       d) «decreto»: decreto del Ministro dell'interno di approvazione delle presenti Linee guida;       e) «direttore centrale»: il direttore della Direzione  centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento  per le liberta' civili e l'immigrazione;       f) «Direzione centrale»:  la  Direzione  centrale  dei  servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le  liberta' civili e l'immigrazione;       g)  «domanda»:  l'istanza  presentata  dall'ente   locale   per l'accesso al finanziamento  a  valere  sul  Fondo  nazionale  per  le politiche e i servizi  dell'asilo,  di  cui  all'art.  1-septies  del decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;       h) «enti locali»: gli  enti  di  cui  all'art.  2  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;       i) «Fondo o FNPSA»: il Fondo nazionale per  le  politiche  e  i servizi dell'asilo istituito dall'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 febbraio 1990, n. 39;       l) «Manuale operativo»: manuale operativo per  l'attivazione  e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione previsti  dalle linee guida;       m) «Manuale unico per la rendicontazione»: manuale contenente i criteri  per  la  rendicontazione  dei  finanziamenti   erogati   dal Ministero dell'interno in favore degli  enti  locali  inseriti  nella rete Siproimi;       n) «Manuale di utilizzo  della  piattaforma»:  manuale  tecnico illustrativo  delle  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di accesso al finanziamento e di caricamento nella  piattaforma  FNasilo (https://fnasilo.dlci.interno.it) della  documentazione  inerente  al progetto finanziato;       o) «minore straniero non accompagnato»: lo  straniero  di  eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi  causa,  nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;       p) «nucleo familiare»: i seguenti familiari dell'avente  titolo appartenenti al nucleo familiare gia'  costituito  prima  dell'arrivo nel territorio nazionale: il coniuge; i figli minori anche adottati o nati fuori dal matrimonio a  condizione  che  non  siano  sposati;  i minori affidati o sottoposti a tutela; il  genitore  o  altro  adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e ss. del  codice civile del minore non coniugato;       q) «piano finanziario preventivo/pfp»:  il  piano  previsionale delle spese da sostenere annualmente per il progetto, predisposto  su apposito modello da allegare obbligatoriamente alla domanda;       r)  «posto  attivo»:  posto   di   accoglienza   operativamente predisposto e disponibile;       s)  «servizio  centrale»:  il   servizio   previsto   dall'art. 1-sexies, comma 4,  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  e affidato, con apposita convenzione, all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);       t) «Siproimi»: Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale  e  per  minori  stranieri  non  accompagnati  di  cui all'art.  1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, modificato  dall'art. 12  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.     |  
|   |                                 Art. 3 
                    Commissione per la valutazione                      delle proposte progettuali 
   1. Con provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' costituita la Commissione per la valutazione  delle proposte progettuali di cui all'art. 2. La Commissione provvede  alla valutazione dei nuovi progetti con la predisposizione delle  relative graduatorie,   nonche'   all'autorizzazione   alla   prosecuzione   e all'ampliamento della capacita' di accoglienza dei progetti in essere ed e' composta dal direttore centrale dei servizi per  l'immigrazione e l'asilo del medesimo Dipartimento, con funzioni di  presidente,  da un dirigente non generale dell'area  funzioni  centrali  in  servizio presso   il   Ministero   dell'interno,    da    un    rappresentante dell'Associazione   nazionale   comuni   italiani   (Anci),   da   un rappresentante dell'Unione  delle  province  d'Italia  (Upi),  da  un rappresentante dell'Alto commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i rifugiati (UNHCR) e  da  un  rappresentante  delle  regioni.  Per  il presidente  e  per  ciascun  componente  sono  nominati  uno  o  piu' supplenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in servizio  presso  il  Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e l'immigrazione. La partecipazione alle sedute della Commissione e'  a titolo gratuito e  non  comporta  la  corresponsione  di  gettoni  di presenza, indennita', rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura.   2. La Commissione di cui al comma 1 e' validamente  costituita  con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con  il  voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.   3. In presenza di un elevato numero di domande,  con  provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione possono essere  costituite  una  o  piu'   sottocommissioni,   composte   dai componenti supplenti della Commissione di cui al comma 1.     |  
|   |                                  Art. 3.   Obiettivi del  Sistema  di  protezione  per  titolari  di  protezione    internazionale e minori stranieri non accompagnati. Siproimi 
     1. I  progetti  presentati  dagli  enti  locali  ai  sensi  delle presenti Linee guida sono diretti alla predisposizione di servizi  di accoglienza integrata di cui all'art. 4 per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione  e di inclusione sociale dei soggetti accolti.     |  
|   |                                 Art. 4 
                      Ammissione al finanziamento 
   1. I progetti approvati dalla Commissione di  cui  all'art.  3,  la prosecuzione dei  progetti  in  essere  e  l'ampliamento  dei  posti, autorizzati dalla medesima Commissione, sono ammessi a  finanziamento con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze  di accoglienza  e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo nazionale per le politiche ed i servizi  dell'asilo,  secondo  quanto previsto nelle Linee guida allegate al presente decreto.   2. Il decreto di assegnazione delle risorse e' pubblicato sul  sito internet del Ministero dell'interno con valore di  notifica  a  tutti gli effetti di legge. Sono pubblicate sul medesimo  sito,  unitamente al decreto di  ammissione  ai  finanziamenti,  le  graduatorie  delle proposte progettuali,  gli  elenchi  dei  progetti  autorizzati  alla prosecuzione e all'ampliamento della capacita' di accoglienza.     |  
|   |                                  Art. 4. 
          Accoglienza integrata e servizi minimi da garantire 
     1. L'accoglienza  integrata  comporta  la  presa  in  carico  dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati nel capo VI:       a) accoglienza materiale;       b) mediazione linguistico-culturale;       c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;       d) insegnamento della lingua italiana e inserimento  scolastico per i minori;       e) formazione e riqualificazione professionale;       f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;       g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;       h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;       i) orientamento e accompagnamento legale;       j) tutela psico-socio-sanitaria.     2. Per i progetti relativi all'accoglienza dei  minori  stranieri non accompagnati sono garantiti, oltre ai servizi di cui al comma  1, i servizi specifici di cui all'art. 35.     3. Per le modalita' di attivazione e di gestione dei  servizi  di accoglienza  integrata  si  applicano  le  istruzioni   del   Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione.     |  
|   |                                 Art. 5 
                       Controllo e monitoraggio 
   1. L'ente  locale  titolare  del  finanziamento  e'  tenuto  ad  un costante  monitoraggio  e  controllo  sull'attuazione  dei  progetti, sull'erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta  gestione amministrativa,  avvalendosi   delle   figure   preposte   quali   il responsabile unico del procedimento, il direttore dell'esecuzione del contratto,  il  revisore  contabile,  nonche'  di  ulteriori   figure professionali eventualmente individuate.   2. Al fine  di  assicurare  la  regolare  esecuzione  dei  progetti finanziati  e  il  corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  il Dipartimento  per  le  liberta'  civili   e   l'immigrazione   svolge direttamente e  tramite  le  prefetture  -  Uffici  territoriali  del Governo, anche avvalendosi di soggetti terzi e del Servizio  centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39, controlli sulla esecuzione del progetto finanziato.   3. Ai fini di cui al  comma  2  possono  essere  effettuate  visite ispettive nelle strutture  e  costituiti  appositi  nuclei  ispettivi anche in relazione  alle  specifiche  criticita'  emerse  o  comunque segnalate.   4. L'esito delle attivita' di  controllo  di  cui  al  comma  2  e' tempestivamente comunicato alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le liberta'  civili e l'immigrazione, anche ai fini dell'adozione delle  misure  previste dal Capo VII delle Linee guida allegate al presente decreto.     |  
|   |                                  Art. 5. 
                          Durata del progetto 
     1.  I  progetti  di  accoglienza  hanno  durata  triennale,   con decorrenza dal 1° luglio e dal 1° gennaio, salvo quanto  previsto  al comma 2.     2. In caso di necessita' puo' essere previsto il finanziamento di proposte progettuali con decorrenza e/o durata diversa da  quella  di cui comma 1, indicata nella  apposita  comunicazione  pubblicata  sul sito internet del Ministero dell'interno.     |  
|   |                                 Art. 6 
                           Servizio centrale 
   1. Il Servizio centrale  provvede  ai  sensi  dell'articolo  l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,  all'assistenza agli enti locali che intendono predisporre  progetti  di  accoglienza nell'ambito del Siproimi e agli enti locali titolari di finanziamento al fine di garantire la corretta attivazione e gestione del  progetto approvato, nonche' a svolgere l'attivita' di monitoraggio di  cui  ai commi 4 e 5 del medesimo art. 1-sexies, secondo quanto previsto nelle Linee guida allegate al presente decreto.   2. Le attivita' del Servizio centrale accompagnano  l'intero  ciclo di vita del progetto dell'ente locale, prevedendo anche visite presso gli enti locali al fine di supportare  gli  stessi  nell'applicazione della  normativa  e  delle  istruzioni  operative   di   riferimento, individuando anche le azioni correttive piu' opportune ad  accrescere la qualita' dei servizi di accoglienza.     |  
|   |                                  Art. 6. 
                      Presentazione della domanda 
     1. L'ente locale, in forma singola o associata,  puo'  presentare una sola domanda di finanziamento per ciascuna delle tipologie di cui all'art. 7, comma 3.     2. La domanda e' presentata, a pena di inammissibilita', mediante accesso alla piattaforma FN Asilo  (https://fnasilo.dlci.interno.it), utilizzando  esclusivamente  l'apposita  modulistica  pubblicata  sul medesimo indirizzo https://fnasilo.dlci.interno.it     |  
|   |                                 Art. 7 
                    Approvazione delle linee guida 
   1. Sono approvate le linee guida per il funzionamento  del  sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per  minori stranieri non accompagnati  (Siproimi),  riportate  nell'allegato  al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti le modalita' per la presentazione delle domande di accesso al finanziamento del Fondo nazionale  per  le  politiche  ed  i  servizi dell'asilo, le modalita'  di  esame  delle  proposte  progettuali,  i requisiti delle strutture utilizzate per l'accoglienza, le  modalita' di assegnazione e revoca del finanziamento, gli  aspetti  finanziari, nonche' la modalita' di gestione delle attivita'  e  dei  servizi  di accoglienza integrata.     |  
|   |                                  Art. 7. 
               Nuove domande e finestre di finanziamento 
     1. In relazione alle esigenze di accoglienza e nei  limiti  delle risorse disponibili del FNPSA, la  Direzione  centrale  pubblica  sul sito internet del Ministero dell'interno  una  comunicazione  per  la presentazione di proposte progettuali per  le  tipologie  di  cui  al comma  3,  entro  il  31  dicembre  ed  entro  il  30   giugno,   con l'indicazione del costo massimo di  progetto  sulla  base  del  costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica  tipologia  di accoglienza.     2. Le domande sono presentate con le modalita' di cui all'art. 6, comma 2, entro novanta giorni successivi alla data  di  pubblicazione della comunicazione per l'ammissione al finanziamento con decorrenza, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio.     3.  I  progetti  di  accoglienza  sono  distinti  nelle  seguenti tipologie:       a) accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati;       b) accoglienza in favore di persone disabili  e/o  con  disagio mentale o psicologico e/o con  necessita'  di  assistenza  sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;       c) accoglienza di carattere ordinario, per i soggetti  che  non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) e b).     4. Ai fini della presentazione  della  domanda  e'  richiesta  la seguente documentazione:       a) istanza di finanziamento  firmata  digitalmente  dal  legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere  di firma;       b) piano finanziario preventivo  redatto  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 12;       c)  dichiarazione  attestante  la  sussistenza  dei   requisiti richiesti per le strutture  di  accoglienza,  ove  gia'  individuate, ovvero l'impegno ad avvalersi di strutture aventi i requisiti di  cui all'art. 19;       d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi,  dei  requisiti  richiesti  per  l'ente  attuatore, ovvero l'impegno a individuare un  ente  attuatore  in  possesso  dei requisiti previsti dall'art. 10.     |  
|   |                                 Art. 8 
                       Disposizioni transitorie 
   1. In sede di prima  attuazione  del  presente  decreto,  gli  enti locali con progetti in scadenza entro il  31  dicembre  2019  possono formalizzare  la  domanda  di  prosecuzione   entro   trenta   giorni dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto.   Il   relativo finanziamento e' assegnato entro il 1° luglio 2020, con  scadenza  al 31 dicembre 2022.   2.  Le  modalita'  di  presentazione,  di   ammissibilita'   e   di valutazione delle domande di prosecuzione di cui al comma 1,  nonche' i progetti ammessi, sono regolati  dalle  disposizioni  del  presente decreto e delle Linee guida allegate.   3. I progetti degli enti locali che hanno formalizzato  domanda  di prosecuzione ai sensi del comma 1 decadono dal finanziamento nel caso in  cui  sopravviene  un   provvedimento   di   revoca   totale   del finanziamento, adottato ai  sensi  dell'art.  27  delle  Linee  guida allegate  al  decreto  ministeriale  10  agosto  2016.  L'avvio   del procedimento di revoca comporta la sospensione del finanziamento sino alla conclusione del medesimo procedimento.   4. Nelle more dell'approvazione delle domande di cui  al  comma  1, gli enti locali sono autorizzati alla  prosecuzione  dell'accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi, a  decorrere  dal  1° gennaio 2020, nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento dei  servizi  di  accoglienza.  Le  risorse  a  tal  fine assegnate sono  individuate  sulla  base  dei  costi  semestrali  del progetto finanziato, in relazione ai posti  attivi  al  30  settembre 2019, tenuto conto delle variazioni della  capacita'  di  accoglienza gia' autorizzate  o  comunicate,  salvo  una  maggiore  richiesta  di riduzione  dei  posti  da  parte  dell'ente  locale.  I  progetti  di accoglienza per minori stranieri non  accompagnati,  per  disabili  o persone con disagio  mentale  o  psicologico  sono  autorizzati  alla prosecuzione per tutti  i  posti  finanziati,  anche  in  esito  alle variazioni  della  capacita'  di  accoglienza.  L'assegnazione  delle risorse e' effettuata con decreto da adottare ai sensi  dell'articolo l'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.   5. Gli enti locali titolari di finanziamento con scadenza entro  il 30 giugno 2020 presentano richiesta di prosecuzione del  progetto  di accoglienza, entro il 31 dicembre 2019, con le modalita'  di  cui  al presente decreto e alle Linee guida allegate.   6. Agli enti locali finanziati ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2016, le cui attivita' di accoglienza sono ancora in  atto  al momento della pubblicazione del presente decreto, si applicano,  fino alla scadenza del progetto, le disposizioni di cui al decreto del  10 agosto 2016, fatta salva l'applicazione del presente decreto e  delle allegate Linee guida relativamente  alla  disciplina  in  materia  di prosecuzione e di ampliamento  dei  posti  e  relative  modalita'  di ammissibilita' e di  valutazione,  in  materia  di  nuove  strutture, nonche' della disciplina in materia di richieste di sospensione.   7. Gli enti locali titolari di un progetto di  seconda  accoglienza per minori stranieri non accompagnati, in  scadenza  al  31  dicembre 2019, finanziato con il Fondo asilo migrazione ed integrazione (FAMI) possono presentare per la medesima tipologia di destinatari  progetti di accoglienza, con le modalita' indicate nelle Linee guida  allegate al presente decreto. A tal  fine,  entro  la  data  di  scadenza  dei progetti, il Dipartimento per le  liberta'  civili  e  l'immigrazione pubblica  sul  sito  internet  del  Ministero  dell'interno  apposita comunicazione. I progetti ammessi a finanziamento a valere sul  Fondo nazionale per le  politiche  e  i  servizi  dell'asilo  hanno  durata triennale, con decorrenza dal 1° luglio 2020.     |  
|   |                                  Art. 8. 
                        Domande di prosecuzione 
     1. Gli enti locali che hanno ricevuto un finanziamento  a  valere sulle risorse del FNPSA e hanno posto in essere attivita'  e  servizi di  accoglienza  possono  presentare  domanda  di  prosecuzione   del progetto entro nove mesi dalla scadenza del periodo di finanziamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto.     2. La domanda di prosecuzione e' presentata con le  modalita'  di cui all'art. 6, comma 2.     3. Ai fini della presentazione della domanda di cui al comma 1 e' richiesta la seguente documentazione:       a) istanza di finanziamento, firmata  digitalmente  dal  legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere  di firma;       b) piano finanziario preventivo, sulla base di quanto  indicato dall'art. 12;       c)  dichiarazione  recante  l'indicazione  delle  strutture  di accoglienza utilizzate e con l'impegno, in caso  di  sostituzione,  a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 19 e 21;       d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi,  dei  requisiti  richiesti  per  l'ente  attuatore, ovvero l'impegno a individuare un  ente  attuatore  in  possesso  dei requisiti previsti dall'art. 10.     Gli enti locali  possono  presentare  richiesta  di  prosecuzione delle attivita' progettuali per un numero di posti di accoglienza non superiore a quelli attivi alla data dell'istanza.     |  
|   |                                 Art. 9 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica. L'Amministrazione provvede ai relativi adempimenti  con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente.     |  
|   |                                  Art. 9. 
                         Ampliamento dei posti 
     1. In caso di eccezionali e sopravvenute esigenze di  accoglienza e nei limiti  delle  risorse  disponibili  del  FNPSA,  la  Direzione centrale, esaurite le graduatorie di cui all'art.  14,  pubblica  sul sito internet del Ministero dell'interno  una  comunicazione  per  la presentazione  di  richieste  di  ampliamento  della   capacita'   di accoglienza dei progetti in corso,  distinte  per  tipologie  secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3.     2. Non e' ammessa la presentazione di richieste di ampliamento in caso di mancata attivazione di tutti i posti gia' finanziati.     3. La domanda di ampliamento e' presentata con  le  modalita'  di cui  all'art.  6,  comma  2,  entro   il   termine   indicato   nella comunicazione di cui al comma 1.     4. Ai fini della presentazione della domanda  di  ampliamento  e' richiesta la seguente documentazione:       a) proposta di  ampliamento  del  numero  di  posti  finanziati firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o  da soggetto delegato con potere  di  firma,  corredata  dall'istanza  di finanziamento;       b) piano finanziario preventivo, sulla base di quanto  indicato dall'art. 12, aggiornato sulla base dei nuovi posti;       c) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti per le strutture di accoglienza, ove gia' individuate, ovvero  l'impegno  ad avvalersi di strutture aventi i requisiti di cui all'art. 19;       d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi,  dei  requisiti  richiesti  per  l'ente  attuatore, ovvero l'impegno a individuare un  ente  attuatore  in  possesso  dei requisiti previsti dall'art. 10.     |  
|   |                                 Art. 10 
                              Abrogazioni 
   1. Il presente decreto abroga il decreto del Ministro  dell'interno 10  agosto  2016,  fatta  salva  l'applicazione  delle   disposizioni richiamate in via transitoria nel  presente  decreto  e  nelle  Linee guida, di cui all'allegato A).   Il presente decreto sara' sottoposto agli organi  di  controllo  ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 18 novembre 2019 
                                                Il Ministro: Lamorgese 
  Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2019  Ministero dell'interno, foglio n. 2704     |  
|   |                                 Art. 10. 
                            Enti attuatori 
     1.  Per  la  realizzazione  delle  attivita'  disciplinate  dalle presenti Linee guida, l'ente locale puo' avvalersi di uno o piu' enti attuatori, selezionati attraverso procedure  espletate  nel  rispetto del codice degli appalti di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di settore.     2. Gli  enti  attuatori  devono  possedere  un'esperienza  almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza  di  minori  in stato di abbandono per i progetti dedicati ai  minori  stranieri  non accompagnati, debitamente documentate.     3. L'ente locale  che  intende  avvalersi  di  uno  o  piu'  enti attuatori comunica alla Direzione  centrale,  entro  sessanta  giorni dalla  data  di  pubblicazione   del   decreto   di   ammissione   al finanziamento, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica.     4. Nel caso  in  cui  gli  enti  attuatori  si  costituiscono  in consorzio,  ovvero  in  ATI/ATS/RTI   (associazione   temporanea   di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attivita' assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.     5.  L'associazione  o  il  raggruppamento  degli  enti  attuatori possono  essere  formalizzati  anche  successivamente  all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  successive modificazioni.     |  
|   |                                 Art. 11. 
                 Capacita' dei servizi di accoglienza 
     1. Ciascun progetto di accoglienza  assicura  una  disponibilita' non inferiore a dieci posti, per ciascuna  delle  tipologie  indicate all'art. 7, comma 3. La capacita' recettiva di ciascuna struttura  di accoglienza non puo' di  norma  superare  i  cinquanta  posti,  salva autorizzazione della Direzione centrale.     2. Al fine di rendere compatibile la realizzazione  delle  misure di accoglienza con la sostenibilita' dei servizi locali, i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sui cui  territori  insistono  le strutture di accoglienza, sono tenuti a fare riferimento ai  seguenti tetti massimi di posti attivabili:       a) dieci posti di accoglienza  sul  territorio  di  comuni  con popolazione fino a 1.000 abitanti;       b) quindici posti di accoglienza sul territorio di  comuni  con popolazione fino a 5.000 abitanti;       c) trenta posti di accoglienza sul  territorio  di  comuni  con popolazione fino a 10.000 abitanti;       d) quaranta posti di accoglienza sul territorio di  comuni  con popolazione fino a 15.000 abitanti;       e) cinquanta posti di accoglienza sul territorio di comuni  con popolazione fino a 20.000 abitanti.     3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  ai  progetti ammessi alla prosecuzione ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2016.     4. Se la proposta progettuale e' presentata  da  enti  locali  in forma associata, si tiene conto del numero  complessivo  di  abitanti degli enti che aderiscono al progetto.     5. Il Servizio centrale procede all'inserimento  dei  beneficiari nel Siproimi tenendo conto delle esigenze e delle richieste  avanzate dall'ente locale titolare del  progetto  che  e'  tenuto  comunque  a garantire una  capacita'  ricettiva  non  inferiore  al  20%  per  le esigenze di accoglienza della rete individuate dal Servizio centrale.     |  
|   |                                 Art. 12. 
                     Piano finanziario preventivo 
     1.  A  ciascun  progetto  e'  allegato   il   piano   finanziario preventivo, articolato  per  ognuna  delle  annualita'  del  triennio finanziato, fatta salva  la  possibilita'  di  rimodulazione  con  le modalita'  previste  dal  «Manuale  unico  per   la   rendicontazione Siproimi».     2. Il piano finanziario preventivo  e'  redatto  in  relazione  a ciascuna tipologia di accoglienza di cui  all'art.  7,  comma  3,  in conformita' all'apposito modello contenuto nel «Manuale unico per  la rendicontazione Siproimi» e rispetta  le  indicazioni  relative  alle voci di spesa ammissibili e i limiti ivi previsti.     3. La rimodulazione di cui al comma 1 e'  consentita  nei  limiti del 10% del costo complessivo annuale del progetto, ed e'  comunicata nel termine massimo di un mese dalla conclusione di ciascun esercizio finanziario. Il piano finanziario del triennio  rimodulato  non  puo' comunque discostarsi da quello iniziale per un quota maggiore del 30% complessivo.  Ai  fini  del  calcolo  del  30%  concorrono  tutte  le modifiche apportate durante il periodo di finanziamento.     4. In caso di richiesta di ampliamento della capacita'  ricettiva di cui all'art. 9 il nuovo piano finanziario preventivo e' rapportato all'anno solare e l'incremento del finanziamento  e'  pari  al  costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei  posti  da ampliare, ferma restando la possibilita' di riduzione  dei  costi  da parte dell'ente locale.     5. In caso di riduzione dei posti ai sensi degli articoli 25 e 26 il nuovo piano finanziario preventivo e' rapportato all'anno solare e la riduzione del finanziamento e' pari al costo medio  giornaliero  a persona moltiplicato per  il  numero  dei  posti  di  accoglienza  da diminuire, ferma restando la possibilita' di riduzione  di  ulteriori costi da parte dell'ente locale.     6. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, non deve pregiudicare  la  prosecuzione  e  la qualita' dei servizi prestati e si  attiene  a  quanto  previsto  dal Manuale unico per la rendicontazione.     |  
|   |                                 Art. 13. 
                        Criteri di valutazione 
     1. La Commissione esamina le nuove proposte progettuali  in  base ai seguenti criteri e sub-criteri:     
  ===================================================================== |     Criteri di    |                                   | Punteggio | |    valutazione    |           Sottocriteri            | (min-max) | +===================+===================================+===========+ |                   |Aderenza della proposta            |           | |                   |progettuale alle attivita' e ai    |           | |                   |servizi previsti dalle presenti    |    1-6    | |                   |linee guida                        |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Complementarieta' con altri        |           | |                   |progetti/interventi presenti sul   |           | |                   |territorio e contestualizzazione   |           | |                   |delle attivita' e servizi          |    1-5    | |                   |Siproimi nel sistema di welfare    |           | |                   |locale                             |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Modalita' di                       |           | |                   |promozione/partecipazione a una    |           | |                   |rete a livello locale attraverso   |    1-4    | |  Qualita' della   |la rappresentazione delle risorse  |           | |     proposta      |del territorio                     |           | |    progettuale    +-----------------------------------+-----------+ |                   |Coerenza delle previsioni di       |           | |                   |spesa per il personale             |           | |                   |stabilmente impiegato rispetto ai  |    1-8    | |                   |servizi previsti nel progetto      |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Coerenza delle previsioni di       |           | |                   |spesa per attivita' di             |           | |                   |accoglienza materiale rispetto ai  |    1-3    | |                   |servizi previsti nel progetto      |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Coerenza delle previsioni di       |           | |                   |spesa per attivita' di             |           | |                   |inserimento socio economico        |    1-6    | |                   |abitativo rispetto la domanda di   |           | |                   |finanziamento                      |           | +-------------------+-----------------------------------+-----------+ |  Totale criterio «Qualita' della proposta progettuale»|  max 32   | +-------------------+-----------------------------------+-----------+ |                   |Rispondenza della proposta alle    |           | |                   |linee guida e agli obiettivi del   |           | |                   |Siproimi in tema di accoglienza    |    1-6    | |                   |materiale                          |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Rispondenza della proposta alle    |           | |                   |linee guida e agli obiettivi del   |           | |                   |Siproimi in tema di Mediazione     |           | |                   |linguistico-culturale e            |    1-5    | |                   |insegnamento della lingua          |           | |                   |italiana                           |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Rispondenza della proposta alle    |           | |                   |linee guida e agli obiettivi del   |           | |                   |Siproimi in tema di Orientamento   |    1-5    | |                   |e accesso ai servizi del           |           | |                   |territorio                         |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Rispondenza della proposta alle    |           | |                   |linee guida e agli obiettivi del   |           | |                   |Siproimi in tema di formazione e   |    1-5    | |                   |riqualificazione professionale     |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Rispondenza della proposta alle    |           | |Servizi e attivita'|linee guida e agli obiettivi del   |           | |  di accoglienza   |Siproimi in tema di orientamento   |    1-5    | |     integrata     |e accompagnamento all'inserimento  |           | |                   |lavorativo                         |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Rispondenza della proposta alle    |           | |                   |linee guida e agli obiettivi del   |           | |                   |Siproimi in tema di orientamento   |    1-5    | |                   |e accompagnamento all'inserimento  |           | |                   |abitativo                          |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Rispondenza della proposta alle    |           | |                   |linee guida e agli obiettivi del   |           | |                   |Siproimi in tema di Orientamento   |    1-5    | |                   |e accompagnamento all'inserimento  |           | |                   |sociale                            |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Rispondenza della proposta alle    |           | |                   |linee guida e agli obiettivi del   |           | |                   |Siproimi in tema di Orientamento   |    1-5    | |                   |e accompagnamento legale           |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Rispondenza della proposta alle    |           | |                   |linee guida e agli obiettivi del   |           | |                   |Siproimi in tema di Tutela         |    1-5    | |                   |psico-socio-sanitaria              |           | +-------------------+-----------------------------------+-----------+ |        Totale criterio «Organizzazione delle attivita'|           | |                                           progettuali»|  max 46   | +-------------------+-----------------------------------+-----------+ |                   |Previsione di modalita' di         |           | |                   |organizzazione del lavoro per la   |           | |                   |programmazione e l'attuazione      |    1-5    | |                   |delle attivita' e dei servizi di   |           | |                   |accoglienza integrata              |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Adozione di procedure per le       |           | |                   |attivita' di monitoraggio,         |           | |                   |gestione e controllo delle         |    1-6    | | Organizzazione e  |attivita' e dei servizi di         |           | |gestione del lavoro|accoglienza integrata              |           | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Esperienza e completezza           |           | |                   |dell'equipe multidisciplinare      |    1-6    | |                   +-----------------------------------+-----------+ |                   |Modalita' organizzative,           |           | |                   |coordinamento, gestione            |           | |                   |dell'equipe multidisciplinare,     |    1-5    | |                   |nonche' verifica e monitoraggio    |           | |                   |del lavoro svolto                  |           | +-------------------+-----------------------------------+-----------+ |             Totale criterio «Equipe multidisciplinare»|  max 22   | +-------------------------------------------------------+-----------+ |                               Punteggio massimo totale|  max 100  | +-------------------------------------------------------+-----------+        Sono ammessi i progetti che hanno totalizzato  almeno  55  punti, sulla base dei criteri di cui al comma 1.     2. La Commissione in sede di valutazione delle istanze presentate ai sensi degli articoli  degli  articoli  7,  8  e  9  puo'  disporre riduzioni  della  capacita'  ricettiva  indicata  nella  istanza   di finanziamento  in  base  alle  caratteristiche  del   territorio   di riferimento e all'impianto complessivo  dei  servizi  di  accoglienza previsti. Puo'  altresi',  chiedere  chiarimenti  in  relazione  alla documentazione presentata e  integrazioni  documentali.  Le  risposte sono inserite nella piattaforma FN  Asilo  con  le  stesse  modalita' seguite per la presentazione dell'istanza.     3. La Commissione puo' chiedere rimodulazioni del progetto e  del relativo piano finanziario.     |  
|   |                                 Art. 14.   Ammissione al finanziamento delle  nuove  domande  e  predisposizione                          delle graduatorie 
     1. La Commissione, al termine dell'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 7 ed assegnati i rispettivi  punteggi,  predispone per ciascuna tipologia di accoglienza di cui al all'art. 7, comma  3, la graduatoria con l'esito della valutazione.     2. I progetti sono  ammessi  a  finanziamento  sulla  base  delle esigenze  di  accoglienza,  secondo  l'ordine  di  graduatoria  della rispettiva tipologia di accoglienza. A parita' di punteggio si  tiene prioritariamente  conto  delle  domande  che   riguardano   territori regionali con  minor  numero  di  posti  finanziati  nell'ambito  del Siproimi  e,  in  via   subordinata,   dell'ordine   cronologico   di presentazione.     3. I progetti valutati favorevolmente  dalla  Commissione  e  non finanziati rimangono nelle graduatorie per un periodo di dodici  mesi dalla data di pubblicazione delle stesse, decorsi i quali decadono.     4. L'approvazione del piano finanziario preventivo da parte della Commissione non comporta l'automatica ammissibilita' delle  spese  in esso contenute, che  potranno  essere  esaustivamente  valutate  solo attraverso   il   controllo   della   documentazione   giustificativa presentata in sede di rendicontazione.     |  
|   |                                 Art. 15. 
                  Esame delle domande di prosecuzione 
     1. Ai fini della valutazione delle domande  di  prosecuzione  dei servizi  di  accoglienza  presentate  dagli  enti  locali  ai   sensi dell'art. 8, la  Commissione  verifica  la  documentazione  prodotta, l'adeguatezza del piano finanziario preventivo e la  rispondenza  con quanto previsto dalle presenti Linee guida.     2. In caso di riduzione delle  risorse  del  FNPSA  o  di  mutate esigenze di accoglienza la Commissione  procede  alla  riduzione  dei posti in  misura  proporzionale  a  tutti  i  progetti,  fatte  salve particolari  necessita'  in  relazione  a  determinate  tipologie  di beneficiari , di cui all'art. 7, comma 3.     3.  La  Commissione  predispone,  per   ciascuna   tipologia   di accoglienza di cui all'art. 7, comma 3, un elenco  dei  progetti  con l'esito della valutazione. I progetti ammessi indicano il numero  dei posti da finanziare e l'importo previsto, ai fini dell'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.     4.  In  caso  di  mancata  ammissione  al   finanziamento   della prosecuzione, la Direzione centrale,  per  il  tramite  del  Servizio centrale,  provvede  al  trasferimento  delle   persone   ancora   in accoglienza.     5. Nelle more  della  valutazione  della  Commissione,  gli  enti titolari  di  finanziamento   sono   autorizzati   al   proseguimento dell'accoglienza delle persone gia' prese in carico.     |  
|   |                                 Art. 16. 
     Esame delle domande di ampliamento della capacita' ricettiva 
     1. Le domande  di  ampliamento  della  capacita'  di  accoglienza presentate ai sensi  dell'art.  9  sono  valutate  dalla  Commissione secondo l'ordine cronologico di presentazione  sulla  piattaforma  di cui all'art. 6, comma 2.     2.  Ai  fini  della  valutazione  la  Commissione,  acquisita  la documentazione prodotta, ne verifica la completezza e la  conformita' alle presenti Linee guida, tenuto conto delle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili.     3. In caso di accoglimento della  domanda  di  ampliamento  della capacita' di accoglienza di cui  al  comma  1,  il  finanziamento  e' concesso sino alla scadenza del progetto in corso di esecuzione.     |  
|   |                                 Art. 17. 
                       Cause di inammissibilita' 
     1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:       a) presentate oltre la scadenza del termine previsto;       b) prive di firma digitale o sottoscritte da  soggetto  diverso dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato;       c) presentate con modalita' differenti da quelle indicate dagli articoli 7, 8 e 9 o redatte su formulari  non  conformi  all'apposita modulistica    rinvenibile     nella     piattaforma     FN     Asilo (https://fnasilo.dlci.interno.it);       d)  presentate  da  un   ente   locale   destinatario   di   un provvedimento di decadenza o di revoca  del  finanziamento  ai  sensi degli articoli  45  e  46,  ovvero  ha  espressamente  rinunciato  al finanziamento, se non ha ancora perfezionato i  relativi  adempimenti gestionali, amministrativi e contabili;       e) presentate  da  soggetti,  in  forma  singola  o  associata, diversi  da  quelli  indicati  dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;       f) presentate da un ente locale per la  medesima  tipologia  di accoglienza.     2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera f), prima di  procedere alla dichiarazione di inammissibilita' la Commissione  invita  l'ente locale a individuare, entro  un  congruo  termine,  il  progetto  che intende  confermare  per  il  finanziamento.   Decorso   il   termine assegnato,  in  mancanza  di  comunicazioni  dell'ente   locale,   la Commissione dichiara l'inammissibilita' dei progetti presentati.     |  
|   |                                 Art. 18. 
                          Cause di esclusione 
     1. Sono  escluse  dall'ammissione  al  finanziamento  le  domande rispetto alle quali l'ente locale:       a) non ha prodotto i chiarimenti richiesti dalla Commissione di valutazione nei termini e con le modalita' dalla stessa indicati;       b) ha espressamente rinunciato alla domanda  di  finanziamento, nelle more dell'esame della Commissione di valutazione;       c) non prevede i servizi di accoglienza indicati dalle presenti Linee guida, ovvero  prevede  tipologie  di  destinatari  diverse  da quelle indicate dall'art. 1 del decreto.     |  
|   |                                 Art. 19. 
                       Requisiti delle strutture 
     1. Le strutture  utilizzate  per  l'accoglienza  devono  avere  i seguenti requisiti:       a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;       b) immediatamente e pienamente fruibili;       c) ubicate nel territorio  dell'ente  locale  proponente  o  di altro ente locale nell'ambito della  medesima  provincia,  ovvero  di provincia  differente,  purche'  limitrofo,  ad  esso   associato   o consorziato o aderente al progetto;       d)  conformi  alle  vigenti  norme   e   regolamenti   europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica  e  di  edilizia residenziale, nonche' in materia  igienico  sanitaria,  di  sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica  e  di  tutela  della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;       e) predisposte e organizzate in  relazione  alle  esigenze  dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle  caratteristiche  delle persone da accogliere;       f)  adeguate,  in  relazione  al  rapporto  superficie-soggetti accolti, alla capacita' abitativa stabilita dalla  normativa  locale, regionale o nazionale;       g) in caso di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa  regionale o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  maggio  2001,  n.  308, recante   «requisiti   minimi   strutturali   per    l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a  ciclo  residenziale  e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8  novembre  2000, n. 328»;       h) in possesso dei requisiti previsti dalle  vigenti  normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;       i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;       j)  ubicate  in  luoghi  adeguatamente  serviti  da  mezzi   di trasporto al fine di garantire una efficace  erogazione  e  fruizione dei servizi di accoglienza integrata;       k) con costi di locazione  in  linea  con  i  prezzi  medi  del mercato immobiliare locale determinati in base ai  parametri  fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);       l) destinate esclusivamente a progetti Siproimi,  ad  eccezione delle  ipotesi  in  cui  l'accoglienza  nell'ambito  del  sistema  e' assicurata in  strutture  specialistiche  destinate  a  soggetti  con particolari vulnerabilita'.     2.  Nei  progetti  di  accoglienza  per  minori   stranieri   non accompagnati i posti da riservare ai neomaggiorenni non devono essere superiori alla meta' di quelli previsti per l'accoglienza dei  minori di eta' superiore ai quattordici anni.     |  
|   |                                 Art. 20. 
       Attivazione delle strutture e dei servizi di accoglienza 
     1. L'attivazione delle strutture  di  accoglienza  e'  comunicata alla  Direzione  centrale.  La  comunicazione   e'   effettuata   dal responsabile  di   progetto   attraverso   la   compilazione   e   la sottoscrizione   con   firma   digitale,   per   ciascun    immobile, dell'apposita dichiarazione presente nella piattaforma FNAsilo.     |  
|   |                                 Art. 21. 
              Sostituzione delle strutture di accoglienza 
     1. La sostituzione delle strutture di  accoglienza,  indicate  in sede di proposta progettuale o attivate ai sensi dell'art.  20,  deve essere debitamente motivata e formulata con le modalita'  di  cui  al medesimo art. 20, utilizzando l'apposita modulistica  presente  sulla piattaforma FNAsilo.     |  
|   |                                 Art. 22. 
  Trasferimento dei beneficiari e variazione capacita' di accoglienza 
     1. Le variazioni del numero di ospiti tra  strutture  attive  nel medesimo progetto sono comunicate con le modalita'  di  cui  all'art. 20.     2. Non e' ammessa la  riduzione  del  numero  dei  posti  di  una struttura gia' attivata e la corrispondente attivazione di  un  nuovo immobile,  se  non  previa  autorizzazione  nei  casi   adeguatamente motivati in relazione a specifiche esigenze dei  beneficiari,  ovvero per cause di forza maggiore.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla Direzione  centrale,  sulla  base   dell'istruttoria   del   Servizio centrale, ed e' caricata tempestivamente sulla piattaforma FNAsilo.     |  
|   |                                 Art. 23. 
                            Costi strutture 
     1. I costi di  locazione  delle  strutture  sono  determinati  in conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 19,  comma  1,  lettera k).     2. Non sono riconosciuti i  costi  sostenuti  per  l'utilizzo  di strutture non inserite sulla piattaforma informatica FNAsilo  con  le modalita' di cui all'art. 20, ovvero per l'utilizzo di strutture  non conformi  alle  dichiarazioni  rese  attestanti  la  sussistenza  dei requisiti previsti.     3.  In  caso  di  variazione  delle  strutture,  nel  periodo  di sovrapposizione per la realizzazione delle attivita' di trasferimento dei beneficiari da un immobile ad un altro, i costi  di  locazione  e delle utenze sostenuti dall'ente locale  per  entrambe  le  strutture sono riconosciuti sino ad un massimo di quindici giorni. I termini di cui al precedente periodo decorrono  la  data  di  inserimento  sulla piattaforma FNAsilo della nuova struttura individuata.     4.  I  costi  di  manutenzione  straordinaria  sono  riconosciuti esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia di proprieta' dell'ente locale  o  nel  caso  di  immobili   confiscati   alla   criminalita' organizzata assegnati agli enti locali per  finalita'  istituzionali, nella misura massima  del  3,33%  del  costo  annuo  complessivo  del progetto a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento.  Sono inammissibili i costi previsti dall'art. 29.     5. In caso  di  mancata  attivazione  della  struttura  non  sono riconosciuti i costi di adeguamento o di manutenzione sostenuti.     6. I costi relativi ad  immobili  con  capacita'  superiore  alla porzione immobiliare destinata all'accoglienza sono  riconosciuti  in proporzione alle spese complessive dell'intera struttura.     |  
|   |                                 Art. 24. 
              Modalita' di assegnazione del finanziamento 
     1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  ammessi   al finanziamento i progetti presentati dagli enti locali approvati dalla Commissione di valutazione ai sensi degli articoli 14, 15, 16.     |  
|   |                                 Art. 25. 
                      Riduzione del finanziamento 
     1. In caso di mutate esigenze di accoglienza o di riduzione delle risorse del FNPSA, la Direzione centrale puo' disporre  la  riduzione dei posti in misura proporzionale a tutti i progetti in corso,  fatte salve particolari necessita' in relazione a determinate tipologie  di beneficiari di cui all'art. 7, comma  3,  con  le  modalita'  di  cui all'art. 12, comma  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  si procede   alla   conseguente   rideterminazione   del   finanziamento accordato.     |  
|   |                                 Art. 26. 
                  Riduzione dei posti di accoglienza 
     1. La richiesta di riduzione dei  posti  finanziati  puo'  essere presentata dall'ente  locale  in  qualsiasi  momento  alla  Direzione centrale, attraverso la piattaforma FN Asilo,  mantenendo  l'impianto complessivo  dei  servizi  di  accoglienza  indicati  nella  proposta progettuale approvata dalla Commissione e la qualita' degli stessi.     2. L'ente locale e' tenuto a:       a) indicare il numero di posti da ridurre;       b)  indicare  se  si  tratta  di  posti  non  attivi;  in  caso contrario, fornire  l'elenco  delle  strutture  dismesse,  ovvero  la diversa  organizzazione  logistica  degli  alloggi   motivando   tale richiesta;       c) presentare il piano finanziario preventivo rimodulato con le modalita' di cui all'art. 12.     3.  La  Direzione  centrale,  previa  istruttoria  del   Servizio centrale, autorizza la variazione e ridetermina le risorse assegnate.     |  
|   |                                 Art. 27. 
               Sospensione delle attivita' e dei servizi 
     1. Qualora l'ente locale, per motivi oggettivi indipendenti dalla propria volonta' e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, ovvero per cause di forza maggiore,  e'  impossibilitato  a garantire la continuita' delle attivita' e dei servizi di accoglienza finanziati  ed  e'  interessato  alla  loro  prosecuzione,   presenta richiesta di sospensione temporanea delle  attivita'  alla  Direzione centrale, adeguatamente motivata, indicandone la durata comunque  non superiore a sei mesi.     2. La Direzione centrale, sentito il Servizio centrale, autorizza la sospensione sino ad un massimo di sei mesi. L'ente locale fornisce tempestivamente al Servizio centrale le  informazioni  necessarie  al trasferimento dei beneficiari.     3. In caso di sospensione, il finanziamento riconosciuto all'ente locale e' ridotto in proporzione al periodo di attivita'  svolta.  In sede di  rendicontazione  delle  spese,  sono  riconosciuti  i  costi riparametrati alle mensilita' di effettivo svolgimento dell'attivita' e  di  erogazione  dei  servizi  di  accoglienza,  nonche'  le  spese sostenute sino al trasferimento dell'ultimo beneficiario dal progetto in regime di sospensione.     4. La sospensione non autorizzata delle attivita'  e  la  mancata riattivazione dei servizi al  termine  del  periodo  di  sospensione, comportano la revoca del finanziamento ai sensi dell'art.  47,  comma 1, lettera h).     |  
|   |                                 Art. 28. 
                     Erogazione dei finanziamenti 
     1. Il finanziamento e' corrisposto annualmente, con le  modalita' indicate nel presente articolo.     2. L'importo  ammesso  a  finanziamento  e'  erogato  secondo  le seguenti soluzioni e tempistiche:       a) un anticipo pari al 50% dell'importo annuale  finanziato,  a seguito di presentazione della Comunicazione inizio  attivita'  (CIA) da parte dell'ente locale, previa attivazione di almeno  il  20%  dei posti del progetto approvato;       b)  un  pagamento  intermedio  fino  ad  un  massimo  del   30% dell'importo annuale di finanziamento,  da  corrispondere  a  seguito della rendicontazione delle somme erogate ai sensi della lettera  a), riconosciute ammissibili dal revisore contabile di cui all'art. 31  a seguito dei controlli  sul  rendiconto  semestrale.  Eventuali  quote rendicontate eccedenti sono riconosciute in  sede  di  saldo  finale. L'erogazione avviene  entro  sessanta  giorni  dalla  rendicontazione intermedia;       c) saldo fino  a  concorrenza  dell'importo  finanziato  dietro presentazione  del  rendiconto  finale,  sulla   base   delle   spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dal  revisore contabile indipendente di cui  all'art.  31  sul  rendiconto  finale. L'erogazione avviene, entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.     3. Le modalita' di pagamento di cui alle lettere a), b) e c) sono derogate in caso di chiusura del bilancio dello  Stato.  I  pagamenti sono rispettivamente effettuati nel nuovo esercizio finanziario.     |  
|   |                                 Art. 29. 
                          Costi inammissibili 
     1. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto  di  immobili  ne' quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi.     2. Non sono  ammissibili  i  costi  dichiarati  dall'ente  locale titolare del finanziamento ed eventuale ente attuatore  a  valere  su altre risorse nazionali o europee (doppia imputazione).     3.  Non  sono  ammissibili  i   contributi   in   natura   o   le valorizzazioni di beni di proprieta'  dell'ente  locale  o  dell'ente attuatore.     4. Non e' ammesso il rimborso di  eventuali  costi  sostenuti  in caso di mancata attivazione dei servizi finanziati.     |  
|   |                                 Art. 30. 
                     Presentazione del rendiconto 
     1. Il  rendiconto  delle  spese  sostenute  dall'ente  locale  e' presentato con cadenza semestrale per ciascun anno di finanziamento e al termine del periodo finanziato,  con  le  modalita'  indicate  nel Manuale unico di rendicontazione.     2. La mancata rendicontazione delle spese sostenute  nei  termini previsti  e  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  31  non  consente l'erogazione degli ulteriori importi finanziati e comporta la  revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera d),  previa diffida della Direzione centrale ad adempiere entro  sessanta  giorni dalla richiesta.     3. Nel caso in cui il progetto finanziato si concluda prima della scadenza del periodo di finanziamento, il  rendiconto  e'  presentato entro sessanta giorni dal trasferimento dell'ultimo beneficiario.     4. Il  rendiconto  deve  essere  conforme  al  piano  finanziario preventivo o rimodulato redatto per  ogni  tipologia  di  accoglienza secondo quanto previsto dall'art.  12.  L'ente  locale  e'  tenuto  a conservare la documentazione contabile relativa alle spese  sostenute per almeno dieci anni  successivi  alla  data  di  presentazione  del rendiconto.     5.  L'ente  locale  inserisce  nella  banca  dati   Siproimi   la rendicontazione delle spese,  corredata  dalla  certificazione  della spesa, rilasciata dal revisore contabile indipendente di cui all'art. 31.     |  
|   |                                 Art. 31. 
                    Revisore contabile indipendente 
     1. L'ente locale ha l'obbligo di avvalersi  della  figura  di  un revisore contabile indipendente che assume l'incarico  di  effettuare le  verifiche   amministrativo-contabili   di   tutti   i   documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo  o  rimodulato, della esattezza ed ammissibilita' delle spese in relazione  a  quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per  la  rendicontazione.  Gli esiti dell'attivita' di verifica sono riportati nel  «certificato  di revisione», di cui al manuale unico di rendicontazione,  da  allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 30.     2. L'incarico di revisione puo' essere affidato a:       a) professionisti  (revisori  contabili  iscritti  al  registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze  o  revisori dei conti degli  enti  locali  iscritti  all'albo  tenuto  presso  il Ministero dell'interno);       b) societa' di servizi o di revisione contabile. In questo caso e' necessario che il soggetto preposto alla  firma  (persona  fisica) sia iscritto al registro tenuto presso il Ministero  dell'economia  e delle finanze e sia munito di formale delega  per  la  sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della societa' di servizi  o di revisione.     3. L'atto di conferimento dell'incarico al revisore  indipendente deve specificare le attivita' di  revisione  affidate  ai  sensi  del presente articolo.     |  
|   |                                 Art. 32. 
               Economie e restituzione di somme erogate 
     1. Le eventuali economie maturate nella fase  di  attuazione  del progetto  non  sono   automaticamente   acquisite   all'ente   locale assegnatario.     2. Le economie di cui al comma 1 sono portate  in  compensazione, per le medesime finalita' indicate nella domanda di finanziamento, al termine di ciascun anno del periodo finanziato, previa autorizzazione della Direzione centrale, ovvero sono restituite secondo le modalita' indicate dalla medesima Direzione.     3. La mancata restituzione di somme all'erario, dovute a  seguito di rendicontazioni afferenti a  precedenti  annualita',  comporta  la compensazione con i finanziamenti ancora da erogare  all'ente  locale anche per progetti relativi a diverse tipologie di accoglienza.     |  
|   |                                 Art. 33. 
                       Responsabile di progetto 
     1. In sede  di  proposta  progettuale  l'ente  locale  indica  il responsabile  di   progetto,   inserendone   il   riferimento   sulla piattaforma FNAsilo. In caso di sostituzione  il  nuovo  responsabile aggiorna tempestivamente e con le medesime  modalita'  i  riferimenti nominativi di contatto.     |  
|   |                                 Art. 34. 
                      Servizi minimi da garantire 
     1. L'Ente locale garantisce la presa in  carico  dei  beneficiari avvalendosi di personale con esperienza e  professionalita'  adeguate alle tipologie  dei  progetti  di  accoglienza  ,  tenendo  conto  di vulnerabilita'  o   di   esigenze   particolari   anche   di   natura psico-socio-sanitari,   predisponendo   modalita'   organizzative   e funzionali alle diverse specificita'.     2. I servizi minimi di cui all'art. 4, comma  1,  sono  espletati con le seguenti modalita':       a) Accoglienza materiale - Gli enti locali sono tenuti a:         garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessita' in modo da rispettare le tradizioni culturali e  religiose delle persone accolte;         fornire vestiario,  biancheria  per  la  casa,  prodotti  per l'igiene personale in quantita' sufficiente e rispettando le esigenze individuali;         erogare pocket money;         fornire il materiale scolastico per i minori;       b) Mediazione linguistico-culturale - Il servizio di mediazione linguistico-culturale e' da considerarsi trasversale e  complementare agli altri servizi erogati.     Gli  enti  locali  hanno  obbligo  di  garantire  la   mediazione linguistico-culturale  al  fine  di  facilitare  la  relazione  e  la comunicazione - sia linguistica (interpretariato),  che  culturale  - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e  il  contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);       c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio - Gli  enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:         garantire  le  procedure  di  iscrizione  anagrafica  secondo quanto dispone la normativa vigente;         orientare  i  beneficiari  alla  conoscenza  del  territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilita' dei  servizi  erogati, cosi' come previsto dal Manuale operativo;         garantire l'accesso e la fruibilita' del diritto alla salute;       d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento  scolastico per i minori - Gli enti locali sono tenuti a:         garantire l'inserimento scolastico dei minori e  l'istruzione degli  adulti  secondo  gli  obblighi  di  legge  e  monitorarne   la frequenza;         favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione  secondaria e universitaria;         garantire l'accesso, la fruibilita' e la frequenza dei  corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di  conoscenza  di  ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per  un  numero minimo di quindici ore settimanali;       e) Formazione  e  riqualificazione  professionale  -  Gli  enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:         sviluppare  azioni  di  orientamento   al   lavoro,   incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;         orientare e accompagnare  i  beneficiari  alla  formazione  e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);         facilitare le  procedure  di  riconoscimento  dei  titoli  di studio e professionali;       f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo  - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:         garantire l'informazione sulla normativa italiana in  materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;         facilitare i percorsi di inserimento lavorativo  in  ambienti adeguati per beneficiari  con  specifiche  esigenze,  fermo  restando quanto previsto dalla vigente normativa  in  materia  di  accesso  al lavoro  per  le  persone  svantaggiate  e  appartenenti  a  categorie protette;       g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento  abitativo  - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:         favorire  l'accesso   all'edilizia   residenziale   pubblica, nonche'  al  mercato  privato  degli  alloggi  attraverso  azioni  di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra  beneficiari  e locatori/proprietari;         facilitare i percorsi di inserimento  abitativo  in  ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;       h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:         promuovere la realizzazione di attivita' di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i  beneficiari e la comunita' cittadina;         promuovere e  sostenere  la  realizzazione  di  attivita'  di animazione socio-culturale  mediante  la  partecipazione  attiva  dei beneficiari;         costruire e consolidare la rete territoriale di  sostegno  al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;         promuovere  la  partecipazione  dei  beneficiari  alla   vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di  eventi interamente auto-organizzati;       i) Orientamento e accompagnamento  legale  -  Gli  enti  locali titolari di finanziamento sono tenuti a:         per i  MSNA  richiedenti  asilo  garantire  l'orientamento  e l'accompagnamento nell'interlocuzione con  gli  attori  istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura  di  riconoscimento  della protezione internazionale;         garantire la verifica  degli  adempimenti  amministrativi  di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni  di  legge  in materia di presa in carico dei minori stranieri  non  accompagnati  e garantire  il  supporto  per   la   regolarizzazione   degli   stessi nell'ipotesi  in  cui  formalizzino  la   richiesta   di   protezione internazionale;         garantire  l'orientamento  e  l'informazione   legale   sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;         garantire l'orientamento e l'accompagnamento  in  materia  di procedure amministrative relative  alla  posizione  di  ogni  singolo beneficiario;         garantire l'informazione  sui  diritti  e  i  doveri  sanciti dall'ordinamento italiano;         garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;         garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;       l) Tutela psico-socio-sanitaria - Gli enti locali  titolari  di finanziamento sono tenuti a:         garantire         l'attivazione         del          sostegno psico-socio-assistenziale  in  base  alle  specifiche  esigenze   dei singoli beneficiari;         nel caso di  servizi  di  accoglienza  in  favore  di  minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi;         garantire l'accompagnamento al Servizio  sanitario  nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;         garantire l'orientamento, l'informazione e  l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;         garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attivita' socio-assistenziali;         garantire  la  flessibilita'  degli  interventi  al  fine  di declinarli in base all'evoluzione della condizione di  vulnerabilita' durante il percorso di accoglienza;         costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso  titolo,  possono  partecipare  ai  percorsi  di  supporto, riabilitazione  e  cura  dei  beneficiari  portatori  di   specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche  dal  loro  percorso migratorio  e  personale,  nonche'  dalle  condizioni  specifiche  di riduzione in situazione di sfruttamento o  di  violenze  e/o  torture subite;         costruire   e   consolidare,   per    eventuali    situazioni emergenziali, la collaborazione con gli  attori  pubblici  e  privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva  gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.     Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che  necessitino  di una presa in carico specialistica, se pur  temporanea,  le  attivita' dei  progetti  di  accoglienza  vanno  a   integrare   e   completare l'attivita' di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato  dai  servizi  per  la salute  mentale  del  territorio.  Pertanto  gli  enti  locali   sono obbligati nello specifico a:       attivare programmi di supporto e di riabilitazione  in  maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;       programmare  la  presa  in  carico   diretta   da   parte   dei dipartimenti  di  salute  mentale   presso   le   proprie   strutture residenziali la' dove la situazione clinica lo richieda;       garantire un raccordo con il servizio  di  salute  mentale  del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli  di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;       prevedere la presenza di una rete territoriale atta  a  rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimita' e accesso ai servizi specialistici e strutturati.     Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessita' di assistenza sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica  e/o  prolungata, l'ente locale attiva programmi di  supporto,  cura  e  riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.     |  
|   |                                 Art. 35.   Attivita'  e  servizi  specifici  aggiuntivi  in  favore  di   minori                     stranieri non accompagnati 
     1. Fermi restando i servizi minimi  indicati  all'art.  34  e  in applicazione a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2017,  n.  47,  i progetti  destinati  all'accoglienza   dei   minori   stranieri   non accompagnati devono prevedere:       a) attivita' di sostegno agli affidamenti familiari,  full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato  del minore,  come  intervento  anche  complementare  all'accoglienza   in struttura;       b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia,  ponendo  attenzione  alla  transizione   dello   stesso all'eta' adulta, anche con riferimento al periodo di  permanenza  nel territorio  autorizzato  dal  Tribunale  per  i  minorenni  ai  sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresi' previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa  con  particolare riferimento all'istruzione  e  alla  formazione  professionale.  Tali servizi possono includere specifiche misure  di  accoglienza  sia  in strutture dedicate che attraverso  forme  di  sostegno  all'autonomia abitativa;       c) attivita' che favoriscano un proficuo raccordo con i  tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare  la  piu'  stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la  salvaguardia  del superiore interesse dei minori;       d) servizi dedicati a minori con particolari  fragilita'  quali ad esempio: minori  vittime  di  tratta,  minori  con  necessita'  di assistenza  sanitaria  specialistica   e   prolungata,   minori   con fragilita' psicologica  e  comunque  tutte  le  fattispecie  previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilita', sono attivate le misure specialistiche piu' idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.     |  
|   |                                 Art. 36. 
                       Equipe multidisciplinare 
     1. Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:       a)  garantire  un  equipe  multidisciplinare   con   competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto  di  accoglienza.  L'equipe lavora in sinergia  con  le  figure  professionali  e  le  competenze presenti negli altri servizi pubblici  locali,  anche  attraverso  la stipula da parte dell'ente locale di protocolli, convenzioni, accordi di programma;       b) garantire la  presenza  di  personale  specializzato  e  con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto  e  in  grado  di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;       c) garantire adeguate  modalita'  organizzative  nel  lavoro  e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attivita' di  programmazione e coordinamento;       d) nel caso di accoglienza di persone portatrici  di  specifici bisogni o di vulnerabilita' o  di  accoglienza  di  minori  prevedere all'interno dell'equipe  figure  con  esperienza  e  professionalita' adeguate;       e)  monitorare  il  corretto  svolgimento  delle  mansioni  del personale impiegato nell'ambito degli interventi Siproimi.     |  
|   |                                 Art. 37. 
         Popolamento e aggiornamento della banca dati Siproimi 
     1. Il responsabile di progetto aggiorna la banca dati Siproimi  e assicura l'attendibilita' e la veridicita' dei dati inseriti.     2. Il responsabile di progetto puo' delegare uno o piu'  soggetti i, anche dipendenti dell'ente attuatore,  ad  operare  sulle  diverse sezioni della banca dati, fatto salvo quanto previsto al  comma  3  e inserisce le designazioni nella apposita  sezione  della  piattaforma FNAsilo. Al responsabile di progetto e agli operatori sono rilasciate da parte del Servizio centrale le credenziali di accesso.     3. Il responsabile di progetto inserisce nella banca dati:       a)  la   documentazione   relativa   all'attivazione   e   alla sostituzione delle strutture di accoglienza, nonche' delle variazioni di cui all'articolo, 22 generata dalla piattaforma FNAsilo;       b) la rendicontazione delle spese progettuali;       c) gli aggiornamenti della  sezione  relativa  agli  operatori, corredandola di tutte le informazioni richieste dal sistema.     4. Il responsabile di progetto e/o gli operatori devono:       a) registrare i nuovi ingressi  e  le  uscite  dei  beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;       b) inserire mensilmente informazioni relative  ai  beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il  permesso  di  soggiorno,  le eventuali  situazioni  lavorative,  i  percorsi   scolastici   e   di formazione, nonche' i servizi e le prestazioni rese  sulla  base  del progetto di accoglienza;       c) inserire tempestivamente le richieste e i  provvedimenti  di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale.     5. Gli enti locali  titolari  di  finanziamento  sono  tenuti  ad aderire  al  sistema  informatico  gestito  dal   Servizio   centrale assicurando  la  disponibilita'  dei  mezzi  tecnici   necessari   ai collegamenti.     |  
|   |                                 Art. 38. 
                        Durata dell'accoglienza 
     1. L'accoglienza nel Siproimi ha la durata  di  sei  mesi,  fatte salve eventuali proroghe, debitamente  motivate,  nei  casi  previsti dall'art. 39.     2. I minori  stranieri  non  accompagnati  richiedenti  asilo  al compimento della maggiore  eta'  rimangono  nel  Siproimi  fino  alla definizione della domanda di protezione internazionale.     3. Per  i  minori  stranieri  non  accompagnati  e'  previsto  il protrarsi dell'accoglienza fino ai sei mesi successivi al  compimento della maggiore eta' o per il periodo ulteriore disposto dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge 7 aprile  2017,  n. 47.     4. L'accoglienza del neo maggiorenne e' assicurata all'interno di strutture appositamente  adibite  o,  qualora  non  disponibili,  nel progetto territoriale Siproimi per adulti piu' prossimo.     5. Al fine di supportare propedeuticamente i percorsi  di  uscita dall'accoglienza dei beneficiari, la Direzione centrale favorisce  il raccordo tra le attivita' e i servizi del Siproimi con  le  eventuali progettualita', anche finanziate con risorse europee, facenti capo al Ministero dell'interno e concorrenti al supporto  e  all'integrazione dei destinatari dell'accoglienza.     |  
|   |                                 Art. 39. 
                       Proroghe dell'accoglienza 
     1.  Il  periodo  di  accoglienza  puo'  essere  prorogato  previa autorizzazione della Direzione centrale , per il tramite del Servizio centrale, per complessivi sei mesi, per consentire la conclusione dei percorsi di  integrazione  in  scadenza,  adeguatamente  documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti  da  motivi di  salute,  adeguatamente  documentati,  nonche'  per  le  categorie vulnerabili di cui all'art. 17  del  decreto  legislativo  18  agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni.     2. Il periodo di accoglienza di cui  al  comma  1  puo',  con  le medesime modalita', essere ulteriormente  prorogato  per  un  periodo complessivo non superiore a sei mesi, in presenza di perduranti gravi motivi di salute, adeguatamente documentati, ovvero per consentire il completamento dell'anno scolastico.     3. Nel caso di accoglienza di persone rientranti nelle  categorie vulnerabili di cui al comma 1, la richiesta di proroga deve contenere l'esplicita  indicazione  della   vulnerabilita',   corredata   dalla pertinente   documentazione   o   dalla    relazione    sociale    di accompagnamento.     4. In assenza di  autorizzazione  alla  proroga  da  parte  della Direzione centrale, non sono riconosciute spese per  la  prosecuzione dell'accoglienza.     |  
|   |                                 Art. 40. 
                        Revoca dell'accoglienza 
     1 L'accoglienza nel Siproimi puo' essere  revocata  nei  seguenti casi:       a) violazione grave o ripetuta del regolamento della  struttura di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di  beni  mobili  o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti;       b) ingiustificata mancata presentazione del beneficiario  nella struttura individuata dal Servizio centrale;       c) ingiustificato allontanamento del beneficiario oltre  le  72 ore, senza previa autorizzazione dell'ente locale;       d) applicazione nei confronti  del  beneficiario  della  misura della custodia cautelare in carcere.     2.  La  revoca  delle  misure  di  accoglienza  e'  disposta  con provvedimento    adottato    dall'ente    locale,    da    comunicare tempestivamente al Servizio centrale.     |  
|   |                                 Art. 41. 
                             Trasferimenti 
     1. La Direzione centrale, per il tramite del  Servizio  centrale, dispone i trasferimenti di beneficiari da un progetto Siproimi  a  un altro qualora l'ente locale non possa avvalersi dei servizi  e  delle competenze presenti sul territorio necessari per garantire  la  presa in carico specialistica di:       a) situazioni di grave disagio mentale;       b)    condizioni    sanitarie     comportanti     un'assistenza specialistica;       c) situazioni di vulnerabilita'  che  richiedono  l'inserimento della persona interessata in una struttura dedicata del Siproimi.     2. I trasferimenti sono altresi' autorizzati nei casi in cui:       a) all'ente locale venga accordata  la  sospensione  temporanea dei servizi di accoglienza, secondo quanto previsto dall'art. 27;       b)  l'ente  locale  e'  destinatario  di  un  provvedimento  di decadenza o di revoca del  finanziamento,  ovvero  ha  rinunciato  al finanziamento.     3. Nei casi indicati ai commi 1 e 2 l'ente  locale  e'  tenuto  a fornire tempestivamente al Servizio centrale una lista delle  persone in  accoglienza  da  trasferire,   corredata   dalla   documentazione necessaria   a   delinearne   il   livello   di   presa   in   carico dell'interessato.     4. L'ente locale  destinato  ad  accogliere  il  beneficiario  e' tenuto a predisporre i servizi necessari al trasferimento dei  minori stranieri non accompagnati  dal  luogo  di  arrivo  o  di  precedente accoglienza alle strutture di destinazione che rientrano nei progetti finanziati.  Assicura  inoltre  ai  beneficiari  dei   programmi   di reinsediamento e di ingresso protetto i servizi di trasferimento  dal luogo  di  arrivo  nel  territorio  nazionale   alle   strutture   di destinazione rientranti nei progetti finanziati.     |  
|   |                                 Art. 42. 
                  Monitoraggio del Servizio centrale 
     1. Il Servizio centrale provvede al monitoraggio  sull'attuazione dei progetti di accoglienza realizzati dagli  enti  locali  ai  sensi delle presenti Linee guida.     2. Il  monitoraggio  e'  diretto  a  verificare  l'andamento  del sistema di accoglienza e i livelli delle attivita' poste in essere in attuazione dei progetti finanziati,  anche  al  fine  di  individuare misure migliorative nel rispetto della proposta progettuale  e  delle presenti Linee guida.     3. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio sono trasmessi  agli enti locali e, in caso di riscontro  di  criticita',  alla  Direzione centrale, che  li  acquisisce  ai  fini  delle  proprie  funzioni  di vigilanza e controllo.     4. Ai fini delle attivita' di cui ai commi 1,  2  e  3  gli  enti locali sono tenuti a presentare al Servizio centrale:       a) una relazione annuale sull'attivita' di gestione;       b) schede semestrali e annuali di monitoraggio.     5. La relazione annuale e le schede semestrali di cui al comma  4 sono presentate entro sessanta giorni dalla scadenza  del  rispettivo periodo di riferimento.     |  
|   |                                 Art. 43. 
                         Ulteriori adempimenti 
     1. Gli enti locali sono tenuti a conformarsi  alla  normativa  in materia di privacy,  applicando  le  dovute  modalita'  e  misure  di sicurezza nell'ambito delle attivita' e dei servizi erogati.     2. Gli enti locali sono  tenuti  a  rispettare  gli  obblighi  di trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' previsti dalla normativa in materia.     |  
|   |                                 Art. 44. 
                         Autorita' competente 
     1. I provvedimenti previsti dal presente capo sono  adottati  dal direttore centrale nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.     |  
|   |                                 Art. 45. 
                      Decadenza dal finanziamento 
     1. La decadenza dal  finanziamento  e'  dichiarata  nei  seguenti casi:       a) mancato avvio della procedura ad evidenza  pubblica  per  la selezione dell'ente attuatore del progetto  ammesso  a  finanziamento entro sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  decreto  di ammissione al finanziamento, nel caso in cui l'ente locale si  avvale di uno o piu' enti attuatori;       b) mancato avvio delle attivita' e dei servizi  entro  un  anno dalla  data  di  pubblicazione   del   decreto   di   ammissione   al finanziamento;       c) annullamento d'ufficio o giurisdizionale  degli  atti  della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'ente  attuatore, in assenza dell'avvio di  nuova  procedura  nei  successivi  sessanta giorni.  L'ente  locale  comunica  l'avvio  della  nuova   procedura, inserendo contestualmente i dati sulla piattaforma FNAsilo;       d)  rinuncia  dell'ente   locale   al   progetto   ammesso   al finanziamento.     |  
|   |                                 Art. 46. 
                       Revoca del finanziamento 
     1. Costituiscono cause di revoca del finanziamento:       a)  gravi  inadempimenti  nell'esecuzione   delle   prestazioni previste  nel  progetto  approvato,  che   compromettono   l'impianto complessivo del progetto di accoglienza;       b) gravi violazioni nelle procedure di  affidamento  agli  enti attuatori dei servizi finanziati, accertate con sentenza  passata  in giudicato, ovvero all'esito delle procedure di controllo;       c) inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari;       d) mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere di  cui  agli articoli 30 e 47.     2. In caso di attivazione parziale di posti entro  diciotto  mesi dalla pubblicazione del decreto di ammissione  al  finanziamento,  si procede alla revoca parziale del finanziamento,  da  calcolare  sulla base del costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti non attivati.     3.  La  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  di  revoca, effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto  1990,  n.  241, comporta la sospensione del finanziamento fino alla  conclusione  del medesimo procedimento.     4. L'eventuale importo da restituire e' versato dall'ente locale, con le modalita' previste nel provvedimento di revoca.     |  
|   |                                 Art. 47. 
             Irregolarita' sanabili e diffida ad adempiere 
     1.  La  Direzione  centrale  invia  all'ente  locale  un  avviso, assegnando un congruo termine per sanare  le  seguenti  irregolarita' nella gestione dei servizi, riscontrate in sede di controllo  di  cui all'art. 5 del decreto:       a) mancata corrispondenza nell'esecuzione dei servizi  prestati rispetto alle previsioni del progetto approvato e delle Linee guida;       b) mancato inserimento e mancato aggiornamento  di  dati  sulla banca dati Siproimi e sulla piattaforma FNAsilo;       c) mancata  autorizzazione  o  comunicazione  sulla  variazione delle strutture di cui agli articoli 20, 21 e 22, comma 2;       d) omessa  presentazione  al  Servizio  centrale,  nei  termini previsti, delle relazioni annuali e delle schede  semestrali  di  cui all'art. 42, comma 4, delle Linee guida;       e)  mancata  rispondenza  delle  strutture  di  accoglienza  ai requisiti previsti dall'art. 19;       f) mancata nomina del revisore contabile indipendente;       g) erogazione dei servizi in  favore  di  soggetti  diversi  da quelli ammessi all'accoglienza nel Siproimi;       h) sospensione delle attivita' finanziate  non  autorizzata  ai sensi dell'art. 27 o mancata riattivazione dei  servizi  sospesi  nei termini indicati dal provvedimento di sospensione.     2. In caso di inottemperanza entro i termini dell'avviso  di  cui comma 1, la Direzione centrale diffida  l'ente  locale  a  sanare  le situazioni  rilevate.  in  caso  di  perdurante  inottemperanza,   il direttore centrale dispone  la  revoca  del  finanziamento  ai  sensi dell'art. 46.     |  
|   |                                 Art. 48. 
                   Disposizioni transitorie e finali 
     1. Fino all'attivazione delle connesse funzioni della piattaforma FNAsilo, la Direzione centrale individua le modalita' di invio  delle domande e della  relativa  documentazione  mediante  apposito  avviso nella home page della medesima piattaforma.     2. Fino all'attivazione in piattaforma  delle  funzioni  connesse all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 28, il finanziamento e'  disposto  annualmente  con  l'erogazione  di  tre   tranches   di pagamento, corrisposte in  relazione  ai  posti  attivi,  secondo  le seguenti modalita':       a) prima tranche pari al 33% del finanziamento assegnato  entro il 31 marzo;       b) seconda tranche, pari al  33%  del  finanziamento  assegnato entro il 31 luglio;       c)  terza  tranche,  pari  al  34%  del  finanziamento  erogato assegnato il 30 novembre.     3. L'erogazione della prima  tranche  di  pagamento  della  prima annualita'  del  triennio  finanziato,  in  corrispondenza  ai  posti attivati, e' subordinata all'invio della CIA, tramite la  Piattaforma FNAsilo, secondo le seguenti modalita':       a) in caso di invio della CIA entro il  31  gennaio,  la  prima tranche, pari al 33%, e' corrisposta entro il 31  marzo;  la  seconda tranche, pari al 33%, e' corrisposta entro il  31  luglio;  la  terza tranche, pari al 34%, e' corrisposta entro il 30 novembre;       b) in  caso  di  invio  della  CIA  entro  il  31  maggio  sono corrisposte due tranche di pagamento, pari al 33%  del  finanziamento assegnato, rispettivamente entro il 31 luglio ed il 30 novembre;       c) in caso  di  invio  della  CIA  entro  il  30  settembre  e' corrisposta  una  sola  tranche  di  pagamento  pari   al   33%   del finanziamento assegnato entro il 30 novembre.     4. Ai fini di eventuali conguagli la rendicontazione delle spese, certificata dal revisore indipendente, deve essere  presentata  entro il 28 febbraio dell'anno  successivo  alla  erogazione.  In  caso  di mancata rendicontazione si applicano le norma  di  cui  all'art.  30, comma 2.     5. La Direzione centrale provvede all'aggiornamento  del  Manuale di utilizzo della piattaforma, di cui  all'art.  2,  lettera  n).  Il Servizio  centrale,   sentita   la   Direzione   centrale,   provvede all'aggiornamento dei Manuali di cui all'art. 2, comma 1, lettere  l) e m).     |  
|   |  
 
 | 
 |