Gazzetta n. 284 del 4 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 novembre 2019
Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2 del medesimo art. 3 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 che ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modifiche recante le specifiche tecniche e modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018, recante le specifiche tecniche e modalita' operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonche' la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014;
Visto l'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie che, nel modificare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, include tra gli stessi l'ordine dei biologi, istituisce gli ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e prevede che ciascun ordine abbia uno o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione e che gli ordini territoriali siano riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma;
Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della citata legge n. 3 del 2018 che prevede che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Visto l'art. 4, comma 11, della richiamata legge n. 3 del 2018 che stabilisce che la Federazione nazionale degli ordini di cui all'art. 9, lettera c), della medesima legge assume la denominazione di Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Visto il decreto del Ministero della salute 13 marzo 2018 che ha istituito gli albi delle diciassette professioni sanitarie che fanno parte dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e si aggiungono a quelli gia' preesistenti dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 26 settembre 2019, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1
Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate
dagli esercenti professioni sanitarie

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle gia' previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:
a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
l) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
r) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
s) gli iscritti all'albo dei biologi.
 
Art. 2

Modalita' di trasmissione telematica

1. Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto e relativa consultazione da parte del cittadino e conservazione si applicano le medesime modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018.
2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
3. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore presente decreto:
a) la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere da a) a r), del presente decreto;
b) l'ordine dei biologi rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, lettera s), del presente decreto.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2019

Il Ministro: Gualtieri