| Gazzetta n. 284 del 4 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 22 novembre 2019 |  
| Individuazione di ulteriori soggetti  tenuti  alla  trasmissione,  al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi  precompilata.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi precompilata;   Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via   sperimentale,   l'Agenzia   delle   entrate,   utilizzando   le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1, lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   la   dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno  precedente,  che puo' essere accettata o modificata;   Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;   Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175  del 2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n.  208,  in  base  al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici  universitari, le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi  di   specialistica ambulatoriale, le strutture per  l'erogazione  delle  prestazioni  di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei  servizi  sanitari  e  gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  nonche' le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e  non accreditate  con  riferimento  ai  dati  relativi  alle   prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano  al  Sistema tessera sanitaria, secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26  marzo  2008,  attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 326, e successive modificazioni, i  dati  relativi  alle  prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle gia'  previste  nel  comma  2  del medesimo art. 3 del citato decreto legislativo n.  175  del  2014  ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;   Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1° settembre 2016 che ha  individuato  ulteriori  soggetti  tenuti  alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria,  dei  dati  relativi  alle spese sanitarie ai fini  dell'elaborazione  della  dichiarazione  dei redditi precompilata;   Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modifiche recante le specifiche  tecniche  e modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria;   Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018, recante le specifiche tecniche e modalita' operative del Sistema tessera sanitaria per consentire  la  compilazione  agevolata delle spese sanitarie  e  veterinarie  sul  sito  dell'Agenzia  delle entrate, nonche' la consultazione da parte  del  cittadino  dei  dati delle proprie spese  sanitarie,  in  attuazione  dell'art.  3,  comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014;   Visto l'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie che, nel modificare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, include tra gli stessi l'ordine  dei biologi, istituisce gli ordini delle professioni sanitarie  tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e prevede che ciascun ordine abbia  uno  o  piu'  albi  permanenti,  in  cui   sono   iscritti   i professionisti  della  rispettiva  professione  e  che   gli   ordini territoriali siano riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma;   Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della citata legge  n.  3  del 2018 che prevede che i collegi dei  tecnici  sanitari  di  radiologia medica sono trasformati in ordini dei tecnici sanitari di  radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;   Visto l'art. 4, comma 11, della richiamata legge n. 3 del 2018  che stabilisce che la Federazione nazionale degli ordini di cui  all'art. 9, lettera c),  della  medesima  legge  assume  la  denominazione  di Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;   Visto il decreto del Ministero della salute 13 marzo  2018  che  ha istituito gli albi delle diciassette professioni sanitarie che  fanno parte dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica  e  delle professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della prevenzione e si aggiungono a quelli gia'  preesistenti  dei  tecnici sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari;   Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per  cento,  delle spese sanitarie;   Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei dati personali espresso nella seduta del 26 settembre 2019, ai  sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate  dagli esercenti professioni sanitarie 
   1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  inviano  al   Sistema   tessera sanitaria i  dati  delle  spese  sanitarie  sostenute  dalle  persone fisiche a partire  dal  1°  gennaio  2019,  diverse  da  quelle  gia' previste dall'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  21  novembre 2014, n. 175:     a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico sanitario di laboratorio biomedico;     b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico audiometrista;     c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico audioprotesista;     d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico ortopedico;     e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;     f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico di neurofisiopatologia;     g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;     h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;     i)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di fisioterapista;     j)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di logopedista;     k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;     l)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di ortottista e assistente di oftalmologia;     m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;     n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico della riabilitazione psichiatrica;     o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;     p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;     q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria  di  tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;     r)  gli  iscritti  all'albo  della   professione   sanitaria   di assistente sanitario;     s) gli iscritti all'albo dei biologi.     |  
|   |                                 Art. 2 
                 Modalita' di trasmissione telematica 
   1. Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria  dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto e relativa  consultazione da parte del cittadino  e  conservazione  si  applicano  le  medesime modalita' previste dal decreto del Ministero  dell'economia  e  delle finanze del 31 luglio 2015 e dal decreto del Ministero  dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018.   2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento  del  direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita  l'Autorita'  garante  per  la protezione dei dati personali.   3. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore presente decreto:     a) la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari  di radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della riabilitazione e  della  prevenzione  rende  disponibili  al  Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere da a) a r), del presente decreto;     b) l'ordine dei biologi  rende  disponibile  al  Sistema  tessera sanitaria l'elenco dei soggetti di cui all'art. 1,  lettera  s),  del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 3 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 22 novembre 2019 
                                                Il Ministro: Gualtieri     |  
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