| Gazzetta n. 284 del 4 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 novembre 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito  di  nuove  indicazioni terapeutiche, del  medicinale  per  uso  umano  «Fulvestrant  Mylan». (Determina n. DG/1718/2019).  |  
  |  
 |  
                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8;   Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662, recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche, grossisti e farmacisti;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 156  del  7  luglio  2006,  concernente «Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  227  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2018 con  la  quale la societa' Mylan S.a.s ha chiesto la classificazione ai  fini  della rimborsabilita'  delle  confezioni  con  A.I.C.  n.  045924026/E  del medicinale «Fulvestrant Mylan» (fulvestrant);   Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica nella seduta del 13-15 novembre 2018;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 24-26 settembre 2019;   Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del  consiglio  di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale FULVESTRANT  MYLAN (fulvestrant):     «In associazione a palbociclib per il trattamento  del  carcinoma mammario localmente avanzato  o  metastatico  positivo  ai  recettori ormonali (HR)  e  negativo  al  recettore  del  fattore  di  crescita epidermico umano 2 (HER2) in donne che  hanno  ricevuto  una  terapia endocrina precedente (vedere paragrafo 5.1).   In donne in pre- o perimenopausa, la terapia  di  associazione  con palbociclib deve essere  associata  ad  un  agonista  dell'ormone  di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)»;   sono rimborsate come segue:     Confezione   «250 mg / 5 ml soluzione per iniezione» - 2 siringhe preriempite  + 2 aghi di sicurezza   045924026/E (in base 10);   Classe di rimborsabilita': H;   Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 632,00;   Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.043,05.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.   Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture di natura privata convenzionate con il  Servizio  sanitario nazionale come da condizioni negoziali.     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Fulvestrant Mylan» (fulvestrant) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica  limitativa,  da  rinnovare  volta  per  volta, vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di specialisti-oncologo (RNRL).     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 18 novembre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
|   |  
 
 | 
 |