Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 18 novembre 2019 |
Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha istituito il Voucher 3I - Investire in innovazione, al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il comma 9 del citato art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che i criteri e le modalita' di attuazione del voucher 3I siano definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico; Tenuto conto che il citato comma 9 prevede altresi' che il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi, per lo svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I, di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Considerato necessario definire i criteri e le modalita' di attuazione del voucher 3I;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di attuazione del voucher 3I di cui all'art. 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, e individua il soggetto gestore e i soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, coinvolti nel procedimento. |
| Art. 2
Imprese beneficiarie
1. Le imprese che possono beneficiare del voucher 3I sono le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per la valorizzazione del proprio processo di innovazione. |
| Art. 3
Servizi acquisibili tramite il voucher 3I
1. Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguenti possibili servizi: a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive e alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione; b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorita' di una precedente domanda nazionale di brevetto. 2. Ciascuna impresa di cui all'art. 2 puo' richiedere la concessione del voucher 3I per i servizi indicati dal comma 1 anche disgiuntamente, fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del precedente comma, l'impresa deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale. 3. L'impresa procede al pagamento dei servizi fruiti utilizzando il voucher 3I in suo possesso, consegnandolo al soggetto di cui all'art. 5, fornitore del servizio richiesto. 4. Ciascuna impresa puo' richiedere, per uno o piu' servizi di cui al comma 1 del presente articolo, di ottenere il voucher 3I al massimo in relazione a tre diversi brevetti per anno. |
| Art. 4
Importo equivalente del voucher 3I
1. L'importo del voucher 3I e' concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis», nelle seguenti misure: a) servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive: euro 2.000,00 + IVA; b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA; c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000,00 + IVA. 2. Il voucher 3I riguarda esclusivamente i servizi di cui al comma 1 e non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito. |
| Art. 5
Soggetti fornitori dei servizi
1. I servizi di cui all'art. 3, per l'acquisizione dei quali e' possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale e avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalita' fissati dal direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico. 2. I soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma l si impegnano a non richiedere ulteriori compensi, per la fornitura dei servizi indicati, in aggiunta a quelli coperti dal voucher 3I nella misura fissata all'art. 4 alle imprese che ne faranno richiesta e che sono in possesso del voucher 3I. 3. I soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma 1 hanno diritto al pagamento del voucher solamente dietro presentazione dello stesso consegnatogli dall'impresa che ha fruito completamente dei servizi. |
| Art. 6
Soggetto gestore
1. Il soggetto gestore del voucher 3I e' l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. 2. I rapporti tra il soggetto gestore e la Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico sono fissati tramite apposito atto convenzionale, che disciplina anche l'utilizzo delle risorse disponibili. |
| Art. 7
Modalita' procedurali
1. Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra i soggetti di cui all'art. 5 ed il soggetto gestore, le motivazioni di revoca, nonche' gli ulteriori aspetti applicativi sono definiti con circolare del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico. Con la medesima circolare sono fissati altresi' i termini di apertura di presentazione delle domande, a seguito della definizione dell'atto convenzionale con il soggetto gestore di cui all'art. 6 e la formazione degli elenchi di cui all'art. 5. Il presente decreto sara' oggetto di registrazione presso i competenti organi di controllo.
Roma, 18 novembre 2019
Il Ministro: Patuanelli |
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