| Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 18 novembre 2019 |  
| Attuazione della  misura  agevolativa  «Voucher  3I  -  investire  in innovazione», per start-up innovative.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto l'art. 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, che  ha istituito il Voucher  3I -  Investire  in  innovazione,  al  fine  di supportare  la  valorizzazione  del  processo  di  innovazione  delle start-up  innovative  di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre   2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221;   Visto il comma 9 del citato art. 32  del  decreto-legge  30  aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28  giugno  2019, n. 58, il quale prevede che i criteri e le  modalita'  di  attuazione del voucher  3I  siano  definiti  con  decreto  del  Ministero  dello sviluppo economico;   Tenuto conto  che  il  citato  comma  9  prevede  altresi'  che  il Ministero  dello  sviluppo  economico   possa   avvalersi,   per   lo svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I,  di un soggetto gestore e dei soggetti di cui  al  capo  VI  del  decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30  e  successive  modifiche  e integrazioni;   Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L352/1 del  24  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;   Considerato  necessario  definire  i  criteri  e  le  modalita'  di attuazione del voucher 3I; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di attuazione  del  voucher  3I  di  cui  all'art.  32,  comma  7,   del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, e individua  il  soggetto  gestore  e  i soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio  2005, n.  30  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   coinvolti   nel procedimento.     |  
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                         Imprese beneficiarie 
   1. Le imprese che  possono  beneficiare  del  voucher  3I  sono  le start-up  innovative  di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre   2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221,  per la valorizzazione del proprio processo di innovazione.     |  
|   |                                 Art. 3 
               Servizi acquisibili tramite il voucher 3I 
   1.  Tramite  il  voucher  3I  e'  possibile  acquisire  i  seguenti possibili servizi:     a)  servizi  di  consulenza  relativi   all'effettuazione   delle ricerche  di  anteriorita'   preventive   e   alla   verifica   della brevettabilita' dell'invenzione;     b) servizi di consulenza relativi alla stesura della  domanda  di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;     c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero  di  una domanda  che  rivendica  la  priorita'  di  una  precedente   domanda nazionale di brevetto.   2.  Ciascuna  impresa  di  cui  all'art.  2  puo'   richiedere   la concessione del voucher 3I per i servizi indicati dal comma  1  anche disgiuntamente, fermo restando che,  per  la  richiesta  del  voucher relativo ai servizi di cui alla  lettera  c)  del  precedente  comma, l'impresa  deve  essere  in  possesso  della  domanda   di   brevetto nazionale.   3. L'impresa procede al pagamento dei servizi fruiti utilizzando il voucher 3I in suo possesso, consegnandolo al soggetto di cui all'art. 5, fornitore del servizio richiesto.   4. Ciascuna impresa puo' richiedere, per uno o piu' servizi di  cui al comma 1 del presente  articolo,  di  ottenere  il  voucher  3I  al massimo in relazione a tre diversi brevetti per anno.     |  
|   |                                 Art. 4 
                  Importo equivalente del voucher 3I 
   1. L'importo del voucher 3I e' concesso, ai sensi e nei  limiti  di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis»,  nelle seguenti misure:     a)  servizi  di   consulenza   relativi   alla   verifica   della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive: euro 2.000,00 + IVA;     b) servizi di consulenza relativi alla stesura della  domanda  di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti  e  marchi: euro 4.000,00 + IVA;     c) servizi di consulenza relativi al  deposito  all'estero  della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000,00 + IVA.   2. Il voucher 3I riguarda esclusivamente i servizi di cui al  comma 1 e non include gli oneri relativi a  tasse  e  diritti  relativi  al deposito.     |  
|   |                                 Art. 5 
                    Soggetti fornitori dei servizi 
   1. I servizi di cui all'art. 3, per  l'acquisizione  dei  quali  e' possibile  utilizzare  il  voucher   3I,   possono   essere   forniti esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale  e  avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente  dall'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e  dal  Consiglio  nazionale forense sulla base di  criteri  e  modalita'  fissati  dal  direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.   2. I soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma l si impegnano a non richiedere ulteriori compensi, per  la  fornitura  dei  servizi indicati, in aggiunta a quelli coperti dal voucher  3I  nella  misura fissata all'art. 4 alle imprese che ne faranno richiesta e  che  sono in possesso del voucher 3I.   3. I soggetti inseriti negli  elenchi  di  cui  al  comma  1  hanno diritto al pagamento del voucher solamente dietro presentazione dello stesso consegnatogli dall'impresa che  ha  fruito  completamente  dei servizi.     |  
|   |                                 Art. 6 
                           Soggetto gestore 
   1. Il soggetto gestore del voucher 3I e'  l'Agenzia  nazionale  per l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  - Invitalia.   2. I rapporti tra il soggetto gestore e la Direzione  generale  per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico sono fissati tramite apposito atto convenzionale,  che  disciplina  anche   l'utilizzo   delle   risorse disponibili.     |  
|   |                                 Art. 7 
                         Modalita' procedurali 
   1. Le risorse a disposizione per la  concessione  dei  voucher,  le modalita' di presentazione delle domande, i criteri  di  valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra i soggetti di cui all'art. 5 ed il soggetto gestore,  le  motivazioni di revoca, nonche' gli ulteriori aspetti  applicativi  sono  definiti con circolare del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi  del  Ministero  dello  sviluppo economico. Con la medesima circolare sono fissati altresi' i  termini di  apertura  di  presentazione  delle  domande,  a   seguito   della definizione dell'atto convenzionale con il soggetto  gestore  di  cui all'art. 6 e la formazione degli elenchi di cui all'art. 5.   Il  presente  decreto  sara'  oggetto  di  registrazione  presso  i competenti organi di controllo. 
     Roma, 18 novembre 2019 
                                               Il Ministro: Patuanelli     |  
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