| Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 11 novembre 2019 |  
| Modalita' semplificate di redazione della situazione patrimoniale  al 31  dicembre  2019  degli   enti   che   rinviano   la   contabilita' economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019.  |  
  |  
 |  
                  IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO                      DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
                            di concerto con 
                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                 PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI                      DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
                                   E 
                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE              DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Visto l'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267,  il  quale  prevede  che  gli  enti  locali  con  popolazione inferiore  a  5.000  abitanti  possono  non  tenere  la  contabilita' economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019;   Visto l'art. 15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n. 58, il quale prevede  che  gli  enti  che  rinviano  la  contabilita' economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  2019 redatta secondo lo schema  di  cui  all'allegato  n.  10  al  decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  con  modalita'  semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e  con  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,  da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche  sulla  base  delle  proposte formulate  dalla  Commissione   per   l'armonizzazione   degli   enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del  citato  decreto legislativo n. 118 del 2011;   Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014, recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5 maggio 2009, n. 42;   Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 2 ottobre 2019;   Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui l'art. 15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
                               Decreta: 
                            Articolo unico 
   1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000  abitanti  che rinviano  la  contabilita'  economico-patrimoniale  con   riferimento all'esercizio  2019  allegano  al  rendiconto  2019  una   situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo  lo  schema  di  cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  con modalita' semplificate definite dall'allegato A al presente decreto.   Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 11 novembre 2019 
                  Il Ragioniere generale dello Stato                               Mazzotta 
                       Il Capo del Dipartimento                 per gli affari interni e territoriali                               Belgiorno 
                       Il Capo del Dipartimento                per gli affari regionali e le autonomie                                Grande      |  
|   |                                                             Allegato A   Modalita' semplificate di elaborazione della situazione  patrimoniale  al 31 dicembre 2019 da parte  degli  enti  locali  con  popolazione  inferiore  a  5.000   abitanti   che   rinviano   la   contabilita'  economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 
     1. Introduzione 
     L'art. 232, comma 2, del TUEL prevede «Gli enti che  rinviano  la contabilita'  economico-patrimoniale  con  riferimento  all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione  patrimoniale  al  31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10  al decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  con   modalita' semplificate individuate con decreto del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno  e  con  la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari regionali, da emanare entro il 31  ottobre  2019,  anche  sulla  base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai  sensi  dell'art.  3-bis  del  citato decreto legislativo n. 118 del 2011».     Gli  enti  che  nel  2019   hanno   rinviato   l'adozione   della contabilita' economico patrimoniale allegano al  rendiconto  2019  la propria  situazione  patrimoniale  elaborata  seguendo  le  modalita' semplificate di seguito individuate, secondo gli schemi previsti  per l'attivo e il  passivo  patrimoniale  dall'allegato  10  al  presente decreto ed utilizzando i dati:       - dell'inventario aggiornato alla data del  31  dicembre  2019, che consentono di determinare il valore delle voci  della  situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 2;       - del rendiconto 2019, ai fini della determinazione del  valore delle voci della situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 3;       - dell'ultimo conto del patrimonio  approvato,  ai  fini  della determinazione del valore delle voci  della  situazione  patrimoniale indicate nel paragrafo 4;       - extra-contabili, ai  fini  della  determinazione  del  valore delle voci della situazione patrimoniale indicate nel paragrafo  5  e per alcune voci delle disponibilita' liquide.     Attraverso tali dati  gli  enti  procedono  preliminarmente  alla elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6/3 al decreto legislativo n. 118 del 2011 alla data del 31 dicembre 2019, inserendo gli importi riguardanti le  attivita' e le passivita' dell'ente.     Successivamente, le voci del piano dei  conti  patrimoniale  sono aggregate sulla base del raccordo individuato dal  medesimo  allegato n. 6/3 al decreto legislativo n.  118  del  2011,  che  individua  le relazioni tra i codici del piano dei conti  patrimoniale  e  le  voci dello Stato patrimoniale.     L'aggregazione delle voci del  piano  patrimoniale  secondo  tale raccordo consente di  elaborare  la  situazione  patrimoniale  al  31 dicembre 2019.     Al fine di agevolare gli enti nell'elaborazione della  situazione patrimoniale  2019  e'  stato   predisposto   il   file   «Situazione patrimoniale 2019», disponibile nel sito  internet  della  Ragioneria generale dello Stato dedicato all'armonizzazione contabile degli enti territoriali sotto la voce «Documenti», che consente, in  automatico, di aggregare le voci del piano patrimoniale  e  di  raccordarle  alle voci dello stato patrimoniale 2019.     In  altre  parole,  gli  enti  possono  predisporre  la   propria situazione patrimoniale 2019 inserendo nei fogli elettronici di  tale file  le  informazioni  riguardanti  le  attivita'  e  le  passivita' patrimoniali dell'ente secondo le modalita' individuate ai  paragrafi 2 e seguenti.     Sulla base dei dati inseriti, il  file  provvede  automaticamente all'elaborazione  del  modulo  patrimoniale  del  piano   dei   conti integrato al 31 dicembre 2019  e  all'elaborazione  della  situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 da allegare al rendiconto 2019.     La  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  2019  costituisce altresi' lo  stato  patrimoniale  di  apertura  dell'esercizio  2020, mentre il modulo patrimoniale del piano dei  conti  integrato  al  31 dicembre 2019 consente di predisporre i «mastrini» di apertura  delle scritture economico patrimoniali dell'esercizio 2020.     Si precisa che le voci della situazione  patrimoniale  richiamate nel  presente  allegato  sono  identificate  con  i  codici  previsti nell'allegato n. 10 al decreto legislativo 2011, n. 118. I codici che iniziano con  la  lettera  «A»  si  riferiscono  a  voci  dell'attivo patrimoniale, mentre le voci che  iniziano  con  la  lettera  «P»  si riferiscono a voci del passivo patrimoniale.     Solo per l'esercizio 2019, al fine di semplificare l'elaborazione della  situazione  patrimoniale,  le  seguenti  voci  possono  essere valorizzate con importo pari a 0:       AA - Crediti vs. lo Stato ed  altre  Amministrazioni  pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;       ACI - Rimanenze;       ACII1a - Crediti da tributi destinati  al  finanziamento  della sanita';       ADI - Ratei attivi;       AD2 - Risconti attivi       PAIIb - Riserve da capitale       PAIII - Risultato economico dell'esercizio;       PD3 - Acconti;       PEI - Ratei passivi;       PEII1 - Contributi agli investimenti       PEII2 - Concessioni pluriennali       PEII3 - Risconti passivi       Conti d'ordine.     Di  conseguenza,  sono  valorizzate  con  importo  pari  a  0  le correlate voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato.     Si segnala, in particolare, che e' consentita la valorizzazione a 0 delle voci:       - risconti attivi  e  passivi  in  quanto  i  relativi  effetti finanziari si sono gia' verificati e  sono  stati  considerati  nella determinazione  della   situazione   patrimoniale.   In   tal   caso, nell'esercizio  2020  non  sara'  possibile  rilevare   gli   effetti economici delle relative operazioni;       - ratei attivi e passivi i cui effetti finanziari non  si  sono ancora verificati. Le relative operazioni dovranno essere considerate di competenza economica del 2020;       -  contributi  agli  investimenti,  in  quanto  puo'  risultare complesso  ricostruire  il  valore  dei   trasferimenti   che   hanno contributo al finanziamento di immobilizzazioni. In  tali  casi,  gli oneri per l'ammortamento di tali beni saranno  interamente  a  carico degli  esercizi   successivi   e,   di   conseguenza,   a   decorrere dall'esercizio  2020  non  sara'  possibile  sterilizzare  il   costo dell'ammortamento  imputando  al  conto  economico  un  provento   da contributo agli investimenti del  medesimo  importo  della  quota  di ammortamento.     Infine, sempre  al  fine  di  semplificare  l'elaborazione  della Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, per tale  esercizio  non e' obbligatoria:       - la compilazione della colonna «Anno  -1»  riguardante  l'anno 2018;       -  l'indicazione  degli  importi  esigibili  oltre  l'esercizio successivo per le immobilizzazioni finanziarie, i crediti e i debiti;       - l'indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per le immobilizzazioni materiali.   2. L'elaborazione della situazione patrimoniale 2019 sulla  base  dei  dati di inventario 
     Ai fini dell'elaborazione della  situazione  patrimoniale  al  31 dicembre 2019 di cui all'art. 232, comma 2, del TUEL,  e'  necessario che l'inventario risulti aggiornato.     Pertanto, gli enti che nel 2019 hanno  rinviato  la  contabilita' economico patrimoniale sono tenuti ad avviare tempestivamente -  gia' nel corso  del  2019  -  l'attivita'  di  aggiornamento  del  proprio inventario.     I dati  dell'inventario  aggiornato  al  31  dicembre  2019  sono utilizzati per la valorizzazione delle seguenti voci dello schema  di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al  decreto  legislativo n. 118 del 2011,  comprese  le  relative  sottovoci,  escluse  quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti per  le  quali  si rinvia al paragrafo 4:       ABI - Immobilizzazioni immateriali       ABII - Immobilizzazioni materiali     Alle voci dell'inventario aggiornato, comprese quelle riguardanti i beni demaniali e i  beni  immateriali,  deve  essere  applicata  la codifica prevista per il modulo  patrimoniale  del  piano  dei  conti integrato (allegato 6/3 al decreto  legislativo  n.  118  del  2011), evitando,   anche   attraverso   l'inserimento   di    nuove    voci, l'applicazione del criterio della prevalenza.     L'inventario deve comprendere anche i beni che sono entrati nella disponibilita'  dell'ente  a  seguito  di  un'operazione  di  leasing finanziario o di compravendita con «patto di  riservato  dominio»  ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del Codice civile, da  iscrivere  con apposite voci che consentono di evidenziare che trattasi di beni  non ancora di proprieta' dell'ente.     All'inventario aggiornato si  applicano  i  seguenti  criteri  di valutazione.   Criteri di valutazione:     Il patrimonio immobiliare e i  terreni  di  proprieta'  dell'ente sono iscritti nell'inventario ad un valore pari al costo di acquisto, comprendente anche i costi  accessori  e  le  spese  di  manutenzione straordinarie, ovvero, se il costo di acquisto non e' disponibile, al valore catastale.     Nella  situazione  patrimoniale  2019  e  nei  successivi   stati patrimoniali dell'ente, tali beni devono essere iscritti al netto del fondo ammortamento.     Pertanto, con riferimento a ciascuno dei beni  immobili  compresi nell'inventario occorre determinare il  fondo  ammortamento  cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui  il  cespite  ha iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media  per la specifica tipologia di bene.     Sono soggetti all'ammortamento anche i beni  in  leasing,  mentre non sono soggetti all'ammortamento i beni  la  cui  utilizzazione  e' illimitata nel tempo in quanto non soggetti a deperimento e  consumo, quali i terreni, i materiali preziosi e i beni, mobili  ed  immobili, qualificati come «beni culturali» ai sensi  dell'art.  2  del decreto legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio  - o «beni soggetti a  tutela»  ai  sensi  dell'art.  136  del  medesimo decreto. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono  oggetto di ammortamento.     Se il bene e' di proprieta' dell'ente da un periodo  superiore  a quello della sua vita utile,  determinata  dalla  tabella  che  segue relativa agli ammortamenti, il bene risulta interamente  ammortizzato e nella Situazione patrimoniale e' valorizzato per un importo pari  a 0. In tal caso, nell'inventario e'  possibile  conservare  il  valore gia' attribuito a tale bene, e il relativo fondo ammortamento e' pari a tale importo.     Applicando tale metodologia, se il bene  in  questione  e'  stato oggetto di manutenzione straordinaria non ancora ammortizzata,  nella Situazione patrimoniale e'  valorizzato  per  un  importo  pari  alla manutenzione   straordinaria   non   ammortizzata.   In   tal   caso, nell'inventario il valore del bene comprende la spesa complessiva per manutenzione straordinaria e il relativo fondo ammortamento comprende la spesa per manutenzione straordinaria gia' ammortizzata. 
     Tabella n. 1   ===================================================================== |             |            |Vita |               |            |Vita | |             |            |utile|               |            |utile| |Tipologia dei|Coefficiente| del |               |Coefficiente| del | |    beni     |   annuo    |bene |Tipologia beni |   annuo    |bene | +=============+============+=====+===============+============+=====+ |Mezzi di     |            |     |               |            |     | |trasporto    |            |     |               |            |     | |stradali     |            |     |Equipaggiamento|            |     | |leggeri      |    20%     |  5  |e vestiario    |    20%     |  5  | +-------------+------------+-----+---------------+------------+-----+ |Mezzi di     |            |     |               |            |     | |trasporto    |            |     |               |            |     | |stradali     |            |     |Materiale      |            |     | |pesanti      |    10%     | 10  |bibliografico  |     5%     | 20  | +-------------+------------+-----+---------------+------------+-----+ |Automezzi ad |            |     |Mobili e arredi|            |     | |uso specifico|    10%     | 10  |per ufficio    |    10%     | 10  | +-------------+------------+-----+---------------+------------+-----+ |Mezzi di     |            |     |Mobili e arredi|            |     | |trasporto    |            |     |per alloggi e  |            |     | |aerei        |     5%     | 20  |pertinenze     |    10%     | 10  | +-------------+------------+-----+---------------+------------+-----+ |Mezzi di     |            |     |Mobili e arredi|            |     | |trasporto    |            |     |per locali ad  |            |     | |marittimi    |     5%     | 20  |uso specifico  |    10%     | 10  | +-------------+------------+-----+---------------+------------+-----+ |Macchinari   |            |     |Strumenti      |            |     | |per ufficio  |    20%     |  5  |musicali       |    20%     |  5  | +-------------+------------+-----+---------------+------------+-----+ |             |            |     |Opere          |            |     | |             |            |     |dell'ingegno - |            |     | |Impianti e   |            |     |Software       |            |     | |attrezzature |     5%     | 20  |prodotto       |    20%     |  5  | +-------------+------------+-----+---------------+------------+-----+ |Hardware     |    25%     |  4  |               |            |     | +-------------+------------+-----+---------------+------------+-----+ |Fabbricati   |            |     |               |            |     | |civili ad uso|            |     |               |            |     | |abitativo    |            |     |               |            |     | |commerciale  |            |     |               |            |     | |istituzionale|     2%     | 50  |               |            |     | +-------------+------------+-----+---------------+------------+-----+
     La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i  beni immateriali.     Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del  2%,  agli altri  beni  demaniali  si  applica  il  coefficiente  del  3%.  Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica  il  coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.     Per consentire la corretta procedura di ammortamento, per seguire il valore del  singolo  bene  in  ogni  momento  e  per  determinare, all'atto dell'eventuale dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza si raccomanda l'utilizzo del  registro  dei  beni  ammortizzabili  (o schede equivalenti). Nel registro sono indicati,  per  ciascun  bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella  misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il  valore  residuo  e l'eventuale  dismissione  del  bene,  ed  il  fondo  di  ammortamento dell'esercizio.     Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si  richiama il paragrafo n.  4.18  del  Principio  applicato  della  contabilita' economico   patrimoniale,   il   quale   prevede   che    «ai    fini dell'ammortamento  i  terreni  e   gli   edifici   soprastanti   sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti  congiuntamente»,  in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei  casi  in  cui negli  atti  di  provenienza  degli  edifici  (rogiti   o   atti   di trasferimento con indicazione del  valore  peritale)  il  valore  dei terreni non risulti indicato in modo separato e  distinto  da  quello dell'edificio soprastante, si applica il  parametro  forfettario  del 20% al  valore  indiviso  di  acquisizione,  mutuando  la  disciplina prevista dall'art. 36, comma 7 del decreto-legge luglio 2006, n.  223 convertito con modificazioni dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248, successivamente modificato dall' art. 2 comma 18 del decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24 novembre  2006,  n.  286:  «Ai  fini  del  calcolo  delle  quote   di ammortamento  deducibili  il   costo   complessivo   dei   fabbricati strumentali e' assunto al netto del costo delle aree  occupate  dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.  Sulla  base della legislazione vigente, il  costo  da  attribuire  alle  predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato in misura pari al maggior  valore  tra  quello  esposto  in  bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e,  per i fabbricati industriali, al  30  per  cento  del  costo  complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni».     Nei casi in cui non sia disponibile il costo storico,  il  valore catastale e' costituito da quello ottenuto  applicando  all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio  dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per  cento  ai  sensi  dell'art.  3, comma  48,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  i   seguenti moltiplicatori:       a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale  A  e nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della categoria catastale A/10;       b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale  B  e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;       b-bis.  80  per  i  fabbricati  classificati  nella   categoria catastale D/5;       c. 80 per i fabbricati classificati nella  categoria  catastale A/10;       d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D,  ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;       e. 55 per i fabbricati classificati nella  categoria  catastale C/1.     Per i  terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art.  3,  comma  51,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.     Anche i beni mobili inventariati sono registrati  nell'inventario al costo di  acquisto,  mentre  nella  situazione  patrimoniale  sono iscritti al  costo  di  acquisto  al  netto  del  fondo  ammortamento cumulato nel tempo.     A tal fine, per ciascun bene mobile compreso  nell'inventario  e' necessario  calcolare  il  fondo  ammortamento  cumulato  nel  tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha  iniziato  ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene.     L'ammortamento  si  applica  anche  ai  beni  mobili  in  leasing finanziario, che devono essere compresi nell'inventario.     Anche per i beni mobili si applica il principio per il quale,  se il bene e' di proprieta' dell'ente da un periodo superiore  a  quello della sua vita utile determinata dalla tabella n. 1, il bene  risulta interamente ammortizzato e nello stato  patrimoniale  e'  valorizzato per un importo pari  a  0.  In  tal  caso,  nell'inventario  il  bene conserva il valore gia' attribuito e il relativo  fondo  ammortamento e' pari al valore del bene.     I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al  valore normale determinato a seguito di apposita relazione di stima  a  cura dell'Ufficio  tecnico  dell'ente,  salva  la  facolta'  dell'ente  di ricorrere ad una valutazione  peritale  di  un  esperto  indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui  circondario  ha  sede l'ente, su istanza del rappresentato legale dell'ente medesimo.     La stima non e' eseguita ove si tratti di valore non rilevante  o di beni di frequente negoziazione, per  i  quali  il  valore  normale possa essere desunto  da  pubblicazioni  specializzate  che  rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture,  motoveicoli, autocarri, ecc.).     Se il bene non risulta interamente  ammortizzato  e  per  il  suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, gli  enti  che  non intendono avvalersi della  facolta'  di  valorizzare  la  voce  PEII1 «Contributi  agli  investimenti»  con  importo  pari  a  0   indicano l'importo della residua quota di contributi. Ad esempio, nel 2015  un comune ha acquisito un immobile grazie ad un contributo della regione di importo pari al 50% del valore del bene, se al 31 dicembre 2019 il valore del bene al netto degli ammortamenti e' pari a 1000, alla voce PEII1a «Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche» e' attribuito l'importo  di  500  (pari  all'incidenza  percentuale  del finanziamento ricevuto sul  valore  storico  del  bene  applicata  al valore del bene al netto degli ammortamenti).     La valorizzazione della voce PEII1 «Contributi agli investimenti» nella Situazione patrimoniale 2019 consente, negli  anni  successivi, di sterilizzare gli oneri degli ammortamenti residui e migliorare nel tempo il risultato di esercizio.     Gli enti  che  hanno  difficolta'  a  ricostruire  l'importo  dei contributi ricevuti per beni  non  interamente  ammortizzati  possono determinare la percentuale rappresentativa della quota di  contributi ricevuti attraverso stime.     I  beni  librari,  compresi  quelli  acquisiti  per  donazione  e considerati come bene strumentale all'attivita' istituzionale  oppure come bene non strumentale, o facenti parte  di  biblioteche,  la  cui consultazione rientra nell'attivita' istituzionale dell'ente non sono iscritti  nello  stato   patrimoniale,   esclusi   i   beni   librari qualificabili come «beni culturali», ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 42/2004, che sono iscritti  nello  stato  patrimoniale alla voce ABII1.9 «Altri beni demaniali» e non sono  assoggettati  ad ammortamento.     Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non e' stato possibile   completare   il   processo   di   valutazione   ai   fini dell'elaborazione  della  Situazione  patrimoniale  2019  secondo  la disciplina del presente decreto, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, puo' essere adeguato nel corso  della  gestione dell'esercizio 2020 tramite scritture  esclusive  della  contabilita' economico-patrimoniale  del  tipo  «Immobilizzazioni   @   Fondo   di dotazione». L'attivita' di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve  in ogni caso concludersi entro  il  secondo  esercizio  dall'entrata  in vigore della contabilita' economico-patrimoniale  (entro  l'esercizio 2021).     Nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019 si da' conto:       - delle modalita' di valutazione delle singole poste  attive  e passive dello stato patrimoniale;       - delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia.     Il file RGS «Situazione patrimoniale 2019»     Per   determinare   l'importo   delle   voci    riguardanti    le Immobilizzazioni materiali e  immateriali  dello  stato  patrimoniale (ABI e ABII)  gli  enti  possono  utilizzare  il  foglio  elettronico «inventario riclass» del file  «Situazione  patrimoniale  2019»,  nel quale, dopo avere aggregato le voci del proprio inventario aggiornato e riclassificato al 31 dicembre 2019 che hanno il medesimo codice del piano dei conti integrato patrimoniale, e' necessario inserire:       a) nella colonna «Valore di inventario» i valori attribuiti  ai beni  del  proprio  inventario  aggregati  per   codice   del   piano patrimoniale;       b)  nella  colonna   «Importo   ammortizzato»   i   valori   di ammortamento calcolati al  31  dicembre  2019  secondo  le  modalita' indicate tra i «Criteri di valutazione».     Sulla base dei dati inseriti, il file determina l'importo:       - delle voci delle  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali secondo la classificazione prevista nel piano dei conti patrimoniale;       - dei fondi ammortamento del piano dei conti patrimoniale.  Gli enti hanno la possibilita' di ridistribuire gli ammortamenti dei beni demaniali, che il foglio  elettronico  inserisce  nelle  voci  «Fondi ammortamento di Infrastrutture stradali»  e  «Fondi  ammortamento  di Beni immobili n. a.c.»;       - delle  voci  ABI  e  ABII  riguardanti  le   immobilizzazioni materiali e immateriali da iscrivere nella Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019.   3. L'elaborazione della situazione patrimoniale 2019 sulla  base  dei  dati finanziari del Rendiconto 
     Il valore delle seguenti voci della situazione patrimoniale 2019, compreso quello delle relative sottovoci, e' determinato  sulla  base dei dati finanziari del rendiconto 2019:       ABIV 2 - Crediti       ACI - Crediti       ACIV - Disponibilita' liquide       PB - Fondi per rischi e oneri       PC - Trattamento di fine rapporto       PD Debiti     A tal fine si utilizzano:       - gli importi delle voci «totale dei residui attivi» e  «Totale residui  passivi»  del  conto  del  bilancio   2019,   analiticamente riportati nel modulo finanziario 2019 del piano dei conti  integrato, da trasmettere alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009 (cd. SDB «schemi di bilancio» e DCA «dati contabili analitici» definiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera  b)  e  dall'art.  3  del  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016);       - gli importi degli accertamenti pluriennali  e  degli  impegni pluriennali riportati negli allegati f) e g) al rendiconto 2019;       -  gli  importi  delle  quote  accantonate  nel  risultato   di amministrazione al 31 dicembre 2019;       - gli importi dell'allegato c) al rendiconto  2019  riguardante l'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione;       - gli importi del prospetto SIOPE delle disponibilita'  liquide al 31  dicembre  2019,  da  allegare  al  rendiconto  2019  ai  sensi dell'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.     In generale, i crediti sono iscritti nello stato patrimoniale  al netto  dell'importo  del  relativo  fondo  svalutazione   crediti   e incrementati dell'importo degli eventuali residui  attivi  stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del  Principio contabile applicato della  contabilita'  finanziaria  concernente  la gestione dei residui (1) .     Per i crediti dei titoli/tipologie 5.2, 5.3, 5.4, e per i  debiti dei titoli/macroaggregati 3.2, 3.3, 3.4 e del titolo 4, l'importo dei residui  attivi  e  passivi  e'  incrementato  dell'ammontare   degli accertamenti e degli impegni imputati agli esercizi successivi.  Tale modalita'  di  determinazione  dei  crediti   e   debiti   finanziari presuppone una corretta applicazione della  contabilita'  finanziaria armonizzata, in particolare del principio contabile  che  prevede  la registrazione degli impegni riguardanti tutte le rate di ammortamento dei finanziamenti contratti dall'ente, con imputazione agli  esercizi successivi (attraverso l'impegno  automatico  per  gli  esercizi  non gestiti). Tale principio si applica  anche  alle  rate  dei  beni  in leasing finanziario, che  devono  essere  interamente  impegnate  con imputazione agli esercizi  successivi,  distintamente  per  la  quota interessi e  la  quota  capitale,  alle  voci  del  piano  dei  conti finanziario U.1.07.06.05.001  «Interessi  passivi  su  operazioni  di leasing finanziario» e U.4.04.02.01.001 «Rimborso prestiti -  Leasing finanziario».     Le voci PB della situazione patrimoniale riguardanti i Fondi  per rischi  e  oneri  sono  iscritte  per  un  importo  pari  alle  quote accantonate nel risultato di amministrazione 2019 (allegato  a  dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 del  decreto  legislativo n. 118 del 2011), salvo il FCDE il cui valore non e'  inserito  nella Situazione patrimoniale nelle voci PB «Fondi per rischi e  oneri»  ma solo nel piano dei conti patrimoniale, alla  voce  2.2.4.01.01.01.001 «Fondo  svalutazione  crediti»,   incrementato   dell'importo   degli eventuali  residui  attivi  stralciati  dal  conto  del  bilancio  in attuazione del  paragrafo  9.1  del  richiamato  Principio  contabile applicato della contabilita' finanziaria concernente la gestione  dei residui.     Anche la voce concernente il «Trattamento di  fine  rapporto»  e' iscritta nella situazione patrimoniale al 31  dicembre  2019  per  un importo  pari  all'eventuale  quota  accantonata  nel  risultato   di amministrazione 2019 da parte di  chi  si  avvale  di  personale  che riceve il TFR direttamente dall'ente, senza l'intervento di  un  ente di previdenza. In tal caso, le voci PB «Fondi per rischi e oneri» non comprendono la quota del risultato di amministrazione accantonata nel TFR.     Se l'ente non ha effettuato gli  accantonamenti  in  contabilita' finanziaria per il TFR  e  non  e'  possibile  ricostruire  l'importo dovuto al  31  dicembre  2019  ai  dipendenti  che  ricevono  il  TFR direttamente dall'ente, la voce  e'  valorizzata  a  0  e  gli  oneri riguardanti il TFR erogati nel corso dell'esercizio 2020 e successivi sono interamente a carico di tali esercizi.     Di  seguito  sono  specificate  le  modalita'  di  calcolo  delle principali voci sopra indicate.   ATTIVO     ABIV 2 - Crediti.      A  tali  voci,  riguardanti  i  crediti  finanziari   dell'ente, formatasi a seguito della concessione di finanziamenti  a  terzi,  e' attribuito un valore pari a:       a) la sommatoria  degli  importi  della  voce  «Totale  residui attivi» delle tipologie 200,  300  e  400  del  titolo  quinto  delle entrate,       b) incrementato della sommatoria  degli  accertamenti  imputati agli esercizi successivi per le tipologie 200, 300 e 400  del  titolo quinto delle entrate       c) incrementato dell'importo  degli  eventuali  residui  attivi delle tipologie 200, 300  e  400  del  titolo  quinto  delle  entrate stralciati dal conto del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del rincipio   contabile   applicato   della   contabilita'   finanziaria concernente la gestione dei residui;       d) al netto dei relativi accantonamenti  al  Fondo  crediti  di dubbia esigibilita';     ACII1b - Altri crediti da tributi.     E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi  della voce «Totale residui attivi» delle  tipologie  101,  102  e  104  del titolo primo delle entrate e della tipologia 100  del  titolo  quarto delle entrate, al netto dei relativi accantonamenti al Fondo  crediti di dubbia esigibilita',  incrementato  dell'importo  degli  eventuali residui attivi delle medesime  tipologie  stralciati  dal  conto  del bilancio in attuazione del paragrafo del 9.1 del Principio  contabile applicato della contabilita' finanziaria concernente la gestione  dei residui;     ACII1c - Crediti da Fondi perequativi.     E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi  della voce «Totale residui attivi» delle tipologie 301  e  302  del  titolo primo delle entrate incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio  in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato  della contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui;     ACII2 - Crediti per trasferimenti e contributi.     E' attribuito un valore pari a:       a) la sommatoria  degli  importi  della  voce  «Totale  residui attivi» del titolo secondo delle entrate esclusa la categoria 2010301 riguardante le «Sponsorizzazioni da imprese», e delle tipologie 200 e 300 del titolo quarto delle entrate;       b) al netto dei relativi accantonamenti  al  Fondo  crediti  di dubbia esigibilita',       c) incrementato dell'importo  degli  eventuali  residui  attivi delle  medesime  tipologie  stralciati  dal  conto  del  bilancio  in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato  della contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui;     ACII3 - Crediti verso clienti ed utenti.     E' attribuito un valore pari a:       - la  sommatoria  degli  importi  della  voce  «Totale  residui attivi» delle tipologie 100 e 200 del  titolo  terzo  delle  entrate, della tipologia 400 del titolo quarto delle entrate, della  tipologia 100 del titolo quinto delle entrate;       - al netto dei relativi  accantonamenti  al  Fondo  crediti  di dubbia esigibilita',       - incrementato  dell'importo  degli  eventuali  residui  attivi delle  medesime  tipologie  stralciati  dal  conto  del  bilancio  in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato  della contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui;     ACII4b - Altri crediti per attivita' svolta per c/terzi.     E' attribuito un valore pari alla sommatoria degli importi  della voce «Totale residui attivi» della tipologia 200 del titolo  9  delle entrate escluse le voci di entrata E.9.02.04.01.001, E.9.02.04.02.001 e E.9.02.99.99.999, incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi delle medesime tipologie stralciati dal conto del bilancio  in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato  della contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui;     ACII4c - Altri crediti verso altri.      E' attribuito un valore pari a:       a) la sommatoria  degli  importi  della  voce  «Totale  residui attivi» delle entrate riguardanti la categoria 2010301 concernente le «Sponsorizzazioni da imprese», le tipologie 300, 400 e 500 del titolo terzo delle entrate escluse  le  voci  di  entrata  E.3.05.02.02.001, E.3.05.02.02.002  e  E.3.05.02.02.003  concernenti  i  crediti  verso l'erario, la tipologia  500  del  titolo  quarto  delle  entrate,  la tipologia  100  del  titolo  9  delle  entrate  le  voci  di  entrata E.9.02.04.01.001, E.9.02.04.02.001 e E.9.02.99.99.999;       b) al netto dei relativi accantonamenti  al  Fondo  crediti  di dubbia esigibilita';       c) incrementato dell'importo  degli  eventuali  residui  attivi delle  medesime  tipologie  stralciati  dal  conto  del  bilancio  in attuazione del paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato  della contabilita' finanziaria concernente la gestione dei residui;     ACIV - Disponibilita' liquide:       importi giacenti sui conti  bancari,  di  tesoreria  statale  e postali dell'ente, nonche' assegni, denaro  e  valori  bollati.  Tali importi sono determinati sulla base dei dati risultanti nel prospetto SIOPE  delle  disponibilita'  liquide  allegato  al   rendiconto   in attuazione dell'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133.       In particolare, le seguenti voci delle disponibilita' liquide:         ACIV1a  -  Conto  di  tesoreria  presso  Istituto  tesoriere, corrisponde alla somma algebrica delle seguenti  voci  del  prospetto SIOPE   delle   disponibilita'   liquide   al   31   dicembre   2019: 1500+1600-1700;         ACIV1b  -  Conto  di   tesoreria   presso   Banca   d'Italia, corrisponde  alla  voce  del  prospetto  SIOPE  delle  disponibilita' liquide al 31  dicembre  2019:  1900  Saldo  presso  la  contabilita' speciale a fine periodo di riferimento;         ACIV2 - Altri depositi bancari  e  postali  corrisponde  alla sommatoria  delle   seguenti   voci   del   prospetto   SIOPE   delle disponibilita' liquide al 31 dicembre 2019: 2100, 2200, 2300  e  2400 incrementati degli eventuali  saldi  alla  medesima  data  dei  conti correnti postali intestati all'ente (che al  31  dicembre  dovrebbero presentare valore  pari  a  0,  in  quanto  riversati  nel  conto  di tesoreria).         ACIV3 - Denaro e valori in cassa, riguardante il saldo  della cassa economale o  di  altre  gestioni  di  cassa.  Corrisponde  alla sommatoria degli assegni e del  contante  presso  l'economo  o  altri cassieri interni all'ente alla data del 31 dicembre 2019.  Alla  fine dell'anno, di norma, tale voce dovrebbe essere pari a  0,  a  seguito del riversamento delle giacenze nel conto di tesoreria.         ACIV4 - Altri conti presso  la  tesoreria  statale  intestati all'ente, corrisponde alla sommatoria dei saldi, al 31 dicembre 2019, di eventuali conti  intestati  all'ente  presso  la  tesoreria  dello Stato, da determinare sulla base degli estratti conti.     Nel caso errori o incoerenze dei dati SIOPE delle  disponibilita' liquide, segnalati dall'ente allegando  al  rendiconto  la  relazione prevista  dall'art.  2,  comma   4,   del   decreto   del   Ministero dell'economia e delle finanze del 23  dicembre  2009,  i  dati  delle disponibilita'  liquide  sono  valorizzati   sulla   base   di   dati extracontabili (estratto conto del tesoriere).   PASSIVO     PD1 - Debiti da finanziamento:       sono determinati, per ciascuna delle voci  che  li  riguardano, sommando i residui passivi con gli  impegni  imputati  agli  esercizi successivi  o  degli  impegni  automatici  disposti  a   seguito   di operazioni di finanziamento dell'ente, come segue:         + Totale residui passivi Titolo 4: Rimborso prestiti  (Fonte: SDB, file Conto del bilancio-Gestione delle  spese,  colonna:  Totale residui passivi da riportare, riga: Titolo 4: Rimborso prestiti)         + Totale  residui  passivi  Macro  aggregato  107:  Interessi passivi (Fonte: DCA, colonna totale residui passivi da riportare);         + Totale Impegni pluriennali per  rimborso  prestiti  (Fonte: SDB, file: Allegato g)  Impegni  pluriennali,  somma  colonne:  «Anno successivo a quello cui si  riferisce  il  rendiconto  -  Impegni»  + «Secondo anno successivo a quello cui si riferisce  il  rendiconto  - Impegni» + «Anni  successivi  -  Impegni»),  riga  Totale  Titolo  4: Rimborso di prestiti)       Alla voce Debiti da  finanziamento  verso  banche  e  tesoriere aggiungere anche:         + Totale residuo passivi Rimborso Anticipazione di  tesoreria (Fonte: SDB, file Conto del bilancio-Gestione delle  spese,  colonna: Totale  residui  passivi  da  riportare,  riga:  Titolo  5:  Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto).     PD2 - Debiti verso fornitori:       sono determinati sommando i residui passivi da  riportare  come segue (Fonte: DCA, colonna totale residui passivi da riportare):         + U.1.01.01.02.002: Buoni pasto;         + Macro aggregato 103: Acquisto di beni e servizi  (tutte  le voci di V livello, con esclusione di quelle  riferite  a:  «Organi  e incarichi   istituzionali   dell'amministrazione»,    «Organizzazione eventi,  pubblicita'  e   servizi   per   trasferta»,   «Consulenze», «Prestazioni professionali  e  specialistiche»,  «Lavoro  flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da  agenzie  di  lavoro  interinale», «Servizi amministrativi», «Servizi finanziari» e «Altri servizi»);         + Macro aggregato  110:  Altre  spese  correnti  (voci  di  V livello riferite ai «Premi di assicurazione»;         + Macro aggregato 202: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (tutte le voci di V livello);         + U.7.02.01.01.001: Acquisto di beni per conto di terzi;         + U.7.02.01.02.001: Acquisto di servizi per conto di terzi.     PD4 - Debiti per trasferimenti e contributi:       sono determinati sommando i residui passivi da  riportare  come segue (Fonte: DCA, colonna totale residui passivi da riportare):         + Macro aggregato 104: Trasferimenti correnti (tutte le  voci di V livello, con esclusione di quelle riferite a «Borse  di  studio, dottorati di ricerca e contratti  di  formazione  specialistica  area medica»);         +  la   voce   di   spesa   U.1.09.03.01.001   «Rimborsi   di trasferimenti all'Unione Europea»;         + Macro aggregato 203: Contributi agli investimenti (tutte le voci di V livello);         + Macro aggregato 204: Altri trasferimenti in conto  capitale (tutte le voci di V livello);         + Macro aggregato 702: Uscite per conto terzi (tutte le  voci di V livello, riferite ai IV livelli: «Trasferimenti per conto  terzi a Amministrazioni pubbliche» e «Trasferimenti per conto terzi a Altri settori»);     PD5 - Altri debiti:       sono determinati sommando i residui passivi da  riportare  come segue (Fonte: DCA, colonna totale residui passivi da riportare):         + Macro aggregato 101: Redditi da lavoro dipendente (tutte le voci di V livello, con esclusione di U.1.01.01.02.002: Buoni pasto);         + Macro aggregato 102: Imposte e  tasse  a  carico  dell'ente (tutte le voci di V livello);         + Macro aggregato 103: Acquisto di beni e servizi  (tutte  le voci di V livello  riferite  a:  «Organi  e  incarichi  istituzionali dell'amministrazione», «Organizzazione eventi, pubblicita' e  servizi per   trasferta»,   «Consulenze»,   «Prestazioni   professionali    e specialistiche», «Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di  servizi da agenzie di lavoro interinale», «Servizi amministrativi»,  «Servizi finanziari» e «Altri servizi»);         + Macro aggregato 104: Trasferimenti correnti (tutte le  voci di V livello, riferite a «Borse di studio,  dottorati  di  ricerca  e contratti di formazione specialistica area medica»);         + Macro aggregato 108: Altre spese per  redditi  da  capitale (tutte le voci di V livello);         + Macro aggregato 109:  Rimborsi  e  poste  correttive  delle entrate (tutte le  voci  di  V  livello  esclusa  la  voce  di  spesa U.1.09.03.01.001 «Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea»);         + Macro aggregato 110: Altre spese correnti (tutte le voci di V livello, riferite a «Versamenti iva  a  debito»,  «Spese  dovute  a sanzioni, risarcimenti, danni» e «Altre spese correnti» n. a.c.);         + U.2.01.99.01.999: Altri tributi in conto capitale n. a.c.;         + Macro aggregato 205: Altre spese in conto  capitale  (tutte le voci di V livello);         + Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie (tutte le voci di V livello);         + Macro aggregato 701: Uscite per partite di giro  (tutte  le voci di V livello);         + Macro aggregato 702: Uscite per conto terzi (tutte le  voci di V livello, riferite  ai  IV  livelli:  «Versamenti  di  imposte  e tributi riscosse per conto terzi» e «Altre uscite per conto terzi»);         + Altri eventuali residui presenti e  non  esplicitati  nelle voci precedenti.     Il file RGS «Situazione patrimoniale 2019»     Per determinare l'importo dei crediti e dei debiti  dell'ente  al 31 dicembre 2019 e' possibile utilizzare i fogli elettronici «Residui attivi e accertamenti  pluriennali»  e  «Residui  passivi  e  impegni pluriennali» che consentono di riclassificare i dati di  contabilita' finanziaria (residui attivi  e  passivi  e  gli  accertamenti  e  gli impegni finanziari imputati agli esercizi successivi) nei  crediti  e debiti della situazione patrimoniale, trasformando le voci del modulo finanziario in quelle del modulo patrimoniale  del  piano  dei  conti integrato.     In altre parole, gli enti inseriscono nei due fogli elettronici i seguenti dati di contabilita' finanziaria:       a)  l'importo  dei  propri  residui  attivi  e  passivi,   come riportati nel modulo finanziario 2019 del piano dei  conti  integrato da trasmettere alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13  della  legge  n.  196  del  2009  (cd.  «dati  contabili analitici»);       b) gli accertamenti e  gli  impegni  finanziari  imputati  agli esercizi successivi secondo la classificazione prevista per il modulo finanziario  del  piano  dei  conti  integrato  e  riepilogati  negli allegati f) e g) al rendiconto 2019;       c) l'importo degli  eventuali  residui  attivi  stralciati  dal conto del bilancio in attuazione  del  paragrafo  9.1  del  Principio contabile applicato della  contabilita'  finanziaria  concernente  la gestione dei residui per ciascun voce del piano finanziario.     Sulla base dei dati inseriti, il file determina l'importo:       - dei crediti e dei debiti  al  31  dicembre  2019  secondo  la classificazione prevista per il modulo  patrimoniale  del  piano  dei conti integrato;       - dei crediti  e  i  debiti  2019  secondo  la  classificazione prevista per la situazione patrimoniale 2019.     Per   determinare   l'importo   delle   voci   della   Situazione patrimoniale PB «Fondi per rischi e oneri» e PC «Trattamento di  fine rapporto» e' possibile utilizzare i  fogli  elettronici  «Accant  nel risult di ammin» e «FCDE».     Nel primo foglio gli enti inseriscono gli importi riguardanti  le quote accantonate nel risultato di amministrazione  2019,  risultanti dal rendiconto 2019, escluso il Fondo crediti di dubbia  e  difficile esazione (FCDE)».     Nel secondo foglio gli enti  inseriscono  gli  importi  del  FCDE accantonato   nel   risultato   di   amministrazione,   secondo    la classificazione prevista dall'allegato c) al rendiconto.     Sulla base dei dati inseriti, il file determina  l'importo  delle voci riguardanti i fondi e gli accantonamenti al 31 dicembre 2019:       - secondo   la   classificazione   prevista   per   il   modulo patrimoniale  del  piano  dei  conti  integrato,  esclusi   i   fondi ammortamenti che sono definiti  nel  foglio  elettronico  «Inventario riclassificato»;       - secondo  la  classificazione  prevista  per   la   situazione patrimoniale 2019.     Per determinare l'importo delle disponibilita' dell'ente alla  31 dicembre 2019, e' possibile utilizzare il foglio elettronico  «Dispon liquide», nel quale e' necessario inserire i dati:       a) del prospetto  SIOPE  delle  disponibilita'  liquide  al  31 dicembre 2019, scaricabile dalla  banca  dati  SIOPE  www.siope.it  a decorrere  dal  27  gennaio  2020.  Per   eventuali   necessita'   di chiarimenti riguardanti il prospetto SIOPE e'  necessario  rivolgersi al proprio tesoriere, tenuto ad inviarlo alla banca dati SIOPE  entro il 20 gennaio 2020;       b) riguardanti il saldo dei conti  correnti  postali  intestati all'ente, il  saldo  dei  conti  della  tesoreria  statale  intestati all'ente,  il  saldo   delle   disponibilita'   liquide   presso   il consegnatario o altri cassieri interni  all'ente  e  l'importo  degli eventuali assegni da loro detenuti.     Sulla base dei dati  inseriti,  il  file  determina  gli  importi riguardanti le disponibilita' liquide al 31 dicembre 2019:       - secondo   la   classificazione   prevista   per   il   modulo patrimoniale del piano dei conti integrato;       - secondo  la  classificazione  prevista  per   la   situazione patrimoniale 2019.   4. L'elaborazione della situazione patrimoniale 2019 sulla  base  dei  dati extra-contabili e dell'ultimo conto del patrimonio approvato 
     Le seguenti voci della situazione patrimoniale  sono  determinate sulla base di dati extra-contabili:       ABI6 - Immobilizzazioni  (immateriali)  in  corso  ed  acconti, riguardanti  cespiti  immateriali  di  proprieta'   e   nella   piena disponibilita'  dell'ente  non  ancora  inventariati  e  non   ancora utilizzabili perche' in fase di realizzazione o, sebbene  realizzati, in attesa di essere utilizzati. La voce e' valorizzata per un importo pari alla spesa liquidata o liquidabile nell'esercizio 2019  e  negli esercizi  precedenti  per  la  realizzazione  dei  beni  immateriali, compresi  gli  eventuali  costi  di  acquisto  delle  materie   prime necessarie alla realizzazione del bene immateriale e i costi  diretti relativi  alla  costruzione  in  economia  del   bene   (immateriali, materiali e mano d'opera diretta, spese di  progettazione,  forniture esterne, i costi indiretti nel limite di cio' che  e'  specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono comprese  le  spese  generali  ed  amministrative  sostenute dall'ente);       ABIII3 - Immobilizzazioni  (materiali)  in  corso  ed  acconti, riguardanti  cespiti  materiali   di   proprieta'   e   nella   piena disponibilita'  dell'ente  non  ancora  inventariati  e  non   ancora utilizzabili perche' in fase di realizzazione o, sebbene  realizzati, in attesa di  essere  utilizzati.  La  voce  e'  valorizzata  con  le modalita' indicate per le immobilizzazioni immateriali  in  corso  ed acconti;       ABIV  1  -  Partecipazioni  (che   costituiscono   immobilizzi) riguardante le partecipazioni azionarie e non  azionarie  in  enti  e societa' controllate e partecipate  detenute  al  31  dicembre  2019, iscritte nell'attivo patrimoniale sulla base del criterio  del  costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla  data  del 31 dicembre 2019, si ritengano durevoli, salva  la  possibilita',  di valutare tali partecipazioni al «metodo del patrimonio netto» di  cui all'art. 2426 n. 4 codice civile Per le partecipazioni che  non  sono state acquistate attraverso operazioni di compravendita, cui  non  e' possibile applicare il criterio del costo, si adotta  il  metodo  del «valore  del  patrimonio  netto».  La   voce   comprende   anche   le partecipazioni  al  fondo  di  dotazione  di  enti  istituiti   senza conferire risorse, o che non hanno valore di liquidazione  in  quanto il loro statuto prevede che, in caso di  scioglimento,  il  fondo  di dotazione sia destinato a  soggetti  non  controllati  o  partecipati dalla controllante/partecipante. Per  evitare  sopravvalutazioni  del patrimonio, nella voce «altre riserve indisponibili»  del  patrimonio netto e' iscritto il valore delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione registrato nell'attivo;       ABIV3  - Altri  titoli  (che  costituiscono  immobilizzi)  sono valutate al costo di acquisto, rettificato dalle  perdite  di  valore che, alla data del 31 dicembre 2019, si ritengano durevoli;       ACIII1 - Partecipazioni (che non costituiscono immobilizzi), in attesa di essere dismesse, iscritte  nell'attivo  patrimoniale  sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data del 31 dicembre 2019,  si  ritengano  durevoli, salva la possibilita', di valutare tali partecipazioni al «metodo del patrimonio netto» di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile       ACIII2 - Altri titoli (che non costituiscono  immobilizzi),  in attesa di essere dismesse, iscritte nell'attivo patrimoniale  secondo i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile.     Il file RGS «Situazione patrimoniale 2019»     Per determinare l'importo delle  voci  dello  stato  patrimoniale sopra indicate e' possibile utilizzare il  foglio  elettronico  «Dati extracont» che consente l'acquisizione dei dati del piano  dei  conti patrimoniale sulla base di fonti extracontabili e di aggregarle nelle voci della Situazione patrimoniale.   5. L'elaborazione delle voci del patrimonio netto 
     Le voci delle riserve del patrimonio netto PAIIa, PAIIb  e  PAIIc possono essere determinate sulla base delle  informazioni  ricavabili dall'ultimo conto del patrimonio approvato (2) .     In  assenza  di  informazioni  disponibili,  le  tre  voci   sono valorizzate a 0.     In  particolare,  alla  voce  PAIIc  «Riserve  da   permessi   di costruire» e' attribuito un valore almeno pari a  quello  della  voce «Conferimenti da concessioni  di  edificare»  dell'ultimo  conto  del patrimonio approvato, cui e' necessario aggiungere  almeno  l'importo delle entrate accertate nell'esercizio  2019  alla  voce  del  modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001  «permessi da costruire» non destinate alla copertura delle spese correnti.  Nel caso in cui la sommatoria di tali  due  valori  risulti  inferiore  a quello dei residui attivi della voce  E.4.05.01.01.001  «permessi  da costruire» non destinato alla copertura delle spese correnti, la voce PAIIc «Riserve da permessi di costruire» deve essere pari  almeno  al valore di tali residui attivi.     Anche per la  voce  PAIII  «Riserve  da  risultato  economico  di esercizi precedenti»  si  puo'  fare  riferimento  alle  informazioni utilizzate  per  l'elaborazione  dell'ultimo  conto  del   patrimonio approvato.  In  assenza  di  informazioni  disponibili  la  voce   e' valorizzata a 0.     Alle seguenti voci del patrimonio netto:       PAIId - Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, e' attribuito un  importo  pari al valore dei beni demaniali,  patrimoniali  e  culturali»  al  netto degli ammortamenti,  corrispondente  a  quello  iscritto  nell'attivo patrimoniale;       PAIIe - Altre riserve indisponibili, e'  attribuito  un  valore pari  a  quello  delle  partecipazioni  che  non  hanno   valore   di liquidazione iscritte nell'attivo. Si tratta delle partecipazioni  il cui statuto prevede  che,  in  caso  di  scioglimento,  il  fondo  di dotazione sia destinato a  soggetti  non  controllati  o  partecipati dalla controllante/partecipante.     La voce PAI «Fondo di dotazione dell'ente» al 31 dicembre 2019 e' determinata  al  termine  delle  attivita'  di   elaborazione   della Situazione patrimoniale 2019, per un importo pari alla seguente somma algebrica:       + totale dell'attivo,       - totale delle voci del passivo diverse da  quelle  riguardanti il Patrimonio netto,       - il valore attribuito alle riserve del Patrimonio netto.     Se il fondo di dotazione  assume  valore  negativo  e'  possibile ridurre le riserve disponibili.     L'attribuzione di un importo negativo al Fondo di dotazione o  al Totale del Patrimonio netto impone al  Consiglio  e  alla  Giunta  di valutare con attenzione  le  cause  di  tale  grave  criticita',  per verificare se  le  azioni  previste  per  il  rientro  dal  disavanzo finanziario, se in essere,  garantiscono  anche  la  possibilita'  di ripianare in tempi ragionevoli il deficit patrimoniale. In ogni  caso l'ente  e'  tenuto  ad  assumere   le   iniziative   necessarie   per riequilibrare la propria Situazione patrimoniale, e per  fronteggiare tempestivamente le proprie passivita'.     Il file RGS «Situazione patrimoniale 2019»     Per determinare l'importo delle  voci  dello  stato  patrimoniale sopra indicate e' possibile utilizzare il foglio elettronico  «Patrim netto» che consente l'acquisizione  dei  dati  del  piano  dei  conti patrimoniale sulla base di fonti extracontabili e di aggregarle nelle voci della Situazione patrimoniale. Una particolare  attenzione  deve essere dedicata alla voce «Fondo di dotazione»,  il  cui  importo  e' calcolato automaticamente come differenza tra il totale dell'Attivo e le altre voci del Passivo. L'importo del «Fondo  di  dotazione»  puo' essere verificato solo al termine della compilazione di tutti i fogli elettronici  del  file  «Situazione  patrimoniale  2019».  Nel  corso dell'inserimento dei dati la voce  assume  valori  provvisori  e  non significativi (anche negativi) che devono essere ignorati.   __________ 
  (1) Il  paragrafo  9.1  del  Principio  contabile   applicato   della    contabilita' finanziaria concernente  la  gestione  dei  residui,    prevede che «Trascorsi tre anni dalla scadenza di un  credito  di    dubbia e difficile esazione non  riscosso,  il  responsabile  del    servizio   competente   alla   gestione    dell'entrata    valuta    l'opportunita' di operare lo stralcio di tale credito  dal  conto    del bilancio, riducendo di  pari  importo  il  fondo  crediti  di    dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione.    In  tale  occasione,  ai  fini   della   contabilita'   economico    patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessita' di    adeguare   il   fondo   svalutazione   crediti   accantonato   in    contabilita' economico patrimoniale (che pertanto puo' presentare    un importo maggiore della  quota  accantonata  nel  risultato  di    amministrazione) e  di  riclassificare  il  credito  nello  stato    patrimoniale». 
  (2) Si fa riferimento alle informazioni relative all'ultimo conto del    patrimonio approvato, predisposto in attuazione dell'articolo  1,    comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della  Repubblica    31 gennaio 1996, n. 194.     |  
|   |  
 
 | 
 |