| Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 21 novembre 2019 |  
| Inserimento del medicinale «Indometacina» nell'elenco dei  medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai  sensi della legge 23  dicembre  1996,  n.  648,  per  la  profilassi  della pancreatite  post  colangiopancreatografia  retrograda   endoscopica. (Determina n. 130614/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                     dell'area pre-autorizzazione 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);   Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto  legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;   Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018, con  cui  la   dott.ssa   Sandra   Petraglia,   dirigente   dell'area pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;   Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS) dell'AIFA;   Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare, l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;   Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;   Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;   Considerato che la pancreatite e' la complicanza piu'  frequente  e severa della colangiopancreatografia retrograda endoscopica;   Considerate  le  evidenze  in  letteratura  riguardo  l'impiego  di indometacina per via rettale per la  prevenzione  dell'insorgenza  di pancreatite   dopo   l'esecuzione    della    colangiopancreatografia retrograda endoscopica;   Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio  sanitario  nazionale  per  la  profilassi della    pancreatite    post    colangiopancreatografia    retrograda endoscopica;   Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle riunioni del 9, 10 e 11 aprile 2018 - Stralcio verbale n. 34;   Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale indometacina per uso rettale nell'elenco dei medicinali  erogabili  a  totale  carico  del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23 dicembre 1996, n. 648,  per  la  profilassi  della  pancreatite  post colangiopancreatografia retrograda endoscopica; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   Il medicinale INDOMETACINA per uso rettale e'  inserito,  ai  sensi dell'art. 1, comma 4 del  decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536, convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco,  per l'indicazione di cui all'art. 2.     |  
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     Denominazione: «Indometacina» per uso rettale.     Indicazione    terapeutica:    profilassi    pancreatite     post colangiopancreatografia retrograda endoscopica.     Criteri     di     inclusione:     pazienti     sottoposti      a colangiopancreatografia retrograda endoscopica.     Criteri di esclusione:       bambini di eta' inferiore ai 14 anni;       soggetti  con   storia   di   emorragia   gastrointestinale   o perforazione relativa a precedenti trattamenti  attivi  o  storia  di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o piu' episodi  distinti  di dimostrata ulcerazione o sanguinamento);       pazienti con severa insufficienza cardiaca;       soggetti con manifestazioni idiosincrasiche;       pazienti con disturbi psichici;       pazienti affetti da epilessi;       pazienti affetti da morbo di Parkinson;       ipersensibilita' all'acido acetilsalicilico;       soggetti con storia recente di proctite;       III trimestre di gravidanza;       allattamento;       ipersensibilita' al principio attivo o a  uno  qualsiasi  degli eccipienti.     Fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del  prodotto (RCP)  per  ulteriori  indicazioni  in  merito  a  controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego.     Periodo di prescrizione a totale carico  del  Servizio  sanitario nazionale: fino a  nuova  determinazione  dell'Agenzia  italiana  del farmaco.     Piano terapeutico: dosaggio: 100 mg  di  «Indometacina»  per  via rettale      (supposte)       prima       dell'esecuzione       della colangiopancreatografia retrograda endoscopica.     Altre  condizioni  da  osservare:  le  modalita'  previste  dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio  2000  citato  in premessa,  in  relazione  a:  art.  4:  istituzione   del   registro, rilevamento e  trasmissione  dei  dati  di  monitoraggio  clinico  ed informazioni  riguardo  a  sospensioni  del   trattamento   (mediante apposita scheda come da provvedimento  31  gennaio  2001,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  24  marzo  2001);  art.   5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione  e  di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione  dei dati di spesa.     Dati da inserire nel registro: per il trattamento non e' previsto alcun monitoraggio.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la profilassi della pancreatite post colangiopancreatografia retrograda endoscopica,  nel  rispetto  delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte  integrante della presente determina.   2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it     |  
|   |                                 Art. 3 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 novembre 2019 
                                               Il dirigente: Petraglia     |  
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