| Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 21 novembre 2019 |  
| Aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della  legge  23  dicembre 1996, n. 648, relativo ai  medicinali  con  uso  consolidato  per  il trattamento correlato  ai  trapianti  (Allegato  P5).  (Determina  n. 130610/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                     dell'area pre-autorizzazione 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);   Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto  legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;   Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018, con  cui  la   dott.ssa   Sandra   Petraglia,   dirigente   dell'area pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;   Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS) dell'AIFA;   Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare, l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;   Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000, con errata-corrige nella Gazzetta  Ufficiale  n.  232 del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;   Vista la determina  AIFA  del  29  maggio  2007,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno  2007,  che  ha  integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23  dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra  citato, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o piu' indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente le  liste  costituenti  gli allegati 1, 2 e  3,  relative  rispettivamente  ai  farmaci  con  uso consolidato sulla base dei dati  della  letteratura  scientifica  nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici e nel trattamento delle neoplasie ematologiche;   Vista la determina AIFA 16 ottobre 2007, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, che ha  integrato  la  suddetta sezione con le  liste  costituenti  gli  allegati  4  e  5,  relative rispettivamente ai farmaci con uso  consolidato  nel  trattamento  di patologie neurologiche e nel trattamento correlato ai trapianti  e  i successivi aggiornamenti e integrazioni;   Ritenuto opportuno effettuare una revisione dei medicinali inseriti nella suddetta lista costituente l'allegato 5 aventi come indicazione terapeutica la malattia del trapianto  verso  l'ospite  (Graft-versus host disease);   Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle riunioni dell'11, 12 e 13 giugno 2018 - stralcio verbale n. 36;   Ritenuto, pertanto, di provvedere all'aggiornamento dei  medicinali aventi come indicazione terapeutica la malattia del  trapianto  verso l'ospite  (Graft-versus  host  disease),  inclusi  nel  sopra  citato allegato 5; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   Nell'elenco dei medicinali, ai sensi della legge 23 dicembre  1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai  medicinali  che  possono essere impiegati  per  una  o  piu'  indicazioni  diverse  da  quelle autorizzate, nella lista costituente l'allegato 5,  relativa  all'uso consolidato, sulla base dei dati della  letteratura  scientifica,  di farmaci per il trattamento correlato ai  trapianti,  sono  esclusi  i seguenti principi attivi con le relative indicazioni terapeutiche:     Etanercept per il trattamento aGvHD in prima linea o resistente a terapia con steroidi;     Imatinib  come  terapia  della  malattia  del  trapianto   contro l'ospite comprensiva dei quadri di bronchiolite;     Rapamicina (sirolimus) per la profilassi  e  terapia  della  GVHD acuta e cronica nel trapianto di cellule staminali  emopoietiche  del bambino.     |  
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   Nell'elenco di cui all'art.  1,  alle  voci  relative  ai  principi attivi  Basiliximab,  Immunoglobulina  di  coniglio  antitimocitaria, micofenolato  mofetile,   micofenolato   sodico   e   rituximab,   le corrispettive indicazioni terapeutiche  vengono  modificate  come  di seguito riportato per ciascun principio attivo:     Basiliximab       da: profilassi della aGVHD in pazienti sottoposti  a  trapianto allogenico di cellule  staminali  ematopoietiche  non  manipolate  da donatore familiare HLA aploidentico;       a: in associazione con ciclosporina,  micofenolato  mofetile  e metrotressato, per la profilassi della aGVHD in pazienti sottoposti a trapianto  allogenico  di  cellule   staminali   ematopoietiche   non manipolate da donatore familiare  HLA  aploidentico  refrattari  alla terapia con corticosteroidi.     Immunoglobulina di coniglio antitimocitaria       da:         profilassi  e  trattamento  nel  paziente  pediatrico   della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (Graft versus Host Disease, GvHD);         trattamento e profilassi nell'adulto della malattia  acuta  e cronica da trapianto verso ospite (Graft versus Host Disease, GvHD);       a:         profilassi e trattamento della malattia acuta  e  cronica  da trapianto verso ospite (Graft versus Host Disease, GvHD) nei pazienti pediatrici refrattari alla terapia di I linea con corticosteroidi;         trattamento e profilassi della malattia acuta  e  cronica  da trapianto verso ospite (Graft versus Host Disease, GvHD) nei pazienti adulti refrattari alla terapia di I linea con corticosteroidi.     Micofenolato mofetile       da:         profilassi e trattamento della GVHD nel trapianto di  cellule staminali emopoietiche;         profilassi e terapia della GVHD acuta e cronica nel trapianto di  cellule  staminali  emopoietiche  pediatrico   (Midollo,   sangue periferico, cordone ombelicale);       a:         profilassi e trattamento della GVHD nel trapianto di  cellule staminali emopoietiche nei pazienti  refrattari  alla  terapia  di  I linea con corticosteroidi;         profilassi e terapia della GVHD acuta e cronica nel trapianto di  cellule  staminali  emopoietiche  (Midollo,  sangue   periferico, cordone ombelicale) nei pazienti pediatrici refrattari  alla  terapia di I linea con corticosteroidi.     Micofenolato sodico       da: profilassi  e  terapia  della  GVHD  acuta  e  cronica  nel trapianto di cellule staminali  emopoietiche  di  pazienti  adulti  e pediatrici;       a:  profilassi  e  terapia  della  GVHD  acuta  e  cronica  nel trapianto di cellule staminali  emopoietiche  di  pazienti  adulti  e pediatrici refrattari alla terapia di I linea con corticosteroidi.     Rituximab (originatore o biosimilare)       da: nei regimi  di  condizionamento  al  trapianto  di  cellule staminali emopoietiche allogeniche per la profilassi della GVHD acuta e cronica;       a: nei  regimi  di  condizionamento  al  trapianto  di  cellule staminali emopoietiche allogeniche in pazienti affetti  da  patologie ematologiche mediate da cellule CD20 per  la  profilassi  della  GVHD cronica in combinazione con fludarabina  e  ciclofosfoesamide  oppure fludarabina e bendamustina.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. I medicinali inclusi nell'elenco di cui agli  articoli  1  e  2, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale,  nel rispetto  delle  estensioni  di  indicazioni  riportate   nell'elenco medesimo.   2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito dell'AIFA https://www.aifa.gov.it     |  
|   |                                 Art. 4 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 21 novembre 2019 
                                               Il dirigente: Petraglia     |  
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