IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'art. 6, comma 4; Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance», e, in particolare, l'art. 6, comma 2; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con cui l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con cui al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Fabiana Dadone per la pubblica amministrazione»; Considerato che le iscrizioni nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance sono iniziate a gennaio del 2017 e che il sistema della formazione continua, condiviso con la Scuola nazionale dell'amministrazione, e' stato avviato operativamente nel mese di settembre 2018; Preso atto delle segnalazioni pervenute al Dipartimento della funzione pubblica da varie amministrazioni e iscritti nell'Elenco nazionale; Ritenuto necessario assicurare un regime transitorio per la fase di prima applicazione del sistema della formazione continua con una ridefinizione dell'arco temporale entro cui maturare i crediti formativi richiesti ai fini del primo rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance tenuto conto del tempo trascorso fra l'inizio delle procedure di iscrizione nell'Elenco e l'avvio operativo del sistema della formazione continua;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance».
1. Al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance», sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, il soggetto non puo' presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione.»; b) all'art. 6, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma: «6-bis. Gli enti accreditati, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna attivita' formativa, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la valutazione della performance, secondo le modalita' dallo stesso successivamente definite, e alla Scuola nazionale dell'amministrazione: 1. il numero di crediti acquisito da ciascun partecipante alla formazione, nonche' gli esiti della valutazione dell'apprendimento (ove prevista); 2. gli esiti della valutazione della qualita' percepita dai partecipanti.»; c) all'art. 10, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma «1-bis. In sede di prima applicazione, gli iscritti all'Elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del rinnovo dell'iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione.».
Roma, 14 ottobre 2019
Il Ministro: Dadone
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2171 |