IL MINISTRO                    PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016,  n. 105,  recante  «Regolamento  di   disciplina   delle   funzioni   del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio dei  ministri  in  materia  di  misurazione   e   valutazione   della performance delle  pubbliche  amministrazioni»,  e,  in  particolare, l'art. 6, comma 4;   Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti  di valutazione della performance», e, in particolare, l'art. 6, comma 2;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante «Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;   Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  2019 con cui l'on. dott.ssa Fabiana  Dadone  e'  stata  nominata  Ministro senza portafoglio;   Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5 settembre 2019 con cui al Ministro  senza  portafoglio  on.  dott.ssa Fabiana  Dadone  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la   pubblica amministrazione;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26 settembre  2019  recante  «Delega  di  funzioni  al  Ministro   senza portafoglio   on.   dott.ssa   Fabiana   Dadone   per   la   pubblica amministrazione»;   Considerato che le iscrizioni nell'Elenco nazionale dei  componenti degli Organismi indipendenti di valutazione  della  performance  sono iniziate a gennaio  del  2017  e  che  il  sistema  della  formazione continua, condiviso con la Scuola nazionale dell'amministrazione,  e' stato avviato operativamente nel mese di settembre 2018;   Preso atto  delle  segnalazioni  pervenute  al  Dipartimento  della funzione pubblica da varie  amministrazioni  e  iscritti  nell'Elenco nazionale;   Ritenuto necessario assicurare un regime transitorio per la fase di prima applicazione del sistema  della  formazione  continua  con  una ridefinizione  dell'arco  temporale  entro  cui  maturare  i  crediti formativi  richiesti  ai  fini  del  primo  rinnovo   dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti  di valutazione della performance tenuto conto del  tempo  trascorso  fra l'inizio  delle  procedure  di  iscrizione  nell'Elenco   e   l'avvio operativo del sistema della formazione continua; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Modifiche  al  decreto  ministeriale   2   dicembre   2016,   recante  «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti  degli  Organismi  indipendenti di valutazione della performance». 
   1. Al decreto ministeriale 2 dicembre  2016,  recante  «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti  di valutazione  della   performance»,   sono   apportate   le   seguenti modificazioni:     a) all'art. 4, dopo il comma 1, e' aggiunto  il  seguente  comma: «1-bis.  In  caso  di  mancato  rinnovo  dell'iscrizione  nell'Elenco nazionale, il soggetto non puo' presentare  una  nuova  richiesta  di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del  triennio  di iscrizione.»;     b) all'art. 6, dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente  comma: «6-bis. Gli enti accreditati, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna  attivita'  formativa,  comunicano  al  Dipartimento   della funzione pubblica - Ufficio per  la  valutazione  della  performance, secondo le modalita' dallo stesso successivamente  definite,  e  alla Scuola nazionale dell'amministrazione:       1. il numero di crediti acquisito da ciascun partecipante  alla formazione, nonche' gli esiti  della  valutazione  dell'apprendimento (ove prevista);       2. gli esiti della valutazione  della  qualita'  percepita  dai partecipanti.»;     c) all'art. 10, dopo il comma 1, e' aggiunto  il  seguente  comma «1-bis. In sede di prima applicazione, gli iscritti all'Elenco  entro il 31 agosto  2018  devono  acquisire  i  crediti  formativi  di  cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del  rinnovo dell'iscrizione, entro cinquantaquattro  mesi  dalla  data  di  prima iscrizione.». 
       Roma, 14 ottobre 2019 
                                                   Il Ministro: Dadone 
  Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2171     |