Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2019 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 5 novembre 2019
Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - come modificato ed integrato dal provvedimento IVASS n. 86 del 14 maggio 2019 e ai regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 del 8 ottobre 2013, concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari, applicabili ai procedimenti avviati per violazioni commesse fino al 30 settembre 2018. (Provvedimento n. 90).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ed, in particolare, il Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto, inoltre, l'art. 9, comma 3, del Codice delle assicurazioni private il quale prevede che l'IVASS disciplini con proprio regolamento il procedimento relativo all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;
Visto il regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, modificato ed integrato con provvedimenti IVASS n. 28 del 27 gennaio 2015 e n. 86 del 14 maggio 2019, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabile ai procedimenti sanzionatori in relazione a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018;
Visto il regolamento IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia applicabile ai procedimenti sanzionatori in relazione a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018;
Visto il regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, modificato ed integrato con Provvedimento IVASS n. 86 del 14 maggio 2019 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative applicabile ai procedimenti sanzionatori in relazione a violazioni commesse dal 1° ottobre 2018;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Considerata la necessita' di adeguare la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinata dai citati regolamenti IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, n. 2 dell'8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, in relazione agli interventi di riassetto della Struttura organizzativa dell'IVASS approvati dal Consiglio, con effetto dal 16 settembre 2019, funzionali ad assolvere i nuovi compiti derivanti dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD);

Adotta

il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018

1. L'art. 2 (Definizioni) e' modificato come segue:
a) nella lettera d) le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
2. L'art. 6 (Servizi competenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni) e' modificato come segue:
a) nel comma 1, la lettera d) e' sostituita da: «d) Servizio vigilanza condotta di mercato»;
b) il comma 2, e' sostituito da: «2. I Servizi di cui al comma 1 trasmettono al Servizio sanzioni e liquidazioni, secondo le rispettive attribuzioni e per la successiva fase istruttoria anche davanti al Collegio di garanzia, gli atti relativi al procedimento»;
c) il comma 3 e' soppresso;
d) il comma 4, e' sostituito da: «4. Il Servizio sanzioni e liquidazioni, tramite la segreteria del collegio, trasmette al Collegio di garanzia per la successiva fase istruttoria gli atti relativi ai procedimenti riguardanti gli intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere g), h) e i) e le persone fisiche di cui al comma 2, lettera d), fatti salvi quelli relativi ai procedimenti in materia di antiriciclaggio.»;
e) nel comma 5, dopo «comma 1», sono eliminate le parole «, lettere a), b) ed e)». Nel primo e nel secondo periodo le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite con le parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
3. L'art. 7 e' modificato come segue:
a) la rubrica e' sostituita da «(Servizio responsabile del procedimento)»;
b) il comma 1, e' sostituito da: «1. Il Servizio sanzioni e liquidazioni e' l'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti sanzionatori.».
4. L'art. 12 (Contestazione delle violazioni), comma 3, e' modificato come segue:
a) la lettera h) e' sostituita da: «h) l'indicazione del Servizio sanzioni e liquidazioni oppure del Collegio di garanzia quale soggetto competente all'istruttoria del procedimento al quale devono essere indirizzate, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC), le controdeduzioni scritte e la richiesta di audizione con l'indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).»;
b) la lettera i) e' soppressa.
5. L'art. 15 (Presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di audizione) e' modificato come segue:
a) nel comma 1 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni». E' eliminato l'ultimo periodo;
b) nel comma 2 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
6. L'art. 16 (Soggetti competenti all'istruttoria del procedimento) e' modificato come segue:
a) il primo periodo del comma 1 e' sostituito da: «1. Il Servizio sanzioni e liquidazioni cura l'istruttoria di tutti i procedimenti sanzionatori ad eccezione di quelli avviati nei confronti dei soggetti indicati al comma 2.»;
b) il comma 2 e' sostituito da: «2. Il Collegio di garanzia cura l'istruttoria dei procedimenti avviati nei confronti degli intermediari indicati all'art. 4, comma 1, lettere g), h) ed i) e dei soggetti di cui al comma 2, lettera d) del medesimo articolo, avvalendosi del supporto tecnico organizzativo della Segreteria del collegio presso il Servizio sanzioni e liquidazioni.»;
c) nel comma 3 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
7. La rubrica della Sezione I e' sostituita da: «Istruttoria del Servizio sanzioni e liquidazioni».
8. L'art. 18 e' modificato come segue:
a) nella rubrica le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni»;
b) nel comma 1 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni»:
le lettere a), b), c), f), g), h), i) ed l) sono soppresse;
nella lettera d) dopo la parola «procedimento» e' aggiunta l'espressione «ivi compresa la relazione tecnica di cui al comma 2»;
nella lettera e), il secondo alinea e' soppresso; nel quarto alinea le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni»
c) Il comma 3 e' sostituito da: «3. In assenza di memorie difensive e di richiesta di audizione la relazione tecnica di cui al comma 2 e' trasmessa senza gli elementi indicati nei punti 2.1. e 2.5..»;
d) nei commi 4, 4-bis e 5 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
9. L'art. 19 (Composizione e struttura del Collegio di garanzia) e' modificato come segue:
a) nel comma 3 le parole «Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
10. L'art. 21 (Adunanza delle sezioni in seduta comune) e' modificato come segue:
a) il comma 2 e' sostituito da: «2. All'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune partecipano, senza diritto di voto, il Capo del Servizio che ha accertato e contestato la violazione e il Capo del Servizio sanzioni e liquidazioni ovvero un loro rappresentante all'uopo delegato.».
11. L'art. 24 e' modificato come segue:
a) nella rubrica le parole «del Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «dei Servizi che accertano e contestano le violazioni»;
b) il comma 1 e' sostituito da: «1. I Servizi che accertano e contestano le violazioni per i procedimenti sanzionatori avviati nei confronti dei soggetti indicati all'art. 4, comma 1, lettere g), h) ed i) e comma 2, lettera d):
le lettere a), b), c), d), e), g), k), l), m) e n) sono soppresse;
nella lettera f) la parola «trasmette» e' sostituita dalla parola «trasmettono»
nella lettera h) la parola «partecipa» e' sostituita dalla parola «partecipano» e la parola «suo» e' sostituita dalla parola «loro»;
nella lettera i) sono soppressi il primo, secondo, quarto e quinto alinea; nel terzo alinea le parole «indica all'intermediario, anche avvalendosi del supporto tecnico di altri servizi dell'Istituto,» sono sostituite dalla parola «individuano»; il sesto alinea e' sostituito: «verificano l'idoneita' delle misure adottate»; nel settimo alinea la parola «valuta» e' sostituita dalla parola «valutano»; nell'ottavo alinea la parola «predispone» e' sostituita dalla parola «predispongono»;
nella lettera j) la parola «provvede» e' sostituita dalla parola «provvedono»; dopo le parole «per l'adempimento» sono soppresse le parole «anche avvalendosi del supporto tecnico di altri servizi dell'Istituto»;
12. Dopo l'art. 24 (Adempimenti dei Servizi che accertano e contestano le violazioni) e' introdotto il seguente articolo:
«Art. 24-bis (Adempimenti del Servizio sanzioni e liquidazioni)
1. Il Servizio sanzioni e liquidazioni, in quanto unita' organizzativa responsabile dei procedimenti sanzionatori avviati nei confronti dei soggetti indicati all'art. 4, comma 1, lettere g), h) ed i) e comma 2, lettera d), nonche' struttura incaricata di fornire supporto tecnico organizzativo al Collegio di garanzia per i procedimenti stessi:
a) cura i rapporti con il Collegio di garanzia ed il funzionamento della segreteria del Collegio stesso;
b) effettua, su richiesta del Collegio di garanzia, supplementi istruttori e integrazioni delle risultanze documentali in atti;
c) partecipa senza diritto di voto, tramite un proprio rappresentante, alle adunanze del Collegio di garanzia;
d) per le fattispecie di cui all'art. 324-quinquies, commi 2 e 6, del Codice (accertamento unitario di violazioni della stessa indole):
comunica all'intermediario gli interventi necessari per eliminare la disfunzione e il termine per l'adozione degli interventi correttivi, qualora non ancora effettuati in tutto o in parte;
richiede all'intermediario di comunicare al Servizio sanzioni e liquidazioni l'avvenuta adozione delle misure correttive necessarie;
comunica all'intermediario gli esiti dell'idoneita' delle misure adottate;
e) trasmette al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati la proposta formulata dal Collegio di garanzia corredata, ove previsto, dalla relazione di cui all'art. 24, comma 1, lettera i) o lettera j);
f) trasmette ai destinatari delle contestazioni la proposta formulata dal Collegio di garanzia nell'ipotesi prevista dall'art. 26, comma 4, corredata, ove predisposta, dalla relazione di cui all'art. 24, comma 1, lettera i) o lettera j);
g) consente ai destinatari dell'atto di contestazione l'accesso agli atti del procedimento.».
13. L'art. 25 (Trattazione del procedimento dinnanzi al Collegio di garanzia) e' modificato come segue:
a) nel comma 2 le parole «Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni»;
b) nel comma 3 le parole «Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
14. L'art. 26 (Delibera del Collegio di garanzia) e' modificato come segue:
a) nel comma 3 il primo periodo e' sostituito dalle parole «La delibera del Collegio contiene la proposta di irrogazione della sanzione ai sensi di legge, ivi inclusa l'adozione della dichiarazione pubblica, o di archiviazione del procedimento, ed e' trasmessa al Servizio sanzioni e liquidazioni per il successivo inoltro al Direttorio integrato o ai soggetti da questi delegati».
15. L'art. 28 (Decisione) e' modificato come segue:
a) nel comma 2 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
16. L'art. 30 (Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo) e' modificato come segue:
a) nel comma 1 e' eliminato il secondo periodo.
17. L'art. 33 (Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio) e' modificato come segue:
a) nel comma 3 le parole «Servizio sanzioni o al Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
18. L'art. 34 (pagamento della sanzione) e' modificato come segue:
a) nei commi 3 e 5 le parole «Servizio sanzioni o Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
19. L'art. 35 (Pagamento rateale della sanzione) e' modificato come segue:
a) nel comma 1 le parole «Servizio sanzioni o Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
20. Dopo l'art. 37 (Disposizioni transitorie) e' introdotto il seguente articolo:
«Art. 37-bis (Modifiche ai regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 dell'8 ottobre 2013)
1. Nel regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 le parole «Servizio vigilanza intermediari» sono sostituite dalle parole «Servizio vigilanza condotta di mercato» e le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
2. Nel regolamento IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013 le parole «Servizio vigilanza intermediari assicurativi» sono sostituite dalle parole «Servizio vigilanza condotta di mercato», ad eccezione degli articoli 10, comma 5, e 14, comma 1 nei quali le parole «Servizio vigilanza intermediari assicurativi» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
21. Nell'Allegato n. 1 le parole «Servizio sanzioni» sono sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni».
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento di cui all'art. 1, comma 20, si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso ed a quelli che saranno avviati in relazione a violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 2018.
2. Le disposizioni del presente provvedimento, ad eccezione di quelle previste dall'art. 1, comma 20, si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso ed a quelli che saranno avviati in relazione a violazioni commesse dalla data del 1° ottobre 2018.
 
Art. 3

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul suo sito istituzionale ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 5 novembre 2019

p. Il direttorio integrato
Il Presidente
Panetta