Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2019 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del movimento «Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale» iscritta nel Registro dei partiti politici il 17 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1.

Finalita'

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale e' un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che, sulla base dei principi di sovranita' popolare, liberta', democrazia, giustizia, solidarieta' sociale, merito ed equita' fiscale, si ispira a una visione spirituale della vita e ai valori della tradizione nazionale, liberale e popolare, e partecipa alla costruzione dell'Europa dei Popoli.
Il Movimento Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale promuove nel rispetto della sovranita', dell'indipendenza e dell'unita' nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose.
Il Movimento Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (di seguito Movimento, acronimo «FdI»), svolge il proprio programma politico attraverso l'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti del Movimento di partecipazione all'amministrazione e al governo della Nazione.

 
Art. 2.

Partecipazione

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione dell'indirizzo politico del Movimento, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali.
Il Movimento promuove le pari opportunita' tra uomini e donne e sostiene politiche attive per favorire la partecipazione delle donne alla vita istituzionale. Individua nelle consultazioni degli iscritti e dei cittadini il metodo preferenziale per la scelta delle cariche interne e delle candidature alle cariche istituzionali centrali e periferiche.
A tal fine, promuove la partecipazione dell'associazionismo in tutte le sue forme e riconosce a fondazioni e associazioni il ruolo di contributo alla formazione della proposta politica e programmatica del Movimento. A tal fine, garantisce la partecipazione dell'associazionismo alla vita del Movimento mediante una sua rappresentanza negli organi nazionali e periferici, stabilendo forme di consultazione costanti.
Favorisce la partecipazione dei cittadini alla politica garantendo la possibilita' di accesso alle cariche interne del Movimento e a quelle istituzionali.
Adotta adeguate forme di comunicazione delle sue proposte e dei suoi programmi, al fine di favorire e ampliare il dibattito interno ed esterno al Movimento. Promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di consultazione degli iscritti e dei cittadini.
Adotta le elezioni primarie come metodo principale di individuazione delle candidature agli organi istituzionali di ogni livello. Il regolamento delle primarie e' proposto dall'Esecutivo nazionale e approvato dalla Direzione nazionale.
Riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna in particolar modo applicato ai processi amministrativi interni, alla gestione economica e ai processi decisionali.

 
Art. 3.

Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti hanno diritto di voto nelle consultazioni interne al Movimento purche' siano in regola con la quota associativa.
Gli iscritti hanno diritto all'elettorato passivo nelle occasioni congressuali.
Gli iscritti hanno inoltre il diritto di:
partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica;
avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione;
adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi;
Gli iscritti hanno inoltre il dovere di:
rappresentare e sostenere il partito conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilita' e rispettabilita';
contribuire economicamente alla vita del Movimento, versando regolarmente le quote associative;
impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Movimento diffondendo i suoi programmi e le sue idee;
aderire ai gruppi di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale nelle assemblee elettive di ogni livello, quando non diversamente indicato dai competenti organi politici;
conformarsi alle indicazioni provenienti dagli organi del Movimento;
Gli iscritti hanno il divieto di:
essere iscritti ad altri partiti o movimenti politici;
se eletti, lasciare il gruppo di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale ed iscriversi ad altri gruppi.
Tutti gli eletti o nominati in incarichi politici istituzionali, aderendo al movimento, accordano al Presidente la facolta' di indicare, su proposta del Segretario amministrativo e sentito l'Esecutivo, le quote di contribuzione con cui possono essere chiamati a sostenere il movimento in caso di particolari iniziative politiche o necessita' economiche.
Coloro che ricoprono il ruolo di consigliere regionale e parlamentare nazionale o europeo, con l'iscrizione al movimento, al fine di garantire l'adeguato supporto economico all'iniziativa politica, si impegnano e promettono di versare al movimento, oltre alla quota associativa, un contributo erogato su base mensile nella misura determinata ai sensi del successivo art. 24, e le quote di contribuzione di cui al precedente comma.
Il mancato o ritardato versamento dei contributi sopra indicati, oltre a dare luogo a una eventuale responsabilita' giuridica, integra responsabilita' disciplinare e l'impossibilita' di essere candidati a ricoprire incarichi politici o di partito.
Detta previsione non trova applicazione qualora i soggetti tenuti alla contribuzione abbiano gia' effettuato altre erogazioni liberali o donazioni in danaro o in natura di valore uguale o superiore a quanto dovuto.

 
Art. 4.

Emblema

L'emblema del Movimento Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale e' rappresentato da: «Cerchio contornato da margine di colore blu, contenente al proprio interno, al centro della parte superiore, la scritta "FRATELLI d'ITALIA", in carattere stampatello bianco su sfondo blu, su due righe; la parte inferiore di colore bianco, e' separata da quella superiore da tre linee di colore verde, bianco e rosso, dal margine sinistro al margine destro del cerchio. In basso al centro, sovrapposto in parte centrale al tricolore, e' raffigurata su fondo bianco una Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base blu.».
L'Assemblea nazionale dispone eventuali modifiche del simbolo e puo' delegare a tal fine la Direzione nazionale, anche ai soli fini elettorali per le elezioni politiche, europee e regionali.
Eventuali modifiche del simbolo ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative sono demandate al Presidente nazionale, sentiti gli organismi territoriali competenti.

 
Art. 5.

Gli associati

Sono associati a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale tutte le cittadine e cittadini italiani e di altro stato membro dell'Unione europea residenti in Italia che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta e versino la relativa quota associativa. Per i cittadini Italiani residenti all'estero valgono le disposizioni di cui al Titolo IX del presente Statuto.
La domanda d'iscrizione comporta l'adesione ai principi e alle finalita' indicati nel presente statuto, l'accettazione delle sue disposizioni e di quelle contenute nei regolamenti.
La partecipazione alla vita del movimento, nelle sue differenti forme di adesione, e' disciplinata dall'apposito Regolamento adesioni. Tale regolamento disciplina, inoltre, le modalita', i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l'associazione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali.
La domanda di adesione puo' essere presentata da chi abbia compiuto il sedicesimo anno di eta'.
Coloro che non intendano aderire formalmente al Movimento, possono chiedere di essere coinvolti attraverso la formula «Amicizia». Tale adesione e' gratuita e consente di partecipare alla vita del Movimento con modalita' disciplinate dal Regolamento adesioni.
L'adesione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
La perdita della qualifica di associato si verifica per:
dimissioni, rese per iscritto e comunicate al settore Adesioni e al competente organo territoriale;
decadenza, a seguito del mancato versamento delle quote associative per due anni o iscrizione ad altro partito o movimento politico;
espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dagli organi di garanzia;
adozione di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei presupposti dell'adesione.

 
Art. 6.

I circoli

Il Circolo e' l'unita' organizzativa fondamentale del Movimento e puo' essere territoriale o ambientale. Sono Circoli territoriali quelli che operano su di una porzione di territorio definito e costituiti almeno da dieci associati che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per effettive ragioni di studio, istituzionali o di lavoro.
La domanda di costituzione del Circolo deve essere indirizzata al Presidente provinciale per ottenere il riconoscimento. Il Presidente provinciale e' tenuto a riconoscere l'operativita' del Circolo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda e puo' respingerla solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati. In caso d'inerzia, il Presidente regionale sollecita formalmente per iscritto il Presidente provinciale e, in caso di ulteriore inerzia, decorsi inutilmente altri dieci giorni, lo segnala al responsabile del Dipartimento organizzazione trasmettendo le proprie valutazioni. Ogni ulteriore controversia in tema di costituzione dei Circoli sara' demandata al Responsabile del Dipartimento organizzazione.
Gli ambiti territoriali di operativita' sono proposti dal Presidente provinciale all'atto del riconoscimento e sono approvati con decisione del Coordinamento provinciale. Il territorio di ciascun circolo territoriale deve rispettare il principio della continuita' territoriale.
I circoli ambientali possono essere costituiti nell'ambito di settori professionali, tematici o associativi e operano esclusivamente nel loro ambito specifico. I circoli ambientali non esprimono linea politica territoriale.
I circoli ambientali, ai fini della propria operativita', devono richiedere il riconoscimento all'Esecutivo nazionale, o al Coordinamento regionale, provinciale o di Citta' metropolitana in base all'ambito della propria attivita', secondo la procedura prevista dal comma precedente.
Gli associati ai circoli ambientali esercitano i diritti di cui al presente statuto presso il circolo territoriale di residenza.
Il Presidente provinciale, previo parere del Coordinamento provinciale, puo' designare un fiduciario nei comuni in cui non siano costituiti Circoli territoriali.
I circoli territoriali, nell'osservanza delle direttive degli organi nazionali, regionali e provinciali, dispongono di capacita' organizzativa interna e sono gli unici titolari della rappresentanza politica sul territorio.
I circoli non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome del Movimento e dei suoi rappresentanti.

 
Art. 7.

Le associazioni

Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalita' del presente Statuto possono aderire al Movimento con le modalita' previste dal Regolamento adesioni.
Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e terzo settore e godono di piena autonomia amministrativa e contabile.
L'adesione deve essere richiesta all'Esecutivo nazionale, al Coordinamento regionale, provinciale o di Citta' metropolitana, secondo l'ambito della propria attivita'.
Le condizioni per ottenere l'adesione sono:
la presentazione di domanda di adesione e il versamento della relativa quota al Movimento;
una relazione sul progetto politico dell'associazione che illustri la convergenza di questo con i principi e le finalita' del Movimento e in quali settori di attivita' si voglia concretizzare l'azione dell'associazione;
la conformita' dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'associazione alla normativa vigente in materia di no profit e terzo settore;
la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione di accettare la rappresentanza politica del Movimento da parte del Circolo territoriale e gli indirizzi politici del Coordinamento provinciale per i territori di rispettiva competenza, rinunciando all'utilizzo del simbolo del Movimento se non autorizzato.
Le associazioni aderenti partecipano alla Consulta del terzo settore. Della Consulta fanno parte soggetti e personalita' di riconosciuta esperienza e professionalita' nel campo nominati dal Presidente nazionale.
La Consulta elegge al suo interno un coordinatore che partecipa ai lavori della Direzione nazionale. La Consulta elegge un ufficio di presidenza di cinque membri compreso il coordinatore che partecipano ai lavori dell'Assemblea nazionale.
Il coordinatore convoca la Consulta in via ordinaria almeno una volta l'anno.
La Consulta elabora proposte politiche e organizzative sui temi di propria competenza.

 
Art. 8.

Gli organi nazionali

Sono organi nazionali di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale:
il Congresso nazionale;
l'Assemblea nazionale;
la Direzione nazionale;
il Coordinamento politico nazionale;
l'Esecutivo nazionale;
il Presidente nazionale;
la Commissione nazionale di garanzia;
il Segretario amministrativo e il Comitato di amministrazione.

 
Art. 9.

Il Congresso nazionale

Del Congresso nazionale fanno parte tutti gli iscritti, che vi partecipano nelle modalita' previste dal Regolamento congressuale.
Il Congresso nazionale discute e determina l'indirizzo politico del Movimento, ed elegge il Presidente nazionale del Movimento e l'Assemblea nazionale.
Modifica direttamente lo Statuto o delega espressamente a cio' l'Assemblea o la Direzione nazionale. Il Congresso e' convocato in via ordinaria ogni tre anni dal Presidente nazionale su delibera dell'Assemblea nazionale.
Il Congresso nazionale e' convocato altresi' in via straordinaria dal Presidente nazionale ovvero dal Presidente dell'Assemblea nazionale qualora sia presentata mozione in tal senso sottoscritta da almeno dal 10% dei membri dell'Assemblea nazionale e votata e approvata a maggioranza assoluta della stessa. Il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca il Congresso in caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente nazionale.
Il Regolamento congressuale e' proposto dall'Esecutivo nazionale, con delibera a maggioranza assoluta, ed e' approvato dall'Assemblea nazionale. Disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, lo svolgimento del Congresso nazionale e di quelli territoriali.

 
Art. 10.

Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale e' eletto dal Congresso e tenuto conto dei principi di partecipazione di cui all'art. 2.
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza politica del Movimento e ne dirige l'organizzazione.
Puo' deferire per motivi disciplinari ogni associato al Movimento, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.
Il Presidente nazionale puo' deliberare, previo parere dell'Esecutivo nazionale e sentito il Presidente regionale, lo scioglimento del Coordinamento provinciale e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati.
Il Presidente nazionale, puo' deliberare previo parere dell'Esecutivo nazionale, lo scioglimento del Coordinamento regionale e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati.
Nomina e revoca i Responsabili dei Dipartimenti e dei Laboratori sentito l'Esecutivo nazionale.
Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a Presidente nazionale. Le modalita' di elezione del Presidente nazionale sono disciplinate dal Regolamento congressuale per quanto non disciplinato dal presente Statuto.
Il Presidente nazionale presenta, per mezzo del Segretario amministrativo o di procuratori speciali, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni e autorizza l'uso dell'emblema del Movimento.

 
Art. 11.

L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale e' composta da 450 membri eletti dal Congresso secondo quanto previsto da apposito regolamento. Il Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, puo' nominare fino a ulteriori cinquanta personalita' anche provenienti dal mondo dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca. Il regolamento deve essere sottoposto all'approvazione del Congresso stesso, e deve essere ispirato ai seguenti criteri:
assicurare che il voto sia libero, segreto ed eguale;
garantire la rappresentativita' dei territori;
nel caso di presentazione di liste alternative di concorrenti, assicurare un'adeguata rappresentanza alle liste di minoranza, mediante la distribuzione di non meno dei due terzi dei seggi con metodo proporzionale ai suffragi raccolti;
prevedere opportuni meccanismi per promuovere la parita' di accesso tra i sessi nell'organo collegiale;
stabilire tempi e modi per la raccolta e la formalizzazione delle candidature con una ragionevole soglia di accesso in misura tale da favorire la partecipazione.
L'Assemblea nazionale indirizza l'azione politica, l'organizzazione e il funzionamento del Movimento secondo le determinazioni del Congresso nazionale.
L'Assemblea nazionale approva e modifica il proprio regolamento di funzionamento.
L'Assemblea nazionale elegge al suo interno il Presidente dell'Assemblea e un eventuale ufficio di Presidenza.
Modifica lo Statuto secondo la delega e gli indirizzi del Congresso nazionale o su apposita proposta approvata dall'Esecutivo nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi e lo adegua alle norme eventualmente entrate in vigore.
Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea nazionale stessa e ne dirige i lavori. L'Assemblea nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente nazionale e convoca il Congresso nazionale per procedere alla nuova elezione del Presidente nazionale.
L'Assemblea nazionale approva il regolamento del Congresso nazionale. Possono partecipare senza diritto di voto, qualora non ne facciano parte, i deputati e i senatori, i parlamentari europei, i consiglieri e assessori regionali, i presidenti di regione, i componenti della Commissione nazionale di garanzia, il Segretario amministrativo e il Vice segretario amministrativo, i componenti dell'Assemblea generale degli italiani all'estero e, con diritto di voto, i componenti dell'Esecutivo nazionale, i componenti dell'Esecutivo nazionale di Gioventu' nazionale nel numero massimo di venti membri.
E' prevista la decadenza da componente dell'Assemblea nazionale a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate.
L'Assemblea nazionale e' convocata in via ordinaria ogni sei mesi o entro venti giorni se richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Presidente nazionale del Movimento.
L'Assemblea nazionale delibera sullo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta del Presidente nazionale.

 
Art. 12.

La Direzione nazionale

La Direzione nazionale e' l'organo esecutivo degli indirizzi dell'Assemblea nazionale in materia di attivita' politica e organizzativa.
La Direzione nazionale e' composta dal Presidente nazionale del Movimento e dai membri eletti dall'Assemblea nazionale nel numero previsto dal suo regolamento.
Ne sono inoltre membri di diritto i Presidenti dei gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, i componenti dell'Esecutivo nazionale, i componenti dell'Ufficio di Presidenza di Gioventu' nazionale nel numero massimo di cinque, il Presidente dell'Assemblea nazionale, e il coordinatore della consulta del terzo settore. Partecipano alla Direzione nazionale, qualora non ne facciano parte per altri motivi, i componenti del Coordinamento politico nazionale. Partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Vice Segretario amministrativo e il Presidente della Commissione nazionale di garanzia.
La Direzione nazionale elegge al suo interno il Coordinatore della Direzione nazionale, che provvede alla sua convocazione e al regolare svolgimento dei lavori, di intesa con il Presidente nazionale.
E' dichiarata la decadenza da Dirigente nazionale a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate.
La Direzione nazionale e' convocata in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi o se lo richiede un terzo dei suoi componenti.
Determina le linee politiche dell'attivita' dei gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento europeo, ha il compito di stilare i programmi elettorali e approvare le liste dei candidati al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato. Verifica l'elenco delle candidature alle primarie e ne ratifica gli esiti. Approva, inoltre, i programmi e le liste per l'elezione dei Presidenti di Regione e le liste dei candidati ai Consigli regionali, nonche' i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione.
La Direzione nazionale approva il rendiconto di esercizio annuale del Movimento.
Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta del Presidente nazionale.

 
Art. 13

L'Esecutivo nazionale

L'Esecutivo nazionale coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del Movimento e nel coordinamento dell'attivita' dei dipartimenti. Vi partecipano di diritto il Presidente dell'Assemblea nazionale, il Coordinatore della Direzione nazionale, i Presidenti dei Gruppi parlamentari alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo, il Presidente nazionale di Gioventu' nazionale. Possono essere invitati a partecipare i componenti del Governo nazionale e i Presidenti di Regione iscritti al Movimento. Vi partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Vice Segretario amministrativo nazionale.
Il Presidente del Movimento, oltre ai membri di diritto, puo' nominare nell'Esecutivo nazionale, fino a venticinque altri componenti e designa al suo interno il coordinatore dello stesso e un Ufficio di Presidenza del quale fanno parte, in ogni caso, i componenti di diritto.
Possono essere invitati ad intervenire ai lavori, in ragione dell'ordine del giorno, i Responsabili dei Dipartimenti.
L'Esecutivo nazionale e' convocato dal Presidente nazionale del Movimento.

 
Art. 14.

Il Coordinamento politico nazionale

Il Coordinamento politico nazionale e' composto dai membri dell'Esecutivo nazionale, dai Presidenti regionali e dai sindaci dei capoluoghi. E' facolta' del Presidente far partecipare alle riunioni i gruppi parlamentari e altri dirigenti di dipartimenti.
E' convocato dal Presidente nazionale per specifiche esigenze di coordinamento tra gli organi nazionali e territoriali del Movimento.

 
Art. 15.

I Dipartimenti

Il Presidente nazionale nomina, sentito l'Esecutivo nazionale come previsto dall'art. 10, i Responsabili dei Dipartimenti.
Sono costituiti obbligatoriamente i seguenti Dipartimenti:
Organizzazione;
Comunicazione e propaganda;
Coordinamento autonomie locali;
Coordinamento laboratori tematici;
Adesioni, congressi e primarie;
Italiani nel mondo.
E' facolta' del Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, disporre la costituzione di ulteriori Dipartimenti che si rendessero necessari all'organizzazione del Movimento.

 
Art. 16.

Durata e componenti di diritto degli Organi

Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque per tre anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli organi nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Congresso nazionale che rinnovi le cariche.
Eventuali decisioni che esulano dall'ordinarieta', sono adottate con il parere favorevole dell'Esecutivo nazionale.

 
Art. 17.

Il Presidente e il Coordinamento regionale

Il Presidente regionale e' eletto, di norma, contestualmente al Presidente nazionale e con le stesse modalita'. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento regionale.
Il Presidente regionale nomina i restanti componenti del Coordinamento regionale.
Il Coordinamento regionale e' composto da un numero di membri, non superiori a cinquanta, predeterminato dall'Esecutivo nazionale e determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali della Regione.
Fanno parte del Coordinamento regionale:
il Presidente della Regione, se iscritto al Movimento;
i consiglieri e assessori regionali, se iscritti al Movimento;
i Parlamentari nazionali ed europei iscritti nella Regione;
il Presidente regionale di Gioventu' nazionale;
i Presidenti provinciali del Movimento;
i componenti della Direzione nazionale iscritti nella Regione.
Possono essere invitati senza diritto di voto:
i componenti dell'Assemblea nazionale;
i componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali;
i Sindaci dei comuni superiori ai 15.000 abitanti;
i Presidenti dei municipi o circoscrizioni dei capoluoghi di Regione;
i Presidenti, i Capigruppo e i capi delegazione della giunta provinciale;
i Capigruppo e i capi delegazione dei comuni capoluogo di Provincia;
i Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Regione.
i Presidenti provinciali e i Dirigenti nazionali di Gioventu' nazionale iscritti nella Regione.
Il Coordinamento regionale, sentiti i Coordinamenti provinciali, propone alla Direzione nazionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nonche' i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione. Ratifica i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di Provincia.
Ratifica le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione del Consiglio provinciale.
Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a Presidente regionale con la modalita' prevista dal regolamento congressuale.
Il Coordinamento regionale puo', con maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente regionale.
Il Presidente nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente regionale e convoca entro sei mesi il Congresso regionale per l'elezione del nuovo Presidente regionale.
E' facolta' del Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, costituire nella Regione Sicilia due Coordinamenti regionali suddividendo la parte orientale da quella occidentale.
Ogni altra modifica dell'organizzazione territoriale del Movimento puo' essere adottata dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente nazionale.
Il Coordinamento regionale ha autonomia economico/finanziaria. Il Segretario amministrativo regionale ha responsabilita' amministrativa e negoziale.
Il Presidente regionale nomina e revoca il Segretario amministrativo regionale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento regionale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario amministrativo regionale.

 
Art. 18.

Il Presidente e il Coordinamento provinciale

Il Presidente provinciale e' eletto, di norma, contestualmente al Presidente nazionale e con le stesse modalita'. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento provinciale.
Il Presidente provinciale nomina i restanti componenti del Coordinamento provinciale.
Il Coordinamento provinciale e' composto, oltre al Presidente provinciale, da un numero di massimo venti componenti in relazione alla popolazione residente nel territorio di competenza secondo parametri stabiliti dall'Esecutivo nazionale.
Il Coordinamento provinciale determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali.
Sono inoltre membri di diritto del coordinamento provinciale:
il Presidente della Provincia, se iscritto al Movimento
i consiglieri e gli assessori provinciali, se iscritti al Movimento;
il Presidente provinciale di Gioventu' nazionale;
e, ove iscritti nella Provincia: il Presidente della Regione; i consiglieri e assessori regionali; i Parlamentari nazionali ed europei; i componenti dell'Assemblea nazionale, della Direzione nazionale e dell'Esecutivo nazionale.
Sono invitati senza diritto di voto:
i componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali;
i sindaci;
i Presidenti dei municipi o circoscrizioni;
i Presidenti, i capigruppo e i capi delegazione della giunta provinciale;
i capigruppo e i capi delegazione dei comuni;
i Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Provincia.
Il Coordinamento provinciale propone al Coordinamento regionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, e la lista e la candidatura a sindaco nel comune capoluogo. Il Coordinamento provinciale approva i programmi elettorali e le liste per l'elezione nei rispettivi territori di competenza proposte dai Circoli territoriali.
Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a Presidente provinciale con la modalita' prevista dal regolamento congressuale.
Il Coordinamento provinciale puo' con maggioranza assoluta sfiduciare il Presidente provinciale.
In caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente provinciale, il Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale e il Presidente regionale nomina un commissario e convoca entro sei mesi il Congresso provinciale per l'elezione del nuovo Presidente.
Il Coordinamento provinciale ha autonomia economico/finanziaria. Il Segretario amministrativo provinciale ha responsabilita' amministrativa e negoziale.
Il Presidente provinciale nomina e revoca il Segretario amministrativo provinciale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento provinciale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario amministrativo provinciale.
Adotta, su conforme parere del Coordinamento provinciale, i provvedimenti urgenti nei confronti degli organi periferici comunali e nomina i relativi commissari fino allo svolgimento delle assemblee comunali. Di cio' e' tenuto a informare il Presidente regionale.
Il Presidente provinciale, sentito il Coordinamento provinciale, propone l'assetto organizzativo del territorio di sua competenza.

 
Art. 19.

Il Presidente e il Coordinamento di citta' metropolitana

Nelle Aree metropolitane possono essere costituiti con decisione del Presidente nazionale, su proposta del Dipartimento organizzazione e sentito il Coordinamento regionale, i Coordinamenti di Citta' metropolitana a cui si applicano le norme del presente statuto e dei regolamenti dei Coordinamenti provinciali.
Nelle Aree metropolitane suddette il Coordinamento di Citta' metropolitana avra' competenza sul territorio del comune capoluogo e il Coordinamento provinciale sul territorio residuo della provincia.

 
Art. 20.

L'Assemblea, il Presidente e il Coordinamento comunale

L'assemblea degli iscritti determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica e indirizza l'attivita' amministrativa degli organi istituzionali nel territorio di competenza dei circoli territoriali.
L'Assemblea degli iscritti elegge il Presidente di circolo. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento di circolo.
Il Presidente di circolo nomina la restante parte del Coordinamento di circolo. Il Coordinamento di circolo e' composto da un numero di membri individuati da apposito regolamento che tenga conto del numero di iscritti. Ne fa parte di diritto il Presidente di circolo di Gioventu' nazionale.
Nei casi in cui il Circolo territoriale abbia competenza sull'intero territorio comunale, il Presidente di circolo assume anche il ruolo di Coordinatore comunale.
Nei casi in cui il territorio comunale sia ripartito in piu' Circoli territoriali, il Coordinatore comunale viene eletto dall'Assemblea di tutti gli iscritti del Comune.
Il Presidente di circolo puo' deferire gli iscritti alla Commissione provinciale di garanzia e chiedere al Presidente provinciale di adottare provvedimenti immediati nei loro confronti qualora ci siano casi straordinari, urgenti e motivati.
Il Coordinamento comunale propone le liste e i programmi elettorali all'Assemblea degli iscritti che li approva.


 
Art. 21.

Segretario amministrativo e Revisore dei conti

Il Segretario amministrativo cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento, e' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
Il Segretario amministrativo e' coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Segretario amministrativo, sono entrambi nominati, sentito l'Esecutivo nazionale, dal Presidente nazionale, che li indica tra persone in possesso di requisiti di onorabilita' e adeguata professionalita'.
Il Segretario e il Vice Segretario amministrativo adottano di comune accordo il Regolamento di Amministrazione del Movimento. Il Regolamento e' trasmesso al Presidente nazionale che, ove ritenga di modificarlo, lo sottopone all'Esecutivo nazionale. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, i casi, gli atti e la soglia di spesa per i quali non si richiede la firma congiunta.
In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Segretario amministrativo, il Vice Segretario amministrativo ne assume le funzioni su indicazione del Presidente nazionale. L'Esecutivo nazionale provvede alla eventuale sostituzione nella prima seduta utile. Il Presidente nazionale puo' proporre all'Esecutivo nazionale, che delibera in merito, la revoca del Segretario e/o del Vice Segretario amministrativo.
Il controllo sulla gestione amministrativa e' esercitato da un revisore dei conti interno al partito, eletto dalla Direzione nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la Relazione sulla regolarita' contabile da allegare al Rendiconto annuale. Puo' essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Segretario e il Vice Segretario amministrativo lo ritengano opportuno, o quando il Presidente nazionale del Movimento ne faccia esplicita richiesta.
Il Segretario amministrativo e il Vice Segretario amministrativo possono partecipare senza diritto di voto ai lavori degli Organi nazionali; sono incompatibili con l'assunzione di ogni altro incarico negli organi nazionali del Movimento.

 
Art. 22.

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale del Movimento viene esercitata dal Segretario amministrativo, che agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente nazionale. In particolare:
svolge l'attivita' negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento.
esegue le delibere dell'Esecutivo nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Dispone, inoltre, tutte le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, i pagamenti, l'incasso dei crediti; puo' rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge, con le modalita' del regolamento di amministrazione di cui all'art. 21.
rappresenta il Movimento ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, di fronte ai terzi ed in giudizio;
su procura del Presidente nazionale, presenta le candidature e i contrassegni elettorali, anche per mezzo di procuratori speciali;
presenta ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la richiesta, se previsto dalla normativa vigente, di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltreche', ancora, effettua la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.
Al termine di ciascun anno, il Segretario e il Vice Segretario amministrativo redigono e sottopongono alla Direzione nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordinano inoltre l'attivita' contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informano periodicamente l'Esecutivo nazionale della situazione economico finanziaria. Predispongono il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Esecutivo nazionale e dalle norme regolamentari. Gestiscono i fondi destinati alle campagne elettorali e predispongono i rendiconti richiesti dalla legge. Predispongono le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto cio' che ritengano opportuno per la corretta amministrazione del Movimento. Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario e del Vice Segretario amministrativo e alle norme presenti nel Regolamento di amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e puo' comportare, nei casi piu' gravi, il commissariamento dell'Organo.
Il Segretario amministrativo nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 28-29 del decreto legislativo n. 196/2003.
La sede legale del Movimento e' a Roma, in Via Della Scrofa, 39 - 00186, e comunque nell'ambito del territorio nazionale, e viene stabilita dal rappresentante legale.

 
Art. 23.

Societa' esterna di revisione contabile

La societa' esterna di revisione contabile, prevista dalla normativa vigente per esercitare il controllo e la certificazione di conformita' dei bilanci e dei rendiconti, viene scelta dall'Esecutivo nazionale.

 
Art. 24.

Patrimonio di funzionamento e bilancio

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.
Le entrate sono costituite da:
quote associative versate dagli iscritti;
quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti;
contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;
erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
ogni altra attivita' di raccolta ammessa dalla legge.
Le quote di contribuzione con cui possono essere chiamati a sostenere il movimento, in caso di particolari iniziative politiche o necessita' economiche, tutti gli eletti o nominati in incarichi politici istituzionali, sono richieste dal Presidente su proposta del Segretario amministrativo e sentito l'Esecutivo.
La misura del contributo volto a garantire l'adeguato supporto economico all'iniziativa politica del movimento che si impegnano a versare i consiglieri regionali e i parlamentari nazionali ed europei ai sensi dell'art. 3, e' determinata con delibera dell'Esecutivo nazionale a cui gli stessi demandano il compito della quantificazione secondo criteri di congruita', proporzionalita' e ragionevolezza.
Cosi' come disposto dell'art. 9 del decreto-legge n. 149/2013 il Movimento prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet dell'associazione, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla societa' di revisione. Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, e' sottoposto per la relativa approvazione, previe verifiche da parte di societa' di revisione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alla Direzione nazionale.
La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

 
Art. 25.

Autonomia patrimoniale e gestionale
delle strutture nazionali e territoriali

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.
Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.
I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Regolamento di amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.
I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo.
E' in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facolta' di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:
compravendita di beni immobili;
compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
costituzione di societa';
acquisto di partecipazioni di societa' gia' esistenti;
accensione e concessione di finanziamenti;
stipula di contratti di mutuo;
rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
apertura di conti correnti all'estero e valutari;
acquisto di valuta;
richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.
E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale o dal Presidente nazionale.
Il Regolamento di amministrazione disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali tenendo conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.
Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.


 
Art. 26.

L'azione disciplinare

Qualunque iscritto puo' promuovere un'azione disciplinare presso la Commissione di garanzia e disciplina competente o presentare un ricorso quando ritenga violata una norma del presente Statuto o dei regolamenti nazionali.
Gli associati a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale sono tenuti a ricorrere preventivamente alla Commissione di garanzia competente in caso di controversie riguardanti l'attivita' del Movimento e l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti.
I ricorsi e le istanze disciplinari devono essere presentati per iscritto. Dell'istanza disciplinare viene data notizia ufficiale all'interessato, che entro ulteriori dieci giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dalla Commissione di garanzia e disciplina competente.
Ogni grado di giudizio non puo' durare piu' di cinquanta giorni. Salvo rinvii motivati o sospensioni di rito.
Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione disciplinare, i Presidenti dei rispettivi livelli territoriali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari, previa approvazione dei rispettivi coordinamenti.
Il Regolamento di garanzia approvato dalla Direzione nazionale disciplina le modalita' di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli associati del Movimento.

 
Art. 27.

Gli organi disciplinari

Sono Organi disciplinari di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale:
la Commissione nazionale di garanzia e disciplina;
le Commissioni regionali di garanzia e disciplina;
le Commissioni provinciali di garanzia e disciplina.

 
Art. 28.

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina

La Commissione nazionale di garanzia e disciplina e' eletta dal Congresso nazionale e composta da sei membri, che scelgono al loro interno il Presidente. La Commissione e' integrata da due membri supplenti anch'essi eletti dal Congresso. Ove nel corso del mandato venissero a mancare uno o piu' membri anche supplenti, questi saranno sostituiti con delibera della Direzione nazionale e resteranno in carica fino al termine naturale dell'Organo.
La Commissione nazionale di garanzia e disciplina si articola in due collegi di tre componenti: il Collegio di garanzia e il Collegio di disciplina. Il Presidente della Commissione nazionale di garanzia e disciplina presiede il Collegio di cui e' componente. L'altro Collegio elegge nel suo seno, in occasione della prima seduta, il componente deputato a convocare e presiedere le sedute.
Il Collegio di disciplina e' competente in prima istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti della Direzione nazionale, del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, e svolge funzioni di giudizio di appello avverso le decisioni delle Commissioni regionali di garanzia. Avverso le decisioni assunte in prima istanza dal Collegio di disciplina e' possibile ricorrere in appello; il giudizio di appello viene esercitato dal Collegio di garanzia integrato, per l'occasione, dai due membri supplenti.
Il Collegio di garanzia e' competente riguardo l'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruita' allo Statuto delle deliberazioni degli organi del Movimento, se interpellato dal Presidente nazionale, regionale, provinciale.
La Commissione nazionale di garanzia e disciplina, nel caso in cui un iscritto al Movimento sia imputato in un processo penale, esprime in seduta plenaria, su richiesta dell'Esecutivo nazionale, un parere di compatibilita' dell'iscritto con le finalita' del Movimento.
E' diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa.
La Commissione nazionale di garanzia e disciplina, all'uopo interpellata, accerta in seduta plenaria le ipotesi di incandidabilita' cosi' come previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

 
Art. 29.

La Commissione regionale di garanzia e disciplina

La Commissione regionale di garanzia e disciplina e' eletta dall'Assemblea regionale ed e' composta da cinque membri, che scelgono al loro interno il Presidente.
In prima istanza e' competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti degli organi regionali del Movimento e per gli eletti nelle istituzioni di livello regionale.
Avverso le decisioni della Commissione regionale di garanzia e disciplina e' possibile ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia e disciplina.

 
Art. 30.

La Commissione provinciale di garanzia e disciplina

La Commissione provinciale di garanzia e disciplina e' eletta dall'Assemblea provinciale ed e' composta da cinque membri, che scelgono al loro interno il Presidente.
In prima istanza e' competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, dei componenti degli organi provinciali del Movimento e degli eletti nelle istituzioni fino al livello provinciale.
Avverso le decisioni della Commissione provinciale di garanzia e disciplina e' possibile ricorrere alla Commissione regionale di garanzia e disciplina.
Nelle Citta' metropolitane costituite ai sensi dell'art. 19 le funzioni della Commissione provinciale di garanzia e disciplina sono esercitate per analogia dalla Commissione cittadina metropolitana di garanzia e disciplina.

 
Art. 31.

Le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione fino ad un massimo di un anno;
c) espulsione.
Sanzioni accessorie sono:
le sospensione a tempo determinato dal diritto di elettorato negli organi del Movimento;
l'incandidabilita' nelle competizioni elettorali nelle liste del Movimento per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.


 
Art. 32.

Incandidabilita'

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante.
La Commissione nazionale di garanzia, adeguandosi ad eventuali indicazioni dell'Assemblea nazionale, stabilisce le modalita' e i limiti di applicazione di tale fattispecie.
Non possono inoltre essere candidati coloro che non assumono gli impegni previsti dal codice etico del Movimento e coloro che sono destinatari di una sanzione disciplinare che ne preclude la candidatura.

 
Art. 33.

Incompatibilita'

Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Movimento e incarichi istituzionali i membri dei Comitati di garanzia a ogni livello. La carica di Presidente di gruppo al Parlamento europeo, Camera e Senato e' incompatibile con altri incarichi interni al movimento. I Presidenti di questi gruppi partecipano di diritto ai lavori dell'Esecutivo nazionale.
Presidenti di Regione, assessori e presidenti dei gruppi regionali sono incompatibili con gli incarichi di Presidenti regionali, provinciali e di grandi citta' del Movimento.
I Presidenti di Provincia sono incompatibili con l'incarico di Presidente regionale, provinciale o di Grande citta' del Movimento.
Sindaci dei comuni capoluogo sono incompatibili con l'incarico di Presidente regionale, provinciale o di Grande citta' del Movimento. Sono incompatibili tutti i sindaci con l'incarico di presidente di circolo.
I membri dell'Esecutivo nazionale sono incompatibili con la carica di Presidente regionale o provinciale.
La carica di Presidente nazionale del Movimento e' incompatibile con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle citta' capoluogo di Provincia.
La carica di Presidente dell'Assemblea nazionale e' incompatibile con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle citta' capoluogo di Provincia. La carica di Coordinatore della Direzione nazionale e' incompatibile con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle citta' capoluogo di Provincia.


 
Art. 34.

Finalita'

Gioventu' Nazionale e' il movimento giovanile di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, persegue i medesimi scopi, e' unico e autodetermina democraticamente le proprie cariche e responsabilita' ad ogni livello.

 
Art. 35.

Statuto di Gioventu' Nazionale

Lo Statuto di Gioventu' Nazionale ed ogni sua modifica e' sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale.

 
Art. 36.

Partecipazione

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture negli altri Paesi,anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni non a scopo di lucro.
Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con il Dipartimento italiani nel mondo di concerto con la Direzione nazionale.
Le forme e le modalita' di organizzazione sono stabilite dalloStatutodi Fratelli d'Italia nel mondo che sara' approvato e modificato dall'Assemblea nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Gli italiani che, condividendo le finalita' espresse nell'art. 1, risultino iscritti nelle liste elettorali nazionali e all'AIRE, possono iscriversi a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale nel Paese nel quale risiedono.

 
Art. 37.

Circoli nazionali

In ogni Paese estero potra' essere creato un Circolo nazionale, con almeno venti iscritti. Il Circolo nazionale provvedera' ad eleggere il suo Presidente ed il suo direttivo composto da almeno cinque membri.

 
Art. 38.

Autonomia dei circoli nazionali

Ad ogni circolo nazionale e' lasciata liberta' ed autonomia di organizzazione in materia di finanziamento, di politica e di programma purche' non in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto.

 
Art. 39.

Organizzazione italiani all'estero

L'Organizzazione degli italiani all'estero sara' strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali, ovvero: Ripartizione Europa, Confederazione Russa e Turchia; Ripartizione America Meridionale; Ripartizione America Settentrionale e Centrale; Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.
E' costituita l'Assemblea generale degli italiani all'estero.
Si riunisce almeno una volta l'anno con il compito di coadiuvaretutte le tematiche che riguardano la politica estera ed i connazionali con il dipartimento degli Italiani nel mondo. I loro membri, delegati - coordinatori di area o presidenti di circolo, rappresentanti eletti al CGIE o nei Comites in forza a Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale o Associazioni a loro legate, partecipano di diritto all'Assemblea nazionale e possono votare ai fini delle linee programmatiche ed elettive del partito.


 
NORME TRANSITORIE

1) Fino allo svolgimento dei Congressi provinciali e regionali, i relativi coordinamenti sono retti da un portavoce nominato dal Presidente nazionale, che esercita i poteri attribuiti dallo Statuto ai Presidenti provinciali e regionali, fino a quando sussiste il rapporto fiduciario con il Presidente. Il Portavoce nomina, nel numero pari alla meta' di quanto previsto dai rispettivi articoli, i componenti elettivi e fiduciari del Coordinamento provinciale o regionale. I portavoce provinciali e regionali sottopongono la nomina del Coordinamento al Dipartimento organizzazione.
2) Nelle more dell'elezione delle Commissioni provinciali e regionali di garanzia e disciplina, le Commissioni regionali di garanzia e disciplina sono nominate dalla Commissione nazionale di garanzia e disciplina. Le CRGD assorbono, in tale periodo transitorio, le competenze delle CPGD.
3) Il presente testo, approvato nella seduta dell'Assemblea nazionale del 13 gennaio 2018, entra in vigore a decorrere dal 5 febbraio 2018.