| Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 8 novembre 2019, n. 136 |  
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato  e  di cooperazione tra l'Unione europea e  i  suoi  Stati  membri,  da  una parte, e la Repubblica  del  Kazakhstan,  dall'altra,  con  allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre  2015,  e  Protocollo  sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione  tra  l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una  parte,  e  la  Repubblica  del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21  dicembre 2015,  e  Protocollo  sull'assistenza  amministrativa  reciproca  nel settore doganale.     |  
|   |                                 Art. 2 
                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  281  dell'Accordo stesso.     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1.  All'onere  derivante  dall'articolo  7,  paragrafi  3  e  4,  e dall'articolo  11  del  Protocollo  allegato   all'Accordo   di   cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 15.280 annui  a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione  « Fondi  da ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della cooperazione internazionale.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 4 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 8 novembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Di  Maio,  Ministro  degli   affari                                  esteri   e    della    cooperazione                                  internazionale   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Avvertenza: 
               Si omette la pubblicazione dell'Accordo  rafforzato  di          partenariato e di cooperazione tra  l'Unione  europea  e  i          suoi Stati membri,  da  una  parte,  e  la  Repubblica  del          Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21          dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza  amministrativa          reciproca nel settore doganale, in quanto  gia'  pubblicati          in lingua italiana  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione          europea L 29 del 4 febbraio 2016.   |  
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