Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 novembre 2019 |
Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.a. il questionario unico FC50U per i comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009; Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che modifica l'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e individua a regime le funzioni fondamentali dei comuni in conformita' all'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, prevedendo, al comma 3, che la stessa dovra' tener conto delle specificita' legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata; Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, affidando alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (gia' Societa' per gli studi di settore S.p.a.), il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalita' ed i criteri ivi indicati; Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che dispone che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard; Visto, altresi', l'art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, il quale prevede che, ai fini di cui alle lettere a) e b), la suddetta SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni e dalle province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente; Vista la lettera e) del medesimo art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificata dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificato dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 3; Visto altresi', il medesimo art. 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo il quale, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla conferenza, lo schema e' comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; Visto l'art. 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che i questionari di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a., disponendo, altresi', che con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui i questionari sono disponibili, dalla cui pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c); Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, sostitutivo dell'accordo del 4 aprile 2013, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2016, integrativo dell'accordo del 16 dicembre 2014, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali del 23 novembre 2017, sostitutivo dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, cosi' come modificato dall'accordo del 27 settembre 2016, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 18 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2019, n. 133, recante l'aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2019 relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilita' e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido; Visto l'art. 7, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 25 agosto 2017, n. 35, S.O n. 29) che dispone l'applicazione, in ambito regionale, delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; Visto in particolare il novellato comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede che per «Per le finalita' di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 1, comma 513 della legge 11 dicembre 2017, n. 232, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre, n. 216»; Visto la nota della Regione Siciliana n. 19925 del 15 febbraio 2018 con la quale viene dato mandato alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. di avviare, a partire dal 15 marzo 2018, la somministrazione agli enti locali siciliani del questionario dalla stessa elaborato in collaborazione con IFEL; Ritenuto di dover avviare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 216 del 2010, il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard; Considerato che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, un questionario unico da somministrare ai comuni, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane delle regioni a statuto ordinario e ai comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard delle relative funzioni fondamentali come individuate dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Decreta:
Art. 1
1. E' reso disponibile sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a., con accesso dall'indirizzo http://www.opencivitas.it, il nuovo questionario di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominato FC50U - Questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana. 2. Il questionario di cui al comma 1 e' restituito alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a., da parte dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunita' montane delle regioni a statuto ordinario e da parte dei comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana, interamente compilato con i dati richiesti. 3. La restituzione del questionario dovra' avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalita' che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014, come integrata a seguito dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2019
Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta |
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