Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2019 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del triennio 2019-2021.


In data 19 novembre 2019 alle ore 16,00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN:
nella persona del Presidente - cons. Antonio Naddeo firmato.
le confederazioni sindacali:
CGIL non firma
CISL non firma
UIL firmato
CISAL firmato
CONFSAL firmato
USB firmato
COSMED firmato
CIDA firmato
CONFEDIR firmato
CODIRP firmato
CGS firmato
CSE firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021.
 
Allegato
CCNQ DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI
SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE AREE DI
CONTRATTAZIONE DEL TRIENNIO 2019-2021.

Art. 1.

1. Le lettere c) ed f) dell'art. 2, comma 1 del CCNQ 4 dicembre 2017 sono abrogate.
2. Il comma 1 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente:
«1. I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati - arrotondato all'unita' superiore - e comunque in misura non inferiore a uno. L'arco temporale minimo di frazionamento e' pari a tre mesi.».
3. Il comma 7 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente
«7. Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non e' consentito usufruire dei permessi per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato), fatta salvo quanto previsto ai successivi commi 7-bis e 7-ter. Resta ferma la possibilita', in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell'arco dello stesso mese.
4. All'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Nelle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 7-ter, al dirigente sindacale in distacco part-time, con percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, e' consentito fruire dei permessi per l'espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente.
7-ter. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al dirigente sindacale in distacco part-time e' consentito fruire dei permessi per l'espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall'amministrazione».
5. Il comma 8 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente:
«8. I distacchi con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione tale facolta' e' possibile esclusivamente cumulando un distacco al 50% con un'aspettativa sindacale non retribuita al 50%.».
6. Il comma 3 dell'art. 9 del CCNQ 4 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente:
«3. All'interno di ciascun comparto, ogni contingente e' attribuito:
a. per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;
b. per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni. Ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo n. 165/2001 uno dei distacchi disponibili per le confederazioni e' utilizzabile, anche con forme di rappresentanza in comune, dalle associazioni sindacali che tutelano le minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia.»
7. All'art. 9 del CCNQ 4 dicembre 2017, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma 3.bis:
«3.bis Per le aree della dirigenza il contingente e' attribuito:
a. 1 distacco per ciascuna delle confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine il contingente assegnato a ciascuna area viene proporzionalmente ridotto;
b. il contingente di ciascuna area risultante dopo l'applicazione del precedente alinea e' ripartito:
i. per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;
ii. per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni.».
8. Il comma 4 dell'art. 9 del CCNQ 4 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente:
«4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 3 - viene effettuata in relazione al grado di rappresentativita' accertata dall'ARAN, nonche' tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree. Questi ultimi due elementi vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di province e di regioni in cui sono state rilevate deleghe sindacali della singola organizzazione sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni dell'ambito considerato dove risultano rilasciate deleghe sindacali.».
9. L'art. 12, comma 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 e' aggiunto il seguente alinea:
«- che 1.572 ore di permesso equivalgono ad 1 distacco.».
10. L'art. 12, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente:
«6. L'ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - la quantita' di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, specificando il numero di distacchi cumulati e le ore residue che confluiranno nel monte ore di cui all'art. 16, comma 6.».
11. L'art. 14, comma 2, del CCNQ 4 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contingente di ciascun comparto o area e' ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alla loro rappresentativita' e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative. Questi ultimi due elementi vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di province e di regioni in cui sono state rilevate deleghe sindacali della singola organizzazione sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni dell'ambito considerato dove risultano rilasciate deleghe sindacali.».
12. All'art. 16, comma 5 del CCNQ 4 dicembre 2017 le parole «aspettative sindacali non retribuite» sono sostituite dalle parole «aspettative e i permessi sindacali non retribuiti».
13. All'art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 sono soppresse le parole «ivi incluse quelle che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali».

Art. 2.

1. Il Titolo III del CCNQ del 4 dicembre 2017, nonche' le tavole ad esso allegate, e' sostituito dal seguente:

«TITOLO III
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2019-2021.

Art. 27.

Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a n. 1.137 unita'.
2. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 e' ripartito nell'ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3 e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.
4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
5. I distacchi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b, sono assegnati come segue:
a) comparto funzioni centrali: ASGB;
b) comparto istruzione e ricerca: Sindikat Slovenske Sole;
c) comparto sanita': SAVT;
d) comparto funzioni locali: ALPIS F.V.G.

Art. 28.

Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento
del mandato nei comparti di contrattazione

1. Nei comparti sanita' e funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e' pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. Nei comparti funzioni centrali, istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e' pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.
3. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, puo' fruire dei permessi di cui al comma 2, lettera a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 2.
4. I permessi di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2 lettera b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31, comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalita' indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).
5. Nel comparto sanita', i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.
5-bis. Nel comparto funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nelle seguenti misure massime:
38% nelle amministrazioni con piu' di 50 dipendenti;
57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.
6. Nei comparti funzioni centrali, istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.
7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 6 e' pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 29
Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi
statutari nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nei comparti e' ripartito tra queste ultime come da tavola n. 8.
2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa continua ad essere pari a n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.
3. I contingenti di cui alla tavola 9 sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.
4. In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al comparto istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 30.
Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e
di alta formazione - Personale comparto

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilita' sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. A tal fine:
a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2019, al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione);
b) le variazioni dei distacchi previsti dalla Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto a quelli previsti dal Titolo III del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Per i soli docenti, qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attivita' didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2019, senza interruzione dell'anzianita' di servizio.
2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all'art. 28, comma 2, lettera b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l'ARAN comunica tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinche' il medesimo ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

Art. 31.

Norme finali - Comparti di contrattazione

1. Il presente Titolo III conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.
2. Le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 ed avranno validita' sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.
3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) ed avra' validita' sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, e' definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali e' determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni e' considerata mese intero.
6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2016-2018, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non piu' rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni e' considerata mese intero.
7. Qualora a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentativita' relativo al solo triennio 2019-2021 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 1 a 14 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - procedure).
8. Laddove, a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentativita' relativo al solo triennio 2019-2021, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentativita' oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalita' previste dall'art. 23 (Modalita' di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalita' di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avra' una durata pari ad un anno.

TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3.

1. Il Titolo IV del CCNQ del 4 dicembre 2017, nonche' le tavole ad esso allegate, e' sostituito dal seguente:

«TITOLO IV
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2019-2021.

Art. 32.

Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 86 unita'.
2. Il contingente complessivo di 86 distacchi viene cosi' distribuito:
a) una quota da attribuire, ai sensi dell'art. 9, comma 3.bis, lettera a), alle confederazioni rappresentative nelle aree, come risulta dalla tavola n. 16;
b) una quota ripartita tra le Aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure).
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 lettera b) e' ripartito nell'ambito di ciascuna Area tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3-bis, lettera b) e 4 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi). I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.
4. In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all'Area istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 33.

Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento
del mandato nelle aree dirigenziali

1. Nelle aree sanita' e funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e' pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
2. Nelle aree funzioni centrali, istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e' pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
3. I permessi di cui al comma 1, lettera a) ed al comma 2, lettera a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), verra' eletta.
4. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, lettera b) e' attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37 comma 4 (Norme finali aree dirigenziali). A parziale modifica delle modalita' indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sara' attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalita' previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).
5. Nelle aree sanita' e funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 45% della quota a disposizione.
6. Nelle Aree funzioni centrali, istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.
7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 6 e' pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'Area istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 34.
Ripartizione dei permessi per le riunioni degli organismi direttivi
statutari nelle aree dirigenziali

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nelle aree e' ripartito tra queste ultime come da tavola n. 23. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione.
2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa continua ad essere pari a n. 19.856 ore.
3. Il contingente dei permessi di cui al comma 2 e' suddiviso tra le aree come da tavola n. 24.
4. I contingenti di cui alla tavola 24 sono ripartiti tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.
5. I permessi indicati nella tavola 28, relativa all'Area istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 35.
Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e
di alta formazione - Aree dirigenziali

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilita' sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. A tal fine:
a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2019, al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacale o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);
b) le variazioni dei distacchi previsti dall'Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto a quelli previsti dal Titolo IV del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali. Qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attivita' didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2019, senza interruzione dell'anzianita' di servizio.
2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le istituzioni scolastiche ed educative, l'Aran comunichera' tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinche' il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

Art. 36.

Norme transitorie - Aree dirigenziali

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) e' sospesa fino alla data di elezione delle RSU.

Art. 37.

Norme finali - aree dirigenziali

1. Il presente Titolo IV e' valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative.
2. Le tavole dalla n. 15 alla n. 29 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 ed avranno validita' sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.
3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 35 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - aree dirigenziali) ed avra' validita' sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, e' definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali e' determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni e' considerata mese intero.
6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalita' si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2016-2018, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non piu' rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni e' considerata mese intero.
7. Qualora a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentativita' relativo al solo triennio 2019-2021 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 15 a 29 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).
8. Laddove, a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentativita' relativo al solo triennio 2019-2021, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentativita' oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalita' previste dall'art. 23 (Modalita' di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalita' di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avra' una durata pari ad un anno.
9. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l'attuazione di un livello di flessibilita' comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall'art. 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), e' elevata fino al massimo del 50% con arrotondamento all'unita' superiore.

TAVOLE - AREE DELLA DIRIGENZA

Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 4.

1. L'art. 39 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente:

«Art. 39

Disposizioni finali

1. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal presente contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 16 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.
2. Qualora, a seguito di riorganizzazioni strutturali, si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 dai comparti di contrattazione collettiva e/o dalle relative aree dirigenziali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non puo' superare il limite previsto dal presente contratto. Al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni viene garantito l'esercizio delle liberta' sindacali.
3. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali resta fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, CCNQ 7 agosto 1998.».

Art. 5.

1. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto si confermano i contenuti del CCNQ 4 dicembre 2017.