| Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 novembre 2019 |  
| Esclusione  del  medicinale  ataluren  (Translarna)  dall'elenco  dei medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  per  il trattamento della distrofia muscolare  di  Duchenne  causata  da  una mutazione nonsenso del gene per la distrofina  in  pazienti  di  eta' pari o superiore a 5 anni. (Determina n. 128944/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                     dell'area pre-autorizzazione 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);   Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;   Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,  con cui   la   dott.ssa    Sandra    Petraglia,    dirigente    dell'Area pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;   Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS) dell'AIFA;   Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare, l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;   Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;   Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;   Vista la determina AIFA n. 1430 del  2  dicembre  2014,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  292  del  17  dicembre  2014,  relativa all'inserimento del medicinale  ataluren  (Translarna)  nel  suddetto elenco per il  trattamento  della  distrofia  muscolare  di  Duchenne causata da una mutazione nonsenso  del  gene  per  la  distrofina  in pazienti di eta' pari o superiore a cinque anni;   Vista la determina AIFA n. 1675 del 21  dicembre  2015,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, concernente  la proroga dell'inserimento del medicinale «Ataluren»  (Translarna)  nel suddetto elenco, per la medesima  indicazione  fino  ad  approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio;   Vista la determina AIFA n. 107  del  20  gennaio  2017,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio  2017,  relativa  alla definizione del regime di rimborsabilita' e  prezzo  di  vendita  del medicinale per  uso  umano  «Translarna»  per  il  trattamento  della distrofia muscolare di Duchenne conseguente a una mutazione  nonsense nel gene della distrofina nei pazienti di eta' pari ad  almeno cinque anni;   Considerato  che  l'indicazione  terapeutica  per   la   quale   il medicinale ataluren  (Translarna)  e'  stato  inserito  nel  suddetto elenco e' la medesima di quella prevista nella  richiamata  determina AIFA n. 107 del 20 gennaio 2017;   Ritenuto, pertanto, di  provvedere  all'esclusione  del  medicinale «Ataluren» (Translarna) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   Il medicinale ATALUREN  (Translarna)  e'  escluso  dall'elenco  dei medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648  per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne causata  da  una mutazione nonsenso del gene per la distrofina  in  pazienti  di  eta' pari o superiore a cinque anni.     |  
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   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 18 novembre 2019 
                                               Il dirigente: Petraglia     |  
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