Estratto determina AAM/AIC n. 205/2019 del 6 novembre 2019 
     Procedura europea: DE/H/5334/001/DC.     Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DORSIFLEX nella forma e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di seguito indicate.     Titolare    A.I.C.:     societa'     Drossapharm     Arzneimittel Handelsgesellschaft mbH  con  sede  legale  e  domicilio  fiscale  in Wallbrunnstrasse 24 - 79539 Lörrach - Germania.     Confezioni:       «70   mg   cerotto   medicato»    2    cerotti    in    bustina Pap/Pe/Al/Copolimeri - A.I.C. n. 046957015 (in base  10)  1DT0GR  (in base 32);       «70   mg   cerotto   medicato»    5    cerotti    in    bustina Pap/Pe/Al/Copolimeri - A.I.C. n. 046957027 (in base  10)  1DT0H3  (in base 32);       «70   mg   cerotto   medicato»    7    cerotti    in    bustina Pap/Pe/Al/Copolimeri - A.I.C. n. 046957039 (in base  10)  1DT0HH  (in base 32).     Validita' prodotto integro: trenta mesi.     Forma farmaceutica: cerotto medicato.     Condizioni  particolari  di  conservazione:  Non   conservare   a temperatura superiore ai 30°C.     Composizione:       principio attivo: ciascun cerotto medicato contiene  70  mg  di etofenamato;     eccipienti:       strato adesivo:         Policondensato di polisilicato di alfa-idro-omega-idrossipoli (dimetilsilossano) trimetilsililato  con  dimeticone,  Macrogol  400, Olio di oliva, raffinato;       supporto:         tessuto in poliestere bi-elastico;       pellicola protettiva:         pellicola in poliestere rivestita con fluoropolimero.     Responsabile del rilascio lotti:       Vektor  Pharma  TF  GmbH,  Hauptstrasse  13   and   17,   88524 Uttenweiler, Germania. 
                       Indicazioni terapeutiche 
     Trattamento sintomatico di  breve  durata  degli  stati  dolorosi locali associati a trauma distorsivo acuto senza complicazioni  della caviglia negli adulti. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       classe di rimborsabilita': classe C-bis. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:       OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco  o di automedicazione. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |