| Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  
| DECRETO 14 novembre 2019 |  
| Istituzione   del   Sistema   nazionale   di   certificazione   della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE               E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
                            di concerto con 
                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                                   e 
                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                        ALIMENTARI E FORESTALI 
   Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181, recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10 luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli uffici di diretta collaborazione»;   Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio del 13 ottobre 1998  relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;   Vista  la  direttiva  2003/17/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 3 marzo  2003,  che  modifica  la  direttiva  98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;   Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante  attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;   Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;   Vista  la  direttiva  2009/30/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e  gasolio  nonche'  l'introduzione  di  un   meccanismo   inteso   a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica la  direttiva  1999/32/CE  del  Consiglio  per  quanto  concerne   le specifiche relative al combustibile  utilizzato  dalle  navi  adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;   Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante «Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva abrogazione  delle  direttive   2001/77/CE   e   2003/30/CE»   e   in particolare:   a)  l'art.  24,   recante   la   disciplina   dei   meccanismi   di incentivazione della produzione  di  energia  elettrica  da  impianti alimentati da fonti rinnovabili  entrati  in  esercizio  dopo  il  31 dicembre 2012;   b) l'art. 33, recante disposizioni in materia di biocarburanti;   c) l'art. 38 che disciplina  i  criteri  di  sostenibilita'  per  i biocarburanti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di  energia elettrica, termica o per il raffrescamento ai  fini  dell'ottenimento degli incentivi;   d) l'art. 39 recante disposizioni inerenti la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' dei biocarburanti;   Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE,  che  modifica  la  direttiva 98/70/CE, per quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a  benzina, combustibile  diesel  e  gasolio,  nonche'   l'introduzione   di   un meccanismo inteso a controllare e  ridurre  le  emissioni  di  gas  a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per  quanto  concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi  adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;   Visto in particolare l'art. 2, comma 6 del decreto  legislativo  31 marzo  2011,  n.  55,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del  Ministro dello sviluppo economico e  del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali siano stabilite:   a)  le  modalita'  di  funzionamento  del  Sistema   nazionale   di certificazione  della  sostenibilita'  dei   biocarburanti   previsto all'art. 7-quater, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n. 66, nonche' le relative procedure di adesione;   b) le procedure per la verifica degli obblighi di  informazione  di cui all'art. 7-quater, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;   c)  le  disposizioni  che  gli  operatori  ed  i  fornitori  devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa  di  cui al comma 4 del citato art. 7-quater;   Visto il decreto ministeriale 23  gennaio  2012,  recante  «Sistema nazionale di certificazione  per  biocarburanti  e  bioliquidi»,  che stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6  del  decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55;   Vista la direttiva (UE)  2015/652  del  Consiglio  europeo  del  20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo  e  gli  obblighi  di comunicazione  ai  sensi  della  direttiva  98/70/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della  benzina  e  del combustibile diesel;   Vista la direttiva (UE) 2015/1513  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la  direttiva  98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e  la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;   Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2017,  n.  51,  recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi  di calcolo e gli obblighi di  comunicazione  ai  sensi  della  direttiva 98/70/CE relativa alla qualita'  della  benzina  e  del  combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513  che  modifica  la  direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla   promozione   dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;   Visto il decreto ministeriale 2  marzo  2018,  recante  «Promozione dell'uso del biometano  e  degli  altri  biocarburanti  avanzati  nel settore dei trasporti»;   Considerata l'esigenza di modificare  il  decreto  ministeriale  23 gennaio 2012 al fine di adeguarne i contenuti alle  disposizioni  del decreto legislativo 21 marzo 2017, n.  51,  sia  con  riferimento  ai biocarburanti che ai bioliquidi;   Vista la  Convenzione  dell'Aja  del  5  ottobre  1961  riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio 2001- supplemento ordinario  n.  30,  recante  «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;   Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;   Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga alcune direttive;   Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;   Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;   Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01  del 19 giugno  2010,  sui  sistemi  volontari  e  i  valori  standard  da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti;   Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2010/C  160/02 sull'attuazione  pratica  del  regime  UE  di  sostenibilita'  per  i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;   Vista la decisione della Commissione europea  2010/335/CE  relativa alle linee direttrici per il calcolo  degli  stock  di  carbonio  nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;   Vista la decisione della Commissione  europea  C(2011)  36  del  12 gennaio  2011  relativa  ad   alcuni   tipi   di   informazioni   sui biocarburanti e i  bioliquidi  che  gli  operatori  economici  devono presentare agli Stati membri;   Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme in materia ambientale»;   Visto  il  decreto  ministeriale  del  22  dicembre  2009   recante «Prescrizioni  relative  all'organizzazione   ed   al   funzionamento dell'unico  organismo  nazionale  italiano  autorizzato  a   svolgere attivita' di accreditamento in conformita'  al  regolamento  (CE)  n. 765/2008»;   Visto  il  decreto  direttoriale  del  Ministero   dello   sviluppo economico 21 dicembre 2012 recante «Costituzione del comitato tecnico consultivo dei biocarburanti»;   Visto  il  decreto  ministeriale  del  10  ottobre  2014,   recante «Aggiornamento  condizioni,  criteri  e   modalita'   di   attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti»;   Visto il decreto interministeriale n. 5046  del  26  febbraio  2016 recante  «Criteri  e  norme  tecniche  generali  per  la   disciplina regionale   dell'utilizzazione   agronomica   degli   effluenti    di allevamento e delle acque reflue di  cui  all'art.  113  del  decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  nonche'  per  la  produzione  e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui  all'art.  52,  comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge  7 agosto 2012, n. 134»;   Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012  recante  «Valutazione della conformita': requisiti per organismi che certificano  prodotti, processi e servizi»;   Vista la norma tecnica UNI/TS  11429:2011  recante  «Qualificazione degli  operatori   economici   della   filiera   di   produzione   di biocarburanti e bioliquidi»;   Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante  «Linee  guida  per  la qualificazione  degli  operatori  economici  (organizzazioni)   della filiera di produzione del biometano ai fini  della  tracciabilita'  e del bilancio di massa»;   Vista la norma  tecnica  ISO/IEC  17011:2017  recante  «Valutazione della conformita' - Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformita'»;   Visto  il  regolamento  tecnico   (di   seguito   RT-31)   adottato dall'Organismo  nazionale  di  accreditamento,  che   stabilisce   la qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la  metodologia basata sulla  valutazione  del  rischio  per  stabilire  il  campione minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                         Finalita' del decreto 
   1. Al fine di  accertare  la  sostenibilita'  dei  biocarburanti  e bioliquidi, il presente decreto stabilisce:   a)  le  modalita'  di  funzionamento  del  Sistema   nazionale   di certificazione  della  sostenibilita'   dei   biocarburanti   e   dei bioliquidi nonche' le procedure di adesione allo stesso;   b) le procedure  per  la  verifica  degli  obblighi  relativi  alle informazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera l);   c) le disposizioni che  gli  operatori  economici  ed  i  fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio  di  massa di cui all'art. 12.     |  
|   |                                                               Allegato 
                  SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                               Allegato 2   Modalita' di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi  di certificazione   per   le    varie    fasi    di    produzione    dei                      biocarburanti/bioliquidi 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                               Allegato 3   Metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di  bioliquidi  e               di biocarburanti, diversi dal biometano 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                               Allegato 4   Dichiarazione   degli   organismi   di   certificazione   ai    sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto  italiano  che  istituisce  il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art.  2  del  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  ad esclusione di quella di  cui  alla  lettera  i-septies),  nonche'  le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3  marzo  2011, n. 28.   2. Ai soli fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:   a) «Autorita' nazionali competenti»: il Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  il  Ministero  dello  sviluppo economico;   b)  «Comitato  tecnico  consultivo   biocarburanti»   (di   seguito «Comitato»): organo costituito con decreto direttoriale n. 25150  del 21 dicembre 2012, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  33,  comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;   c) «Organismo nazionale di accreditamento»:  l'organismo  nazionale di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello  sviluppo economico del 22 dicembre 2009;   d)  «Organismi  di  accreditamento»:   l'Organismo   nazionale   di accreditamento e gli analoghi  organismi  costituiti  in  ordinamenti diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di  mutuo riconoscimento EA/IAF MLA e che siano  inseriti  nell'elenco  di  cui all'art. 5, comma 1;   e) «Organismo di certificazione»: un organismo  accreditato  da  un organismo di accreditamento che svolge attivita' di valutazione della conformita' di un operatore economico di cui al comma 3 del  presente articolo,  anche  attraverso  tarature,   prove,   certificazioni   e ispezioni;   f) «Operatore economico»: ciascuno dei soggetti di cui al  comma  3 del presente articolo;   g)   «Certificato   di   conformita'   dell'azienda»:   certificato rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore  economico, che  abilita  lo  stesso   al   rilascio   della   dichiarazione   di sostenibilita' ovvero del certificato di sostenibilita';   h) «Catena di consegna» (anche «catena di  custodia»):  metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni  contenute  nelle dichiarazioni di cui alla lettera i) relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le  asserzioni  riguardanti  i  prodotti  finali contenute nel certificato di  cui  alla  lettera  m),  anche  tramite l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12;   i) «Dichiarazione  di  sostenibilita'»:  dichiarazione  redatta  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000, n. 445, da ogni operatore economico cedente  il  prodotto  in  uscita dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di  una stessa  catena  di  consegna  del  biocarburante  e   bioliquido,   e rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta;   l) «Informazioni sociali e ambientali»: informazioni relative  alla materia  prima  utilizzata  per  la  produzione  di  biocarburanti  o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per  la tutela  del  suolo,  delle  risorse  idriche  e  dell'aria,  per   il ripristino dei terreni degradati e per evitare il  consumo  eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonche'  per  la  tutela del lavoro nel Paese in cui e' stata prodotta la materia prima;   m) «Certificato di sostenibilita'»: dichiarazione redatta ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3,  lettere  c)  e  d)  del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a  garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;   n)  «Partita»:  quantita'  di   prodotto   avente   caratteristiche chimico-fisiche omogenee;   o) «Biocarburanti avanzati»: biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime di cui alla parte A dell'allegato 1, parte  2-bis,  del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione dei  carburanti rinnovabili avanzati;   p) «Carburanti rinnovabili avanzati»: carburanti rinnovabili di cui alla parte A, lettere t), u) e v) dell'allegato 1, parte  2-bis,  del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;   q) «Biogas»: il gas  prodotto  dalle  biomasse  tramite  digestione anaerobica,  il  gas  prodotto  dalle   biomasse   tramite   processi termochimici, il gas di discarica e i gas derivanti dai  processi  di depurazione;   r) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo  biochimico  di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;   s) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti  deputati  al  trattamento  delle  acque  reflue  civili   e industriali;   t) «Data di  entrata  in  esercizio  dell'impianto»:  data  in  cui l'impianto ha iniziato a produrre il biocarburante o  bioliquido  per il  quale  si  rilascia  la  dichiarazione  di  sostenibilita'  o  il certificato di sostenibilita';   u) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che  utilizza  i bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto;   v) «Colture di secondo raccolto»: colture che seguono  o  precedono una coltura alimentare rispettando il principio di rotazione;   z)  «Documento  di   trasporto»:   documento   che   certifica   un trasferimento di merci dal  cedente  al  cessionario,  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT),  documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise (e-AD), o altro  documento  previsto  in  tema  di trasporto delle merci;   aa)  «Accordi  di  mutuo  riconoscimento   EA/IAF   MLA»:   accordi internazionali  che  assicurano  il  riconoscimento  dell'equivalenza delle attivita' di accreditamento svolte da tutti i membri  firmatari all'interno del sistema di  accreditamento,  gestito  da  IAF-ILAC  a livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);   bb) «Terreni pesantemente degradati»: terreni  che  sono  da  tempo fortemente  salini  o  il  cui  tenore  di   materie   organiche   e' particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte;   cc) «Terreni fortemente contaminati»: terreni  il  cui  livello  di contaminazione e'  tale  da  renderli  inadatti  alla  produzione  di alimenti o mangimi;   dd) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di  una decisione ai sensi dell'art. 7-quater,  paragrafo  4,  secondo  comma della direttiva 98/70/CE,  introdotto  dall'art.  1  della  direttiva 2009/30/CE.   3. Ai fini del  presente  decreto,  per  «operatore  economico»  si intende ogni persona fisica o giuridica, anche  stabilita  fuori  del territorio nazionale, che svolge una o piu' delle seguenti attivita':   a) produzione e cessione di  ogni  materia  o  sostanza  dalla  cui lavorazione si ottengano  bioliquidi  o  biocarburanti  destinati  al mercato nazionale  siano  esse  materie  prime,  prodotti  intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele;   b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di  materia  o sostanza  dalla   cui   lavorazione   si   ottengano   bioliquidi   o biocarburanti  destinati  al  mercato  nazionale  e  prodotta   dagli operatori economici di cui alla lettera a);   c) produzione e/o cessione di bioliquidi o biocarburanti  destinati al mercato nazionale;   d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di  bioliquidi o  biocarburanti  destinati  al  mercato  nazionale,  prodotti  dagli operatori economici di cui alla lettera c).   4. Nella filiera del biometano, tra gli operatori economici di  cui al comma 3, lettera a), si considera «primo operatore economico della filiera»:   a) il gestore della discarica, qualora la produzione  di  biometano avvenga a partire da gas di discarica;   b) il gestore  dell'impianto  di  trattamento  delle  acque  reflue civili e industriali, qualora la produzione di  biometano  avvenga  a partire dai gas derivante dai processi di depurazione;   c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).   5. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»:     a) i produttori di oli vegetali esausti, compresi le  mense  e  i ristoranti,  le  isole  ecologiche  e   le   campane   stradali   che conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati:   1) al consorzio di cui  all'art.  233  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152;   2) ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi dell'art. 233, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;   3) quando si presentano i requisiti di cui all'art. 18;   b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come  definiti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli  stessi  agli impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento, nel  rispetto dei requisiti  di  tracciabilita'  ivi  prescritti  e  utilizzando  i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;   c) i gestori della raccolta della  frazione  organica  dei  rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto  dei  rifiuti  dal  centro  di raccolta all'impianto di produzione di biometano sono  calcolate  dal soggetto di cui al comma 4, lettera c).     |  
|   |                                 Art. 3 
                  Sistema nazionale di certificazione                  dei biocarburanti e dei bioliquidi 
   1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti  e  dei bioliquidi   opera   mediante   l'applicazione   dello   schema    di certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti:   a) gli organismi di accreditamento, che accreditano  gli  organismi di certificazione per lo schema di certificazione di cui  all'art.  4 del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;   b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi  dell'art. 7;   c) gli operatori economici, che sono in possesso di un  certificato di conformita' dell'azienda, e che  si  sottopongono  alle  verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di  consegna,  nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;   d) il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei  criteri di  sostenibilita'  per  i  biocarburanti,  ai  sensi   del   decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51;   e) il Gestore  dei  servizi  energetici  (in  seguito  «GSE»),  che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilita'  per i bioliquidi, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.     |  
|   |                                 Art. 4 
                  Schema nazionale di certificazione                  dei biocarburanti e dei bioliquidi 
   1. Tutti i  soggetti  di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto, ciascuno per la parte di propria competenza, operano  in  conformita' allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di:   a) le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567;   b)  il  regolamento   tecnico   (di   seguito   RT   31)   adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento;   c) le modalita' di  svolgimento  delle  verifiche  da  parte  degli organismi di  certificazione,  ai  sensi  dell'art.  7  del  presente decreto;   d)  le  modalita'  di  rilascio  del  certificato  di   conformita' dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto;   e)  la  documentazione  rilasciata  dagli  operatori  economici  in accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 e  dell'allegato  1 del presente decreto;   f) la metodologia di calcolo delle  emissioni  di  gas  ad  effetto serra, ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato 3 del presente decreto;   g) la gestione  del  sistema  di  equilibrio  di  massa,  ai  sensi dell'art. 12 del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 5 
                            Accreditamento 
   1.  Gli  organismi  di  accreditamento  costituiti  in  ordinamenti diversi  da  quello  nazionale,  previa  comunicazione  all'Organismo nazionale di accreditamento  della  loro  partecipazione  al  sistema nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto,  sono  inseriti  in apposito elenco tenuto ed  aggiornato  periodicamente  dall'Organismo nazionale di accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.   2. Gli organismi di accreditamento di  cui  all'art.  2,  comma  2, lettera d) del presente decreto che  operano  ai  sensi  della  norma ISO/IEC 17011:2017 e nel rispetto di quanto disposto dal  regolamento (CE) n. 765/2008:   a) accreditano gli organismi di certificazione, in conformita' alla norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17065:2012  e   assegnano   un   codice identificativo a ciascun organismo accreditato;   b)  comunicano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare  l'elenco  degli  organismi  di  certificazione accreditati con competenza sullo schema di cui  all'art.  4,  nonche' ogni eventuale variazione da apportare a tale elenco;   c) vigilano sull'operato  degli  organismi  di  certificazione  che hanno accreditato;   d) accertano, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti  di  cui  al comma 3, eventuali inadempimenti  ovvero  anomalie  nell'applicazione dello  schema  di  cui  all'art.  4,  imputabili  agli  organismi  di certificazione che hanno accreditato;   e) al termine dell'istruttoria di cui alla lettera  d),  provvedono all'archiviazione  della  procedura  di   accertamento   qualora   ne ritengano  carenti  i  presupposti,  ovvero  alla   revoca   o   alla sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza.   3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione  dello schema da parte degli  organismi  di  certificazione  possono  essere segnalati  all'organismo  che  ha  effettuato  l'accreditamento   dal comitato, nel caso dei biocarburanti, ovvero dal GSE,  nel  caso  dei bioliquidi. In tal caso,  l'organismo  di  accreditamento  competente informa dell'esito dell'istruttoria di cui al  comma  2,  lettera  d) anche il soggetto segnalante.   4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo,  si rinvia alle disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministero  dello sviluppo  economico  del  22  dicembre  2009,  recante   prescrizioni relative  all'organizzazione  ed  al   funzionamento   dell'Organismo nazionale di accreditamento in conformita'  al  regolamento  (CE)  n. 765/2008, nonche' alla normativa di riferimento vigente.     |  
|   |                                 Art. 6 
                          Operatore economico 
   1.  Ogni  operatore  economico  che  intende  aderire  al   Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3  del  presente  decreto presenta istanza ad un organismo di certificazione per  l'ottenimento di un certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi  dell'art.  8 del presente decreto. Il certificato viene  rilasciato  all'operatore economico previo  esito  positivo  della  verifica  iniziale  di  cui all'art. 7, comma 3, lettera a) del presente decreto.   2.  Ai  fini  dell'ottenimento  del  certificato   di   conformita' dell'azienda, l'operatore economico adotta  un  sistema  di  gestione della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta  attuazione  e il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle  norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567 nonche'  sul  sistema  di  equilibrio  di massa di cui all'art. 12 del presente decreto.   3. L'operatore economico titolare del  certificato  di  conformita' dell'azienda e' autorizzato a  rilasciare,  in  accompagnamento  alle partite  che  cede,  le  dichiarazioni  di  sostenibilita'  ovvero  i certificati di sostenibilita' di cui all'art. 9 del presente decreto.   4. Ciascun operatore economico della  catena  di  consegna,  previa stipula in forma scritta di apposito contratto, puo' assumere  su  di se' anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al  sistema  di certificazione altrimenti ricadenti su uno  o  piu'  degli  operatori economici della medesima catena di consegna.   5. Ogni operatore economico della catena di consegna  e'  tenuto  a conservare  copia  delle   dichiarazioni   di   sostenibilita',   dei certificati  di  sostenibilita',  nonche'  della   documentazione   a supporto delle stesse di cui all'art. 9 per un periodo di 5 anni  dal momento in cui tali documenti sono rilasciati.     |  
|   |                                 Art. 7 
                      Organismi di certificazione 
   1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5 del presente decreto sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato a  cura  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare sulla base delle  informazioni  piu' recenti fornite dagli organismi di accreditamento ai sensi  dell'art. 5,  comma  2,  lettera  b)  del  presente  decreto.  Tale  elenco  e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.   2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli  operatori economici che  aderiscono  al  Sistema  nazionale  di  certificazione l'attivita' di verifica  della  completezza  di  tutti  gli  elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilita',  nel  certificato  di sostenibilita', e in  tutte  le  dichiarazioni  ad  essi  riferibili, nonche', limitatamente al produttore di materie prime destinate  alla produzione  di  biocarburanti  e  bioliquidi,  la  completezza  delle informazioni sociali e  ambientali  fornite  nelle  dichiarazioni  di sostenibilita'.   3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:   a) una verifica iniziale,  da  svolgersi  prima  del  rilascio  del certificato  di  conformita'  dell'azienda  ai   fini   dell'adesione dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione.  Per gli operatori economici gia' operanti nella filiera di produzione  di biocarburanti,  che  decidano  di  rivolgersi  ad  un  organismo   di certificazione  diverso  ovvero  che  decidano  di  passare   da   un precedente sistema di certificazione volontario al Sistema  nazionale di certificazione, la verifica iniziale e' volta ad  accertare  anche l'esito positivo dell'ultima verifica svolta dal precedente organismo di certificazione o sistema volontario;   b) la prima verifica di sorveglianza, che  e'  effettuata  entro  i primi novanta  giorni  dal  rilascio  della  prima  dichiarazione  di sostenibilita' o certificato di sostenibilita' e in ogni  caso  entro sei mesi dal rilascio del certificato  di  conformita'  dell'azienda; durante tale verifica  l'organismo  di  certificazione  effettua  una simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore  economico,  al  fine  di  accertarne  la  conformita' rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione;   c) verifiche di sorveglianza annuali  a  decorrere  dal  giorno  di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda;   d) la verifica volta al  rinnovo  del  certificato  di  conformita' dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti  alla  data  di scadenza dello stesso, fermo restando  quanto  previsto  all'art.  8, comma 4.   4.  L'organismo  di  certificazione  ha  facolta'   di   effettuare verifiche supplementari volte ad accertare  eventuali  situazioni  di non conformita' ai sensi dell'art. 8, comma 6 del  presente  decreto, ovvero per  verificare  situazioni  critiche,  quale  ad  esempio  la cessazione improvvisa di attivita' prima della  verifica  di  cui  al comma 3, lettera c), del presente articolo.   5.  Le  autorita'  nazionali  competenti  possono  affiancare   gli organismi di certificazione durante le verifiche di cui  al  comma  3 del presente articolo.   6.  Gli  organismi   di   certificazione   curano   la   redazione, l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:   a) un registro  degli  operatori  economici  sottoposti  alle  loro verifiche,  assegnando   a   ciascuno   un   codice   identificativo, coincidente  con  quello  relativo  al  certificato  di   conformita' dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera b);   b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle loro verifiche, all'interno del quale sono  annotate  tutte  le  verifiche effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.   Il registro di cui al comma 6, lettera a),  del  presente  articolo nonche' i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di  conformita' dell'azienda  sono  trasmessi  al   GSE,   che   provvede   a   darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.   7.  Gli  operatori   economici   aderenti   a   piu'   sistemi   di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi, durante  le  verifiche di cui al comma  3,  lettera  c),  devono  rendere  accessibili  agli organismi di certificazione le registrazioni relative alle  quantita' di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi valori di  emissioni  di  gas serra sia in ingresso che in uscita dalla  propria  fase  produttiva, indipendentemente  dal  sistema   di   certificazione   oggetto   del controllo, affinche' si possa verificare  che  i  volumi  movimentati attraverso i singoli schemi per cui la societa' e' certificata  siano coerenti con i volumi complessivi movimentati dall'operatore.   8. Le verifiche  sono  svolte  in  conformita'  a  quanto  previsto all'allegato 2, parti A e B, al termine delle  quali  l'organismo  di certificazione redige  un  rapporto  di  verifica  ispettiva  secondo quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio  di  cui al RT 31 per stabilire il campione da verificare.     |  
|   |                                 Art. 8 
              Certificazione di conformita' dell'azienda 
   1.  Gli  organismi  di  certificazione   rilasciano   all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3,  lettera  a),  un   certificato   di   conformita'   dell'azienda. L'operatore economico titolare  del  certificato  di  conformita'  e' autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilita' ovvero il certificato di sostenibilita' ai sensi di cui all'art. 9.   2. Il certificato di conformita'  dell'azienda  contiene,  oltre  a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i seguenti elementi:   a) il  nome  e  il  codice  dell'organismo  di  certificazione  che rilascia il certificato di conformita' dell'azienda;   b)  il  numero  identificativo  del  certificato   di   conformita' dell'azienda;   c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato  di conformita' dell'azienda;   d) la specificazione del campo di applicazione del  certificato  di conformita' dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;   e) la data di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda;   f) la data di scadenza del certificato di conformita' dell'azienda;   g) la data dell'ultima verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera c);   h) l'eventuale  periodo  di  inizio  e  conclusione  dell'eventuale sospensione di cui al comma 6.   3.  Il  campo  di  applicazione  del  certificato  di   conformita' dell'azienda,  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),   e'   delimitato all'interno del certificato di conformita' mediante l'indicazione dei seguenti elementi:   a) l'elencazione di tutte le attivita'  che  l'operatore  economico certificato e' idoneo a svolgere;   b) l'elencazione di tutti i prodotti che  possono  essere  lavorati e/o commercializzati dall'operatore economico certificato;  nel  caso in cui si tratti di piu'  materie  prime  o  prodotti  intermedi,  il certificato reca espressa indicazione di ciascuno;   c) il  sito  di  produzione  e/o  di  commercializzazione,  nonche' l'eventuale  lista  dei  luoghi  di  deposito  nella   disponibilita' dell'operatore economico o di  soggetti  terzi,  di  cui  l'operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento  della  sua attivita';   d) qualora l'operatore  economico  certificato  sia  produttore  di rifiuti, anche:   1) l'indicazione esplicita del codice  CER  attribuito  ai  rifiuti prodotti, qualora la produzione dei  rifiuti  avvenga  in  territorio europeo;   2)  l'indicazione  esplicita  dell'esito  positivo   dell'attivita' ispettiva  svolta  dall'organismo  di  certificazione  e   volta   ad accertare la  conformita'  del  rifiuto  prodotto  alle  norme  della direttiva 2008/98/CE,  e  in  particolare  alla  definizione  di  cui all'art. 3, par. 1, punto  1),  qualora  la  produzione  dei  rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo;   e) anche la categoria di  appartenenza  del  prodotto,  qualora  lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie  di  cui all'allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n. 28;   f) qualora l'operatore economico certificato sia un  produttore  di sottoprodotti, anche l'indicazione  esplicita  della  qualifica  come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152. La qualifica  del  sottoprodotto  e'  a  cura  e responsabilita' del  produttore  e  richiede  la  conferma  da  parte dell'organismo di certificazione;   g) qualora l'attivita' svolta dall'operatore economico  certificato comporti  la   cessazione   della   qualifica   di   rifiuto,   anche l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione  rilasciata all'impianto in cui avviene il processo.   4. Il certificato di conformita' ha durata  di  cinque  anni  dalla data  del  rilascio.  Salvo  volonta'  contraria  che  sia   espressa dall'operatore  economico  entro   il   termine   di   scadenza   del certificato, il rinnovo e'  automatico  per  altri  cinque  anni  dal momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma  3,  lettera  d), abbia avuto esito positivo.   5. Il certificato e'  rilasciato  in  lingua  italiana  o  inglese, ovvero, se redatto in altra lingua,  e'  accompagnato  da  traduzione giurata in lingua italiana.   6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse  previsioni normative   di   tipo   sanzionatorio,   qualora    l'organismo    di certificazione  rilevi   d'ufficio   un   utilizzo,   ingannevole   o fraudolento del certificato di conformita'  da  parte  dell'operatore economico che ne e' titolare, ovvero  qualora  l'operatore  economico ostacoli lo svolgimento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 7, comma 3, l'organismo di certificazione dispone  la  revoca  immediata del certificato di conformita'.   7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse  previsioni normative   di   tipo   sanzionatorio,   qualora    l'organismo    di certificazione rilevi d'ufficio eventuali irregolarita', inosservanze o inadempimenti imputabili all'operatore economico, diverse dai  casi di cui al comma 6, fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'operatore economico e' tenuto ad adottare specifiche misure correttive comunicate  dall'organismo  di  certificazione.  In caso  di  inutile  decorso  del  termine  fissato,   l'organismo   di certificazione dispone la sospensione del certificato di  conformita' dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine,  non superiore a trenta giorni dal momento  della  sospensione,  entro  il quale l'operatore economico e' tenuto ad adottare le medesime  misure correttive gia' comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione,  l'organismo  di  certificazione  svolge  una   verifica supplementare  presso  l'operatore  economico  e  in  caso  di  esito positivo  revoca  la  sospensione  del  certificato  di   conformita' dell'azienda, in caso di esito negativo,  revoca  il  certificato  di conformita' dell'azienda.   8. La revoca del certificato di conformita'  dell'azienda  comporta l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di  sostenibilita' di cui all'art. 9.  Nel  periodo  compreso  tra  la  sospensione  del certificato di conformita' e la revoca della sospensione  l'operatore economico  non  puo'   adottare   ne'   emettere   dichiarazioni   di sostenibilita' o certificati di sostenibilita' per i prodotti ceduti; restano in ogni caso valide le dichiarazioni di  sostenibilita'  e  i certificati  di  sostenibilita'   emessi   dall'operatore   economico anteriormente alla sospensione del certificato.   9. Le decisioni di sospensione e di revoca, adeguatamente motivate, sono  comunicate  dall'organismo  di   certificazione   all'operatore economico e alle Autorita' nazionali competenti, nonche' al GSE,  che provvede ad annotarle all'interno  dell'elenco  di  cui  all'art.  7, comma 6, ultimo periodo.     |  
|   |                                 Art. 9 
                    Dichiarazione di sostenibilita'                    e certificato di sostenibilita' 
   1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni  partita ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione di sostenibilita' redatta ai sensi del decreto del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   2. Per la fase di produzione  delle  materie  prime  coltivate,  la dichiarazione  di  sostenibilita'  di  cui  al  comma  1  e'  redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte  A  del  presente decreto e contiene i seguenti elementi:   a) natura, volume ovvero quantita' della partita;   b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in  termini  di  CO2 equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita;   c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di  cambio  di uso del suolo;   d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni  pesantemente degradati o fortemente contaminati;   e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a  5  del  decreto  legislativo  21 marzo  2005,  n.  66,  richiamati  anche  dall'art.  38  del  decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero, nel caso  di  materie  prime coltivate sul territorio europeo, di cui ai commi  da  3  a  6  dello stesso articolo;   f)  codice  alfanumerico  identificativo  attribuito   univocamente dall'operatore economico a ciascuna partita,  che  include  anche  il codice  identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto nelle verifiche della fase  produttiva  e  il  codice  identificativo dell'operatore economico;   g) indicazioni sul luogo di origine;   h) copia del certificato di conformita' dell'azienda;   i)   codice   identificativo   dell'ultima   verifica    effettuata dall'organismo di certificazione;   l)  dichiarazione  di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto;   m) mese e anno del raccolto;   n) estremi identificativi e data  di  emissione  del  documento  di trasporto associato alla  partita  o  della  fattura  definitiva,  se contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui quello/i associato/i alla partita;   o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali.   3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i  residui  o  i sottoprodotti  destinati   alla   produzione   di   biocarburanti   e bioliquidi, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma  1  e' redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i seguenti elementi:   a) natura, volume ovvero quantita' della partita;   b)  solo   nel   caso   di   rifiuti,   residui   o   sottoprodotti dell'agricoltura,   dell'acquacoltura,   della    pesca    e    della silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a  5  del  decreto  legislativo  21 marzo 2005, n. 66;   c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente  alla partita  dall'operatore  economico  che  include  anche   il   codice identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle verifiche della fase/fasi produttiva/e  e  il  codice  identificativo dell'operatore economico;   d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui  e'  generato  il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto;   e) copia del certificato di conformita' dell'azienda;   f)   codice   identificativo   dell'ultima   verifica    effettuata dall'organismo di certificazione;   g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita  del  codice  CER  se prodotti sul territorio europeo ovvero  dichiarazione  dell'organismo di  certificazione  che  attesti  l'esito   positivo   dell'attivita' ispettiva svolta al fine di accertare la conformita' del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare  alla  definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo;   h) nel caso dei  sottoprodotti,  dichiarazione  attestante  che  il sottoprodotto rispetta  i  requisiti  di  cui  all'art.  184-bis  del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  che  lo  stesso  e' esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;   i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in  termini  di  CO2 equivalente per  unita'  di  prodotto  relative  al  trasporto  della partita;   l) estremi identificativi e data  di  emissione  del  documento  di trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui quello/i associato/i alla partita;   m) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali;   n)  dichiarazione  di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto.   4. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 3 e' prodotta su base semestrale nei seguenti casi:   a) produzione delle sostanze di cui all'art. 3,  comma  1,  lettere b), c), d) ed  e)  del  decreto  interministeriale  n.  5046  del  25 febbraio 2016. In tal caso  la  dichiarazione  contiene,  oltre  alle informazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma  3  del  presente articolo,  esclusivamente  una   dichiarazione   attestante   che   i quantitativi complessivamente  utilizzati  o  conferiti  a  qualsiasi titolo a soggetti  terzi  sono  congruenti  con  la  consistenza  del bestiame, come definita  dal  citato  decreto  interministeriale.  Il soggetto ricevente include nella  dichiarazione  anche  le  emissioni relative al trasporto di tali sostanze dal luogo di  produzione  fino al proprio sito;   b) produzione del gas da discarica. In tal caso,  la  dichiarazione contiene, oltre ai codici di cui alle lettere c) e f) del comma 3 del presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che  i quantitativi  di  gas  complessivamente  prodotti  e   captati   sono congruenti con i volumi di rifiuti trattati. Il soggetto ricevente il gas dovra' includere anche le emissioni del trasporto del  gas  dalla discarica all'impianto di produzione di biometano.   5. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 per le fasi intermedie successive a quelle di cui ai  commi  2  e  3  e'  redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C o  nel  caso specifico della digestione anaerobica, parte D, al presente decreto e contiene i seguenti elementi:   a) natura, volume ovvero quantita' della partita;   b) emissioni di gas ad effetto serra della  propria  e  delle  fasi precedenti, espresse in termini di  CO2  equivalente  per  unita'  di prodotto, relative alla partita;   c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo  o  eventuale coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;   d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;   e) data di entrata in  esercizio  dell'impianto  di  produzione  di biocarburante o bioliquido, se pertinente;   f)  dichiarazione  di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle modalita' di cui all'art. 12;   g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente  alla partita  dall'operatore  economico  che  include  anche   il   codice identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle verifiche  della  fase/fasi  produttiva   e   codice   identificativo dell'operatore economico;   h)  indicazioni  sulla/sulle  materie  prime  utilizzate   per   la produzione del prodotto intermedio/finito, sul  luogo  di  produzione delle  materie  prime  e  sul  luogo  di  produzione   del   prodotto intermedio/finito;   i) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi  a  tutte  le  fasi precedenti o in alternativa codice identificativo  dell'organismo  di certificazione  e  codice  identificativo  dell'operatore   economico relativi alla  fase  immediatamente  precedente,  unitamente  ad  una autodichiarazione in cui si  dichiara  che  il  prodotto  rispetta  i principi di rintracciabilita';   l) copia del certificato di conformita' dell'azienda;   m)   codice   identificativo   dell'ultima   verifica    effettuata dall'organismo di certificazione;   n) nel caso la partita sia stata prodotta  a  partire  da  rifiuti, codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell'organismo   di certificazione di cui al comma 3, lettera g);   o)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta   a   partire   da sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n. 152.  A  tal  fine   l'operatore   economico   allega   copia   della dichiarazione del produttore di sottoprodotti  di  cui  al  comma  3, lettera h);   p) estremi identificativi e data  di  emissione  del  documento  di trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui quello/i associato/i alla partita;   q) informazioni sociali e  ambientali  del  primo  operatore  della catena.   6. L'ultimo operatore economico della catena di consegna, sia  esso il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, paragrafo c) oppure paragrafo d), al momento della cessione di una partita, emette  un  certificato di sostenibilita' redatto ai sensi del decreto del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' di  cui  al comma 10, lettera c).   Tale  certificato  e'  redatto  utilizzando  il  modello  riportato all'allegato 1, parte D2 o parte E, al presente decreto e contiene  i seguenti elementi:   a) natura, volume ovvero quantita' della partita;   b) emissioni di gas ad effetto serra della  propria  e  delle  fasi precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita;   c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo  o  eventuale coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;   d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;   e) data di entrata in esercizio dell'impianto  di  biocarburanti  o bioliquido, se pertinente;   f) dichiarazione di utilizzo del sistema  di  equilibrio  di  massa nelle modalita' di cui all'art. 12;   g) dichiarazione che il prodotto e' sostenibile e  relativo  valore di risparmio di emissioni di gas serra conseguito;   h) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente  alla partita  dall'operatore  economico  che  include  anche   il   codice identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle verifiche  della  fase/fasi  produttive   e   codice   identificativo dell'operatore economico;   i) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione del biocarburante o bioliquido, sul luogo  di  produzione  delle  materie prime e sul luogo di produzione del biocarburante o bioliquido;   l) copia del certificato di conformita' dell'azienda;   m) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi  a  tutte  le  fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo dell'organismo di certificazione  e  codice  identificativo  dell'operatore   economico relativi alla  fase  immediatamente  precedente,  unitamente  ad  una autodichiarazione in cui si  dichiara  che  il  prodotto  rispetta  i principi di rintracciabilita';   n)   codice   identificativo   dell'ultima   verifica    effettuata dall'organismo di certificazione;   o) nel caso la partita sia stata prodotta  a  partire  da  rifiuti, codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell'organismo   di certificazione di cui al comma 3, lettera g);   p)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta   a   partire   da sottoprodotti, ai soli fini di cui al  presente  decreto,  prova  che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico  allega  copia  della  dichiarazione  del   produttore   di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);   q) estremi identificativi e data  di  emissione  del  documento  di trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva contenente l'elenco  di  tutti  i  documenti  di  trasporto  tra  cui quello/i associato/i alla partita;   r) informazioni sociali e  ambientali  del  primo  operatore  della catena.   7. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di  piu' fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno  del medesimo  stabilimento,  puo'  adottare  un'unica  dichiarazione   di sostenibilita' ovvero un unico certificato di sostenibilita'.   8. Nel caso in cui l'operatore economico sia  stabilito  fuori  dal territorio europeo, la documentazione di cui  ai  commi  1  e  6  del presente articolo e' redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale  o  alla  presenza  di  un  «notary  public»  e  asseverata dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorita' riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno  sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione della  «apostille»  rilasciata  dalla  competente  autorita'  interna designata da ciascuno Stato e indicata  nell'atto  di  adesione  alla convenzione stessa. Nel caso di rilascio di piu' partite  in  uscita, puo' essere ammissibile una dichiarazione giurata unica  riferita  ad entrambe, purche' espressamente riferita a ciascuna di esse (mediante menzione del singolo codice  della  partita),  in  accompagnamento  a tutti i certificati relativi alle varie partite.   9.  Le  dichiarazioni  di   sostenibilita',   il   certificato   di sostenibilita' e tutta la documentazione  allegata  sono  redatti  in lingua italiana o inglese; se redatti  in  altre  lingue  l'operatore economico    deve    produrre    una    traduzione    in    italiano, autocertificandone la corrispondenza all'originale.   10.  Affinche'  il   certificato   di   sostenibilita'   rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di  certificazione  sia  valido  ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma  5  del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui agli articoli 24, 33 e 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  e  di  cui all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale  2  marzo  2018,  devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:   a)  le  dichiarazioni  di  sostenibilita'   devono   viaggiare   in accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di  invio  di una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico successivo entro sessanta giorni dalla data dell'invio  stesso,  come deducibile dal documento di  trasporto.  Tale  previsione  e'  valida anche nel caso di certificazione di gruppo di  cui  all'art.  15.  In sede di verifica di  cui  agli  articoli  7,  16  e  17,  l'operatore economico deve esibire la documentazione in originale;   b) tutti gli operatori della medesima  catena  di  consegna  devono essere in possesso di una certificazione di conformita'  dell'azienda in corso di validita' al momento in cui emettono una dichiarazione di sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' nonche' al  momento dell'invio di una partita;   c) con riferimento al certificato di sostenibilita':   1) nel caso di bioliquidi e di biocarburanti diversi da  quelli  di cui al punto 2), il  certificato  di  sostenibilita'  deve  pervenire telematicamente all'utilizzatore o al  fornitore  in  accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro sessanta giorni dalla data di invio  fisico  della  partita,  come  deducibile  dal  documento   di trasporto, che lo deve conservare per 5 anni. In sede di verifica  di cui agli articoli 7, 16 e 17,  l'operatore  economico  deve  disporre della documentazione in originale da esibire durante la stessa;   2) nel caso di biocarburanti avanzati e di biometano, i  produttori che aderiscono ai meccanismi di cui  agli  articoli  5,  6  o  7  del decreto ministeriale 2 marzo 2018, emettono e mantengono  per  cinque anni il certificato di sostenibilita' e lo mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica. Tali  produttori,  in  questi specifici casi, si configurano come l'ultimo anello della  catena  di consegna. A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto  fino all'impianto di distribuzione o al fornitore.   11. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera g), e'  redatta  in lingua  italiana  o  inglese  durante  la  verifica  di  sorveglianza prevista, ha validita' a  partire  dal  momento  del  rilascio  della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia  in  copia alle  dichiarazioni   di   sostenibilita'   o   ai   certificati   di sostenibilita'.     |  
|   |                                 Art. 10   Disposizioni per  gli  operatori  economici  che  non  aderiscono  al                 Sistema nazionale di certificazione 
   1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di  certificazione  volontario  ovvero  nel  caso  l'Unione   europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai  sensi dell'art.  7-quater,  paragrafo  4,  primo  comma,  della   direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art.  1  della  direttiva  2009/30/CE,  gli operatori  economici  possono  dimostrare  la  attendibilita'   delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico  successivo della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio delle informazioni, sotto forma di autocertificazione, in accompagnamento  alla   partita   previsti   da   detti   sistemi   o conformemente a tali accordi.   L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno:   a)  dall'ultimo  operatore  economico  aderente   ad   un   sistema volontario o ad un accordo che cede il prodotto finale al fornitore o all'utilizzatore;   b)  da  tutti  gli  operatori,  a  partire  dall'ultimo   operatore economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che  cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.   2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena di consegna in accompagnamento alla partita previste  dai  sistemi  o dagli accordi di cui al comma 1 sono considerate valide  ai  fini  di cui all'art. 9, commi 1 e 6. Gli operatori economici  successivi  che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione assicurano che tali informazioni  siano  riportate   nelle   proprie   dichiarazioni   di sostenibilita' e certificato di sostenibilita'.   3. Ove i sistemi volontari ovvero gli accordi di  cui  al  comma  1 assicurino il rispetto solo parziale dei criteri  di  sostenibilita', gli operatori economici della catena di consegna  che  vi  aderiscono devono  comunque  integrare  la  certificazione,   per   quanto   non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso un altro sistema volontario o il Sistema nazionale di certificazione.   4. Nel caso in  cui  l'operatore  sia  operante  al  di  fuori  del territorio europeo, l'autocertificazione di cui  al  comma  1  dovra' essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in  tribunale  o alla  presenza  di  un  «notary  public»  asseverata  dall'ambasciata italiana, consolato o da  altre  autorita'  riconosciute  da  accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de  L'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione  della  legalizzazione  di atti pubblici  stranieri,  vale  l'apposizione  della  «postilla»  (o apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto  di  adesione alla convenzione stessa.     |  
|   |                                 Art. 11 
                      Metodologia per il calcolo                delle emissioni di gas ad effetto serra 
   1. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante  le  varie fasi della filiera di produzione dei biocarburanti e  dei  bioliquidi sono quantificate secondo uno dei seguenti metodi:   a) utilizzando valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B;   b) per le  filiere  per  le  quali  e'  stato  previsto  un  valore standard,  utilizzando  i  valori  standard   disaggregati   di   cui all'allegato 3, parte D:   1) tabelle A e E per la fase di coltivazione delle materie prime;   2) tabelle B e F per la fase della lavorazione;       3) tabelle C e G per le fasi di trasporto e distribuzione.   In alternativa ai valori di cui alla lettera b), punto 1),  possono essere utilizzati i valori contenuti nelle relazioni approvate  dalla Commissione europea di cui all'art. 7-quinquies,  commi  2  e  3  del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.   2. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante  il  ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi sono  determinate  secondo uno dei seguenti metodi:   a) per le  filiere  per  le  quali  e'  stato  previsto  un  valore standard, servendosi dei valori standard totali di  cui  all'allegato 3, parte D, tabelle D e H;   b) utilizzando sia valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B, che i valori  standard  disaggregati  di cui al comma 1, lettera b), per le filiere per le quali e' previsto.   3. Il valore del risparmio di emissioni  di  gas  serra  conseguito grazie all'uso di biocarburanti e  bioliquidi  come  combustibile  e' determinato secondo uno dei seguenti metodi:   a) per le filiere per le quali e' previsto un valore standard e  se le  emissioni  nette  di  carbonio  a  seguito  della   modifica   di destinazione dei terreni, calcolate  come  previsto  dalla  decisione della Commissione n. 335 del  10  giugno  2010,  sono  pari  a  zero, utilizzando il valore standard riportato alla  lettera  E,  punto  2, tabelle I ed L dell'allegato 3;   b) servendosi della formula nonche' delle  metodologie  di  calcolo riportate nell'allegato 3, lettera E, punto 1, a partire  dai  valori delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 2.   4. Nel caso  di  biocarburanti  e  bioliquidi  la  cui  filiera  di produzione non e' individuata  nelle  tabelle  dell'allegato  3,  gli operatori economici  utilizzano  i  valori  reali  per  calcolare  le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il  ciclo  di  vita dei biocarburanti e bioliquidi come previsto all'allegato 3, parte B.   5. In deroga a quanto previsto ai commi 1,  2  e  3,  nel  caso  di filiere del biometano non  presenti  nell'allegato  3,  parte  B,  al presente decreto oppure presenti in tale allegato ma  che  concorrono alla produzione di biogas in codigestione con altre filiere,  per  la determinazione delle emissioni di gas serra inerenti la  filiera  del biometano e del relativo valore di risparmio  di  emissioni  rispetto alla filiera  tradizionale  si  applica  la  metodologia  di  calcolo presente nella norma UNI TS 11567.     |  
|   |                                 Art. 12 
                    Sistema di equilibrio di massa 
   1.  La  rintracciabilita'  lungo  la   catena   di   consegna   dei biocarburanti e bioliquidi e' assicurata  applicando  il  sistema  di equilibrio di massa secondo quanto  disciplinato  dall'art.  7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.   2.  Il  lotto  di  sostenibilita'  e'  il  parametro   quantitativo all'interno del quale il sistema di equilibrio  di  massa  garantisce che la quantita' di materiale sottratta non sia  superiore  a  quella aggiunta. Esso coincide con una o piu' partite e puo' essere espresso in termini  quantitativi  assoluti  oppure  in  termini  quantitativi temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.   3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo,  nel  qual caso  occorre  che  in  nessun  momento  la  quantita'  di  materiale sostenibile  sottratta  sia  superiore  a  quella  aggiunta,   oppure raggiunto in un lasso di tempo  adeguato,  comunicato  dall'operatore economico all'organismo di certificazione  in  sede  di  adesione  al sistema, in coerenza coi limiti temporali  di  cui  al  comma  4  del presente articolo e regolarmente verificato.   4. Salvo quanto previsto al comma  12  del  presente  articolo,  il lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un  periodo  superiore  a dieci mesi per la fase di coltivazione della materia prima e  di  tre mesi  per  le  altre  fasi.  E'  possibile  cambiare  il  periodo  di riferimento solo successivamente  alla  chiusura  del  lotto,  previa comunicazione all'organismo di certificazione.   5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di  massa  e' definito da un confine spaziale che coincide con un luogo  geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un  sito  o  un  impianto logistico o di trattamento, la cui  responsabilita'  o  gestione  sia riferibile ad un unico operatore economico.   6. Ogni operatore economico predispone  adeguati  sistemi  volti  a garantire che  l'equilibrio  sia  rispettato.  Nel  caso  in  cui  la quantita' di materiale sottratta sia  inferiore  a  quella  aggiunta, l'eccedenza  di  materiale  sostenibile   fisicamente   presente   in magazzino  puo'  essere  conteggiata  nel  periodo   di   riferimento immediatamente successivo.   7. Salvo quanto previsto al comma 9,  ai  fini  dell'equilibrio  di massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando sono  mescolate piu' partite con caratteristiche di sostenibilita' diverse ovvero non tutte in possesso di caratteristiche di  sostenibilita',  le  diverse dimensioni e caratteristiche di sostenibilita'  di  ciascuna  partita rimangono associate alla miscela, che puo' assumere  qualsiasi  forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in  cui  non si verifichi la miscelazione  fisica  tra  due  o  piu'  partite,  il sistema di equilibrio di massa e' applicabile purche' le  partite  in questione siano miscelabili da un punto di vista  chimico-fisico.  Il volume della miscela dovra' essere  adeguato  attraverso  fattori  di conversione  opportuni  quando  sono  interessate  una   fase   della lavorazione o delle perdite. Se una  miscela  viene  suddivisa,  alle partite che se ne ricavano puo' essere assegnata una qualunque  serie di  caratteristiche  di  sostenibilita',  corredata  di   dimensioni, purche' la combinazione di tutte le partite  ricavate  dalla  miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di  caratteristiche  di sostenibilita' presenti nella miscela.   8. Nel processo di  produzione  del  biocarburante  che  matura  il riconoscimento alla maggiorazione di  cui  all'art.  33  del  decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli  6  e  7  del decreto  ministeriale  2  marzo  2018,  le   materie   prime   e   il biocarburante  al  termine  del  processo  produttivo  devono  essere effettivamente impiegati come carburanti.   9. Ai sensi del  comma  1,  in  tutte  le  fasi  della  filiera  di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro  individuato  dal processo di trasformazione finale di tali materie  in  biocarburanti, non e' ammessa la miscelazione tra  materie  prime  finalizzate  alla produzione   di   biocarburanti   che   possono   beneficiare   della maggiorazione di cui all'art. 33  del  decreto  legislativo  3  marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale  2 marzo  2018,  con  materie  prime  finalizzate  alla  produzione   di biocarburanti che non  possono  beneficiare  di  tale  maggiorazione. Nella filiera di produzione del biometano l'impianto  a  partire  dal quale la  miscelazione  e'  consentita  coincide  con  l'impianto  di digestione anaerobica.   10. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e  non sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto  serra  da associare alle partite sostenibili in uscita  va  tenuto  conto  solo delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.   11. La verifica del sistema di  equilibrio  di  massa  deve  essere svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2.   12.  Nella  fase  di  produzione  di  biogas   tramite   digestione anaerobica  il   lotto   di   sostenibilita'   e'   il   quantitativo caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della  produzione a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso  (qualitativi e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga  al comma 4, esso e' espresso in termini  quantitativi  temporali  e  non puo' essere superiore ai sei mesi; e' consentito cambiare il lasso di tempo di riferimento del lotto, a seguito di variazione della dieta.     |  
|   |                                 Art. 13 
                   Disposizioni per i biocarburanti                   per l'accesso alle maggiorazioni 
   1. Ai sensi dell'art. 7-quater, comma 2 del decreto legislativo  21 marzo 2005, n. 66, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico  dei  biocarburanti  previste  nell'ambito  dei regimi  di  sostegno  per  l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  nei trasporti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, e agli articoli 6 e 7 del  decreto  ministeriale  2  marzo  2018, tutti gli operatori economici afferenti la catena di consegna  devono aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3.     |  
|   |                                 Art. 14   Disposizioni per gli operatori della settore dei bioliquidi, che  non  aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, per  beneficiare  di sistemi incentivanti 
   1. Gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi, che beneficiano di sistemi di incentivazione, devono  rilasciare,  in accompagnamento  alla  partita  in  uscita,  una   dichiarazione   di sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' conforme  a  quanto e' previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono  al Sistema nazionale di certificazione.   2. Ai fini di cui  al  comma  1,  gli  operatori  della  catena  di consegna dei bioliquidi di cui all'art. 10, comma 1, riportano  nella dichiarazione o certificazione, in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna, le informazioni di cui all'art. 9, commi 2, 3, 5 e 6, con le seguenti eccezioni:   a)  in  luogo  del  codice  alfanumerico  identificativo   previsto all'art. 9, commi 2, lettera f), 3, lettera c), 5, lettera  g)  e  6, lettera h), possono essere indicati i dati anagrafici  dell'organismo di  certificazione  coinvolto   nelle   verifiche   della   fase/fasi produttiva  e  il  codice  identificativo  che  l'organismo  ha  loro attribuito;   b)  in  luogo  del  codice  identificativo   dell'ultima   verifica effettuata dall'organismo  di  certificazione  previsto  all'art.  9, commi 2, lettera i), 3, lettera f), 5, lettera m) e  6,  lettera  n), puo'  essere  indicata  la  data  dell'ultima   verifica   effettuata dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento  utile  al  suo reperimento;   c) in luogo del codice operativo dell'operatore economico,  laddove il sistema volontario non lo preveda, i dati anagrafici dello stesso, al fine di garantire la rintracciabilita' del prodotto;   d) in luogo  delle  informazioni  previste  all'art.  9,  commi  2, lettera o), 3, lettera m), 5, lettera  q)  e  6,  lettera  r),  vanno fornite  le  informazioni  nelle  modalita'  previste   dal   sistema volontario.   3. Ai fini di cui al comma 1, la dichiarazione di sostenibilita'  o il certificato di sostenibilita' devono essere accompagnate, nei casi previsti al comma 4, anche da  una  dichiarazione  dell'organismo  di certificazione attestante che tutte le informazioni  contenute  nelle dichiarazioni e nelle certificazioni siano sotto il suo controllo. La dichiarazione e' redatta in lingua italiana  o  inglese,  secondo  il modello di cui all'allegato 4, durante la  verifica  di  sorveglianza prevista secondo le regole del sistema  volontario,  ha  validita'  a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla  successiva visita  in  azienda,  e  viaggia  in  copia  alle  dichiarazioni   di sostenibilita' o ai certificati di sostenibilita'.   4. La dichiarazione di cui al comma 3 e' necessariamente richiesta:   a) nel caso in cui tutta la filiera aderisca al sistema  volontario oppure ad un accordo, per l'ultimo operatore economico che emette  il certificato  di  sostenibilita'  e  che  cede  il   prodotto   finale all'utilizzatore;   b) nel caso in cui l'ultimo operatore aderisca al Sistema nazionale di certificazione, per l'ultimo operatore economico  aderente  ad  un sistema  volontario  o  un  accordo,  che  emette  dichiarazione   di sostenibilita' e cede il prodotto ad un operatore economico  aderente al sistema nazionale.   5.  La  dichiarazione  di  sostenibilita'  e  il   certificato   di sostenibilita' di cui al  comma  1  devono  essere  redatti  da  ogni operatore afferente la catena di produzione ai sensi del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive modificazioni; nel caso in cui l'operatore sia operante al  di  fuori del territorio comunitario, la documentazione dovra'  essere  redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana,  consolato  o da altre autorita' riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi  che hanno  sottoscritto  la  Convenzione  dell'Aja  del  5  ottobre  1961 relativa  all'abolizione  della  legalizzazione  di   atti   pubblici stranieri,  vale  l'apposizione  della   «postilla»   (o   apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata  da  ciascuno Stato - e indicata per  ciascun  Paese  nell'atto  di  adesione  alla convenzione stessa.     |  
|   |                                 Art. 15 
                       Certificazione di gruppo 
   1. E' ammessa la possibilita' per le tipologie di operatori di  cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 di aderire al  Sistema  nazionale  di certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto  previsto all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al sistema e'  presentata  ad  un  organismo  di  certificazione  dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformita' del gruppo.   Al  certificato  di  conformita'  del  gruppo   si   applicano   le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in  accompagnamento  alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilita' di cui all'art. 9.   2. Il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo e'  costituito da operatori economici che possono rivestire la  forma  giuridica  di impresa agricola, organizzazioni  di  produttori  agricoli,  consorzi agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente.   La  certificazione  di  gruppo   e'   subordinata   alle   seguenti condizioni:     a) il gruppo puo' organizzarsi come:   1)  entita'  giuridica  autonoma,  ad  esempio   come   cooperativa agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure   2) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente  a  uno spremitore o collettore;   b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta;   c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore; nel caso  di  cui alla lettera a), punto ii), il coordinatore non puo' essere svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura;   d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale,  politiche  e procedure interne redatte in forma scritta;   e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello  schema  di  certificazione  e  alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il  rispetto anche mediante lo  svolgimento  di  controlli  interni.  Gli  accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per cinque anni e rendere disponibile al coordinatore  e/o  all'organismo di certificazione le registrazioni  attestanti  le  attivita'  svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni  di gas serra;   f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo  di certificazione del rispetto dei requisiti previsti  dallo  schema  di certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al gruppo;   g) le imprese agricole, al fine di far parte dello  stesso  gruppo, devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:   1) appartenere alla  stessa  area  NUTS2,  in  questo  caso  se  il soggetto  coordinatore  non  e'  una  azienda   agricola   puo'   non appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero   2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area  NUTS2  dove  ha sede operativa il soggetto coordinatore;     h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere  i  prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.   L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.   3. Il gruppo di cui al comma 1  e'  costituito  da  produttori  dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono  fecce  e  vinacce alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui  tale  regolamento  risulti  rispettato  in  conformita'  alle modalita' previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali.   In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  e'  subordinata  alle seguenti condizioni:   a)  il  gruppo  puo'  organizzarsi  come  gruppo   strutturato   di produttori dei sottoprodotti della vinificazione che  conferiscono  a una distilleria;   b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati, in forma scritta, tra  i  singoli  produttori  dei  sottoprodotti  della vinificazione, che  conferiscono  fecce  e  vinacce,  e  il  soggetto coordinatore;   c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore la distilleria;   d) il coordinatore garantisce la tracciabilita' delle partite;   e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti al gruppo  si conformino ai requisiti del decreto 14 settembre 2001  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;   f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo  di certificazione del rispetto dei requisiti previsti  dallo  schema  di certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al gruppo;   g) il coordinatore e' responsabile del calcolo delle  emissioni  di gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e  vinacce  dai produttori alla distilleria.   La  dichiarazione  di  sostenibilita'  di  cui  all'art.  9   viene rilasciata dalla distilleria.   La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti  della vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre  2001  del  Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  viene  ritenuta equivalente alla dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 da conferire da parte degli stessi alla distilleria.   L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.   4. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dai frantoi oleari che conferiscono le sanse ai sansifici secondo le  procedure  di  cui  al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8077 del 10 novembre 2009.   In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  prevede  le  seguenti condizioni:   a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato  di  frantoi oleari legati contrattualmente a un sansificio;   b) il gruppo e' istituito mediante  contratto  stipulato  in  forma scritta;   c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio;   d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale,  politiche  e procedure interne redatte in forma scritta;   e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti  oggetto  di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.   L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.   5. Il gruppo  di  cui  al  comma  1  e'  costituito  dall'operatore economico  che  produce  biogas,  da  conferire  ad  un  impianto  di produzione  di  biometano,  e  dagli  operatori   che   producono   e conferiscono all'impianto di digestione anaerobica  finalizzato  alla produzione di biogas: reflui zootecnici, colture  agricole  dedicate, sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura,  acquacoltura  e  delle attivita' agroalimentari e miscele delle materie prime citate.   La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:   a) il soggetto coordinatore del gruppo e' il gestore  dell'impianto biogas;   b) l'impianto  per  la  produzione  di  biometano  puo'  essere  di proprieta' del soggetto economico che produce  biogas  ovvero  di  un altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione  di biometano non puo' essere parte del gruppo);   c) il conferimento di materie prime deve  avvenire  sulla  base  di contratti scritti stipulati tra le parti;   d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare  nei  confronti degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il  rispetto  dei requisiti oggetto di certificazione.  Gli  accordi  devono  prevedere l'obbligo  per  l'aderente  al  gruppo  di   conservare   e   rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo  di  certificazione  le registrazioni attestanti  le  attivita'  svolte  dall'impresa  aventi rilevanza ai fini della tracciabilita' delle biomasse e  del  calcolo delle emissioni di gas serra;   f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo  di certificazione del rispetto dei requisiti previsti  dallo  schema  di certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al gruppo;   g)  le  imprese  agricole  devono  soddisfare  una  delle  seguenti condizioni:   1) appartenere alla  stessa  area  NUTS2,  in  questo  caso  se  il soggetto  coordinatore  non  e'  una  azienda   agricola   puo'   non appartenere all'area NUTS delle aziende agricole; ovvero   2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area  NUTS2  dove  ha sede operativa il soggetto coordinatore.   La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567.   L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.   6. Le modalita'  di  verifica  tengono  conto  di  quanto  previsto all'allegato 2 al presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 16 
                Attivita' di verifica sui biocarburanti                         da parte del comitato 
   1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre  2012 e del decreto legislativo 21  marzo  2017,  n.  51,  puo'  effettuare controlli sul rispetto dei criteri di sostenibilita' presso tutti gli operatori della filiera dei biocarburanti e sulla  veridicita'  delle informazioni ambientali e sociali  presso  i  primi  operatori  della filiera dei biocarburanti.   2. Nel caso in cui, durante  le  attivita'  di  controllo,  vengano individuate frodi relative a  biocarburanti  certificati  secondo  lo Schema nazionale di certificazione, come  previsto  dall'art.  6  del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, il comitato trasmette  tale informazione  all'organismo  di  certificazione  che  ha  certificato l'operatore economico autore delle frodi, che  effettua  i  necessari accertamenti, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento,  che comunica tempestivamente l'informazione  a  tutti  gli  organismi  di certificazione.     |  
|   |                                 Art. 17 
         Attivita' di verifica sui bioliquidi da parte del GSE 
   1. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo da parte  del GSE, vengano individuate frodi  relative  a  bioliquidi,  certificati secondo lo Schema nazionale di certificazione, il GSE trasmette  tale informazione  all'organismo  di  certificazione  che  ha  certificato l'operatore economico autore delle frodi, che  provvede,  secondo  le proprie procedure vigenti, a verificare la fattispecie oggetto  della segnalazione, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento,  che comunica tempestivamente l'informazione presso tutti gli organismi di certificazione.     |  
|   |                                 Art. 18 
               Disposizioni per gli oli vegetali esausti 
   1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 5, lettera a),  punto  3), opera nel caso in cui gli oli vegetali esausti siano  stati  prodotti in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233, comma 1 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  o  altri sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233,  comma  9,  ma che rientri tra quelli previsti  dal  titolo  V  del  regolamento  n. 1013/2006, e siano lavorati in territorio europeo per  la  successiva trasformazione in biocarburanti.   2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le  seguenti condizioni:   a)  la  catena  di  produzione  del  biocarburante  e'  interamente certificata almeno a partire dal raccoglitore  (colui  che  raccoglie gli oli vegetali esausti dagli operatori che li producono);   b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere in  possesso  dell'elenco  di tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui  ha  ritirato oli  vegetali  esausti  e  dell'autodichiarazione/i  da   parte   del ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro;   c)  gli  oli  vegetali  esausti  prodotti  sono  identificati  come «rifiuti» ai  sensi  della  direttiva  2008/98/CE.  A  tal  fine,  la dichiarazione di sostenibilita' redatta  dal  raccoglitore  ai  sensi dell'art. 9,  contiene,  in  allegato,  una  dichiarazione  da  parte dell'organismo di certificazione da cui  e'  sottoposto  a  verifica, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e  contenente  il  numero  del   certificato   di   conformita'   del raccoglitore, attestante che, durante le ispezioni:   1) abbia verificato che tale identificazione avviene  applicando  i principi contenuti nella direttiva 2008/98/CE;   2) sono state svolte operazioni di  verifica  sulla  tracciabilita' degli oli vegetali esausti raccolti, allo scopo di accertare,  presso i soggetti produttori, la congruita' tra i quantitativi ritirati  dal soggetto raccoglitore e  gli  oli  vergini  da  cui  l'olio  vegetale esausto e' stato generato nell'anno di riferimento.  Tale  congruita' puo'  essere  verificata  analizzando  alternativamente  le  seguenti documentazioni: documenti di trasporto, documenti contabili,  fatture o registri  di  carico  scarico  di  magazzino.  Tali  operazioni  di verifica devono essere svolte secondo quanto previsto all'allegato 2, parte A.   3.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  lettera   c),   deve accompagnare  ogni  partita  in  luogo  della  dichiarazione  di  cui all'art. 9, comma  3,  lettera  g),  secondo  le  modalita'  previste all'art. 9, comma 11.   4. La dichiarazione di cui al comma  2,  lettera  b),  deve  essere tenuta  a  disposizione  da  parte  del  raccoglitore  per  eventuali verifiche e non deve accompagnare le singole partite.     |  
|   |                                 Art. 19 
         Certificazione per i carburanti rinnovabili avanzati 
   1. Le  disposizioni  relative  alla  certificazione  di  carburanti rinnovabili  avanzati  sono  adottate  con  decreto   del   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali.   2. Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui  al  presente  decreto,  per  quanto compatibili.     |  
|   |                                 Art. 20 
                    Norme transitorie e abrogazione 
   1. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  a  partire dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli operatori che si sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma  3,  lettera  a), successivamente all'entrata in vigore del decreto.   2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1,  le disposizioni si applicano a decorrere  da  un  anno  dall'entrata  in vigore; a tal fine gli operatori provvedono ad ottenere l'adeguamento della certificazione di conformita' dell'azienda durante le verifiche di cui all'art. 7, comma 3, lettera c).   3. Gli organismi  di  certificazione  inviano  i  registri  di  cui all'art. 7, comma 6, entro un mese dal termine di cui al comma 2.   4. Il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 e' abrogato a  decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 21 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana. 
     Roma, 14 novembre 2019 
                       Il Ministro dell'ambiente               e della tutela del territorio e del mare                                 Costa 
                              Il Ministro                       dello sviluppo economico                              Patuanelli 
                 Il Ministro delle politiche agricole                        alimentari e forestali                               Bellanova      |  
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