| Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |  
| ORDINANZA 2 agosto 2019 |  
| Approvazione del secondo Piano  degli  interventi  di  ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  -  Modalita'  di attuazione - Modifica dell'ordinanza n.  38/17.  (Ordinanza  n.  84).  |  
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  Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori  dei  comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;   Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal sisma;   Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016 e, in particolare:   a)  l'art.  1,  comma  5,  in  forza  del  quale   il   Commissario straordinario del Governo puo' delegare ai presidenti delle regioni - vicecommissari  le   funzioni   a   lui   attribuite   dal   medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;   b) l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di  coordinamento  degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui al  titolo  II,  capo  I  ai  sensi   dell'art.   14   del   medesimo decreto-legge;   c) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  del  medesimo articolo,  il  potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto  della Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e delle norme dell'ordinamento  europeo,  sentiti  i  presidenti  delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di  cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;   d) l'art. 2, comma 2-bis, in forza del quale:       «L'affidamento degli incarichi di progettazione e  dei  servizi di  architettura  e  ingegneria  ed  altri  servizi  tecnici  e   per l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario straordinario  per  importi  fino  a  40.000  euro  avviene  mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e  inferiori a quelli di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante  procedure  negoziate  previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'art. 46,  comma  1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto ...»;       l'affidamento degli incarichi  di  progettazione,  per  importi inferiori a quelli di cui all'art.  35  del  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con  almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art. 34 del presente decreto;       agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli  incarichi   di progettazione e di  quelli  previsti  dall'art.  23,  comma  11,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.     e) l'art. 7, comma  1,  che  prevede  che  i  contributi  per  la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento  sismico  sono  finalizzati,   sulla   base   dei   danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica  1, 2, e 3, a «riparare, ripristinare  o  ricostruire  gli  immobili  "di interesse strategico", di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  29 ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve  conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme  tecniche  per  le costruzioni» (lettera b) nonche'  a  «riparare,  o  ripristinare  gli immobili soggetti alla tutela del codice dei  beni  culturali  e  del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico.  Per  tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico  deve  conseguire  il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del  bene  stesso» (lettera c);     f) l'art. 14, comma  1,  in  base  al  quale  «Con  provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  e'   disciplinato   il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per  la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita'  dei  servizi pubblici,  nonche'  per  gli  interventi  sui  beni  del   patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate  ad accrescere in maniera sostanziale la capacita'  di  resistenza  delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (...) ... delle chiese e degli edifici  di  culto di proprieta' degli enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  di interesse storico artistico ai senso del codice dei beni culturali  e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi  dell'art.  12  del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto» (lettera a);     g) l'art. 14, comma 9, in base al quale «per  quanto  attiene  la fase di programmazione e ricostruzione dei  beni  culturali  e  delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e  c)  si  promuove  un Protocollo di intesa tra il Commissario  straordinario,  il  Ministro dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo   ed   il rappresentante  delle  diocesi  coinvolte,  proprietarie   dei   beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita'  e  termini per il recupero dei beni  danneggiati.  Il  Protocollo  definisce  le modalita'  attraverso  cui  rendere   stabile   e   continuativa   la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al  fine di affrontare  e  risolvere  concordemente  i  problemi  in  fase  di ricostruzione»;     h) l'art. 15, comma 1, in base al quale «Per la  riparazione,  il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione  delle  opere pubbliche e dei beni culturali,  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  i soggetti attuatori degli interventi  sono:  a)  le  Regioni  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali  per  la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le diocesi e i comuni,  limitatamente  agli interventi  sugli  immobili  di  proprieta'  di  enti   ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14  e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;     i) l'art. 15, comma 3, secondo cui «Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla  soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  o  per  i  quali  non  si  siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore e'  svolta  dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o  dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d),  del  presente articolo»;     j) l'art. 15, comma 3-bis che ha stabilito:  «fermo  restando  il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016 tra  il  Commissario straordinario del  Governo  per  la  ricostruzione,  il  MIBAC  e  il Presidente della CEI, i lavori di competenza delle diocesi di cui  al comma 1, lettera e), di importo non  superiore  a  600.000  euro  per singolo lavoro seguono le procedure previste,  per  la  ricostruzione privata, dal comma 13 dell'art. del presente decreto.  Con  ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sentiti  il  presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del turismo, sono stabiliti  le  modalita'  di  attuazione  del  presente comma, dirette  ad  assicurare  il  controllo,  l'economicita'  e  la trasparenza  nell'utilizzo  delle  risorse  pubbliche,   nonche'   le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto ...»;     k) l'art. 16, comma 4, secondo cui «Per  gli  interventi  privati per quelli attuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1,  lettere a)  ed  e),  e  comma  2,  che  necessitano  di  pareri   ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree  dei parchi nazionali o delle aree  protette  regionali,  sono  costituite apposite  Conferenze  regionali,  presiedute  dal  vice   Commissario competente o da un suo delegato e composte da  un  rappresentante  di ciascuno degli  enti  o  amministrazioni  presenti  nella  Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la  Conferenza  regionale  opera,  per  i progetti di competenza, con le stesse modalita',  poteri  ed  effetti stabiliti al comma 2 per  la  Conferenza  permanente  ed  esprime  il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite  ordinanze  di cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi»;     i) l'art. 18, comma 3, secondo cui «i soggetti attuatori  di  cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15  provvedono  in  proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario  straordinario,  nei  quali sono stabilite le  necessarie  forme  di  raccordo  tra  le  stazioni appaltanti   e   gli   Uffici   speciali   per    la    ricostruzione territorialmente   competenti,   anche   al   fine   di    assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32»  del  decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;     l) l'art. 30 il quale prevede:       al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione  e  al contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero  dell'interno,  una  apposita  Struttura  di  missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a  disposizione,  ai  sensi dell'art.  3-bis  del  decreto-legge  29  ottobre   1991,   n.   345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;       al  comma  6  che  gli  operatori   economici   interessati   a partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita',  agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell'iscrizione  e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;     m) l'art. 32 il quale prevede l'applicazione  relativamente  agli interventi di cui all'art. 14 delle previsioni contenute nell'art. 30 del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;     n)  l'art.  34  il  quale,  al  fine  di  assicurare  la  massima trasparenza nel  conferimento  degli  incarichi  di  progettazione  e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di  elenco  speciale  dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);   Vista l'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, recante «Disciplina delle modalita'  di  funzionamento  e  di  convocazione  della   Conferenza permanente e delle Conferenze regionali  previste  dall'art.  16  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni»;   Vista l'ordinanza n. 23  del  5  maggio  2017,  recante  «Messa  in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici  iniziati  il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la  continuita' dell'esercizio del culto.  Approvazione  criteri  e  primo  programma interventi immediati»;   Vista l'ordinanza n. 32 del  21  giugno  2017,  recante  «Messa  in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici  iniziati  il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la  continuita' dell'esercizio del culto. Approvazione criteri  e  secondo  programma interventi immediati»;   Vista  l'ordinanza   n.   38   dell'8   settembre   2017,   recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni  del  patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;   Vista l'ordinanza n. 56/2018,  recante  «Approvazione  del  secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far data dal 24 agosto 2016. Modifiche alle ordinanze n. 27 del 9  giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio  2017  e  n.  37  dell'8  settembre  2017. Individuazione degli interventi che rivestono  importanza  essenziale ai fini della ricostruzione»;   Vista l'ordinanza n. 63 del 7 settembre  2018,  recante  «Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017.  Delega  di  funzioni  ai  Presidenti delle regioni - Vice Commissari.»;   Vista l'ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la  «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza  n.  41  del  2  novembre  2017: misure  dirette  ad  assicurare  la  regolarita'  contributiva  delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.»;   Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione delle  previsioni  di cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge n. 189/2016  sottoscritto  in data  21   dicembre   2016   dal   Commissario   straordinario,   dal rappresentante della Conferenza episcopale italiana e  dal  Ministero dei beni e delle attivita' culturali;   Visto il contenuto dei verbali  del  20  dicembre  2017  e  del  31 gennaio 2018, elaborato dal gruppo di lavoro tecnico riunito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di cui al punto che precede;   Vista l'approvazione all'unanimita', in cabina di coordinamento del 13 febbraio 2018, degli elenchi delle chiese individuate per  singola regione e condivisi nei Comitati istituzionali,  come  riportato  nel verbale n. 57 del 13 febbraio 2018;   Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario straordinario del Governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;   Visto il Protocollo quadro  di  legalita',  allegato  alle  Seconde linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017, sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia  nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;   Vista la nota  a  firma  del  Presidente  dell'Autorita'  nazionale anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018;   Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;   Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante «Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;   Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e  del  turismo  22  agosto  2017,  n.  154,   recante   «Regolamento concernente  gli  appalti  pubblici  di  lavori  riguardanti  i  beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  27  ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la legge di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (decreto Sblocca cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 2019,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019;   Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49;   Ritenuto  necessario  individuare  gli   interventi   da   attuarsi attraverso i soggetti di cui all'art. 15, comma  1,  lettera  e)  del decreto-legge n. 189 del 2016, le modalita' per la presentazione  dei progetti, e il loro finanziamento a secondo dell'importo dei lavori;   Ritenuto necessario prevedere opportune modalita' di  coordinamento tra gli interventi attuati dalle diocesi e quelli attuati dagli altri soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge  n. 189 del 2016;   Ritenuto  necessario  disciplinare,   anche   con   riguardo   agli interventi  attuati  dalle  diocesi,  l'entita'  e  le  modalita'  di erogazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui  all'art.  4 del decreto-legge n. 189/2016, per la realizzazione di interventi  di ricostruzione, riparazione e ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016,  in presenza  di  ulteriori   contributi   pubblici   o   di   indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;   Vista l'intesa con il Mibact e con la CEI espressa nei tavoli della Consulta del 26 febbraio 2019, del 12 giugno 2019  e  del  19  giugno 2019;   Visto l'intesa raggiunta nel Tavolo  tecnico  con  gli  USR  del  3 luglio 2019;   Acquisita l'intesa con i vice Commissari - presidenti delle regioni interessate, nella cabina di coordinamento del 10 luglio 2019;   Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; 
                               Dispone: 
                                Art. 1   Approvazione del secondo Piano  degli  interventi  di  ricostruzione,  riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
   1. E' approvato il secondo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli  edifici  di  culto  (Allegato  1)  di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (Allegato 2) e del Fondo  edifici  di  culto  (FEC)  (Allegato  3),  di  interesse storico-artistico ai sensi  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  e successive modificazioni ed integrazioni, anche  se  formalmente  non dichiarati  tali  ai  sensi  dell'art.  12  del  medesimo  Codice  ed utilizzati per le esigenze di  culto,  situati  nei  territori  delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.  In  relazione  a tali interventi il soggetto attuatore e' la  diocesi,  nella  persona dell'Ordinario diocesano, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera  e) e  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  189/2016  e   successive modificazioni ed integrazioni ovvero, per gli  edifici  di  culto  di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per i quali non si siano proposte le diocesi e per quelli di proprieta' del  FEC, i soggetti attuatori sono il MIBAC, gli  altri  soggetti  di  cui  al comma  1,  lettere  a),  c)  e  d)  dell'art.  15   del   sopracitato decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, i comuni ed il  Commissario  straordinario.  Per  gli  interventi  da effettuarsi sugli immobili  di  proprieta'  del  FEC,  il  MIBAC  con apposito   protocollo   di   intesa/convenzione    potra'    delegare l'attuazione degli stessi individuando quale  soggetto  attuatore  il Commissario straordinario.   2. Il piano degli interventi e' riportato nell'Allegato  n.  1  che costituisce parte integrante e sostanziale della presente  ordinanza. L'elenco degli interventi e' stato redatto in conformita' ai  criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 3  del Protocollo  di  intesa  del  21   dicembre   2016   tra   Commissario straordinario, Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e Conferenza  episcopale  italiana,  individuati   sulla   base   delle segnalazioni pervenute dai comuni, regioni,  Ufficio  speciale  della ricostruzione,  diocesi,  Uffici  del  Ministero  dei  beni  e  delle attivita' culturali, con la specificazione dell'ente di  riferimento, dell'ubicazione, della denominazione, della  natura  e  tipologia  di intervento suddiviso per ciascuna  delle  regioni  interessate  dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.   3. L'importo complessivo della spesa  per  gli  interventi  di  cui all'allegato 1 ammonta a euro 275.000.000 a cui si  provvede  con  le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n.  189/2016  e successive modificazioni ed integrazioni, determinati  in  base  alle segnalazioni di cui al comma precedente.     |  
|   |               Allegato 1: Elenco degli interventi (totale) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |               Allegato 2 - Ripartizione risorse per Diocesi 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                  Allegato 3 - Risorse attribuite al FEC 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2   Interventi di importo inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  europea                        attuati dalle diocesi 
   1. Ai fini degli adempimenti della presente  ordinanza  le  diocesi sono rappresentate dall'Ordinario diocesano.   2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente  ordinanza,  le   diocesi   nella   persona   dell'Ordinario diocesano, provvedono ad attestare, mediante  apposita  comunicazione inviata  al  Commissario  straordinario,   all'USR   territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali,  in relazione agli edifici di culto di proprieta' di  enti  ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui all'allegato 1:   a) l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa contro i danni da eventi sismici e l'eventuale presentazione di domande  finalizzate ad  ottenere  la  concessione  di  finanziamenti   pubblici   nonche' l'entita' dell'indennizzo e del contributo percepito ovvero ancora da percepire;   b) in caso di polizze assicurative contro  i  danni  che  prevedano l'erogazione  di  indennizzo  cumulativo  per  due  o  piu'  immobili danneggiati,   l'utilizzazione   dell'intero   indennizzo   per    il finanziamento in forma integrale  di  uno  o  piu'  degli  interventi riguardanti   l'ente   beneficiario   dell'indennizzo   ed   inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza ovvero in uno dei  programmi approvati  dal  Commissario  straordinario  del  Governo   ai   sensi dell'art. 14 ovvero dell'art. 15-bis  del  decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni.   3. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente   ordinanza,   le   diocesi   comunicano   al    Commissario straordinario, all'USR territorialmente competente  ed  al  Ministero dei beni e delle attivita' culturali l'elenco  degli  interventi  tra quelli inseriti nell'Allegato 1 della presenta ordinanza  di  importo lavori  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria,  di  cui all'art.  35  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,   cui   intendono   dare esecuzione direttamente, indicandone anche le priorita' sulla base di criteri,  quali:  interesse  dell'edificio  per   le   comunita'   di riferimento, valore culturale  dell'edificio,  eventuale  rischio  di aggravamento del danno.   4. Negli stessi termini, ed in attuazione dell'art. 15, comma 3-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189  (aggiunto  dall'art.  11, comma 1, lettera d), decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018,  n.  89),  le  diocesi comunicano  al  Commissario  straordinario  all'USR  territorialmente competente ed al Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali, l'elenco  degli  interventi  tra  quelli  inseriti  nell'Allegato   1 dell'ordinanza n. 38/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, di importo dei lavori non superiore a euro 600.000,00 e per  i  quali il MIBAC non abbia avviato le procedure di attuazione, ovvero per  le quali gli approfondimenti progettuali concordati tra MiBAC e  diocesi hanno evidenziato interferenze tali da far ritenere indispensabile un intervento  unitario  per   i   quali   intendono   dare   esecuzione direttamente, indicandone anche le priorita' sulla base  di  criteri, quali: interesse  dell'edificio  per  le  comunita'  di  riferimento, valore culturale dell'edificio, eventuale rischio di aggravamento del danno.   5. Per gli interventi che le  diocesi  non  intendono  attuare,  il Commissario straordinario entro sessanta giorni dalla  comunicazione, provvedera' ad individuare i soggetti attuatori  tra  quelli  di  cui all'art. 15, comma 1  del  decreto-legge  n.  189/2016  e  successive modificazioni  ed  integrazioni  disponibili,  oltre  al  Commissario straordinario.   6. Per gli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei  comuni  di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016  e  successive modificazioni ed integrazioni dovra' essere  inviata  anche  apposita perizia asseverata che dimostri il nesso di causalita' diretto tra  i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a  far  data dal 24 agosto 2016.   7. Ogni tre mesi le diocesi provvedono a comunicare al  Commissario straordinario e all'USR territorialmente competente, relativamente ai progetti  ammessi  a  contributo,  i  dati  relativi  allo  stato  di attuazione degli interventi (avviati, in corso di  attuazione  ovvero ultimati).     |  
|   |                                 Art. 3   Affidamento   degli   incarichi   relativi   ai   servizi   attinenti  all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi  tecnici  per  interventi di importo dei lavori non superiore  a  euro  600.000,00  per gli interventi che intendono attuare direttamente le diocesi 
   1. Le diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, in relazione agli  interventi,  di  importo  dei  lavori  non  superiore  a   euro 600.000,00 che intendono attuare direttamente:   a) individuano, secondo la  propria  organizzazione,  un  soggetto, dotato  di  specifici  requisiti,  a  cui  affidare   l'incarico   di responsabile del procedimento, che per  lo  svolgimento  dei  compiti assegnati si potra' avvalere di collaboratori tecnici, amministrativi e legali, per il rispetto delle norme della presente ordinanza e  del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed  integrazioni anche con le modalita' previste dal comma 2 del presente articolo.  I requisiti del responsabile del procedimento saranno  individuati  dal Commissario   straordinario   entro   quarantacinque   giorni   dalla pubblicazione della  presente  ordinanza  attraverso  apposite  linee guida, cosi' come il modello organizzato di cui le diocesi si possono dotare;   b) provvedono ad  affidare  gli  incarichi  dei  servizi  attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  gli  altri  servizi   tecnici finalizzati alla progettazione esecutiva  delle  opere  e  alla  loro successiva realizzazione.   2. Per  l'affidamento  dei  servizi  attinenti  all'architettura  e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento, si  fa  ricorso  alla procedura semplificata  di  seguito  riportata  e  nel  rispetto  dei principi di rotazione, di non discriminazione, di  trasparenza  e  di concorrenza. La progettazione deve  corrispondere  ai  livelli  e  ai contenuti degli appalti nel settore dei beni culturali (art. 147 Capo III, Titolo VI del decreto legislativo n. 50/2016 - Capo I del Titolo III,  decreto  ministeriale  n.  154/2017);   si   precisa   che   la contabilita' delle lavorazioni dovra' essere  effettuata  secondo  le previsioni del decreto legislativo  n.  50/2016  e  decreto-legge  n. 49/2019. La selezione dei professionisti  iscritti  all'art.  34  del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, avviene:   a) per affidamenti di importo complessivo dei  servizi  di  cui  al presente articolo inferiore  a  euro  40.000,00  tramite  affidamento diretto;   b) per affidamenti di importo complessivo dei  servizi  di  cui  al presente articolo pari o superiore euro 40.000,00 e fino alle  soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50/2016  e  successive modificazioni ed integrazioni, mediante procedura  negoziata  con  la valutazione di almeno cinque operatori economici,  individuati  sulla base di indagini di  mercato,  e  nel  rispetto  di  un  criterio  di rotazione degli inviti;   Le offerte sono valutate dal responsabile  del  procedimento  sulla base dell'elemento prezzo in termini di ribasso percentuale applicato all'importo massimo delle spese tecniche relative di cui al  presente articolo  determinato  secondo  i  criteri  e  nei  limiti   previsti dall'ordinanza n. 12/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo aver determinato il valore medio di  tutti  i  ribassi  offerti, l'affidamento verra' riconosciuto all'operatore che ha presentato  il ribasso in difetto, piu' vicino al valore medio. In caso  di  parita' di ribasso, si applichera' il criterio dell'estrazione.   La selezione dei professionisti, sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50/2016  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  avviene  mediante  procedura  prevista   dal   decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.   Gli incarichi professionali devono essere  conferiti  nel  rispetto dei requisiti della  normativa  vigente,  con  specifico  riferimento all'individuazione  di  un  unico  soggetto,  anche  in  associazione temporanea o raggruppamento nel quale sia presente un  professionista con i requisiti previsti per i lavori di restauro e manutenzione  dei beni immobili sottoposti a  tutela  ai  sensi  del  Codice  dei  beni culturali e per i lavori su superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed  etnoantropologico  e  per  beni  culturali  mobili  di  interesse archivistico e librario.   3. Le diocesi possono prevedere nella medesima lettera di invito  o bando oltre all'affidamento  dell'incarico  di  progettazione,  quale opzione di estensione dell'incarico, l'affidamento degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute  e  di sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo  nonche'  gli  incarichi che  la  stazione   appaltante   ritenga   indispensabili   ai   fini dell'intervento.   Gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a  quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b)  all'art.  35  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  ed integrazioni. In ogni caso, gli incarichi di direzione dei  lavori  e di coordinamento della  sicurezza  in  fase  esecutiva,  di  collaudo nonche'  gli   incarichi   che   la   stazione   appaltante   ritenga indispensabili ai fini dell'intervento possono essere  affidati  solo dopo  l'approvazione  del  progetto  e  l'ammissione   a   contributo dell'intervento da parte del Vice Commissario.   4. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono  previsti un termine non superiore a trenta giorni per  la  formulazione  delle offerte e l'obbligo per il  progettista  di  consegnare  il  progetto esecutivo entro un termine stabilito  dalla  stazione  appaltante  in misura non superiore a centoventi giorni.   Il termine complessivo per la progettazione e' sospeso per tutto il tempo necessario per l'esame del progetto da parte  della  Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge.   5. Con atto dell'Ordinario diocesano, con apposita  motivazione  si possono stabilire termini massimi  superiori  a  quelli  indicati  al precedente comma 4, e comunque non superiori ad  ulteriori  cinquanta giorni avuto riguardo alla natura  ed  entita'  degli  interventi  da eseguire, dandone comunicazione al Vice Commissario.     |  
|   |                                 Art. 4 
                       Approvazione dei progetti 
   1. Ai fini dell'elaborazione dei computi metrici estimativi,  della definizione  degli  importi  a  base  di  appalto  dei  lavori,   nei procedimenti per la valutazione  di  anomalia  delle  offerte,  nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n.  50 del 2016, nonche' in fase di esecuzione  dei  contratti,  si  applica esclusivamente il  Prezzario  unico  Cratere  Centro  Italia  vigente approvato con ordinanza commissariale.   2. Preliminarmente alla presentazione del progetto alla  Conferenza di cui  all'art.  16  del  decreto-legge  n.  189/2016  e  successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento  puo' richiedere un parere preventivo non  vincolante  alla  Sovrintendenza archeologica  belle  arti  e  paesaggio  del  MiBAC  territorialmente competente  congiuntamente  al  parere  del  comune  in  ordine  alla conformita' edilizio-urbanistica.   3. Il responsabile del  procedimento  entro  novanta  giorni  dalla efficacia della presente  ordinanza  richiede  la  valutazione  della Congruita' dell'importo richiesto (CIR) all'Ufficio speciale  per  la ricostruzione competente per territorio, una volta  identificati  gli interventi e la tipologia di opere da eseguire, che in ogni caso deve essere  acquisita  prima  del   conferimento   degli   incarichi   di affidamento dei servizi tecnici e della  presentazione  del  progetto alla Conferenza regionale di  cui  all'art.  16,  commi  4  e  5  del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.   4. Si applica nel  contenuto,  la  circolare  del  Commissario  che istituisce la CIR per le  opere  pubbliche  e  la  valutazione  della Congruita' dell'importo richiesto (CIR), per ogni singolo intervento, non potra'  essere  superiore  all'importo  determinato  in  sede  di predisposizione degli interventi inseriti nell'allegato  1.  In  ogni caso  gli  eventuali   maggiori   oneri   potranno   essere   coperti riutilizzando  i  ribassi  d'asta,  preventivamente  autorizzati  dal Commissario straordinario, fermo restando  il  costo  complessivo  da imputare al fondo di cui all'art. 4 del  decreto-legge  n.  189/2016, individuato per singola diocesi e  per  il  numero  degli  interventi previsti.   5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione rilascia la  valutazione della Congruita' dell'importo richiesto (CIR) sulla base anche di una check-list dei documenti da presentare e se del  caso,  entro  trenta giorni  dalla  ricezione,  richiede  integrazione   documentale.   Il Commissario straordinario provvede entro quarantacinque giorni  dalla pubblicazione   della   presente   ordinanza   all'emanazione   della check-list.   6. Le diocesi, per il tramite dell'Ordinario  diocesano  richiedono la convocazione della Conferenza  regionale  a  norma  dell'art.  16, commi 4 e 5  del  medesimo  decreto-legge  n.  189/2016  al  fine  di acquisire  i  pareri,  le  prescrizioni  sui  progetti  definitivi  e l'approvazione degli stessi.   7. Nel rispetto dei  tempi  previsti  dagli  atti  contrattuali,  e comunque nel rispetto dei tempi dell'art. 3, comma 4, alla  ricezione del  parere  della  Conferenza  regionale,  le   diocesi,   procedono all'acquisizione  del  progetto  esecutivo,  validato  da  parte  del responsabile del procedimento, e lo trasmettono al  vice  Commissario entro trenta giorni.   8.  Nella  fase  di  validazione   del   progetto   esecutivo,   il responsabile del procedimento provvede ad accertare, in  particolare, il rispetto delle  eventuali  prescrizioni  e  indicazioni  acquisite dalla Conferenza regionale.   9. Il Vice Commissario, previa  verifica  della  completezza  della documentazione e dell'istruttoria e visto il parere della  Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5  del  decreto-legge  n. 189/2016  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di  concessione  del contributo, dandone comunicazione alle diocesi e al Commissario.     |  
|   |                                 Art. 5   Affidamento dei lavori per interventi di importo non superiore a euro                  600.000,00 da parte delle diocesi 
   1.  A  seguito  del   decreto   di   concessione   del   contributo dell'intervento da parte del Vice Commissario, le diocesi  provvedono ad espletare le procedure di gara per la  selezione  degli  operatori economici per l'esecuzione degli interventi. La gara sara'  espletata con procedura di cui all'art.  6,  comma  13,  del  decreto-legge  n. 189/2016 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  fra  soggetti aventi i requisiti di cui al successivo comma 2,  mediante  procedura negoziata con almeno cinque operatori. Le offerte sono  valutate  dal responsabile del procedimento  sulla  base  dell'elemento  prezzo  in termini di ribasso percentuale. Dopo aver determinato il valore medio di tutti i ribassi offerti, i lavori verranno affidati  all'operatore che ha presentato il ribasso in difetto piu' vicino al valore  medio. In  caso  di  parita'  di  ribasso,  si   applichera'   il   criterio dell'estrazione.   2. Sono ammessi a partecipare alla selezione  tutti  gli  operatori economici, come definiti dall'articolo 3, comma  1,  lettera  p)  del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche'  dagli  articoli  45  del medesimo decreto legislativo iscritti nell'Anagrafe  antimafia  degli esecutori prevista dall'articolo 30  del  decreto-legge  n.  189  del 2016, che abbiano i necessari requisiti  di  qualificazione  previsti dalla normativa di settore, individuati sulla  base  di  indagini  di mercato o tramite elenchi di operatori economici, e nel  rispetto  di un criterio di rotazione degli inviti.   3. Il responsabile del procedimento all'esito della  gara  provvede ad effettuare tutte le verifiche previste  all'art.  80  del  decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.   4. La diocesi nella persona dell'Ordinario diocesano acquisiti  gli atti di gara da parte del responsabile del  procedimento,  verificati gli stessi e preso atto delle verifiche, provvede  alla  stipula  del contratto.   5.  Le  economie  derivanti  dai  ribassi  d'asta  rientrano  nella disponibilita' del Commissario straordinario, al termine del  lavoro, con conseguente rimodulazione del quadro  economico  dell'intervento, per le finalita' riferite all'attuazione  del  piano  della  presente ordinanza.   6. Nel corso dell'esecuzione  dei  lavori  possono  essere  ammesse varianti  richieste  dalla  diocesi,  nella  persona   dell'Ordinario diocesano, che  si  rendessero  necessarie,  se  compatibili  con  la vigente  disciplina  di  tutela  sui  beni  culturali,   sismica   ed urbanistica,  preventivamente  valutate  ed  autorizzate   dal   Vice Commissario. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del  20% rispetto all'importo dei lavori di cui al decreto  di  concessione  e comunque  entro  il  limite   dell'importo   stimato   in   fase   di programmazione.   7. Con cadenza trimestrale, le diocesi provvedono a  comunicare  al Commissario  straordinario  e  all'USR  territorialmente  competente, relativamente  ai  progetti  ammessi  a  contributo  ai   sensi   del precedente comma 4 dell'art. 4, gli appalti gia' aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonche' a fornire  l'aggiornamento  dello stato di  attuazione  degli  interventi,  per  i  quali  svolgono  la funzione di soggetti attuatori.     |  
|   |                                 Art. 6 
             Collaudo e certificato di regolare esecuzione 
   1. Per tutti gli interventi di  cui  all'allegato  1,  il  collaudo statico, ove necessario, deve essere effettuato da un tecnico  con  i requisiti di legge.   2. Per gli interventi fino ad  euro  1.000.000  il  certificato  di collaudo finale e' sostituito dal certificato di regolare  esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.   3. Per gli importi superiori ad euro 1.000.000  il  certificato  di collaudo finale e' emesso da un tecnico o da una commissione composta da non piu' di tre componenti con i requisiti di legge.     |  
|   |                                 Art. 7 
                Modalita' di erogazione del contributo 
   1. Il Commissario straordinario al fine di consentire  l'attuazione degli interventi inseriti nell'Allegato  1,  su  richiesta  dei  vice Commissari  o  degli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione,   con riferimento alle esigenze di  cassa,  dispone  il  trasferimento  dal fondo di cui all'art. 4, del decreto-legge n. 189/2016  e  successive modificazioni ed integrazioni, in favore delle contabilita'  speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice Commissari:   la somma pari al  20%  dell'importo  complessivo  degli  interventi afferenti la competenza regionale che le diocesi hanno comunicato  di attuare, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  all'art.  2, commi 3 e 4 della presente ordinanza;   la  somma  pari  al  60%  dell'importo  dell'intervento   richiesto all'atto della sottoscrizione  del  contratto  per  l'esecuzione  dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta;   il   saldo,   entro   trenta   giorni   dalla   trasmissione    del collaudo/regolare esecuzione.   2.  Fermo  restando  che  la   copertura   finanziaria   necessaria all'approvazione   degli   atti   di   affidamento   e'    assicurata dall'inserimento dell'intervento nell'elenco di  cui  all'Allegato  1 della presente ordinanza, il vice Commissario procede alla erogazione del finanziamento alla diocesi mediante accredito sul conto  corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino  degli  edifici di culto, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:   a) una  somma  pari  al  10%  del  contributo  riconosciuto,  entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione  da  parte  della diocesi nella persona dell'Ordinario diocesano relativa  all'avvenuto affidamento dell'incarico al responsabile del procedimento;   b) una somma pari  al  40%  dell'importo  del  contributo  concesso all'atto della  sottoscrizione  del  contratto,  dell'esecuzione  dei lavori al netto delle economie di gara a seguito del  ribasso  d'asta inserito nell'atto di aggiudicazione;   c) una somma pari al 30% dell'importo del  contributo  concesso  al netto delle economie di gara, entro trenta giorni dalla presentazione al vice Commissario dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori;   d) il saldo,  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  al  vice Commissario straordinario del collaudo/regolare esecuzione.   3. Ai fini dell'erogazione del contributo, la diocesi nella persona dell'Ordinario diocesano, trasmette al vice  Commissario,  unitamente alla richiesta di liquidazione, nella quale indica il conto  corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino  degli  edifici di culto, la seguente documentazione:     per l'importo di cui al punto a) del comma 1, copia:       dell'atto di individuazione del responsabile  del  procedimento se interno all'organizzazione della diocesi, ovvero degli atti  della procedura di gara per l'affidamento  dell'incarico  del  responsabile del procedimento;       copia  del   contratto   dell'affidamento   dell'incarico   del responsabile del procedimento se soggetto esterno  all'organizzazione della diocesi, ovvero l'atto con cui la diocesi conferisce l'incarico a soggetto interno  alla  propria  organizzazione,  in  possesso  dei requisiti indicati nella presente ordinanza;       certificato   di    regolarita'    contributiva    o    analoga documentazione che lo attesti;     per l'importo di cui al punto b) del comma 1, copia:       degli atti della procedura  di  affidamento  dell'incarico  dei servizi attinenti all'architettura e  all'ingegneria  e  degli  altri servizi tecnici;       degli atti della  procedura  di  affidamento  dell'incarico  di esecuzione dei lavori;       del  contratto  dell'affidamento  dell'incarico   dei   servizi attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  gli  altri  servizi tecnici;       del  contratto  di  appalto  sottoscritto   dalle   parti   per l'esecuzione dei lavori e relativi allegati;       cronoprogramma di realizzazione degli interventi;       copia del progetto esecutivo sottoscritto  dall'impresa  e  dal direttore lavori e dalla diocesi;       certificato   di    regolarita'    contributiva    dell'impresa esecutrice;     per l'importo di cui alla lettera c) del comma 1, copia:       del verbale di consegna lavori;       degli stati di avanzamento lavori;       di eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;       dei certificati di pagamento;       delle fatture e relativi bonifici;       del certificato di regolarita' contributiva;     per l'importo di cui alla lettera d) del comma 1, copia:       dello stato finale;       della  relazione  a  struttura   ultimata   depositata   presso l'ufficio competente;       del certificato di regolarita' contributiva;       del certificato di ultimazione lavori;       del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;       delle fatture (i relativi  bonifici  andranno  trasmessi  entro trenta giorni dall'accredito del saldo).   4. Il vice Commissario, previa verifica in ordine alla  completezza della documentazione di cui  al  comma  precedente,  provvede,  entro trenta giorni dalla richiesta, all'accredito in favore della diocesi, sul  conto  corrente  dedicato  alla  ricostruzione,  riparazione   e ripristino degli edifici di  culto,  secondo  le  modalita'  previste dalla presente ordinanza.     |  
|   |                                 Art. 8   Spese gestione  amministrativa  -  Incentivo  art.  113  del  decreto  legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 
   1. Per i costi riconducibili  all'attivita'  del  responsabile  del procedimento, del suo ufficio, ivi compresi i suoi  assistenti  e  le spese  generali  per  il  funzionamento  dell'ufficio  amministrativo deputato alla gestione delle attivita', per  gli  interventi  attuati dalle  diocesi  e'  riconosciuto  un   importo   massimo   rapportato all'importo dei lavori pari a:   2% dell'importo dei lavori per importi fino a euro 200.000;   1,8 % dell'importo dei lavori per importi maggiori di euro  200.000 e inferiori a euro 400.000;   1,5 % dell'importo dei lavori per importi maggiori di euro  400.000 e inferiori a euro 600.000;   2.  Eventuali  spese  strumentali,  potranno  essere   riconosciute nell'ambito delle spese generali purche' adeguatamente documentate  e comunque all'interno della percentuale massima sopra riportata.   3. Per gli  interventi  attuati  dagli  altri  soggetti  attuatori, previsti dall'art. 15,  comma  1  del  decreto-legge  n.  189/2016  e successive  modificazioni   ed   integrazioni   e   dal   Commissario straordinario si applica l'ordinanza commissariale n. 57 del 4 luglio 2017 e successive modificazioni  ed  integrazioni  «Disciplina  della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'art.  113,  comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e  regolamentazione  delle modalita' e  dei  criteri  di  ripartizione  delle  relative  risorse finanziarie.».     |  
|   |                                 Art. 9 
                 Tracciabilita' dei flussi finanziari 
   Ai fini dell'erogazione del finanziamento, le diocesi:     a) all'atto dell'emissione della CIR   i. dovranno acquisire il Codice unico di progetto;   ii. dovranno acquisire il Codice identificativo di gara;     b) dovranno aprire un conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici  di  culto,  e  trasmettere  i riferimenti  al  Commissario  straordinario  per   le   esigenze   di tracciabilita' finanziaria;     c) dovranno utilizzare strumenti di pagamento idonei a  garantire la piena tracciabilita' delle operazioni riportando sugli  stessi  il Codice identificativo di gara, il  Codice  unico  di  progetto  e  la causale «Sisma 2016».     |  
|   |                                 Art. 10 
                Trasparenza - Monitoraggio - Controllo 
   1. Per garantire un efficace monitoraggio e il conseguimento di  un idoneo livello di trasparenza sara'  realizzato  un  portale  web  da parte  della  CEI  in  cui  saranno   riportati   i   dati   relativi all'attuazione degli interventi concordati con il Commissario.   2. Per gli interventi attuati dai soggetti  pubblici,  i  controlli sulle procedure riservati all'Autorita' nazionale anticorruzione sono disciplinati, oltre che dall'Accordo per l'esercizio dei  compiti  di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario  straordinario  del  Governo,  l'Autorita'  nazionale anticorruzione  e  l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  in  data  28 dicembre 2016, ovvero dalle  sue  modifiche  e  integrazioni  che  si rendono necessarie  per  adeguarle  al  nuovo  quadro  normativo,  da appositi accordi stipulati da ciascun presidente  di  regione -  vice Commissario  con  il  soggetto  aggregatore   istituito   presso   la rispettiva regione e l'Autorita' nazionale anticorruzione,  ai  sensi dell'art.  32,   comma   2,   del   decreto-legge.   Il   Commissario straordinario assicura il coordinamento  necessario  a  garantire  la coerenza e  l'uniformita'  delle  disposizioni  contenute  nei  detti accordi.   3. Nelle more della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1, le previsioni  dell'Accordo  per  l'esercizio  dei  compiti  di  alta sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario  straordinario  del  Governo,  l'Autorita'  nazionale anticorruzione  e  l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  in  data  28 dicembre 2016 si intendono estese, in quanto compatibili, anche  alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza.     |  
|   |                                 Art. 11   Affidamento   degli   incarichi   relativi   ai   servizi   attinenti  all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi  tecnici  per  gli interventi attuati dal MIBAC, dagli  altri  soggetti  attuatori  previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e  successive  modificazioni  ed integrazioni e dal Commissario straordinario 
   1.  Il  MIBAC,  gli   altri   soggetti   attuatori   previsti   dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed  integrazioni e  il  Commissario   straordinario,   provvedono   all'attivita'   di progettazione. In particolare, i predetti  soggetti  predispongono  i progetti esecutivi ai sensi  dell'art.  14,  commi  4  e  4-bis,  del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.   2. La progettazione deve corrispondere ai livelli  e  ai  contenuti degli appalti nel settore dei beni culturali  (art.  147,  Capo  III, Titolo VI del decreto legislativo n. 50/2016 - Capo I del Titolo III, decreto ministeriale n. 154/2017); si  precisa  che  la  contabilita' delle lavorazioni dovra' essere effettuata secondo le previsioni  del decreto legislativo n. 50/2016 e decreto-legge  n.  49/2019.  Per  lo svolgimento dell'attivita' di affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria  e  gli  altri servizi tecnici, i soggetti di cui comma 1, possono provvedere  anche mediante il conferimento di appositi incarichi:   a) per importi fino  a  40.000  euro  tramite  affidamento  diretto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e successive modificazioni ed integrazioni;   b) per importi inferiori a quelli di cui all'art.  35  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2-bis, del  decreto-legge  n.  189/2016  e   successive   modificazioni   ed integrazioni ed  assicurando  che  l'individuazione  degli  operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate  ai  principi di  rotazione  nella  selezione  degli  operatori  da  invitare,   di trasparenza e di concorrenza;   c) per importi superiori a quelli di cui all'art.  35  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, secondo le modalita'  stabilite  dal  medesimo  decreto legislativo  n.  50  del   2016   e   successive   modificazioni   ed integrazioni.   3. In aggiunta all'affidamento dell'incarico  di  progettazione,  i soggetti di cui al comma 1 possono prevedere, nel  medesimo  bando  o lettera  di  invito,  quale  opzione  di  ampliamento  dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori  e/o di  coordinamento  in  materia  di  salute  e  di  sicurezza  durante l'esecuzione nonche' gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento. In tali ipotesi, gli  importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo  alla progettazione ai  fini  della  determinazione  delle  soglie  di  cui all'art.  35  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e successive   modificazioni   ed    integrazioni,    ferma    restando l'applicazione del secondo periodo del  comma  1  dell'art.  157  del medesimo decreto legislativo. In ogni caso,  gli  incarichi  inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in  fase esecutiva, nonche' gli incarichi che la stazione  appaltante  ritenga indispensabili ai fini dell'intervento, possono essere affidati  solo dopo  l'approvazione  del   progetto   da   parte   del   Commissario straordinario o del vice Commissario a secondo della competenza.    4. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono  previsti un termine non superiore a trenta giorni per  la  formulazione  delle offerte e l'obbligo per il  progettista  di  consegnare  il  progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante  in  misura  non superiore a centoventi giorni.   Il termine complessivo per la progettazione e' sospeso per tutto il tempo per l'esame del progetto definitivo da parte  della  Conferenza permanente, o regionale ai  sensi  dell'art.  16,  comma  3,  lettera a-bis), del decreto-legge n. 189/2016 e successive  modificazioni  ed integrazioni.   5.  Nella  determina  a  contrarre  la  stazione  appaltante   puo' motivatamente stabilire termini massimi superiori a  quelli  indicati al precedente comma 4, avuto riguardo alla natura  ed  entita'  degli interventi  da  eseguire,  dandone   comunicazione   al   Commissario straordinario o al vice Commissario a secondo della competenza.   6. Le spese tecniche relative alle attivita' di cui ai commi 1 e 4, nonche' quelle relative alla  verifica  dei  progetti  effettuata  ai sensi dell'art. 26 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  sono finanziate a norma del secondo periodo del comma  2-bis  dell'art.  2 del  decreto-legge  n.  189/2016  e   successive   modificazioni   ed integrazioni.     |  
|   |                                 Art. 12   Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori per gli interventi  attuati dal MIBAC, dagli  altri  soggetti  attuatori  previsti  dal  decreto-legge   n.   189/2016   e   successive   modificazioni   ed  integrazioni e dal Commissario straordinario 
   1. Ai fini dell'elaborazione dei computi metrici estimativi,  della definizione  degli  importi  a  base  di  appalto  dei  lavori,   nei procedimenti per la valutazione  di  anomalia  delle  offerte,  nella redazione dei progetti e nella valutazione degli  stessi  si  applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 della presente ordinanza.   2. Preliminarmente alla richiesta di  contributo,  il  responsabile unico del procedimento puo' richiedere nel  caso  di  interventi  con soluzioni progettuali diverse da quelle riportate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio  2011  «Linee  guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del  patrimonio culturale  con  riferimento  alle  nuove  Norme   tecniche   per   le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e di trasporti del 14 gennaio 2008» (supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2011), un parere preventivo non  vincolante agli enti preposti alla tutela congiuntamente ai pareri del comune in ordine alla conformita' edilizio-urbanistica.   3.  Per  gli  interventi  attuati  dal  MIBAC  e  del   Commissario straordinario,  il  progetto   definitivo   sara'   approvato   dalla Conferenza  permanente,  cosi'  come  disposto   dall'art.   16   del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Il  Commissario  straordinario,  con  apposito  atto  puo'   delegare l'istruttoria  e  la  presidenza  della  conferenza  permanente   per l'approvazione dei progetti di competenza  del  MIBAC,  al  direttore dell'Ufficio speciale territorialmente competente.   4. Per gli interventi attuati dai  soggetti  di  cui  all'art.  11, comma 1 della presente ordinanza, ad esclusione di quelli attuati dal Commissario  straordinario  o  dal  MIBAC,   la   valutazione   della Congruita' dell'importo richiesto (CIR) sara'  istruita  dall'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  competente  per  territorio,  e  il progetto definitivo sara' approvato dalla Conferenza regionale.   5. La valutazione della Congruita'  dell'importo  richiesto  (CIR), per gli  interventi  attuati  dal  Commissario  straordinario,  sara' istruita dalla struttura commissariale centrale.   6. Il responsabile unico  del  procedimento  entro  novanta  giorni dalla efficacia della  presenza  ordinanza  richiede  la  valutazione della Congruita' dell'importo richiesto (CIR),  all'Ufficio  speciale per  la  ricostruzione   competente   per   territorio,   una   volta identificati gli interventi e la tipologia di opere da eseguire,  che in ogni caso deve  essere  acquisita  prima  del  conferimento  degli incarichi  di  affidamento  dei  servizi  tecnici   e   prima   della presentazione  del   progetto   definitivo   all'approvazione   della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma  dell'art. 16, commi 3, lettera a-bis), 4 e 5,  del  medesimo  decreto-legge  n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.   7. Si applica nel  contenuto,  la  circolare  del  Commissario  che istituisce la CIR per le  opere  pubbliche  e  la  valutazione  della Congruita' dell'importo richiesto (CIR), per ogni singolo intervento, non potra'  essere  superiore  all'importo  determinato  in  sede  di predisposizione degli interventi inseriti nell'allegato  1.  In  ogni caso  gli  eventuali   maggiori   oneri   potranno   essere   coperti riutilizzando  i  ribassi  d'asta,  preventivamente  autorizzati  dal Commissario straordinario, fermo restando  il  costo  complessivo  da imputare al fondo di cui all'art. 4 del  decreto-legge  n.  189/2016, individuato per singola diocesi e  per  il  numero  degli  interventi previsti.   8.  Il  Commissario  straordinario  o  l'Ufficio  speciale  per  la ricostruzione, a secondo della competenza,  rilascia  la  valutazione della Congruita' dell'importo richiesto (CIR) sulla base anche di una check-list e se  del  caso,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione, richiede  integrazione  documentale.  Il  Commissario   straordinario provvede  entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione   della presente  ordinanza  all'emanazione  di   apposita   check-list   dei documenti.   9. I progetti una volta predisposti sono sottoposti dai soggetti di cui   al   comma   1   dell'art.   4,   della   presente   ordinanza, all'approvazione  della  Conferenza  permanente  o  della  Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-bis), 4 e  5,  del medesimo decreto-legge n.  189/2016  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.   Nell'ambito  della  Conferenza,  il  Commissario  straordinario   o l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente  competente, a seconda della competenza, esprime il proprio parere in ordine  alla coerenza e congruita' dell'intervento rispetto al progetto stesso.   10. Nel rispetto dei tempi  previsti  dagli  atti  contrattuali,  e comunque nel rispetto dei tempi dell'art. 12, comma 4, alla ricezione del parere della Conferenza i soggetti di cui all'art.  4,  comma  1, della presente ordinanza, procedono alla predisposizione del progetto esecutivo. Quest'ultimo, all'esito  delle  attivita'  di  verifica  e validazione effettuate a norma dell'art. 26 del  decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' trasmesso  al  Commissario  straordinario  o all'Ufficio speciale per la ricostruzione, a secondo della competenza entro trenta giorni dalla validazione.   11. In sede di verifica del progetto  ai  sensi  dell'art.  26  del decreto legislativo  n.  50  del  2016,  il  responsabile  unico  del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali  prescrizioni  e  indicazioni  acquisite  dalla  Conferenza permanente o dalla Conferenza regionale.   12. Il Commissario straordinario o il vice Commissario,  presidente della regione, a secondo  della  competenza,  previa  verifica  della completezza della documentazione e dell'istruttoria e visto il parere della Conferenza, approva definitivamente il progetto  ed  adotta  il decreto di  concessione  del  contributo,  dandone  comunicazione  al soggetto  attuatore  al  Commissario  straordinario   o   all'Ufficio speciale, a secondo della competenza.   13. A seguito del rilascio del  provvedimento  di  concessione  del contributo, i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, inoltrano  il progetto esecutivo alla centrale unica di  committenza  competente  a norma dell'articolo 18 del decreto-legge  n.  189/2016  e  successive modificazioni ed integrazioni che provvede ad espletare le  procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi  secondo  le  modalita'  e  nei  termini  previsti   dalle convenzioni previste dal sopra menzionato art. 18.   14. Con cadenza trimestrale, i soggetti di cui all'art.  12,  comma 1, provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all'Ufficio speciale per la ricostruzione, relativamente ai  progetti  ammessi  a contributo, gli  appalti  gia'  aggiudicati  e  quelli  in  corso  di aggiudicazione, nonche' a  fornire  l'aggiornamento  dello  stato  di attuazione degli interventi, inserititi nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.   15. Le  economie  derivanti  dai  ribassi  d'asta  rientrano  nella disponibilita' del Commissario straordinario, al termine del  lavoro, con conseguente rimodulazione del quadro  economico  dell'intervento, per le finalita' riferite all'attuazione  del  piano  della  presente ordinanza.     |  
|   |                                 Art. 13   Modalita' di erogazione del  contributo  lavori  per  gli  interventi  attuati dal MIBAC, dagli  altri  soggetti  attuatori  previsti  dal  decreto-legge   n.   189/2016   e   successive   modificazioni   ed  integrazioni e dal Commissario straordinario 
   1.  Fermo  restando  che  la   copertura   finanziaria   necessaria all'approvazione  degli  atti  di  affidamento  degli  incarichi   e' assicurata dall'inserimento dell'intervento  negli  elenchi  allegati alla  presente  ordinanza,  il  Commissario  straordinario,   procede all'erogazione del  finanziamento  per  l'attuazione  dell'intervento mediante accredito  sulla  contabilita'  della  stazione  appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:   a) entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dei soggetti di cui all'art. 12, comma, la  somma  pari  al  20%  dell'importo  degli interventi per i  quali  si  e'  manifestato  l'interesse  alla  loro attuazione;   b) entro trenta giorni dalla comunicazione della sottoscrizione del contratto  per  l'esecuzione  dei  lavori  la  somma  pari   al   60% dell'importo dell'intervento approvato;   c)  il  saldo,  entro  trenta   giorni   dalla   trasmissione   del collaudo/regolare esecuzione.     |  
|   |                                 Art. 14 
                   Modifica dell'ordinanza n. 38/17 
   1. Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  articoli  12  e  13  si applicano anche agli interventi di cui all'Allegato 1  dell'ordinanza n. 38/17 (primo piano dei BB.CC.) attuati dal  MIBAC  e  dagli  altri soggetti attuatori pubblici.   2. Gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 38/17 sono soppressi.     |  
|   |                                 Art. 15 
                       Disposizioni finanziarie 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  degli  interventi indicati nell'Allegato n. 1  della  presente  ordinanza,  stimati  in complessivi euro 275.000.000,00 si provvede con le risorse del  Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.     |  
|   |                                 Art. 16 
                    Entrata in vigore ed efficacia 
   1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti  per  il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   2,   del decreto-legge ed e' pubblicata, ai sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet   del   Commissario straordinario. 
     Roma, 2 agosto 2019 
                             Il Commissario straordinario: Farabollini  Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2019  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1797     |  
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