Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2019 (vai al sommario)
LEGGE 8 novembre 2019, n. 135
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
 
Allegato

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA
SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia (denominati in seguito «le Parti»),
Tenendo conto delle finalita' e dei principi della Carta delle Nazioni Unite,
Desiderosi di contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo,
Agendo nello spirito di partenariato e cooperazione con il desiderio di sviluppare buone relazioni nel settore della difesa, al fine di rafforzare la reciproca stima, la fiducia e la comprensione,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

I termini usati in questo Accordo hanno i seguenti significati:
1) per Parte Inviante si intende lo Stato che invia il personale, le unita' e le attrezzature nel territorio della Parte Ospitante;
2) per Parte Ospitante si intende lo Stato nel cui territorio sono presenti il personale, i beni e le attrezzature della Parte Inviante;
3) per Personale si intende il personale militare e civile impiegato nelle istituzioni ed autorita' delle Parti.

 

AGREEMENT

BETWEEN
THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

AND
THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SERBIA

ON COOPERATION IN
THE FIELD OF DEFENCE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
 
Art. 2.

Principi e scopi

1. La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici degli Stati Parte e con gli impegni internazionali assunti, nonche' con gli obblighi della Parte italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione Europea e dagli obblighi delle Parti derivanti dalla loro adesione ad organizzazioni internazionali.
2. Scopo del presente Accordo e' di stabilire le aree e le forme di cooperazione, i principi generali e le procedure per la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa.

 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 1.979 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.

Cooperazione generale

1. Ai sensi del presente Accordo, le Competenti Autorita' delle Parti svilupperanno piani pluriennali ed annuali di cooperazione bilaterale, specificandone le attivita', le date ed i luoghi, le autorita' responsabili, il numero dei partecipanti ed altre questioni riguardanti l'organizzazione e l'attuazione dei piani di cooperazione.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Competenti Autorita' delle Parti potranno concludere specifici accordi.
3. Le Competenti Autorita' incaricate ad attuare il presente Accordo sono il Ministero della Difesa della Repubblica italiana per il Governo della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Serbia per il Governo della Repubblica di Serbia.
4. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Serbia allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate della Serbia.

 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, comma 4 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, comma 1, numero 2), 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 4.

Aree di cooperazione

Le Parti potranno cooperare nelle seguenti aree:
1) politica di difesa e sicurezza;
2) ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;
3) approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;
4) supporto logistico;
5) operazioni umanitarie e di supporto alla pace;
6) industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
7) organizzazione delle Forze Armate, la struttura, l'acquisizione e la gestione delle Forze Armate, amministrazione e gestione delle risorse umane;
8) protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attivita' militari;
9) formazione ed addestramento in campo militare;
10) polizia militare;
11) sanita' militare;
12) storia e cultura militare;
13) sport militare e
14) altri settori militari di interesse comune concordati dalle Parti o dalle loro Competenti Autorita'.

 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 novembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Art. 5.

Modalita' di cooperazione

Le Parti coopereranno attraverso le seguenti modalita':
1) incontri tra i Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore della Difesa, i loro Vice ed altri rappresentanti autorizzati;
2) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
3) dibattiti, consultazioni, incontri e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi;
4) organizzazione e svolgimento di corsi ed esercitazioni militari;
5) scambio di osservatori ad esercitazioni militari;
6) partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della Pace;
7) visite di unita' militari;
8) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi e
9) altri settori militari di interesse comune delle Parti o delle rispettive Autorita' Competenti.

 
Art. 6.

Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa

1. Ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli armamenti ed agli equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
1) navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
2) aeromobili ed elicotteri militari e relativo equipaggiamento;
3) carri armati e veicoli per uso militare;
4) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
5) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
6) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
7) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
8) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare;
9) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
10) materiali specifici per l'addestramento militare;
11) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni e
12) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.
2. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dalle Parti.
3. La Parte importatrice si impegna a non riesportare il materiale acquisito a terze parti senza il consenso scritto della Parte cedente.

 
Art. 7.

Aspetti finanziari

1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza concernenti l'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
1) le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle proprie norme;
2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. La Parte ospitante fornira', in caso di necessita', cure gratuite d'urgenza al personale della Parte inviante, durante la permanenza nel proprio territorio.
3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di Fondi delle Parti.

 
Art. 8.

Risarcimento danni

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte Ospitante, da un membro della Parte Inviante durante la missione/esercitazione relativa alle aree di cooperazione ai sensi del presente Accordo, sara' a carico della Parte Inviante.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento o in connessione alle attivita' previste dal presente Accordo, nonche' qualsiasi perdita o danno causato a terzi, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

 
Art. 9.

Proprieta' intellettuale

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale ed i brevetti derivanti da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle legislazioni nazionali degli Stati Parte e degli Accordi internazionali sottoscritti in materia dalle Parti.

 
Art. 10.

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi potenziale controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sara' risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici, senza mediazioni di terze parti.

 
Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte per iscritto informera' l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, una volta entrato in vigore, sostituira' l'Accordo di cooperazione nel campo della Difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003.

 
Art. 12.

Emendamenti

1. Il presente Accordo potra' essere emendato attraverso il mutuo consenso scritto delle Parti.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalita' previste dal comma 1 dell'art. 11 del presente Accordo.

 
Art. 13.

Durata e termine

1. Il presente Accordo e' concluso a tempo indeterminato e rimarra' in vigore fino quando le Parti, o una di esse, decideranno di denunciarlo.
2. Ciascuna Parte potra' chiedere la risoluzione del presente Accordo in qualsiasi momento attraverso una notifica scritta all'altra Parte. In tal caso la risoluzione dello stesso avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione di tale notifica scritta, attraverso i canali diplomatici.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutte le attivita' intraprese durante la vigenza dell'Accordo, dovranno essere portate a termine alle stesse condizioni previste nel momento in cui le stesse attivita' sono cominciate, se non diversamente concordato tra le Parti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.
Fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, in due originali, ciascuno nella lingua Italiana, Serba, ed Inglese. In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo, fara' fede il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico