| Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 8 novembre 2019, n. 135 |  
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla  cooperazione nel settore della difesa, fatto  a  Belgrado  il  16  dicembre  2013.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo tra il Governo della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo della Repubblica di  Serbia  sulla  cooperazione  nel  settore  della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.     |  
|   |                                                               Allegato 
                              ACCORDO TRA                 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA                                  ED                 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA                          SULLA COOPERAZIONE                       NEL SETTORE DELLA DIFESA 
     Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo   della Repubblica di Serbia (denominati in seguito «le Parti»),     Tenendo conto delle finalita' e dei principi  della  Carta  delle Nazioni Unite,     Desiderosi di contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo,     Agendo nello  spirito  di  partenariato  e  cooperazione  con  il desiderio di sviluppare buone relazioni nel settore della difesa,  al fine di rafforzare la reciproca stima, la fiducia e la comprensione, 
                    Hanno concordato quanto segue: 
                                Art. 1. 
                              Definizioni 
   I termini usati in questo Accordo hanno i seguenti significati:     1) per Parte Inviante si intende lo Stato che invia il personale, le unita' e le attrezzature nel territorio della Parte Ospitante;     2) per Parte Ospitante si intende lo  Stato  nel  cui  territorio sono presenti il personale, i beni  e  le  attrezzature  della  Parte Inviante;     3) per Personale  si  intende  il  personale  militare  e  civile impiegato nelle istituzioni ed autorita' delle Parti.      |  
|   |                                 AGREEMENT 
                                BETWEEN                           THE GOVERNMENT OF                         THE ITALIAN REPUBLIC 
                                  AND                           THE GOVERNMENT OF                        THE REPUBLIC OF SERBIA 
                           ON COOPERATION IN                         THE FIELD OF DEFENCE 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  11  dell'Accordo stesso.     |  
|   |                                 Art. 2. 
                           Principi e scopi 
   1.  La  cooperazione  tra  le  Parti,  regolata  dai  principi   di reciprocita',  uguaglianza  ed  interesse  reciproco,   avverra'   in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici degli Stati  Parte e con gli impegni internazionali assunti, nonche'  con  gli  obblighi della Parte italiana conseguenti dalla  sua  appartenenza  all'Unione Europea e dagli obblighi delle Parti derivanti dalla loro adesione ad organizzazioni internazionali.   2. Scopo del presente Accordo e' di stabilire le aree e le forme di cooperazione, i principi generali e le procedure per la  cooperazione tra le Parti nel settore della difesa.      |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma  4  dell'Accordo  di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 1.979 annui ad anni alterni a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 3. 
                         Cooperazione generale 
   1. Ai sensi del presente Accordo,  le  Competenti  Autorita'  delle Parti svilupperanno piani  pluriennali  ed  annuali  di  cooperazione bilaterale, specificandone le attivita', le  date  ed  i  luoghi,  le autorita' responsabili, il numero dei partecipanti ed altre questioni riguardanti   l'organizzazione   e   l'attuazione   dei   piani    di cooperazione.   2. Ai fini dell'attuazione  del  presente  Accordo,  le  Competenti Autorita' delle Parti potranno concludere specifici accordi.   3. Le  Competenti  Autorita'  incaricate  ad  attuare  il  presente Accordo sono il Ministero della Difesa della Repubblica italiana  per il Governo della Repubblica italiana ed  il  Ministero  della  Difesa della Repubblica di Serbia per il Governo della Repubblica di Serbia.   4.  Eventuali  consultazioni  dei  rappresentanti  delle  Parti  si terranno  alternativamente  nella   Repubblica   italiana   e   nella Repubblica di Serbia  allo  scopo  di  elaborare  ed  approvare,  ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali  accordi  specifici ad  integrazione  e  completamento  del  presente  Accordo,   nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate della Serbia.      |  
|   |                                 Art. 4 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione  dell'articolo  3, comma 4 del medesimo Accordo, non devono derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, comma  1,  numero 2), 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.     |  
|   |                                 Art. 4. 
                         Aree di cooperazione 
   Le Parti potranno cooperare nelle seguenti aree:     1) politica di difesa e sicurezza;     2) ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;     3) approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;     4) supporto logistico;     5) operazioni umanitarie e di supporto alla pace;     6) industria della difesa, scambio e  transito  di  materiali  ed equipaggiamenti militari;     7)   organizzazione   delle   Forze   Armate,    la    struttura, l'acquisizione e la gestione delle Forze  Armate,  amministrazione  e gestione delle risorse umane;     8) protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attivita' militari;     9) formazione ed addestramento in campo militare;     10) polizia militare;     11) sanita' militare;     12) storia e cultura militare;     13) sport militare e     14) altri settori militari di interesse comune  concordati  dalle Parti o dalle loro Competenti Autorita'.      |  
|   |                                 Art. 5 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 8 novembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Di  Maio,  Ministro  degli   affari                                  esteri   e    della    cooperazione                                  internazionale 
                                   Guerini, Ministro della difesa   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |                                 Art. 5. 
                       Modalita' di cooperazione 
   Le Parti coopereranno attraverso le seguenti modalita':     1) incontri tra i Ministri della Difesa, Capi di  Stato  Maggiore della Difesa, i loro Vice ed altri rappresentanti autorizzati;     2) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;     3)  dibattiti,  consultazioni,  incontri   e   partecipazione   a convegni, conferenze, seminari e corsi;     4)  organizzazione  e  svolgimento  di  corsi  ed   esercitazioni militari;     5) scambio di osservatori ad esercitazioni militari;     6) partecipazione ad  operazioni  umanitarie  e  di  mantenimento della Pace;     7) visite di unita' militari;     8) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi e     9) altri settori militari di interesse comune delle Parti o delle rispettive Autorita' Competenti.      |  
|   |                                 Art. 6. 
          Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa 
   1. Ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali ed  allo  scopo di  regolare  le  attivita'   relative   agli   armamenti   ed   agli equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:     1) navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;     2) aeromobili ed elicotteri militari e relativo equipaggiamento;     3) carri armati e veicoli per uso militare;     4) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;     5) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;     6) bombe, mine (fatta eccezione per le  mine  anti-uomo),  razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;     7) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;     8) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici  e  relativo equipaggiamento per uso militare;     9) materiali speciali blindati appositamente  costruiti  per  uso militare;     10) materiali specifici per l'addestramento militare;     11) macchine ed equipaggiamento costruiti per  la  fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni e     12) equipaggiamento  speciale  appositamente  costruito  per  uso militare.   2. Il reciproco equipaggiamento di  materiali  di  interesse  delle rispettive Forze Armate sara'  sviluppato  nell'ambito  del  presente Accordo e potra' essere  attuato  attraverso  operazioni  dirette  da Stato a Stato  oppure  tramite  societa'  private  autorizzate  dalle Parti.   3. La Parte importatrice si impegna a non riesportare il  materiale acquisito a  terze  parti  senza  il  consenso  scritto  della  Parte cedente.      |  
|   |                                 Art. 7. 
                          Aspetti finanziari 
   1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza  concernenti l'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:     1) le spese di viaggio,  di  vitto  ed  alloggio,  gli  stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni,  nonche'  gli  oneri relativi ad ogni altra indennita'  dovuta  al  proprio  personale  in conformita' alle proprie norme;     2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla  evacuazione  di  proprio  personale  malato,   infortunato   o deceduto.   2. La  Parte  ospitante  fornira',  in  caso  di  necessita',  cure gratuite d'urgenza al personale  della  Parte  inviante,  durante  la permanenza nel proprio territorio.   3. Tutte le  attivita'  condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di Fondi delle Parti.      |  
|   |                                 Art. 8. 
                          Risarcimento danni 
   1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte Ospitante, da  un membro  della  Parte  Inviante  durante   la   missione/esercitazione relativa alle aree di cooperazione ai  sensi  del  presente  Accordo, sara' a carico della Parte Inviante.   2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite  o di danni causati nello svolgimento o in  connessione  alle  attivita' previste dal presente Accordo,  nonche'  qualsiasi  perdita  o  danno causato a terzi, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale  perdita o danno.      |  
|   |                                 Art. 9. 
                       Proprieta' intellettuale 
   Le Parti si impegneranno ad attuare  le  procedure  necessarie  per garantire la protezione della proprieta' intellettuale ed i  brevetti derivanti da iniziative  condotte  in  conformita'  con  il  presente Accordo ed ai sensi delle legislazioni nazionali degli Stati Parte  e degli Accordi internazionali sottoscritti in materia dalle Parti.      |  
|   |                                Art. 10. 
                    Risoluzione delle controversie 
   Qualsiasi potenziale controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sara'  risolta  esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i  canali diplomatici, senza mediazioni di terze parti.      |  
|   |                                Art. 11. 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla  data  di  ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte per iscritto informera'    l'altra,    attraverso    i     canali     diplomatici, dell'espletamento delle  rispettive  prescritte  procedure  nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.   2. Il presente Accordo, una volta entrato  in  vigore,  sostituira' l'Accordo di cooperazione nel campo della Difesa tra il Governo della Repubblica  italiana  ed  il  Consiglio  dei  Ministri  di  Serbia  e Montenegro, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003.      |  
|   |                                Art. 12. 
                              Emendamenti 
   1. Il presente Accordo potra' essere emendato attraverso  il  mutuo consenso scritto delle Parti.   2. Gli  emendamenti  entreranno  in  vigore  secondo  le  modalita' previste dal comma 1 dell'art. 11 del presente Accordo.      |  
|   |                                Art. 13. 
                           Durata e termine 
   1. Il presente Accordo e' concluso a tempo indeterminato e rimarra' in vigore fino quando  le  Parti,  o  una  di  esse,  decideranno  di denunciarlo.   2. Ciascuna Parte  potra'  chiedere  la  risoluzione  del  presente Accordo  in  qualsiasi  momento  attraverso  una   notifica   scritta all'altra Parte. In  tal  caso  la  risoluzione  dello  stesso  avra' effetto novanta (90)  giorni  dopo  la  ricezione  di  tale  notifica scritta, attraverso i canali diplomatici.   3. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutte le  attivita' intraprese durante la vigenza dell'Accordo, dovranno essere portate a termine alle stesse condizioni previste nel momento in cui le  stesse attivita' sono cominciate, se  non  diversamente  concordato  tra  le Parti.   In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal  fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.   Fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, in  due  originali,  ciascuno nella lingua Italiana, Serba,  ed  Inglese.  In  caso  di  divergenze nell'interpretazione del presente Accordo, fara'  fede  il  testo  in lingua inglese. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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