| Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 novembre 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Imraldi», approvato con procedura centralizzata.  (Determina  n.  128833/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio Procedure Centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) No. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'  della  direttiva  n. 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, Dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 ottobre  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione  in  commercio  di  medicinali  dal medicinali dal 1° luglio al 31 agosto 2019 e riporta l'insieme  delle nuove confezioni autorizzate;   Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 19 giugno 2018 (protocollo MGR/70220/P con la quale e' stato autorizzato il   materiale   educazionale   del   prodotto   medicinale   IMRALDI (adalimumab);   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico - scientifica (CTS) di AIFA in data 14 - 16 ottobre 2019; 
                              Determina: 
   La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di  nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     «Imraldi»   descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge  8  novembre  2012,  n.  189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella  classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 18 novembre 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Nuove confezioni     «Imraldi».     Codice ATC - Principio attivo: L04AB04 - Adalimumab.     Titolare: Samsung Bioepis NL B.V.     Cod. procedura EMEA/H/C/4279/X/19G.     GUUE 4 ottobre 2019.     Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.   Indicazioni terapeutiche   Artrite idiopatica giovanile     Artrite idiopatica giovanile poliarticolare     «Imraldi» in combinazione con metotressato  e'  indicato  per  il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva, nei pazienti dai 2  anni  di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta inadeguata ad  uno  o  piu'  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la malattia   (DMARD). «Imraldi»   puo'   essere   somministrato    come monoterapia in caso di  intolleranza  al  metotressato  o  quando  il trattamento continuato  con  metotressato  non  e'  appropriato  (per l'efficacia in monoterapia vedere paragrafo 5.1). Adalimumab  non  e' stato studiato in pazienti di eta' inferiore a 2 anni.     Artrite associata ad entesite     «Imraldi» e' indicato per il trattamento delle  forme  attive  di artrite associata a entesite, nei pazienti dai 6 anni  di  eta',  che hanno avuto una risposta inadeguata  o  che  sono  intolleranti  alla terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1).   Psoriasi a placche pediatrica     «Imraldi» e' indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche grave in bambini e adolescenti dai 4 anni di eta' che abbiano avuto una risposta inadeguata, o siano candidati  inappropriati  alla terapia topica e alle fototerapie.   Malattia di Crohn in pazienti pediatrici     «Imraldi» e' indicato nel trattamento  della  malattia  di  Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici  (dai  6 anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia convenzionale, inclusa la  terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una terapia a base di un corticosteroide e/o ad  un  immunomodulatore,  o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.     Idrosadenite suppurativa (HS) negli adolescenti     «Imraldi»  e'  indicato  per  il  trattamento   dell'idrosadenite suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in adolescenti dai 12 anni di eta'  con  una  risposta  inadeguata  alla terapia sistemica convenzionale per  l'HS  (vedere  paragrafi  5.1  e 5.2).     Uveite pediatrica     «Imraldi» e' indicato per il  trattamento  dell'uveite  anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai 2 anni di eta'  che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla  terapia convenzionale  o  per  i  quali  la  terapia  convenzionale  non   e' appropriata.   Modo di somministrazione     La terapia con «Imraldi» deve essere  iniziata  e  monitorata  da medici specialisti con esperienza nella diagnosi  e  nel  trattamento delle patologie per cui «Imraldi»  e'  indicato.  Gli  oculisti  sono invitati a consultare uno specialista appropriato prima  di  iniziare il trattamento con «Imraldi»  (vedere  paragrafo  4.4).  Ai  pazienti trattati con «Imraldi» deve essere consegnata  la  scheda  promemoria per il paziente.     Dopo adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione di «Imraldi», i pazienti possono eseguire da soli  l'iniezione,  se  il  medico  lo ritiene  opportuno,  e  con  controlli  medici   periodici,   secondo necessita'.     Durante  il  trattamento  con   «Imraldi»,   le   altre   terapie concomitanti  (per  esempio,  i  corticosteroidi   e/o   gli   agenti immunomodulatori) devono essere ottimizzate.     «Imraldi» e' somministrato per iniezione sottocutanea. Istruzioni complete per l'uso sono fornite nel foglio illustrativo.     Per la somministrazione della dose piena  di  40  mg  sono  anche disponibili una penna preriempita da 40 mg e una siringa  preriempita da 40 mg.     Confezioni autorizzate:       EU/1/17/1216/009 - A.I.C.: 045616099 /E In base 32: 1CJ2Z3       40 mg/0,8 ml -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  - flaconcino (vetro) 0,8 ml (40  mg/0,8  ml)  -  2x(1  flaconcino  +  1 siringa + 1 ago + 1 adattatore per flaconcino + 2 tamponi imbevuti di alcool). 
     Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione in commercio       Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).     I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7,  della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato  sul  sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
     Condizioni o limitazioni per  quanto  riguarda  l'uso  sicuro  ed efficace del medicinale:       piano di gestione del rischio (RMP)     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio);       misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.     Prima del lancio di «Imraldi» in ogni Stato membro,  il  titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio   (A.I.C.)   deve concordare con l'autorita' competente nazionale  il  contenuto  e  il formato  del  programma  educazionale,  incluse   le   modalita'   di distribuzione e  ogni  altro  aspetto  del  programma.  Il  programma educazionale consiste in una scheda promemoria per il paziente.     Le schede promemoria per il paziente devono contenere i  seguenti elementi chiave:       infezioni gravi;       tubercolosi;       cancro;       problemi del sistema nervoso;       vaccinazioni.     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri   o   di   specialisti   -   reumatologo,    dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra e oftalmologo (RRL).     |  
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