Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 2 agosto 2019
Approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e capaci, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. (Ordinanza n. 83).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l'art. 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini e' stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini e' stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
Visto l'art. 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:
l'art. 2, comma 1 lettera 1-bis) il quale prevede che il Commissario straordinario promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a cio' finalizzati ai comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalita' e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche' degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita' e l'omogeneita' degli studi;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Vista l'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, avente ad oggetto «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 89 gennaio 2017» in attuazione della quale e' stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i comuni del cratere del centro Italia interessati;
Visto l'art. 5 dell'ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018 con cui sono stati aggiornati i «Criteri generali per l'utilizzo dei risultati degli studi di microzonazione sismica di livello 3 per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016»;
Atteso che i piani di microzonazione sismica di livello 3 sono stati conclusi e validati da parte del Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche (Centro MS) che, ai sensi e per gli effetti del sopracitato art. 2, comma 1 lettera l-bis), ai fini dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche' degli standard qualitativi delle indagini, ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della convenzione con il Commissario straordinario sottoscritta dalle Parti il 17 maggio 2017;
Dato atto che dagli studi di microzonazione sismica di livello 1 sono emerse faglie attive e capaci, cui sono correlabili zone di attenzione nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);
Dato atto che le «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (2015, versione 1.0)», redatte dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, ed approvate dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nella seduta del 7 maggio 2015 (di seguito: «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (2015)» o Linee guida FAC), prevedono la perimetrazione di una zona di attenzione per instabilita' da fagliazione superficiale (ZAFAC ), delle dimensioni di 400 metri a cavallo della traccia del piano di rottura principale della faglia attiva e capace, a meno di chiare e documentate evidenze geologiche che giustifichino dimensione inferiori;
Dato atto che la perimetrazione di queste zone, secondo le citate Linee guida FAC, rimanda obbligatoriamente ad approfondimenti con l'acquisizione di elementi informativi specifici, nell'ambito degli studi di livello 3 di microzonazione sismica;
Dato atto che per le suddette ZAFAC sono disciplinati gli usi del suolo e le previsioni di trasformazione, secondo le indicazioni specifiche contenute nelle Linee guida FAC;
Rilevato che gli studi di approfondimento previsti per le zone di faglie attive e capaci consentono di ridurre la geometria delle ZAFAC , giungendo alla definizione delle Zone di suscettivita' (ZSFAC ) e delle Zone di rispetto (ZAFAC ), meno ampie delle ZAFAC e rispondenti agli specifici livelli di pericolosita' connessa con eventi sismici;
Rilevato che, nell'ambito dei comuni del cratere sismico del centro Italia, alcune faglie attive e capaci interessano direttamente i nuclei urbani danneggiati dal sisma ed oggetto di ricostruzione, e pertanto e' necessario avviare gli studi di approfondimento previsti nelle citate Linee guida FAC;
Ritenuta pertanto prioritaria la necessita' di procedere con gli approfondimenti scientifici in tali zone, ai fini dell'integrazione degli esiti degli studi di microzonazione negli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica dei comuni in questione e per procedere ad una piu' completa definizione dei relativi interventi di ricostruzione;
Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento tenutasi in data 10 luglio 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Approfondimento delle Faglie attive e capaci (FAC)

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in continuita' con gli studi di microzonazione sismica di livello 3, di cui sono dotati i comuni in esecuzione dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e di quanto previsto nelle «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (2015)» (http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/Linee_Guida_Fag lie_Attive_Capaci_2016.pdf/bb7dcd4e-0c48-4386-bd8f-39cb0e38913c) sono finalizzate a dotare degli studi di approfondimento su Faglie attive e capaci i comuni di cui all'allegato tecnico.
2. I comuni di cui all'allegato tecnico sono quelli in cui si rendono necessari - in considerazione degli obblighi d'uso e di mantenimento delle relative distanze che le ZAFAC impongono - approfondimenti sulle Faglie attive e capaci, in quanto le stesse interessano direttamente i nuclei urbani danneggiati ed insistono su aree oggetto di ricostruzione.
3. La predisposizione degli studi dovra' avvenire secondo quanto indicato nel documento «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (2015)» di cui al comma 1, della «Proposta per una migliore applicazione delle Linee guida FAC" e delle «Indicazioni per le indagini sulle faglie attive e capaci nel livello 3 di MS» (cfr. allegato tecnico), condivisi con il Dipartimento della protezione civile.
4. L'attivita' verra' svolta avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico del gruppo di lavoro FAC composto da rappresentanti della struttura del Commissario straordinario e da rappresentanti nominati dal Dipartimento della protezione civile.
 
Allegato tecnico

ELENCO DELLE FAC SULLE QUALI ESEGUIRE GLI STUDI
DI APPROFONDIMENTO PREVISTI DAL LIVELLO 3 DELLA MS

Parte di provvedimento in formato grafico

Proposta operativa per l'applicazione delle Linee Guida FAC

Parte di provvedimento in formato grafico

Indicazioni per le indagini sulle faglie attive e capaci
nel livello 3 di MS

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Soggetti e compiti

1. Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 svolge funzione di soggetto attuatore per la realizzazione degli approfondimenti sulle faglie attive e capaci di cui all'art. 1, e si avvale quale centrale unica di committenza dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (Invitalia), la quale provvedera' ad espletare le procedure di scelta del contraente. Il Gruppo di lavoro FAC come definito al precedente art. 1 svolgera' le attivita' di supporto e le funzioni di coordinamento tecnico scientifico.
2. Gli studi dovranno essere condotti da soggetti qualificati, dotati di comprovata esperienza nei campi della geologia del quaternario, della sismotettonica e della microzonazione sismica applicata allo studio delle Faglie attive e capaci (FAC).
 
Art. 3

Ripartizione dei Fondi

1. Per la realizzazione degli approfondimenti sulle faglie attive e capaci nei comuni indicati all'allegato tecnico, e' ripartito il finanziamento complessivo di euro 568.180,80, IVA compresa, secondo lo schema di ripartizione per Lotti, di cui all'allegato tecnico, a valere sulle economie nell'ambito del finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 2017 a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica di livello 3 eseguiti in attuazione dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 e la restante parte a carico dei fondi di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016.
 
Art. 4

Affidamento degli incarichi e procedure di gara

1. L'affidamento degli incarichi per l'esecuzione degli studi di cui all'art. 1 tiene conto dello stato delle conoscenze acquisite con gli studi di microzonazione sismica di cui all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017. Gli studi dovranno essere condotti in conformita' con: «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (2015)», «Proposta per una migliore applicazione delle Linee guida FAC» e «Indicazioni per le indagini sulle faglie attive e capaci nel livello 3 di MS» (cfr. Allegato tecnico).
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, verranno selezionati mediante le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2 lettera b), dello stesso art. 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.
 
Art. 5

Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi

1. L'affidamento dell'incarico di studio di cui all'art. 1 e' rivolto a soggetti di elevata competenza negli studi geologici di pericolosita' sismica che dispongano dei seguenti requisiti:
comprovata conoscenza della geologia e dell'evoluzione geodinamica dell'Appennino centrale, con particolare riferimento al quadro cinematico attuale;
comprovata conoscenza della stratigrafia e dell'evoluzione geologica del Quaternario dell'Appennino centrale, con particolare riferimento al Pleistocene Superiore-Olocene;
comprovata esperienza nel campo della geologia strutturale, geofisica di esplorazione e della geomorfologia;
comprovata esperienza in studi finalizzati all'individuazione e parametrizzazione di faglie attive e capaci;
comprovata esperienza negli studi di paleosismologia e di geocronologia del Quaternario ed in particolare nella progettazione, esecuzione ed interpretazione di trincee paleosismologiche.
In ragione dell'esperienza richiesta, ed in considerazione della complessita' e specificita' degli studi in materia e delle risorse, umane e strumentali, necessarie per la loro esecuzione, l'affidamento e' rivolto a Dipartimenti universitari ed enti di ricerca e a soggetti parimenti in possesso dei requisiti sopraindicati, residenti in Italia o altro Stato membro dell'Unione europea.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, come previsto dall'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione di dettagliata documentazione:
di avere svolto, negli ultimi dieci anni, studi in materia di Faglie attive e capaci oggetto di pubblicazione scientifica, ovvero regolarmente trasmessi ed approvati dal committente;
di avere svolto attivita' di rilevamento geologico, geologico-strutturale, geomorfologico e morfoneotettonico;
di aver svolto studi paleosismologici mediante progettazione, esecuzione ed interpretazione di trincee paleosismologiche;
di avere implementato banche dati geografiche e/o Sistemi informativi territoriali (S.I.T.) in ambiente G.I.S..
3. Ciascun soggetto di cui al comma 1 puo' essere affidatario di non piu' di uno studio di approfondimento conoscitivo (per lotti) di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 6

Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori

1. Entro centottanta giorni dall'affidamento degli incarichi i soggetti affidatari eseguono gli studi e producono i risultati che saranno validati dal gruppo di lavoro FAC entro i successivi trenta giorni.
2. Gli esiti degli studi sulle faglie attive e capaci sono trasmessi ai sindaci dei comuni interessati, i quali provvedono a porre in essere tutti gli atti necessari finalizzati al recepimento negli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.
3. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attivita' di pianificazione a scala regionale.
 
Art. 7

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 2 agosto 2019

Il Commissario straordinario: Farabollini

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1725