| Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |  
| ORDINANZA 2 agosto 2019 |  
| Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi  e studi prototipali in zone di attenzione per cavita' e instabilita' di versante, sismoindotte o in conseguenza  di  dissesti  idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza  n.  24  del  12  maggio  2017.  (Ordinanza  n.   79).  |  
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   Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed Umbria»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre 2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio 2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre 2017, con cui l'on. Paola De Micheli e'  stata  nominata  Commissario straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23 agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;   Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in  particolare l'art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario  straordinario  che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione,  l'assistenza  alla  popolazione  e   la   ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109  del  2018,  e ogni altra disposizione vigente concernente  gli  interventi  per  la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016 (comma 2);   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31 dicembre 2018, con il quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per  la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24 agosto 2016;   Visto l'art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il quale la gestione straordinaria di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino  al  31 dicembre 2020;   Visto l'art. 2 del citato decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:     l'art. 2,  comma  1  lettera  l-bis)  il  quale  prevede  che  il Commissario straordinario promuove l'immediata  effettuazione  di  un piano finalizzato a dotare i comuni individuati ai sensi dell'art.  1 della microzonazione sismica di  III  livello,  come  definita  negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», approvati il  13 novembre  2008  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome, disciplinando  con  propria  ordinanza  la  concessione  di contributi a cio' finalizzati ai  comuni  interessati,  con  oneri  a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui all'art. 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni,  e  definendo le relative modalita' e procedure  di  attuazione  nel  rispetto  dei seguenti criteri:       1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonche' secondo  gli  standard  definiti  dalla  Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7,  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13  novembre  2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;       2) affidamento degli incarichi da parte dei comuni, mediante la procedura di cui all'art.  36,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti  ivi  previsti,  ad esperti di particolare e comprovata specializzazione  in  materia  di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento della   sussistenza   di   un'adeguata    esperienza    professionale nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,   purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli  46  e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di  documentazione  amministrativa  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati  nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi  del  comma  2  ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;       3)   supporto   e    coordinamento    scientifico    ai    fini dell'omogeneita' nell'applicazione  degli  indirizzi  e  dei  criteri nonche' degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione  sismica  (CentroMS)  del  Consiglio  nazionale  delle ricerche,  sulla  base  di  apposita  convenzione  stipulata  con  il Commissario straordinario,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'  e l'omogeneita' degli studi;     l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, provvede anche a mezzo di  ordinanze,  nel  rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;   Visto l'ordinanza n. 24 del  12  maggio  2017,  avente  in  oggetto «Assegnazione dei  finanziamenti  per  gli  studi  di  microzonazione sismica di III livello ai comuni  interessati  dagli  eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga  di  termini  di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017» in attuazione della quale e' stato eseguito il piano di microzonazione sismico di  III  livello per i comuni del cratere del centro Italia interessati;   Atteso che il piano di microzonazione sismica  di  III  livello  e' stato concluso e validato da parte del Centro per  la  microzonazione sismica (CentroMS) che, ai sensi e per gli  effetti  del  sopracitato art.  2,  comma  1   lettera   l-bis),   ai   fini   dell'omogeneita' nell'applicazione  degli  indirizzi  e  dei  criteri  nonche'   degli standard qualitativi delle indagini, ne ha curato il supporto  ed  il coordinamento scientifico, in attuazione  della  convenzione  con  il Commissario straordinario sottoscritta dalle parti il 17 maggio 2017;   Dato atto che dalle risultanze del piano di microzonazione  sismica di III livello e' emersa la necessita'  di  eseguire  approfondimenti conoscitivi  e  studi  prototipali  in   zone   di   attenzione   per instabilita' di versante individuati con gli studi di  microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a  far  data  dal  24  agosto 2016;   Ritenuto di eseguire i  predetti  studi  di  approfondimento  della microzonazione sismica di III livello avvalendosi del supporto ed  il coordinamento tecnico-scientifico del Centro  per  la  microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR),  in continuita' con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del  decreto-legge n. 189 del 2016;   Visto lo schema di convenzione tra il Commissario straordinario  ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), conforme ai disposti del citato art. 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del  decreto-legge  n. 189 del  2016,  avente  in  argomento  le  attivita'  di  supporto  e coordinamento    tecnico-scientifico     relative     approfondimenti conoscitivi  e  studi  prototipali  in   zone   di   attenzione   per instabilita' di versante individuati con gli studi di  microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a  far  data  dal  24  agosto 2016,  riportata  in  allegato  1  unitamente  al  documento  tecnico esplicativo;   Valutata la congruita' tecnico ed economica del compenso  stabilito per il Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del  Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per il supporto  ed  il  coordinamento degli approfondimenti conoscitivi e  studi  prototipali  in  zone  di attenzione  per  instabilita'  di   versante,   sismoindotte   o   in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli  studi  di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 14 del  12 maggio 2017, nei comuni riportati in allegato 2;   Ritenuto  di  dover  procedere  all'approvazione  dello  schema  di convenzione, nonche' a disciplinare le  modalita'  per  l'affidamento degli incarichi professionali da parte  dei  comuni  delle  attivita' relative agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilita' di versante e cavita' individuati  con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi  dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, alla gestione delle attivita'  connesse  ed all'approvazione  delle  relative  risultanze  ed   all'impiego   dei relativi finanziamenti;   Visto l'art. 12 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  successive modificazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e conseguentemente il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Sentite  le  regioni  interessate  nella  cabina  di  coordinamento tenutasi in data 23 maggio 2019;   Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; 
                               Dispone: 
                                Art. 1             Approfondimento della microzonazione sismica 
   1. Le disposizioni della presente ordinanza in continuita' con  gli studi di microzonazione sismica di III  livello  di  cui  sono  stati dotati i comuni in esecuzione dell'ordinanza  n.  24  del  12  maggio 2017, in  attuazione  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  l-bis),  del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito  con  modificazioni dalla  legge  7  aprile  2017,   n.   45,   sono   finalizzate   agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilita' di versante e cavita' individuati con gli  studi  di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del  12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici  a  far  data dal 24 agosto 2016.   2. In accordo con  gli  studi  di  microzonazione  sismica  di  III livello gia' espletati, gli approfondimenti di cui al comma 1, dovra' avvenire secondo le modalita' stabilite nel documento di indirizzi di cui al comma 1 e degli standard definiti  dalla  Commissione  tecnica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Capo  del Dipartimento della protezione civile n. 3907 del  13  novembre  2010. L'attivita' viene svolta avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico  del  Centro  per   la   microzonazione   sismica (CentroMS)  del  Consiglio  nazionale  delle   ricerche   (CNR),   in continuita' con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del  decreto-legge n. 189 del 2016.   3. L'attivita' di  supporto  e  coordinamento  del  Centro  per  la microzonazione   sismica   (CentroMS)   e'   definita   da   apposita convenzione, predisposta ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera l-bis), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2017 come da schema  in allegato 1.     |  
|   |                               CONVENZIONE   tra  Commissario  straordinario  ai  fini  della  ricostruzione   nei  territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal 24 agosto 2016 
                                   e   Istituto  di  geologia  ambientale  e  geoingegneria  del   Consiglio  nazionale delle ricerche  (per  il  centro  per  la  microzonazione  sismica e le sue applicazioni) 
                           avente ad oggetto 
     Supporto  e  coordinamento  tecnico-scientifico  per   realizzare approfondimenti in  zone  con  instabilita'  di  versante  e  cavita' individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati  dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 o segnalate agli uffici del Commissario straordinario.     Con la presente convenzione, redatta in duplice  copia  originale tra il Commissario straordinario  ai  fini  della  ricostruzione  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data dal 24 agosto 2016,  con  sede  in  Roma,  via  della  Ferratella  in Laterano, 51 - codice fiscale 97914140583, nella  persona  del  prof. geol. Piero Farabollini e il C.N.R. - Istituto di geologia ambientale e geoingegneria (di seguito IGAG), con sede in via Salaria km 29,300, rappresentato dal direttore f.f. ing. Girolamo Belardi e  domiciliato presso l'Area di ricerca Roma  1,  via  Salaria  Km  29,300  -  00015 Montelibretti (Roma)  (partita  IVA  02118311006),  autorizzato  alla stipula della presente  convenzione  con  delega  del  direttore  del Dipartimento scienze del sistema terra e  tecnologie  per  l'ambiente del CNR, di seguito anche detto «Esecutore» o anche «CentroMS».     Premesso che:       in adempimento dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis) del decreto legislativo n. 189/2016 come convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Commissario  straordinario  ha  promosso  la predisposizione del piano di microzonazione sismica  di  III  livello con apposita ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017;       per il predetto piano di microzonazione  e'  stato  predisposto con l'ausilio del supporto scientifico ed  il  coordinamento  fornito dal CMS, in adempimento dei disposti di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera  l-bis),  del  decreto-legge   n.   189/2016   e   successive modificazioni ed integrazioni, regolamentato da apposita  convenzione secondo lo schema approvato con la predetta ordinanza commissariale;       dall'esame dettagliato del piano di microzonazione  sismica  di III livello  e'  emersa  la  necessita'  di  procedere  ad  ulteriori approfondimenti,  complementari  agli  studi  gia'  eseguiti  per  la predisposizione  del  predetto  piano,  con  riferimento  ad   ambiti territoriali interessati da fenomeni di instabilita'  di  versante  e per cavita';       gli  studi  di  approfondimento  comporteranno  il  conseguente aggiornamento del piano di microzonazione sismica di III livello  con criteri di  omogeneita'  e  congruenza  da  parte  di  professionisti incaricati, con il coordinamento tecnico scientifico del CentroMS. Le attivita'  avverranno  in  continuita'  con  quanto  gia'  realizzato tramite la convenzione stipulata tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma  2016  e  l'Istituto  di  geologia ambientale e Geoingegneria del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche (per il Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni);       il «Centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni» CentroMS, e' costituito da  numerosi  enti  di  ricerca,  istituti  e dipartimenti  universitari  ad  esso  aderenti  ed  associati  ed  e' coordinato per quanto riguarda le attivita' correlate  alla  presente convenzione dal C.N.R. IGAG;       il  C.N.R  IGAG,  in  qualita'  di  coordinatore,   assume   la responsabilita' nei confronti del committente, delle attivita'  tutte disciplinate nella presente convenzione;     Ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti  su  instabilita' di versante e instabilita' per cavita', con particolare riferimento a situazioni  o  ambiti  adiacenti  ai  centri  urbani,  in  seguito  a segnalazioni   pervenute   presso   gli   uffici   del    Commissario straordinario  per  la  ricostruzione  o  presenti  negli  studi   di microzonazione sismica di III livello;     Vista l'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  79  del  23 maggio 2019 registrata in data 12 agosto 2019 al numero 1719  con  la quale e' stato approvato lo schema  della  presente  convenzione,  ai sensi e per gli effetti dei disposti  di  cui  all'art.  2,  comma  1 lettera  l-bis),  del  decreto-legge   n.   189/2016   e   successive modificazioni ed integrazioni;     Tutto cio' premesso e considerato,  si  definisce  e  si  stipula quanto segue. 
                                Art. 1.                          Premesse e allegati 
     Le premesse e  gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale della presente convenzione e con esso unico contesto.     |  
|   |                                 Art. 2                          Soggetti e compiti 
   1. I comuni interessati dagli approfondimenti conoscitivi  e  studi prototipali in zone di attenzione  per  instabilita'  di  versante  e cavita' individuati con gli studi di microzonazione sismica  condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, sismoindotte  o  in conseguenza di dissesti idrogeologici, secondo l'elenco riportato nel documento tecnico  in  allegato  2,  svolgono  funzioni  di  soggetti attuatori  per  la   realizzazione   dei   predetti   approfondimenti conoscitivi  e  studi  prototipali  in   zone   di   attenzione   per instabilita' di versante e  cavita'  individuati  con  gli  studi  di microzonazione sismica con l'ausilio delle attivita' di supporto e il coordinamento tecnico-scientifico del Centro  per  la  microzonazione sismica (CentroMS), secondo quanto regolato dalla convenzione di  cui all'art. 1.   2. Per monitorare l'avanzamento degli studi  di  microzonazione  ed assicurare l'efficacia  e  la  tempestivita'  delle  attivita'  delle istituzioni competenti e' costituito un apposito «Gruppo di  lavoro», composto  da  cinque  componenti  di  cui  tre  rappresentanti  della struttura commissariale, nominati dal Commissario straordinario,  uno dei quali con funzione di Coordinatore del gruppo  di  lavoro  e  due rappresentanti del CentroMS, indicati dal Presidente del Comitato  di indirizzo dello stesso CentroMS.   3. Il Gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su  convocazione del coordinatore, per valutare e controllare lo stato di  avanzamento degli  studi,  ed  ha  il  compito  di  effettuare  la  verifica   di conformita' finale  degli  stessi  prima  della  loro  consegna  alle regioni.     |  
|   |                                 Art. 2.                          Oggetto e finalita' 
     La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione da  parte di CentroMS, attraverso i suoi enti aderenti ed associati  e  con  il coordinamento di C.N.R. IGAG, di approfondimenti conoscitivi in  aree con instabilita' di versante e  instabilita'  per  cavita'  segnalate agli  uffici  del  Commissario   o   presenti   sugli   studi   della microzonazione sismica di III livello.     Le attivita' di supporto tecnico scientifico e  coordinamento  da parte del Centro di microzonazione sismica  previste  si  esplicitano come segue:       1) analisi preliminare delle  aree  segnalate,  da  effettuarsi tramite  sopralluoghi,  finalizzata  a  stabilire,  su  ogni  singola localita', le attivita' da svolgere e il grado di approfondimento;       2) predisposizione dei disciplinari  di  incarico  da  allegare alla lettera  di  invito  mediante  la  quale  i  comuni  interessati dovranno coinvolgere i tecnici  qualificati  per  l'esecuzione  delle prove  in  sito,  lo  studio   dell'instabilita'   ed   eventualmente l'aggiornamento del piano di microzonazione sismica di III livello.       3) Affiancamento, monitoraggio, supporto ai soggetti affidatari per l'acquisizione dei dati necessari allo studio delle  instabilita' e alla verifica di conformita' degli  eventuali  aggiornamenti  degli studi agli standard nazionali di microzonazione sismica.       4) Modellazione semplificata su base numerica secondo le  linee guida nazionali riferite alle instabilita' cosismiche  e  in  accordo con la normativa sovraordinata agli studi di microzonazione sismica.     |  
|   |                                 Art. 3                   Ripartizione dei fondi ai comuni                            ed al CentroMS 
   1. Per la realizzazione degli approfondimenti conoscitivi  e  studi prototipali in  zone  di  attenzione  per  instabilita'  di  versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 per i comuni individuati  nel documento  tecnico  allegato  alla  convenzione,  e'   ripartito   il finanziamento  di  euro  508.544,19  IVA  compresa,  mentre  per   le attivita' di supporto tecnico scientifico e  coordinamento  da  parte del Centro per la  microzonazione  sismica  (CentroMS)  di  cui  alla convenzione citata nell'art. 1, e' stabilito l'importo lordo di  euro 217.947,51 IVA compresa, per  un  totale  complessivo  pari  ad  euro 726.941,70, a valere sulle economie nell'ambito del dal finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall'art. 1 del decreto-legge n. 8  del 2017 a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per  l'esecuzione  degli  studi  di microzonazione  sismica  di  III  livello  eseguiti   in   attuazione dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017.   2.  Il  finanziamento  di  euro  508.544,19  IVA   compresa   (euro cinquecentottomilacinquecentoquarantaquattro/19) sara' ripartito  tra le localita' interessate,  elencate  in  allegato  2,  da  parte  del Commissario straordinario,  in  considerazione  delle  condizioni  di pericolosita'  emerse  dagli  esiti  degli  studi  di  microzonazione sismica e da altri  strumenti  conoscitivi  disponibili  nonche'  dai sopralluoghi ricognitivi preliminari da  parte  del  CentroMS,  prima dell'attivazione delle procedure di selezione dei professionisti.   3.  Il  finanziamento  di  euro  217.947,51  IVA   compresa   (euro duecentodiciassettemilanovecentoquarantasette/21),     corrispondente all'importo  contrattuale  lordo  pattuito  con  il  Centro  per   la microzonazione sismica del CNR nello schema di  convenzione  accluso, quale corrispettivo per le  attivita'  di  supporto  e  coordinamento tecnico-scientifico relative agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di  attenzione  per  cavita'  e  instabilita'  di versante, sismoindotte o in conseguenza  di  dissesti  idrogeologici, individuate a seguito degli studi di microzonazione sismica  condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, come  indicato  nel documento tecnico allegato allo schema di Convenzione.     |  
|   |                                 Art. 3.                Tempi di realizzazione delle attivita'                   e stato avanzamento lavori (SAL) 
     Le attivita' tutte di cui all'art. 2 che precede dovranno  essere realizzate secondo i tempi e gli stati di avanzamento definiti  nella tabella 1 dell'allegato 1.     |  
|   |                                 Art. 4                      Affidamento degli incarichi                          e procedure di gara 
   1. L'affidamento  degli  incarichi  di  redazione  degli  studi  di approfondimento sulle aree instabili tiene conto  delle  linee  guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilita' di versante e del diverso stato delle conoscenze di base  acquisite  con precedenti studi di microzonazione sismica.   2. I comuni, per la realizzazione degli  studi  di  approfondimenti conoscitivi  e  studi  prototipali  in   zone   di   attenzione   per instabilita' di versante e  cavita'  individuati  con  gli  studi  di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del  12 maggio 2017, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi  degli ordini o dei  collegi  professionali,  di  particolare  e  comprovata esperienza in  materia  di  prevenzione  sismica,  che  abbiano  gia' elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono  selezionati mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2,  lettera  a),  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'importo sia  nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA,  ovvero  mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 36  nel caso di importi superiori al predetto limite.     |  
|   |                                 Art. 4.                                Durata 
     La  presente  convenzione  e'  efficace  dalla  data  della   sua sottoscrizione ed ha durata di 12 (dodici) mesi.     Sono  consentite  proroghe  motivate,   soggette   a   preventiva approvazione da parte del Commissario, non superiori complessivamente a mesi due,  oltre  il  termine  suddetto,  qualora,  per  cause  non imputabili all'esecutore, non sia possibile il rispetto  dei  termini previsti in cronoprogramma.     |  
|   |                                 Art. 5                        Requisiti professionali                   per l'affidamento degli incarichi 
   1. I professionisti affidatari degli  incarichi  devono  possedere, oltre  alla  specializzazione  ed  alla  esperienza  maturata   nella elaborazione  di  analoghi  studi  di  microzonazione  sismica   come stabilito all'art. 4,  comma  3,  la  laurea  magistrale  in  scienze geologiche o  titolo  equipollente  con  iscrizione  alla  sezione  A dell'Ordine professionale dei geologi, o al corrispondente  organismo in caso di residenza in altro  Stato  membro  dell'UE,  o  la  laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente  con  iscrizione  alla sezione  A  dell'Ordine   professionale   degli   ingegneri,   o   al corrispondente organismo in caso di residenza in altro  Stato  membro dell'UE, ed essere iscritti nell'elenco speciale  dei  professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. In mancanza  di tale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e  nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.   2. I professionisti affidatari  devono  dimostrare,  come  previsto dall'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18  aprile 2016,  n.  50,  attraverso  la  presentazione   di   un   dettagliato curriculum:     di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico;     di avere partecipato alla realizzazione di, e  aver  sottoscritto in  quanto  (co-)titolare  dell'incarico,  almeno   uno   studio   di microzonazione sismica  secondo  gli  «Indirizzi  e  criteri  per  la microzonazione sismica» (IMCS  2008),  specificando  il  comune  o  i comuni in cui lo studio e' stato effettuato;     di avere comprovata esperienza  nell'utilizzo  di  strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti;     di avere comprovata esperienza in analisi numeriche  di  risposta sismica locale;     di  avere  comprovata   esperienza   nell'utilizzo   di   sistemi informativi geografici, con particolare riferimento  alla  produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.     di essere iscritti nell'elenco speciale di cui  all'art.  34  del decreto-legge n. 189 del 2016;   3. Oltre ai professionisti  di  cui  al  comma  2,  possono  essere affidatari della realizzazione degli studi  di  microzonazione  anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, societa' di ingegneria o geologia, studi associati che  prevedano  la presenza al loro interno di tecnici  in  possesso  dei  requisiti  di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di  laurea magistrale  in  scienze  geologiche  o   in   ingegneria   o   titoli equipollenti ed  iscritti  nelle  sezioni  A  dei  rispettivi  ordini professionali. In tal caso anche le  associazioni,  i  raggruppamenti temporanei,  le  societa'  di  ingegneria  e  geologia  e  gli  studi associati devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.   4. Ciascun esperto, associazione di professionisti,  raggruppamento temporaneo di imprese, societa'  di  ingegneria  o  geologia,  studio associato puo' essere affidatario  di  non  piu'  di  uno  studio  di approfondimento  conoscitivo  di   cui   alla   presente   ordinanza. Esclusivamente per i comuni con piu' aree  instabili  da  investigare ricadenti nel proprio territorio comunale, potra'  essere  consentito l'affidamento ad un unico affidatario.     |  
|   |                                 Art. 5.                                 Oneri 
     L'onere complessivo derivante dallo svolgimento  delle  attivita' tutte di cui all'art. 2 precedente e' determinato in euro  217.947,51 (euro duecentodiciassettemilanovecentoquarantasette/51), importo  IVA inclusa, con riferimento ai comuni di cui alla  tabella  allegata  al documento tecnico, risorse contemplate ex art. 2,  comma  1,  lettera l-bis)  del  decreto-legge   n.   189/2016,   come   modificato   dal decreto-legge n. 8/2017 convertito con modificazioni  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45, a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016.     |  
|   |                                 Art. 6                         Erogazione dei fondi 
   1. Il finanziamento di cui all'art. 3 viene erogato in quota  parte a ciascun comune interessato con le seguenti modalita':     a) il 40% entro 15  giorni  dalla  comunicazione  alla  struttura commissariale  dell'avvenuta  firma  del  contratto  da   parte   dei professionisti incaricati di  eseguire  gli  approfondimenti,  previa presentazione di congrua polizza  assicurativa  con  possibilita'  di escussione a prima richiesta e senza eccezioni;     b) il 60% entro 15 giorni dall'avvenuta verifica  di  conformita' finale dello studio da parte del Gruppo di lavoro di cui all'art.  2, comma 2.   2.  I  comuni  provvedono  alla  erogazione  dei  contributi   agli affidatari  degli  studi  di  microzonazione  secondo  le   modalita' stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto.   3. Fermo restando la base economica dell'incarico, potranno  essere presentate offerte migliorative, che dovranno consistere in  maggiori indagini geognostiche e/o geofisiche rispetto a quelle indicate nella lettera di invito, la cui definizione ed approvazione, a  parita'  di risorsa disponibile, sara' concordata con il gruppo di lavoro di  cui al precedente art. 2, commi 2 e 3, dopo  l'espletamento  dell'analisi geomorfologica di cui al documento  tecnico  allegato  alla  presente convenzione.     |  
|   |                                 Art. 6.                        Modalita' di erogazione 
     Sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  e  della trasmissione delle relazioni previste nell'allegato 1, il Commissario straordinario provvede al pagamento in favore di C.N.R. IGAG  secondo i seguenti termini:       prima rata, pari al  30%  dell'importo  complessivo,  entro  30 giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del primo SAL;       seconda rata, pari al 40% dell'importo  complessivo,  entro  30 giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del secondo SAL;       terza rata, pari al  15%  dell'importo  complessivo,  entro  30 giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del terzo SAL;       quarta rata, pari al 10%  dell'importo  complessivo,  entro  30 giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del quarto SAL;       quinta rata, pari al  5%  dell'importo  complessivo,  entro  30 giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del quinto SAL.     |  
|   |                                 Art. 7           Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori 
   1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all'art.  36,  comma 2, lettera a),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1  e 3 dell'art. 5  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della presente ordinanza.   2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i  comuni  abbiano provveduto, il Commissario si sostituisce ai comuni  inadempienti,  e nei  quindici  giorni  successivi  provvedono  all'affidamento  degli incarichi.   3. Entro duecentodieci giorni dall'affidamento  degli  incarichi  i soggetti affidatari eseguono gli studi e li consegnano, previo  nulla osta  del  Centro  per  la  microzonazione  sismica  (CentroMS),   al committente e allo stesso CentroMS per la  verifica  di  conformita', che avviene nei successivi trenta giorni.   4. Non appena concluse le verifiche di  conformita'  il  Gruppo  di lavoro valida in via definitiva gli studi e  comunica  alla  stazione appaltante l'esito positivo ai fini dell'erogazione del finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e consegna alle  regioni  gli aggiornamenti degli  studi  di  microzonazione  sismica  riferiti  ai comuni di rispettiva competenza. La consegna puo' avvenire  anche  in piu' soluzioni,  in  relazione  all'avanzamento  delle  verifiche  di conformita'.   5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per  le  attivita' di pianificazione e di progettazione  che  si  svolgono  nel  proprio territorio.   6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti  degli  studi  nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.     |  
|   |                                 Art. 7.                      Responsabilita' scientifica 
     Il C.N.R. IGAG indica sin d'ora  quali  responsabili  scientifici per la realizzazione delle attivita' tutte  previste  nella  presente convenzione il dott. Francesco Stigliano  ed  il  dott.  Massimiliano Moscatelli, responsabile scientifico del CentroMS.     |  
|   |                                 Art. 8            Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 
   1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei comuni delle  Regioni  di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33.   2. La presente ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario. 
     Roma, 2 agosto 2019 
                             Il Commissario straordinario: Farabollini 
  Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1719     |  
|   |                                 Art. 8.                     Monitoraggio delle attivita' 
     Ai  fini  del  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione   degli adempimenti nonche' per  lo  svolgimento  delle  attivita'  congiunte riportate nell'art. 2 della presente convenzione, le parti sin da ora concordano  di  stabilire  incontri  mensili,   fermo   restando   la possibilita' di fissare ulteriori incontri in  ogni  momento  qualora una delle parti lo ritenga opportuno.     Il Commissario straordinario indica, ai  fini  dello  svolgimento delle predette attivita', quali propri  referenti  il  Geologo  dott. Gianni Scalella e l'ing.  Giovanni  Giuseppe  Stellato  quali  propri referenti tecnici.     |  
|   |                                 Art. 9.                            Responsabilita' 
     Il C.N.R. IGAG assume esclusiva  e  diretta  responsabilita'  per l'osservanza di ogni normativa vigente  in  materia  di  rapporti  di lavoro e per l'esatto adempimento e rispetto di  tutti  gli  obblighi nascenti  dalla  presente  convenzione  manlevando   il   Commissario straordinario da qualunque  responsabilita'  derivante  dai  rapporti instaurati con eventuali soggetti  terzi  a  qualsivoglia  titolo  da questi  coinvolti  nella  realizzazione   delle   attivita'   e   nel conseguimento degli obiettivi.     |  
|   |                                Art. 10.                   Confidenzialita' e pubblicazioni 
     Il C.N.R. IGAG dichiara  di  rispettare  e  si  impegnano  a  far rispettare  da  tutti  i  soggetti  dagli  stessi   coinvolti   nella realizzazione delle attivita' e  nel  conseguimento  degli  obiettivi della presente convenzione, la normativa in materia di  tutela  della privacy, ed a non divulgare informazioni, dati tecnici,  documenti  e notizie di carattere riservato, conosciuti od elaborati in esecuzione della presente convenzione.     In ogni eventuale pubblicazione riguardante l'attivita' svolta in forza della presente convenzione,  le  parti  sopra  citate  e  tutti coloro che  parteciperanno  allo  svolgimento  delle  attivita'  sono obbligati a dare adeguata informativa della presente convenzione.     |  
|   |                                Art. 11.                                Recesso 
     Ciascuna delle parti potra' recedere dalla  presente  convenzione mediante comunicazione scritta e motivata con preavviso di almeno  30 giorni.     |  
|   |                                Art. 12.                 Tracciabilita' dei flussi finanziari 
     1. Ciascuna delle parti assume, a pena di nullita', gli  obblighi di cui  alla  legge  n.  136/2010  sulla  tracciabilita'  dei  flussi finanziari.     2. Il C.N.R. IGAG si impegna a comunicare  gli  estremi  del  c/c dedicato nonche' delle persone  designate  ad  operare  sul  suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, legge n. 136/2010.     3. Il mancato utilizzo degli strumenti  idonei  a  consentire  la piena tracciabilita' delle operazioni  determina  la  risoluzione  di diritto della presente convenzione.     |  
|   |                                Art. 13.                     Disciplina delle controversie 
     Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione, che non possano essere definite in via bonaria, saranno devolute al foro esclusivamente competente di Roma.     |  
|   |                                Art. 14.                   Registrazione e imposta di bollo 
     1. Il presente accordo e' soggetto a registrazione in caso  d'uso da parte del soggetto che ne necessiti.     2. Il presente accordo viene sottoscritto con firma  digitale  ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.     3. Il presente accordo e' altresi' soggetto a  imposta  di  bollo fin dall'origine, assolta in modo virtuale, ex art.  15  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 autorizzazione n. 112274, rilasciata in data 20 luglio 2018; gli oneri sono a carico di IGAG  e del Commissario in parti uguali. 
                                        Il Commissario straordinario                                        del Governo per la ricostruzione                                           prof. Piero Farabollini     
   Per il C.N.R. IGAG    il direttore f.f.    ing. Girolamo Belardi     |  
|   |                                                             Allegato 1 
                           DOCUMENTO TECNICO      Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per realizzare    approfondimenti in zone con instabilita' di versante e cavita'     individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti      ai sensi dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei Comuni       interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data              dal 24 agosto 2016 o segnalate agli uffici                     del commissario straordinario 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                               Allegato A 
                   Quote di finanziamento ai Comuni 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                               Allegato B 
                  Quote di finanziamento al CentroMS 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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