| Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 22 luglio 2019 |  
| Modalita' di erogazione dei contributi per iniziative  di  formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per  l'annualita'  2019.  |  
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                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE                            E DEI TRASPORTI 
   Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante modalita' di ripartizione e di  erogazione  delle  risorse  destinate agli incentivi  per  la  formazione  professionale  di  cui  all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;   Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato  regolamento  in base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le indicazioni che le stesse dovranno contenere;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative  per   la formazione professionale, di cui all'art.  4,  comma  1,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;   Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea ed in  particolare l'art. 87;   Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media impresa;   Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea,  del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del Trattato;   Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione 5,  l'esenzione  per  aiuti  relativi  a   progetti   di   formazione professionale;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge  di  bilancio  2019) recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;   Considerato che la legge  30  dicembre  2018,  n.  145  destina  al settore  dell'autotrasporto   risorse   finanziarie   pari   a   euro 240.000.000   per   ciascuna   delle    annualita'    del    triennio 2019-2020-2021;   Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231, (registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019  con  il  n. 1-2304) che, sulla  base  dell'art.  1,  comma  150  della  legge  23 dicembre  2014,  n.  190,  ripartisce  le  risorse   complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2019 fra  le diverse ipotesi d'intervento;   Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma   1,   lettera   c)   del summenzionato decreto interministeriale che destina 5.000.000 di euro all'incentivazione  di   interventi   a   favore   della   formazione professionale nel settore dell'autotrasporto;   Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono  attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato. La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse finanziarie dei fondi stessi;   Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per l'erogazione dei contributi per l'avvio  di  progetti  di  formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2019;   Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
                               Decreta: 
                                Art. 1          Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
   1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del Ministro infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze 6  giugno  2019,  n.  231,  le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di  formazione professionale    nel     settore     dell'autotrasporto     ammontano complessivamente ad euro 5.000.000.   2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci, amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Da  tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non sono concessi aiuti, ai sensi dell'art.  31,  comma  2  del  predetto regolamento (CE)  n.  651/2014,  alla  formazione  organizzata  dalle imprese per conformarsi  alla  normativa  nazionale  obbligatoria  in materia di formazione.   3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale  6  novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti  all'art.  2  del  presente decreto. Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedano   i   requisiti richiesti al precedente comma 2.   4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere avviata a partire dal 16 dicembre 2019 e deve avere termine entro  il 3 giugno 2020. Potranno  essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purche'  successivi  alla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta Ufficiale del presente decreto.   5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base a quanto  previsto  dall'art.  31  del  citato  regolamento  (CE)  n. 651/2014.     |  
|   |                                 Art. 2                           Soggetto gestore 
   1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei monitoraggi e dei controlli affidati dal Ministero di cui al presente regolamento  sono  svolti  dal  soggetto  gestore  «Rete   autostrade mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti Societa'  per  azioni»  ai  sensi  dell'art.   19,   comma   5,   del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le  modalita'  e  nei  termini previsti da apposito Atto attuativo, da stipularsi tra  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore ai  sensi dell'Accordo di servizio firmato tra le suddette Parti  il  31  marzo 2017.   2. Le  funzioni  e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  deve svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto Atto attuativo,  sono quelle di seguito elencate:   a)  collaborare  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei trasporti per  la  predisposizione  delle  procedure  di  accesso  ai suddetti incentivi;   b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti ed ai beneficiari;   c) realizzare la gestione operativa del provvedimento  in  oggetto, ivi comprese tutte le  attivita'  di  informatizzazione/archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi  e  comunicazione  operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita';   d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a  tali incentivi;   e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le  relative attivita' di controllo, sulla base  delle  specifiche  fornite  dalla Direzione generale competente.   3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal  comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel  limite  massimo del due per cento delle risorse destinate all'intervento  di  cui  al presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico  preventivo che tenga conto, per  il  personale  impiegato,  delle  giornate/uomo impegnate  e  delle  relative  tariffe  applicabili,  per   i   costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attivita',  della  spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali  costi  per  viaggi  e  trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti  sono riconosciuti  previa  presentazione  ed  approvazione   di   apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute  nell'Accordo di servizio medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.   4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare  dell'interesse primario, esercita  le  funzioni  di  iniziativa,  di  vigilanza,  di controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo il  predetto  soggetto  assicura  la  massima collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta'  nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle  sollecitazioni  del  Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulle  attivita'  tecniche  e istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.     |  
|   |                                 Art. 3           Termine di proposizione delle domande e requisiti 
   1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:   a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi  aventi sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente  iscritte  al Registro elettronico nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009 e le imprese di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  che esercitano  la  professione  esclusivamente  con  veicoli  di   massa complessiva fino a 1,5  tonnellate,  regolarmente  iscritte  all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;   b) le strutture  societarie  regolarmente  iscritte  nella  sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art.  1  del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e II-bis,  del   codice   civile,   limitatamente   alle   imprese   di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.   2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara'  presa  in considerazione solo la domanda presentata per prima.   3. Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate, a partire dal 4 novembre 2019 ed entro il termine perentorio  del  10 dicembre 2019, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate, a partire dall'11  settembre  2019,  sul  sito  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto  merci  - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.   4. Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e' fissato secondo le seguenti soglie:   euro 15.000  per  le  microimprese  (che  occupano  meno  di  dieci unita');   euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di  cinquanta unita');   euro  130.000  per  le  medie  imprese  (che   occupano   meno   di duecentocinquanta unita');   euro 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero  pari  o superiore a duecentocinquanta unita').   I raggruppamenti di imprese possono  ottenere  un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano  formativo  con un tetto massimo di euro 800.000.   Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei seguenti massimali:   a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;   b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;   c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;   d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per  cento del totale dei costi ammissibili.   Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive  inerenti l'attivita' didattica di cui a: personale docente,  tutor,  spese  di trasferta,  materiali  e  forniture  con   attinenza   al   progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di  formazione  e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al 50 per cento di tutti i  costi  ammissibili.  Relativamente  ad  ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potra'  superare  il 20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto formativo sia presente  attivita'  di  formazione  a  distanza  sara' obbligatorio fornire, all'atto  della  presentazione  della  domanda, idonee informazioni al fine  di  consentire  eventuali  controlli  in itinere sullo svolgimento di tali corsi.   5. Al momento della  compilazione  della  domanda  dovranno  essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:   a) il soggetto  attuatore  delle  azioni  formative,  conformemente all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;   b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la  data  di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD);   c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione  del  corso formativo presentato e si  impegni  a  realizzarlo  nel  rispetto  di quanto previsto dal presente decreto;   d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:       1. costi della docenza in aula;       2. costi dei tutor;       3. altri costi per l'erogazione della formazione;       4. spese di viaggio relative a formatori  e  partecipanti  alla formazione (sono escluse le spese di  alloggio,  ad  eccezione  delle spese di alloggio minime  necessarie  per  i  partecipanti  che  sono lavoratori con disabilita');       5. materiali e forniture con attinenza al progetto;       6. ammortamento degli strumenti e  delle  attrezzature  per  la quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di formazione;       7. costi dei  servizi  di  consulenza  relativi  all'iniziativa formativa programmata;       8.  costi  di  personale  dei  partecipanti  al   progetto   di formazione;       9. spese  generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di  esenzione  dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data  17  giugno 2014,  imputate  con  un   metodo   equo   e   corretto   debitamente giustificato.     e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e  sede di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o  piu' dei  predetti  elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere effettuata direttamente on-line almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di  comprovata forza maggiore. Per tali casi,  la  modifica  potra'  infatti  essere effettuata on-line in un termine di  tempo  anche  inferiore  ai  tre giorni,  ma  la  variazione  dovra'  essere  documentata  e  motivata oggettivamente  a  pena  di  esclusione  della   giornata   formativa modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a  comprova della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita  verifica  in fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.     |  
|   |                                 Art. 4          Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
   1. Qualora in esito  all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita' formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990, n. 241. Qualora  l'attivita'  formativa  venga  avviata  prima  della chiusura della suddetta fase procedimentale,  le  giornate  formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai  fini  del contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita',  non e' riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini  del riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei  costi rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti previsti.   2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra' al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra' essere completato entro il termine perentorio  del  20  luglio  2020. Entro e non  oltre  quarantacinque  giorni  dal  termine  di  ciascun progetto formativo dovra' essere inviata in via telematica  specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo  presentato all'atto  della  domanda,  risultanti  da  fatture  quietanziate   in originale o copia conforme.   Le modalita' di invio  della  rendicontazione  dei  costi  e  della presentazione dei documenti saranno pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  nella  sezione  Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto  contributi  ed  incentivi.  A tale documentazione  deve  essere  allegata  una  relazione  di  fine attivita' debitamente  sottoscritta  dall'impresa,  dal  consorzio  o dalla cooperativa, dalla quale si evinca  la  corrispondenza  con  il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile  dovra',  a pena di inammissibilita', essere certificata da  un  revisore  legale indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di cui  al  decreto  legislativo  n.  39/2012  e  successive  modifiche, integrazioni e norme  attuative.  Il  relativo  costo  potra'  essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui  all'art. 3, comma 5, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a  determinare  le soglie previste dall'art. 3, comma 4 del presente decreto.   All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere  allegati, i seguenti documenti:   a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti  ed  addetti, indicazione  del  contratto  di  lavoro  applicato.  Nel  caso  delle strutture societarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b),  andra' allegato l'elenco completo delle  aziende  partecipanti  al  progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione  al Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la professione di autotrasportatore su  strada  (ovvero  all'Albo  degli autotrasportatori di cose per conto  di  terzi  per  le  imprese  che esercitano la professione  di  autotrasportatore  esclusivamente  con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a  1,5  tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;   b) dettaglio dei costi per singole voci;   c) documentazione comprovante l'eventuale  presenza  di  lavoratori svantaggiati o disabili;   d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa;   e)  registri  di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati dall'ente attuatore contenenti, a  pena  di  non  riconoscimento  dei costi rendicontati per la relativa  lezione,  nome,  cognome,  codice fiscale,   codice   INPS   e    qualifica    (autista,    funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che  ha preso parte alla lezione;   f) tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning;   g) dichiarazione del docente/tutor o  responsabile  del  corso  (in caso di  FAD),  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicita'  delle informazioni riportate nei registri di  presenza  e/o  nei  tracciati della   formazione   svolta   in   modalita'   e-learning   di    cui rispettivamente ai punti e) ed f);   h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle  materie oggetto del corso;   i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;   j) coordinate bancarie dell'impresa.   3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione,  l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano dei costi  verra'  riparametrato  d'ufficio  sulla  base  dei  limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo, l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione valida disponibile.   4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009, procede, entro il 29 novembre 2019, alla verifica  dei  requisiti  di ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite  posta  elettronica certificata, l'eventuale esclusione. Contestualmente la Commissione e il soggetto gestore «Rete autostrade mediterranee per  la  logistica, le infrastrutture ed i trasporti Societa'  per  azioni»  procederanno alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e  dei trasporti, nella  sezione  Autotrasporto  merci  →  Documentazione  → Autotrasporto Contributi ed Incentivi  e  sul  sito  www.ramspa.it  → nella sezione Incentivi → Formazione professionale dell'elenco  delle domande  presentate  ai  sensi   del   presente   decreto,   completo dell'indicazione delle rispettive somme di  spesa  preventivate,  con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco verra' aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione  delle  singole fasi procedimentali previste dall'art. 10-bis della  legge  7  agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la  presentazione  di  tutte  le rendicontazioni, la Commissione, valutati  gli  esiti  dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige  l'elenco  delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica  alla  Direzione generale per il trasporto stradale  e  per  l'intermodalita',  per  i conseguenti adempimenti.   5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa, il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara' proporzionalmente ridotto.     |  
|   |                                 Art. 5             Verifiche, controlli e revoca dai contributi. 
   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione generale per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  -  si riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento  dei  corsi di formazione, sia durante la  loro  effettuazione  che  al  termine, anche  attraverso  l'eventuale  verifica  delle  registrazioni  delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonche' di controllare l'esatto adempimento  degli  impegni  connessi con i costi sostenuti per l'iniziativa.   2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009 provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di:   a)  accertamento  di  irregolarita'  o  violazioni  della   vigente normativa o di quanto previsto dal presente decreto;   b) mancata effettuazione  del  corso  nella  data  e/o  nella  sede indicata nel  calendario,  come  eventualmente  modificato  ai  sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e);   c) mancata  effettuazione  dell'eventuale  corso  di  formazione  a distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda;   d)  dichiarazione  di   presenza   o   frequenza   ai   corsi   non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione  degli  iscritti ai medesimi corsi.   3. Nel caso in cui il  contributo  fosse  gia'  erogato,  l'impresa sara' tenuta  alla  restituzione  degli  importi  corrisposti  e  dei relativi  interessi,  ferma  restando   la   denuncia   all'Autorita' giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.   Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 
     Roma, 22 luglio 2019 
                                                Il Ministro: Toninelli  Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 1, foglio n. 3068     |  
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