| Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |  
| ORDINANZA 2 agosto 2019 |  
| Disposizioni in materia di spese per le  attivita'  professionali  di competenza  degli  amministratori  di  condominio  e  le   spese   di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra  proprietari. Modifiche alle Ordinanze del Commissario straordinario n.  8  del  14 dicembre 2016  e  n.  19  del  7  aprile  2017.  (Ordinanza  n.  76).  |  
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   Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal  24 agosto 2016; 
   Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  17  dicembre  2016,  modificato  e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare:     l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,  Capo  I  del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  Commissari di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando sulla fase attuativa degli  stessi;  l'art.  2,  comma  2,  il  quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche  a  mezzo  di ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;     l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e delle norme dell'ordinamento europeo;     l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai  fini  del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei  territori  interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con  provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  provvede  a  stabilire  i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;     l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici  speciali  per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per  il  rilascio delle  concessioni  di  contributi  e  tutti  gli  altri  adempimenti relativi alla ricostruzione privata;     l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il  quale  prevede  che  il Commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e  ripristino  del  patrimonio  danneggiato,  e  fra questi gli interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni gravi;     l'art.  5,  comma  2,  lettera  a),  il  quale  prevede  che   il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei  contributi,  sulla  base dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese occorrenti,  per  far  fronte,  fra  l'altro,  agli   interventi   di riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  ad   uso abitativo  distrutti   o   danneggiati,   in   relazione   al   danno effettivamente subito;     l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita'  dei  contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o  di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati  dalla  crisi sismica;     l'art. 6,  comma  7,  il  quale  prevede,  fra  l'altro,  che  il Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i  vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi allegati alle domande di contributo;     l'art.  6  comma  8,  che  stabilisce  le  spese  ammissibili   a finanziamento e tra queste «le spese per le  attivita'  professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti  tra  proprietari  per  gestire interventi unitari».     l'art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  fra  l'altro  che,  con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli     l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori  economici interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione l'obbligo  di  iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di  missione  istituita presso il Ministero dell'interno a norma del  comma  1  del  medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;     l'art.  34,  comma  5,  il  quale  prevede  la  possibilita'   di riconoscere un ulteriore contributo «nella misura massima del  2  per cento,  per  le   attivita'   professionali   di   competenza   degli amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei  consorzi appositamente  istituiti  dai  proprietari  per  gestire   interventi unitari»;     l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli  interventi  di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art. 2,  comma  2,  sono  stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad   evitare concentrazioni   di   incarichi   professionali   che   non   trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;   Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28 novembre 2016, con  la  quale  e'  stata  dettata  la  disciplina  di dettaglio per l'avvio degli  interventi  di  ricostruzione  immediata sugli immobili che hanno riportato  danni  lievi,  e  in  particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto  stabilito  dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016  quanto  a  termini  e modalita' di richiesta e  concessione  dei  contributi  per  i  detti interventi;   Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19 dicembre  2016,  con  la  quale,  a  integrazione  della   precedente ordinanza  n.  4,  sono  stati  individuati  i  criteri  e  i   costi parametrici per l'erogazione dei contributi  per  gli  interventi  di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;   Vista l'ordinanza n. 7  del  14  dicembre  2016,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del  decreto-legge  n.  189 del 2016, il Prezzario unico da  utilizzare  per  i  computi  metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;   Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile  2017 recante «Misure per il ripristino  con  miglioramento  sismico  e  la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto 2016»;   Vista  l'ordinanza  del  Commissario  n.  62  del  3  agosto   2018 Semplificazione   dell'attivita'   istruttoria   per   l'accesso   ai contributi per gli interventi  di  ricostruzione  privata.  Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre  2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7  aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018;   Considerato che, una volta adottate le  prime  misure  urgenti  per l'immediata attivazione  delle  misure  suindicate,  occorre  dettare disposizioni per il riconoscimento a regime dei  contributi  per  gli interventi di ricostruzione e ripristino  con  miglioramento  sismico degli immobili a uso abitativo distrutti o danneggiati  dagli  eventi sismici;   Ritenuto che a tanto puo' provvedersi con  ordinanza  commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art.  2,  comma  1, lettera b),  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  trattandosi  di disposizioni volte a indirizzare sia  l'attivita'  dei  soggetti  che intendono avviare gli interventi suindicati  e  chiedere  i  relativi contributi,  sia  le  valutazioni  degli  Uffici  speciali   per   la ricostruzione e dei vice commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge;   Considerato che, per  consentire  l'iscrizione  all'elenco  di  cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 anche ai professionisti  in possesso dei requisiti di cui  alla  presente  ordinanza,  occorrera' procedere  all'aggiornamento  della  piattaforma  informatica  e  che pertanto, nelle more del previsto aggiornamento  l'iscrizione  potra' avvenire transitoriamente mediante utilizzo della  posta  elettronica certificata (PEC);   Preso  atto  delle  valutazioni  emerse  e   sentite   le   regioni intervenute durante la cabina di coordinamento del 23 maggio 2019;   Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive modifiche, in base ai quali i provvedimenti  commissariali  divengono efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l'esercizio  del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;   Ritenuto  di  dover  disporre  l'immediata   pubblicazione   e   la provvisoria efficacia  della  presente  ordinanza  nelle  more  della trasmissione alla Corte dei conti per il visto  di  legittimita',  ai sensi delle disposizioni suindicate, al fine  di  consentire  l'avvio delle procedure da parte degli Uffici speciali per  la  ricostruzione delle quattro regioni interessate; 
                               Dispone: 
                                Art. 1                   Oggetto ed ambito di applicazione 
   1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  sono   finalizzate   a disciplinare l'istruttoria  relativa  alle  spese  per  le  attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio  e  le spese di funzionamento  dei  consorzi  appositamente  costituiti  tra proprietari, condotta dagli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione, sulle domande di  contributo  per  gli  interventi  di  ricostruzione privata, in modo da rendere  piu'  celeri  le  relative  procedure  e garantire la correttezza  dell'attivita'  tecnica  ed  amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei  contributi, anche in relazione alla successiva attivita' di verifica e  controllo eseguita in attuazione dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15 dicembre 2016, n. 229, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni (d'ora innanzi: «decreto-legge»).   2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle istanze di contributo  presentate  ai  sensi  delle  ordinanze  del  Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14  dicembre  2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.     |  
|   |                                 Art. 2         Disciplina delle spese per le attivita' professionali           degli amministratori di condominio o dei consorzi 
   1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis  delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni transitorie per lo svolgimento  dell'incarico  di  amministratore  di condominio, le spese per le  attivita'  professionali  di  competenza degli amministratori di condominio e le spese  di  funzionamento  dei consorzi  appositamente  costituiti  tra  proprietari   per   gestire interventi unitari, ivi compresi i  compensi  del  presidente  e  del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:     a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro;     b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro;     c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro;     d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro;     e) 0,2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro.   2. L'importo definito ai sensi del  precedente  comma  e'  unico  e omnicomprensivo sia delle spese per  le  attivita'  professionali  di competenza degli amministratori di  condominio  sia  delle  spese  di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti  tra  proprietari per gestire interventi unitari.     |  
|   |                                 Art. 3                           Incompatibilita' 
   1. L'attivita' di amministratore di condominio o di  presidente  di consorzio tra proprietari di immobili  appositamente  costituito  per gestire  interventi  unitari,  e'  incompatibile  con   l'assunzione, relativamente  all'intervento   da   effettuare,   dell'incarico   di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione  lavori) o  di  collaudatore,  nonche'  con  l'effettuazione  di  ogni   altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi  del  decreto-legge n. 189  del  2016.  Inoltre,  l'amministratore  di  condominio  o  di consorzio non deve avere avuto con l'impresa esecutrice dei lavori  e con  le  imprese  subappaltatrici  rapporti  di  collaborazione   non episodica, come indicato al successivo art. 12, comma 4-bis,  lettera d).   I soggetti di cui al presente comma prima  dell'inizio  del  lavori dovranno produrre apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta', rilasciata ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000,  attestante  l'insussistenza delle incompatibilita' indicate.   2. Il contributo per le spese di  cui  all'art.  1  della  presente ordinanza e' corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell'attivita' professionale svolta, approvata  e  deliberata   dall'assemblea   dei   condomini   o   dei consorziati.   3. L'inosservanza del divieto previsto dal  comma  1  del  presente articolo, oltre all'applicazione delle eventuali  sanzioni  penali  e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, comporta la  cancellazione del professionista  dall'elenco  speciale  di  cui  all'art.  34  del decreto-legge n. 189 del 2016, ed e'  escluso  il  riconoscimento  di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attivita' svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma  del  presente  articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge, che, ove gia' corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.     |  
|   |                                 Art. 4                 Condomini registrati ai fini fiscali 
   Il  contributo  di  cui  all'art.  2  e'  riconosciuto  qualora  il condominio risulti registrato ai fini fiscali in data  precedente  al 23 maggio 2019 e solo laddove l'amministratore sia stato nominato  in attuazione dell'art. 1129 del codice  civile,  indipendentemente  dal numero  dei  condomini  che  compongono  il  condominio   e   purche' l'amministratore sia  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti dall'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Modifiche all'ordinanza del Commissario straordinario  n.  8  del  14  dicembre 2016 e all'ordinanza del Commissario straordinario  n.  19  del 7 aprile 2017 
   1. All'art. 2-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:     a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spese tecniche e per le prestazioni degli amministratori di condominio»;     b) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Per gli amministratori dei condomini e i presidenti dei consorzi, si  applica quanto  previsto  dal  comma  1  dell'art.   8   dell'ordinanza   del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.»   2. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017, le aliquote riportate al comma 1  sono  sostituite dalle seguenti:     a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro;     b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro;     c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro;     d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro;     e) 0,2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro.   3. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:     «g-bis) delibera di nomina dell'amministratore  di  condominio  o del presidente del consorzio incaricato di presentare la  domanda  di contributo,  nonche'  eventuale  delibera  indicante  la  percentuale pattuita ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  8,  comma  l,  della presente ordinanza.»   4. All'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, la lettera d) e'  sostituita  come segue:  «d)  dichiarazioni  autocertificative   con   le   quali   il professionista incaricato della progettazione e della  direzione  dei lavori, nonche' l'amministratore di condominio o  il  presidente  del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  non episodici,  quali  quelli   di   legale   rappresentante,   titolare, amministratore, socio, direttore tecnico,  dipendente,  collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con  le  imprese  affidatarie dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, ne'  di  avere rapporti di coniugio, di  parentela,  di  affinita'  ovvero  rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,  con  il  titolare  o  con  chi  riveste cariche societarie nelle stesse.».   5. All'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  19 del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono:     a) al comma l, dopo le parole: «per la sicurezza»  sono  inserite le  parole:  «,  nonche'  all'amministratore  di  condominio   o   al presidente  del  consorzio  che   ha   presentato   la   domanda   di contributo,».     |  
|   |                                 Art. 6                    Entrata in vigore ed efficacia 
   1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del  Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge,  e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo  di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito internet del Commissario straordinario.   2. La presente ordinanza e' dichiarata immediatamente  efficace  ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel  sito internet del Commissario straordinario. 
     Roma, 2 agosto 2019 
                             Il Commissario straordinario: Farabollini 
  Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1712     |  
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