Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 novembre 2019
Estensione alla farmacia dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) della trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per la dichiarazione dei redditi precompilata.



IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, concernente la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2016 e successive modificazioni, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, il quale prevede le modalita' di trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture sanitarie autorizzate;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422, concernente l'autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) a gestire una farmacia interna per la distribuzione di medicinali ai propri assistiti;
Visto quanto convenuto nei confronti tecnici con la ANMIG;
Considerata la necessita' di dover modificare il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, al fine di estendere anche alla farmacia interna alla ANMIG la trasmissione dei dati delle spese sanitarie a partire dal 1° gennaio 2020, con le medesime modalita' di cui al predetto decreto 2 agosto 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice per la protezione dei dati personali;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali di cui alla nota n. 38208 del 7 novembre 2019;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
b) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008.
 
Art. 2

Trasmissione dei dati da parte della farmacia interna
all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
Modifiche al decreto 2 agosto 2016.

1. Al decreto 2 agosto 2016 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, lettera k), dopo le parole: «193 del 2006», sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' la farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra autorizzata ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422»;
b) alla tabella del paragrafo 2.1 dell'Allegato A, dopo le parole: «AA = Altre spese sanitarie», sono aggiunte le seguenti parole:
«Inoltre, per la farmacia autorizzata ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422:
FC = Farmaco, anche omeopatico;
AD = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE;
AS = Spese sanitarie relative ad Ecg, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazioni previste dalla farmacia dei servizi e simili.».
2. Le modalita' per l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 4 del decreto 2 agosto 2016, si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. La trasmissione al Sistema TS da parte della farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra e' relativa alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e deve essere effettuata entro il termine di cui all'art. 3 del decreto 2 agosto 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2019

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta