Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 novembre 2019 |
Estensione alla farmacia dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) della trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per la dichiarazione dei redditi precompilata. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, concernente la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2016 e successive modificazioni, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, il quale prevede le modalita' di trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture sanitarie autorizzate; Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422, concernente l'autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) a gestire una farmacia interna per la distribuzione di medicinali ai propri assistiti; Visto quanto convenuto nei confronti tecnici con la ANMIG; Considerata la necessita' di dover modificare il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, al fine di estendere anche alla farmacia interna alla ANMIG la trasmissione dei dati delle spese sanitarie a partire dal 1° gennaio 2020, con le medesime modalita' di cui al predetto decreto 2 agosto 2016; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice per la protezione dei dati personali; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali di cui alla nota n. 38208 del 7 novembre 2019;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; b) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008. |
| Art. 2
Trasmissione dei dati da parte della farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. Modifiche al decreto 2 agosto 2016.
1. Al decreto 2 agosto 2016 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, lettera k), dopo le parole: «193 del 2006», sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' la farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra autorizzata ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422»; b) alla tabella del paragrafo 2.1 dell'Allegato A, dopo le parole: «AA = Altre spese sanitarie», sono aggiunte le seguenti parole: «Inoltre, per la farmacia autorizzata ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422: FC = Farmaco, anche omeopatico; AD = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE; AS = Spese sanitarie relative ad Ecg, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazioni previste dalla farmacia dei servizi e simili.». 2. Le modalita' per l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 4 del decreto 2 agosto 2016, si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto. 3. La trasmissione al Sistema TS da parte della farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra e' relativa alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e deve essere effettuata entro il termine di cui all'art. 3 del decreto 2 agosto 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2019
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta |
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