Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
DECRETO 5 agosto 2019, n. 134
Modifiche al regolamento 9 novembre 2017, n. 174. concernente la misura incentivante «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.


IL MINISTRO PER IL SUD

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'articolo 1, comma 601;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'allegato I, recante le definizioni di microimpresa, piccola impresa e media impresa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 9 novembre 2017, n. 174, recante «Regolamento concernente la misura incentivante "Resto al Sud" di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1617 e n. 2063 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 31 maggio 2019 e 4 luglio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 1397 del 17 luglio 2019;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1

Modifiche al decreto interministeriale
9 novembre 2017, n. 174

1. Al decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno 9 novembre 2017, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) e' aggiunta la seguente: «v-bis). "Attivita' libero-professionale": attivita' svolta da soggetti iscritti in ordini o collegi professionali nonche' dagli esercenti le professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;»
b) l'articolo 3, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3
Requisiti soggettivi

1. I soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 45 anni possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purche' risultino gia' costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
a) impresa individuale;
b) societa', ivi incluse le societa' cooperative e le societa' tra professionisti.
2. Il soggetto beneficiario, anche nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato nel rispetto del limite massimo, previsto dall'articolo 7, comma 2, e' la ditta individuale o la societa' beneficiaria del contributo. La costituzione nelle forme di cui alle lettere a) e b) non e' obbligatoria per le attivita' libero-professionali svolte in forma individuale, per le quali e' richiesta unicamente la partita IVA nonche', laddove prevista, l'iscrizione agli ordini professionali.
3. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere presentate dai soggetti che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del presente decreto;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017, o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita';
c) per lo svolgimento di attivita' libero-professionali, non essere titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attivita' analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita IVA associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attivita' economiche, a quello corrispondente all'attivita' oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 per tutta la durata del finanziamento e le PMI di cui al comma 1 del presente articolo, risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017.
5. Le societa' di cui alla lettera b), del comma 1, possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 1, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al primo periodo non possono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 7.
6. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 3 si costituiscano in societa' cooperative, le medesime societa' possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli interventi di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.»;
c) all'articolo 5, comma 5, le parole «all'articolo 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 3, commi 1 e 3,»;
d) all'articolo 9, comma 9, lettera b), le parole «all'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 3, comma 1,»;
e) all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), le parole «all'articolo 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 3, commi 1 e 3,»;
f) all'articolo 15, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'Agenzia per la Coesione territoriale, nell'ambito delle proprie competenze, garantisce il monitoraggio delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari, sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore della misura, in modo che sia assicurata comunque la valorizzazione dei seguenti indicatori:
a) numero complessivo delle domande di contributo ricevute;
b) numero delle iniziative approvate e ammesse alle agevolazioni;
c) importo complessivo dei contributi concessi;
d) importo degli investimenti attivati e dei finanziamenti degli istituti di credito accreditati ai beneficiari, impatto occupazionale e costo medio delle unita' lavorative aggiunte generate dallo strumento agevolativo.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 2019

Il Ministro per il Sud
Lezzi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2184

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
interministeriale 9 novembre 2017, n. 174 (Regolamento
concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123), come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. Ai fini del presente regolamento, sono
adottate le seguenti definizioni:
a) - v) (Omissis).
v-bis) "Attivita' libero-professionale": attivita'
svolta da soggetti iscritti in ordini e collegi
disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174,
come modificato dal presente decreto:
«(Omissis).
5. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di
PMI costituenda, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3, commi 1 e 3, del presente regolamento, la
domanda di agevolazione, deve essere accompagnata dal
progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione
di cui al comma 4 deve essere trasmessa elettronicamente
tramite la medesima procedura informatica di cui al comma
2, entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito
positivo della valutazione, di cui all'articolo 9, comma 8,
ovvero centoventi giorni nel caso in cui una delle persone
fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3,
commi 1 e 3, sia residente all'estero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9, del
citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174,
come modificato dal presente decreto:
«9. In caso di esito positivo della valutazione il
Soggetto gestore richiede:
a) (Omissis).
b) con riferimento ai soggetti richiedenti
eventualmente non ancora costituiti nelle forme di cui
all'articolo 3 comma 1, la documentazione indicata
all'articolo 5, comma 4 del presente regolamento da far
pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla
ricezione della comunicazione di esito della valutazione,
pena la decadenza della domanda;
c) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del
citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174,
come modificato dal presente decreto:
«1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o
parziale delle agevolazioni concesse qualora:
a) (Omissis).
b) I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3,
successivamente all'ottenimento del provvedimento di
concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della
completa restituzione del finanziamento bancario;
c) I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3,
successivamente all'ottenimento del provvedimento di
concessione, trasferiscano la residenza al di fuori delle
regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
n. 91/2017, prima della completa restituzione del
finanziamento bancario;
d) - j). (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, del
citato decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174,
come modificato dal presente decreto:
«1. L'Agenzia per la Coesione territoriale, nell'ambito
delle proprie competenze, garantisce il monitoraggio delle
agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari, sulla base
dei dati forniti dal Soggetto gestore della misura, in modo
che sia assicurata comunque la valorizzazione dei seguenti
indicatori:
a) numero complessivo delle domande di contributo
ricevute;
b) numero delle iniziative approvate e ammesse alle
agevolazioni;
c) importo complessivo dei contributi concessi;
d) importo degli investimenti attivati e dei
finanziamenti degli istituti di credito accreditati ai
beneficiari, impatto occupazionale e costo medio delle
unita' lavorative aggiuntive generate dallo strumento
agevolativo.».