| Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE |  
| DECRETO 5 agosto 2019, n. 134 |  
| Modifiche al regolamento 9 novembre  2017,  n.  174.  concernente  la misura incentivante  «Resto  al  Sud»,  di  cui  all'articolo  1  del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.  |  
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                        IL MINISTRO PER IL SUD 
                            di concerto con 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
                                   e 
                 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare l'articolo 17, comma 3;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;   Visto il decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  del  3  agosto  2017,  n.  123,  recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;   Vista la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e,  in  particolare, l'articolo 1, comma 601;   Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;   Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;   Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del Trattato e, in particolare, l'allegato I, recante le  definizioni  di microimpresa, piccola impresa e media impresa;   Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;   Visto il decreto del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il Mezzogiorno, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 9 novembre  2017, n. 174,  recante  «Regolamento  concernente  la  misura  incentivante "Resto al Sud" di cui all'articolo 1,  del  decreto-legge  20  giugno 2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2017, n. 123»;   Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1617 e n.  2063  espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 31 maggio 2019 e 4 luglio 2019;   Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri, effettuata con nota prot. n. 1397 del 17 luglio 2019; 
                                Adotta                       il seguente regolamento:                                 Art. 1 
                Modifiche al decreto interministeriale                        9 novembre 2017, n. 174 
   1. Al decreto del  Ministro  per  la  coesione  territoriale  e  il Mezzogiorno 9 novembre 2017,  n.  174,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera  v)  e'  aggiunta  la seguente: «v-bis). "Attivita' libero-professionale": attivita' svolta da soggetti iscritti in ordini o collegi professionali nonche'  dagli esercenti  le  professioni  non  organizzate  in  ordini  o   collegi disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;»      b) l'articolo 3, e' sostituito dal seguente: 
                                «Art. 3                         Requisiti soggettivi 
   1. I soggetti di eta' compresa tra  i  18  ed  i  45  anni  possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purche'  risultino gia' costituiti, al  momento  della  presentazione  della  domanda  e comunque  successivamente  alla  data  del  21  giugno  2017,  o   si costituiscano entro sessanta giorni, o  entro  centoventi  giorni  in caso  di  residenza  all'estero,  dalla  data  di  comunicazione  del positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:     a) impresa individuale;     b) societa', ivi incluse le societa' cooperative  e  le  societa' tra professionisti.   2. Il soggetto beneficiario, anche  nel  caso  in  cui  l'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato nel rispetto del limite massimo, previsto dall'articolo 7, comma 2, e' la ditta individuale o la societa' beneficiaria del contributo. La costituzione nelle  forme di cui alle lettere a) e b) non  e'  obbligatoria  per  le  attivita' libero-professionali svolte in forma individuale,  per  le  quali  e' richiesta  unicamente  la  partita  IVA  nonche',  laddove  prevista, l'iscrizione agli ordini professionali.   3. Le domande di ammissione alle agevolazioni di  cui  al  presente regolamento possono essere  presentate  dai  soggetti  che  siano  in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei  seguenti requisiti:     a) siano residenti nelle regioni di cui all'articolo 1, comma  1, del decreto-legge n. 91/2017, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la  residenza  entro  sessanta  giorni,  o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla  comunicazione del  positivo  esito  dell'istruttoria  di  cui  all'articolo  9  del presente decreto;     b) non  risultino  gia'  titolari  di  attivita'  di  impresa  in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017,  o  beneficiari,  nell'ultimo  triennio,  a decorrere dalla data di presentazione  della  domanda,  di  ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita';     c) per lo  svolgimento  di  attivita'  libero-professionali,  non essere titolari  di  partita  IVA  per  l'esercizio  di  un'attivita' analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere  titolari,  nei  dodici  mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita  IVA  associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attivita' economiche,  a  quello  corrispondente  all'attivita' oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni.   4. I soggetti di cui ai commi 1 e  2  risultati  beneficiari  delle agevolazioni devono mantenere  la  residenza  nelle  regioni  di  cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017  per  tutta  la durata del finanziamento e le PMI di cui  al  comma  1  del  presente articolo,   risultate   beneficiarie   delle   agevolazioni,   devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la  sede  legale  e operativa  nelle  regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   del decreto-legge n. 91/2017.   5. Le societa' di cui alla lettera b), del comma 1, possono  essere costituite anche da soci che non abbiano i  requisiti  anagrafici  di cui al comma 1, a condizione che la presenza di tali  soggetti  nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli  stessi non abbiano rapporti di parentela fino al  quarto  grado  con  alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al primo periodo  non possono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 7.   6. Nel  caso  in  cui  i  soggetti  di  cui  ai  commi  1  e  3  si costituiscano in societa' cooperative, le medesime  societa'  possono essere destinatarie, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  anche degli interventi di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.   7. I soggetti di cui ai commi 1 e  2  risultati  beneficiari  delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di  lavoro  a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.»;     c) all'articolo 5, comma 5, le parole «all'articolo 3, comma  1,» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 3, commi 1 e 3,»;     d) all'articolo 9, comma 9, lettera b), le  parole  «all'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti  «all'articolo  3,  comma 1,»;     e)  all'articolo  13,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  le  parole «all'articolo  3,  comma   1,»   sono   sostituite   dalle   seguenti «all'articolo 3, commi 1 e 3,»;     f) all'articolo 15, il comma 1, e' sostituito dal  seguente:  «1. L'Agenzia per la Coesione  territoriale,  nell'ambito  delle  proprie competenze, garantisce il monitoraggio delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari,  sulla  base  dei  dati  forniti  dal  Soggetto gestore  della  misura,  in  modo  che  sia  assicurata  comunque  la valorizzazione dei seguenti indicatori:       a) numero complessivo delle domande di contributo ricevute;       b)  numero  delle   iniziative   approvate   e   ammesse   alle agevolazioni;       c) importo complessivo dei contributi concessi;       d) importo degli  investimenti  attivati  e  dei  finanziamenti degli  istituti  di  credito  accreditati  ai  beneficiari,   impatto occupazionale e costo medio delle unita' lavorative aggiunte generate dallo strumento agevolativo.».   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 5 agosto 2019 
                        Il Ministro per il Sud                                 Lezzi                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                       Tria                                        Il Ministro                             dello sviluppo economico                                Di Maio           Visto, il Guardasigilli: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 2184  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          modificate o alle quali e' operato il rinvio.               Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli  atti          legislativi qui trascritti. 
           Note all'art. 1:               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto          interministeriale 9  novembre  2017,  n.  174  (Regolamento          concernente la misura incentivante «Resto al  Sud»  di  cui          all'articolo 1 del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,          n. 123), come modificato dal presente decreto:               «Art.  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,   sono          adottate le seguenti definizioni:               a) - v) (Omissis).               v-bis)  "Attivita'   libero-professionale":   attivita'          svolta  da  soggetti   iscritti   in   ordini   e   collegi          disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».               - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  5,  del          citato decreto interministeriale 9 novembre 2017,  n.  174,          come modificato dal presente decreto:               «(Omissis).               5. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto  di          PMI  costituenda,  in  possesso  dei   requisiti   di   cui          all'articolo 3, commi 1 e 3, del presente  regolamento,  la          domanda  di  agevolazione,  deve  essere  accompagnata  dal          progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione          di cui al comma 4 deve  essere  trasmessa  elettronicamente          tramite la medesima procedura informatica di cui  al  comma          2, entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  di  esito          positivo della valutazione, di cui all'articolo 9, comma 8,          ovvero centoventi giorni nel caso in cui una delle  persone          fisiche, in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  3,          commi 1 e 3, sia residente all'estero.».               - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  9,  del          citato decreto interministeriale 9 novembre 2017,  n.  174,          come modificato dal presente decreto:               «9. In caso di  esito  positivo  della  valutazione  il          Soggetto gestore richiede:               a) (Omissis).               b)   con   riferimento    ai    soggetti    richiedenti          eventualmente non ancora  costituiti  nelle  forme  di  cui          all'articolo  3  comma  1,   la   documentazione   indicata          all'articolo 5, comma 4 del  presente  regolamento  da  far          pervenire al Soggetto gestore entro sessanta  giorni  dalla          ricezione della comunicazione di esito  della  valutazione,          pena la decadenza della domanda;               c) (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  1,  del          citato decreto interministeriale 9 novembre 2017,  n.  174,          come modificato dal presente decreto:               «1. Il Soggetto gestore  dispone  la  revoca  totale  o          parziale delle agevolazioni concesse qualora:               a) (Omissis).               b) I soggetti di cui  all'articolo  3,  commi  1  e  3,          successivamente  all'ottenimento   del   provvedimento   di          concessione risultino titolari di un contratto di lavoro  a          tempo indeterminato presso un altro  soggetto  prima  della          completa restituzione del finanziamento bancario;               c) I soggetti di cui  all'articolo  3,  commi  1  e  3,          successivamente  all'ottenimento   del   provvedimento   di          concessione, trasferiscano la residenza al di  fuori  delle          regioni di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge          n.  91/2017,  prima   della   completa   restituzione   del          finanziamento bancario;               d) - j). (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  1,  del          citato decreto interministeriale 9 novembre 2017,  n.  174,          come modificato dal presente decreto:               «1. L'Agenzia per la Coesione territoriale, nell'ambito          delle proprie competenze, garantisce il monitoraggio  delle          agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari,  sulla  base          dei dati forniti dal Soggetto gestore della misura, in modo          che sia assicurata comunque la valorizzazione dei  seguenti          indicatori:               a)  numero  complessivo  delle  domande  di  contributo          ricevute;               b) numero delle iniziative  approvate  e  ammesse  alle          agevolazioni;               c) importo complessivo dei contributi concessi;               d)  importo   degli   investimenti   attivati   e   dei          finanziamenti degli  istituti  di  credito  accreditati  ai          beneficiari, impatto  occupazionale  e  costo  medio  delle          unita'  lavorative  aggiuntive  generate  dallo   strumento          agevolativo.».   |  
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