| Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 18 novembre 2019 |  
| Ripristino del prezzo e conferma di alcune riduzioni  dei  prezzi  di uno o piu' medicinali di titolarita' delle aziende inadempienti  agli oneri di ripiano della  spesa  farmaceutica  ospedaliera  per  l'anno 2016, incrementato del 20 per  cento.  (Determina  n.  DG/1703/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;   Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto l'art. 15, comma 8, lettera j), del  decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012, n. 135, il quale prevede che «la mancata integrale  corresponsione  a tutte le regioni interessate da parte delle aziende farmaceutiche  di quanto dovuto [a titolo di ripiano per il superamento del tetto della spesa farmaceutica] nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del  prezzo  di  uno  o  piu' medicinali dell'azienda interessata, in misura e per  un  periodo  di tempo  tali  da  coprire  l'importo  corrispondente  alla  somma  non versata,  incrementato  del  20  per  cento,  fermo  restando  quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero  del  credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate,  nei  confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti»;   Vista la  determina  del  31  gennaio  2018,  n.  177,  concernente «Attribuzione  degli  oneri  di  ripiano  della  spesa   farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1,  comma  389,  della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del  3 febbraio 2018;   Visto, in particolare, l'art.  2,  commi  1  e  2,  della  predetta determina, i quali dispongono  che  le  aziende  titolari  di  A.I.C. tenute al versamento degli oneri di ripiano  devono  provvedere  alla corresponsione alle regioni interessate degli  importi  dovuti  entro trenta giorni decorrenti  dalla  data  di  efficacia  della  medesima determina e, pertanto, entro il 5  marzo  2018,  fornendo  tempestiva comunicazione  dell'avvenuto  pagamento  mediante  caricamento  delle distinte di pagamento su apposito servizio on line;   Visto, altresi', l'art. 2, comma 3, della  predetta  determina  che richiama quanto stabilito dal sopra citato art. 15, comma 8,  lettera j), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevedendo che la mancata integrale  corresponsione  di  quanto  dovuto  a  tutte  le   regioni interessate comporta l'adozione da parte dell'AIFA  di  provvedimenti di riduzione del prezzo di una o piu' delle specialita' medicinali di cui le aziende sono titolari;   Tenuto conto  che,  all'esito  del  procedimento  di  verifica  dei versamenti effettuati dalle aziende  farmaceutiche  destinatarie  del provvedimento di ripiano per l'anno 2016 di  cui  alla  determina  n. 177/2018, e' emerso che alcune aziende sono risultate parzialmente  o totalmente inadempienti agli oneri di ripiano suddetti;   Tenuto  conto,  altresi',  che  alcune   delle   suddette   aziende inadempienti non hanno presentato ricorso  avverso  la  determina  31 gennaio 2018, n. 177, e non sono  state,  pertanto,  destinatarie  di provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia della  medesima determina;   Vista la determina n. 1449 del 17 settembre 2018, che ha modificato e sostituito le precedenti determine n. 1058 del 6 luglio 2018, e  n. 1135 del 17 luglio 2018, con la quale - ai sensi del sopra richiamato art. 15, comma 8, lettera j), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95 - e' stata disposta la riduzione del prezzo di uno o piu'  medicinali di titolarita' delle aziende inadempienti agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016, incrementato  del  20 per cento;   Tenuto conto dell'esito delle verifiche e dei controlli  effettuati dall'agenzia sui  dati  del  flusso  di  tracciabilita'  del  farmaco istituito dal decreto ministeriale salute del 15 luglio  2004  e  sui dati del flusso Osmed in ordine  al  recupero  degli  importi  dovuti dalle  aziende  inadempienti  agli  oneri  di  ripiano  della   spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016;   Ritenuto  necessario  ripristinare  i  prezzi  dei  medicinali   di titolarita' delle aziende inadempienti che all'esito delle  verifiche e dei controlli sopra richiamati risultano aver raggiunto l'obiettivo di cui all'art. 15, comma 8, lettera j), del decreto-legge  6  luglio 2012, n. 95;   Ritenuto, altresi', necessario mantenere la  riduzione  dei  prezzi dei medicinali di titolarita' di alcune  delle  aziende  inadempienti fino all'effettivo  recupero  delle  somme  da  essi  dovute  per  le finalita' sopra indicate; 
                               Determina 
                                Art. 1   Ripristino dei prezzi e conferma della riduzione del prezzo di uno  o  piu' medicinali di  titolarita'  delle  aziende  inadempienti  agli  oneri di ripiano della spesa farmaceutica  ospedaliera  per  l'anno  2016 incrementato del 20 per cento 
   1.1 I prezzi  dei  farmaci  dei  medicinali  di  titolarita'  delle aziende di cui all'allegato 1 alla determina AIFA n.  1449/2018,  non ricomprese nell'elenco di  cui  al  punto  successivo,  si  intendono ripristinati al prezzo al  pubblico  (al  netto  delle  riduzioni  di legge) anteriore alla data  di  efficacia  della  determina  AIFA  n. 1449/2018 richiamata in premessa.   1.2 La riduzione dei prezzi dei  medicinali  di  titolarita'  delle aziende inadempienti agli oneri di ripiano della  spesa  farmaceutica ospedaliera per l'anno  2016,  disposta  con  la  determina  AIFA  n. 1449/2018, si intende confermata per le seguenti aziende:     
            ===============================================           |        Titolare A.I.C.        | Codice SIS  |           +===============================+=============+           |Farmaceutici Damor S.p.a.      |529          |           +-------------------------------+-------------+           |Pharmachemie B.V.              |1379         |           +-------------------------------+-------------+           |Gekofar S.r.l.                 |3468         |           +-------------------------------+-------------+           |Elpen Pharmaceutical Co. Inc.  |3780         |           +-------------------------------+-------------+           |Spectrum Pharmaceuticals B.V.  |3844         |           +-------------------------------+-------------+           |Maven Pharma S.r.l.            |3865         |           +-------------------------------+-------------+           |Anseris Farma S.r.l.           |3878         |           +-------------------------------+-------------+           |General Pharma Solutions S.p.a.|3923         |           +-------------------------------+-------------+           |Eumedica N. V./S.A.            |4127         |           +-------------------------------+-------------+           |Upsa SAS                       |4237         |           +-------------------------------+-------------+           |Immunomedics B.V.              |933          |           +-------------------------------+-------------+           |Stragen Nordic A/S             |2976         |           +-------------------------------+-------------+     |  
|   |                                 Art. 2         Trasmissione del ripristino dei prezzi dei medicinali 
   1. La presente determina, con i relativi allegati, e' trasmessa  al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e  delle  finanze, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.     |  
|   |                                 Art. 3                          Disposizioni finali 
   1. La presente determina e' efficace dal giorno successivo a quello della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica italiana  ed  e',  altresi',  pubblicata   sul   sito   istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco.   2. La presente determina  e',  altresi',  notificata  alle  aziende destinatarie della medesima. 
     Roma, 18 novembre 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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