Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005326/XVJ/CE/C in data  30 ottobre 2019, all'elenco degli esplosivi gia'  classificati  nella  I categoria dell'Allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto 6   maggio   1940,   n.   635,   con    decreto    ministeriale    n. 557/PAS/E/012018/XVJ/CE/C del  12  novembre  2013,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n. 281 del  30  novembre  2013,  sono  aggiunte  le  polveri  denominate «Official 24» e «Official 28».     Per i citati esplosivi il sig. Stefano  Fiocchi,  titolare  delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto  della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4,  ha  prodotto  l'integrazione  n.  3  del  13  febbraio  2019   al certificato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.12.0007 del 21  febbraio 2012 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della  qualita'  del processo di produzione (Modulo «D») del 29  maggio  2019,  rilasciati dall'organismo notificato «INERIS» (Francia).     Agli  esplosivi  in  parola,  classificati  nella   I   categoria dell'Allegato «A» al regolamento per  l'esecuzione  del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza e' assegnato  il  numero  ONU  0161 1.3C come indicato nel certificato n. DSC - 19 200022-05587A PNEO-AgP 87/7 rilasciato in data 15 luglio 2019  dal  sopra  citato  organismo notificato.     Dalla documentazione presentata  risulta  che  gli  esplosivi  in argomento sono prodotti presso gli stabilimenti «Nobel Sport - 2, rue du Squiriou 29590 Pont - De - Buis, France».     Tali  prodotti  esplodenti  sono  sottoposti  agli  obblighi  del sistema  di  identificazione  e  di  tracciabilita'  degli  esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16  del  decreto  legislativo  19  maggio 2016, n. 81 e  alle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 1272/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  16  dicembre 2008,   relativo   alla    classificazione,    all'etichettatura    e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.     Sull'imballaggio  degli  stessi  deve  essere  apposta   altresi' un'etichetta riportante anche  i  seguenti  dati:  denominazione  del prodotto, numero ONU e classe di rischio,  numero  dell'attestato  di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo  secondo  il  T.U.L.P.S., nome  del  fabbricante,  elementi   identificativi   dell'importatore titolare  delle  licenze  di  polizia  ed  indicazione  di  eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del precedente provvedimento di classificazione relativo al certificato di esame  UE del tipo.     Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso giurisdizionale  al  Tribunale   amministrativo   regionale   o,   in alternativa, ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.     |