Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010920/XVJ/CE/C in data  28 ottobre 2019, all'elenco degli esplosivi gia'  classificati  nella  I categoria dell'Allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono aggiunte le polveri di seguito riportate, con l'indicazione del decreto cui vengono associate:       polvere denominata «BP102», aggiunta al decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003125/XVJ/CE/C del  7  settembre  2017,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  235  del  7  ottobre  2017, indicata nel certificato UE del tipo n. 1646-013-002 del 14  febbraio 2014   rilasciato   dall'organismo   notificato   «CECOC»   (Belgio), classificata nella I categoria;       polvere denominata «BP103», aggiunta al decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002922/XVJ/CE/C in data 11 maggio  2018,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  124  del  30  maggio  2018, indicata nel certificato UE del tipo n. 1646-013-004  del  26  maggio 2014   rilasciato   dall'organismo   notificato   «CECOC»   (Belgio), classificata nella I categoria;       polvere denominata «BP106», aggiunta al decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015815/XVJ/CE/C  del  5  dicembre  2017,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  1  del  2  gennaio  2018, indicata nel certificato UE del tipo n. 1646-013-003 del 14  febbraio 2014   rilasciato   dall'organismo   notificato   «CECOC»   (Belgio), classificata nella I categoria;       polvere denominata «BP109», aggiunta al decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018389/XVJ/CE/C  del  19  gennaio  2018,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  33  del  9  febbraio  2018, indicata nel certificato UE del tipo n. 1646-013-006 del  22  ottobre 2015   rilasciato   dall'organismo   notificato   «CECOC»   (Belgio), classificata nella I categoria.     Per i citati esplosivi il sig. Paolo Pederzoli, titolare in  nome e per conto della societa' Baschieri & Pellagri  S.p.a.  con  sede  e stabilimento siti a Marano di Castenaso (BO) in via del Frullo n. 26, ha prodotto la sopra indicata documentazione.     Agli esplosivi «BP102» e «BP103» sono assegnati i numeri ONU 0160 1.1C,  0161  1.3C  e  0509  1.4  C  a  seconda  delle  condizioni  di imballaggio    indicate     nei     rispettivi     certificati     n. E6/ENSURE/19/670-0839bi(2) e n. E6/ENSURE/19/670-0839bj(2) rilasciati in data 12 febbraio 2019  dall'autorita'  competente  in  materia  di prodotti esplosivi «Economie» (Belgio).     Agli esplosivi «BP106» e «BP109» sono assegnati i numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4 C a seconda delle condizioni di imballaggio  indicate nei  rispettivi  certificati  n.  E6/ENSURE/19/670-0839bk(2)   e   n. E6/ENSURE/19/670-0839bm(2) rilasciati in data 12 febbraio 2019  dalla medesima autorita' Belga.     Tali  prodotti  esplodenti  sono  sottoposti  agli  obblighi  del sistema  di  identificazione  e  di  tracciabilita'  degli  esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16  del  decreto  legislativo  19  maggio 2016, n. 81 e  alle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 1272/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  16  dicembre 2008,   relativo   alla    classificazione,    all'etichettatura    e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.     Sull'imballaggio  degli  stessi  deve  essere  apposta   altresi' un'etichetta riportante anche  i  seguenti  dati:  denominazione  del prodotto, numero ONU e classe di rischio,  numero  dell'attestato  di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo  secondo  il  T.U.L.P.S., nome  del  fabbricante,  elementi   identificativi   dell'importatore titolare  delle  licenze  di  polizia  ed  indicazione  di  eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del precedente provvedimento di classificazione relativo al certificato di esame  UE del tipo.     Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso giurisdizionale  al  Tribunale   amministrativo   regionale   o,   in alternativa, ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.     |