Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005811/XVJ/CE/C in data  28 ottobre 2019, gli esplosivi denominati  «BP100»,  «BP107»  e  «BP108» sono classificati nella I categoria dell'allegato «A» al  regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre  2002, n. 272.     All'esplosivo denominato «BP100» sono assegnati i numeri ONU 0160 1.1C e 0161 1.3C, a seconda delle condizioni di imballaggio  indicate nel certificato n.  E6/ENSURE/19/670-0839bh  rilasciato  in  data  12 febbraio  2019  dall'autorita'  competente  in  materia  di  prodotti esplosivi «Economie» (Belgio).     La  medesima  autorita'  belga  ha   assegnato   agli   esplosivi denominati «BP107» e «BP108» i numeri ONU 0161 1.3C e  0509  1.4C,  a seconda delle condizioni di imballaggio indicate nel  certificato  n. E6/ENSURE/19/670-0839bl(2) rilasciato in data 12 febbraio 2019.     Per i citati esplosivi il sig. Paolo  Pederzoli,  titolare  della licenza ai sensi dell'art. 47 T.U.L.P.S., in nome e per  conto  della societa' Baschieri & Pellagri S.p.a., con sede e stabilimento siti  a Marano di Castenaso (BO) in via del Frullo n.  26,  ha  prodotto  gli attestati di esame  UE  del  tipo  n.  2006.06.29-013-004/06  del  17 gennaio 2017, relativo all'esplosivo «BP100» e n. 1646-013-005 del 22 ottobre 2015, relativo agli esplosivi «BP107» e «BP108» ed il  modulo a scelta  basato  sulla  garanzia  della  qualita'  del  processo  di produzione (Modulo «D») avente  data  23  dicembre  2016,  rilasciati dall'organismo notificato «CECOC» (Belgio).     Dalla documentazione presentata  risulta  che  gli  esplosivi  in argomento sono prodotti presso lo  stabilimento  della  «PB  Clermont s.a., rue de Clermont, 176 - 4480 Engis (Belgio).     Tali  prodotti  esplodenti  sono  sottoposti  agli  obblighi  del sistema  di  identificazione  e  di  tracciabilita'  degli  esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16  del  decreto  legislativo  19  maggio 2016, n. 81 e  alle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 1272/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  16  dicembre 2008,   relativo   alla    classificazione,    all'etichettatura    e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.     Sugli  imballaggi  degli  stessi  deve  essere  apposta  altresi' un'etichetta riportante anche  i  seguenti  dati:  denominazione  del prodotto, numero ONU e classe di rischio,  numero  dell'attestato  di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo  secondo  il  T.U.L.P.S., nome  del  fabbricante,  elementi   identificativi   dell'importatore titolare  delle  licenze  di  polizia  ed  indicazione  di  eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi  del  presente provvedimento di classificazione.     Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso giurisdizionale  al  Tribunale   amministrativo   regionale   o,   in alternativa, ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.     |