Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi



Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005811/XVJ/CE/C in data 28 ottobre 2019, gli esplosivi denominati «BP100», «BP107» e «BP108» sono classificati nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272.
All'esplosivo denominato «BP100» sono assegnati i numeri ONU 0160 1.1C e 0161 1.3C, a seconda delle condizioni di imballaggio indicate nel certificato n. E6/ENSURE/19/670-0839bh rilasciato in data 12 febbraio 2019 dall'autorita' competente in materia di prodotti esplosivi «Economie» (Belgio).
La medesima autorita' belga ha assegnato agli esplosivi denominati «BP107» e «BP108» i numeri ONU 0161 1.3C e 0509 1.4C, a seconda delle condizioni di imballaggio indicate nel certificato n. E6/ENSURE/19/670-0839bl(2) rilasciato in data 12 febbraio 2019.
Per i citati esplosivi il sig. Paolo Pederzoli, titolare della licenza ai sensi dell'art. 47 T.U.L.P.S., in nome e per conto della societa' Baschieri & Pellagri S.p.a., con sede e stabilimento siti a Marano di Castenaso (BO) in via del Frullo n. 26, ha prodotto gli attestati di esame UE del tipo n. 2006.06.29-013-004/06 del 17 gennaio 2017, relativo all'esplosivo «BP100» e n. 1646-013-005 del 22 ottobre 2015, relativo agli esplosivi «BP107» e «BP108» ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (Modulo «D») avente data 23 dicembre 2016, rilasciati dall'organismo notificato «CECOC» (Belgio).
Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti presso lo stabilimento della «PB Clermont s.a., rue de Clermont, 176 - 4480 Engis (Belgio).
Tali prodotti esplodenti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta altresi' un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.