| Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 8 novembre 2019 |  
| Classificazione, ai  sensi  dell'art.  12,  comma  5  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, dei  medicinali  per  uso  umano  «Cufence»  e «Dovato». (Determina n. 125269/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 ottobre  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione  in  commercio  di  medicinali  dal medicinali dal 1° luglio al 31 agosto 2019 e riporta l'insieme  delle nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla commissione tecnico-scientifica (CTS) di  AIFA  in  data  11-13 settembre 2019; 
                              Determina: 
   Le confezioni del seguente  medicinale  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     CUFENCE;     DOVATO;   descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per  i  medicinali  di  cui  al  comma  3  dell'articolo   12   del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina  viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione  della  domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi  dell'articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge 158/2012, convertito  dalla  legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 8 novembre 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  Allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Farmaco di nuova autorizzazione.     CUFENCE.     Codice ATC - principio attivo: A16AX12 trientine dihydrochloride;     Titolare: UNIVAR BV;     Codice procedura EMEA/H/C/4111;     GUUE 4 ottobre 2019.  Indicazioni terapeutiche.     «Cufence» e' indicato per il trattamento della malattia di Wilson in pazienti adulti, adolescenti e bambini di eta'  pari  o  superiore a cinque anni intolleranti alla terapia con D-penicillamina.  Modo di somministrazione.     La terapia deve essere eseguita solo da  medici  specialisti  con esperienza nella gestione della malattia di Wilson.     Per uso orale.     Le capsule devono essere deglutite intere con acqua.     E' importante che «Cufence» venga somministrato a stomaco  vuoto, almeno un'ora prima dei pasti o due ore dopo i  pasti,  e  ad  almeno un'ora di distanza da altri prodotti  medicinali,  alimenti  o  latte (vedere paragrafo 4.5).     Confezioni autorizzate:       EU/1/19/1365/001 - A.I.C. n. 048105011/E in base 32:  1FW1KM  - 200 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (vetro) - 100 capsule.  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio.     Rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco EURD) di cui  all'articolo  107-quater,  paragrafo  7,  della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi successivi all'autorizzazione.     Condizioni o limitazioni per  quanto  riguarda  l'uso  sicuro  ed efficace del medicinale: piano di gestione del rischio (RMP)     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Obbligo di condurre  attivita'  post-autorizzative:  il  titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  deve  completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':         ===================================================================== |            Descrizione           |           Tempistica           | +==================================+================================+ |  Paes: al fine di caratterizzare |                                | |   ulteriormente l'efficacia di   |                                | |    trientina dicloridrato nel    |                                | |  trattamento della malattia di   |                                | |  Wilson in pazienti con sintomi  |                                | |     prevalentemente epatici,     |                                | |   neufrologici o psichiatrici,   |                                | | nonche' nei pazienti pediatrici, |                                | | il titolare dell'autorizzazione  |                                | | all'immissione in commercio deve |                                | |condurre e presentare i risultati |                                | |   di uno studio prospettico in   |                                | |  aperto per indagare il decorso  |                                | |clinico delle patologie epatiche, |                                | | neurologiche e psichiatriche dal |                                | |     momento dell'inizio del      |                                | |    trattamento con trientina     |                                | | dicloridrato fino a ventiquattro |                                | |    mesi di terapia. Lo studio    |                                | |comprendera' anche un sotto-studio|                                | |   PK/PD al fine di valutare il   |                                | |     rapporto dose-risposta,      |                                | | specialmente durante la fase di  |                                | |titolazione. Lo studio deve esere |   Relazione finale: Q4 2025    | | condotto in base a un protocollo |  (Studio principale) Q4 2022   | |           concordato.            |       sotto-studio PK/PD       | +----------------------------------+--------------------------------+
     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su prescrizione di centri ospedalieri o  di  specialisti  -  internista, pediatra, epatologo, neurologo, neuropsichiatra (RNRL).  Farmaco di nuova autorizzazione.     DOVATO;     Codice ATC - Principio attivo: Dolutegravir/lamivudine;     Titolare: VIIV HEALTHCARE BV;     Cod. procedura EMEA/H/C/4909;     GUUE 4 ottobre 2019.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.  Indicazioni terapeutiche.     «Dovato» e' indicato per il trattamento dell'infezione  da  virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1), negli adulti  e  negli adolescenti di eta' superiore a dodici anni,  con  peso  corporeo  di almeno 40 kg, con nessuna resistenza nota o sospetta verso la  classe degli inibitori dell'integrasi o verso lamivudina  (vedere  paragrafo 5.1).  Modo di somministrazione.     Dovato deve essere prescritto da un medico con  esperienza  nella gestione dell'infezione da HIV.     Uso orale «Dovato» puo' essere assunto con o senza  cibo  (vedere paragrafo 5.2).     Confezioni autorizzate:       EU/1/19/1370/001 - A.I.C n. 048058010/E in base 32:  1FUMNU  50 mg/300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;       EU/1/19/1370/002 - A.I.C. n. 048058022/E in base 32: 1FUMP6  50 mg/300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3 × 30) compresse (confezione multipla).  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio.     Rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco EURD) di cui  all'articolo  107-quater,  paragrafo  7,  della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile  al  pubblico  su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti  -  infettivologo (RNRL).     |  
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