| Gazzetta n. 274 del 22 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 25 settembre 2019 |  
| Modalita' di attuazione per il finanziamento di progetti  finalizzati alla  sicurezza  stradale  nell'area  territoriale  di   Genova   con sperimentazioni in tecnologia 5G.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                            di concerto con 
                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE                            E DEI TRASPORTI 
   Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;   Visto  il  decreto  ministeriale  del  5  ottobre   2018,   recante «Approvazione  del  nuovo  Piano  nazionale  di  ripartizione   delle frequenze tra 0 e 3.000 GHz»;   Visto il c.d. 5G Action Plan,  oggetto  della  comunicazione  della Commissione europea COM(2016) 588 del 14 settembre 2016, che  tra  le azioni da compiere per il 2020 ha  indicato  in  particolare  di:  a) promuovere sperimentazioni  preliminari,  nell'ambito  degli  accordi 5G-PPP, a partire dal 2017, e sperimentazioni pre-commerciali con una chiara dimensione transfrontaliera dell'UE a  partire  dal  2018;  b) incoraggiare gli Stati membri a sviluppare, entro la fine  del  2017, tabelle di marcia nazionali per il dispiegamento del  5G  come  parte dei piani nazionali per la banda larga; c) garantire che  ogni  Stato membro designi almeno una citta' principale come  «abilitata  al  5G» entro la fine del 2018;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  «Bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio  2018-2020»  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017,  ed  in  particolare l'art. 1, comma 1041  della  suddetta  legge,  che  prevede  che  «Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la  diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni  e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi  del  Piano  di azione  per  il  5G  della  Commissione  europea  e   ad   assicurare l'efficiente gestione dello  spettro  radioelettrico,  anche  per  lo svolgimento delle necessarie attivita' tecniche ed amministrative»;   Visto l'art. 1, comma 1026 della  sopracitata  legge  n.  205,  che stabilisce che «In coerenza  con  gli  obiettivi  di  conseguire  una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione  verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano  di  azione  per  il  5G  della Commissione europea, di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione europea del  14  settembre  2016,  COM(2016)  588  final,  e  con  la decisione (UE) n. 899/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l'Autorita' per  le  garanzie nelle comunicazioni definisce le  procedure  per  l'assegnazione  dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi  di comunicazione   elettronica   in   larga   banda   mobili   terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a  quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,  n. 259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni  temporanee  delle frequenze  in  banda  3,7-3,8   GHz   ai   fini   dell'attivita'   di sperimentazione basata sulla tecnologia  5G  promossa  dal  Ministero dello sviluppo economico...»;   Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni  n.  89/18/CONS   del   26   febbraio   2018,   recante «Consultazione pubblica  sulle  procedure  per  l'assegnazione  e  le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz,  3600-3800  MHz  e  26.5-27.5  GHz  per  sistemi  terrestri   di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la  transizione  verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205»,  ed i relativi esiti;   Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni n. 231/18/CONS dell'8 maggio 2018,  recante  «Procedure per  l'assegnazione  e  regole   per   l'utilizzo   delle   frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz  e  26.5-27.5  GHz per sistemi  terrestri  di  comunicazioni  elettroniche  al  fine  di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della  legge 27 dicembre 2017, n. 205»;   Visto l'avviso  della  procedura  di  gara  per  l'assegnazione  di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHZ, 3600-3800  MHz e 26.5-27.5 GHz pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 80 dell'11 luglio 2018  -  V  serie  speciale  «Contratti pubblici» - , ed il relativo disciplinare di gara;   Vista la determina direttoriale del 9 ottobre 2018,  con  la  quale sono state approvate le graduatorie per i lotti  di  frequenza  nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz  e  l'aggiudicazione alle imprese partecipanti dei relativi blocchi  di  frequenza  per  i quali risultano essere titolari di «offerti vincenti»;   Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  19  novembre  2018,  n. 269, ed in particolare l'art. 14, comma 3-bis, ove e'  stabilito  che «Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  nello  stato  di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'  istituito  un Fondo con una dotazione di due milioni di euro per  l'anno  2019,  da destinare al finanziamento di  progetti  finalizzati  alla  sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali  e  locali  interessate.  Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  emanare  entro  sessanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente comma, pari a due milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1039, lettera d) della legge 27 dicembre  2017,  n. 205»;   Considerato che occorre definire le  modalita'  di  attuazione  del suddetto art. 14, comma 3-bis;   Vista  la  comunicazione  dalla  Commissione  al   Parlamento,   al Consiglio, al Comitato economico e sociale  europeo  ed  al  Comitato delle regioni COM(2016) 766 del  30  novembre  2016:  «Una  strategia europea per  i  sistemi  di  trasporto  intelligenti  cooperativi  ed automatizzati»;   Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al Consiglio europeo, al Comitato economico  e  sociale  europeo  ed  al Comitato delle regioni n. (2018)283 del  17  maggio  2018,  terzo  ed ultimo documento del pacchetto «L'Europea in  movimento»,  contenente una serie di misure, con cui viene definita la strategia  dell'Europa per la mobilita' del futuro;   Considerato  che  la  diffusione  dei  sistemi   ITS   (Intelligent transport system) comprende, come parte essenziale,  un  processo  di trasformazione digitale verso infrastrutture viarie  tecnologicamente avanzate definite «Smart Road» che integrano la tecnologia 5G;   Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, al  fine  di dare attuazione al 5G Action Plan,  ha  attivato  nel  2017  progetti sperimentali da condursi nelle aree  geografiche  di  Milano,  Prato, L'Aquila, Bari e Matera (5 Citta' Pilota) che hanno anche l'obiettivo di sperimentare soluzioni di Smart Road e di guida connessa,  atte  a migliorare la mobilita' e la sicurezza stradale;   Considerato che in virtu' di quanto previsto dal  sopracitato  art. 14, si rende necessario realizzare e gestire in via  sperimentale  un sistema di monitoraggio dinamico  da  applicare  alle  infrastrutture stradali ed autostradali attraverso l'utilizzazione degli  occorrenti apparati per il controllo strumentale costante  delle  condizioni  di sicurezza delle  infrastrutture  stesse  e  delle  piu'  avanzate  ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione dei  dati  di interesse;   Considerato che per tali finalita' e' stato istituito un  Fondo  di due milioni di euro per l'anno  2019  per  finanziare  iniziative  di carattere sperimentale basate sulla tecnologia 5G;   Ravvisata l'esigenza di provvedere in modo trasparente ad un'azione di coordinamento delle iniziative sperimentali in tema di sviluppo di nuove applicazioni e servizi basati su tecnologia 5G, che  richiedono l'utilizzo efficiente delle risorse spettrali dedicate;   Ravvisata la necessita' di  massimizzare  in  maniera  efficace  le risorse frequenziali disponibili attraverso una sinergia  tra  attori pubblici e privati, centrali e locali, interessati cosi' da  ottenere l'implementazione di modelli  innovativi,  replicabili  nel  rispetto delle specificita' territoriali, con l'obiettivo di allargare il piu' rapidamente  possibile  l'ecosistema  smart  a   tutte   le   realta' territoriali  nazionali,  partendo  dai  laboratori  sperimentali  da attivare nell'area territoriale di Genova; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                         Finalita' ed oggetto 
   1. Il presente decreto, in conformita' a quanto previsto  dall'art. 14,  comma  3-bis  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  198, convertito dalla legge  16  novembre  2018,  n.  130,  disciplina  le modalita' di attuazione per accedere e fruire del finanziamento per i progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali  da realizzare    nell'area    territoriale    di    Genova    attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte  degli  operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate.   2. Le risorse di cui al Fondo istituito nello stato  di  previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico sono destinate  al cofinanziamento fino all'80% dei progetti di sperimentazione  di  cui al comma 1.   3. Il presente decreto ha  come  obiettivo  l'individuazione  e  la selezione di progetti che possano  verificare  le  potenzialita'  sul campo, in un ambiente  di  test  controllato,  dei  sistemi  e  delle tecnologie di accesso radio  per  i  sistemi  di  generazione  5G  da applicare alla sicurezza delle infrastrutture stradali  nell'area  di Genova,  a  supporto  del  sistema  di  monitoraggio  dinamico  della sicurezza di cui all'art. 14 della legge 16 novembre 2018, n. 130.     |  
|   |                                 Art. 2 
                         Soggetti beneficiari 
   1. Sono  ammesse  a  presentare  le  proposte  progettuali  di  cui all'art. 1 le imprese aggiudicatarie  della  procedura  di  gara  per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di  cui  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell'11  luglio  2018  -  V serie speciale «Contratti pubblici».   2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 possono presentare  proposte progettuali anche le imprese, titolari  di  autorizzazioni  ai  sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  per  la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica  accessibile al pubblico che, alla data del presente decreto, siano titolari anche di un'autorizzazione per sperimentazioni 5G ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  su  bande  di frequenze diverse da quelle indicate al comma 1.   3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono ammesse  a  presentare  le proposte progettuali di cui all'art. 1  quali  soggetti  capofila  di forme di aggregazione, partenariato ed altra modalita' di intesa  e/o coordinamento  -  di   durata   pari   almeno   alla   durata   della sperimentazione - con almeno  uno  dei  soggetti  di  ciascuna  delle seguenti categorie:   a)  universita',  enti  e  centri  di  ricerca,  anche   in   forma consorziale;   b) imprese di livello nazionale od  internazionale  con  specifiche competenze nel settore oggetto della sperimentazione;   c) pubbliche amministrazioni centrali e locali.   4. I soggetti diversi delle imprese di cui ai commi 1 e  2  possono partecipare solo ad un'associazione o ad un raggruppamento di cui  al comma 3, in forma di partnership con un'impresa capofila.     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Criteri di selezione 
   1. Le proposte progettuali sono  selezionate  secondo  modalita'  e criteri definiti  con  avviso  predisposto  a  cura  della  direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica,  radiodiffusione e  postali  entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione   del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana. L'avviso e' reso pubblico mediante pubblicazione  sul  sito  internet del Ministero.   2. Le proposte progettuali devono presentare i requisiti minimi  di seguito indicati, specificando le modalita'  del  loro  conseguimento attraverso  piani  operativi  che  definiscano  l'avanzamento   delle attivita':   essere realizzate all'interno dei confini amministrativi  dell'area territoriale di Genova (provinciale o comunale);   impiegare preferibilmente le frequenze dello spettro 3600-3800  MHz e 26.5-27.5 GHz;   realizzare servizi innovativi per il monitoraggio  infrastrutturale adottando soluzioni basate sulla tecnologia 5G;   sviluppare anche la componente satellitare nel contesto dei sistemi 5G.   3. Costituiscono criteri prioritari per la selezione del progetto:   i)  l'ammontare,   in   termini   percentuali   sul   totale,   del finanziamento a carico del soggetto privato;   ii) la numerosita' ed il grado di coinvolgimento nel progetto delle istituzioni  pubbliche  e  delle  realta'  di  tipo   imprenditoriale operanti nell'area territoriale di Genova;   iii) la diversita' delle tecnologie applicate;   iv) i tempi di realizzazione;   v)  la  durata   e   l'ampiezza   dei   casi   d'uso   oggetto   di sperimentazione;   vi) l'utilizzo della tecnologia blockchain  per  la  certificazione dei dati e l'impiego di sistema di gestione basati machine learnig ed intelligenza artificiale;   vii) la replicabilita';   viii) la connessione ed integrazione con piattaforme di gestione  e strumenti  di  monitoraggio  gia'  esistenti  a  livello   locale   o nazionale;   ix) il rapporto equilibrato tra costi ed obiettivi;   x) l'efficacia delle  soluzioni  progettuali  prescelte,  risultati attesi e relativi indicatori di misurazione;   xi) la qualita' del progetto in riferimento all'utilita' sociale ed economica dei servizi implementati;   xii) l'utilizzo di tecnologie che consentono la connessione  con  i servizi di raccolta e diffusione dei dati sull'infrastruttura  e  sul traffico;   xiii) l'utilizzo di tecnologie che permettono il collegamento con i veicoli ovvero la connessione od integrazione con progetti di ricerca e sviluppo, a livello italiano ed europeo, che  prevedono  l'utilizzo di connessioni 5G finalizzate all'interazione tra l'infrastruttura ed il veicolo.     |  
|   |                                 Art. 4 
                Modalita' e criteri di rendicontazione 
   1. L'erogazione del  finanziamento  avviene  secondo  i  termini  e modalita' definite nell'avviso pubblico di cui all'art. 3.   2. Ferme restando le modalita' ed i termini  per  la  presentazione delle richieste di erogazione dei Fondi di cui  al  suddetto  avviso, l'erogazione dei Fondi avviene per stato di  avanzamento  dei  lavori previa verifica delle condizioni di  erogabilita'  e  rendicontazione dei costi sostenuti attraverso la  presentazione  dei  giustificativi delle spese sostenute.   3. Il Ministero su  richiesta  e  sulla  base  delle  attivita'  da svolgere contenute nel piano operativo  delle  attivita'  progettuali puo' valutare la liquidazione di un anticipo pari al 10%  del  budget complessivo previsto nel progetto a carico del Fondo di cui  all'art. 1, comma 2.     |  
|   |                                 Art. 5 
                       Monitoraggio e verifiche 
   1. I progetti selezionati sono soggetti  al  monitoraggio  ed  alla verifica dello sviluppo e dello stato di  avanzamento  per  tutta  la loro durata. Il Ministero  per  lo  svolgimento  delle  verifiche  di propria competenza si avvarra' di proprie strutture e/o  di  soggetti appositamente delegati. I costi delle attivita' di monitoraggio e  di verifica saranno  a  carico  dei  soggetti  proponenti  dei  progetti selezionati.   2. In caso in inadempienze o  ritardi  il  Ministero  disporra'  la revoca totale o parziale del finanziamento e  la  restituzione  delle somme versate secondo tempi e modalita' definiti nell'avviso  di  cui all'art. 3.   Il  presente  decreto  e'  inviato  agli  organi  di  controllo   e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 25 settembre 2019 
                                                     Il Ministro                                                    dello sviluppo economico                                                     Patuanelli         Il Ministro delle infrastrutture        e dei trasporti          De Micheli 
  Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1003     |  
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