Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2019 (vai al sommario)
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
DECRETO 31 ottobre 2019
Modifiche allo statuto.


IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 202 del 7 maggio 2012, modificato, da ultimo, con D.D. n. 60 del 1° febbraio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2019, in particolare gli articoli 17 comma 2, lettera f) e 19, comma 3, lettera a);
Vista la deliberazione del senato accademico n. 89/2019 con cui sono state approvate alcune modifiche allo Statuto e, contestualmente, e' stata data delega al direttore di apportare le eventuali ulteriori precisazioni e modifiche necessarie per esigenze di coerenza sistematica;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione federato n. 215/2019 con cui e' stato espresso parere favorevole alle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. b) dello statuto;
Considerato che in data 3 ottobre 2019 (prot. n. 19195) e' stato trasmesso al MIUR il testo dello statuto con le modifiche apportate, per il previsto controllo ministeriale;
Considerato altresi' che il MIUR, con nota pervenuta in data 22 ottobre 2019 (prot. n. 20461), ha suggerito di rendere coerenti i commi 4 e 5 dell'art. 18 espungendo dal comma 4 il secondo periodo «In tal caso la durata del mandato e' di sei anni accademici, compreso l'anno accademico in corso alla data della nomina»;
Ritenuto di conformarsi al suddetto ultimo rilievo modificando il testo dell'art. 18 e conseguentemente di procedere all'emanazione di tutte le modifiche statutarie inserite nel documento allegato A) recante anche minime correzioni espressive;

Decreta:

di approvare la modifica dell'art. 18 comma 4 dello statuto eliminando il periodo indicato in premessa;
di emanare le modifiche al testo dello statuto, tutte inserite nel documento allegato A).
Le modifiche statutarie emanate con il presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto viene altresi' pubblicato all'albo ufficiale on-line della Scuola.

Pisa, 31 ottobre 2019

Il direttore: Ambrosio
 
Allegato A

Art. 1.

Natura della Scuola

1. La Scuola Normale Superiore (nel seguito, Scuola), fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, e' un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale.
2. La Scuola e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Ha proprio statuto e norme interne.
3. La Scuola si articola in tre strutture accademiche - la Classe di lettere e filosofia, la Classe di scienze e la Classe di scienze politico-sociali - e nell'Istituto di studi avanzati «Carlo Azeglio Ciampi» quale centro di ricerca interclasse. Le altre strutture, didattiche o scientifiche o di supporto, che la Scuola puo' istituire, anche in collaborazione con altri Atenei, sono indicate nel Titolo III del presente statuto.
4. La Scuola ha natura residenziale e collegiale e, a tal fine, assicura agli allievi e a tutta la comunita' servizi e strutture adeguati.
5. In accordo con la propria funzione pubblica, la Scuola ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della liberta' di espressione, di insegnamento e di ricerca.
6. La Scuola assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunita' nel lavoro e nello studio.

 
Art. 2.

Finalita'

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle scienze matematiche, naturali, umanistiche e politico-sociali esplorandone le interconnessioni. Ulteriori ambiti possono essere stabiliti dal senato accademico negli atti di programmazione pluriennale. A tal fine, essa persegue il piu' alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno.
2. La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualita' dei propri allievi, garantendo un insegnamento volto allo sviluppo delle potenzialita' e capacita' individuali.
3. Tutte le componenti della Scuola contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita'.

 
Art. 3.

Sede

1. La Scuola ha la sede legale a Pisa, nel Palazzo della Carovana dei Cavalieri di Santo Stefano, e una sede a Firenze.
2. La Scuola puo' istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

 
Art. 4.

Marchio

1. Il marchio della Scuola e' costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, seguito dalla locuzione «Scuola Normale Superiore». La Scuola puo' registrare altri marchi per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.

 
Art. 5.

Formazione - Corsi

1. Nella Scuola si svolgono:
a) corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita' di Pisa e/o di laurea magistrale dell'Universita' di Firenze; specifici accordi possono prevedere che gli allievi siano iscritti ad altre universita';
b) corsi di perfezionamento (Ph.D.) di durata almeno triennale, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura sia italiani sia stranieri a cio' abilitati.
2. La Scuola puo' inoltre attivare, nel rispetto della legislazione vigente:
a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica sperimentali con percorsi innovativi e interdisciplinari con uno o piu' degli Atenei federati e corsi di laurea magistrale con altre universita' italiane o straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni;
b) corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
c) corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
d) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre universita' e/o enti pubblici e privati.
3. La Scuola puo' conferire premi e borse di studio.
4. Conformemente alla propria finalita' di individuare e coltivare il talento e la qualita' individuale, la Scuola puo' istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.

 
Art. 6.

Principi sull'ammissione

1. L'ammissione ai corsi organizzati dalla Scuola e' aperta ai cittadini di ogni nazionalita' e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalita' previste da appositi regolamenti approvati dal senato accademico.
2. La selezione e' volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

 
Art. 7.

Strumenti per la ricerca scientifica

1. La Scuola organizza l'attivita' di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e gruppi di ricerca.
2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con universita' e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri.
3. La Scuola fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno.

 
Art. 8.

Federazione, cooperazione internazionale
e collaborazioni esterne

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, la Scuola e' federata con la Scuola superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna (di seguito Scuola Sant'Anna) e con l'Istituto universitario Studi superiori di Pavia (di seguito Scuola IUSS), anch'essi aventi natura di istituti universitari a ordinamento speciale, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun Ateneo.
2. Decorsi tre anni dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione federato, la Scuola puo' decidere di recedere dalla federazione di cui al comma precedente, con deliberazione motivata del senato accademico. Il direttore, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, ne da' comunicazione al MIUR, agli altri Atenei federati e al Consiglio di amministrazione federato. Il Consiglio di amministrazione federato approva, entro sei mesi, un programma attuativo del recesso, tenendo conto delle attivita' in essere, ed esprime parere sulle conseguenti modifiche allo statuto. Fino alla nuova costituzione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, ciascuno di tali organi federati resta in carica come previsto dal presente statuto.
3. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita', l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno dell'Unione europea. A tal fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.
4. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
5. La Scuola puo' stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri.
6. La Scuola, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, puo' avvalersi di docenti di altre istituzioni, con qualifica di professore visitatore.
7. Nel quadro della propria politica di sviluppo strategico e per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, societa' e altre strutture di diritto pubblico e privato, nonche' sottoscrivere specifici accordi di programma.
8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 240/2010 e del progetto federativo approvato con decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, nell'ambito della Federazione di cui al comma 1, la Scuola potra' attivare procedure di mobilita' di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, a istanza degli interessati.

 
Art. 9.

Collaborazione con gli ex allievi
e gli amici della Scuola

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con i propri ex allievi e gli amici della Scuola e in particolare riconosce e collabora con le associazioni senza fini di lucro da essi costituite.
2. I rapporti tra la Scuola e i suoi ex allievi e tra la Scuola e l'Associazione amici della stessa sono disciplinati con specifiche convenzioni che stabiliscono le finalita', gli ambiti e i modi della collaborazione.

 
Art. 10.

Fondazione della Scuola

1. La Scuola puo' costituire, in conformita' alla legislazione vigente, nella qualita' di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato al fine di svolgere attivita' strumentali e di supporto alle proprie attivita' istituzionali.
2. La fondazione e' disciplinata da un apposito statuto che, in conformita' alla normativa vigente, ne specifica i compiti, gli organi di governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la Scuola.

 
Art. 11.

Premi e onorificenze

1. La Scuola puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.

 
Art. 12.

Attivita' culturali e sportive

1. La Scuola favorisce le attivita' formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.
2. La Scuola favorisce le attivita' culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

 
Art. 13.

Principi di amministrazione
e di organizzazione - Programmazione

1. La Scuola impronta la propria organizzazione e amministrazione ai principi di trasparenza, economicita', efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicita'.
2. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilita' delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualita' dei servizi entro un quadro comune definito dal senato accademico.
3. In conformita' col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti invece competono, in attuazione degli atti di programmazione degli organi della Scuola, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente.
4. La Scuola fonda la sua attivita' sugli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente. Con tali programmi, la Scuola stabilisce le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione e ogni altro aspetto pertinente assicurando la piena sostenibilita' di ogni iniziativa.

 
Art. 14.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
b) contributi, donazioni e atti di liberalita' di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attivita' culturali e di ricerca;
c) altre fonti quali proventi di contratti, convenzioni e attivita', rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.
2. Per le proprie attivita' istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione:
a) dei beni immobili di proprieta';
b) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo;
c) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione;
d) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprieta' ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali di ricerca.

 
Art. 15.

Fonti normative interne

1. La Scuola puo' emanare regolamenti in conformita' alla normativa vigente e al presente statuto.
2. I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta dei componenti:
a) dal Consiglio di amministrazione federato, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione e la contabilita' e agli altri regolamenti indicati dalla legislazione vigente o dal presente statuto;
b) dal senato accademico, per quanto attiene ai regolamenti per la ricerca e la didattica nonche' a ogni altro regolamento diverso da quelli previsti dalla lettera precedente.
3. I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio di amministrazione federato e parti di competenza del senato accademico sono approvati nel medesimo testo da entrambi gli organi.
4. Gli organi di governo possono adottare, negli ambiti di rispettiva competenza, atti amministrativi di indirizzo applicativo della normativa vigente, anche denominati manuali o disciplinari.

 
Art. 16.

Organi

1. Sono organi della Scuola:
a) il direttore;
b) il Consiglio di amministrazione federato;
c) il senato accademico;
d) il Collegio dei revisori dei conti federato;
e) il Nucleo di valutazione federato;
f) il segretario generale.

 
Art. 17.

Direttore

1. Il direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. E' responsabile del complessivo andamento della Scuola e del perseguimento delle relative finalita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle universita'. In particolare, il direttore:
a) e' componente di diritto del Consiglio di amministrazione federato e presiede il senato accademico, garantendo la coerenza e l'armonizzazione delle rispettive decisioni;
b) assicura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione federato riguardanti la Scuola e del senato accademico;
c) esercita funzione di iniziativa e di promozione delle attivita' della Scuola;
d) predispone le linee fondamentali dei programmi triennali;
e) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;
f) emana lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le altre fonti interne della Scuola;
g) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;
h) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di amministrazione federato e del senato accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;
i) propone al Consiglio di amministrazione federato la nomina del Collegio dei revisori dei conti e di un componente del Nucleo di valutazione esperto nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenente ai ruoli degli Atenei federati;
j) propone al Consiglio di amministrazione federato l'incarico di segretario generale;
k) valuta, su proposta del Nucleo di valutazione federato le attivita' del segretario generale;
l) assicura la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola e informa il senato accademico circa il complessivo andamento delle attivita' della Scuola;
m) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico nonche' quelle disciplinari previste dalla legge;
n) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli allievi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
o) propone al senato accademico la nomina di un consigliere esterno del Consiglio di amministrazione federato previsto dall'art. 20, primo comma, lettera d) del presente statuto;
p) nomina le commissioni dei concorsi di ammissione ai corsi, quelle di diploma e per la discussione pubblica della tesi di perfezionamento/dottorato nonche' le commissioni delle procedure di selezione del personale docente e ricercatore, di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca, di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento e di selezione per il conferimento di contratti di prestazioni d'opera;
q) nomina i componenti dei Collegi dottorali, su proposta dei consigli delle strutture accademiche di riferimento;
r) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla normativa nazionale, dallo statuto e dalle altre fonti interne.
3. Il direttore, sentito il parere del senato accademico, nomina un vice-direttore, scelto tra i professori di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno, appartenente di norma a una struttura accademica diversa dalla propria. Il vice-direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendo la rappresentanza legale della Scuola. Dura in carica per un anno; puo' essere riconfermato dal direttore fino alla scadenza del suo mandato.
4. Per lo svolgimento di specifici o particolari compiti inerenti il proprio mandato, il direttore puo' avvalersi anche di prorettori o delegati, in un numero massimo di sette, scegliendoli e nominandoli tra i professori ordinari e associati o tra i ricercatori della Scuola con regime di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per un anno; possono essere riconfermati dal direttore fino alla scadenza del suo mandato. Ai prorettori e ai delegati puo' essere attribuita un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato, sentito il senato accademico.
5. Per consulenze connesse alla progettazione e allo sviluppo delle attivita' della Scuola, il direttore puo' nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalita' di provata esperienza e alto profilo. Al medesimo fine, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato e, comunque, di durata non superiore al mandato ancora da svolgere, con professionisti di elevata qualificazione tecnico-scientifica.
6. Per la trattazione di specifiche questioni il direttore puo' invitare alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto, rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico.
7. Il direttore e il vice-direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e a un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato. Il direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito nella Scuola. Al direttore viene attribuito su sua richiesta un collaboratore per la ricerca.

 
Art. 18.

Elezione del direttore

1. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio con regime di impegno a tempo pieno nelle universita' e negli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.
2. L'elettorato attivo e' costituito:
a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia;
b) dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato;
c) dal personale tecnico e amministrativo;
d) dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento.
Ciascuno dei professori di ruolo dispone di un voto. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente:
il voto espresso collettivamente dai ricercatori sara' pari al 15% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;
il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo sara' pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;
il voto espresso collettivamente dagli allievi sara' pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo.
In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovra' avere un peso non superiore all'unita'.
3. L'elezione del direttore e' indetta dal decano della Scuola. Apposito regolamento approvato dal senato accademico disciplina i termini e le modalita' di svolgimento delle elezioni. Nella prima votazione il direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda e terza votazione e' sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' si procede per successive votazioni. Per la determinazione delle maggioranze previste dal presente comma si applicano le pesature di cui al secondo comma.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina del direttore da parte del Ministro le funzioni del direttore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal vice-direttore.
5. Il direttore e' proclamato eletto dal decano ed e' nominato dal Ministro competente con proprio decreto. Dura in carica sei anni e non e' rieleggibile.

 
Art. 19.

Consiglio di amministrazione federato - funzioni

1. Nell'ambito della Federazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 240/2010, del decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016 e del decreto ministeriale n. 264 del 12 maggio 2017, e' istituito il Consiglio di amministrazione federato della Scuola.
2. Il Consiglio di amministrazione federato e' l'organo collegiale di governo della Scuola e degli altri Atenei federati. Esso svolge le funzioni di programmazione finanziaria, economica, patrimoniale e del personale, garantendo la sostenibilita' economica - finanziaria delle attivita' di ciascun Ateneo federato.
3. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione:
a) delineare gli indirizzi strategici di coordinamento delle azioni federate delle tre istituzioni, proponendo ai Senati accademici della Scuola e degli altri Atenei federati l'adozione di azioni finalizzate allo scopo;
b) esprimere parere sulle modifiche di statuto;
c) approvare il regolamento di amministrazione;
finanza e contabilita', e gli altri regolamenti non di competenza del senato accademico;
d) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del senato accademico e sul codice etico;
e) su proposta del direttore e previo parere del senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmettere copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai ministeri competenti;
f) conferire l'incarico di segretario generale, su proposta del direttore, sentito il parere del senato accademico determinandone il relativo trattamento economico secondo la normativa statale di riferimento;
g) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 10, della legge n. 240/2010;
h) approvare il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal senato accademico;
i) approvare le proposte del direttore per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010, determinando il relativo trattamento economico;
j) deliberare in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del senato accademico di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di primo e di secondo livello, di alta formazione e formazione continua, nonche' degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto;
k) deliberare in merito alla sostenibilita' economico-finanziaria delle decisioni del senato accademico, sentito il segretario generale, di istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previsti dal presente statuto;
l) deliberare, su proposta del senato accademico, la costituzione o partecipazione a fondazioni, consorzi, societa' ed associazioni;
m) deliberare, su proposta del senato accademico, in ordine ad accordi, convenzioni e protocolli d'intesa di interesse generale o di collaborazione che prevedono oneri di natura economica, nonche' atti relativi a diritti reali su beni immobili;
n) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti federato e del Nucleo di valutazione federato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, determinandone le indennita' di carica;
o) deliberare, previo parere del senato accademico, gli atti di indirizzo relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico- amministrativo e dirigenziale;
p) adottare gli atti di programmazione e di pianificazione generali che non rientrano nelle competenze del senato accademico;
q) definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
r) deliberare, previo parere del senato accademico, in materia di contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
s) determinare, sulla base dei criteri proposti dal senato accademico, l'indennita' di carica di direttore, vice-direttore, presidi, prorettori, delegati, coordinatore (qualora afferente alla Scuola) o vice-coordinatore (qualora afferente alla Scuola) di dipartimento federato e i gettoni di presenza dei componenti del senato accademico non titolari di indennita' di carica;
t) determinare e ripartire tra gli Atenei federati i costi delle indennita' di carica dei componenti del Collegio dei revisori dei conti federato, del Nucleo di valutazione federato, nonche' dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione federato, non titolari dell'indennita' di carica;
u) svolgere qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo statuto.

 
Art. 20.

Consiglio di amministrazione federato

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri:
a) il direttore della Scuola Normale;
b) il rettore della Scuola Sant'Anna;
c) il rettore della Scuola IUSS;
d) tre consiglieri esterni agli Atenei federati, designati uno ciascuno dal senato accademico di ciascun Ateneo federato, su proposta del rispettivo rettore/direttore, fra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati da almeno cinque anni precedenti all'assunzione della carica, per tutta la durata della stessa nonche' per i tre anni successivi al termine della stessa;
e) un allievo della Scuola Sant'Anna eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno;
f) un allievo della Scuola Normale eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno;
g) un allievo della Scuola IUSS eletto tra gli allievi secondo le modalita' previste nel relativo regolamento interno.
2. Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto congiunto dei Rettori/direttore degli Atenei federati e dura in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo componente verra' individuato nell'ambito della stessa categoria di appartenenza secondo le modalita' di cui al comma precedente e rimarra' in carica fino alla scadenza originaria del mandato. La mancata individuazione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dell'organo. Il mandato dei consiglieri di cui alla lettera d) e' di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta; il mandato dei consiglieri di cui alle lettere e), f) e g) e' di due anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito e si riunisce con la presenza di almeno sei componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i tre consiglieri, di cui al primo comma lettera d), il presidente del Consiglio di amministrazione. Qualora il presidente non sia individuato, sia cessato dalla carica o sia impossibilitato, per qualsiasi causa, a esercitare le sue funzioni, le stesse sono svolte dal rettore/direttore piu' anziano nel relativo ruolo. Le riunioni sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Alle riunioni partecipano i direttori/segretario generale degli Atenei federati, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza relative all'Ateneo di appartenenza e per le attivita' di verbalizzazione.
4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce secondo un calendario semestrale congiuntamente stabilito dal presidente del Consiglio di amministrazione e dai rettori/direttore degli Atenei federati. Il Consiglio e' convocato altresi' su richiesta scritta e motivata al presidente del Consiglio di amministrazione da almeno quattro componenti.
5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con modalita' telematiche comuni agli Atenei federati; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del Consiglio di amministrazione.
6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o piu' componenti del Collegio dei revisori federato con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni. Inoltre il presidente puo' invitare soggetti afferenti ad uno degli Atenei federati o altri soggetti di interesse per le tematiche da trattare a partecipare alla discussione prima della relativa deliberazione.
7. I consiglieri di amministrazione di cui al comma 1 lettere d), e), f) e g) che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto a firme congiunte dei rettori/direttore degli Atenei federati.

 
Art. 21.

Senato accademico - funzioni

1. Il senato accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le strutture accademiche e in generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei confronti del direttore e del Consiglio di amministrazione federato, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, spetta al senato accademico:
a) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche di statuto;
b) approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, tutti i regolamenti della Scuola, salvo quelli di competenza del Consiglio di amministrazione federato, e il codice etico;
c) esprimere pareri sui regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione federato;
d) fornire al Consiglio di amministrazione federato indicazioni per la programmazione strategica, la programmazione triennale del personale, ed esprimere pareri su bilanci, sugli atti di indirizzo in materia di complessiva organizzazione e sui programmi;
e) emanare, su proposta del direttore, le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della Scuola;
f) adottare gli atti inerenti la programmazione della didattica, della ricerca e sulla terza missione universitaria, compatibilmente con le risorse disponibili;
g) deliberare sulle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, sulle proposte di chiamata e su ogni questione a essi relativa la cui competenza non sia assegnata ad altri organi;
h) esercitare, su proposta del direttore, le funzioni disciplinari nei confronti degli allievi e decidere sulle violazioni del codice etico della Scuola;
i) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca (Ph.D.), di laurea magistrale e di corsi master universitari di primo e di secondo livello, di alta formazione e formazione continua, nonche' degli altri corsi di studio previsti dal presente statuto;
j) deliberare sulla istituzione, attivazione, modifica o soppressione, di sedi e di strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di supporto previste dal presente statuto e garantire il coordinamento tra di loro;
k) determinare, compatibilmente con le risorse disponibili, su proposta dei consigli delle strutture accademiche, il numero dei posti di allievo ordinario e di perfezionamento e definendo i contenuti principali dei bandi di concorso;
l) deliberare su tutti gli accordi e le convenzioni, salvo quelli di competenza del Consiglio di amministrazione federato, e proporre allo stesso la partecipazione della Scuola a associazioni, consorzi, fondazioni e societa';
m) nominare i coordinatori dei Collegi dottorali, su proposta del consiglio della struttura accademica di riferimento;
n) deliberare sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, sull'istituzione di centri per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere e sulle norme generali relative al loro funzionamento;
o) conferire il diploma di Ph.D. honoris causa;
p) designare, su proposta del direttore, il consigliere esterno del Consiglio di amministrazione federato;
q) effettuare la nomina dei componenti del Collegio di disciplina, di commissioni per le materie di sua competenza e le designazioni per altre nomine;
r) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al direttore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
s) proporre al direttore la stipula di contratti per attivita' di insegnamento, onerosi o gratuiti, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge n. 240/2010;
t) esprimere parere sulla proposta del direttore di stipulare contratti per attivita' di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all'art. 23, terzo comma, della legge n. 240/2010;
u) autorizzare le procedure selettive per la stipula dei contratti per attivita' di insegnamento di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 240/2010;
v) esprimere i pareri e formulare le proposte richiesti dagli organi della Scuola;
w) svolgere ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.
3. Relativamente alle deliberazioni inerenti le proposte di chiamata e i provvedimenti sulle persone dei professori e dei ricercatori, di cui al secondo comma, lettera g) del presente articolo, la composizione del Senato e' ristretta:
a) ai soli professori di prima fascia, per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone;
b) ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone;
c) ai soli professori e ricercatori, per la proposta di chiamata dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle loro persone.
4. Relativamente alle proposte e deliberazioni di cui al secondo comma, lettere s) e t), del presente articolo, la composizione del Senato e' ristretta ai soli professori di prima fascia e di seconda fascia.
5. Il senato accademico, su proposta del direttore, puo' essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

 
Art. 22.

Senato accademico - composizione

1. Il senato accademico e' composto da:
a) il direttore, che lo presiede;
b) il vice-direttore
c) i presidi delle classi;
d) quattro rappresentanti dei professori ordinari o associati, uno per ciascuna area disciplinare presente alla Scuola, non rappresentata dai professori di cui alla lettera c);
e) un ricercatore rappresentante dei ricercatori e degli assegnisti di ricerca;
f) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari;
g) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato;
h) un rappresentante del personale tecnico amministrativo.
2. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal senato accademico, che stabilisce anche il peso del voto delle singole categorie. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni biennio. Per l'elezione del rappresentante dei ricercatori e assegnisti di ricerca questi ultimi possiedono solo l'elettorato attivo, con voto ponderato.
3. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o piu' componenti non impedisce la regolare costituzione del senato accademico. Il quorum strutturale e' costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il senato accademico.
4. In caso di assenza o impedimento del direttore, il vice-direttore della Scuola assume la funzione di presidente.
5. Il segretario generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il senato accademico e' costituito con decreto del direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei consiglieri eletti puo' essere rinnovato per una sola volta, salvo per le aree scientifico-disciplinari in cui l'elettorato passivo e' costituito da un solo docente.
7. La convocazione del senato avviene almeno due volte in un anno accademico.
8. I componenti eletti che risultano assenti non giustificati a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del direttore.

 
Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti federato

1. Il Collegio dei revisori dei conti federato e' l'organo collegiale della Scuola e degli altri Atenei federati, che provvede al riscontro della regolarita' amministrativo-contabile della gestione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da:
il presidente, scelto d'intesa tra i rettori/direttore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Il Collegio dei revisori e' nominato dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta dei rettori/direttore degli Atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Collegio dei revisori si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge n. 240/2010.

 
Art. 24.

Nucleo di valutazione federato

1. Il Nucleo di valutazione federato e' l'organo collegiale della Scuola e degli altri Atenei federati, che provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette membri, di cui:
a) tre designati, uno da ciascuno dei Senati accademici degli Atenei federati, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione in ambito accademico;
b) tre designati, uno da ciascuno dei rettori/direttore degli Atenei federati, tra esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, non appartenenti ai ruoli degli Atenei federati; tra questi, i rettori/direttore indicano il nominativo con le funzioni di Presidente;
c) un allievo degli Atenei federati, secondo un principio di rotazione biennale. L'allievo e' individuato con modalita' previste dai regolamenti interni di ciascun Ateneo federato.
3. I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli degli Atenei federati ne' rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
4. Il Nucleo e' nominato dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta dei rettori/direttore degli Atenei federati, e resta in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Il componente di cui alla lett. c) del secondo comma dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allievo dell'Ateneo federato di appartenenza, ai sensi della normativa per tempo vigente. Ai componenti del Nucleo si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere q) e r), della legge n. 240/2010.
5. Il Nucleo opera in raccordo con gli organismi preposti dalla normativa nazionale e nel rispetto delle peculiarita' degli Atenei federati; gli stessi garantiscono solidalmente i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonche' l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

 
Art. 25.

Segretario generale

1. Al segretario generale e' attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformita' agli indirizzi generali stabiliti dal direttore e dagli altri organi di governo della Scuola.
2. Al segretario generale sono altresi' attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione e l'adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza dei dirigenti.
3. In particolare, il segretario generale:
a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal direttore e dagli altri organi di governo;
b) adotta gli atti di attuazione degli indirizzi relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, approvati dal Consiglio di amministrazione federato, e attribuisce incarichi e responsabilita' ai dirigenti e ai funzionari inquadrati nella categoria elevate professionalita';
c) indirizza e verifica l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
d) presenta annualmente al direttore una relazione sull'attivita' svolta dalle strutture amministrative, bibliotecarie e tecniche;
e) coadiuva il direttore a elaborare la proposta dei documenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente;
f) propone il piano integrato, la relazione sulla performance ed e' responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
g) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione federato, del senato accademico e della conferenza di Ateneo;
h) esercita ogni altra funzione prevista dall'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla vigente normativa in materia di dirigenti generali.
4. L'incarico di segretario generale e' attribuito dal Consiglio di amministrazione federato, su proposta del direttore e parere del senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
5. Il segretario generale puo' nominare un segretario generale vicario, che lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
6. Il rapporto di lavoro del segretario generale e' di tipo subordinato, ha durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile.
7. La revoca dell'incarico e' disposta con atto motivato del Consiglio di amministrazione federato, su proposta del direttore e parere del senato accademico, previa contestazione all'interessato, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
8. Al segretario generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale delle universita'.

 
Art. 26.

Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di direttore, di Preside, di coordinatore e vice-coordinatore di Dipartimento federato, di componente del senato accademico e di coordinatore dei collegi dottorali e' riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

 
Art. 27.

Incompatibilita'

1. I componenti del Consiglio di amministrazione federato e del senato accademico:
a) non possono ricoprire la carica di rettore o far parte del senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
b) non possono rivestire alcun incarico politico per la durata del loro mandato, ne' svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR.
2. La carica di preside e' incompatibile con quella di direttore, di vice-direttore, di coordinatore e vice-coordinatore di Dipartimento federato.
3. La carica di direttore, di vice-direttore, di preside e di coordinatore e vice-coordinatore di Dipartimento federato e' incompatibile con il mandato di componente elettivo del senato accademico.
4. A eccezione dei componenti di diritto, il mandato di componente del Consiglio di amministrazione federato e' incompatibile con il mandato di componente del senato accademico.
5. Il soggetto che versi in situazione di incompatibilita' e' tenuto a effettuare tempestivamente l'opzione.

 
Art. 28.

Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche di cui all'art. 1 del presente statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola.
2. Le Classi di lettere e filosofia e la Classe di scienze sono sede dei corsi indicati nell'art. 5; la Classe di scienze politico-sociali e' sede di corsi ordinari magistrali, di corsi di perfezionamento e degli altri corsi di cui all'art. 5, comma 2, lettere b)-e).
3. A tali strutture puo' essere attribuita dal Consiglio di amministrazione federato autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
4. Sono organi delle Classi:
a) i presidi;
b) i consigli.

 
Art. 29.

Presidi

1. I presidi rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attivita' didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del Consiglio della struttura accademica. Convocano e presiedono i rispettivi consigli e riferiscono agli organi di governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.
2. Ciascun preside e' eletto dal rispettivo Consiglio della struttura accademica a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.
3. I presidi sono nominati con decreto del direttore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per piu' di due mandati consecutivi.
4. Ciascun preside, sentito il parere del Consiglio della struttura accademica, nomina un vicepreside, da cui e' coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il vicepreside e' a sua volta sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal decano della struttura accademica.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il decano della struttura accademica indice le elezioni entro due mesi. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del preside le relative funzioni sono esercitate dal vicepreside o, in sua assenza o impedimento, dal decano della struttura accademica.
6. Alla carica di preside si applica la disposizione di cui all'art. 26 del presente statuto.
7. Ai presidi puo' essere attribuita un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione federato.

 
Art. 30.

Consigli delle strutture accademiche

1. I consigli delle strutture accademiche sono composti da:
a) il preside;
b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica, anche su convenzione ex art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010, con impegno al cento per cento;
c) i professori aggregati e su convenzione ex art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 con impegno inferiore al cento per cento;
d) da un minimo di uno a un massimo di quattro ricercatori afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno uno appartenente ai ricercatori di cui all'art. 24, terzo comma, della legge n. 240/2010;
e) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti degli allievi afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e almeno un allievo del corso di perfezionamento. Nel consiglio della Classe di scienze politico-sociali i rappresentanti saranno da un minimo di due a un massimo di quattro, di cui almeno un allievo del corso di perfezionamento.
Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera d) e' di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera e) e' biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle lettere d) ed e) e' determinato nella meta' del numero dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica, con arrotondamento all'unita' inferiore; tale numero viene suddiviso a meta' fra le due componenti e, quando il quoziente sia dispari, si opera l'arrotondamento all'intero superiore del numero di rappresentanti degli allievi.
2. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, approvato dal senato accademico.
3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dei consigli delle strutture accademiche. Il quorum strutturale e' costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera b) e, nelle rispettive composizioni, lettere d) ed e).
4. Il consiglio della struttura accademica e' convocato dal preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.
5. I consigli delle strutture accademiche organizzano le attivita' didattiche, di verifica della preparazione degli allievi, e di ricerca delle varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive strutture accademiche; in particolare, affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarita' del modello formativo della Scuola, secondo le modalita' definite da apposito regolamento e le deliberazioni del senato accademico.
6. I consigli delle strutture accademiche esprimono pareri, ove richiesti, inerenti l'attivita' di didattica e ricerca ed elaborano il programma delle attivita' didattiche per ogni anno accademico, trasmettendolo al senato accademico per l'approvazione.
7. Ai consigli delle strutture accademiche spetta approvare: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal senato accademico; le richieste degli allievi di iscriversi presso un'universita' diversa da quella di Pisa o di Firenze con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste degli allievi di sospensione dell'attivita' didattica; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola presso l'Universita'; l'ammissione alla discussione pubblica delle tesi di Ph.D. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal senato accademico e, per quanto attiene alla compatibilita' economico-finanziaria, dal Consiglio di amministrazione federato.
8. I consigli delle strutture accademiche esprimono parere al senato accademico su: chiamata dei professori e dei ricercatori o modifica della titolatura di posti esistenti; provvedimenti relativi alle persone dei professori e ricercatori; stipula di contratti di insegnamento; conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.
9. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio delle strutture accademiche e' ristretta ai soli professori di prima fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e seconda fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia, per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia e per la stipula dei contratti di insegnamento; ai soli professori di prima e seconda fascia afferenti alla struttura accademica e ai rappresentanti dei ricercatori, per i provvedimenti relativi alle persone dei ricercatori e per il conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor.
10. I consigli delle strutture accademiche hanno inoltre funzioni consultive o propositive su: convenzioni e collaborazioni di carattere scientifico e didattico; la costituzione di gruppi e centri di ricerca o loro sezioni specializzate, la loro attivita' e la nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua.
11. I consigli delle strutture accademiche coordinano i Collegi dottorali.
12. Il preside della struttura accademica ha facolta' di invitare alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attivita' didattiche della Scuola.

 
Art. 31.

Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. All'interno di ciascun consiglio delle tre strutture accademiche viene istituita una commissione paritetica docenti-studenti.
2. Tale commissione svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' della qualita' del servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.
3. Ciascuna commissione e' composta da professori designati dal senato accademico e da un uguale numero di rappresentanti degli allievi gia' eletti in consiglio, in modo da rispettare le diverse aree disciplinari della struttura accademica. In mancanza di rappresentanti degli allievi di una o piu' aree, l'assemblea degli allievi individuera' gli allievi appartenenti alle aree non rappresentate.
4. Ciascuna commissione e' costituita con decreto del direttore ed e' presieduta da uno dei professori designati, che viene eletto dalla componente studentesca della commissione stessa.
5. Ciascuna commissione paritetica docenti-studenti si riunisce almeno due volte in un anno accademico; almeno una volta in un anno accademico il direttore convoca le commissioni in riunione congiunta.

 
Art. 32.

Centro di ricerca interclasse
«Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi»

1. L'Istituto di studi avanzati «Carlo Azeglio Ciampi» e' il centro di ricerca interclasse della Scuola che svolge attivita' di ricerca, con approcci interdisciplinari e una dimensione internazionale, anche con inviti a professori e ricercatori provenienti dall'estero.
2. Sono organi dell'istituto:
a) il presidente, nominato dal direttore, sentito il senato accademico;
b) un consiglio composto di cinque professori ordinari della Scuola nominati dal senato accademico, su proposta del direttore della Scuola.
3. Apposito regolamento, approvato dal senato accademico con il parere del Consiglio di amministrazione federato, stabilisce, in coerenza con i principi di cui al presente statuto, l'organizzazione e il funzionamento del centro.

 
Art. 33.

Dipartimenti federati

1. La Scuola puo' istituire, in collaborazione con altri Atenei, altre strutture accademiche denominate Dipartimenti federati.
2. L'istituzione dei Dipartimenti federati e' disposta, su proposta del senato accademico, dal Consiglio di amministrazione federato che approva anche un regolamento che definisce l'organizzazione, la nomina del coordinatore e del vice-coordinatore, la composizione del Consiglio, l'afferenza dei professori e ricercatori, la sede amministrativa e il funzionamento della struttura, in coerenza con i principi stabiliti dal presente statuto.
3. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attivita' dipartimentali sono individuate in apposite convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione federato degli Atenei partecipanti al Dipartimento, su proposta del senato accademico.

 
Art. 34.

Conferenza di ateneo
e assemblea generale

1. La conferenza di ateneo e' istituita per la discussione su questioni generali di carattere strategico.
2. Essa e' costituita con decreto del direttore e composta da:
a) il direttore, che la convoca almeno due volte l'anno e la presiede;
b) un rappresentante dei professori di ruolo per ciascuna area disciplinare, eletti dai professori di prima e seconda fascia della Scuola;
c) un rappresentante dei ricercatori per ciascuna area disciplinare, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato della Scuola;
d) sei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, in modo da rappresentare sia l'area amministrativa-gestionale, sia l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sia l'area biblioteche;
e) tre rappresentanti degli assegnisti di ricerca;
f) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea, due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale e due rappresentanti degli allievi perfezionandi/dottorandi.
3. Nel regolamento elettorale saranno precisati l'elettorato attivo e passivo e le modalita' di elezione, anche con sistemi telematici.
4. L'assemblea generale e' composta da tutto il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e dirigenziale, dagli allievi e dagli assegnisti di ricerca. Essa e' convocata dal direttore almeno una volta l'anno in occasione dell'apertura dell'anno accademico. Durante la riunione il direttore espone le attivita' svolte e le idee di sviluppo.

 
Art. 35.

Centri di ricerca e laboratori

1. Su proposta del senato accademico, il Consiglio di amministrazione federato puo' istituire centri di ricerca e laboratori, anche in collaborazione con gli altri Atenei federati, con le finalita' primarie di favorire lo sviluppo della ricerca istituzionale e conto terzi e del trasferimento tecnologico, coordinare e promuovere l'attivita' scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.
2. Tali strutture sono costituite per un periodo di tempo determinato e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio di amministrazione federato, sentito il senato accademico.
3. Alle strutture di cui al presente articolo puo' essere attribuita dal Consiglio di amministrazione federato, sentito il senato accademico, autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
4. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal senato accademico col parere del Consiglio di amministrazione federato.

 
Art. 35-bis.

Centri di supporto

1. La biblioteca ha come proprio fine la conservazione, la tutela, lo sviluppo, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico della Scuola. La struttura, gli organi e il funzionamento della biblioteca sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal senato accademico col parere del Consiglio di amministrazione federato.
2. Il centro archivistico conserva, tutela e assicura la fruizione, mediante la consultazione, del patrimonio archivistico e documentario della Scuola curandone la valorizzazione, il riordinamento e la divulgazione del patrimonio per fini didattici e di ricerca. Esso e' costituito dall'archivio storico della Scuola e dagli archivi che sono entrati, a vario titolo, a far parte del patrimonio documentario della Scuola. La struttura, gli organi e il funzionamento del centro archivistico sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal senato accademico col parere del Consiglio di amministrazione federato.
3. Il centro edizioni ha come proprio fine la realizzazione e diffusione delle iniziative editoriali promosse dalla Scuola, secondo un modello di University Press in linea con le migliori e piu' qualificate esperienze nazionali e internazionali di editoria di alta cultura. La struttura, gli organi e il funzionamento del centro Edizioni sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal senato accademico col parere del Consiglio di amministrazione federato.
4. Il Consiglio di amministrazione federato puo' deliberare altresi' la costituzione di ulteriori centri di supporto per lo svolgimento di funzioni di particolare complessita' e interesse generale per la didattica, la ricerca e la sua valorizzazione, e le strutture amministrative, nonche' per la gestione e l'utilizzo di strumentazione comune a piu' strutture didattiche e di ricerca. La struttura, gli organi e il funzionamento dei centri di cui al presente comma sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal senato accademico col parere del Consiglio di amministrazione federato.
5. Ai centri di cui al presente articolo puo' essere attribuita dal Consiglio di amministrazione federato, sentito il senato accademico, autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

 
Art. 36.

Anno accademico

1. L'anno accademico della Scuola ha inizio il primo di novembre, fatte salve eventuali diverse decorrenze a fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali. Il 18 ottobre di ogni anno si celebra l'anniversario della fondazione della Scuola.

 
Art. 37.

Corsi ordinari

1. I corsi ordinari di cui all'art. 5, primo comma, lettera a), del presente statuto, hanno il fine di integrare ed elevare la qualita' e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.
2. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio presso la Scuola, nonche' periodi di studio, stage e tirocini presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attivita' volte ad arricchire la formazione degli allievi.
3. Il regolamento didattico, approvato dal senato accademico, disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'universita' degli studi di riferimento e alle attivita' interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione. I curricula degli allievi del corso ordinario sono specificati dall'apposito regolamento.

 
Art. 38.

Corsi di perfezionamento (Ph.D.)

1. I corsi di perfezionamento di cui all'art. 5, primo comma, lettera b), del presente statuto preparano all'attivita' di ricerca e mirano al conseguimento di una specializzazione particolarmente elevata in ambito scientifico.
2. I corsi hanno la durata di almeno tre anni accademici, si articolano attraverso un programma formativo calibrato sul singolo allievo e destinato ad ampliarne la base culturale anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari nonche' ad affinarne la preparazione specialistica con lo sviluppo di programmi originali di ricerca.
3. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, attivita' di ricerca presso la Scuola, nonche' periodi di studio e di ricerca presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attivita' volte ad arricchire la formazione degli allievi.
4. Il regolamento dei corsi di perfezionamento, approvato dal senato accademico, disciplina le modalita' del concorso di ammissione, per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della tesi e la sua verifica da parte di una commissione.

 
Art. 39.

Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale di cui all'art. 5, secondo comma, lettera a), del presente statuto, istituiti con uno o piu' degli Atenei federati e/o in convenzione con universita' italiane, anche in collaborazione con universita' di altri paesi, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. La convenzione definisce le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.
2. Un apposito regolamento, approvato dal senato accademico, disciplina l'ordinamento dei corsi di laurea magistrale prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento degli allievi.

 
Art. 40.

Corsi di alta formazione

3. La Scuola puo' istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
4. Puo' altresi' istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico.
5. Un apposito regolamento, approvato dal senato accademico, disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo.
6. La Scuola puo' istituire corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con altri atenei. Inoltre la Scuola puo' prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento dei propri allievi interni, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.

 
Art. 41.

Alta formazione e formazione permanente

1. La Scuola puo' istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professionalita', anche in collaborazione con universita' italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici e privati.

 
Art. 42.

Titoli

1. La Scuola rilascia:
a) il diploma di primo livello agli allievi che abbiano soddisfatto i loro obblighi didattici e conseguito la laurea universitaria, secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico;
b) il diploma di licenza agli allievi che abbiano soddisfatto i loro obblighi didattici, conseguito la laurea magistrale e successivamente superato il relativo esame di licenza, secondo modalita' e termini stabiliti dal regolamento didattico;
c) il titolo di Philosophiæ Doctor (Ph.D.) di cui all'art. 4 della legge n. 210/1998, agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento di cui all'art. 38 del presente statuto e superato il relativo esame finale secondo le modalita' stabilite dal regolamento dei corsi di perfezionamento.
2. La Scuola, inoltre, qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 39, 40 e 41, rilascia:
a) la laurea di secondo livello, congiuntamente agli Atenei federati e/o ad altro ateneo, agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi del precedente art. 39;
b) il titolo di dott. di ricerca (Ph.D.) agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato e superato il relativo esame finale;
c) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame;
d) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformita' alla legislazione vigente.

 
Art. 43.

Ph.D. honoris causa

1. La Scuola puo' conferire il diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa a persone di chiara fama nelle scienze matematiche e naturali, umane, sociali. La deliberazione relativa e' assunta dal senato accademico nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

 
Art. 44.

Ammissione ai corsi della Scuola

1. Il senato accademico, sentiti i consigli delle strutture accademiche, determina, compatibilmente con le risorse disponibili, entro il mese di marzo per i corsi ordinari ed entro dicembre per i corsi di perfezionamento il numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e stabilisce i contenuti principali dei relativi bandi.
2. I requisiti e le modalita' di partecipazione, i limiti di eta' e le prove dei concorsi nonche' i requisiti e le modalita' di ammissione ai corsi sono stabiliti dai regolamenti della Scuola, approvati dal senato accademico.
3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e i loro presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del direttore. I criteri di nomina e composizione e le modalita' di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.
4. Il direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

 
Art. 45.

Obblighi degli allievi

1. Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui e' iscritto nell'universita' di riferimento. Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'universita', e' approvato annualmente dal Consiglio della struttura accademica.
2. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allievo del corso ordinario deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli esami e i colloqui interni previsti nel piano di studi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico. Deve riportare la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalita' di determinazione della media sono definite dal senato accademico.
3. Per essere ammessi al quarto anno, quando questo corrisponde al primo anno di un corso di laurea magistrale, gli allievi del corso ordinario dovranno aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi previsti e aver ottenuto la laurea presso l'universita' di riferimento.
4. Gli allievi del corso di perfezionamento assolvono gli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi annualmente approvato dal Consiglio della struttura accademica di appartenenza in conformita' alla vigente legislazione e in ottemperanza ad apposito regolamento interno.
5. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio e di idoneita' nei colloqui ed esami comportano la decadenza dal posto di allievo.
6. Ogni allievo deve collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola, secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno, e rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilita' previsti nel regolamento didattico, che stabilisce anche le sanzioni e l'autorita' disciplinare.

 
Art. 46.

Diritti degli allievi

1. Gli allievi del corso ordinario usufruiscono dell'alloggio e del vitto gratuiti da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione federato.
2. Gli allievi del corso di perfezionamento usufruiscono del vitto gratuito da parte della Scuola e di una borsa di studio il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione federato.
3. I diritti degli allievi cessano con la perdita del loro status e sono sospesi nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti.
4. I contributi e le borse di cui ai commi precedenti includono il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'universita' di riferimento e/o alla Regione. Essi sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle universita' statali e dalle Regioni. E' fatta salva l'applicazione di speciali discipline previste dalle normative internazionali.
5. L'ammissione e la frequenza dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento della Scuola non comportano alcuna contribuzione a carico degli allievi.
6. Conformemente all'art. 11 del decreto legislativo n. 68/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la Scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attivita' connesse ai servizi resi, la cui disciplina e' stabilita in apposito regolamento.
7. La Scuola puo' istituire e regolamentare forme di tutorato e tirocinio, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

 
Art. 47.

Assemblea degli allievi

1. Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento/dottorato costituiscono l'assemblea degli allievi. L'assemblea degli allievi della Scuola puo' essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento approvato dal senato accademico. L'assemblea contribuisce alla nomina dei componenti delle commissioni paritetiche.

 
Art. 48.

Amministrazione

1. La Scuola conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture ai principi di amministrazione e di organizzazione di cui all'art. 13 e alla legislazione vigente.
2. La Scuola, nell'ambito della propria autonomia, adotta gli atti di indirizzo relativi alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse necessari al perseguimento dei fini istituzionali.
3. L'attivita' amministrativa e contabile della Scuola e' riferita all'anno solare.

 
Art. 49.

Dirigenti

1. I dirigenti svolgono le funzioni previste dalla legge e attuano, per la parte di rispettiva competenza, secondo le fonti interne e gli indirizzi del segretario generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Essi esercitano le prerogative stabilite dalla legislazione vigente organizzando autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che ai dirigenti di ruolo presso la Scuola, anche con contratto a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
3. La revoca degli incarichi e' disposta con atto motivato del segretario generale, previa contestazione agli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Il Consiglio di amministrazione federato, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.
5. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo modalita' previste da un regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

 
Art. 50.

Formazione e aggiornamento

1. La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine il segretario generale definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

 
Art. 51.

Collegio di disciplina

1. La competenza disciplinare relativa ai professori di ruolo e ai ricercatori e' esercitata, secondo le modalita' previste dalla legge n. 240/2010, dal Collegio di disciplina, istituito all'interno della Scuola con funzione istruttoria. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. Il Collegio di disciplina e' presieduto da un professore di prima fascia di materie giuridiche, anche esterno alla Scuola ed e' composto da quattro professori di prima fascia, in regime di tempo pieno, da quattro professori di seconda fascia in regime di tempo pieno, e da quattro ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
3. La nomina del presidente e dei componenti del Collegio di disciplina e' effettuata dal senato accademico su proposta del direttore, anche previa elezione di tutti o parte dei componenti. Il presidente e i componenti del Collegio di disciplina restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. I componenti sono nominati tra gli appartenenti a aree disciplinari diverse tra loro, ove possibile. E' nominato anche un componente supplente per il presidente e per ognuna delle suddette categorie di docenti.

 
Art. 52.

Codice etico

1. Il codice etico determina i valori fondamentali della Scuola e promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, reprimendo ogni forma di discriminazione e abuso. Fissa le regole di condotta della Scuola, regolando i casi di conflitti di interesse o di proprieta' intellettuale.
2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il senato accademico, su iniziativa e proposta del direttore.
3. Il senato accademico puo' disporre l'archiviazione oppure irrogare una o piu' delle seguenti sanzioni:
a) richiamo riservato;
b) richiamo pubblico;
c) decadenza e/o esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dagli organi, dalle commissioni e da altri incarichi;
d) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dalla possibilita' di pubblicare su riviste o collane della Scuola;
e) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dall'assegnazione dei fondi di ricerca interni o di contributi finanziari erogati dalla Scuola.

 
Art. 53.

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato e' designato dal senato accademico della Scuola e tutti i componenti rimangono in carica quattro anni; l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato e' integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi. Esso formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parita'. Esso affronta tematiche delle pari opportunita' a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono definite con apposito regolamento interno approvato dal Comitato ed emanato dal direttore.
5. I presidenti dei comitati unici di garanzia degli Atenei federati possono concordare azioni positive di interesse comune e specifiche attivita' di formazione volte alla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

 
Art. 54.

Disposizioni generali

1. Le elezioni per gli organi della Scuola possono avvenire anche utilizzando mezzi telematici, secondo modalita' stabilite dal regolamento elettorale, approvato dal senato accademico.
2. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola possono svolgersi anche in videoconferenza.
3. Per favorire e incentivare la partecipazione dei professori e dei ricercatori alla vita collegiale di cui all'art. 1, quarto comma, e realizzare cosi' il peculiare modello di comunita' accademica della Scuola, i professori e i ricercatori della Scuola possono usufruire del vitto nella Scuola, pagando una tariffa fissata dal Consiglio di amministrazione federato. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti possono usufruire del vitto nella Scuola compatibilmente con le disposizioni applicabili.
4. Ai fini del presente statuto per «area disciplinare» si fa riferimento alle aree elaborate dal CUN.
Per la costituzione degli organi della Scuola sono rilevanti esclusivamente le aree disciplinari alle quali appartengano almeno due professori che siano nei ruoli della Scuola da almeno tre anni consecutivi.
5. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di statuto, le competenze che i regolamenti o gli atti convenzionali approvati prima di tale data attribuivano al Consiglio direttivo sono svolte dal Consiglio di amministrazione federato solo se rientranti nelle sue competenze come stabilite dal nuovo testo degli articoli 15 e 19. Negli altri casi ogni competenza prima attribuita al Consiglio direttivo passa al senato accademico.

 
Art. 55.

Disposizioni transitorie

1. I laboratori e i centri di cui agli articoli 32, 35 e 35-bis e i rispettivi organi, se esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche di statuto, proseguono la loro attivita' fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dai succitati articoli e dei relativi organi interni. Il senato accademico, in sede di approvazione dei predetti regolamenti, puo' prevedere specifiche disposizioni transitorie al fine dell'ordinata e regolare attivita' dei laboratori e centri esistenti.
2. L'attivazione dei corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica con almeno uno degli Atenei federati previsti dagli articoli 5 comma 2 lettera a), 39, comma 1 e 42 comma 2 lettera a), e' condizionata al permanere della Federazione e alla previsione di tale possibilita' nel decreto attuativo di cui all'art 1, comma 2, della legge n. 240/2010.

 
Art. 56.

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni statutarie si interpretano e si applicano nel rispetto della legislazione per tempo vigente.
2. Con l'entrata in vigore delle modifiche di statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.