| Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 18 novembre 2019, n. 133 |  
| Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti  in  materia  di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
   1. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza  nazionale  cibernetica, e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in  allegato alla presente legge.   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 18 novembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Avvertenza: 
               Il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  e'  stato          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.          222 del 21 settembre 2019.               A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua          pubblicazione.               Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta          Ufficiale alla pag. 73.    |  
|   |                                                               Allegato   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  21  SETTEMBRE 2019, N. 105 
   All'articolo 1:     al comma 1, le  parole:  «nazionali,  pubblici  e  privati»  sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati aventi  una  sede  nel territorio nazionale»;     al comma 2:       alla lettera a):         all'alinea, le parole: «nazionali, pubblici e privati di  cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici  e  privati  di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale»;         al  numero  2),  le  parole:   «dal   cui   malfunzionamento, interruzione,  anche  parziali,  ovvero  utilizzo   improprio   possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale» sono soppresse;         dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:   «2-bis) l'individuazione avviene  sulla  base  di  un  criterio  di gradualita',  tenendo  conto  dell'entita'  del  pregiudizio  per  la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificita'  dei  diversi settori   di   attivita',   puo'   derivare   dal   malfunzionamento, dall'interruzione, anche  parziali,  ovvero  dall'utilizzo  improprio delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici predetti»;       alla lettera b), le parole: «i criteri in base ai  quali»  sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base di un'analisi del rischio  e di un criterio di gradualita' che tenga conto delle specificita'  dei diversi settori di attivita', i  criteri  con  i  quali»  e  dopo  le parole: «architettura e componentistica» sono inserite  le  seguenti: «, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni  classificate, si  applica  quanto  previsto  dal  regolamento  adottato  ai   sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto  2007,  n. 124»;     al comma 3:         all'alinea, la parola: «ne» e' soppressa;       alla lettera b):         all'alinea, dopo le parole: «e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b)» sono inserite le seguenti: «,  tenendo  conto degli  standard  definiti  a  livello  internazionale  e  dell'Unione europea»;         il numero 1) e' sostituito dal seguente:       «1) alla struttura organizzativa preposta alla  gestione  della sicurezza»;         dopo il numero 1) e' inserito il seguente:       «1-bis)  alle  politiche  di  sicurezza  e  alla  gestione  del rischio»;         al numero 2), le parole: «la sostituzione di» sono sostituite dalle seguenti: «interventi su»;         al numero 8) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «, di standard e di eventuali limiti»;     dopo il comma 4 e' inserito il seguente:   «4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato   della   Repubblica   per l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato»;     al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e  4»  sono  sostituite  dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;     al comma 6:       la lettera a) e' sostituita dalla seguente:     «a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le  centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai  sensi  dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  che  intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui  sistemi  informativi  e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base  di  criteri  di natura  tecnica,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri, da adottare entro dieci  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  ne  danno comunicazione al Centro di  valutazione  e  certificazione  nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico;  la comunicazione comprende anche la valutazione  del  rischio  associato all'oggetto  della  fornitura,  anche  in  relazione  all'ambito   di impiego.  Entro   quarantacinque   giorni   dalla   ricezione   della comunicazione, prorogabili di quindici giorni,  una  sola  volta,  in caso di particolare complessita', il CVCN puo'  effettuare  verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware  e  software  da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui  al  comma  2, lettera  a),  secondo  un  approccio  gradualmente  crescente   nelle verifiche di sicurezza. Decorso  il  termine  di  cui  al  precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i  soggetti  che  hanno effettuato la comunicazione possono  proseguire  nella  procedura  di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di  hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono  integrati  con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni  e  all'esito  favorevole  dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine  di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente  periodo,  i soggetti che hanno effettuato  la  comunicazione  possono  proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificita'  delle forniture di beni, sistemi  e  servizi  ICT  da  impiegare  su  reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero  dell'interno e del Ministero della difesa,  individuati  ai  sensi  del  comma  2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse  umane  e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  in  coerenza  con quanto previsto dal  presente  decreto,  possono  procedere,  con  le medesime  modalita'  e  i  medesimi  termini  previsti  dai   periodi precedenti,  attraverso  la  comunicazione  ai   propri   Centri   di valutazione accreditati per le attivita' di cui al presente  decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che  impiegano  le  metodologie  di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le  modalita'  stabilite  con  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture  di beni,  sistemi  e  servizi  ICT  destinate  alle  reti,  ai   sistemi informativi  e  ai  servizi  informatici  per  lo  svolgimento  delle attivita' di prevenzione, accertamento e repressione dei  reati  e  i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con  riguardo  alle forniture  di  beni,  sistemi  e  servizi  ICT  per  le   quali   sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in  entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo  motivate  esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati»;       alla lettera b), le parole: «al Centro di valutazione  operante presso il Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «ai Centri di valutazione operanti  presso  i  Ministeri  dell'interno  e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma» e le parole: «del  Centro  di  valutazione  del  Ministero  della   difesa»   sono sostituite dalle seguenti: «dei Centri di valutazione  dei  Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a)»;       alla lettera c), dopo  le  parole:  «sicurezza  pubblica»  sono inserite le seguenti: «,  alla  difesa  civile»  e  dopo  le  parole: «protezione di reti e sistemi, nonche'» sono inserite le seguenti: «, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge,»;     al comma 7:       alla lettera b), dopo le  parole:  «ambito  di  impiego,»  sono inserite le seguenti: «definisce le metodologie di verifica e di test e» e dopo  le  parole:  «presso  le  medesime  amministrazioni»  sono aggiunte  le  seguenti:  «.  Con  lo  stesso  decreto  sono  altresi' stabiliti i raccordi, ivi compresi i  contenuti,  le  modalita'  e  i termini delle comunicazioni, tra il CVCN  e  i  predetti  laboratori, nonche' tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del  Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a), anche la fine di assicurare  il  coordinamento  delle  rispettive attivita' e perseguire la convergenza e  la  non  duplicazione  delle valutazioni in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio»;       alla lettera c), dopo  le  parole:  «schemi  di  certificazione cibernetica» sono  inserite  le  seguenti:  «,  tenendo  conto  degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea»;     al comma 9,  lettera  e),  le  parole:  «e  l'espletamento»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  per  l'espletamento»,  le   parole: «imposte dal CVCN» sono soppresse e dopo le parole: «o in assenza del superamento dei test» sono inserite le seguenti:  «imposti  dal  CVCN ovvero dai Centri di valutazione»;     al comma 10, le parole da: «In caso di  inottemperanza»  fino  a: «di cui al comma 9, lettera e), la» sono sostituite  dalle  seguenti: «L'impiego  di  prodotti  e  di  servizi  sulle  reti,  sui   sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici  di  cui  al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6,  lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9,  lettere  d)  ed e), l'applicazione della»;     al comma 11, la parola: «cinque» e'  sostituita  dalla  seguente: «tre» e le parole: «e all'ente, responsabile  ai  sensi  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione  pecuniaria fino a quattrocento quote» sono soppresse;     dopo il comma 11 e' inserito il seguente:   «11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del  decreto  legislativo  8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di altro ente  pubblico,"  sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,"»;     al comma 12, dopo le parole: «l'irrogazione  delle  sanzioni»  e' inserita la seguente: «amministrative»;     al comma 19 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  la realizzazione,  l'allestimento  e  il  funzionamento  del  Centro  di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi  6  e  7,  e' autorizzata la spesa di euro  200.000  per  l'anno  2019  e  di  euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;     dopo il comma 19 e' aggiunto il seguente:   «19-bis. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  coordina  la coerente attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale  cibernetica,  anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni  raccordi  con  le  autorita'  titolari  delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti  di  cui  al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni  dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui al comma  6,  il  Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione  sulle attivita' svolte».   All'articolo 2:     al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «del  personale  docente educativo  e  amministrativo  tecnico  ausiliario  delle  istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale  docente, educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni scolastiche»;     al comma 4,  le  parole:  «del  personale  docente  educativo  ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  personale   docente,   educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche».   All'articolo 3:     al comma 3, dopo le parole: «di  cui  all'articolo  1,  comma  2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,» e  le parole da: «, con misure aggiuntive» fino alla fine  del  comma  sono sostituite dalle seguenti: «del  presente  articolo,  se,  a  seguito della valutazione svolta da parte dei centri di  valutazione  di  cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), emergono elementi  indicanti  la presenza di fattori di vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano, con misure aggiuntive necessarie al fine  di  assicurare  livelli  di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente  decreto,  anche prescrivendo  la   sostituzione   di   apparati   o   prodotti,   ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilita' accertate».   L'articolo 4 e' soppresso.   Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:   «Art. 4-bis (Modifiche alla  disciplina  dei  poteri  speciali  nei settori di rilevanza strategica). -  1.  Al  fine  di  rafforzare  la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di  rilevanza  strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) all'articolo 1:       1)  al  comma  1,  alinea,  la  parola:  "contestualmente"   e' sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto";       2) al comma 1, lettera b):         2.1) dopo le parole: "all'adozione di delibere" sono inserite le seguenti: ", atti od operazioni";         2.2)  le  parole:  "il  mutamento"  sono   sostituite   dalle seguenti: "la modifica";         2.3)  dopo  le  parole:  "di  vincoli  che  ne   condizionino l'impiego" sono aggiunte le  seguenti:  ",  anche  in  ragione  della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali";       3) al comma 2:         3.1) dopo le parole: "derivante dalle delibere" sono inserite le seguenti: ", dagli atti o dalle operazioni";         3.2) dopo le parole: "oggetto della delibera," sono  inserite le seguenti: "dell'atto o dell'operazione,";         3.3)  dopo  le  parole:  "risultante  dalla  delibera"   sono inserite le seguenti: ", dall'atto";       4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:   "3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma  1, lettere a) e c), sia effettuato da  un  soggetto  esterno  all'Unione europea,  di  cui  all'articolo  2,  comma  5-bis,  il  Governo  puo' considerare altresi' le seguenti circostanze:     a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;     b) che l'acquirente sia gia' stato  coinvolto  in  attivita'  che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro dell'Unione europea;     c) che vi sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda attivita' illegali o criminali";       5) al comma 4:         5.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "o  sull'atto"   sono sostituite dalle seguenti: ", sull'atto o sull'operazione";         5.2) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'  sostituita dalla seguente: "quarantacinque";         5.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono rese entro il termine di venti giorni";         5.4) al quinto periodo, dopo  le  parole:  "Le  richieste  di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste  istruttorie a soggetti terzi";         5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque  giorni previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle informazioni o degli elementi che la integrano";         5.6) al decimo periodo, le parole: "le disposizioni di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli obblighi di  cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma  1,  lettera  b),  eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni  o condizioni,";       6) al comma 5:         6.1) al secondo periodo, le parole:  "prevista  dall'articolo 120, comma 2, del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e  successive  modificazioni"  sono  sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento";         6.2) al secondo periodo,  le  parole:  "3  per  cento,"  sono soppresse;         6.3) al secondo periodo, le parole: "20 per cento  e  25  per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento, 25 per cento  e 50 per cento";         6.4) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  "Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni  o  quote  di  una societa' non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati,  la notifica  deve  essere  effettuata  qualora  l'acquirente   venga   a detenere, a seguito dell'acquisizione, una  partecipazione  superiore alle soglie indicate nel secondo periodo";         6.5) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'  sostituita dalla seguente: "quarantacinque";         6.6) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono rese entro il termine di venti giorni";         6.7) al quinto periodo, dopo le parole: "Eventuali  richieste di informazioni" sono inserite le seguenti: "e richieste  istruttorie a soggetti terzi";         6.8) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque  giorni previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle informazioni o degli elementi che la integrano";         6.9) al sesto periodo, dopo le parole: "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";         6.10) al decimo  periodo,  dopo  le  parole:  "connessi  alle azioni" sono inserite le  seguenti:  "o  quote"  e  dopo  le  parole: "dovra' cedere le  stesse  azioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "o quote";         6.11) all'undicesimo periodo, dopo  le  parole:  "la  vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";         6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: "adottate con il voto determinante di tali  azioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "o quote";     b) all'articolo 1-bis:       1) al comma 2, primo periodo:         1.1) le parole: "l'acquisto" sono sostituite dalle  seguenti: "l'acquisizione, a qualsiasi titolo,";         1.2) dopo le parole: "ovvero l'acquisizione" sono inserite le seguenti: ", a qualsiasi titolo,";         1.3)  le  parole:  "sono  soggetti  alla  notifica   di   cui all'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis";       2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   "2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui  al comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa  completa  sui contratti o accordi di cui al primo periodo  del  medesimo  comma  2, conclusi prima del  26  marzo  2019  e  che  non  sono  in  corso  di esecuzione";       3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   "3. Per le finalita' di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  per  soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis";       4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:   "3-bis. Entro dieci giorni dalla  conclusione  di  un  contratto  o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha  acquisito,  a  qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo  stesso  comma  notifica  alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  un'informativa  completa,  in modo da  consentire  l'eventuale  esercizio  del  potere  di  veto  o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.  Entro  trenta giorni dalla notifica,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri comunica  l'eventuale  veto  ovvero   l'imposizione   di   specifiche prescrizioni  o   condizioni.   Qualora   sia   necessario   svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilita' che  potrebbero  compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma  puo'  essere prorogato fino a venti giorni,  prorogabili  ulteriormente  di  venti giorni, per una sola volta, in casi di  particolare  complessita'.  I poteri speciali  sono  esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di specifiche  prescrizioni  o   condizioni   ogniqualvolta   cio'   sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali  della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi  i  predetti  termini,  i poteri  speciali  si  intendono  non  esercitati.  Qualora  si  renda necessario richiedere informazioni all'acquirente,  tale  termine  e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e' sospeso,  per  una  sola  volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di  venti  giorni.  Le  richieste  di  informazioni  e  le richieste istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non sospendono i termini. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il termine di trenta giorni previsto  dal  presente  comma  decorre  dal ricevimento delle informazioni o degli  elementi  che  la  integrano. Fermo restando  quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del  presente comma,  nel  caso  in  cui  l'impresa  notificante   abbia   iniziato l'esecuzione del contratto  o  dell'accordo  oggetto  della  notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri,  puo' ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la  situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo  che il fatto costituisca reato, chiunque  non  osservi  gli  obblighi  di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e'  soggetto  alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento  del  valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore";     c) all'articolo 2:       1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:   "1. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e con i Ministri competenti per  settore,  adottati,  anche  in  deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso  entro  trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque  essere  adottati, sono  individuati  le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi  quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e  l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e  i  rapporti  di  rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei  settori  dell'energia,  dei trasporti e delle comunicazioni, nonche'  la  tipologia  di  atti  od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si  applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al  primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data  di  entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati  almeno  ogni tre anni";       2) il comma 1-bis e' abrogato;       3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:   "1-ter. Con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per  settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto  1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,  che e' reso entro trenta  giorni,  decorsi  i  quali  i  decreti  possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la  sicurezza  e  l'ordine pubblico, compreso il  possibile  pregiudizio  alla  sicurezza  e  al funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza  strategica  per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a  quelli  individuati  nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del  presente articolo, nei  settori  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono  adottati entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni";       4) al comma 2, primo periodo:         4.1) le parole: "adottato da una  societa'"  sono  sostituite dalle seguenti: "adottato da un'impresa";         4.2) le parole: "o 1-ter" sono soppresse;         4.3) le parole:  "il  mutamento  dell'oggetto  sociale"  sono sostituite dalle seguenti: "la modifica dell'oggetto sociale";         4.4) le parole: "dalla societa' stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla stessa impresa";       5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   "2-bis.  Qualsiasi  delibera,  atto  od  operazione,  adottato   da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati  ai  sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche  della  titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi  a  favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di  cui  al  comma  5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la  fusione  o  la  scissione  della  societa',  il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in  cui  siano  compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,  il trasferimento  di  societa'  controllate  che  detengono  i  predetti attivi, ovvero che abbia per  effetto  il  trasferimento  della  sede sociale  in  un  Paese  non  appartenente  all'Unione   europea,   e' notificato, entro dieci giorni e  comunque  prima  che  vi  sia  data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri  dalla  stessa impresa. Sono notificati  altresi'  nei  medesimi  termini  qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene  uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter,  che  abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica  dell'oggetto  sociale,  lo scioglimento della societa' o  la  modifica  di  clausole  statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma,  del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo  3,  comma  1, del  decreto-legge  31  maggio  1994,   n.   332,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.  474,  come  da  ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto";       6) al comma 3:         6.1)  la  parola:  "contestualmente"  e'   sostituita   dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto";         6.2) le parole: "di cui al comma  2"  sono  sostituite  dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis";       7) al comma 4:         7.1) al primo periodo, le parole:  "la  notifica  di  cui  al comma 2" sono sostituite dalle seguenti:  "le  notifiche  di  cui  ai commi 2 e 2-bis";         7.2) al terzo periodo, la parola:  "quindici"  e'  sostituita dalla seguente: "quarantacinque";         7.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono rese entro il termine di venti giorni";         7.4) al quinto periodo, dopo  le  parole:  "Le  richieste  di informazioni" sono inserite le seguenti: "e le richieste  istruttorie a soggetti terzi";         7.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque  giorni previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle informazioni o degli elementi che la integrano";         7.6) all'ultimo periodo, le parole: "di cui al comma 2  e  al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2  e 2-bis e al presente comma";       8) al comma 5:         8.1) il terzo periodo e' soppresso;         8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che il fatto costituisca reato e  ferme  restando  le  invalidita'  previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui  al presente comma e' soggetto a una sanzione  amministrativa  pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore all'1 per cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il bilancio";       9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:   "5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli  1,  comma  3-bis,  e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi  2-bis,  5  e  6  del presente articolo,  per  'soggetto  esterno  all'Unione  europea'  si intende:     a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia  la residenza, la dimora abituale, la sede legale o  dell'amministrazione ovvero  il  centro  di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che  non  sia comunque ivi stabilita;     b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di  attivita'  principale  in  uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  o che  sia  comunque  ivi  stabilita,  e   che   risulti   controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a);     c)  qualsiasi  persona  fisica  o  persona  giuridica  che  abbia stabilito  la  residenza,  la  dimora  abituale,  la  sede  legale  o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in  uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  o che sia comunque  ivi  stabilita,  qualora  sussistano  elementi  che indichino un comportamento elusivo  rispetto  all'applicazione  della disciplina di cui al presente decreto";       10) al comma 6:         10.1) al primo periodo, la parola: "quindici"  e'  sostituita dalla seguente: "quarantacinque" e la  parola:  "contestualmente"  e' sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto";         10.2)  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti: "Qualora si renda necessario richiedere informazioni  all'acquirente, il termine di cui al primo periodo e' sospeso, per  una  sola  volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora  si  renda  necessario  formulare richieste istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di quarantacinque giorni  e'  sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  al ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le  richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i termini,  decorsi  i  quali  i  poteri  speciali  si  intendono   non esercitati. In caso di incompletezza della notifica,  il  termine  di quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente  comma  decorre   dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano";         10.3) all'ottavo periodo,  dopo  le  parole:  "connessi  alle azioni" sono inserite le  seguenti:  "o  quote"  e  dopo  le  parole: "dovra' cedere le  stesse  azioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "o quote";         10.4) al nono periodo, dopo le  parole:  "ordina  la  vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";         10.5) al  decimo  periodo,  dopo  le  parole:  "con  il  voto determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";         10.6) all'ultimo periodo,  le  parole:  "la  circostanza  che l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche  attraverso  finanziamenti significativi"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "le   seguenti circostanze:     a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;     b) che l'acquirente sia gia' stato  coinvolto  in  attivita'  che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro dell'Unione europea;     c) che vi sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda attivita' illegali o criminali";       11) al comma 8, le parole: "individuate con i regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "individuate con i decreti";     d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:  "Art. 2-bis (Collaborazione con autorita' amministrative di settore). - 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni,  l'Autorita'  di  regolazione  dei trasporti, l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  l'Autorita'  di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 6 agosto  2014  collaborano  tra  loro,  anche mediante scambio di informazioni, al fine  di  agevolare  l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorita'  indicate  al primo periodo, esclusivamente per le finalita'  di  cui  al  medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di  coordinamento  il  segreto d'ufficio.   Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per  l'esercizio  dei  poteri speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione  notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE)  2019/452 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19   marzo   2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di  emettere  un  parere  in relazione  ad  un  investimento  estero   diretto   oggetto   di   un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri  speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al  ricevimento  delle osservazioni dello  Stato  membro  o  del  parere  della  Commissione europea. Se il parere della Commissione europea  e'  successivo  alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del  parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresi' sospesi nel caso in cui il Governo, ai  sensi  dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452,  richieda  alla Commissione di emettere un  parere  o  agli  altri  Stati  membri  di formulare osservazioni in relazione a un  procedimento  in  corso  ai sensi del presente  articolo.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento  del  parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri,  nei  casi in cui la tutela della sicurezza  nazionale  o  dell'ordine  pubblico richiedano  l'adozione  di   una   decisione   immediata   ai   sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452.   2. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze e,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  con  i Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, dell'interno,  della  difesa,  dello  sviluppo  economico   e   delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  al  fine  di  individuare  procedure semplificate, tenuto conto del grado di  potenziale  pregiudizio  per gli interessi essenziali della difesa, della  sicurezza  nazionale  e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla  sicurezza  e  al funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli approvvigionamenti,    nonche'    dell'esigenza     di     assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali  con  quelle  relative  ai meccanismi di  controllo,  scambio  di  informazione  e  cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.   3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto  di  contatto sono disciplinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";     e) all'articolo 3:       1) al comma 1,  le  parole:  "comma  5,  ultimo  periodo"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "comma   5-bis"   e   le   parole:   "e dell'articolo  2,  comma  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter";       2) al comma 2:         2.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "e  dei  regolamenti, relativi a ciascun settore, di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  dei  decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1  e  1-ter, del presente decreto";         2.2) al secondo periodo, le parole: "ovvero dei  regolamenti" sono soppresse.   2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di  quelle  di  cui  al  medesimo  comma  1,  lettera  d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche  ai  procedimenti  in  corso alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima  data, ferma restando la data di inizio del  loro  decorso,  sono  prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente  articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.   3. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  primo  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  2,  comma 1-ter, del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente  articolo,  fatta  salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del  citato  decreto-legge,  come modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge  n.  21  del  2012 l'acquisto a qualsiasi  titolo,  da  parte  di  un  soggetto  esterno all'Unione europea, di partecipazioni in societa' che detengono  beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19  marzo  2019,  di  rilevanza  tale  da  determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo  della  societa'   la   cui   partecipazione   e'   oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  e  del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 5-bis, 6  e  7,  del citato decreto-legge n. 21 del 2012,  come  modificato  dal  presente articolo.   4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai  commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56, come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere  efficacia i  regolamenti  adottati  in  attuazione   delle   norme   previgenti modificate dal presente articolo».   All'articolo 5:     al comma 1, le  parole  da:  «sistemi  e  servizi»  fino  a:  «11 dicembre 2015, n.  198»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sistemi informativi e servizi  informatici,  su  deliberazione  del  Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica»;     dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:   «1-bis. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  informa  entro trenta  giorni  il  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1».   All'articolo 6, comma 1:       all'alinea, le parole: «euro 3.200.000 per  l'anno  2019,  euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,» sono  sostituite dalle seguenti: «euro 3.400.000 per l'anno 2019, euro  7.995.000  per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 6.495.000  per  ciascuno  degli anni 2022 e 2023»;     dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:     «b-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro  1.500.000 per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  mediante   corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».   Al titolo del decreto-legge sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica».     |  
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