Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2019 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 novembre 2019, n. 132 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Avvertenza:
Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 222 del 21 settembre 2019. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 64. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 104.
All'articolo 1: al comma 2: al secondo periodo, dopo le parole: «livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»; il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»; al quarto periodo, le parole: «centosessantasette posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «centonovantadue posizioni»; dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attivita', la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e' incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020. 3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; al comma 6, ultimo periodo, le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto»; al comma 13, lettera e), le parole: «e dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «e i progetti». Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis. (Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali). - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonche' di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unita' di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unita' appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unita' appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unita' di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri. Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, verificata l'impossibilita' di utilizzare il proprio personale dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attivita'. Per le finalita' di cui al primo periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione". 4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa. Art. 1-quater. (Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino). - 1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), le parole: "Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi." sono soppresse; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non e' compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario e' riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilita' speciale intestata al commissario medesimo. 1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati"». All'articolo 2: il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Sono abrogati: a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12; b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»; al comma 9: dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: "l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) al comma 5, le parole: "dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"»; dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "delle attivita' produttive", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"; b) agli articoli 2 e 3, le parole: "del commercio con l'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale". 10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale". 10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "Ministero delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale". 10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: "Ministero del commercio con l'estero" e "Ministro del commercio con l'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale". 10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale". 10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Ministro del commercio con l'estero" e "Ministero del commercio con l'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale"; b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"»; il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518»; dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le parole: "del commercio con l'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"». All'articolo 3: ai commi 3 e 4, le parole: «di euro 3.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 3.300.000». Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. (Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e' incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Art. 3-ter (Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). - 1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. 2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto». All'articolo 4: il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o piu' regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»; al comma 6, le parole da: «dello stanziamento» fino a: «"Fondo speciale"» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"»; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali"; b) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente"». Sono aggiunti, in fine, l'elenco e gli allegati annessi alla presente legge. Al titolo del decreto-legge, le parole: «e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e dopo le parole: «Forze armate» sono inserite le seguenti: «, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». |
| Elenco 1 (articolo 3-bis)
Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 1 (articolo 3-ter, comma 1)
« Tabella B (prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)
Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili
Parte di provvedimento in formato grafico ». |
| Allegato 2 (articolo 3-ter, comma 2)
« Tabella C (prevista dall'articolo 262)
Misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile e dell'assegno di specificita' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Parte di provvedimento in formato grafico ». |
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