| Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 18 novembre 2019, n. 132 |  
| Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   21 settembre  2019,  n.  104,  recante  disposizioni  urgenti   per   il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello  sviluppo  economico,  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale,  delle  infrastrutture  e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare,  nonche'  per  la  rimodulazione  degli  stanziamenti  per   la revisione dei ruoli e delle carriere e  per  i  compensi  per  lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate  e  per  la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
   1. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e  per  la  riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita'  culturali,  delle  politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,   dello   sviluppo economico, degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e  della  tutela del territorio  e  del  mare,  nonche'  per  la  rimodulazione  degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni  dell'Autorita'  per le garanzie nelle  comunicazioni,  e'  convertito  in  legge  con  le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 18 novembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Avvertenza: 
               Il decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  104, e'  stato          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.          222 del 21 settembre 2019.               A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua          pubblicazione.               Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta          Ufficiale alla pag. 64.    |  
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   All'articolo 1:     al comma 2:       al secondo periodo, dopo le parole: «livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' ulteriori venticinque  posti  funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze,  biblioteche e archivi»;       il terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Agli  oneri derivanti dal presente comma, valutati  in  3.592.500  euro  annui  a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le occorrenti variazioni di bilancio.»;       al quarto periodo, le  parole:  «centosessantasette  posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «centonovantadue posizioni»;     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:   «3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i  beni  e  le attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo,  al  fine  di procedere a un potenziamento delle relative attivita',  la  dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4,  comma  5, lettera g), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri  19  giugno  2019,  n.  76,  e'  incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto  degli  oneri  riflessi  a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.   3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis,  pari  a  692.000  euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e   speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le occorrenti variazioni di bilancio»;     al comma 6, ultimo periodo, le parole: «non impegnate  alla  data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non  impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto»;     al comma 13,  lettera  e),  le  parole:  «e  dei  progetti»  sono sostituite dalle seguenti: «e i progetti».   Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:   «Art. 1-bis. (Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza  e  assistenza  al  pubblico,  vigilanza,  protezione   e conservazione dei beni culturali). - 1. Nelle more  dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  giugno  2019,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202  del  29  agosto  2019,  al  fine  di assicurare i servizi essenziali di accoglienza  e  di  assistenza  al pubblico, nonche' di vigilanza, protezione e conservazione  dei  beni culturali in gestione,  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali e per  il  turismo  e'  autorizzato  ad  assumere  a  tempo indeterminato 150 unita' di personale non  dirigenziale  appartenente all'area II, di cui 100 unita' appartenenti alla posizione  economica F2 e 50 unita' appartenenti alla posizione economica F1,  individuate mediante apposita procedura selettiva.     2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto  di cui al presente  comma  individua  l'inquadramento  delle  unita'  di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro  ripartizione tra  i  diversi  istituti  o  luoghi   di   cultura   e   disciplina, conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande  di partecipazione e per lo svolgimento della procedura  con  riferimento alle sedi di assegnazione del personale.     3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a  decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata  la spesa di euro 145.000 per  l'anno  2020,  per  lo  svolgimento  delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro  2.768.798  per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno  2021,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da  ripartire" dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     4. Il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il turismo  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri.   Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico essenziale  di  tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura).  - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, verificata  l'impossibilita'  di  utilizzare  il  proprio   personale dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales  Spa  per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei  musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e luoghi della  cultura,  nelle   more   dell'espletamento   delle   procedure concorsuali autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 20  giugno  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto  2019,  e  delle  ulteriori  procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del  Ministero  da impiegare in tali  attivita'.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari  a  5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro  nell'anno  2020  e  a 245.000 euro nell'anno 2021.     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5  milioni  di  euro  per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020  e  a  245.000  euro  per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse  di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  81,  e, per gli anni 2020 e 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del programma "Fondi di riserva  e  speciali" della  missione  "Fondi  da ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio.     3. All'articolo 110, comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e al funzionamento  e alla  valorizzazione"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   ",   al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".     4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la valorizzazione degli istituti e dei musei  dotati  di  autonomia  speciale,  gli  introiti derivanti  da  quanto  previsto  dal  comma   3,   al   netto   della corrispondente quota destinata al  funzionamento,  sono  versati  dai medesimi istituti e musei all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i  beni e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  per  essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni  di  lavoro del  personale  coinvolto  in  specifici  progetti  locali  presso  i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del  15  per cento  del  trattamento  tabellare  annuo  lordo,   secondo   criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.   Art. 1-quater. (Commissario per le finali di coppa del  mondo  e  i campionati  mondiali  di  sci  alpino).  -  1.  All'articolo  61  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) al comma  1,  lettera  d),  le  parole:  "Al  Commissario  non spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  e   indennita'   comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese  sono  posti  a  carico  dei relativi interventi." sono soppresse;     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:       "1-bis. La carica di commissario di  cui  al  comma  1  non  e' compatibile con rapporti di  lavoro  dipendente.  Al  commissario  e' riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri, in misura non  superiore  ai  limiti  di  cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  I relativi oneri  gravano  sulla  contabilita'  speciale  intestata  al commissario medesimo.       1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  settembre  2019,  circa  lo  stato  di avanzamento degli interventi programmati"».   All'articolo 2:     il comma 5 e' sostituito dal seguente:   «5. Sono abrogati:     a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;     b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»;     al comma 9:       dopo la lettera a) e' inserita la seguente:     «a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:       "l-bis)  sostegno  alle  micro  e  piccole   imprese   per   la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"»;     la lettera b) e' sostituita dalla seguente:       «b) al comma 5, le  parole:  "dello  sviluppo  economico"  sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della  cooperazione internazionale"»;     dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:   «10-bis. Alla legge 24 aprile  1990,  n.  100,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) le parole: "delle attivita'  produttive",  ovunque  ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  "degli  affari  esteri  e   della cooperazione internazionale";     b) agli articoli 2 e 3, le parole: "del commercio con  l'estero", ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  "degli  affari esteri e della cooperazione internazionale".   10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del  decreto-legge  30 aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Ministro  dello  sviluppo  economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".   10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre  2002, n. 273,  le  parole:  "Ministero  delle  attivita'  produttive"  sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale".   10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n.  84,  le parole: "Ministero  del  commercio  con  l'estero"  e  "Ministro  del commercio  con  l'estero",   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite rispettivamente dalle seguenti:  "Ministero  degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale" e "Ministro degli affari esteri  e della cooperazione internazionale".   10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14  marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio 2005, n. 80, le parole:  "Ministro  dello  sviluppo  economico"  sono sostituite dalle seguenti: "Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale".   10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi  le  caratteristiche dei fondi  di  rotazione,  del  Ministero  dello  sviluppo  economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital  di  cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale»;     dopo il comma 11 e' inserito il seguente:   «11-bis. Al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) le parole: "Ministro del commercio con l'estero" e  "Ministero del commercio  con  l'estero",  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";     b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della  cooperazione internazionale"»;     il comma 13 e' sostituito dal seguente:   «13. Restano in ogni caso salve le competenze del  Ministero  dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518»;     dopo il comma 13 e' inserito il seguente:   «13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre  1990,  n.  304,  le parole:  "del  commercio  con  l'estero",  ovunque  ricorrono,   sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della  cooperazione internazionale"».   All'articolo 3:     ai commi 3 e 4, le parole: «di euro  3.500.000»  sono  sostituite dalle seguenti: «di euro 3.300.000».   Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:   «Art. 3-bis. (Incremento del  fondo  di  cui  all'articolo  35  del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132). - 1. Per le finalita'  di  cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto  e'  incrementato  di  60.500.000  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2020.     2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni  e  ai  programmi  di spesa  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,  come   indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.     Art. 3-ter (Sostituzione delle tabelle B e C allegate al  decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). - 1. La tabella B  allegata  al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  e'  sostituita  dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.     2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre  2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato  2  annesso al presente decreto».   All'articolo 4:     il comma 5 e' sostituito dal seguente:     «5.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e' autorizzato,  fino  al  31  luglio  2020,  a  procedere,  anche   con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi  quelli  di  diretta collaborazione, mediante uno  o  piu'  regolamenti  adottati,  previo parere del  Consiglio  di  Stato,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di  cui  al primo periodo sono adottati senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica e sono soggetti  al  controllo  preventivo  di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data  di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»;     al comma 6, le parole da: «dello stanziamento»  fino  a:  «"Fondo speciale"» sono sostituite dalle seguenti:  «dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e speciali" della missione "Fondi da ripartire"»;     e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   «6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge  28  settembre  2018,  n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente: "Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le  modalita' indicate nei commi da 3  a  5,  sulle  condizioni  di  sicurezza  del sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e autostradali";     b) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e  i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali  sono  tenuti  a garantire   al   personale   autorizzato    dell'Agenzia    l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi  legali  e operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente"».   Sono aggiunti, in  fine,  l'elenco  e  gli  allegati  annessi  alla presente legge.   Al titolo del decreto-legge, le parole: «e  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti:  «, dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio   e   del   mare   e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e dopo le  parole: «Forze armate» sono inserite le seguenti: «, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».      |  
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    Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                                                           « Tabella B                    (prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189) 
   Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco              e incarichi di funzione ad essi conferibili 
               Parte di provvedimento in formato grafico ».      |  
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                                                           « Tabella C                                          (prevista dall'articolo 262) 
    Misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e         mensile e dell'assegno di specificita' del personale               del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
               Parte di provvedimento in formato grafico ».      |  
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