Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105
Testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 222 del 21 settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 29), recante: «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (( e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.» )).

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche a video sono riportate tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori (( pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale )), da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):
a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori (( pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale )), inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;
(( 2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualita', tenendo conto dell'entita' del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificita' dei diversi settori di attivita', puo' derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti ));
b) sono definiti ((, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualita' che tenga conto delle specificita' dei diversi settori di attivita', i criteri con i quali )) i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica ((, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124 )); all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina altresi' i relativi termini e modalita' attuative, adottato su proposta del CISR:
a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche cosi' ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se effettuate da un soggetto privato;
b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b) (( , tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea )), relative:
(( 1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza ));
(( 1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio ));
2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso (( interventi su )) apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;
3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi;
5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuita' del servizio;
6) al monitoraggio, test e controllo;
7) alla formazione e consapevolezza;
8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale (( , di standard e di eventuali limiti )).
4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
(( 4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato )).
5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalita' di cui ai commi (( 2, 3, 4 e 4-bis )) con cadenza almeno biennale.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui:
(( a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificita' delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalita' e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attivita' di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalita' stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati ));
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, (( ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma )), la propria collaborazione per l'effettuazione delle attivita' di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresi' alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni (( dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) ));
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che cio' comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (( , alla difesa civile )) e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonche' (( , nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, )) in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.
7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:
a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per cio' che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;
b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in relazione all'ambito di impiego, (( definisce le metodologie di verifica e di test e )) svolge le attivita' di cui al comma 6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso le medesime amministrazioni (( . Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le modalita' e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e i predetti laboratori, nonche' tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a), anche al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attivita' e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio ));
c) elabora e adotta, previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al CISR, schemi di certificazione cibernetica (( , tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea )), laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:
a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo, e dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si raccordano, ove necessario, con le autorita' competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a), anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a), all'autorita' competente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
9. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;
b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei termini prescritti, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi (( e per l'espletamento )) dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione delle condizioni o in assenza del superamento dei test (( imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione )) di cui al comma 6, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attivita' di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attivita' di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.
10. (( L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della )) sanzione amministrativa accessoria della incapacita' ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione.
11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a (( tre )) anni.
(( 11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di altro ente pubblico,» sono inserite le seguenti: «e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,» )).
12. Le autorita' competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni (( amministrative )) sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera.
13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a), la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo puo' costituire causa di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile.
15. Le autorita' titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, quale autorita' di contrasto nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
16. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto puo' avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti:
«, il punto di contatto unico e l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,».
18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2, lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
19. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. (( Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi 6 e 7, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 )).
(( 19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni raccordi con le autorita' titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attivita' svolte )).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187:
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - (Omissis).
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza
dei predetti servizi relativamente alle attivita' di
ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di
sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza,
dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni
dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma
l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per
l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,
elabora analisi strategiche o relative a particolari
situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta
dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo
1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti
di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le
attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare
la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai
fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e
delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla
loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria
del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita'
definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 29 (Qualificazione e accreditamento). - 1. I
soggetti che intendono fornire servizi fiduciari
qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta
elettronica certificata o di gestore dell'identita'
digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda
di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee
guida. I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di
conservatore di documenti informatici presentano all'AgID
domanda di accreditamento, secondo le modalita' fissate
dalle Linee guida.
2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni
previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS, deve avere
natura giuridica di societa' di capitali e deve disporre
dei requisiti di onorabilita', tecnologici e organizzativi,
nonche' delle garanzie assicurative e di eventuali
certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attivita'
svolta e alla responsabilita' assunta nei confronti dei
propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono
individuati, nel rispetto della disciplina europea, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'AgID. Il predetto decreto determina altresi' i criteri
per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo
svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.
3.
4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si
considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta
giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso
una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' di AgID (259) o che questo non possa
acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende
a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile
anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della
disciplina in questione.
7.
8.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa
fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155:
«Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando
le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di
cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
assicura i servizi di protezione informatica delle
infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale individuate con decreto del Ministro
dell'interno, operando mediante collegamenti telematici
definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle
strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi
informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere
le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e
quelle di cui all' articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi
di polizia giudiziaria ivi indicati».
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 512, della legge 28
dicembre 2015, n. 208:
«512. - Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le
societa' inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere
personale strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui all'articolo
9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al
comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
2014.».
- Si riportano gli articoli 12 e 14 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65:
«Capo IV - Sicurezza della rete e dei sistemi
informativi degli operatori di servizi essenziali
Art. 12 (Obblighi in materia di sicurezza e notifica
degli incidenti). - 1. Gli operatori di servizi essenziali
adottano misure tecniche e organizzative adeguate e
proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza
della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle
loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze piu'
aggiornate in materia, dette misure assicurano un livello
di sicurezza della rete e dei sistemi informativi adeguato
al rischio esistente.
2. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure
adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti
a carico della sicurezza della rete e dei sistemi
informativi utilizzati per la fornitura dei servizi
essenziali, al fine di assicurare la continuita' di tali
servizi.
3. Nell'adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2,
gli operatori di servizi essenziali tengono conto delle
linee guida predisposte dal gruppo di cooperazione di cui
all'articolo 10, nonche' delle linee guida di cui al comma
7.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le
autorita' competenti NIS possono, se necessario, definire
specifiche misure, sentiti gli operatori di servizi
essenziali.
5. Gli operatori di servizi essenziali notificano al
CSIRT italiano e, per conoscenza, all'autorita' competente
NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi un
impatto rilevante sulla continuita' dei servizi essenziali
forniti.
6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le
notifiche all'organo istituito presso il Dipartimento
informazioni per la sicurezza incaricato, ai sensi delle
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
adottate sentito il Comitato interministeriale per la
sicurezza della Repubblica (CISR), delle attivita' di
prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi
e di attivazione delle procedure di allertamento.
7. Le notifiche includono le informazioni che
consentono al CSIRT italiano di determinare un eventuale
impatto transfrontaliero dell'incidente. La notifica non
espone la parte che la effettua a una maggiore
responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente.
Le autorita' competenti NIS possono predisporre linee guida
per la notifica degli incidenti.
8. Per determinare la rilevanza dell'impatto di un
incidente si tiene conto in particolare dei seguenti
parametri:
a) il numero di utenti interessati dalla
perturbazione del servizio essenziale;
b) la durata dell'incidente;
c) la diffusione geografica relativamente all'area
interessata dall'incidente.
9. Sulla base delle informazioni fornite nella notifica
da parte dell'operatore di servizi essenziali, il CSIRT
italiano informa gli eventuali altri Stati membri
interessati in cui l'incidente ha un impatto rilevante
sulla continuita' dei servizi essenziali.
10 Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano preserva,
conformemente al diritto dell'Unione europea e alla
legislazione nazionale, la sicurezza e gli interessi
commerciali dell'operatore di servizi essenziali, nonche'
la riservatezza delle informazioni fornite nella notifica
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5.
11. Ove le circostanze lo consentano, il CSIRT italiano
fornisce all'operatore di servizi essenziali, che effettua
la notifica, le pertinenti informazioni relative al seguito
della notifica stessa, nonche' le informazioni che possono
facilitare un trattamento efficace dell'incidente.
12. Su richiesta dell'autorita' competente NIS o del
CSIRT italiano, il punto di contatto unico trasmette,
previa verifica dei presupposti, le notifiche ai punti di
contatto unici degli altri Stati membri interessati.
13. Previa valutazione da parte dell'organo di cui al
comma 6, l'autorita' competente NIS, d'intesa con il CSIRT
italiano, dopo aver consultato l'operatore dei servizi
essenziali notificante, puo' informare il pubblico in
merito ai singoli incidenti, qualora ne sia necessaria la
sensibilizzazione per evitare un incidente o gestire un
incidente in corso.
14. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli operatori di servizi essenziali provvedono
agli adempimenti previsti dal presente articolo a valere
sulle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci.»
«Capo V - Sicurezza della rete e dei sistemi
informativi dei fornitori di servizi digitali
Art. 14 (Obblighi in materia di sicurezza e notifica
degli incidenti). - 1. I fornitori di servizi digitali
identificano e adottano misure tecniche e organizzative
adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi
alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che
utilizzano nel contesto dell'offerta di servizi di cui
all'allegato III all'interno dell'Unione europea.
2. Tenuto conto delle conoscenze piu' aggiornate in
materia, tali misure assicurano un livello di sicurezza
della rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio
esistente e tengono conto dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dei sistemi e degli impianti;
b) trattamento degli incidenti;
c) gestione della continuita' operativa;
d) monitoraggio, audit e test;
e) conformita' con le norme internazionali.
3. I fornitori di servizi digitali adottano misure per
prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico
della sicurezza della rete e dei sistemi informativi del
fornitore di servizi digitali sui servizi di cui
all'allegato III offerti all'interno dell'Unione europea,
al fine di assicurare la continuita' di tali servizi.
4. I fornitori di servizi digitali notificano al CSIRT
italiano e, per conoscenza, all'autorita' competente NIS,
senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi un
impatto rilevante sulla fornitura di un servizio di cui
all'allegato III che essi offrono all'interno dell'Unione
europea.
5. Le notifiche includono le informazioni che
consentono al CSIRT italiano di determinare la rilevanza di
un eventuale impatto transfrontaliero. La notifica non
espone la parte che la effettua a una maggiore
responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente.
6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le
notifiche all'organo di cui all'articolo 12, comma 6.
7. Al fine di determinare la rilevanza dell'impatto di
un incidente, sono tenuti in considerazione, in
particolare, i seguenti parametri:
a) il numero di utenti interessati dall'incidente, in
particolare gli utenti che dipendono dal servizio digitale
per la fornitura dei propri servizi;
b) la durata dell'incidente;
c) la diffusione geografica relativamente all'area
interessata dall'incidente;
d) la portata della perturbazione del funzionamento
del servizio;
e) la portata dell'impatto sulle attivita' economiche
e sociali.
8. L'obbligo di notificare un incidente si applica
soltanto qualora il fornitore di servizi digitali abbia
accesso alle informazioni necessarie per valutare l'impatto
di un incidente con riferimento ai parametri di cui al
comma 7.
9. Qualora un operatore di servizi essenziali dipenda
da una terza parte fornitrice di servizi digitali per la
fornitura di un servizio che e' indispensabile per il
mantenimento di attivita' economiche e sociali
fondamentali, l'operatore stesso notifica qualsiasi impatto
rilevante per la continuita' di servizi essenziali dovuto
ad un incidente a carico di tale operatore.
10. Qualora l'incidente di cui al comma 4 riguardi due
o piu' Stati membri, il CSIRT italiano informa gli altri
Stati membri coinvolti.
11. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano tutela, nel
rispetto del diritto dell'Unione europea e della
legislazione nazionale, la sicurezza e gli interessi
commerciali del fornitore del servizio digitale nonche' la
riservatezza delle informazioni fornite.
12. Previa valutazione da parte dell'organo di cui
all'articolo 12, comma 6, l'autorita' competente NIS,
d'intesa con il CSIRT italiano, dopo aver consultato il
fornitore di servizi digitali interessato e, se del caso,
le autorita' competenti o i CSIRT degli altri Stati membri
interessati, puo' informare il pubblico riguardo ai singoli
incidenti o chiedere al fornitore di servizi digitali di
provvedervi, qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione
per evitare un incidente o gestirne uno in corso, o qualora
sussista comunque un interesse pubblico alla divulgazione
dell'incidente.
13. I fornitori di servizi digitali applicano le
disposizioni di attuazione degli atti di esecuzione della
Commissione europea che specificano ulteriormente le misure
tecnico-organizzative di cui al comma 1 e i parametri, ivi
compresi formati e procedure, relativi agli obblighi di
notifica di cui al comma 4.
14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
7, non sono imposti ulteriori obblighi in materia di
sicurezza o di notifica ai fornitori di servizi digitali.
15. Il presente capo non si applica alle microimprese e
alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione
della Commissione europea del 6 maggio 2003, n.
2003/361/CE.».
- Si riporta l'articolo 16-ter del Codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259:
«Art. 16-ter (Attuazione e controllo). - 1. Le misure
adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e
dell'articolo 16-bis sono approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
2. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo
16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico sono tenute a:
a) fornire al Ministero, e se necessario
all'Autorita', le informazioni necessarie per valutare la
sicurezza e l'integrita' dei loro servizi e delle loro
reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di
sicurezza; nonche';
b) sottostare a una verifica della sicurezza
effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorita',
in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del
Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo
qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa
si assume l'onere finanziario della verifica.
3. Il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di
indagare i casi di mancata conformita' nonche' i loro
effetti sulla sicurezza e l'integrita' delle reti.
4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su
indicazione dell'Autorita', il mancato rispetto degli
articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni
attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che
forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a
12.».
- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65:
«Art. 7 (Autorita' nazionali competenti e punto di
contatto unico). - 1. Sono designate quali Autorita'
competenti NIS per i settori e sottosettori di cui
all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III:
a) il Ministero dello sviluppo economico per il
settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e
petrolio e per il settore infrastrutture digitali,
sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali;
b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario,
per vie d'acqua e su strada;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze per il
settore bancario e per il settore infrastrutture dei
mercati finanziari, in collaborazione con le autorita' di
vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob, secondo
modalita' di collaborazione e di scambio di informazioni
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
d) il Ministero della salute per l'attivita' di
assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38,
prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal
medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso e le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
direttamente o per il tramite delle Autorita' sanitarie
territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza
sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e
accreditati delle Regioni o dalle Province autonome negli
ambiti territoriali di rispettiva competenza;
e) il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle
Autorita' territorialmente competenti, in merito al settore
fornitura e distribuzione di acqua potabile.
2. Le Autorita' competenti NIS sono responsabili
dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai
settori di cui all'allegato II e ai servizi di cui
all'allegato III e vigilano sull'applicazione del presente
decreto a livello nazionale esercitando altresi' le
relative potesta' ispettive e sanzionatorie.
3. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DIS) e' designato quale punto di contatto unico in materia
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di
collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera
delle autorita' competenti NIS con le autorita' competenti
degli altri Stati membri, nonche' con il gruppo di
cooperazione di cui all'articolo 10 e la rete di CSIRT di
cui all'articolo 11.
5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di
cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i
rappresentanti designati dagli altri Stati.
6. Le autorita' competenti NIS e il punto di contatto
unico consultano, conformemente alla normativa vigente,
l'autorita' di contrasto ed il Garante per la protezione
dei dati personali e collaborano con essi.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designazione
del punto di contatto unico e quella delle autorita'
competenti NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore
modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di
pubblicita'.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi
dell'articolo 22.».
- Si riporta l'articolo 24-bis del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, come modificato dalla presente legge
di conversione:
«Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento
illecito di dati). - (Omissis).
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale,
salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto
per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di
altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1,
comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento
quote.
(omissis)».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riportano gli articoli 4 e 9 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65:
«Art. 4 (Identificazione degli operatori di servizi
essenziali). - (Omissis).
5. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un elenco nazionale degli operatori di servizi
essenziali. Il Ministero dello sviluppo economico inoltra
tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
(Omissis).»
«Art. 9 (Cooperazione a livello nazionale). -
(Omissis).
3. Il CSIRT italiano informa le autorita' competenti
NIS, il punto di contatto unico e l'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in
merito alle notifiche di incidenti trasmesse ai sensi del
presente decreto.».
 
Art. 2

Personale per esigenze di funzionamento del CVCN
e della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalita' necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, un contingente massimo di settantasette unita' di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unita' dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione (( del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche )), in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un massimo del 40 per cento delle unita' di personale di cui al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, in posizione di comando, di personale che non risulti impiegato in compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti unita', conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di dieci unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unita' dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nel quadro del Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, entro il limite del 40 per cento delle unita' previste dal medesimo comma, di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione (( del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche )), in posizione di fuori ruolo, di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica.
5. Il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 3 avviene mediante uno o piu' concorsi pubblici da espletare anche in deroga all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la possibilita' da parte delle amministrazioni di avvalersi delle modalita' semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 70 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
«Art. 70 (Norme finali). - (Omissis).
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto,
accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art.
41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico
complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
esaurimento del Ministero delle finanze istituito
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in
altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
(Omissis.)».
- Si riporta l'articolo 1777 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66:
«Art. 1777 (Rapporti con l'ordinamento generale del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). -
1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina
generale in materia di trattamento economico e di assegno
per il nucleo familiare dei dipendenti pubblici prevista
dalle disposizioni vigenti, al personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
si applicano le disposizioni emanate a seguito delle
procedure di concertazione previste dal decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, nonche' le norme del presente libro
che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico.
Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che pongono a carico delle amministrazioni
utilizzatrici gli oneri del trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale in posizione di
comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 91, della legge 24
dicembre 2007, n. 244:
«Art. 2. - (Omissis).
91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, a decorrere dal 1º febbraio 2008, il
trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente
alla posizione di comando del personale appartenente alle
Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e' posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello
stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33
della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il
contingente fissato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto
di cumulabilita' previsto dall'articolo 3, comma 63, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis).
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e
qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle
strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter
sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro
intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella
consistenza organica del personale di cui agli articoli
9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
della Presidenza e, previo accordo, delle altre
amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita'
delle predette strutture.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis).
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis).
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, o previste dalla normativa
vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi
pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli
enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un
contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato
in misura non superiore a 10 euro.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Omissis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 19 giugno 2019,
n. 56:
«Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione).
- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a
decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e
alle universita' si applica la normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza
dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le
amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano
dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di
assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di
reclutare figure professionali con elevate competenze in
materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e
dei procedimenti amministrativi;
c) qualita' dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacita'
di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con
il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base
del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle
risorse, corrispondenti a economie da cessazione del
personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal
budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano
dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e
contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1
possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo
periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto
dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano dei
fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori
o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle
risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le
assunzioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate successivamente alla maturazione della
corrispondente facolta' di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati
relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di
reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e procedere alle
restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del
presente comma, le procedure concorsuali di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche
in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione
delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile.
7. Per le finalita' di cui al comma 4, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede allo sviluppo di un portale del
reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalita'
automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di
partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle
procedure concorsuali, anche mediante la creazione del
fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel
triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo
30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
(Omissis).».
 
Art. 3
Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a
banda larga con tecnologia 5G

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche nei casi in cui sono tenuti alla notifica di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), sulla base della disciplina prevista in attuazione del predetto regolamento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le condizioni e le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti gia' autorizzati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, qualora attinenti alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), (( del presente decreto )), possono essere modificate o integrate, con la procedura di cui al comma 2, (( del presente articolo, se, a seguito della valutazione svolta da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), emergono elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo la sostituzione di apparati o prodotti, ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilita' accertate )).

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1-bis del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56:
«Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di
telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia
5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri
di cui al comma 2, attivita' di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di
comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto
l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione,
alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle
reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero
l'acquisizione di componenti ad alta intensita' tecnologica
funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando
posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea,
sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4,
al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o
dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A
tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi
indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che
potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle
reti e dei dati che vi transitano.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, per soggetto
esterno all'Unione europea si intende:
1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che
non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilito;
2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la
sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito,
e che risulti controllato direttamente o indirettamente da
una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n.
1);
3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede
legale o dell'amministrazione o il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito,
al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui
al presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere
individuate misure di semplificazione delle modalita' di
notifica, dei termini e delle procedure relativi
all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
di cui al comma 2.».
 
Art. 4

(Soppresso).
 
(( Art. 4-bis

Modifiche alla disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica

1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, alinea, la parola: «contestualmente» e' sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»;
2) al comma 1, lettera b):
2.1) dopo le parole: «all'adozione di delibere» sono inserite le seguenti: «, atti od operazioni»;
2.2) le parole: «il mutamento» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica»;
2.3) dopo le parole: «di vincoli che ne condizionino l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali»;
3) al comma 2:
3.1) dopo le parole: «derivante dalle delibere» sono inserite le seguenti: «, dagli atti o dalle operazioni»;
3.2) dopo le parole: «oggetto della delibera,» sono inserite le seguenti: «dell'atto o dell'operazione,»;
3.3) dopo le parole: «risultante dalla delibera» sono inserite le seguenti: «, dall'atto»;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o criminali»;
5) al comma 4:
5.1) al primo periodo, le parole: «o sull'atto» sono sostituite dalle seguenti: «, sull'atto o sull'operazione»;
5.2) al terzo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
5.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni»;
5.4) al quinto periodo, dopo le parole: «Le richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste istruttorie a soggetti terzi»;
5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano»;
5.6) al decimo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,»;
6) al comma 5:
6.1) al secondo periodo, le parole: «prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento»;
6.2) al secondo periodo, le parole: «3 per cento,» sono soppresse;
6.3) al secondo periodo, le parole: «20 per cento e 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento, 25 per cento e 50 per cento»;
6.4) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una societa' non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo.»;
6.5) al terzo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
6.6) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.»;
6.7) al quinto periodo, dopo le parole: «Eventuali richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e richieste istruttorie a soggetti terzi»;
6.8) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;
6.9) al sesto periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
6.10) al decimo periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote» e dopo le parole: «dovra' cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: «la vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «adottate con il voto determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
b) all'articolo 1-bis:
1) al comma 2, primo periodo:
1.1) le parole: «l'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione, a qualsiasi titolo,»;
1.2) dopo le parole: «ovvero l'acquisizione» sono inserite le seguenti: «, a qualsiasi titolo,»;
1.3) le parole: «sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis»;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma puo' essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di particolare complessita'. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri, puo' ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore.»;
c) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;
4) al comma 2, primo periodo:
4.1) le parole: «adottato da una societa'» sono sostituite dalle seguenti: «adottato da un'impresa»;
4.2) le parole: «o 1-ter» sono soppresse;
4.3) le parole: «il mutamento dell'oggetto sociale» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica dell'oggetto sociale»;
4.4) le parole: «dalla societa' stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla stessa impresa»;
5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di societa' controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e' notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto.»;
6) al comma 3:
6.1) la parola: «contestualmente» e' sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»;
6.2) le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
7) al comma 4:
7.1) al primo periodo, le parole: «la notifica di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis»;
7.2) al terzo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
7.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.»;
7.4) al quinto periodo, dopo le parole: «Le richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste istruttorie a soggetti terzi»;
7.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;
7.6) all'ultimo periodo, le parole: «di cui al comma 2 e al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma»;
8) al comma 5:
8.1) il terzo periodo e' soppresso;
8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.»;
9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per "soggetto esterno all'Unione europea" si intende:
a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a);
c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.»;
10) al comma 6:
10.1) al primo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e la parola: «contestualmente» e' sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»;
10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;
10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote» e dopo le parole: «dovra' cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
10.4) al nono periodo, dopo le parole: «ordina la vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
10.5) al decimo periodo, dopo le parole: «con il voto determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
10.6) all'ultimo periodo, le parole: «la circostanza che l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o criminali.»;
11) al comma 8, le parole: «individuate con i regolamenti» sono sostituite dalle seguenti: «individuate con i decreti»;
d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Collaborazione con autorita' amministrative di settore). - 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorita' indicate al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.
Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea e' successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresi' sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. E' fatta salva la possibilita' di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.
3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
e) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «comma 5, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis» e le parole: «e dell'articolo 2, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «ovvero dei regolamenti» sono soppresse.
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera d), capoverso art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.
3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in societa' che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 5-bis, 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo ))
.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come
modificati dalla presente legge di conversione:
«Art. 1 (Poteri speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su
proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del
Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo
economico e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno
o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate le attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in
relazione alle quali con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente
e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in
caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla
sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle
informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo
delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere, atti od operazioni
dell'assemblea o degli organi di amministrazione di
un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllate,
il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica
dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', la
modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai
sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile
ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da
ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, le
cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni
materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne
condizionino l'impiego, anche in ragione della
sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da
parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti
pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
l'acquirente venga a detenere, direttamente o
indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive,
per interposta persona o tramite soggetti altrimenti
collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di compromettere nel caso
specifico gli interessi della difesa e della sicurezza
nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la
partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente
ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare
le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia
di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai
quali non si applica la disciplina di cui al presente
articolo.
2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale derivante dalle delibere, dagli atti o dalle
operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, il Governo
considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera,
dell'atto o dell'operazione, la rilevanza strategica dei
beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneita'
dell'assetto risultante dalla delibera, dell'atto o
dall'operazione a garantire l'integrita' del sistema di
difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle
informazioni relative alla difesa militare, gli interessi
internazionali dello Stato, la protezione del territorio
nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e
delle frontiere, nonche' gli elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di
cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
considera, alla luce della potenziale influenza
dell'acquirente sulla societa', anche in ragione della
entita' della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita'
di finanziamento dell'acquisizione, della capacita'
economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente nonche' del progetto industriale, rispetto
alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento
del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle
attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla
continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla
corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali
assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni,
direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui
partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico
riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati.
3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui
al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto
esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma
5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le seguenti
circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente
controllato dall'amministrazione pubblica, compresi
organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al
comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla
delibera, sull'atto o sull'operazione da adottare in modo
da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto.
Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ne' per l'impresa l'obbligo di notifica al
pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla
notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una
sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i
predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il
potere di cui al presente comma e' esercitato nella forma
di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi'
ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le
disposizioni gli obblighi di cui al presente comma, ivi
compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio
del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente
esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni, e' soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore
dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento
del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel
contempo le informazioni necessarie, comprensive di
descrizione generale del progetto di acquisizione,
dell'acquirente e del suo ambito di operativita', per le
valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui
l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa'
ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la
notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga
a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
superiore alla soglia del 3 per cento e sono
successivamente notificate le acquisizioni che determinano
il superamento delle soglie del 5 per cento, 10 per cento,
15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento.
Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o
quote di una societa' non ammessa alla negoziazione nei
mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata
qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito
dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie
indicate nel secondo periodo. Il potere di imporre
specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di
opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), e'
esercitato entro quarantacinque giorni dalla data della
notifica. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Eventuali richieste di
informazioni e richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali l'acquisto puo' essere effettuato.In caso di
incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque
giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento
delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino
alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso
del termine per l'imposizione di condizioni o per
l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di
voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le
condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle
suddette azioni o quote secondo le procedure di cui
all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni
assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
di tali azioni o quote sono nulle.
6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 1, si riferiscono a societa' partecipate,
direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia
e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai
fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo
comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono
immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il
Ministro dello sviluppo economico, sono emanate
disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere
di cui al primo periodo e' espresso entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di
regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il
regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti, di cui ai
commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e
delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero,
per le altre societa', al Ministero della difesa o al
Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di
competenza.
8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le
invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli
obblighi di notifica di cui al presente articolo e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore
all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle
imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia
stato approvato il bilancio.
Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di
telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia
5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri
di cui al comma 2, attivita' di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di
comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto
l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni o servizi
relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla
manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi
di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione , a qualsiasi
titolo, di componenti ad alta intensita' tecnologica
funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando
posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, e'
soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis al fine
dell'eventuale esercizio del potere di veto o
dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A
tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi
indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che
potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle
reti e dei dati che vi transitano.
2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce
un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al
primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima del 26
marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione.
3. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 2-bis, per
soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto
di cui all'articolo 2, comma 5-bis.
3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un
contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha
acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui
allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire
l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni
dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri
comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia
necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti
tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il
termine di trenta giorni previsto dal presente comma puo'
essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili
ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi
di particolare complessita'. I poteri speciali sono
esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono
non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non
sospendono i termini. In caso di incompletezza della
notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto
dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui
l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del
contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che
sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti
poteri, puo' ingiungere all'impresa di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del
predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di
notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni
contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri
speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo
valore.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere
individuate misure di semplificazione delle modalita' di
notifica, dei termini e delle procedure relativi
all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
di cui al comma 2.
Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi strategici
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi
quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo
e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, nonche' la tipologia di atti od operazioni
all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica
la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
1-bis (abrogato).
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la
sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile
pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' degli
attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
e' notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi
sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi
termini le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione concernenti il trasferimento di societa'
controllate che detengono i predetti attivi.
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato
da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di
essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione
degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di
societa' controllate che detengono i predetti attivi,
ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede
sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e'
notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia
data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il
cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi
delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto
sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi
dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero
introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da
ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e'
fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
atto o operazione in modo da consentire l'eventuale
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica,
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni
informazione utile alla descrizione generale del progetto
di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui
l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti
dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non
osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma
e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio.
5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli 1, comma
3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi
2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per "soggetto esterno
all'Unione europea" si intende:
a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale
o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilita;
b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la
sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
e che risulti controllata, direttamente o indirettamente,
da una persona fisica o da una persona giuridica di cui
alla lettera a);
c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede
legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
qualora sussistano elementi che indichino un comportamento
elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui
al presente decreto.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente
di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti
interessi. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo
periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.
Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a
soggetti terzi successive alla prima non sospendono i
termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non
esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il
termine di quarantacinque giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano. In casi eccezionali di rischio
per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili
attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo
periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base della stessa
procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e,
successivamente, fino al decorso del termine per
l'eventuale esercizio del potere di opposizione o
imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi
alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione
rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini,
l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere sia
esercitato nella forma dell'imposizione di impegni
all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il
periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti
di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli
impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione
l'acquirente non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
la vendita delle suddette azioni o quote secondo le
procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla
sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in
considerazione le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente
controllato dall'amministrazione pubblica, compresi
organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneita' dell'assetto risultante dall'atto
giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalita' di finanziamento dell'acquisizione e della
capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operativita'
delle reti e degli impianti;
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e'
valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico.
8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
individuate con i decreti di cui al comma 1 si riferiscono
a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei
Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri
speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le
notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente
trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al
Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore,
ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alla definizione,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere sullo schema di
regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni
dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.
Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari
competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non
intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo
schema di regolamento, indicandone le ragioni in
un'apposita relazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti sono espressi entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui
ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze per le societa' da esso partecipate,
ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo
economico o al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
Art. 2-bis (Collaborazione con autorita' amministrative
di settore). - 1. La Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni, l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente e
il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto. Le autorita' indicate
al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di
coordinamento il segreto d'ufficio.
Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per
l'esercizio dei poteri speciali). - 1. Qualora uno Stato
membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019,
l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un
parere in relazione ad un investimento estero diretto
oggetto di un procedimento in corso, i termini per
l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e
2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello
Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il
parere della Commissione europea e' successivo alle
osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio
dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di
ricevimento del parere della Commissione. I termini per
l'esercizio dei poteri speciali sono altresi' sospesi nel
caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla
Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri
di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in
corso ai sensi del presente articolo. E' fatta salva la
possibilita' di esercitare i poteri speciali anche prima
del ricevimento del parere della Commissione o delle
osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela
della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano
l'adozione di una decisione immediata ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE)
2019/452.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i
rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i
Ministri competenti per settore, possono essere
ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto, al fine di individuare procedure
semplificate, tenuto conto del grado di potenziale
pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa,
della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi
quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle
reti e degli impianti e alla continuita' degli
approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza di assicurare
l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle
relative ai meccanismi di controllo, scambio di
informazione e cooperazione definiti ai sensi del
regolamento (UE) 2019/452.
3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del
regolamento (UE) 2019/452 e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il
funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3 (Abrogazioni e norme generali e transitorie). -
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1,
lettera c), e dall'articolo 2, comma 6, l'acquisto, a
qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno
all'Unione europea quale definito dall'articolo 2, comma
5-bis, di partecipazioni in societa' che detengono uno o
piu' degli attivi individuati come strategici ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, commi 1 e
1-ter, e' consentito a condizione di reciprocita', nel
rispetto degli accordi internazionali sottoscritti
dall'Italia o dall'Unione europea.
2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a
231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere
efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a
ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei
decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2,
commi 1 e 1-ter, del presente decreto. Le predette
disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data
di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al
primo periodo che completano l'individuazione dei settori.
Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente
nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge
n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica
alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del
mandato.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/452
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019:
«Art. 4 (Fattori che possono essere presi in
considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione). -
1. Nel determinare se un investimento estero diretto possa
incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati
membri e la Commissione possono prendere in considerazione
i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:
a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o
virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la
salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o
l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di
difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili,
nonche' gli investimenti in terreni e immobili fondamentali
per l'utilizzo di tali infrastrutture;
b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali
definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n.
428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale,
la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le
tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio
dell'energia, quantistica e nucleare, nonche' le
nanotecnologie e le biotecnologie;
c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori
produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime,
nonche' la sicurezza alimentare;
d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati
personali, o la capacita' di controllare tali informazioni;
o
e) liberta' e pluralismo dei media.
2. Nel determinare se un investimento estero diretto
possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli
Stati membri e la Commissione tengono altresi' conto, in
particolare, se:
a) l'investitore estero sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
inclusi organismi statali o forze armate, di un paese
terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o
finanziamenti consistenti;
b) l'investitore estero sia gia' stato coinvolto in
attivita' che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro; o
c) vi sia un grave rischio che l'investitore
intraprenda attivita' illegali o criminali.».
- Si riporta l'articolo 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
 
Art. 5

Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in caso di crisi di natura cibernetica

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilita' di reti, (( sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica )), puo' comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu' apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati.
(( 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1 )).
 
Art. 6

Copertura finanziaria

1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi (( euro 3.400.000 per l'anno 2019, euro 7.995.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 )), ed euro 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico.
(( b-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 )).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145:
«95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 623, della legge 11
dicembre 2016, n. 232:
«623. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi
strumentali, anche utilizzando i meccanismi di
centralizzazione acquisti attraverso la societa' Consip
Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, anche mediante leasing finanziario, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione
finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180
milioni di euro annui per il periodo 2018-2030. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle
richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della
difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le amministrazioni cui
destinare le predette somme.».
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.