| Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2019 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105 |  
| Testo del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105  (in  Gazzetta Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  222  del  21  settembre  2019), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n.  133  (in questa  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  alla   pag.   29),   recante: «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza  nazionale cibernetica (( e di disciplina dei poteri  speciali  nei  settori  di rilevanza strategica.» )).  |  
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  Avvertenza: 
     Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti legislativi qui riportati. 
     Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi. 
     Tali modifiche a video sono riportate tra i segni (( ... )). 
     A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione. 
                                Art. 1 
             Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 
   1. Al fine di assicurare un  livello  elevato  di  sicurezza  delle reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici  delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori (( pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale )), da  cui  dipende l'esercizio  di  una  funzione  essenziale  dello  Stato,  ovvero  la prestazione  di  un  servizio  essenziale  per  il  mantenimento   di attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio,  possa  derivare  un  pregiudizio  per  la sicurezza nazionale, e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.   2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto, con decreto del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri,   adottato   su   proposta   del   Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):     a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e  gli operatori (( pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale )), inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti  al  rispetto  delle  misure  e  degli  obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta  individuazione,  fermo restando che per gli Organismi di informazione per  la  sicurezza  si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto  2007,  n.  124,  si procede sulla base dei seguenti criteri:       1) il soggetto esercita una funzione  essenziale  dello  Stato, ovvero  assicura  un  servizio  essenziale  per  il  mantenimento  di attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;       2) l'esercizio di  tale  funzione  o  la  prestazione  di  tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici;       (( 2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualita',  tenendo  conto  dell'entita'  del  pregiudizio  per  la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificita'  dei  diversi settori   di   attivita',   puo'   derivare   dal   malfunzionamento, dall'interruzione, anche  parziali,  ovvero  dall'utilizzo  improprio delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici predetti ));     b) sono definiti ((, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di  gradualita'  che  tenga  conto  delle  specificita'  dei diversi settori di attivita', i criteri con i quali )) i soggetti  di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi  informativi  e  dei servizi informatici di cui al  comma  1,  di  rispettiva  pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica  ((,  fermo restando che,  per  le  reti,  i  sistemi  informativi  e  i  servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni  classificate, si  applica  quanto  previsto  dal  regolamento  adottato  ai   sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto  2007,  n. 124  ));  all'elaborazione  di  tali  criteri   provvede,   adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico  di  supporto  al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del  Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, nonche'  quelli  privati,  individuati  ai  sensi  della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello  sviluppo  economico; la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  il  Ministero  dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza  al Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza,  anche  per  le attivita'  di  prevenzione,  preparazione   e   gestione   di   crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza   e   la regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo 7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.   3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, che disciplina altresi' i relativi termini  e modalita' attuative, adottato su proposta del CISR:     a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti  individuati ai sensi del comma 2, lettera a),  notificano  gli  incidenti  aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui  al comma 2, lettera  b),  al  Gruppo  di  intervento  per  la  sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che  inoltra  tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche  cosi'  ricevute  all'organo del Ministero dell'interno per la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei servizi  di  telecomunicazione  di   cui   all'articolo   7-bis   del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  nonche'  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico  o  da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo  7  marzo 2005, n.  82,  ovvero  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  se effettuate da un soggetto privato;     b) sono stabilite misure volte a  garantire  elevati  livelli  di sicurezza  delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e   dei   servizi informatici di cui al comma 2, lettera b) (( ,  tenendo  conto  degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea  )), relative:       (( 1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza ));       (( 1-bis) alle politiche  di  sicurezza  e  alla  gestione  del rischio ));       2) alla mitigazione e gestione  degli  incidenti  e  alla  loro prevenzione, anche attraverso (( interventi su )) apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;       3) alla protezione fisica e logica e dei dati;       4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi;       5) alla gestione operativa, ivi  compresa  la  continuita'  del servizio;       6) al monitoraggio, test e controllo;       7) alla formazione e consapevolezza;       8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e  servizi  di information  and  communication  technology  (ICT),  anche   mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale (( , di standard e di eventuali limiti )).   4. All'elaborazione delle misure di cui al  comma  3,  lettera  b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati  dal  presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero  della  difesa,  il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze  e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.   (( 4-bis. Gli schemi dei decreti  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  per l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato )).   5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai  decreti  di  cui  ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalita' di cui ai  commi (( 2, 3, 4 e 4-bis )) con cadenza almeno biennale.   6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui:     (( a) i soggetti di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  ovvero  le centrali di committenza  alle  quali  essi  fanno  ricorso  ai  sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni,  sistemi  e servizi ICT destinati a essere  impiegati  sulle  reti,  sui  sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici  di  cui  al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di  criteri  di  natura  tecnica,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno  comunicazione  al  Centro  di  valutazione  e   certificazione nazionale  (CVCN),  istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo economico;  la  comunicazione  comprende  anche  la  valutazione  del rischio associato all'oggetto della  fornitura,  anche  in  relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque  giorni  dalla  ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola  volta, in  caso  di  particolare  complessita',  il  CVCN  puo'   effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni  e  test  di  hardware  e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a),  secondo  un  approccio  gradualmente  crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i  soggetti  che  hanno effettuato la comunicazione possono  proseguire  nella  procedura  di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di  hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono  integrati  con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni  e  all'esito  favorevole  dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine  di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente  periodo,  i soggetti che hanno effettuato  la  comunicazione  possono  proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificita'  delle forniture di beni, sistemi  e  servizi  ICT  da  impiegare  su  reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero  dell'interno e del Ministero della difesa,  individuati  ai  sensi  del  comma  2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse  umane  e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  in  coerenza  con quanto previsto dal  presente  decreto,  possono  procedere,  con  le medesime  modalita'  e  i  medesimi  termini  previsti  dai   periodi precedenti,  attraverso  la  comunicazione  ai   propri   Centri   di valutazione accreditati per le attivita' di cui al presente  decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che  impiegano  le  metodologie  di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le  modalita'  stabilite  con  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture  di beni,  sistemi  e  servizi  ICT  destinate  alle  reti,  ai   sistemi informativi  e  ai  servizi  informatici  per  lo  svolgimento  delle attivita' di prevenzione, accertamento e repressione dei  reati  e  i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con  riguardo  alle forniture  di  beni,  sistemi  e  servizi  ICT  per  le   quali   sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in  entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo  motivate  esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati ));     b) i soggetti individuati quali  fornitori  di  beni,  sistemi  e servizi destinati alle reti, ai  sistemi  informativi  e  ai  servizi informatici di cui al comma 2, lettera  b),  assicurano  al  CVCN  e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ((  ai  Centri  di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della  difesa, di  cui  alla  lettera  a)  del  presente  comma   )),   la   propria collaborazione per l'effettuazione delle attivita'  di  test  di  cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri;  il  CVCN segnala  la  mancata  collaborazione  al  Ministero  dello   sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o  alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82;  sono  inoltrate altresi' alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  le  analoghe segnalazioni (( dei Centri di valutazione dei Ministeri  dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) ));     c) la Presidenza del Consiglio dei ministri,  per  i  profili  di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui  all'articolo  29 del  codice  dell'Amministrazione  digitale   di   cui   al   decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi  del  comma  2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per  i  soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma  2,  lettera  b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e  senza  che  cio' comporti accesso  a  dati  o  metadati  personali  e  amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per  le  reti,  i sistemi informativi e i  servizi  informatici  di  cui  al  comma  2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e  repressione  dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ((  ,  alla difesa civile )) e alla difesa e sicurezza militare dello  Stato,  le attivita' di ispezione e  verifica  sono  svolte,  nell'ambito  delle risorse umane e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  dalle strutture specializzate in tema di  protezione  di  reti  e  sistemi, nonche' (( , nei casi  in  cui  siano  espressamente  previste  dalla legge,  ))  in  tema  di  prevenzione  e  di  contrasto  del  crimine informatico, delle amministrazioni  da  cui  dipendono  le  Forze  di polizia  e  le  Forze  armate,  che  ne  comunicano  gli  esiti  alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.   7.  Nell'ambito  dell'approvvigionamento  di  prodotti,   processi, servizi ICT  e  associate  infrastrutture  destinati  alle  reti,  ai sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi  informatici  di cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:     a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera  b),  per  cio'  che  concerne  l'affidamento  di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;     b) ai  fini  della  verifica  delle  condizioni  di  sicurezza  e dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in relazione all'ambito di impiego, (( definisce le metodologie di  verifica  e  di  test  e  )) svolge le attivita' di cui al comma 6, lettera a), dettando,  se  del caso, anche prescrizioni di utilizzo al committente; a tali  fini  il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso  accreditati  secondo criteri stabiliti da un decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  su  proposta  del CISR, impiegando, per  le  esigenze  delle  amministrazioni  centrali dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi  o  maggiori oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   presso   le   medesime amministrazioni (( . Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti  i raccordi, ivi compresi i contenuti, le modalita' e  i  termini  delle comunicazioni, tra il CVCN e i predetti laboratori,  nonche'  tra  il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del Ministero dell'interno  e del Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a),  anche  al fine di assicurare il  coordinamento  delle  rispettive  attivita'  e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni  in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio ));     c)  elabora  e  adotta,  previo  conforme  avviso  dell'organismo tecnico di supporto al CISR, schemi di certificazione cibernetica  (( , tenendo conto degli standard definiti a  livello  internazionale  e dell'Unione europea )), laddove, per ragioni di sicurezza  nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non  siano  ritenuti  adeguati alle  esigenze  di  tutela  del  perimetro  di  sicurezza   nazionale cibernetica.   8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto  legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma  2, del  codice  delle  comunicazioni  elettroniche  di  cui  al  decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  inclusi  nel  perimetro  di sicurezza nazionale cibernetica:     a) osservano le misure di  sicurezza  previste,  rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi  del  comma  3,  lettera  b),  del  presente articolo; le  eventuali  misure  aggiuntive  necessarie  al  fine  di assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto  sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i  soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del  codice  di  cui  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  individuati  ai  sensi  del comma 2, lettera a), del presente articolo,  e  dal  Ministero  dello sviluppo economico per  i  soggetti  privati  di  cui  alla  medesima lettera, avvalendosi anche del  CVCN;  il  Ministero  dello  sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri  si  raccordano, ove necessario, con le autorita' competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;     b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), che costituisce anche adempimento, rispettivamente,  dell'obbligo  di notifica di cui agli articoli 12 e  14  del  decreto  legislativo  18 maggio  2018,  n.  65,  e  dell'analogo  obbligo  previsto  ai  sensi dell'articolo 16-ter del codice di  cui  al  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a  tal fine, oltre a quanto previsto dal  comma  3,  lettera  a),  anche  in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice  di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT  italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3,  lettera a), all'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  7  del  decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.   9. Salvo che il fatto costituisca reato:     a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e  di aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e' punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;     b) il mancato adempimento dell'obbligo  di  notifica  di  cui  al comma 3, lettera  a),  nei  termini  prescritti,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;     c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui  al  comma  3, lettera b), e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro 250.000 a euro 1.500.000;     d) la mancata comunicazione di cui al comma 6,  lettera  a),  nei termini  prescritti,  e'  punita  con  la   sanzione   amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;     e) l'impiego di  prodotti  e  servizi  sulle  reti,  sui  sistemi informativi (( e per l'espletamento )) dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione delle condizioni o  in  assenza del superamento dei test (( imposti dal CVCN  ovvero  dai  Centri  di valutazione )) di cui al comma  6,  lettera  a),  e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;     f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle  attivita' di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti  di  cui al  medesimo  comma  6,  lettera  b),  e'  punita  con  la   sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;     g)  il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni  indicate   dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza  del  Consiglio dei ministri in esito alle attivita' di ispezione e  verifica  svolte ai sensi  del  comma  6,  lettera  c),  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;     h) il mancato rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  comma  7, lettera b), e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro 250.000 a euro 1.500.000.   10. (( L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti,  sui  sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici  di  cui  al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6,  lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9,  lettere  d)  ed e), l'applicazione della )) sanzione amministrativa accessoria  della incapacita' ad assumere incarichi  di  direzione,  amministrazione  e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione.   11.   Chiunque,   allo   scopo   di   ostacolare   o   condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b),  o  al comma 6, lettera a), o  delle  attivita'  ispettive  e  di  vigilanza previste dal comma 6,  lettera  c),  fornisce  informazioni,  dati  o elementi  di  fatto  non  rispondenti  al  vero,  rilevanti  per   la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui  al  comma  2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6,  lettera a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza  di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro  i  termini prescritti i predetti dati, informazioni  o  elementi  di  fatto,  e' punito con la reclusione da uno a (( tre )) anni.   (( 11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo  8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di altro ente  pubblico,»  sono inserite le seguenti: «e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,» )).   12. Le autorita' competenti per l'accertamento delle  violazioni  e per  l'irrogazione  delle  sanzioni  ((  amministrative  ))  sono  la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e  per i soggetti di cui all'articolo  29  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi  del  comma  2, lettera a), del presente articolo,  e  il  Ministero  dello  sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera.   13. Ai fini dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  sanzioni amministrative di cui  al  comma  9,  si  osservano  le  disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981, n. 689.   14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a), la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al presente  articolo   puo'   costituire   causa   di   responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile.   15. Le autorita' titolari delle attribuzioni  di  cui  al  presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con il  Dipartimento  delle informazioni  per  la  sicurezza  e  con   l'organo   del   Ministero dell'interno per  la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei  servizi  di telecomunicazione, quale autorita' di contrasto nell'esercizio  delle attivita' di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.   16. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per  lo  svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto puo' avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)  sulla  base  di  apposite  convenzioni, nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  e   umane   disponibili   a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.   17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto  il seguente:       «Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale  elenco  al punto di contatto unico e all'organo del Ministero  dell'interno  per la sicurezza e la regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione,  di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;     b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e  il  punto  di  contatto unico» sono sostituite dalle seguenti:       «,  il  punto  di  contatto  unico  e  l'organo  del  Ministero dell'interno per  la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei  servizi  di telecomunicazione, di cui all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31 luglio 2005, n. 155,».   18.  Gli  eventuali  adeguamenti  alle  prescrizioni  di  sicurezza definite ai sensi del presente  articolo,  delle  reti,  dei  sistemi informativi  e  dei   servizi   informatici   delle   amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al  comma  2, lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili  a legislazione vigente.   19. Per la realizzazione, l'allestimento  e  il  funzionamento  del CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro  3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal  2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. (( Per la realizzazione,  l'allestimento  e  il  funzionamento  del  Centro  di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi  6  e  7,  e' autorizzata la spesa di euro  200.000  per  l'anno  2019  e  di  euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 )).   (( 19-bis. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  coordina  la coerente attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale  cibernetica,  anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni  raccordi  con  le  autorita'  titolari  delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti  di  cui  al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni  dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui al comma  6,  il  Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione  sulle attivita' svolte )).  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  3,  della          legge 3 agosto 2007,  n.  124,  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187:               «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni   per   la          sicurezza). - (Omissis).               3. Il DIS svolge i seguenti compiti:                 a) coordina l'intera attivita' di informazione per la          sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'          svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la  competenza          dei  predetti  servizi  relativamente  alle  attivita'   di          ricerca informativa e di collaborazione con  i  servizi  di          sicurezza degli Stati esteri;                 b) e' costantemente  informato  delle  operazioni  di          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di          informazione per la sicurezza;                 c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti          provenienti dai servizi di informazione per  la  sicurezza,          dalle Forze armate  e  di  polizia,  dalle  amministrazioni          dello Stato e da  enti  di  ricerca  anche  privati;  ferma          l'esclusiva   competenza   dell'AISE   e   dell'AISI    per          l'elaborazione dei rispettivi piani di  ricerca  operativa,          elabora  analisi  strategiche  o  relative  a   particolari          situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla  scorta          dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;                 d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei          rapporti  di  cui  alla  lettera  c),  analisi  globali  da          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;                 d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo          1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e  dei  rapporti          di cui alla lettera c)  del  presente  comma,  coordina  le          attivita' di ricerca informativa finalizzate  a  rafforzare          la  protezione  cibernetica  e  la  sicurezza   informatica          nazionali;                 e) promuove e garantisce, anche  attraverso  riunioni          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio          informativo e i risultati delle riunioni periodiche;                 f) trasmette,  su  disposizione  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di          informazioni per la sicurezza;                 g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di          acquisizione delle risorse umane  e  materiali  e  di  ogni          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;                 h) sentite  l'AISE  e  l'AISI,  elabora  e  sottopone          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;                 i)  esercita  il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere          del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il  piano          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei          servizi di informazione per la sicurezza;                 l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite          dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  apposito          regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  ai          fini della tutela amministrativa del  segreto  di  Stato  e          delle classifiche di segretezza, vigilando  altresi'  sulla          loro corretta applicazione;                 m) cura le attivita' di promozione e diffusione della          cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;                 n) impartisce gli indirizzi per la gestione  unitaria          del personale di cui all'articolo 21, secondo le  modalita'          definite dal regolamento di cui al  comma  1  del  medesimo          articolo;                 n-bis)  gestisce  unitariamente,  ferme  restando  le          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.               (Omissis).».               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  29  del  codice          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto          legislativo 7 marzo 2005, n. 82:               «Art. 29 (Qualificazione  e  accreditamento).  -  1.  I          soggetti   che   intendono   fornire   servizi    fiduciari          qualificati o svolgere  l'attivita'  di  gestore  di  posta          elettronica  certificata  o   di   gestore   dell'identita'          digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda          di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee          guida. I soggetti che  intendono  svolgere  l'attivita'  di          conservatore di documenti informatici  presentano  all'AgID          domanda di accreditamento,  secondo  le  modalita'  fissate          dalle Linee guida.               2.  Il  richiedente  deve  trovarsi  nelle   condizioni          previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS, deve avere          natura giuridica di societa' di capitali  e  deve  disporre          dei requisiti di onorabilita', tecnologici e organizzativi,          nonche'  delle  garanzie  assicurative   e   di   eventuali          certificazioni, adeguate rispetto al volume  dell'attivita'          svolta e alla responsabilita'  assunta  nei  confronti  dei          propri utenti  e  dei  terzi.  I  predetti  requisiti  sono          individuati, nel rispetto  della  disciplina  europea,  con          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentita          l'AgID. Il predetto decreto determina  altresi'  i  criteri          per la fissazione delle  tariffe  dovute  all'AgID  per  lo          svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e          le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui  al          comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.               3.               4. La domanda di qualificazione o di accreditamento  si          considera   accolta   qualora    non    venga    comunicato          all'interessato il provvedimento di diniego  entro  novanta          giorni dalla data di presentazione della stessa.               5. Il termine di cui al comma 4,  puo'  essere  sospeso          una  sola  volta  entro  trenta  giorni   dalla   data   di          presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata          richiesta  di  documenti  che  integrino  o  completino  la          documentazione  presentata  e  che  non  siano  gia'  nella          disponibilita'  di  AgID  (259)  o  che  questo  non  possa          acquisire autonomamente. In tale caso, il termine  riprende          a decorrere dalla data di  ricezione  della  documentazione          integrativa.               6. A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda,  AgID          dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito  elenco          di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso  e  consultabile          anche in via telematica, ai  fini  dell'applicazione  della          disciplina in questione.               7.               8.               9. Alle attivita' previste dal presente articolo si  fa          fronte nell'ambito delle risorse di  AgID,  senza  nuovi  o          maggiori oneri per la finanza pubblica.».               - Si riporta  l'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27          luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 31 luglio 2005, n. 155:               «Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando          le competenze dei Servizi informativi e  di  sicurezza,  di          cui agli articoli 4 e 6 della legge  24  ottobre  1977,  n.          801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e          per  la  regolarita'  dei  servizi   di   telecomunicazione          assicura  i  servizi  di   protezione   informatica   delle          infrastrutture   critiche   informatizzate   di   interesse          nazionale   individuate   con    decreto    del    Ministro          dell'interno,  operando  mediante  collegamenti  telematici          definiti con apposite convenzioni con i responsabili  delle          strutture interessate.               2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per  la          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o          di  agevolazione  del  terrorismo  condotte  con  i   mezzi          informatici,   gli   ufficiali   di   polizia   giudiziaria          appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono  svolgere          le attivita' di cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  del          decreto-legge 18 ottobre  2001,  n.  374,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2001,  n.  438,  e          quelle di cui all' articolo 226 delle norme di  attuazione,          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura          penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.          271, anche a richiesta o in collaborazione con  gli  organi          di polizia giudiziaria ivi indicati».               - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,          n. 400:               «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                 e).               (Omissis).».               - Si riporta l'articolo 1, comma 512,  della  legge  28          dicembre 2015, n. 208:               «512. - Al fine  di  garantire  l'ottimizzazione  e  la          razionalizzazione  degli  acquisti  di   beni   e   servizi          informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi          di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi          dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e  le          societa' inserite nel  conto  economico  consolidato  della          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto          nazionale di statistica (ISTAT) ai  sensi  dell'articolo  1          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai  propri          approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti  di          acquisto e di negoziazione di Consip  Spa  o  dei  soggetti          aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di   committenza          regionali, per i beni e i servizi  disponibili  presso  gli          stessi soggetti. Le regioni sono  autorizzate  ad  assumere          personale strettamente necessario ad  assicurare  la  piena          funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui  all'articolo          9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga          ai vincoli assunzionali previsti dalla  normativa  vigente,          nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui  al          comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del          2014.».               - Si  riportano  gli  articoli  12  e  14  del  decreto          legislativo 18 maggio 2018, n. 65:               «Capo  IV  -  Sicurezza  della  rete  e   dei   sistemi          informativi degli operatori di servizi essenziali               Art. 12 (Obblighi in materia di  sicurezza  e  notifica          degli incidenti). - 1. Gli operatori di servizi  essenziali          adottano  misure  tecniche  e  organizzative   adeguate   e          proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza          della rete e dei sistemi informativi che  utilizzano  nelle          loro  operazioni.  Tenuto  conto  delle   conoscenze   piu'          aggiornate in materia, dette misure assicurano  un  livello          di sicurezza della rete e dei sistemi informativi  adeguato          al rischio esistente.               2. Gli operatori di servizi essenziali adottano  misure          adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti          a  carico  della  sicurezza  della  rete  e   dei   sistemi          informativi  utilizzati  per  la  fornitura   dei   servizi          essenziali, al fine di assicurare la  continuita'  di  tali          servizi.               3. Nell'adozione delle misure di cui ai commi  1  e  2,          gli operatori di servizi  essenziali  tengono  conto  delle          linee guida predisposte dal gruppo di cooperazione  di  cui          all'articolo 10, nonche' delle linee guida di cui al  comma          7.               4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e  3,  le          autorita' competenti NIS possono, se  necessario,  definire          specifiche  misure,  sentiti  gli  operatori   di   servizi          essenziali.               5. Gli operatori di servizi  essenziali  notificano  al          CSIRT italiano e, per conoscenza, all'autorita'  competente          NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi  un          impatto rilevante sulla continuita' dei servizi  essenziali          forniti.               6.  Il  CSIRT  italiano  inoltra   tempestivamente   le          notifiche  all'organo  istituito  presso  il   Dipartimento          informazioni per la sicurezza incaricato,  ai  sensi  delle          direttive  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri          adottate  sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la          sicurezza  della  Repubblica  (CISR),  delle  attivita'  di          prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi          e di attivazione delle procedure di allertamento.               7.  Le  notifiche   includono   le   informazioni   che          consentono al CSIRT italiano di  determinare  un  eventuale          impatto transfrontaliero dell'incidente.  La  notifica  non          espone  la  parte  che   la   effettua   a   una   maggiore          responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente.          Le autorita' competenti NIS possono predisporre linee guida          per la notifica degli incidenti.               8. Per determinare  la  rilevanza  dell'impatto  di  un          incidente  si  tiene  conto  in  particolare  dei  seguenti          parametri:                 a)   il   numero   di   utenti   interessati    dalla          perturbazione del servizio essenziale;                 b) la durata dell'incidente;                 c) la diffusione  geografica  relativamente  all'area          interessata dall'incidente.               9. Sulla base delle informazioni fornite nella notifica          da parte dell'operatore di  servizi  essenziali,  il  CSIRT          italiano  informa  gli   eventuali   altri   Stati   membri          interessati in cui  l'incidente  ha  un  impatto  rilevante          sulla continuita' dei servizi essenziali.               10 Ai fini del comma 9,  il  CSIRT  italiano  preserva,          conformemente  al  diritto  dell'Unione  europea   e   alla          legislazione  nazionale,  la  sicurezza  e  gli   interessi          commerciali dell'operatore di servizi  essenziali,  nonche'          la riservatezza delle informazioni fornite  nella  notifica          secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5.               11. Ove le circostanze lo consentano, il CSIRT italiano          fornisce all'operatore di servizi essenziali, che  effettua          la notifica, le pertinenti informazioni relative al seguito          della notifica stessa, nonche' le informazioni che  possono          facilitare un trattamento efficace dell'incidente.               12. Su richiesta dell'autorita' competente  NIS  o  del          CSIRT italiano,  il  punto  di  contatto  unico  trasmette,          previa verifica dei presupposti, le notifiche ai  punti  di          contatto unici degli altri Stati membri interessati.               13. Previa valutazione da parte dell'organo di  cui  al          comma 6, l'autorita' competente NIS, d'intesa con il  CSIRT          italiano, dopo  aver  consultato  l'operatore  dei  servizi          essenziali  notificante,  puo'  informare  il  pubblico  in          merito ai singoli incidenti, qualora ne sia  necessaria  la          sensibilizzazione per evitare un  incidente  o  gestire  un          incidente in corso.               14. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica. Gli operatori di  servizi  essenziali  provvedono          agli adempimenti previsti dal presente  articolo  a  valere          sulle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci.»               «Capo  V  -  Sicurezza  della  rete   e   dei   sistemi          informativi dei fornitori di servizi digitali               Art. 14 (Obblighi in materia di  sicurezza  e  notifica          degli incidenti). - 1.  I  fornitori  di  servizi  digitali          identificano e adottano  misure  tecniche  e  organizzative          adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi  relativi          alla sicurezza della rete e  dei  sistemi  informativi  che          utilizzano nel contesto  dell'offerta  di  servizi  di  cui          all'allegato III all'interno dell'Unione europea.               2. Tenuto conto delle  conoscenze  piu'  aggiornate  in          materia, tali misure assicurano  un  livello  di  sicurezza          della rete e dei sistemi informativi  adeguato  al  rischio          esistente e tengono conto dei seguenti elementi:                 a) la sicurezza dei sistemi e degli impianti;                 b) trattamento degli incidenti;                 c) gestione della continuita' operativa;                 d) monitoraggio, audit e test;                 e) conformita' con le norme internazionali.               3. I fornitori di servizi digitali adottano misure  per          prevenire e minimizzare l'impatto  di  incidenti  a  carico          della sicurezza della rete e dei  sistemi  informativi  del          fornitore  di  servizi  digitali   sui   servizi   di   cui          all'allegato III offerti all'interno  dell'Unione  europea,          al fine di assicurare la continuita' di tali servizi.               4. I fornitori di servizi digitali notificano al  CSIRT          italiano e, per conoscenza, all'autorita'  competente  NIS,          senza  ingiustificato  ritardo,  gli  incidenti  aventi  un          impatto rilevante sulla fornitura di  un  servizio  di  cui          all'allegato III che essi offrono  all'interno  dell'Unione          europea.               5.  Le  notifiche   includono   le   informazioni   che          consentono al CSIRT italiano di determinare la rilevanza di          un eventuale  impatto  transfrontaliero.  La  notifica  non          espone  la  parte  che   la   effettua   a   una   maggiore          responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente.               6.  Il  CSIRT  italiano  inoltra   tempestivamente   le          notifiche all'organo di cui all'articolo 12, comma 6.               7. Al fine di determinare la rilevanza dell'impatto  di          un   incidente,   sono   tenuti   in   considerazione,   in          particolare, i seguenti parametri:                 a) il numero di utenti interessati dall'incidente, in          particolare gli utenti che dipendono dal servizio  digitale          per la fornitura dei propri servizi;                 b) la durata dell'incidente;                 c) la diffusione  geografica  relativamente  all'area          interessata dall'incidente;                 d) la portata della perturbazione  del  funzionamento          del servizio;                 e) la portata dell'impatto sulle attivita' economiche          e sociali.               8. L'obbligo di  notificare  un  incidente  si  applica          soltanto qualora il fornitore  di  servizi  digitali  abbia          accesso alle informazioni necessarie per valutare l'impatto          di un incidente con riferimento  ai  parametri  di  cui  al          comma 7.               9. Qualora un operatore di servizi  essenziali  dipenda          da una terza parte fornitrice di servizi  digitali  per  la          fornitura di un  servizio  che  e'  indispensabile  per  il          mantenimento   di   attivita'    economiche    e    sociali          fondamentali, l'operatore stesso notifica qualsiasi impatto          rilevante per la continuita' di servizi  essenziali  dovuto          ad un incidente a carico di tale operatore.               10. Qualora l'incidente di cui al comma 4 riguardi  due          o piu' Stati membri, il CSIRT italiano  informa  gli  altri          Stati membri coinvolti.               11. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano tutela,  nel          rispetto  del   diritto   dell'Unione   europea   e   della          legislazione  nazionale,  la  sicurezza  e  gli   interessi          commerciali del fornitore del servizio digitale nonche'  la          riservatezza delle informazioni fornite.               12. Previa valutazione  da  parte  dell'organo  di  cui          all'articolo  12,  comma  6,  l'autorita'  competente  NIS,          d'intesa con il CSIRT italiano,  dopo  aver  consultato  il          fornitore di servizi digitali interessato e, se  del  caso,          le autorita' competenti o i CSIRT degli altri Stati  membri          interessati, puo' informare il pubblico riguardo ai singoli          incidenti o chiedere al fornitore di  servizi  digitali  di          provvedervi, qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione          per evitare un incidente o gestirne uno in corso, o qualora          sussista comunque un interesse pubblico  alla  divulgazione          dell'incidente.               13.  I  fornitori  di  servizi  digitali  applicano  le          disposizioni di attuazione degli atti di  esecuzione  della          Commissione europea che specificano ulteriormente le misure          tecnico-organizzative di cui al comma 1 e i parametri,  ivi          compresi formati e procedure,  relativi  agli  obblighi  di          notifica di cui al comma 4.               14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,  comma          7, non  sono  imposti  ulteriori  obblighi  in  materia  di          sicurezza o di notifica ai fornitori di servizi digitali.               15. Il presente capo non si applica alle microimprese e          alle piccole imprese quali definite  nella  raccomandazione          della  Commissione  europea   del   6   maggio   2003,   n.          2003/361/CE.».               -  Si  riporta  l'articolo  16-ter  del  Codice   delle          comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°          agosto 2003, n. 259:               «Art. 16-ter (Attuazione e controllo). - 1.  Le  misure          adottate ai fini dell'attuazione del  presente  articolo  e          dell'articolo  16-bis  sono  approvate  con   decreto   del          Ministro dello sviluppo economico.               2. Ai fini del  controllo  del  rispetto  dell'articolo          16-bis  le  imprese  che  forniscono  reti   pubbliche   di          comunicazioni  o  servizi  di   comunicazione   elettronica          accessibili al pubblico sono tenute a:                 a)   fornire   al   Ministero,   e   se    necessario          all'Autorita', le informazioni necessarie per  valutare  la          sicurezza e l'integrita' dei  loro  servizi  e  delle  loro          reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di          sicurezza; nonche';                 b)  sottostare  a  una   verifica   della   sicurezza          effettuata dal Ministero, anche su impulso  dell'Autorita',          in collaborazione  con  gli  Ispettorati  territoriali  del          Ministero dello  sviluppo  economico,  o  da  un  organismo          qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa          si assume l'onere finanziario della verifica.               3. Il Ministero e  l'Autorita'  hanno  la  facolta'  di          indagare i casi  di  mancata  conformita'  nonche'  i  loro          effetti sulla sicurezza e l'integrita' delle reti.               4. Nel caso in cui il  Ministero  riscontri,  anche  su          indicazione  dell'Autorita',  il  mancato  rispetto   degli          articoli  16-bis  o  16-ter   ovvero   delle   disposizioni          attuative previste dal comma 1 da parte delle  imprese  che          forniscono reti pubbliche di  comunicazioni  o  servizi  di          comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico,   si          applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4  a          12.».               - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  legislativo  18          maggio 2018, n. 65:               «Art. 7 (Autorita'  nazionali  competenti  e  punto  di          contatto  unico).  -  1.  Sono  designate  quali  Autorita'          competenti  NIS  per  i  settori  e  sottosettori  di   cui          all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III:                 a) il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  il          settore energia,  sottosettori  energia  elettrica,  gas  e          petrolio  e  per  il   settore   infrastrutture   digitali,          sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali;                 b) il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti          per il settore trasporti, sottosettori aereo,  ferroviario,          per vie d'acqua e su strada;                 c) il Ministero dell'economia e delle finanze per  il          settore  bancario  e  per  il  settore  infrastrutture  dei          mercati finanziari, in collaborazione con le  autorita'  di          vigilanza di settore,  Banca  d'Italia  e  Consob,  secondo          modalita' di collaborazione e di  scambio  di  informazioni          stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle          finanze;                 d) il  Ministero  della  salute  per  l'attivita'  di          assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3,  comma          1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38,          prestata  dagli  operatori  dipendenti  o  incaricati   dal          medesimo Ministero o  convenzionati  con  lo  stesso  e  le          Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,          direttamente o per il  tramite  delle  Autorita'  sanitarie          territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza          sanitaria   prestata   dagli   operatori   autorizzati    e          accreditati delle Regioni o dalle Province  autonome  negli          ambiti territoriali di rispettiva competenza;                 e) il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e del mare e le Regioni e le  Province  autonome          di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle          Autorita' territorialmente competenti, in merito al settore          fornitura e distribuzione di acqua potabile.               2.  Le  Autorita'  competenti  NIS  sono   responsabili          dell'attuazione  del  presente  decreto  con  riguardo   ai          settori  di  cui  all'allegato  II  e  ai  servizi  di  cui          all'allegato III e vigilano sull'applicazione del  presente          decreto  a  livello  nazionale  esercitando   altresi'   le          relative potesta' ispettive e sanzionatorie.               3. Il Dipartimento delle informazioni per la  sicurezza          (DIS) e' designato quale punto di contatto unico in materia          di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.               4. Il punto di contatto unico svolge  una  funzione  di          collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera          delle autorita' competenti NIS con le autorita'  competenti          degli  altri  Stati  membri,  nonche'  con  il  gruppo   di          cooperazione di cui all'articolo 10 e la rete di  CSIRT  di          cui all'articolo 11.               5. Il punto di contatto unico collabora nel  gruppo  di          cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro  con  i          rappresentanti designati dagli altri Stati.               6. Le autorita' competenti NIS e il punto  di  contatto          unico consultano,  conformemente  alla  normativa  vigente,          l'autorita' di contrasto ed il Garante  per  la  protezione          dei dati personali e collaborano con essi.               7. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  comunica          tempestivamente alla Commissione  europea  la  designazione          del punto  di  contatto  unico  e  quella  delle  autorita'          competenti NIS, i relativi compiti  e  qualsiasi  ulteriore          modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di          pubblicita'.               8. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a          1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede  ai  sensi          dell'articolo 22.».               - Si riporta l'articolo 24-bis del decreto  legislativo          8 giugno 2001, n. 231, come modificato dalla presente legge          di conversione:               «Art.  24-bis  (Delitti   informatici   e   trattamento          illecito di dati). - (Omissis).               3. In relazione alla commissione  dei  delitti  di  cui          agli articoli 491-bis e 640-quinquies  del  codice  penale,          salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto          per i casi di frode informatica in danno dello Stato  o  di          altro ente pubblico, e dei delitti di cui  all'articolo  1,          comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  si          applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento          quote.               (omissis)».               - La legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.               -  Si  riportano  gli  articoli  4  e  9  del   decreto          legislativo 18 maggio 2018, n. 65:               «Art. 4 (Identificazione  degli  operatori  di  servizi          essenziali). - (Omissis).               5. E' istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo          economico un elenco nazionale degli  operatori  di  servizi          essenziali. Il Ministero dello sviluppo  economico  inoltra          tale elenco al punto di contatto  unico  e  all'organo  del          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'          dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.               (Omissis).»               «Art.  9  (Cooperazione   a   livello   nazionale).   -          (Omissis).               3. Il CSIRT italiano informa  le  autorita'  competenti          NIS, il punto di contatto unico e  l'organo  del  Ministero          dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi          di  telecomunicazione,  di  cui  all'articolo   7-bis   del          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  in          merito alle notifiche di incidenti trasmesse ai  sensi  del          presente decreto.».   |  
|   |                                 Art. 2 
           Personale per esigenze di funzionamento del CVCN             e della Presidenza del Consiglio dei ministri 
   1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in  possesso della professionalita' necessaria per lo svolgimento  delle  funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6  e  7,  il  Ministero  dello sviluppo economico e' autorizzato ad assumere a tempo  indeterminato, con incremento della vigente  dotazione  organica  nel  limite  delle unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie  facolta'  assunzionali, un contingente massimo di settantasette unita' di personale,  di  cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda,  nel  limite  di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.   2. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  1,  il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve  le  unita'  dedicate all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nell'ambito  del Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, per le esigenze del CVCN di un contingente di  personale  non  dirigenziale  appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  con  esclusione  ((  del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario delle istituzioni scolastiche )), in posizione di fuori  ruolo  o  di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi  ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, per un  massimo  del  40  per  cento  delle  unita'  di personale di cui al comma 1.  Nei  limiti  complessivi  della  stessa quota il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'  avvalersi,  in posizione di comando, di  personale  che  non  risulti  impiegato  in compiti  operativi  o  specialistici  con  qualifiche  o  gradi   non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti unita', conservando lo stato giuridico  e  il  trattamento  economico fisso,  continuativo  ed  accessorio,  secondo  quanto  previsto  dai rispettivi ordinamenti,  con  oneri  a  carico  del  Ministero  dello sviluppo  economico,  ai  sensi  dell'articolo   1777,   del   codice dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244.   3.   Per   lo   svolgimento   delle   funzioni   in   materia    di digitalizzazione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e' autorizzata  ad  assumere   con   contratti   di   lavoro   a   tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione  organica,  un  contingente massimo di dieci unita' di personale non dirigenziale, da  inquadrare nella categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020.   4. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  3,  la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unita' dedicate all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nel  quadro  del Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, entro il limite del 40 per cento delle unita' previste dal medesimo comma,  di  personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165,  con   esclusione   ((   del   personale   docente,   educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche )), in posizione di fuori ruolo, di comando o altro analogo  istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17,  comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e  dell'articolo  9,  comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  nonche'  di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica.   5. Il reclutamento del personale di cui ai  commi  1  e  3  avviene mediante uno o piu' concorsi pubblici da espletare  anche  in  deroga all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies,  del  decreto-legge  31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 ottobre 2013, n.  125,  e  all'articolo  35,  comma  5,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la possibilita'  da  parte  delle  amministrazioni  di  avvalersi  delle modalita' semplificate e delle  misure  di  riduzione  dei  tempi  di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019,  n. 56.  
           Riferimenti normativi 
               -  Si  riporta  l'articolo  1,  comma  2,  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:               «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.  Le          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine          di:                 a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato          sviluppo di sistemi informativi pubblici;                 b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;                 c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di          discriminazione e di violenza morale o psichica.               2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al          CONI.               3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della          Repubblica.».               - Si riporta l'articolo 17 della legge 15 maggio  1997,          n. 127:               «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).          - (Omissis).               14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla          richiesta.               (Omissis).».               - Si riporta l'articolo 70 del decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165:               «Art. 70 (Norme finali). - (Omissis).               12. In tutti i casi, anche  se  previsti  da  normative          speciali,  nei  quali  enti  pubblici  territoriali,   enti          pubblici non economici o altre  amministrazioni  pubbliche,          dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad  autorizzare          la   utilizzazione   da   parte    di    altre    pubbliche          amministrazioni  di  proprio  personale,  in  posizione  di          comando, di fuori ruolo,  o  in  altra  analoga  posizione,          l'amministrazione  che  utilizza  il   personale   rimborsa          all'amministrazione di  appartenenza  l'onere  relativo  al          trattamento  fondamentale.  La  disposizione  di   cui   al          presente comma si applica  al  personale  comandato,  fuori          ruolo o in analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere          dalla completa  attuazione  del  sistema  di  finanziamento          previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del  presente  decreto,          accertata dall'organismo di coordinamento di  cui  all'art.          41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento  economico          complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad          esaurimento   del   Ministero   delle   finanze   istituito          dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio          1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o  in          altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,          enti  pubblici  non  economici  o   altre   amministrazioni          pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a  carico          dell'amministrazione di appartenenza.               (Omissis.)».               -   Si   riporta    l'articolo    1777    del    codice          dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo  15          marzo 2010, n. 66:               «Art. 1777 (Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).  -          1. Ferma restando, in  quanto  compatibile,  la  disciplina          generale in materia di trattamento economico e  di  assegno          per il nucleo familiare dei  dipendenti  pubblici  prevista          dalle  disposizioni  vigenti,  al  personale  dell'Esercito          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare          si  applicano  le  disposizioni  emanate  a  seguito  delle          procedure di concertazione previste dal decreto legislativo          12 maggio 1995, n. 195, nonche' le norme del presente libro          che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico.          Al medesimo personale si applicano le disposizioni  di  cui          all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007,  n.          244,   che   pongono   a   carico   delle   amministrazioni          utilizzatrici   gli   oneri   del   trattamento   economico          fondamentale e accessorio del  personale  in  posizione  di          comando appartenente alle  Forze  di  polizia  e  al  Corpo          nazionale dei vigili del fuoco.».               - Si riporta l'articolo 2, comma  91,  della  legge  24          dicembre 2007, n. 244:               «Art. 2. - (Omissis).               91.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  1,   comma          6-septies, del decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio          2007,  n.  17,  a  decorrere  dal  1º  febbraio  2008,   il          trattamento economico fondamentale ed accessorio  attinente          alla posizione di comando del personale  appartenente  alle          Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco          e' posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello          stesso. La disposizione di cui  al  precedente  periodo  si          applica anche alle  assegnazioni  di  cui  all'articolo  33          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  che  superano  il          contingente  fissato  dal  decreto   del   Presidente   del          Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto          di cumulabilita' previsto dall'articolo 3, comma 63,  della          legge 24 dicembre 1993, n. 537.               (Omissis).».               - Si riporta l'articolo 9 del  decreto  legislativo  30          luglio 1999, n. 303:               «Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis).               5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado  e          qualifica  del  comparto  Ministeri  chiamato  a   prestare          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai          Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo  11          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di          missione di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  mantiene  il          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente          medesimo.               5-quater.  Con  il   provvedimento   istitutivo   delle          strutture di supporto o di missione di cui al  comma  5-ter          sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di          personale, anche dirigenziale, necessarie al  funzionamento          delle medesime strutture, che in ogni  caso,  per  la  loro          intrinseca temporaneita', non determinano variazioni  nella          consistenza organica del personale  di  cui  agli  articoli          9-bis  e  9-ter.  Alla  copertura  dei  relativi  oneri  si          provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di  bilancio          della   Presidenza   e,   previo   accordo,   delle   altre          amministrazioni  eventualmente  coinvolte  nelle  attivita'          delle predette strutture.               (Omissis).».               - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165:               «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis).               5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si          applica alle pubbliche amministrazioni.               6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in          presenza dei seguenti presupposti di legittimita':                 a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;                 b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le          risorse umane disponibili al suo interno;                 c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di          affidamento dell'incarico;                 d) devono essere preventivamente determinati  durata,          oggetto e compenso della collaborazione.               Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la          maturata esperienza nel settore.               Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo          periodo dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  12          luglio 2004, n. 168 convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato          articolo 36, comma 5-quater.               (Omissis).».               - Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge  31  agosto          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30          ottobre 2013, n. 125:               «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro          flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis).               3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.          70.               3-sexies. Con le  modalita'  di  cui  all'articolo  35,          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e          successive  modificazioni,  o  previste   dalla   normativa          vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono          essere  autorizzati  a  svolgere  direttamente  i  concorsi          pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e  gli          enti locali possono aderire alla  ricognizione  di  cui  al          comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si  obbligano  ad          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  garantisce,          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.               3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al          comma 3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un          contributo di ammissione ai concorsi per ciascun  candidato          in misura non superiore a 10 euro.               (Omissis).».               - Si riporta l'articolo 35 del decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165:               «Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Omissis).               5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),          di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte          comunque   salve   le    competenze    delle    Commissioni          esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM  si  avvale          di personale messo a disposizione dall'Associazione  Formez          PA.               5.1. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  5,  il  bando  di          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella          legge 30 ottobre 2013, n. 125               5.2. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate          di concerto con il Ministero della salute.               (Omissis).».               - Si riporta l'articolo 3 della legge 19  giugno  2019,          n. 56:               «Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni  mirate  e          il ricambio generazionale nella pubblica  amministrazione).          - 1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma          399,  della  legge   30   dicembre   2018,   n.   145,   le          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi  compresi          quelli  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  procedere,  a          decorrere dall'anno 2019,  ad  assunzioni  di  personale  a          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari          al 100 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo          cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo          nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola  e          alle universita' si applica la normativa di settore.               2.    Al    fine     di     accrescere     l'efficienza          dell'organizzazione  e   dell'azione   amministrativa,   le          amministrazioni di cui al comma 1  predispongono  il  piano          dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter  del  decreto          legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di          assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore          organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria,  di          reclutare figure professionali con  elevate  competenze  in          materia di:                 a) digitalizzazione;                 b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e          dei procedimenti amministrativi;                 c) qualita' dei servizi pubblici;                 d) gestione dei fondi strutturali e  della  capacita'          di investimento;                 e) contrattualistica pubblica;                 f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;                 g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.               3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con          il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma  4,          del decreto legislativo n. 165 del 2001,  previa  richiesta          delle amministrazioni interessate, predisposta  sulla  base          del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del          medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata  da          analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei          correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo          1, comma 399, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  a          decorrere dall'anno 2019  e'  consentito  il  cumulo  delle          risorse,  corrispondenti  a  economie  da  cessazione   del          personale gia' maturate, destinate alle assunzioni  per  un          arco temporale non superiore a cinque anni, a  partire  dal          budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del  piano          dei  fabbisogni  e  della  programmazione   finanziaria   e          contabile.               4. Al fine di ridurre i tempi di  accesso  al  pubblico          impiego, per il  triennio  2019-2021,  fatto  salvo  quanto          stabilito  dall'articolo  1,  comma  399,  della  legge  30          dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1          possono procedere, in deroga a quanto  previsto  dal  primo          periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30          del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  nel  rispetto          dell'articolo 4, commi 3  e  3-bis,  del  decreto-legge  31          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  nonche'  del  piano  dei          fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del          presente articolo:                 a) all'assunzione a tempo indeterminato di  vincitori          o allo scorrimento delle graduatorie  vigenti,  nel  limite          massimo dell'80 per  cento  delle  facolta'  di  assunzione          previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;                 b) all'avvio di  procedure  concorsuali,  nel  limite          massimo dell'80 per  cento  delle  facolta'  di  assunzione          previste per il corrispondente  triennio,  al  netto  delle          risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui          all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del  medesimo          decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35,  comma  5,          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   Le          assunzioni di cui  alla  presente  lettera  possono  essere          effettuate   successivamente   alla    maturazione    della          corrispondente facolta' di assunzione.               5. Le amministrazioni che si avvalgono  della  facolta'          di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni,  i  dati          relativi alle assunzioni o  all'avvio  delle  procedure  di          reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   al   Ministero          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della          Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli          stessi di operare i controlli successivi e  procedere  alle          restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.               6.  Per  le  finalita'  del   comma   4,   nelle   more          dell'entrata in vigore del decreto  previsto  dall'articolo          1, comma 300, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e          predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e  b)  del          presente  comma,  le  procedure  concorsuali  di  cui  alla          lettera  b)  del  medesimo  comma   4   sono   svolte   dal          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del          Consiglio dei ministri, con modalita'  semplificate,  anche          in deroga alla disciplina prevista dal regolamento  di  cui          al decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,          n. 487, per quanto concerne, in particolare:                 a) la nomina  e  la  composizione  della  commissione          d'esame, prevedendo  la  costituzione  di  sottocommissioni          anche per le prove scritte  e  stabilendo  che  a  ciascuna          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero          di candidati inferiore a duecentocinquanta;                 b) la tipologia e le modalita' di  svolgimento  delle          prove di esame, prevedendo:                   1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  due          volte il numero dei posti banditi;                   2) la possibilita' di svolgere  prove  preselettive          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta          multipla,  gestite  con  l'ausilio  di  enti   o   istituti          specializzati pubblici e  privati  e  con  possibilita'  di          predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;                   3) forme semplificate di  svolgimento  delle  prove          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il          ricorso a domande con risposta a scelta multipla;                   4) per i profili tecnici, lo svolgimento  di  prove          pratiche in aggiunta a quelle  scritte  o  in  sostituzione          delle medesime;                   5) lo svolgimento delle prove di cui ai  numeri  da          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante          l'ausilio di sistemi informatici e telematici;                   6)  la  valutazione  dei  titoli   solo   dopo   lo          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;                   7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'          essere superiore ad  un  terzo  del  punteggio  complessivo          attribuibile.               7. Per le finalita' di cui al comma 4, il  Dipartimento          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei          ministri  provvede  allo  sviluppo  di   un   portale   del          reclutamento per la raccolta e la gestione,  con  modalita'          automatizzate  e  nel  rispetto  delle   disposizioni   del          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto          legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  delle  domande  di          partecipazione ai concorsi  pubblici  e  delle  fasi  delle          procedure concorsuali,  anche  mediante  la  creazione  del          fascicolo elettronico del candidato.  All'attuazione  delle          disposizioni del presente  comma  si  provvede  nell'ambito          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.               8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1,  comma          399, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  al  fine  di          ridurre  i  tempi  di  accesso  al  pubblico  impiego,  nel          triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite  dalle          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le          conseguenti assunzioni possono essere effettuate  senza  il          previo svolgimento delle procedure  previste  dall'articolo          30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 3   Disposizioni in materia di reti di  telecomunicazione  elettronica  a                    banda larga con tecnologia 5G 
   1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione  per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche  nei  casi in cui sono tenuti  alla  notifica  di  cui  all'articolo  1-bis  del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.   2. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56,  sono  esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la sicurezza delle reti e dei dati  che  vi  transitano,  da  parte  dei centri di valutazione di cui all'articolo 1,  comma  6,  lettera  a), sulla base della  disciplina  prevista  in  attuazione  del  predetto regolamento.   3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento di cui all'articolo  1,  comma  6,  le  condizioni  e  le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti gia' autorizzati con decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri, adottati ai sensi dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio 2012, n. 56, in data anteriore alla data di  entrata  in  vigore  del medesimo  regolamento,  qualora  attinenti  alle  reti,  ai   sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti negli  elenchi  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),  ((  del  presente  decreto  )), possono essere modificate o integrate, con la  procedura  di  cui  al comma 2, (( del presente articolo, se, a  seguito  della  valutazione svolta da parte dei centri di  valutazione  di  cui  all'articolo  1, comma 6, lettera a),  emergono  elementi  indicanti  la  presenza  di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati  che  vi  transitano,  con  misure aggiuntive necessarie al fine  di  assicurare  livelli  di  sicurezza equivalenti  a  quelli   previsti   dal   presente   decreto,   anche prescrivendo  la   sostituzione   di   apparati   o   prodotti,   ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilita' accertate )).  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  l'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 11 maggio 2012, n. 56:               «Art.  1-bis  (Poteri  speciali  inerenti  le  reti  di          telecomunicazione elettronica a banda larga con  tecnologia          5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei  poteri          di cui al comma 2, attivita' di rilevanza strategica per il          sistema di  difesa  e  sicurezza  nazionale  i  servizi  di          comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati   sulla          tecnologia 5G.               2. La stipula di contratti o accordi aventi ad  oggetto          l'acquisto di beni o servizi relativi  alla  progettazione,          alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle          reti  inerenti  i  servizi  di  cui  al  comma  1,   ovvero          l'acquisizione di componenti ad alta intensita' tecnologica          funzionali alla predetta realizzazione o  gestione,  quando          posti in essere con soggetti  esterni  all'Unione  europea,          sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4,          al fine dell'eventuale  esercizio  del  potere  di  veto  o          dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A          tal fine, sono oggetto di valutazione  anche  gli  elementi          indicanti la presenza  di  fattori  di  vulnerabilita'  che          potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza  delle          reti e dei dati che vi transitano.               3. Per le finalita' di cui al  comma  2,  per  soggetto          esterno all'Unione europea si intende:                 1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica,  che          non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede  legale          o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di   attivita'          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello          Spazio  economico  europeo  o  che  non  sia  comunque  ivi          stabilito;                 2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la          sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita'          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello          Spazio economico europeo o che sia comunque ivi  stabilito,          e che risulti controllato direttamente o indirettamente  da          una persona fisica o da una persona giuridica di cui al  n.          1);                 3) qualsiasi persona fisica o persona  giuridica  che          abbia stabilito la residenza, la dimora abituale,  la  sede          legale o dell'amministrazione  o  il  centro  di  attivita'          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello          Spazio economico europeo o che sia comunque ivi  stabilito,          al fine di eludere l'applicazione della disciplina  di  cui          al presente articolo.               4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito  ai          sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri del 6 agosto  2014,  possono  essere          individuate misure di semplificazione  delle  modalita'  di          notifica,  dei   termini   e   delle   procedure   relativi          all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri          di cui al comma 2.».   |  
|   |                                 Art. 4 
   (Soppresso).     |  
|   |                              (( Art. 4-bis 
             Modifiche alla disciplina dei poteri speciali                  nei settori di rilevanza strategica 
   1. Al fine di rafforzare la tutela  della  sicurezza  nazionale  in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15  marzo  2012,  n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 1:   1) al comma 1, alinea, la parola: «contestualmente»  e'  sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»;   2) al comma 1, lettera b):   2.1) dopo le parole: «all'adozione di delibere»  sono  inserite  le seguenti: «, atti od operazioni»;   2.2) le parole: «il mutamento» sono sostituite dalle seguenti:  «la modifica»;   2.3) dopo le parole: «di vincoli  che  ne  condizionino  l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «, anche in ragione  della  sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali»;   3) al comma 2:   3.1) dopo le parole: «derivante dalle delibere»  sono  inserite  le seguenti: «, dagli atti o dalle operazioni»;   3.2) dopo le parole: «oggetto della  delibera,»  sono  inserite  le seguenti: «dell'atto o dell'operazione,»;   3.3) dopo le parole: «risultante dalla delibera» sono  inserite  le seguenti: «, dall'atto»;   4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:   «3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma  1, lettere a) e c), sia effettuato da  un  soggetto  esterno  all'Unione europea,  di  cui  all'articolo  2,  comma  5-bis,  il  Governo  puo' considerare altresi' le seguenti circostanze:   a) che l'acquirente sia direttamente o  indirettamente  controllato dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;   b) che l'acquirente sia  gia'  stato  coinvolto  in  attivita'  che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro dell'Unione europea;   c) che  vi  sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda attivita' illegali o criminali»;   5) al comma 4:   5.1) al primo periodo, le parole:  «o  sull'atto»  sono  sostituite dalle seguenti: «, sull'atto o sull'operazione»;   5.2) al terzo periodo, la parola: «quindici»  e'  sostituita  dalla seguente: «quarantacinque»;   5.3) dopo il quarto periodo e' inserito il  seguente:  «Qualora  si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso,  per  una  sola volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono rese entro il termine di venti giorni»;   5.4)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  «Le   richieste   di informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste  istruttorie a soggetti terzi»;   5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «In  caso  di incompletezza della notifica, il  termine  di  quarantacinque  giorni previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle informazioni o degli elementi che la integrano»;   5.6) al decimo periodo, le  parole:  «le  disposizioni  di  cui  al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di  cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma  1,  lettera  b),  eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni  o condizioni,»;   6) al comma 5:   6.1) al secondo periodo, le parole:  «prevista  dall'articolo  120, comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n.  58,  e  successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «del 3 per cento»;   6.2) al secondo periodo, le parole: «3 per cento,» sono soppresse;   6.3) al secondo periodo, le parole: «20 per cento e 25  per  cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento, 25 per cento e 50  per cento»;   6.4) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso  in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote  di  una  societa' non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la  notifica deve essere effettuata  qualora  l'acquirente  venga  a  detenere,  a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore  alle  soglie indicate nel secondo periodo.»;   6.5) al terzo periodo, la parola: «quindici»  e'  sostituita  dalla seguente: «quarantacinque»;   6.6) dopo il quarto periodo e' inserito il  seguente:  «Qualora  si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso,  per  una  sola volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono rese entro il termine di venti giorni.»;   6.7) al quinto periodo, dopo le  parole:  «Eventuali  richieste  di informazioni» sono inserite le seguenti: «e richieste  istruttorie  a soggetti terzi»;   6.8) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «In  caso  di incompletezza della notifica, il  termine  di  quarantacinque  giorni previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;   6.9) al sesto periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni»  sono inserite le seguenti: «o quote»;   6.10) al decimo periodo, dopo le  parole:  «connessi  alle  azioni» sono inserite le seguenti: «o quote» e dopo le parole: «dovra' cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;   6.11) all'undicesimo periodo, dopo le  parole:  «la  vendita  delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;   6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «adottate con il  voto determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;   b) all'articolo 1-bis:   1) al comma 2, primo periodo:   1.1)  le  parole:  «l'acquisto»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «l'acquisizione, a qualsiasi titolo,»;   1.2) dopo le  parole:  «ovvero  l'acquisizione»  sono  inserite  le seguenti: «, a qualsiasi titolo,»;   1.3) le parole: «sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetta  alla  notifica di cui al comma 3-bis»;   2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   «2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui  al comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa  completa  sui contratti o accordi di cui al primo periodo  del  medesimo  comma  2, conclusi prima del  26  marzo  2019  e  che  non  sono  in  corso  di esecuzione.»;   3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   «3. Per le finalita' di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  per  soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis»;   4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:   «3-bis. Entro dieci giorni dalla  conclusione  di  un  contratto  o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha  acquisito,  a  qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo  stesso  comma  notifica  alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  un'informativa  completa,  in modo da  consentire  l'eventuale  esercizio  del  potere  di  veto  o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.  Entro  trenta giorni dalla notifica,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri comunica  l'eventuale  veto  ovvero   l'imposizione   di   specifiche prescrizioni  o   condizioni.   Qualora   sia   necessario   svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilita' che  potrebbero  compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma  puo'  essere prorogato fino a venti giorni,  prorogabili  ulteriormente  di  venti giorni, per una sola volta, in casi di  particolare  complessita'.  I poteri speciali  sono  esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di specifiche  prescrizioni  o   condizioni   ogniqualvolta   cio'   sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali  della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi  i  predetti  termini,  i poteri  speciali  si  intendono  non  esercitati.  Qualora  si  renda necessario richiedere informazioni all'acquirente,  tale  termine  e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e' sospeso,  per  una  sola  volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di  venti  giorni.  Le  richieste  di  informazioni  e  le richieste istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non sospendono i termini. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il termine di trenta giorni previsto  dal  presente  comma  decorre  dal ricevimento delle informazioni o degli  elementi  che  la  integrano. Fermo restando  quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del  presente comma,  nel  caso  in  cui  l'impresa  notificante   abbia   iniziato l'esecuzione del contratto  o  dell'accordo  oggetto  della  notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri,  puo' ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la  situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo  che il fatto costituisca reato, chiunque  non  osservi  gli  obblighi  di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e'  soggetto  alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento  del  valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore.»;   c) all'articolo 2:   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e con i Ministri competenti per  settore,  adottati,  anche  in  deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso  entro  trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque  essere  adottati, sono  individuati  le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi  quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e  l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e  i  rapporti  di  rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei  settori  dell'energia,  dei trasporti e delle comunicazioni, nonche'  la  tipologia  di  atti  od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si  applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al  primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data  di  entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati  almeno  ogni tre anni.»;   2) il comma 1-bis e' abrogato;   3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:   «1-ter. Con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per  settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto  1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,  che e' reso entro trenta  giorni,  decorsi  i  quali  i  decreti  possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la  sicurezza  e  l'ordine pubblico, compreso il  possibile  pregiudizio  alla  sicurezza  e  al funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza  strategica  per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a  quelli  individuati  nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del  presente articolo, nei  settori  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono  adottati entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;   4) al comma 2, primo periodo:   4.1) le parole: «adottato da una societa'»  sono  sostituite  dalle seguenti: «adottato da un'impresa»;   4.2) le parole: «o 1-ter» sono soppresse;   4.3) le parole: «il mutamento dell'oggetto sociale» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica dell'oggetto sociale»;   4.4) le parole:  «dalla  societa'  stessa»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dalla stessa impresa»;   5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   «2-bis.  Qualsiasi  delibera,  atto  od  operazione,  adottato   da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati  ai  sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche  della  titolarita', del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi  a  favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di  cui  al  comma  5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la  fusione  o  la  scissione  della  societa',  il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in  cui  siano  compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,  il trasferimento  di  societa'  controllate  che  detengono  i  predetti attivi, ovvero che abbia per  effetto  il  trasferimento  della  sede sociale  in  un  Paese  non  appartenente  all'Unione   europea,   e' notificato, entro dieci giorni e  comunque  prima  che  vi  sia  data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri  dalla  stessa impresa. Sono notificati  altresi'  nei  medesimi  termini  qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene  uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter,  che  abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica  dell'oggetto  sociale,  lo scioglimento della societa' o  la  modifica  di  clausole  statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma,  del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo  3,  comma  1, del  decreto-legge  31  maggio  1994,   n.   332,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.  474,  come  da  ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto.»;   6) al comma 3:   6.1) la parola: «contestualmente»  e'  sostituita  dalle  seguenti: «tempestivamente e per estratto»;   6.2) le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;   7) al comma 4:   7.1) al primo periodo, le parole: «la notifica di cui al  comma  2» sono sostituite dalle seguenti: «le notifiche di cui  ai  commi  2  e 2-bis»;   7.2) al terzo periodo, la parola: «quindici»  e'  sostituita  dalla seguente: «quarantacinque»;   7.3) dopo il quarto periodo e' inserito il  seguente:  «Qualora  si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso,  per  una  sola volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono rese entro il termine di venti giorni.»;   7.4)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  «Le   richieste   di informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste  istruttorie a soggetti terzi»;   7.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «In  caso  di incompletezza della notifica, il  termine  di  quarantacinque  giorni previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;   7.6) all'ultimo periodo, le  parole:  «di  cui  al  comma  2  e  al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2  e 2-bis e al presente comma»;   8) al comma 5:   8.1) il terzo periodo e' soppresso;   8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo che il fatto costituisca reato e ferme  restando  le  invalidita'  previste  dalla legge, chiunque non osservi  gli  obblighi  di  notifica  di  cui  al presente comma e' soggetto a una sanzione  amministrativa  pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore all'1 per cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il bilancio.»;   9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:   «5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli  1,  comma  3-bis,  e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi  2-bis,  5  e  6  del presente articolo,  per  "soggetto  esterno  all'Unione  europea"  si intende:   a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che  non  abbia  la residenza, la dimora abituale, la sede legale o  dell'amministrazione ovvero  il  centro  di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che  non  sia comunque ivi stabilita;   b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo,  o  che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona  giuridica  di cui alla lettera a);   c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la   residenza,   la   dimora   abituale,   la    sede    legale    o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in  uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  o che sia comunque  ivi  stabilita,  qualora  sussistano  elementi  che indichino un comportamento elusivo  rispetto  all'applicazione  della disciplina di cui al presente decreto.»;   10) al comma 6:   10.1) al primo periodo, la parola: «quindici» e'  sostituita  dalla seguente:  «quarantacinque»  e  la   parola:   «contestualmente»   e' sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»;   10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:  «Qualora  si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente,  il  termine di cui al primo periodo e' sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  al ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il termine di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario  formulare richieste istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di quarantacinque giorni  e'  sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  al ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le  richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i termini,  decorsi  i  quali  i  poteri  speciali  si  intendono   non esercitati. In caso di incompletezza della notifica,  il  termine  di quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente  comma  decorre   dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;   10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole:  «connessi  alle  azioni» sono inserite le seguenti: «o quote» e dopo le parole: «dovra' cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;   10.4) al nono periodo, dopo le parole:  «ordina  la  vendita  delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;   10.5) al decimo periodo, dopo le parole: «con il voto  determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;   10.6)  all'ultimo  periodo,  le   parole:   «la   circostanza   che l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche  attraverso  finanziamenti significativi»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «le   seguenti circostanze:   a) che l'acquirente sia direttamente o  indirettamente  controllato dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;   b) che l'acquirente sia  gia'  stato  coinvolto  in  attivita'  che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro dell'Unione europea;   c) che  vi  sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda attivita' illegali o criminali.»;   11) al comma 8, le parole: «individuate  con  i  regolamenti»  sono sostituite dalle seguenti: «individuate con i decreti»;   d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:   «Art.  2-bis  (Collaborazione  con  autorita'   amministrative   di settore). - 1. La Banca d'Italia, la  Commissione  nazionale  per  le societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi  pensione, l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni,  l'Autorita'  di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante  della  concorrenza  e del  mercato,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente e  il  gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014  collaborano  tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al  fine  di  agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.  Le  autorita' indicate al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui  al medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di  coordinamento  il segreto d'ufficio.   Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per  l'esercizio  dei  poteri speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione  notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE)  2019/452 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19   marzo   2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di  emettere  un  parere  in relazione  ad  un  investimento  estero   diretto   oggetto   di   un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri  speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al  ricevimento  delle osservazioni dello  Stato  membro  o  del  parere  della  Commissione europea. Se il parere della Commissione europea  e'  successivo  alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del  parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresi' sospesi nel caso in cui il Governo, ai  sensi  dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452,  richieda  alla Commissione di emettere un  parere  o  agli  altri  Stati  membri  di formulare osservazioni in relazione a un  procedimento  in  corso  ai sensi del presente  articolo.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento  del  parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri,  nei  casi in cui la tutela della sicurezza  nazionale  o  dell'ordine  pubblico richiedano  l'adozione  di   una   decisione   immediata   ai   sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452.   2. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze e,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  con  i Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, dell'interno,  della  difesa,  dello  sviluppo  economico   e   delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  al  fine  di  individuare  procedure semplificate, tenuto conto del grado di  potenziale  pregiudizio  per gli interessi essenziali della difesa, della  sicurezza  nazionale  e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla  sicurezza  e  al funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli approvvigionamenti,    nonche'    dell'esigenza     di     assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali  con  quelle  relative  ai meccanismi di  controllo,  scambio  di  informazione  e  cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.   3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto  di  contatto sono disciplinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;   e) all'articolo 3:   1) al comma 1, le parole: «comma 5, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis» e le parole: «e dell'articolo 2,  comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e  dell'articolo  2,  commi  1  e 1-ter»;   2) al comma 2:   2.1) al primo periodo, le parole: «e dei  regolamenti,  relativi  a ciascun settore,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e dei decreti,  relativi  a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto»;   2.2) al secondo periodo, le parole: «ovvero dei  regolamenti»  sono soppresse.   2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di  quelle  di  cui  al  medesimo  comma  1,  lettera  d), capoverso art. 2-ter, si applicano anche  ai  procedimenti  in  corso alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima  data, ferma restando la data di inizio del  loro  decorso,  sono  prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente  articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.   3. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  primo  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  2,  comma 1-ter, del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente  articolo,  fatta  salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del  citato  decreto-legge,  come modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge  n.  21  del  2012 l'acquisto a qualsiasi  titolo,  da  parte  di  un  soggetto  esterno all'Unione europea, di partecipazioni in societa' che detengono  beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19  marzo  2019,  di  rilevanza  tale  da  determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo  della  societa'   la   cui   partecipazione   e'   oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  e  del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 5-bis, 6  e  7,  del citato decreto-legge n. 21 del 2012,  come  modificato  dal  presente articolo.   4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai  commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56, come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere  efficacia i  regolamenti  adottati  in  attuazione   delle   norme   previgenti modificate dal presente articolo )).  
           Riferimenti normativi 
               - Si riportano  gli  articoli  1,  1-bis,  2  e  3  del          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,  come          modificati dalla presente legge di conversione:               «Art. 1 (Poteri speciali nei  settori  della  difesa  e          della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   adottati   su          proposta,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  del          Ministro della  difesa  o  del  Ministro  dell'interno,  di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il          Ministro degli affari esteri, il  Ministro  dello  sviluppo          economico e, rispettivamente, con il Ministro  dell'interno          o con il Ministro della difesa, previa  comunicazione  alle          Commissioni parlamentari competenti, entro  novanta  giorni          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione          del presente decreto,  sono  individuate  le  attivita'  di          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza          nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  in          relazione  alle  quali  con  decreto  del  Presidente   del          Consiglio dei Ministri, adottato su conforme  deliberazione          del Consiglio dei Ministri, da trasmettere  tempestivamente          e per estratto alle  Commissioni  parlamentari  competenti,          possono essere esercitati i  seguenti  poteri  speciali  in          caso di minaccia di grave  pregiudizio  per  gli  interessi          essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:                 a) imposizione di specifiche condizioni relative alla          sicurezza degli approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle          informazioni, ai trasferimenti  tecnologici,  al  controllo          delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a  qualsiasi          titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'          di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa   e          sicurezza nazionale;                 b) veto all'adozione di delibere, atti od  operazioni          dell'assemblea  o  degli  organi  di   amministrazione   di          un'impresa di cui alla lettera a),  aventi  ad  oggetto  la          fusione o la scissione  della  societa',  il  trasferimento          dell'azienda o di rami di essa o di  societa'  controllate,          il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica          dell'oggetto sociale, lo scioglimento  della  societa',  la          modifica di clausole statutarie eventualmente  adottate  ai          sensi dell'articolo 2351, terzo comma,  del  codice  civile          ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  del          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come  da          ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,  le          cessioni di diritti reali o di  utilizzo  relative  a  beni          materiali o immateriali o l'assunzione di  vincoli  che  ne          condizionino   l'impiego,   anche    in    ragione    della          sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali;                 c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi  titolo,  di          partecipazioni in un'impresa di  cui  alla  lettera  a)  da          parte di un soggetto diverso  dallo  Stato  italiano,  enti          pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora          l'acquirente   venga    a    detenere,    direttamente    o          indirettamente, anche attraverso  acquisizioni  successive,          per  interposta  persona  o  tramite  soggetti   altrimenti          collegati, un livello della partecipazione al capitale  con          diritto  di  voto  in  grado  di  compromettere  nel   caso          specifico gli interessi  della  difesa  e  della  sicurezza          nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa  la          partecipazione detenuta da terzi con i  quali  l'acquirente          ha stipulato uno dei patti  di  cui  all'articolo  122  del          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero          di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.               1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare          le attivita' di rilevanza  strategica  per  il  sistema  di          difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono  la  tipologia          di atti o operazioni all'interno di un medesimo  gruppo  ai          quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al  presente          articolo.               2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio          agli interessi essenziali della difesa  e  della  sicurezza          nazionale derivante dalle  delibere,  dagli  atti  o  dalle          operazioni di cui alla lettera b) del comma 1,  il  Governo          considera,  tenendo  conto  dell'oggetto  della   delibera,          dell'atto o dell'operazione, la  rilevanza  strategica  dei          beni o delle imprese oggetto di trasferimento,  l'idoneita'          dell'assetto  risultante  dalla   delibera,   dell'atto   o          dall'operazione a garantire  l'integrita'  del  sistema  di          difesa  e   sicurezza   nazionale,   la   sicurezza   delle          informazioni relative alla difesa militare,  gli  interessi          internazionali dello Stato, la  protezione  del  territorio          nazionale, delle infrastrutture critiche  e  strategiche  e          delle frontiere, nonche' gli elementi di cui al comma 3.               3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio          per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza          nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni  di          cui alle lettere a) e c)  del  comma  1,  il  Governo,  nel          rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,          considera,   alla   luce   della    potenziale    influenza          dell'acquirente sulla  societa',  anche  in  ragione  della          entita' della partecipazione acquisita:                 a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle  modalita'          di   finanziamento   dell'acquisizione,   della   capacita'          economica,    finanziaria,    tecnica    e    organizzativa          dell'acquirente nonche' del progetto industriale,  rispetto          alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento          del patrimonio  tecnologico,  anche  con  riferimento  alle          attivita'  strategiche  chiave,  alla  sicurezza   e   alla          continuita'  degli  approvvigionamenti,  oltre   che   alla          corretta e puntuale esecuzione degli obblighi  contrattuali          assunti  nei  confronti   di   pubbliche   amministrazioni,          direttamente  o  indirettamente,  dalla  societa'  le   cui          partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con  specifico          riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa   nazionale,          all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;                 b) l'esistenza, tenuto conto  anche  delle  posizioni          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche          o con soggetti ad esse comunque collegati.               3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni  di  cui          al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un  soggetto          esterno all'Unione europea, di cui  all'articolo  2,  comma          5-bis, il Governo puo'  considerare  altresi'  le  seguenti          circostanze:                 a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente          controllato   dall'amministrazione    pubblica,    compresi          organismi  statali  o  forze  armate,  di  un   Paese   non          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto          proprietario o finanziamenti consistenti;                 b) che  l'acquirente  sia  gia'  stato  coinvolto  in          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine          pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;               c)  che  vi  sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente          intraprenda attivita' illegali o criminali.               4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui  al          comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del          Consiglio  dei  Ministri  una  informativa  completa  sulla          delibera, sull'atto o sull'operazione da adottare  in  modo          da consentire il tempestivo esercizio del potere  di  veto.          Dalla notifica non deriva per la Presidenza  del  Consiglio          dei Ministri ne' per l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al          pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di  cui          al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e          successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla          notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri  comunica          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere          informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per  una          sola  volta,  fino  al   ricevimento   delle   informazioni          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle          informazioni o degli elementi che la integrano.  Decorsi  i          predetti termini l'operazione puo'  essere  effettuata.  Il          potere di cui al presente comma e' esercitato  nella  forma          di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza          nazionale. Le delibere o gli atti  adottati  in  violazione          del presente comma sono nulli.  Il  Governo  puo'  altresi'          ingiungere alla societa'  e  all'eventuale  controparte  di          ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo          che il fatto costituisca reato,  chiunque  non  osservi  le          disposizioni gli obblighi di cui  al  presente  comma,  ivi          compresi quelli derivanti dal  provvedimento  di  esercizio          del potere di cui al comma  1,  lettera  b),  eventualmente          esercitato  nella  forma  dell'imposizione  di   specifiche          prescrizioni o  condizioni,  e'  soggetto  a  una  sanzione          amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio   del   valore          dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per  cento          del fatturato cumulato realizzato dalle  imprese  coinvolte          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il          bilancio.               5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  di  cui          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza          nazionale notifica l'acquisizione entro dieci  giorni  alla          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  trasmettendo  nel          contempo  le  informazioni   necessarie,   comprensive   di          descrizione  generale   del   progetto   di   acquisizione,          dell'acquirente e del suo ambito di  operativita',  per  le          valutazioni  di  cui  al  comma  3.   Nel   caso   in   cui          l'acquisizione abbia  a  oggetto  azioni  di  una  societa'          ammessa alla negoziazione  nei  mercati  regolamentati,  la          notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente  venga          a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione          superiore  alla   soglia   del   3   per   cento   e   sono          successivamente notificate le acquisizioni che  determinano          il superamento delle soglie del 5 per cento, 10 per  cento,          15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e  50  per  cento.          Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad  oggetto  azioni  o          quote di una societa' non  ammessa  alla  negoziazione  nei          mercati regolamentati, la notifica deve  essere  effettuata          qualora  l'acquirente   venga   a   detenere,   a   seguito          dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie          indicate  nel  secondo  periodo.  Il  potere   di   imporre          specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a),  o  di          opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera  c),  e'          esercitato entro quarantacinque  giorni  dalla  data  della          notifica.   Qualora   si   renda   necessario    richiedere          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il          termine   di   venti   giorni.   Eventuali   richieste   di          informazioni  e  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi          successive alla prima non sospendono i termini,  decorsi  i          quali  l'acquisto  puo'  essere   effettuato.In   caso   di          incompletezza della notifica, il termine di  quarantacinque          giorni previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento          delle informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino          alla notifica e, successivamente, comunque fino al  decorso          del  termine  per  l'imposizione  di   condizioni   o   per          l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto  e          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni          imposte,  sono  nulli.  L'acquirente  che  non  osservi  le          condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria          pari al doppio del valore dell'operazione  e  comunque  non          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il          bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il          cessionario  non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata          ottemperanza il tribunale, su  richiesta  della  Presidenza          del  Consiglio  dei  Ministri,  ordina  la  vendita   delle          suddette  azioni  o  quote  secondo  le  procedure  di  cui          all'articolo 2359-ter del codice civile.  Le  deliberazioni          assembleari eventualmente adottate con il voto determinante          di tali azioni o quote sono nulle.               6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica          per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate          con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  di          cui al comma 1,  si  riferiscono  a  societa'  partecipate,          direttamente o indirettamente, dal Ministero  dell'economia          e delle finanze, il Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai          fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al  medesimo          comma, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze.  Le  notifiche  di  cui  ai  commi  4  e  5   sono          immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei          Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.               7. I  decreti  di  individuazione  delle  attivita'  di          rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e   di          sicurezza nazionale di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati          almeno ogni tre anni.               8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,          il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il          Ministro   dello   sviluppo   economico,    sono    emanate          disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con          riferimento alla  definizione,  nell'ambito  delle  risorse          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione          vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del          bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per  lo          svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei          poteri speciali previsti dal presente articolo.  Il  parere          di cui al primo periodo e' espresso  entro  il  termine  di          venti giorni dalla data di  trasmissione  dello  schema  di          regolamento  alle  Camere.   Decorso   tale   termine,   il          regolamento   puo'   essere   comunque    adottato.    Fino          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,          di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti,  di  cui  ai          commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero  dell'economia  e          delle finanze per le societa' da esso partecipate,  ovvero,          per le altre societa',  al  Ministero  della  difesa  o  al          Ministero dell'interno,  secondo  i  rispettivi  ambiti  di          competenza.               8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme  le          invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi  gli          obblighi  di  notifica  di  cui  al  presente  articolo  e'          soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria  fino  al          doppio del valore dell'operazione e comunque non  inferiore          all'uno per cento del fatturato cumulato  realizzato  dalle          imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per  il  quale  sia          stato approvato il bilancio.               Art.  1-bis  (Poteri  speciali  inerenti  le  reti   di          telecomunicazione elettronica a banda larga con  tecnologia          5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei  poteri          di cui al comma 2, attivita' di rilevanza strategica per il          sistema di  difesa  e  sicurezza  nazionale  i  servizi  di          comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati   sulla          tecnologia 5G.               2. La stipula di contratti o accordi aventi ad  oggetto          l'acquisizione, a  qualsiasi  titolo,  di  beni  o  servizi          relativi  alla  progettazione,  alla  realizzazione,   alla          manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i  servizi          di cui al comma 1,  ovvero  l'acquisizione  ,  a  qualsiasi          titolo,  di  componenti  ad  alta  intensita'   tecnologica          funzionali alla predetta realizzazione o  gestione,  quando          posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, e'          soggetta alla notifica  di  cui  al  comma  3-bis  al  fine          dell'eventuale   esercizio   del   potere   di    veto    o          dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A          tal fine, sono oggetto di valutazione  anche  gli  elementi          indicanti la presenza  di  fattori  di  vulnerabilita'  che          potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza  delle          reti e dei dati che vi transitano.               2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni          di  cui  al  comma  2,   l'impresa   notificante   fornisce          un'informativa completa sui contratti o accordi di  cui  al          primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima  del  26          marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione.               3. Per le finalita' di cui ai  commi  2  e  2-bis,  per          soggetto esterno all'Unione europea si intende il  soggetto          di cui all'articolo 2, comma 5-bis.               3-bis. Entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  di  un          contratto o accordo di cui al comma  2,  l'impresa  che  ha          acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i  servizi  di  cui          allo stesso comma notifica alla  Presidenza  del  Consiglio          dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire          l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di          specifiche prescrizioni o condizioni. Entro  trenta  giorni          dalla notifica, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri          comunica   l'eventuale   veto   ovvero   l'imposizione   di          specifiche   prescrizioni   o   condizioni.   Qualora   sia          necessario  svolgere  approfondimenti  riguardanti  aspetti          tecnici relativi alla valutazione di possibili  fattori  di          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e          la sicurezza delle reti e dei dati che  vi  transitano,  il          termine di trenta giorni previsto dal presente  comma  puo'          essere  prorogato  fino   a   venti   giorni,   prorogabili          ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in  casi          di  particolare  complessita'.  I  poteri   speciali   sono          esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di   specifiche          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi          essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale.          Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si  intendono          non esercitati.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie          a soggetti terzi, il predetto termine di trenta  giorni  e'          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di          venti giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste          istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non          sospendono  i  termini.  In  caso  di  incompletezza  della          notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli          elementi che la integrano. Fermo restando  quanto  previsto          dall'ultimo periodo del presente comma,  nel  caso  in  cui          l'impresa  notificante  abbia  iniziato  l'esecuzione   del          contratto o dell'accordo oggetto della notifica  prima  che          sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,          il Governo, nel provvedimento  di  esercizio  dei  predetti          poteri,  puo'  ingiungere  all'impresa  di  ripristinare  a          proprie spese la situazione  anteriore  all'esecuzione  del          predetto  contratto  o  accordo.   Salvo   che   il   fatto          costituisca reato, chiunque non  osservi  gli  obblighi  di          notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni          contenute  nel  provvedimento  di  esercizio   dei   poteri          speciali   e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa          pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione          e comunque non inferiore  al  25  per  cento  del  medesimo          valore.               4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito  ai          sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri del 6 agosto  2014,  possono  essere          individuate misure di semplificazione  delle  modalita'  di          notifica,  dei   termini   e   delle   procedure   relativi          all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri          di cui al comma 2.               Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi strategici          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle          comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del  Presidente          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,          adottati, anche in deroga all'articolo 17  della  legge  23          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti, che e' reso entro  trenta  giorni,          decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,          sono individuati le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi          quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento  minimo          e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni  e          i  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse          nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti  e  delle          comunicazioni, nonche' la tipologia di atti  od  operazioni          all'interno di un medesimo gruppo ai quali non  si  applica          la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui          al primo periodo  sono  adottati  entro  centoventi  giorni          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione          e sono aggiornati almeno ogni tre anni.               1-bis (abrogato).               1-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il          Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri          e  della  cooperazione  internazionale  e  con  i  Ministri          competenti  per   settore,   adottati   anche   in   deroga          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'          reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono          comunque essere adottati, sono individuati, ai  fini  della          verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo  per  la          sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  compreso  il   possibile          pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti  e          degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,          i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse          nazionale, ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati  nei          decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del          presente articolo,  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del  19  marzo  2019,  nonche'  la          tipologia di atti od operazioni all'interno di un  medesimo          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al          presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono          adottati entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in          vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno          ogni tre anni.               2. Qualsiasi delibera, atto o operazione,  adottato  da          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati          ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della          titolarita', del controllo  o  della  disponibilita'  degli          attivi medesimi o il cambiamento della  loro  destinazione,          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione          della societa',  il  trasferimento  all'estero  della  sede          sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo  scioglimento          della  societa',  la  modifica   di   clausole   statutarie          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato          dall'articolo 3  del  presente  decreto,  il  trasferimento          dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi  detti          attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,          e' notificato, entro dieci giorni e comunque prima  che  vi          sia data attuazione,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi          termini  le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di          amministrazione concernenti il  trasferimento  di  societa'          controllate che detengono i predetti attivi.               2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato          da  un'impresa  che  detiene  uno  o  piu'   degli   attivi          individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto          modifiche  della  titolarita',  del   controllo   o   della          disponibilita'  degli  attivi  medesimi  a  favore  di   un          soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione          della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami  di          essa in cui siano compresi detti  attivi  o  l'assegnazione          degli stessi a titolo  di  garanzia,  il  trasferimento  di          societa'  controllate  che  detengono  i  predetti  attivi,          ovvero che abbia per effetto il  trasferimento  della  sede          sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e'          notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi  sia          data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri          dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi          termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati          ai  sensi  del  comma  1-ter,  che  abbia  per  effetto  il          cambiamento  della  loro  destinazione,  nonche'  qualsiasi          delibera che abbia  ad  oggetto  la  modifica  dell'oggetto          sociale, lo scioglimento della societa' o  la  modifica  di          clausole  statutarie  eventualmente   adottate   ai   sensi          dell'articolo 2351, terzo comma, del codice  civile  ovvero          introdotte  ai  sensi  dell'articolo  3,   comma   1,   del          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come  da          ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto.               3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          Ministri adottato su conforme deliberazione  del  Consiglio          dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto          alle  Commissioni  parlamentari  competenti,  puo'   essere          espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai          commi  2  e  2-bis,  che  diano  luogo  a  una   situazione          eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale  ed          europea di settore, di minaccia di  grave  pregiudizio  per          gli  interessi  pubblici  relativi  alla  sicurezza  e   al          funzionamento  delle  reti  e   degli   impianti   e   alla          continuita' degli approvvigionamenti.               4. Con le notifiche di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  e'          fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,          atto  o  operazione  in  modo  da  consentire   l'eventuale          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per          la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive          modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla  notifica,          il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   comunica          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere          informazioni alla societa', tale termine  e'  sospeso,  per          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle          informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino  alla          notifica e comunque fino al decorso  dei  termini  previsti          dal presente comma e' sospesa l'efficacia  della  delibera,          dell'atto o dell'operazione rilevante.  Decorsi  i  termini          previsti  dal  presente  comma  l'operazione  puo'   essere          effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso          nella forma di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o          condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare          la tutela degli interessi pubblici di cui al  comma  3.  Le          delibere o gli atti o le operazioni adottati o  attuati  in          violazione del presente comma sono nulli. Il  Governo  puo'          altresi'   ingiungere   alla   societa'   e   all'eventuale          controparte di ripristinare a proprie spese  la  situazione          anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque          non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e  al          presente comma e' soggetto a  una  sanzione  amministrativa          pecuniaria fino al  doppio  del  valore  dell'operazione  e          comunque non inferiore  all'uno  per  cento  del  fatturato          cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo          esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.               5.  L'acquisto  a  qualsiasi  titolo  da  parte  di  un          soggetto esterno all'Unione europea  di  partecipazioni  in          societa'  che  detengono  gli   attivi   individuati   come          strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al          comma   1-ter,   di   rilevanza   tale    da    determinare          l'insediamento   stabile   dell'acquirente    in    ragione          dell'assunzione  del  controllo  della  societa'   la   cui          partecipazione   e'   oggetto   dell'acquisto,   ai   sensi          dell'articolo 2359 del codice civile e del testo  unico  di          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'          notificato  dall'acquirente   entro   dieci   giorni   alla          Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente  ad  ogni          informazione utile alla descrizione generale  del  progetto          di  acquisizione,  dell'acquirente  e  del  suo  ambito  di          operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si          tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con  cui          l'acquirente  ha   stipulato   uno   dei   patti   previsti          dall'articolo  122  del  testo  unico  di  cui  al  decreto          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive          modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice          civile. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme          restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque  non          osservi gli obblighi di notifica di cui al  presente  comma          e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria  fino          al  doppio  del  valore  dell'operazione  e  comunque   non          inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato          dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il  quale          sia stato approvato il bilancio.               5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli  1,  comma          3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di  cui  ai  commi          2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per  "soggetto  esterno          all'Unione europea" si intende:                 a) qualsiasi persona fisica o persona  giuridica  che          non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede  legale          o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di   attivita'          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello          Spazio  economico  europeo  o  che  non  sia  comunque  ivi          stabilita;                 b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la          sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita'          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello          Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,          e che risulti controllata, direttamente  o  indirettamente,          da una persona fisica o da una  persona  giuridica  di  cui          alla lettera a);                 c) qualsiasi persona fisica o persona  giuridica  che          abbia stabilito la residenza, la dimora abituale,  la  sede          legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello          Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,          qualora sussistano elementi che indichino un  comportamento          elusivo rispetto all'applicazione della disciplina  di  cui          al presente decreto.               6. Qualora l'acquisto di cui al comma  5  comporti  una          minaccia di grave  pregiudizio  agli  interessi  essenziali          dello Stato di cui al comma 3 ovvero  un  pericolo  per  la          sicurezza o per  l'ordine  pubblico,  entro  quarantacinque          giorni dalla notifica di  cui  al  medesimo  comma  5,  con          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato          su conforme deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  da          trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni          parlamentari  competenti,  l'efficacia  dell'acquisto  puo'          essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente          di impegni diretti  a  garantire  la  tutela  dei  predetti          interessi.   Qualora   si   renda   necessario   richiedere          informazioni all'acquirente, il termine  di  cui  al  primo          periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il          termine  di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario          formulare  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi,   il          predetto termine di quarantacinque giorni e'  sospeso,  per          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni          richieste, che sono rese entro il termine di venti  giorni.          Le richieste di informazioni e le richieste  istruttorie  a          soggetti terzi  successive  alla  prima  non  sospendono  i          termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non          esercitati. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il          termine di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli          elementi che la integrano. In casi eccezionali  di  rischio          per la  tutela  dei  predetti  interessi,  non  eliminabili          attraverso l'assunzione  degli  impegni  di  cui  al  primo          periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base  della  stessa          procedura,   all'acquisto.   Fino    alla    notifica    e,          successivamente,  fino   al   decorso   del   termine   per          l'eventuale  esercizio  del   potere   di   opposizione   o          imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli          aventi contenuto diverso da  quello  patrimoniale  connessi          alle azioni o quote  che  rappresentano  la  partecipazione          rilevante  sono  sospesi.  Decorsi  i   predetti   termini,          l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere  sia          esercitato  nella   forma   dell'imposizione   di   impegni          all'acquirente, in caso  di  inadempimento,  per  tutto  il          periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i  diritti          di voto o comunque i diritti aventi  contenuto  diverso  da          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di          tali azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni          imposte, sono nulli.  L'acquirente  che  non  adempia  agli          impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo  che  il  fatto          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria          pari al doppio del valore dell'operazione, e  comunque  non          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il          bilancio. In caso di esercizio del  potere  di  opposizione          l'acquirente non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata          ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina          la  vendita  delle  suddette  azioni  o  quote  secondo  le          procedure di cui all'articolo 2359-ter del  codice  civile.          Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con  il          voto determinante di tali azioni o quote  sono  nulle.  Per          determinare se un investimento estero possa incidere  sulla          sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile  prendere  in          considerazione le seguenti circostanze:                 a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente          controllato   dall'amministrazione    pubblica,    compresi          organismi  statali  o  forze  armate,  di  un   Paese   non          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto          proprietario o finanziamenti consistenti;                 b) che  l'acquirente  sia  gia'  stato  coinvolto  in          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine          pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;                 c) che vi  sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente          intraprenda attivita' illegali o criminali.               7. I poteri speciali di cui ai  commi  precedenti  sono          esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e          non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto          riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:                 a) l'esistenza, tenuto conto  anche  delle  posizioni          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche          o con soggetti ad esse comunque collegati;                 b)  l'idoneita'  dell'assetto  risultante   dall'atto          giuridico  o  dall'operazione,  tenuto  conto  anche  delle          modalita'  di  finanziamento  dell'acquisizione   e   della          capacita' economica, finanziaria, tecnica  e  organizzativa          dell'acquirente, a garantire:                   1)   la   sicurezza   e   la   continuita'    degli          approvvigionamenti;                   2) il mantenimento, la sicurezza  e  l'operativita'          delle reti e degli impianti;                 b-bis) per  le  operazioni  di  cui  al  comma  5  e'          valutata, oltre alla minaccia  di  grave  pregiudizio  agli          interessi di cui al comma  3,  anche  il  pericolo  per  la          sicurezza o per l'ordine pubblico.               8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica          individuate con i decreti di cui al comma 1 si  riferiscono          a societa' partecipate, direttamente o indirettamente,  dal          Ministero dell'economia e delle finanze, il  Consiglio  dei          Ministri  delibera,  ai  fini  dell'esercizio  dei   poteri          speciali di cui ai commi 3 e 6, su  proposta  del  Ministro          dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello          sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei          trasporti,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza.  Le          notifiche di  cui  ai  commi  2  e  5  sono  immediatamente          trasmesse dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  al          Ministero dell'economia e delle finanze.               9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,          il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello   sviluppo          economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei          trasporti, sentite le Autorita'  indipendenti  di  settore,          ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione  del          presente articolo, anche con riferimento alla  definizione,          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  delle  modalita'          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti          dal  presente  articolo.  Il   parere   sullo   schema   di          regolamento e' espresso entro il termine  di  venti  giorni          dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale          termine, il  regolamento  puo'  essere  comunque  adottato.          Qualora i pareri espressi  dalle  Commissioni  parlamentari          competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove  non          intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo          schema  di   regolamento,   indicandone   le   ragioni   in          un'apposita   relazione.   I   pareri   definitivi    delle          Commissioni competenti sono espressi entro  il  termine  di          venti giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale          termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,          di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti,  di  cui          ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero  dell'economia          e delle  finanze  per  le  societa'  da  esso  partecipate,          ovvero, per le altre societa', al Ministero dello  sviluppo          economico  o  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei          trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.               Art. 2-bis (Collaborazione con autorita' amministrative          di  settore).  -  1.  La  Banca  d'Italia,  la  Commissione          nazionale per le societa' e la  borsa,  la  Commissione  di          vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per  la  vigilanza          sulle  assicurazioni,  l'Autorita'   di   regolazione   dei          trasporti, l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del          mercato, l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,          l'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  e          il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo          3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  6          agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di          informazioni,  al  fine  di  agevolare  l'esercizio   delle          funzioni di cui al presente decreto. Le autorita'  indicate          al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al          medesimo  periodo,  non  possono  opporre  al   gruppo   di          coordinamento il segreto d'ufficio.               Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale  alle          disposizioni del regolamento (UE) 2019/452  e  termini  per          l'esercizio dei poteri speciali). - 1.  Qualora  uno  Stato          membro o la Commissione notifichi, ai  sensi  dell'articolo          6,  paragrafo  6,  del  regolamento   (UE)   2019/452   del          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  marzo  2019,          l'intenzione di formulare osservazioni  o  di  emettere  un          parere in  relazione  ad  un  investimento  estero  diretto          oggetto  di  un  procedimento  in  corso,  i  termini   per          l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1  e          2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello          Stato membro o del parere della Commissione europea. Se  il          parere  della  Commissione  europea  e'   successivo   alle          osservazioni dello Stato membro, i termini per  l'esercizio          dei poteri speciali riprendono a decorrere  dalla  data  di          ricevimento del parere della  Commissione.  I  termini  per          l'esercizio dei poteri speciali sono altresi'  sospesi  nel          caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo          4, del citato  regolamento  (UE)  2019/452,  richieda  alla          Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri          di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in          corso ai sensi del presente articolo.  E'  fatta  salva  la          possibilita' di esercitare i poteri  speciali  anche  prima          del  ricevimento  del  parere  della  Commissione  o  delle          osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la  tutela          della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano          l'adozione   di   una   decisione   immediata   ai    sensi          dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE)          2019/452.               2. Con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta          del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con          il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e,  per   i          rispettivi ambiti  di  competenza,  con  i  Ministri  degli          affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale,          dell'interno, della  difesa,  dello  sviluppo  economico  e          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  con   i          Ministri   competenti   per   settore,    possono    essere          ridisciplinati i termini di cui agli articoli  1  e  2  del          presente  decreto,  al  fine   di   individuare   procedure          semplificate,  tenuto  conto  del   grado   di   potenziale          pregiudizio per  gli  interessi  essenziali  della  difesa,          della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico,  compresi          quelli relativi alla sicurezza  e  al  funzionamento  delle          reti  e   degli   impianti   e   alla   continuita'   degli          approvvigionamenti,  nonche'  dell'esigenza  di  assicurare          l'armonizzazione  delle  procedure  nazionali  con   quelle          relative   ai   meccanismi   di   controllo,   scambio   di          informazione  e  cooperazione   definiti   ai   sensi   del          regolamento (UE) 2019/452.               3. Il punto di contatto  di  cui  all'articolo  11  del          regolamento (UE) 2019/452 e' istituito presso la Presidenza          del  Consiglio  dei   ministri.   L'organizzazione   e   il          funzionamento del punto di contatto sono  disciplinati  con          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato          ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  luglio          1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali          e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.               Art. 3 (Abrogazioni e norme generali e transitorie).  -          1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1,          lettera c), e  dall'articolo  2,  comma  6,  l'acquisto,  a          qualsiasi  titolo,  da  parte  di   un   soggetto   esterno          all'Unione europea quale definito  dall'articolo  2,  comma          5-bis, di partecipazioni in societa' che  detengono  uno  o          piu' degli attivi  individuati  come  strategici  ai  sensi          dell'articolo 1, comma 1, e  dell'articolo  2,  commi  1  e          1-ter, e' consentito  a  condizione  di  reciprocita',  nel          rispetto   degli   accordi   internazionali    sottoscritti          dall'Italia o dall'Unione europea.               2. L'articolo 2 del decreto-legge 31  maggio  1994,  n.          332, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio          1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228  a          231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,          nonche'  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          Ministri  10  giugno  2004,   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale n. 139 del  16  giugno  2004,  cessano  di  avere          efficacia, con riferimento ai singoli settori, a  decorrere          dalla data di entrata in vigore  dei  decreti,  relativi  a          ciascun settore, di cui all'articolo  1,  comma  1,  e  dei          decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2,          commi  1  e  1-ter,  del  presente  decreto.  Le   predette          disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla  data          di entrata in vigore dell'ultimo  dei  decreti  di  cui  al          primo periodo che completano l'individuazione dei  settori.          Gli amministratori  senza  diritto  di  voto  eventualmente          nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge          n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge          n. 474 del 1994, e successive modificazioni,  e  in  carica          alla data della sua abrogazione cessano alla  scadenza  del          mandato.               (Omissis).».               - Si riporta l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/452          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019:               «Art.  4  (Fattori  che   possono   essere   presi   in          considerazione dagli Stati membri e dalla  Commissione).  -          1. Nel determinare se un investimento estero diretto  possa          incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli  Stati          membri e la Commissione possono prendere in  considerazione          i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:                 a) infrastrutture  critiche,  siano  esse  fisiche  o          virtuali, tra  cui  l'energia,  i  trasporti,  l'acqua,  la          salute,  le  comunicazioni,  i  media,  il  trattamento   o          l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di          difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili,          nonche' gli investimenti in terreni e immobili fondamentali          per l'utilizzo di tali infrastrutture;                 b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali          definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE)  n.          428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale,          la  robotica,  i  semiconduttori,  la  cibersicurezza,   le          tecnologie   aerospaziali,   di   difesa,   di   stoccaggio          dell'energia,   quantistica   e   nucleare,   nonche'    le          nanotecnologie e le biotecnologie;                 c)  sicurezza  dell'approvvigionamento   di   fattori          produttivi critici, tra cui l'energia e le  materie  prime,          nonche' la sicurezza alimentare;                 d) accesso a informazioni sensibili, compresi i  dati          personali, o la capacita' di controllare tali informazioni;          o                 e) liberta' e pluralismo dei media.               2. Nel determinare se un  investimento  estero  diretto          possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico,  gli          Stati membri e la Commissione tengono  altresi'  conto,  in          particolare, se:                 a)   l'investitore   estero   sia   direttamente    o          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,          inclusi organismi statali  o  forze  armate,  di  un  paese          terzo,   anche   attraverso   l'assetto   proprietario    o          finanziamenti consistenti;                 b) l'investitore estero sia gia' stato  coinvolto  in          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine          pubblico in uno Stato membro; o                 c)  vi  sia  un  grave  rischio   che   l'investitore          intraprenda attivita' illegali o criminali.».               - Si riporta l'articolo 2359 del codice civile:               «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).          - Sono considerate societa' controllate:                 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;                 2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante          nell'assemblea ordinaria;                 3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli          contrattuali con essa.               Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.               Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati          regolamentati.».               -  Il decreto  legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,          recante  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21          della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.   |  
|   |                                 Art. 5 
       Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri                in caso di crisi di natura cibernetica 
   1. Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  presenza  di  un rischio grave e imminente per la sicurezza  nazionale  connesso  alla vulnerabilita' di reti, (( sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza della Repubblica )), puo' comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla  eliminazione  dello  specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione,  secondo  un  criterio  di proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu' apparati  o  prodotti  impiegati  nelle  reti,  nei  sistemi  o   per l'espletamento dei servizi interessati.   (( 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa  entro trenta  giorni  il  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1 )).     |  
|   |                                 Art. 6 
                         Copertura finanziaria 
   1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1  e  3, per complessivi (( euro 3.400.000 per l'anno 2019, euro 7.995.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 6.495.000  per  ciascuno  degli anni 2022 e 2023 )), ed euro 4.395.000 annui  a  decorrere  dall'anno 2024, si provvede:     a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal  2020,  mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dello  sviluppo  economico  per  euro  350.000  annui  a decorrere dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui  a  decorrere dall'anno 2020;     b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2023,  mediante  corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo  1,  comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  da  imputare  sulla  quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico.     (( b-bis) quanto  a  euro  200.000  per  l'anno  2019  e  a  euro 1.500.000  per  ciascuno   degli   anni   2020   e   2021,   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 )).   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 1, comma  95,  della  legge  30          dicembre 2018, n. 145:               «95.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.».               -  Si riporta l'articolo 1, comma 623, della  legge  11          dicembre 2016, n. 232:               «623.  Per  l'acquisto  e  l'ammodernamento  dei  mezzi          strumentali,   anche   utilizzando    i    meccanismi    di          centralizzazione acquisti  attraverso  la  societa'  Consip          Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale  dei          vigili del fuoco, anche mediante  leasing  finanziario,  e'          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze un fondo  con  una  dotazione          finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di  180          milioni di euro annui per il periodo 2018-2030. Con decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del          Ministro dell'economia e delle finanze  in  relazione  alle          richieste del Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della          difesa e del Ministro della giustizia,  da  adottare  entro          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge, sono  individuate  le  amministrazioni  cui          destinare le predette somme.».   |  
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                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
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